venerdì, 4 Ottobre 2024

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

Il Diario del Lavoro

Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

242ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SACCONI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.                                             

 

 

            La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  

(2229) SACCONI ed altri.  –  Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

     La senatrice PARENTE (PD), sottolineata la rilevanza del provvedimento in esame, illustra gli emendamenti a sua firma. Obiettivo dell’emendamento 1.1 è quello di definire il campo di applicazione dell’iniziativa legislativa e disciplinare tipologie di lavoro autonomo che non rientrano nella fattispecie del contratto d’opera. Con riguardo all’emendamento 2.2, la senatrice sottolinea la necessità di introdurre il riferimento a rapporti fra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione. Richiama poi l’importanza dell’emendamento 5.1, che modifica il testo unico delle imposte sui redditi impedendo che le spese per esecuzione di incarico, addebitate al committente, possano costituire compenso per il professionista. Illustra, infine, l’emendamento 9.1, sostenendo la necessità di ampliare possibilità e periodi di fruizione dei congedi parentali per i padri.

 

         Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) esprime critiche accese nei confronti della disciplina in esame, denunciando come l’istituto della collaborazione coordinata continuativa si vada a sostituire surrettiziamente al lavoro subordinato, riducendo tutele per i prestatori d’opera. Richiamata la necessità di ampliare gli spazi della contrattazione collettiva come occasione di efficace tutela dei lavoratori, paventa un aumento del contenzioso, soprattutto con riguardo ai temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, considerate le scarse garanzie assicurate ai prestatori d’opera. Illustra, infine, l’emendamento 2.9, che introduce strumenti di tutela in sede giudiziaria per il lavoratore autonomo che abbia convenuto con il committente compensi inadeguati o non proporzionati alla prestazione effettuata.

 

         La senatrice PEZZOPANE (PD), ricordando quanto sia attesa la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 2233, procede all’illustrazione dell’emendamento 5.0.14, che fa riferimento alla necessità di un’apposita certificazione per i tributaristi, al fine di tutelare i contribuenti e l’amministrazione finanziaria. Passa poi all’esame degli emendamenti 5.0.8 e 5.0.9, che si prefiggono di dare una definizione corretta della “autonoma organizzazione”. Al riguardo, precisa i casi in cui vengano a emergere o meno i presupposti impositivi per realtà professionali di piccole dimensioni.

 

         La senatrice FAVERO (PD) illustra l’emendamento 1.6, volto ad applicare alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo il rito del lavoro, che garantisce tempi rapidi. Con riguardo all’emendamento 3.1, cita la forma scritta come condizione essenziale per la costituzione del rapporto di lavoro autonomo e rinvia a una serie di clausole abusive che devono considerarsi prive di effetto nello svolgimento del rapporto di lavoro. Dà conto dell’emendamento 5.14, sostenendo la necessità di certificazioni per i professionisti quale strumento di garanzia per il mercato. Con l’emendamento 5.0.4 evidenzia obiettivi di perequazione rappresentati dalla rimodulazione dell’aliquota contributiva pensionistica di alcune categorie di lavoratori autonomi. Illustra poi l’emendamento 7.2, ritenendo che i lavoratori autonomi che partecipano ad appalti pubblici debbano essere iscritti ad ordini professionali, il che garantirebbe un’equiparazione dei lavoratori autonomi con le imprese. L’emendamento 9.3 interviene in materia di congedi parentali, ampliandone le possibilità di fruizione per i padri. Espone gli emendamenti 10.17 e 11.8, volti ad agevolare la ripresa dell’attività professionale dei lavoratori autonomi dopo lunghi periodi di malattia. Dopo aver dato ragione dell’emendamento 12.3, sottolinea infine la particolare natura dell’emendamento 20.0.3, auspicando la costituzione presso il Ministero del lavoro del tavolo permanente sul lavoro autonomo, in cui possono avere adeguata rappresentanza le associazioni di categoria.

 

         Il senatore ICHINO (PD), nell’illustrare l’insieme degli emendamenti a propria firma, lamenta gli eccessi di legificazione in un’area dell’economia che non presenta le caratteristiche del lavoro subordinato; il lavoro autonomo, infatti, si qualifica per l’indipendenza del prestatore d’opera garantita dalla pluralità dei suoi committenti. Un eccesso di legificazione finirebbe per limitare questa sfera di indipendenza, aumentando le occasioni di contenzioso e i costi di transazione in questo specifico segmento del mercato. In particolare, denuncia la rigidità nella disciplina del lavoro agile, la cui specificità non si presta alla normativa generale di valutazione dei rischi professionali. Stigmatizza l’introduzione di barriere in accesso all’esercizio di determinate professioni, come l’istituzione di nuovi albi professionali, surrettiziamente intese come strumenti di tutela. Auspica, invece, l’introduzione di codici deontologici definiti liberamente dalle associazioni di rappresentanza e caldeggia che in materia di imposizione fiscale si estendano i benefici previsti per i lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi, superando inaccettabili presunzioni di evasione.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 135)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

     Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà lettura di una nuova proposta di risoluzione, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato.

 

         Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) chiede chiarimenti su problematiche in materia di prevenzione e sicurezza.

 

         La senatrice D’ADDA (PD) ritiene che il periodo di 40 anni per la conservazione della documentazione sanitaria dei lavoratori sia adeguato per le patologie da amianto e si chiede se possano essere previsti altri limiti per patologie differenti.

 

         Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che la nuova proposta di direttiva tiene in debito conto le esigenze di prevenzione e di sicurezza e richiama le responsabilità del datore di lavoro nell’individuazione e nella valutazione delle fonti di rischio professionale.

 

         Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) riconosce nella proposta di direttiva con raccomandazione del relatore uno spunto di riflessione che andrà approfondito. Auspica che con le nuove tecnologie possano essere rese più agevoli l’archiviazione e la conservazione della documentazione sanitaria dei lavoratori e plaude alle attività di prevenzione e diagnostica che sono sempre più praticate nei luoghi di lavoro.

           

         Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di risoluzione del relatore, che è approvata a maggioranza.

 

 

            La seduta termina alle ore 16.15.

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 248 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’

(Doc. XVIII, n. 135)

 

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

premesso che l’Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chimici, attraverso l’emanazione di provvedimenti mirati ad una più attenta identificazione del rischio e una puntuale valutazione del potenziale livello di danni conseguente; 

valutato che la proposta in esame modifica la direttiva 2004/37/CE, ispirata a principi di cautela della salute dei lavoratori, ponendo valori limite per gli agenti cancerogeni o mutageni, compatibilmente con le più recenti conoscenze tecniche o scientifiche;

preso atto che la proposta di direttiva è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole, raccomandando, con l’occasione, un approfondimento in ordine alla reale necessità di conservare la documentazione sanitaria per un periodo di almeno 40 anni, così come indicato dall’articolo 15 della direttiva 2004/37/CE, su cui la proposta stessa incide.

241ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SACCONI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

 

            La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  

(2229) SACCONI ed altri.  –  Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 giugno.

           

     Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 23 giugno il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. Propone altresì che l’illustrazione degli emendamenti – pubblicati in allegato – venga effettuata nel corso della discussione generale, che dovrà concludersi martedì 28 giugno, con le repliche e del Governo e del relatore e l’espressione dei rispettivi pareri.

 

            La Commissione conviene.

 

            Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietàe rinvio)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 giugno.

 

     Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato, sottolineando l’ampiezza del contenuto e l’articolazione delle procedure previste nell’atto comunitario in discussione.

 

            Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15.45.

 

 

 

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 248 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

premesso che l’Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chimici, attraverso l’emanazione di provvedimenti mirati ad una più attenta identificazione del rischio e una puntuale valutazione del potenziale livello di danni conseguente; 

valutato che la proposta in esame modifica la direttiva 2004/37/CE, ispirata a principi di cautela della salute dei lavoratori, ponendo valori limite per gli agenti cancerogeni o mutageni, compatibilmente con le più recenti conoscenze tecniche o scientifiche;

preso atto che la proposta di direttiva è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole.

