MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
251ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La presidente MATRISCIANO osserva che non risultano trasmesse al relatore, entro il termine delle ore 17 di ieri, proposte relative al parere sul provvedimento in esame.
Ha quindi la parola il relatore SERAFINI (FIBP-UDC), il quale propone l’espressione di un parere favorevole.
Il senatore MAFFONI (FdI) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
Seguono le dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori LAUS (PD) e BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)).
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata.
IN SEDE REFERENTE
(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La presidente MATRISCIANO dà conto del parere trasmesso dalla 5a Commissione, specificando in particolare che il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1, mentre è non ostativo sugli altri emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1, sulle quali l’esame è stato sospeso.
Comunica quindi che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 2.8 e 3.1 e gli emendamenti del relatore 1.100, 2.100, 3.100, 4.100, 5.100 e 7.100, pubblicati in allegato.
Dispone quindi la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno quando sarà disponibile il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti.
La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 12,15.
La PRESIDENTE informa la Commissione riguardo l’ulteriore parere trasmesso dalla Commissione bilancio, recante la contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.6, limitatamente alla lettera b), 3.4 e x1.0.1. Fa inoltre presente che è stato presentato l’emendamento 3.1 (testo 3), pubblicato in allegato.
Ha quindi la parola il relatore LAUS (PD), il quale si esprime innanzitutto favorevolmente rispetto al carattere costruttivo degli emendamenti presentati. Rileva peraltro la sussistenza di taluni casi di disallineamento delle proposte emendative, recanti misure di carattere strutturale, con la natura transitoria delle misure recate dal decreto-legge in esame. Osserva anche che, proprio per la temporaneità che caratterizza il provvedimento, vi sono scostamenti dai principi e criteri di delega cui invece il Governo dovrà attenersi per elaborare la normativa a regime.
Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 1 del testo del decreto-legge n. 79, esprime il parere favorevole sulle proposte 1.1 (testo 2) e 1.100; parere contrario sui restanti emendamenti.
Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az), prendendo atto del parere contrario relativo all’emendamento 1.3, sottolinea l’importanza attribuita dalla proponente a tale proposta.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az), accedendo all’invito del relatore LAUS (PD), ritira l’emendamento 1.3, pur richiamando l’attenzione sulla sussistenza di disposizioni di analogo tenore in altri ordinamenti dell’Unione europea, giustificati da necessità di controllo della spesa pubblica.
Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme al relatore.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, viene posto in votazione l’emendamento 1.1 (testo 2), che risulta approvato.
Dopo aver respinto la proposta 1.2, la Commissione approva l’emendamento 1.100. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. In esito a successive, distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.4 e 1.8.
Intervenendo sugli emendamenti riferiti all’articolo 2, il relatore LAUS esprime parere contrario sulle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.2, 2.7 e 2.0.1 (testo 2). Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.8 (testo 2). Propone quindi la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 2.5 e 2.6.
Il parere del GOVERNO è conforme.
La senatrice FEDELI (PD) ritira gli emendamenti 2.5 e 2.6, trasformandoli nell’ordine del giorno G/2267/4/11, pubblicato in allegato.
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.3, trasformandolo nell’ordine del giorno G/2267/3/11, pubblicato in allegato.
La senatrice CATALFO (M5S) aggiunge la propria firma all’ordine del giorno G/2267/4/11.
La senatrice DRAGO (FdI) ritira l’emendamento 2.0.1 (testo 2), che viene trasformato nell’ordine del giorno G/2667/5/11, pubblicato in allegato.
Il ministro Elena BONETTI, nell’esprimere l’intenzione di valutare i contenuti dell’atto di indirizzo, specifica che questo non può naturalmente incidere sui principi di delega in materia di assegno unico e universale.
La senatrice DRAGO (FdI) fa presente la funzione dell’ordine del giorno, che reca indicazioni di carattere tecnico circa i possibili interventi sullo strumento dell’ISEE, senza comportare effetti finanziari.
Il relatore LAUS (PD) suggerisce l’utilizzo di una formula idonea a esprimere l’invito al Governo a valutare la proposta contenuta nell’ordine del giorno.
Il ministro Elena BONETTI si associa, rilevando che l’ordine del giorno non può vincolare il Governo in relazione a un eventuale revisione dell’ISEE. In riferimento all’emendamento 2.3, specifica che a regime l’assegno unico e universale comporterà comunque l’erogazione alle famiglie di somme maggiormente adeguate.
La presidente MATRISCIANO suggerisce il ricorso a una formulazione volta a esortare il Governo alla valutazione dell’opportunità dell’intervento. Nota quindi il carattere strutturale di qualsiasi intervento di revisione dell’ISEE.
