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Cassazione, il licenziamento per raccomandata non ritirata è valido

Vincenzo Mozzi
Luglio21/ 2023

Secondo la giurisprudenza, come principio generale, il mancato ritiro di una raccomandata equivale a una conoscenza effettiva del contenuto da parte del destinatario. Questo significa che, se non si ritira una raccomandata, è come se l’avessimo ricevuta e fossimo venuti a conoscenza del contenuto. Una fattispecie che si applica anche alla comunicazione di notizie attinenti il rapporto di lavoro come ha confermato una recente sentenza della Cassazione (Cass., sez.lav., 31 maggio 2023, n. 15397).

La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla richiesta di una lavoratrice che aveva chiesto l’annullamento del licenziamento disciplinare intimatole, per intervenuta decadenza dal potere di impugnazione entro 60 giorni, non ritenendo valida la giacenza della raccomandata inviata al suo domicilio. La Cassazione ha ribadito che la raccomandata può intendersi consegnata nel momento in cui è stato rilasciato l’avviso di giacenza del plico all’indirizzo del dipendente.

Occorre sul tema distinguere due diversi casi: a) quando è presente la cartolina verde oppure quando questa manca; b) come si declina la presunzione di conoscenza nei due citati casi?

Qualora il licenziamento sia stato intimato con lettera raccomandata, a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, a tale indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale (Cass. civ., Sez. Lavoro., n. 20519/2019; Cass. civ. Sez. lavoro, ord., 28.9.2018, n. 23589).

A fronte della contestazione che l’atto non sia mai pervenuto all’indirizzo del destinatario, per poter ritenere operante la presunzione legale di conoscenza (ex art. 1335 c.c.) è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova delle esatte modalità con le quali è stata eseguita la notifica dello stesso a mezzo del servizio postale, producendo la documentazione attestante gli adempimenti svolti dall’agente postale incaricato della consegna (cartolina con le indicazioni relative all’indirizzo del destinatario, le ragioni della mancata consegna, deposito del plico presso l’ufficio postale, mancato ritiro dello stesso e data di restituzione al mittente, il tutto sottoscritto dall’agente postale autore delle relative annotazioni; cfr. Cass. nn. 16451/2018 e 19232/2018).

Diverso è l’altro caso (mancanza della cartolina) sul quale si è pronunciata la Suprema Corte, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 15397 del 31 maggio 2023: la lettera di licenziamento, inviata dal datore a mezzo raccomandata, si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del lavoratore, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Nel caso di assenza della cartolina nella cassetta postale del dipendente, è idonea ad integrare la predetta presunzione di conoscenza la produzione, da parte del datore, della ricevuta di invio della raccomandata (contenente la lettera di recesso) e della documentazione, estratta dai dati informatici di Poste Italiane, dalla quale si desuma la mancata consegna della stessa, il suo deposito presso l’ufficio postale nonché la sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza.

In altre parole, il licenziamento a mezzo raccomandata è efficace anche senza l’avviso di giacenza nella cassetta postale del lavoratore, principio già enunciato anche nella sentenza dei Giudici di legittimità con una pronuncia del 5 aprile 2023.

Vincenzo Mozzi
Studio de Berardinis-Mozzi

Vincenzo Mozzi

Avvocato - Studio de Berardinis-Mozzi