 

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2233

G/2233/1/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        considerato che:

            da anni in alcune casse previdenziali, emergono irregolarità anche molto gravi nella gestione dei rispettivi fondi (le quali mettono in dubbio non solo la capacità di tali istituzioni di perseguire i loro obiettivi previdenziali) e costi enormi per consulenze, emolumenti degli amministratori, spese non istituzionali: tutti elementi che mettono a serio rischio le risorse che derivano dai contributi versati obbligatoriamente dagli iscritti e destinate alle loro pensioni;

            in Italia a fronte di una previdenza obbligatoria pubblica, gestita da un unico istituto, che garantisce circa 23 milioni di cittadini, ve ne è una privatizzata, suddivisa in 20 casse, per complessivi 1.648.000 professionisti iscritti obbligatoriamente alle rispettive casse di pertinenza;

            le 20 casse alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro, hanno differenti regole, differenti consigli di amministrazione, differenti investitori, differenti consulenti, differenti attuari, notevoli differenze degli emolumenti percepiti dagli amministratori delle casse stesse;

            gli amministratori delle casse privatizzate, pur rientrando le stesse fra le amministrazioni pubbliche, hanno però piena autonomia di gestione amministrativa e finanziaria ed inoltre, anche sotto il profilo penale, hanno responsabilità come se le casse che amministrano fossero aziende private;

            appare necessario studiare percorsi per unificare le casse e ridurre i costi a beneficio della sostenibilità del sistema pensionistico;

            la previdenza, quale pilastro dello Stato sociale e tutela costituzionalmente prevista (articolo 38), dovrebbe essere interamente iscritta alle competenze dello Stato in modo da sottrarla ad una costellazione di gestioni diverse amministrativo contabile;

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

                a) definire comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

                b) prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell’ente.

G/2233/2/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        considerato che:

            la riforma della previdenza italiana verso il sistema contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ha cambiato drasticamente le prospettive pensionistiche;

            i primi ad avere avuto consapevolezza della misura di questo cambiamento sono le lavoratrici e i lavoratori autonomi e i parasubordinati, in quanto sono stati i primi ad essere stati interessati al passaggio al sistema contributivo puro;

            il tema pensione continua ad essere all’ordine del giorno, sia per la politica, sia nel dibattito pubblico ma gran parte di questo dibattito si concentrata su temi che interessano i pensionati e pensionandi con sistema retributivo. Della povertà e delle penalizzazioni del sistema contributivo si parla sporadicamente e comunque rinviandone, senza una precisa scadenza, non solo la soluzione, ma anche la discussione. È invece urgente intervenire subito per evitare l’esplosione di una bomba sociale, quando arriveranno le prime consistenti coorti di pensionati contributivi puri;

            appare urgente il superamento di alcune gravi carenze del sistema contributivo, e in particolare:

            – garantire a tutti i lavoratori, con un’adeguata storia contributiva (15-20 anni di versamenti, in qualunque gestione previdenziale), anche intermittente e frammentata tra diverse gestioni, il raggiungimento di una pensione minima;

            – intervenire con meccanismi solidaristici a favore di chi ha sperimentato percorsi lavorativi non continuativi, a causa di difficoltà occupazionali o personali. Il sistema contributivo ha infatti eliminato ogni solidarietà proprio quando sarebbe più necessaria a causa della sempre maggiore instabilità lavorativa e della crescita di forme lavorative non adeguatamente coperte da un sistema di welfare ancorato al lavoro dipendente;

            – incentivare l’investimento pensionistico, attualmente molto poco conveniente;

            – incentivare anche il secondo pilastro previdenziale, che, come previsto dalla riforma, sarà necessario per compensare la caduta del reddito che si presenterà al momento di andare in pensione;

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative di carattere normativo a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con individuazione delle necessarie risorse, al fine di:

                a) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

                b) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico, in modo da renderlo effettivamente premiante;

                c) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

                d) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare.

G/2233/3/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        considerato che:

            in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, i veterinari sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all’ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale;

            quest’obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli disoccupati;

            tale doppia imposizione, oltre ad essere gravemente onerosa, nei casi in cui non riesca ad essere onorata può comportare la cancellazione dall’ordine professionale e quindi di fatto l’impossibilità per il veterinario di lavorare;

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine rendere volontaria la contribuzione all’ENPAV per i veterinari dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto e nonché a prevedere il divieto di cancellazione dall’ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria.

G/2233/4/11

DIVINA

Il Senato,

            in sede di esame del provvedimento meglio noto come «jobs act degli autonomi»;

            preso atto che lo stesso non contempla interventi pensionistici per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, nonostante l’evidente necessità di intervenire su un sistema caratterizzato da aliquote troppo alte a fronte di trattamenti di importo irrisorio;

            ritenuto peraltro che proprio il lavoro autonomo, contraddistinto da carriere discontinue e saltuarie, rende improcrastinabile una revisione della normativa in materia di ricongiunzioni e cumulo, prevedendo la liquidazione di un unico trattamento pensionistico in base a tutti i contributi versati in diverse gestioni nell’arco della vita lavorativa, senza ulteriori oneri a carico del lavoratore;

        impegna il Governo:

            ad adottare gli opportuni provvedimenti in materia pensionistica, a completamento del processo di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare, atti a prevedere la liquidazione di un unico trattamento il cui importo finale dovrà corrispondere alla somma delle quote riferite ai versamenti effettuati in ciascuna gestione senza oneri aggiuntivi per il lavoratore.

G/2233/5/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        considerato che:

            appare non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l’lnps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore;

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

                a) pervenire ad una progressiva riduzione al 24 per cento dell’aliquota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l’lnps al fine di equiparare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi;

                b) incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l’lnps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali.

G/2233/6/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        considerato che:

            il lavoro indipendente è la risposta ad un modello industriale che esternalizza molti servizi qualificati;

            negli ultimi anni si è assistito ad una fortissima svalutazione del lavoro dei lavoratori cosiddetti freelance, a causa della contrazione della domanda e dell’accresciuta concorrenza;

            la fissazione di “costi standard” non dovrebbe riguardare solo i prodotti ma anche i servizi, nella definizione di un range che da un lato contrasti la svalorizzazione del lavoro e dall’altro prevenga sperperi ingiustificati;

            i compensi così definiti potranno rappresentare un riferimento anche per il mercato privato, sia per i professionisti sia per chi acquista i servizi;

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di pervenire, in accordo con le rappresentanze dei soggetti interessati e delle pubbliche amministrazioni, alla determinazione di parametri di compenso per alcune prestazioni tipiche da individuare per ogni attività professionale.

G/2233/7/11

DIVINA

Il Senato,

            esaminato il provvedimento comunemente noto come «jobs act degli autonomi»;

            preso atto dell’obiettivo che lo stesso intende perseguire, come richiamato nella relazione illustrativa al disegno di legge, e cioè «quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;

            ritenuto che un sistema di diritti si basa anche e soprattutto sul riconoscimento , ai lavoratori autonomi e, quindi, anche ai liberi professionisti, dell’equo compenso e di forme di garanzia per il pagamento delle prestazioni;

            constatato che tali questioni, per quanto di fondamentale rilevanza per i lavoratori interessati dal provvedimento all’esame, non sono contemplate tra le misure recate dal medesimo provvedimento;

        impegna il Governo:

            a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, nell’ambito della tutela del lavoro autonomo, dei parametri retributivi di riferimento per un’equa remunerazione.

G/2233/8/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere applicabili, in quanto compatibili, anche in favore dei liberi professionisti iscritti in albi ed elenchi le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

G/2233/9/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        premesso che:

            l’articolo 5 del disegno di legge in esame sostituisce l’attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi;

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di stabilire anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d’imposta equivalente ad una no tax area nel limite di 8.000 euro.

G/2233/10/11

DIVINA

Il Senato,

            in sede di esame del provvedimento cosiddetto «jobs act degli autonomi»,

        premesso che:

            l’articolo 5 del provvedimento prevede la deducibilità di una serie di costi sostenuti dal professionista/lavoratore autonomo, tra cui l’integrale deducibilità «degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà»;

            tale previsione implica il riconoscimento della difficoltà per molti professionisti di incassare il compenso pattuito;

            la predetta deducibilità di cui all’articolo 5, tuttavia, non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all’attività per lavorare in tranquillità;

        impegna il Governo:

            a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista.

G/2233/11/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        premesso che:

            l’articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente;

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative normative volte a prevedere per tutti i liberi professionisti la non obbligatorietà del conseguimento di crediti formativi per l’esercizio della professione.