Il senatore ROMAGNOLI (M5S) sottoscrive l’ordine del giorno G/2267/4/11.
Viene successivamente posto in votazione l’emendamento 2.1, che la Commissione respinge.
L’emendamento 2.100, posto in votazione, è approvato.
La Commissione respinge successivamente l’emendamento 2.4.
Dopo che la senatrice FEDELI (PD) ha ritirato l’emendamento 2.2, la Commissione respinge l’emendamento 2.7.
E’ successivamente messo ai voti l’emendamento 2.8 (testo 2), che risulta approvato.
Il relatore LAUS (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.1 (testo 3); parere contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4. Propone altresì una riformulazione dell’emendamento 3.2, specificando che se non è accolta il parere è da intendersi contrario.
La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive l’emendamento 3.1 (testo 3).
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.4, trasformandolo nell’ordine del giorno G/2667/6/11, pubblicato in allegato.
Il ministro Elena BONETTI si esprime conformemente al relatore sugli emendamenti all’articolo 3. In riferimento alla proposta 3.1 (testo 3) fa presente l’opportunità di prestare particolare attenzione ai casi di nuclei familiari provvisti di un solo conto bancario.
Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo nel caso in cui l’emendamento 3.1 (testo 3) fosse messo ai voti, sottolineando che la Commissione non ha potuto avere il tempo necessario a valutare tale formulazione.
Il relatore LAUS (PD) suggerisce il ritiro dell’emendamento 3.1 (testo 3), ritenendo adeguata la formulazione della proposta 3.1 (testo 2).
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) condivide i rilievi espressi dal senatore Romeo.
La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.
La senatrice FEDELI (PD) ritira l’emendamento 3.1 (testo 3), restando inteso che oggetto della trattazione sarà l’emendamento 3.1 (testo 2).
Il senatore ROMANO (M5S) sottoscrive a nome del proprio Gruppo l’emendamento 3.1 (testo 2).
La Commissione procede quindi alla votazione dell’emendamento 3.100, che risulta approvato.
E’ successivamente posto in votazione l’emendamento 3.1 (testo 2).
Dopo che il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) è intervenuto per dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo, la Commissione approva l’emendamento 3.1 (testo 2).
Il senatore MAFFONI (FdI) ritiene di non riformulare l’emendamento 3.2, che viene quindi posto in votazione, risultando respinto.
Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 3.3.
Il relatore LAUS (PD) esprime parere favorevole sull’emendamento 4.100 e parere contrario sull’emendamento 4.1.
Il parere del GOVERNO sugli emendamenti riferiti all’articolo 4 è conforme.
Posto in votazione, l’emendamento 4.100 è approvato.
Successivamente la Commissione respinge la proposta 4.1.
Intervenendo sugli emendamenti all’articolo 5, il relatore LAUS (PD) esprime parere favorevole sulle proposte 5.1 (testo 2) e 5.100, e parere contrario sull’emendamento 5.0.1.
Il parere del ministro Elena BONETTI è conforme.
In esito a successive e distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.100.
E’ quindi posto in votazione e respinto l’emendamento 5.0.1.
Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è quindi posto in votazione e accolto l’emendamento 7.100.
Il relatore LAUS (PD) e il ministro Elena BONETTI esprimono parere contrario sull’emendamento 8.0.1.
Posto in votazione, l’emendamento 8.0.1 è respinto.
Il relatore LAUS (PD) propone la trasformazione dell’emendamento x1.0.1 in ordine del giorno.
Il ministro Elena BONETTI condivide la proposta, notando l’utilità di un’indicazione politica volta a evitare penalizzazioni a danno delle famiglie.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento x1.0.1, e lo trasforma nell’ordine del giorno G/2267/7/11, pubblicato in allegato.
Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno.
I senatori FLORIS (FIBP-UDC) e DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) riformulano rispettivamente gli ordini del giorno G/2667/1/11 e G/2667/2/11 nel senso prospettato dal ministro Elena BONETTI.
Gli ordini del giorno G/2667/1/11 (testo 2) e G/2667/2/11 (testo 2), pubblicati in allegato, sono quindi accolti dal GOVERNO.
Il ministro Elena BONETTI suggerisce una riformulazione dell’ordine del giorno G/2267/3/11.
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) presenta quindi l’ordine del giorno G/2267/3/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.
Il ministro Elena BONETTI dichiara di accogliere l’ordine del giorno G/2267/4/11.
Successivamente propone di riformulare l’ordine del giorno G/2267/5/11.
La senatrice DRAGO (FdI) accetta di riformulare l’atto d’indirizzo in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il sottosegretario Rossella ACCOTO specifica che la presente sede è inidonea a trattare la questione della revisione dell’ISEE, che investe le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’ordine del giorno G/2267/5/11 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.
