Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato definitivamente le misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di “abbonamenti” possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad alta velocità.
In particolare, si stabilisce che le imprese ferroviarie che propongono un’offerta commerciale di abbonamenti garantiscano ai passeggeri un’informazione esaustiva ed ai titolari di abbonamento un’organizzazione dell’offerta adeguata alle loro specifiche esigenze di trasporto.
I titolari di abbonamento hanno inoltre diritto al cambio di prenotazione, indipendentemente dal canale utilizzato per effettuarla e nessun pregiudizio può derivare loro dal non corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione.
Qualora il gestore del servizio consenta all’abbonato di effettuare la prenotazione del posto successivamente all’acquisto dell’abbonamento, l’abbonato ha diritto a veder soddisfatto nella giornata il proprio programma di viaggio per la tratta relativa all’abbonamento. Ove ciò non sia possibile, l’abbonato ha diritto al rimborso dell’ulteriore titolo di viaggio acquistato per soddisfare l’esigenza di trasporto oggetto dell’abbonamento.
Le nuove regole stabilite dall’autorità regolazione trasporti dovranno essere attuate dalle imprese ferroviarie entro il 1° gennaio 2017. Nel periodo che precede l’entrata in vigore delle misure previste, l’Autorità rinnova ai gestori dei servizi ferroviari ad alta velocità la raccomandazione di continuare ad astenersi dal comminare sanzioni pecuniarie o di esigere sovrapprezzi per la violazione dell’obbligo di prenotazione.