G/2233/12/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        premesso che:

            l’articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire l’accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici;

        considerato che:

            il codice ATECO è una combinazione alfanumerica atta ad identificare una attività economica ed oggi utilizzata sia a fini statistici che amministrativi. Presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie, in base alle caratteristiche dell’attività e senza alcun riferimento al tipo di organizzazione, al carattere giuridico della stessa o al modo di operare;

            la classificazione è approvata dall’lSTAT in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate;

            la classificazione ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 deriva dalla Nace (Nomenclatura europea delle attività economiche). La Nace Rev 2 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20 dicembre 2006) rappresenta il riferimento europeo per la produzione e la divulgazione di dati statistici relativi alle attività economiche ed è raccordata ad altre classificazioni mondiali;

            la necessaria conformità al regolamento europeo si è integrata con la necessità a livello nazionale di tener conto della specificità della struttura produttiva italiana e della necessità di individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese;

            considerato inoltre che:

            nella definizione e gestione della classificazione ATECO vi è sicuramente la necessità di mantenere un rapporto dialettica fra stabilità delle classificazioni nel tempo, al fine di permettere la costruzione di analisi pluriennali, confronti nel tempo dell’andamento che caratterizzano i diversi settori ed allo stesso tempo essere espressione di un mondo economico professionale in continua e spesso veloce evoluzione;

            il mondo delle professioni si caratterizza per essere nuovo ed innovativo, vive una fase di ridefinizione normativa e spesso risulta essere espressione di risposte a nuovi bisogni attraverso profili professionali non tradizionali o non pienamente conosciuti nel nostro contesto nazionale;

            questo può comportare una difficile o a volte impossibile individuazione di un adeguato Codice ATECO di riferimento e viste le ricadute dirette e indirette di attribuzioni di codici non espressione della propria attività, richiede una attenta valutazione ed approfondimenti a più livelli;

            la conseguenza più evidente e grave è l’impossibilità di poter avviare una attività professionale regolare con chiara identificazione dell’attività economica esercitata;

            l’assenza di un codice di riferimento adeguato comporta spesso la ricerca di codici «in qualche modo attinenti» con vari rischi, da quello di attribuirsi professionalità non consentite o meglio riservate per legge ad alcune categorie professionali diversi da quella di appartenenza, all’inserimento dell’attività in un area non generica definita come «altro» non classificato altrove;

            l’attribuzione di codici non pienamente adeguati o troppo generici, può comportare una non chiara identificazione del profilo professionale causando la potenziale compromissione della visibilità di alcuni settori professionali e quindi la loro esclusione dalle attività pianificate, ripercussioni di carattere amministrativo fiscale, la necessità di attivare adempimenti non in linea con le effettive esigenze;

            non essere rappresentanti all’interno della classificazione vigente comporta inoltre la conseguenza di studi meno precisi sulle evoluzioni su alcuni comparti e sulle dinamiche socioeconomiche che li caratterizzano, studi che sono invece utili per attivare adeguati interventi di carattere politico e socio economico;

            risulta pertanto necessario sia un attento monitoraggio di tutti gli usi effettuati, nelle diverse sedi, delle codifiche in vigore, sia soprattutto interventi periodici dei codici stessi, avendo cura di arricchire anche il gruppo tecnico di riferimento, coinvolgendo tutte le parti sociali detentori di dirette conoscenze dei settori interessati dalle evoluzioni di contesto;

        impegna il Governo:

            a promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, presso le opportune sedi istituzionali e con la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, iniziative finalizzate a pervenire ad una revisione dei codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

G/2233/13/11

CATALFOPUGLIA

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge recante misure perla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

        premesso che:

            l’articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire l’accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici;

        considerato che:

            in un mercato dei servizi professionali sempre più competitivo e complesso come quello attuale, appare indispensabile l’introduzione di strumenti che facilitino l’aggregazione, l’interdisciplinarietà e la sinergia tra professionisti;

            l’estensione dei contratti di rete anche ai professionisti, che operano ormai da sempre in filiera tra di loro e con le imprese può allora rappresentare il veicolo fondamentale per superare quel «nanismo» dimensionale che è un elemento di debolezza del settore e permettere la realizzazione di un approccio maggiormente efficace ed integrato ai problemi dell’utenza;

            si tratta di una misura a «costo zero», che non impatta negativamente né sul bilancio dello Stato né su diritti e interessi di altri soggetti, ma predispone le condizioni giuridiche per l’esercizio della libertà economica del professionista e, soprattutto, pone le basi per un ambiente normativo che favorisca l’aggregazione ed il rafforzamento del lavoro professionale, che soffre ancora di eccessivo individualismo;

        impegna il Governo:

            a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di prevedere l’applicazione, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

G/2233/14/11

ANITORIPAGANO

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge riguardante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

        premesso che:

            l’articolo 11 concerne la disciplina dell’indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS, e non iscritti, al contempo, ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Tale indennità (a carico della stessa gestione) è attualmente riconosciuta, secondo la disciplina di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2001, per i casi di degenza ospedaliera: in particolare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche è private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere;

            l’articolo 11 del disegno di legge equipara per gli iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguente a terapie di malattie oncologiche, alla degenza ospedaliera;

            nonostante la totale condivisione della scelta operata, bisogna considerare che l’indennità, di malattia non viene erogata al momento per numerose altre malattie gravi, come affezioni del sistema circolatorio, dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, epatite cronica, fibrosi cistica, insufficienza renale cronica, malattia di Alzheimer, sclerosi multipla, o per i soggetti in attesa di trapianto o nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici;

        pertanto, si impegna il Governo:

            a valutare nei prossimi provvedimenti l’estensione dell’equiparazione alla degenza ospedaliera di tutte le forme di malattia grave, facendo specifico riferimento, per l’individuazione delle stesse, all’allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.

1.1

PARENTEPAGANOBERGERANGIONIFAVEROLEPRIICHINOMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Le disposizioni del presente capo si applicano a coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo con le modalità di cui all’articolo 2222 del codice civile».

1.2

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l’INPS».

1.3

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 2.

1.4

CATALFOPUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresi», con la seguente: «salvo».

1.5

MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1 si applica il rito del lavoro».

1.6

FAVEROFABBRIANGIONIMARGIOTTAFASIOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1, si applica il rito del lavoro».

2.1

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano, in quanto compatibili,», inserire le seguenti: «alla pubblica amministrazione ed».

2.2

PARENTEPAGANOBERGERANGIONID’ADDALEPRIFAVEROICHINOMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» inserire le seguenti: «, tra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione».

2.3

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori autonomi e imprese», aggiungere le seguenti: «, lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni».

2.4

SPILABOTTESCALIAFAVEROFABBRI

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.5

AURICCHIOPICCINELLI

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.6

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.7

ANITORIPAGANO

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.8

MANDELLI

Al comma 1, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.9

BAROZZINODE PETRISDE CRISTOFAROPETRAGLIABOCCHINOURAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell’accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all’attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale rispetto al committente, può rivolgersi al tribunale competente territorialmente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l’inadeguatezza o la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa».

3.1

FAVEROASTORREANGIONIMARGIOTTA

Sostituire l’articolo, con il seguente:

        «Art. 3. – (Forma scritta e clausole abusive). – 1. La costituzione del rapporto di lavoro autonomo è nulla se non risulta da atto scritto.

        2. Si considerano abusive e prive di effetto:

            a) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

            b) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa;

            c) le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

            d) le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all’opera prestata, tenuto conto del costo sostenuto dal lavoratore autonomo, della manodopera eventualmente impiegata nonché dei parametri tariffari in vigore;

            e) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.2

DIVINA

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità».

3.3

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «prestazione continuativa», aggiungere le seguenti: «ex articolo 409 del codice di procedura civile».

3.4

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con preavviso inferiore a trenta giorni».

3.5

ANGIONIGRANAIOLADIRINDINFAVEROSOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con un preavviso inferiore ai venti giorni».

3.6

MANASSEROPARENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «congruo preavviso», con le parole: «preavviso di almeno 30 giorni».

3.7

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «congruo preavviso», inserire le seguenti: «di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore,».

3.8

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «senza congruo preavviso», inserire le seguenti: «, comunque non inferiore a 60 giorni,».

3.9

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché le clausole mediante», a: «della fattura o della richiesta di pagamento».