Il Ministro Elena BONETTI invita altresì a riformulare l’ordine del giorno G/2267/6/11.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) accede alla proposta di riformulazione.
L’ordine del giorno G/2267/6/11 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi accolto dal GOVERNO.
Il ministro Elena BONETTI propone la riformulazione dell’ordine del giorno G/2267/7/11.
La riformulazione proposta è accettata dal senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az).
L’ordine del giorno G/2267/7/11 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi accolto dal GOVERNO.
La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire all’Assemblea in senso favorevole al disegno di legge in titolo, con le modifiche proposte, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di forma e di coordinamento che risultassero necessarie.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
La PRESIDENTE informa la Commissione che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta prevista per domani, giovedì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13,30.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2267
G/2267/1/11 (testo 2)
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare (ANF);
tale misura è prevista nelle more dell’attuazione della disciplina di cui alla legge 46/2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;
l’assegno di cui al presente decreto legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;
tali livelli di ISEE contrastano con il principio universalistico e penalizzano, in modo particolare, il ceto medio che, nell’attuale fase di crisi economica dovuta alla pandemia, si vede attribuito un livello ISEE alto pur non percependo reddito, come ad esempio il caso degli affitti non riscossi;
una misura prevista per favorire la natalità, per sostenere la genitorialità e per promuovere l’occupazione, in particolare femminile, non può basarsi sugli attuali parametri ISEE, che penalizza la famiglia media con figli,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare disposizioni, in vista dell’attuazione della delega di cui alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la misura dell’assegno unico e universale nel rispetto del principio universalistico che tenga conto come unico parametro quello del numero dei figli;
a valutare l’opportunità di apportare tutte le eventuali modifiche rese necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell’anno di riferimento;
a valutare l’opportunità di adottare disposizioni volte a prevedere il superamento dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.
G/2267/2/11 (testo 2)
in ragione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 1° aprilePillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;
l’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;
la misura è stata introdotta nelle more dell’approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;
2021, n. 46, il legislatore delegato deve garantire che l’accesso all’assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
l’istituzione dell’assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare;
secondo una simulazione Istat, l’introduzione dell’assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbero un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%) potenzialmente beneficiarie dell’assegno unico, mentre per il 30 per cento il saldo tra l’introduzione della nuova misura e l’abolizione delle preesistenti risulterebbe negativo;
occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l’assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l’uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l’introduzione dell’assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;
a valutare l’opportunità di apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell’ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.
G/2267/3/11 (testo 2) (già em. 2.3)
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare (ANF);
tale misura è prevista nelle more dell’attuazione della disciplina di cui alla legge n. 46 del 2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;
l’assegno di cui al presente decreto-legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;
l’elevato numero di scaglioni di reddito delle soglie ISEE rende la misura in contrasto con il principio universalistico e penalizza, in modo particolare, il ceto medio;
sarebbe, pertanto, più congruo e in linea con il principio universalistico, ridurre a tre il numero delle soglie ISEE: fino a 15 mila euro, da 15 a 30 mila euro e da 30 a 50 mila euro,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare disposizioni, in vista dell’attuazione della delega di cui alla citata legge n. 46 del 2021, per l’introduzione a regime della misura dell’assegno unico e universale, volte a prevedere tre soglie ISEE per la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori, come indicato in premessa.
G/2267/3/11 (già em. 2.3)
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare (ANF);
tale misura è prevista nelle more dell’attuazione della disciplina di cui alla legge n. 46 del 2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;
l’assegno di cui al presente decreto-legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;
l’elevato numero di scaglioni di reddito delle soglie ISEE rende la misura in contrasto con il principio universalistico e penalizza, in modo particolare, il ceto medio;
sarebbe, pertanto, più congruo e in linea con il principio universalistico, ridurre a tre il numero delle soglie ISEE: fino a 15 mila euro, da 15 a 30 mila euro e da 30 a 50 mila euro,
impegna il Governo:
ad adottare disposizioni, in vista dell’attuazione della delega di cui alla citata legge n. 46 del 2021, per l’introduzione a regime della misura dell’assegno unico e universale, volte a prevedere tre soglie ISEE per la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori, come indicato in premessa.