3.10

DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:

            a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;

            b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.11

MANASSERO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. È vietato, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa ex articolo 409 del codice di procedura civile il pagamento del corrispettivo pattuito, tramite l’utilizzo deivoucher.

        4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il lavoratore autonomo ha diritto al ripristino delle condizioni del contratto originario ed al risarcimento dei danni, pari al doppio dell’importo pattuito.

        5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, laddove il rapporto di lavoro autonomo sia evincibile da fatti e documentazione, è prescritta la formalizzazione scritta dello stesso. Il lavoratore ha diritto al doppio dell’importo pattuito per le sue prestazioni lavorative, fino ad adempimento di tale formalizzazione.

        6. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il lavoratore autonomo ha diritto a trattenere i voucher ricevuti, alla formalizzazione scritta del contratto».

3.12

D’ADDAFAVEROSPILABOTTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la sanzione per le clausole e le condotte abusive è la nullità degli accordi attraverso i quali si realizza l’abuso, e il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore autonomo».

3.13

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 3 sostituire le parole: «al risarcimento dei danni» con le seguenti: «di regresso nei confronti del committente per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive».

3.14

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 3, dopo le parole: «al risarcimento dei danni» inserire le seguenti: «, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati».

3.15

CATALFOPUGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o al risarcimento in forma specifica».

3.16

SPILABOTTESCALIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le relative controversie devono essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.17

AURICCHIOPICCINELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:

        «Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.18

ANITORIPAGANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo:

        «Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro, del domicilio del lavoratore autonomo».

3.19

PAGANO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.20

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle controversie si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

3.21

PARENTEPAGANOBERGERANGIONID’ADDALEPRIFAVEROICHINOMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica».

3.0.1

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prescrizione per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno)

        1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’evento dannoso si è manifestato, per tutti gli altri casi il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.2

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prescrizione per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno)

        1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’evento dannoso si è manifestato».

3.0.3

MANASSERO

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all’articolo 2233 del codice civile in materia di compensi

del lavoratore autonomo e del professionista)

        1. All’articolo 2233 del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma:

        ”È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata, ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definiti ai sensi di decreti ministeriali ovvero ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”».

3.0.4

ASTORRE

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell’articolo 2233 del codice civile)

        1. All’articolo 2233 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ”È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l’anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo”».

3.0.5

STEFANIDIVINA

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell’articolo 2233 del codice civile)

        1. All’articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

        ”4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata ai sensi del comma 2. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell’articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l’anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo».

3.0.6

BERGERZELLERPALERMOPANIZZAFAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riorganizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS)

        1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’iscrizione presso la apposita gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata dell’INPS.

        2. Agli adempimenti di cui al comma l si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.7

SCALIASPILABOTTE

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

        1. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.8

PAGANO

Dopo l’articolo 3, iserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

        1. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

4.1

GALIMBERTI

Sopprimere l’intero articolo.

4.2

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «realizzati nell’esecuzione» inserire le seguenti: «o nell’adempimento».

4.3

MANASSERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso lavoratore spetta il diritto di autorizzare ciascuna cosiddetta ”utilizzazione secondaria” della propria opera».

4.0.100

IL RELATORE

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo per la gestione previdenziale

separata di lavoratori autonomi)

        1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad un più equo rapporto tra le contribuzioni e le prestazioni riferite ai soggetti che esercitano abitualmente un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) istituzione nell’ambito della gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale di una gestione a contabilità separata riguardante l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui in premessa;

            b) integrazione del comitato amministratore della gestione separata di cui all’articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni con cinque componenti in rappresentanza dei soggetti di cui in premessa con modalità elettive;

            c) possibilità per i soggetti di cui in premessa di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale rivalsa per i versamenti contributivi;

            d) superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzioni a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;

            e) eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi».

4.0.200

IL RELATORE

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di atti pubblici

rimessi alle professioni ordinistiche)

        1. Al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) individuazione degli atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

            b) semplificazione dell’attività di impresa attraverso il riconoscimento del ruolo sussidiario dei professionisti a cui demandare funzioni di asseverazione della regolarità contributiva e contrattuale da utilizzarsi anche nell’ambito degli appalti pubblici e privati, di certificazione in materia tributaria, di asseverazione di buone prassi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia della salute dei lavoratori;

            c) riconoscimento del ruolo sussidiario demandando ai professionisti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzate alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di diritto civile, di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato».

4.0.300

IL RELATORE

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione

sociale delle professioni ordinistiche)

        1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale delle professioni ordinistiche, il Governo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

            a) istituzione di un osservatorio sui redditi, le contribuzioni e le prestazioni con riferimento ai liberi professionisti ordinistici a cura degli enti di previdenza di diritto privato e loro associazioni nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione;

            b) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, nell’ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una repentina caduta dei redditi o gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente».

4.0.1

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione della gestione separata)

        1. La gestione separata è riorganizzata nella sezione A, cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi con partita IVA, e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritti alla gestione separata.

        2. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, viene fissata al 27 per cento.

        3. Al fine di incentivare l’accesso al lavoro autonomo esercitato con partita IVA si prevede la possibilità per i primi tre o cinque anni di attività, secondo l’opzione scelta dal lavoratore, di accedere ad un regime previdenziale agevolato pari al 50 per cento dell’aliquota prevista per il regime ordinario».

4.0.2

PAGANO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione della Gestione Separata)

        1. La gestione separata viene riorganizzata in due sezioni. La sezione A cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi a partita IVA; e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritte alla gestione separata».

4.0.3

ICHINOLEPRI

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ristrutturazione della Gestione separata dell’Inps)

        1. La Gestione separata dell’INPS è suddivisa in due sezioni: la sezione A, cui afferiscono solo i titolari di rapporti di lavoro autonomo a partita IVA; la sezione B, cui afferiscono i titolari dei rapporti di collaborazione di ogni altro tipo, iscritti alla Gestione stessa».

4.0.4

PAGANO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di partecipazioni ai consorzi fidi)

        1. Al fine di migliorare l’accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, sono abilitati ad utilizzare i maggiori risparmi di gestione, le contribuzioni integrative e i maggiori rendimenti degli investimenti per sostenere l’attività dei consorzi fidi costituiti dalle organizzazioni del mondo professionale, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 10 del decreto-legge 30 novembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

4.0.5

PAGANO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Certificazione delle competenze nell’ambito delle libere professioni)

        1. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi Professionali, previo parere vincolante del Ministero vigilante, possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell’ambito delle rispettive professioni ordinistiche. L’accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali possono a tal fine stipulare convenzioni con Università, fondazioni e strutture scientifiche di comprovata esperienza.

        2. Le associazioni professionali incluse nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell’ambito delle rispettive professioni associate. L’accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione».

5.1

PARENTEPAGANOBERGERANGIONIFAVEROICHINOLEPRIMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: ”I limiti di cui al precedente periodo non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

        02. Le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come risultanti dalle modifiche recate dal comma 01, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

        03. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 01, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

5.2

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: «deducibilità» con: «detraibilità» e la parola: «deducibili» con: «detraibili».

5.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole da: «entro il limite di 10.000 euro» a: «corsi di formazione» con le seguenti: «entro il limite annuo di 25.000 euro, le spese di iscrizione a master e entro il limite annuo di 5.000 euro per le spese di iscrizioni a corsi di formazione».

5.4

ICHINOLEPRI

Al comma 1 sostituire le parole: «limite annuo di 10 mila euro» con: «limite triennale di 10 mila euro».

5.5

CATALFOPUGLIA

Al comma 1 sostituire le parole: «le spese di iscrizione a convegni e congressi», con le seguenti: «spese di partecipazione a convegni e congressi, incluse quelle di viaggio e soggiorno».

5.6

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «incluse quelle di viaggio e soggiorno purché inerenti le predette iscrizioni ed effettivamente sostenute».

5.7

D’ADDAANGIONIFAVEROSPILABOTTESCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione il convegni e congressi» inserire le seguenti: «e le relative spese di viaggio e soggiuno».

5.8

D’ADDAFAVEROSPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di soggiorno relative all’iscrizione a master, a corsi di formazione o aggiornamento e all’iscrizione a convegni e congressi».

5.9

D’ADDAFAVEROSPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di viaggio relative all’iscrizione a master, a corsi di formazione o aggiornamento e all’iscrizione a convegni e congressi».

5.10

ANGIONIGRANAIOLADIRINDINFAVEROSOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione a convegni congressi.» inserire le seguenti: «Le relative spese di viaggio e di soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento entro il limite annuo di 2.000 euro».

5.11

ICHINOLEPRI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il limite annuo di 5000 euro», con le seguenti: «entro il limite triennale di 5000 euro».

5.12

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «certificazione delle competenze», aggiungere le seguenti: «, di registrazione delle stesse nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

5.13

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «delle competenze», aggiungere le seguenti: «anche in conformità alle norme tecniche emanate dall’UNI,».

5.14

FAVEROFABBRIANGIONIMARGIOTTA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle competenze», aggiungere le seguenti: «, anche in conformità alle norme tecniche emanate dall’UNI,».

5.15

PAGANO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        – dopo le parole: «orientamento, ricerca e sostegno dell’autoimprenditorialità», aggiungere le seguenti: «iscrizione e attestazione ai sensi della legge n. 4 del 2013»;

        – dopo le parole: «della disciplina vigente», aggiungere le seguenti: «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all’elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013».

5.16

ICHINOLEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «orientamento, ricerca e sostegno dell’autoimprenditorialità», inserire le seguenti: «, iscrizione e attestazione a norma della legge n. 4 del 2013».

5.17

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «all’auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall’Uni,».

5.18

SPILABOTTESCALIA

Al comma1, dopo le parole: «all’auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall’Uni,».

5.19

AURICCHIOPICCINELLI

Al comma 1 dopo le parole: «all’auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall’Uni,».

5.20

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente».

5.21

ICHINOLEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «della disciplina vigente», inserire le seguenti: «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all’elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma della legge n. 4 del 2013».

5.22

BAROZZINODE PETRISDE CRISTOFAROPETRAGLIABOCCHINOURAS

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

5.23

DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese inerenti la mobilità virtuale e fisica nell’ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all’utilizzo di automezzi privati e/o di mezzi pubblici di trasporto».

5.24

CATALFOPUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Nell’ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge nonché per l’autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell’innovazione.

        1-ter. Al fine di garantire l’accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all’articolo 1 e garantire l’omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-bis.

        1-quater. I percorsi formativi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell’esercizio della professione».

        Conseguentemente:

        a) dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per lo promozione e lo tutela del lavoro autonomo)

        1. Per il cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell’ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

        2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

        3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 4.

        4. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, le parole: ”nei limiti del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nel limiti del 95,5 per cento”.

        5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

        b) all’articolo 21, al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5» aggiungere le seguenti: «comma 1,».

5.25

CATALFOPUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Nell’ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge nonché per l’autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell’innovazione.

        1-ter. Al fine di garantire l’accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all’articolo 1 e garantire l’omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-bis.

        1-quater. I percorsi formativi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell’esercizio della professione».

        Conseguentemente, all’articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5» aggiungere le seguenti: «comma 1,»;

        b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

        1-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ”nei limiti del 96 per cento”. sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95,5 per cento”.

        1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.26

CATALFOPUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Nell’ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge nonché per l’autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell’innovazione.

        1-ter. Al fine di garantire l’accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all’articolo 1 e garantire l’omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-bis.

        1-quater. I percorsi formativi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell’esercizio della professione».

5.27

CATALFOPUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di garantire l’accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all’articolo 1 e garantire l’omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi».

5.28

PARENTEPAGANOBERGERANGIONID’ADDAFAVEROICHINOLEPRIMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Alle società tra professionisti, incluse le società tra avvocati, residenti nel territorio dello Stato, costituite nella forma di società di persone, i cui soci diretti o indiretti siano esclusivamente soci professionisti, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        1-ter. All’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”, ad eccezione degli utili ritratti da società tra professionisti non residenti, non sottoposte ad imposizione unitaria ed autonoma in capo alle stesse nello Stato in cui sono costituite”».

5.29

SCALIASPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All’articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        ”6-ter. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l’assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell’ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche sono deducibili nel limite di 250 euro”».

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di revisione dell’imposizione

sui redditi di lavoro autonomo)

        1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2016, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all’imposta regionale sulle attività produttive;

            b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell’eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un’adeguata rappresentazione dell’attività».

5.0.1

DIVINA

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

        1. Al fine di implementare l’opera di semplificazione burocratica, di diminuire il contenzioso tributario e sollevare il contribuente all’onere della prova davanti all’amministrazione finanziaria, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l’abolizione degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni delle disposizioni del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 e della normativa vigente, l’abolizione degli studi di settore, al fine di permettere ai contribuenti sottoposti al meccanismo previsionale di essere sollevati dall’obbligo di dover provare la veridicità di valori di ricavi e compensi inferiori al minimo e di doversi adeguare ai parametri standard definiti dall’Amministrazione finanziaria;

            b) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, il ristabilimento della precedente disciplina tributaria in base alla quale il reddito d’impresa e di lavoro autonomo era determinato attraverso le scritture contabili;

            c) introdurre una specifica normativa per gli accertamenti induttivi che consenta all’amministrazione finanziaria di poter procedere con la procedura di accertamento anche in assenza di gravi irregolarità contabili, al fine di evitare di favorire il contribuente-evasore che formalmente tiene in ordine le scritture contabili, pur evadendo o eludendo la normativa fiscale, e di irrorare sanzioni al contribuente in regola con le obbligazioni tributarie, a causa di errori formali nella tenuta delle scritture.

        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell’assegnazione.

        3. Ai maggiori oneri provenienti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede:

            a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

            d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediane l’istituzione di un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari all’8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall’attuazione della presente legge».

5.0.2

DIVINA

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

        1. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, l’articolo 62-bis è soppresso.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per l’attuazione delle disposizioni del comma precedente.

        3. Ai maggiori oneri provenienti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede:

            a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

            d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediane l’istituzione di un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari all’8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall’attuazione della presente legge».

5.0.3

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Studi di settore)

        1. L’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato».

5.0.4

FAVEROFABBRIMARGIOTTA

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota contributiva)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.5

MANDELLI

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota contributiva)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.6

PAGANO

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative a taluni mezzi a motore, utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale autonoma)

        1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l’utilizzo dell’autovettura e l’attività caratteristica svolta, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

        2. Dall’attuazione del decreto di cui al comma 1 non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti da tale decreto, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni».

5.0.7

ICHINOD’ADDALEPRI

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative agli automezzi,

utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale autonoma)

        1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l’utilizzo dell’autovettura e l’attività svolta qualificante del rapporto, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».

5.0.8

PEZZOPANE

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. L’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

        ”1. Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

        2. L’attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

            a) è il responsabile dell’organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

            b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e comunque a condizione che i relativi costi superino i limiti di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        3. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l’assenza del presupposto impositivo.

        4. L’autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

        5. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime, strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

        6. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della assistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all’attività svolta.

        7. L’attività esercitata dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”».

5.0.9

PEZZOPANE

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

        ”1-ter. L’attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

            a) è il responsabile dell’organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

            b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;

        1-quater. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l’assenza del presupposto impositivo.

        1-quinquies. L’autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

        1-sexsies. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all’attività svolta”».

5.0.10

PAGANO

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri

per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)

        1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di standard prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell’Unione europea:

            a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;

            b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);

            c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;

            d) garanzia dell’osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

5.0.11

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 5,inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

        1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

        2. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: ”assistenza sociale”, sono inserite le seguenti: ”, fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,”.

        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è adeguata alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

        Conseguentemente, all’articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

                «c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, le parole: ”nei limiti del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95,5 per cento”. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.0.12

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese per servizi alla persona)

        1. Il contribuente può dedurre, per se stesso o per conto del coniuge o del familiare a carico o non a carico, o di un disabile le spese sostenute per ricevere prestazioni da un professionista dei servizi alla persona, ai sensi della legge n. 4 del 2013 in possesso dell’attestato ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nella misura del 10 per cento al lordo della franchigia di 100 euro.

        2. Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto, provvede ad indicare le associazioni professionali iscritte nell’elenco previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rappresentano i professionisti che erogano servizi alla persona».

5.0.13

MARINELLO

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

        1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società ex legge n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall’ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all’attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempre che il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla STP al destinatario finale della prestazione».

5.0.14

PEZZOPANE

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. All’articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ”a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria” sono sostituite dalle seguenti: ”ai tributaristi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, muniti di certificazione a norma UNI 11511”».

6.1

PARENTEPAGANOBERGERANGIONIFAVEROICHINOMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Sostituire l’articolo, con il seguente:

        «Art. 6. – (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione). – 1. I centri per l’impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 4 del 2013. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

        2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i centri per l’impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

        3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

6.2

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

6.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «I centri per l’impiego e gli organismi accreditati» con le seguenti: «Le camere di commercio».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.4

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1 dopo le parole: «della disciplina vigente», aggiungere le seguenti: «, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,».

6.5

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», inserire le seguenti: «strutturato e organizzato in sinergia con gli ordini professionali e con le associazioni presenti sul territorio la cui organizzazione è iscritta al Mise ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 4 del 2013».

6.6

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», inserire le seguenti: «anche telematico, tramite appuntamenti in videochiamata e/o chat on-line,».

6.7

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», inserire le seguenti: «strutturato territorialmente».

6.8

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «agevolazioni pubbliche», inserire la parola: «comunitarie,».

6.9

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che le attività rientranti nell’ambito delle professioni di cui all’articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.».

6.10

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.11

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le attività di cui al comma 1 potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4».

6.12

AURICCHIOPICCINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.13

SPILABOTTESCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.14

ANITORIPAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.15

CATALFOPUGLIA

Sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente all’articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5,», aggiungere la seguente: «6».

            b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017», con le seguenti: «quanto ad ulteriori 7 milioni di euro per l’anno 2016 e ad ulteriori 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017,».

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l’articolo 6,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa

di salute e sicurezza degli studi professionali)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;

            b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

            c) eliminazione o semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

            d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione».

6.0.1

ICHINOD’ADDALEPRI

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi al mercato del lavoro autonomo)

        1. Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni e promuovere servizi di orientamento, riqualificazione e collocazione verso il lavoro autonomo, l’ANPAL stipula convenzioni con gli ordini professionali nazionali e le associazioni iscritte all’elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per l’attivazione di servizi di informazione e documentazione presso i centri per l’impiego».

6.0.2

ICHINOD’ADDALEPRI

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Raccordo con il decreto legislativo n. 13 del 2013)

        1. Le associazioni professionali iscritte all’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate, a norma dell’articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all’erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ciascuna associazione potrà erogare i detti servizi in riferimento a un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

7.2

FAVEROANGIONIMARGIOTTASPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «iscritti ad un ordine professionale».

7.3

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «iscritti ad un ordine professionale».

7.4

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1 dopo le parole: «agli appalti pubblici, » inserire le seguenti: «adattando i requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».

7.5

ICHINOD’ADDALEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «appalti pubblici» aggiungere le seguenti: «o bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca».

7.6

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «anche attraverso», inserire le seguenti: «la pubblicazione dei bandi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in una sezione appositamente dedicata e».

7.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

            a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all’articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

            b) di costituire consorzi stabili professionali;

            c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto compatibile».

7.7

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, l’ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

7.8

ICHINOLEPRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Ai fini perseguiti dal presente articolo, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di operatori economici dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si estendono ai raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, singoli o associati, lavoratori autonomi non iscritti agli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura anche con imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, cosi come definiti dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Ai lavoratori autonomi si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di rete tra imprese dall’articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni».

7.9

AURICCHIOPICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: ”collegi professionali” inserire le seguenti: ”le associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4”».

7.10

ANITORIPAGANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: ”collegi professionali” sono inserite le seguenti: ”le associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4”».

7.11

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: ”collegi professionali” inserire le seguenti: ”le associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge gennaio 2013, n. 4”».

7.12

SPILABOTTESCALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: ”collegi professionali” inserire le seguenti:”le associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4”».

7.0.1

DE PETRISBAROZZINODE CRISTOFAROPETRAGLIABOCCHINOURAS

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Estensione del compenso orario minimo

a tutte le forme di lavoro autonomo)

        1. All’articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 10 dicembre 2014 n. 183, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere le parole ”, eventualmente anche in via sperimentale,”;

            b) dopo le parole: ”compenso orario minimo” inserire le seguenti: ”equo e adeguato”;

            c) dopo le parole: ”prestazione di lavoro subordinato,” inserire le seguenti: ”nonché alle collaborazioni autonome e a tutte le forme di prestazione lavorativa erogate per uno o più committenti, in condizioni economicamente dipendenti,”».

7.0.2

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazione dei codici ATECO)

        1. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto provvede alla riorganizzazione dei codici ATECO, prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive».

7.0.3

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contratti di rete)

        1. Le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi».

8.1

MANASSERO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L’articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

        ”2. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici autonome ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        2-bis. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”».

8.0.1

SPILABOTTE

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Congedo per le donne vittime di violenza di genere)

        1. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenute al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione dell’attività lavorativa per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.

        2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

        3. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un trattamento economico a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo corrispondente alla sospensione. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.

        4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui al comma 107, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

8.0.2

PAGANO

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità in caso di violenza di genere)

        1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l’indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

        2. L’Inps provvederà ad erogare l’indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull’ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.

        3. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio».

8.0.3

BERGERZELLERZINLANIECEPANIZZAFRAVEZZI

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo)

        l. All’articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l’ultimo comma è soppresso.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

9.1

PARENTEPAGANOBERGERANGIONID’ADDAFAVEROICHINOMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Sostituire l’articolo, con il seguente:

        «1. Dal 1º gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

        2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.

        3. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 2, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 1 che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità. In tale caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

        5. All’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

        6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1,22 milioni di euro per l’anno 2017, 1,77 milioni di euro per l’anno 2018, 1,74 milioni di euro per l’anno 2019, 1,79 milioni di euro per l’anno 2020, 1,85 milioni di euro per l’anno 2021, 1,89 milioni di euro per l’anno 2022, 1,94 milioni di euro per l’anno 2023, 2,03 milioni di euro per l’anno 2024, 2,06 milioni di euro per l’anno 2025 e 8,70 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.2

MANDELLI

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All’articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ”di maternità”, inserire le seguenti: ”e di paternità”».

9.3

FAVEROFABBRIANGIONIMARGIOTTA

Premettere al comma 1 il seguente:

        «01. All’articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ”di maternità”, sono inserite le seguenti: ”e di paternità”».

9.4.

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

9.5

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi cui all’articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge».

9.6

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge».

9.7

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di non incidere negativamente sui rapporti professionali in essere tra i lavoratori autonomi e i loro committenti, nei limiti della compatibilità con l’oggetto, la natura e la tipologia della prestazione, le lavoratrici e i padri lavoratori autonomi possono optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro convertendo il trattamento economico di cui all’articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in un bonus finalizzato a sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino, fermi restando i limiti di spesa previsti dal comma 283, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

        1-ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 all’onere di cui al comma 1-bis si provvede annualmente nell’ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

        1-quater. Le modalità di attuazione del comma 1-bis, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.8

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell’astensione prevista dal comma l può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

9.10

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «, o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea al 100 per cento,».

 

9.9

BERGERZELLERZINLANIECEPANIZZAFRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: ”di tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: ”di sei mesi”;

            b) le parole: ”entro il primo anno” sono sostituite dalle seguenti: ”entro il terzo anno”».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma 1-bis, pari a 62 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.0.1

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

        1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all’artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

        2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

        3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l’esame dei risultati conseguiti attraverso l’impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro».

        Conseguentemente, all’articolo 21, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 9-bis, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

        1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.0.2

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

        1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all’artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

        2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

        3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l’esame dei risultati conseguiti attraverso l’impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro.

        4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.0.3

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Congedi per familiari di disabili gravi)

        1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo».

10.1

ICHINO

Sopprimere il comma 1.

10.2

SCALIASPILABOTTE

Sopprimere il comma 1.

10.3

PARENTEPAGANOBERGERANGIONIFAVEROICHINOMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La gravidanza, l’infortunio e la malattia non sono causa di risoluzione del contratto avente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo continuativa. Fatto salvo il venire meno dell’interesse del creditore, l’esecuzione della prestazione, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, resta sospesa senza diritto al corrispettivo. Decorso il termine di 180 giorni, il contratto si intende risolto».

10.4

BAROZZINODE PETRISDE CRISTOFAROPETRAGLIACAMPANELLABOCCHINOURAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via continuativa».

10.5

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «attività in via continuativa», aggiungere le parole: «ex articolo 409 del codice di procedura civile».

10.6

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «al corrispettivo», aggiungere le seguenti: «salvo il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi maturati».

10.7

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare», con le parole: «per un periodo non superiore a sessanta giorni per anno solare».

10.8

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «centocinquanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

10.9

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di cui al presente comma avviene senza oneri aggiuntivi o interesssi».

10.10

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore».

10.11

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ove l’oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano.

        1-ter. Ai fini dell’estinzione del rapporto di lavoro è a carico del committente l’onere della prova che attesti la necessità del completamento della prestazione entro i termini contrattualmente stabiliti».

10.12

D’ADDAFAVEROSPILABOTTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In caso di maternità è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall’articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto».

10.13

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio e sono riconosciuti quali contributi figurativi».

10.14

ANGIONIGRANAIOLADIRINDINFAVEROSOLLO

Al comma 2, dopo le parole: «in caso di malattia» inserire le seguenti: «, gravidanza a rischio».

10.15

D’ADDAFAVEROSPILABOTTE

Al comma 2 sostituire le parole: «il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso» con le seguenti: «il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e delle imposte è sospeso».

        Conseguentemente, dopo la parola: «sospensione.» aggiungere le seguenti: «sono altresì sospesi gli studi di settore».

10.16

MANDELLI

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» aggiungere le seguenti: «degli adempimenti tributari e delle imposte,».

10.17

FAVEROFABBRIANGIONIMARGIOTTA

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» aggiungere le seguenti: «degli adempimenti tributari e delle imposte,».

10.18

SPILABOTTESCALIA

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.19

AURICCHIOPICCINELLI

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.20

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.21

CATALFOPUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’obbligo del versamento cui il lavoratore è tenuto a norma del precedente periodo decorre trascorso un periodo pari al periodo di malattia».

10.22

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L’eventuale fornitura ed utilizzo delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, nonché degli eventuali dispositivi di protezione individuale, è effettuata secondo le previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Alla prestazione che avviene mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo di cui al precedente periodo. Al lavoratore è garantita una formazione in materia di sicurezza in relazione alla nuova modalità di lavoro».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «Tutela della gravidanza, malattia, infortunio e della sicurezza».

10.23

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

10.0.1

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

        1. I lavoratori di cui all’articolo 1, che rientrano nelle ipotesi previste dall’articolo 10, comma 2, della presente legge, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione al periodo di tempo previsto dal medesimo articolo 10, comma 2. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 2, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l’esenzione prevista dal presente comma.

        2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all’articolo 10, comma 2, nonché all’esenzione e alla proroga di cui al comma 1 del presente articolo. L’elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.

        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l’esenzione di cui al comma 1.

        4. Al primo periodo del comma 79 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: ”al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: ”al 25 per cento per l’anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2018”.

        5. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 4, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2017 e a 80 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare i contributi dovuti per tale periodo, con facoltà di rateizzazione degli stessi.

        7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 6».

10.0.2

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei termini in caso di ricovero ospedaliero o cure

domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico)

        1. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all’articolo l per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l’esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell’omissione dell’adempimento.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall’inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall’evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».

11.1

MANASSERO

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 11. – (Disposizioni in materia di tutela contro la malattia) – 1. Per i lavoratori autonomi, ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di pari gravità che comportino comunque una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

11.2

PARENTEPAGANOBERGERANGIONID’ADDAFAVEROICHINOMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche» inserire le seguenti: «o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 0,06 milioni di euro per l’anno 2016, a 0,12 milioni per l’anno 2017 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 0,06 milioni di euro per l’anno 2016 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, e a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 0,12 milioni per l’anno 2017».

11.3

BAROZZINODE PETRISDE CRISTOFAROPETRAGLIACAMPANELLABOCCHINOURAS

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «nonché gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che determinano una oggettiva e prolungata impossibilità a svolgere l’attività lavorativa».

        Conseguentemente all’articolo 21, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            «c-bis) quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 4 milioni di euro a decorrere da 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».

11.4

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche», aggiungere le seguenti: «o malattie croniche e degenerative».

        Conseguentemente, all’articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ”nei limiti del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95,5 per cento”. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.5

D’ADDAFAVEROSPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e di malattie gravi».

11.6

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «, o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento,».

11.8

FAVEROFABBRIANGIONIMARGIOTTA

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329».

11.9

AURICCHIOPICCINELLI

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi – di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 –».

11.10

ANITORIPAGANO

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi – di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 –».

11.11

SPILABOTTESCALIA

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.12

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi, di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.13

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329».

11.14

CATALFOPUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l’elenco delle malattie croniche che danno diritto all’equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo. L’elenco è aggiornato ogni triennio.

        1-ter. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell’evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

        Conseguentemente, all’articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

            a) al comma 1, dopo lo lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ”nei limiti del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95,5 per cento”. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.15

SPILABOTTESCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.16

AURICCHIOPICCINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per gli iscritti alla gestione separata di cui al precedente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.17

CATALFOPUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell’astensione prevista al comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

11.0.1

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi

iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA)

        1. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell’attività, determinatasi nel corso dell’anno 2016, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui si applica l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l’anno 2016 e di 200 milioni di euro per l’anno 2017.

        2. Possono accedere all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori di cui al medesimo comma 1 che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

            a) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

            b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell’anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

            c) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

        3. La richiesta dell’indennità deve essere presentata nell’anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione dell’IVA dei committenti e al saldo contributivo dell’anno precedente.

        4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell’anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell’indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell’indennità secondo le aliquote stabilite dall’lNPS per la Gestione separata.

        5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l’anno 2017 e di 200 milioni di euro per l’anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.2

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l’assistenza sanitaria.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) sostenere i lavoratori autonomi ed in particolare le giovani generazioni;

            b) prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita iva e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;

            c) prevedere, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza integrativa, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;

            d) prevedere che i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l’assistenza sanitaria gestita ed erogata anche da enti bilaterali costituiti nell’ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali o di categoria comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche, siano interamente deducibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, nel limite di 250 euro annui.

        Conseguentemente il Titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e delega al Governo per il riordino della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l’assistenza sanitaria».

11.0.3

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

        1. Al comma 5 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a) sostituire il numero “1.104” con “1.880” e il numero “4.800” con “8.000”;

            b) alla lettera b)sostituire il numero “1.104” con “1.880”, e il numero “4.800” con “8.000” e il numero “50.200” con il numero “47.000”.

                2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, valutato in 700 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

                3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

11.0.4

AURICCHIOPICCINELLI

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

        Le lettere a) b) del comma 5 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

            a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

            b) 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 47.000 euro;».

11.0.5

SPILABOTTESCALIA

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

        1. Le lettere a) b) del comma 5 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

            a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

             b) 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 47.0000 euro;”».

11.0.6

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

        1. I lavoratori autonomi di cui all’articolo 1 sono esentati dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l’impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00.

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si provvede annualmente, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nell’ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”».

11.0.7

AURICCHIOPICCINELLI

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

        1. I lavoratori autonomi di cui all’articolo 1 sono esentati dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l’impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.8

SPILABOTTESCALIA

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

        1. I lavoratori autonomi di cui all’articolo 1 sono esentati dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l’impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.9

MARINELLO

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

        1. I lavoratori autonomi di cui all’articolo 1 sono esentati dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l’impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.10

DE PETRISBAROZZINODE CRISTOFAROPETRAGLIACAMPANELLABOCCHINOURAS

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributi previdenziali e obblighi a carico delle Casse previdenziali private)

        1. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede:

            a) alla rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d’opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine dell’accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le tipologie di lavoro;

            b) a introdurre, per le Casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all’erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Art. 12.

12.1

BAROZZINODE PETRISDE CRISTOFAROPETRAGLIACAMPANELLABOCCHINOURAS

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «. La collaborazione si intende coordinata quando», con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2094 del codice civile, la collaborazione si intende coordinata quando»;

            2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L’articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ”Articolo 2094 – (Contratto di lavoro). – 1. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all’impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

        2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

        3. L’eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell’esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell’applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l’esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

        4. L’accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo”».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

12.2

DIVINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di comune accordo dalle parti» inserire le seguenti: «e dei tempi richiesti dal committente».

12.3

FAVEROASTORREANGIONIMARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all’articolo 409, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: ”5-bis) rapporti di lavoro autonomo”».

12.0.1

SCALIASPILABOTTE

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

        1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell’assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall’ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio”;

            b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

            b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti”;

            c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società”;

            d) il comma 6 è abrogato;

            e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all’esercizio della professione forense in forma associata e al notariato”».

12.0.2

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

        1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell’assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall’ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio”;

            b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

            b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti”;

            c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società”;

            d) il comma 6 è abrogato;

            e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all’esercizio della professione forense in forma associata e al notariato”».

12.0.3

SCALIASPILABOTTE

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione del ”contratto di rete” ai liberi professionisti

e lavoratori autonomi)

        1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente comma:

        ”4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l’ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l’ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell’ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all’attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo”».

        Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.

12.0.4

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione del «contratto di rete» ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

        1. All’art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente comma:

        ”4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l’ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l’ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell’ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all’attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo”».

        Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.

12.0.5

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i veterinari con rapporto di lavoro dipendente che non esercitano lo professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione obbligatoria in favore dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), prevista dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esclusivamente per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione, si intende volontaria e il mancato versamento di tale contribuzione non può essere causa di cancellazione dall’ordine professionale.

        2. Per i soggetti di cui al comma 1 temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall’inizio dell’attività lavorativa, resta fermo l’obbligo di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della medesima. Per i liberi professionisti di cui al medesimo comma 1 restano ferme le disposizioni vigenti in materia».

12.0.6

SPILABOTTESCALIA

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

            a) modelli previdenziali;

            b) modelli di welfare;

            c) formazione professionale».

12.0.7

AURICCHIOPICCINELLI

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

            a) modelli previdenziali;

            b) modelli di welfare;

            c) formazione professionale.

12.0.8

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

        2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

12.0.9

BAROZZINODE PETRISDE CRISTOFAROPETRAGLIACAMPANELLABOCCHINOURAS

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

        1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

        2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno o all’interno dei locali aziendali».

13.100

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        «1. La presente legge, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».

13.1

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Al lavoratore è garantita la piena autonomia di organizzazione dell’attività lavorativa per il conseguimento dei compiti e degli obiettivi fissati.».

13.2

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «di lavoro subordinato,» inserire le seguenti: «ove l’oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano,».

13.3

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 2, dopo le parole: «Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato» inserire le seguenti: «, di carattere volontario,».

13.4

ICHINOD’ADDALEPRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «che si svolge con le seguenti modalità» fino alla fine del comma con le seguenti: «avente per oggetto un’attività lavorativa svolta in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno di essi, quando quest’ultima parte dell’attività sia svolta senza vincoli circa il luogo di svolgimento e di collocazione temporale».

13.5

PAGANO

Al comma 2, lettera a), le parole da: «ed entro i soli limiti» fino a: «contrattazione collettiva;» sono soppresse.

13.6

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «ed entro i soli limiti» fino a: «contrattazione collettiva;».

13.7

PAGANO

Al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

            «a-bis) ai fini dell’orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.8

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) ai fini dell’orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.9

PAGANO

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «organizzata dal datore di lavoro».

13.10

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «organizzata dal datare di lavoro».

13.11

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «assegnata in via permanente al lavoratore».

13.12

CATALFOPUGLIA

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che le eventuali spese per trasferte e missioni sono a carico del datare di lavoro».

13.13

ICHINOD’ADDALEPRI

Sostituire i commi 3 e 5 con il comma seguente:

        «3. Ai rapporti di lavoro di cui ai commi precedenti si applica interamente la disciplina del rapporto di lavoro subordinato».

13.14

BONFRISCOZIZZAAUGELLOBRUNICOMPAGNAD’AMBROSIO LETTIERIDI MAGGIOLIUZZIPERRONETARQUINIO

Al comma 3 sostituire la parola: «assegnati» con la parola: «forniti».

13.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. Fermo restando l’importo complessivo delle risorse stanziate, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

        5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, un piano nazionale per l’alfabetizzazione digitale degli adulti implementabile attraverso atti di indirizzo all’ANPAL e intese con i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni».

13.15

ICHINOD’ADDALEPRI

Al comma 6, sostituire le parole: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza» con le seguenti: «Il comma 4 deve essere applicato in modo che non ne derivino».

14.1

ICHINOLEPRI

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 14. – (Forma e contenuto dell’accordo) – 1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere provato dalla parte che vi ha interesse mediante documento scritto. Esso deve individuare la collocazione ed estensione temporale dei periodi nei quali la prestazione è svincolata dal coordinamento spazio-temporale. Deve inoltre individuare la collocazione ed estensione temporale del periodo di riposo giornaliero, nel rispetto della disciplina vigente del tempo di lavoro.

        2. La clausola oggetto dell’accordo di cui al comma 1, sia essa contenuta nel contratto di lavoro originario o pattuita in costanza di rapporto, può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso essa deve stabilire l’obbligo di preavviso di recesso per ciascuna delle parti; in difetto di tale previsione si applica un obbligo di preavviso di trenta giorni.

        3. Quando non sia diversamente pattuito dalle parti, la clausola stessa si intende non essenziale ai fini della prosecuzione del rapporto. In questo caso il recesso del lavoratore implica l’obbligo del datore di mettergli a disposizione una postazione di lavoro in azienda anche per i periodi precedentemente svincolati dal coordinamento spazio-temporale della prestazione. Il recesso del datore implica invece l’obbligo del prestatore di proseguire il rapporto svolgendo l’intera prestazione nel regime di coordinamento spazio-temporale».

14.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1-bis. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

14.2

CATALFOPUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità.

        1-bis. La disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datare di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

14.3

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile» inserire le seguenti: «, che è affidato prioritariamente alla contrattazione collettiva e ad un accordo individuale esclusivamente nel caso di sua assenza,».

14.4

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 1, sostituire le parole: «L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore» con le seguenti: «L’accordo può individuare fasce di disponibilità durante le quali il lavoratore si obbliga a essere tempestivamente contattato dal datore di lavoro. La durata delle fasce di disponibilità non può eccedere la metà dell’orario normale di lavoro giornaliero».

14.5

ANGIONIGRANAIOLADIRINDINFAVEROSOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono comunque essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda».

14.6

CATALFOPUGLIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. L’accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

        2-bis. la decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

14.7

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

        «2. L’accordo di cui al comma 1, può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo, come regolato dagli accordi collettivi o individuali, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

        2-bis. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale o collettivo».

14.8

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Al comma 2, dopo la parola: «recesso» inserire le seguenti: «dalla modalità di lavoro agile».

        Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla modalità di lavoro agile».

14.9

PARENTEANGIONIBERGERD’ADDAFAVEROLEPRIMANASSEROPEZZOPANESPILABOTTE

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» inserire le seguenti: «Nel caso di lavoratori con disabilità, il termine di preavviso del recesso del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire una adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura».

14.10

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In caso di interruzione della modalità di lavoro agile è ripristinato il rapporto di lavoro nella modalità precedente.».

14.11

MANASSERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Ad ogni controversia relativa a rapporti di lavoro autonomo professionale si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

14.12

CATALFOPUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L’accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

14.13

CATALFOPUGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il recesso dell’accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall’azienda con altra forma contrattuale».

 

14.0.1

BAROZZINODE PETRISDE CRISTOFAROPETRAGLIACAMPANELLABOCCHINOURAS

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

        1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datare di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

        2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo status del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

        3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

        4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo.».

14.0.2

BERTACCOSERAFINIAMIDEI

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

        1. La modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

        2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

        3. Il passaggio alla modalità di lavoro agile implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro e non incide sullo status del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

14.0.3

CATALFOPUGLIA

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

        1. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datare di lavoro e del lavoratore.

        2. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

15.1

MANASSERO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Trattamento del lavoratore)

        1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

        2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

        3. Il passaggio al lavoro agile implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo status del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

        4. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico, normativo e formativo, secondo le specifiche necessità, non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

        5. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.».

15.