G/2267/4/11 (già em. 2.5 e 2.6)
Nannicini, Fedeli, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori;
premesso che:
l’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che l’importo dell’assegno temporaneo sia determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 del decreto-legge che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;
l’individuazione delle soglie ISEE di cui all’allegato 1 è improntata a una forte progressività, tale per cui l’importo dell’assegno diminuisce in modo proporzionale al miglioramento della situazione economica del nucleo familiare;
ciò rischia di avere come conseguenza la disincentivazione al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, coincidente nella maggior parte dei casi con le donne, in contrasto con lo spirito e la lettera della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale che prevede tra i princìpi e i criteri direttivi generali, di cui all’articolo 1, comma 1, che l’ammontare dell’assegno sia “modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
l’articolo 1 della legge delega propone tra le proprie finalità quella di “promuovere l’occupazione, in particolare femminile”, al fine di evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare sarebbe opportuno scomputare o calcolare in modo diverso il suo reddito ai fini dell’individuazione delle soglie ISEE;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere, nei decreti legislativi di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, i correttivi necessari, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in esame, riguardo il calcolo del reddito del secondo percettore ai fini dell’individuazione delle soglie ISEE, al fine di evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per quest’ultimo, nel pieno rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali della legge delega, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), nonché delle stesse finalità della legge.
G/2267/5/11 (testo 2) [già em. 2.0.1 (testo 2)]
Il Senato, in sede di esame e conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
si ritiene necessario introdurre modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 volte ad una revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:
a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell’ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all’articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi;
b) prevedere, nell’ambito dell’indicatore della situazione reddituale, di cui all’articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall’ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;
c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell’ISEE di cui all’allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c)) corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:
Numero componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,50 |
3 | 1,75 |
4 | 2,00 |
5 | 2,20 |
Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente;
d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:
1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;
2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;
3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;
4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;
5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);
6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;
7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);
e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell’articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di introdurre entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie modifiche volte alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), illustrate in premessa, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
G/2267/5/11 [già em. 2.0.1 (testo 2)]
Il Senato, in sede di esame e conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
appare necessario introdurre modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 volte ad una revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:
a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell’ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all’articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi;
b) prevedere, nell’ambito dell’indicatore della situazione reddituale, di cui all’articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall’ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;
c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell’ISEE di cui all’allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c)) corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:
Numero componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,50 |
3 | 1,75 |
4 | 2,00 |
5 | 2,20 |
Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente;
d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:
1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;
2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;
3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;
4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;
5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);
6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;
7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);
e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell’articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di introdurre entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie modifiche volte alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), illustrate in premessa, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
G/2267/6/11 (testo 2) (già em. 3.4)
Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;
l’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;
la misura è stata introdotta nelle more dell’approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;
considerato che:
l’articolo 3, comma 2, prevede che l’erogazione dell’assegno avvenga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ma nel caso di affido condiviso dei minori è possibile chiedere che l’assegno venga accreditato in misura pari al 50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;
la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione paritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;
invita il Governo a valutare l’opportunità di apportare modificazioni alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno di legge di conversione presso l’altro ramo del Parlamento, al fine di prevedere che, in caso di affido condiviso, la ripartizione dell’assegno tra i due genitori possa avvenire in base alla situazione reddituale economica di ciascuno di essi e non già in modo paritetico.
G/2267/6/11 (già em. 3.4)
Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;
l’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;
la misura è stata introdotta nelle more dell’approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;
considerato che:
l’articolo 3, comma 2, prevede che l’erogazione dell’assegno avvenga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ma nel caso di affido condiviso dei minori è possibile chiedere che l’assegno venga accreditato in misura pari al 50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;
la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione paritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;
impegna il governo a valutare l’opportunità di apportare modificazioni alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno di legge di conversione presso l’altro ramo del Parlamento, al fine di prevedere che, in caso di affido condiviso, la ripartizione dell’assegno tra i due genitori possa avvenire in base al reddito ISEE di ciascuno di essi e non già in modo paritetico.
G/2267/7/11 (testo 2) (già em. x1.0.1)
Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;
l’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;
la misura è stata introdotta nelle more dell’approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;
considerato che:
l’introduzione dell’assegno unico e universale presuppone il superamento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in particolare l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare;
secondo una simulazione ISTAT, l’introduzione dell’assegno unico e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell’assegno unico, per una piccola fetta di famiglie (il 2,4 per cento) la situazione non cambierebbe, mentre per il restante 29,7 per cento il saldo tra l’introduzione della nuova misura e l’abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;
impegna il Governo,
a valutare l’opportunità, in sede di attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 2021, n. 46, di definire l’ammontare dell’assegno unico e universale di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all’importo complessivo dei trattamenti attualmente in vigore e richiamati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021.
G/2267/7/11 (già em. x1.0.1)
Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;
l’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;
la misura è stata introdotta nelle more dell’approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;
considerato che:
l’introduzione dell’assegno unico e universale presuppone il superamento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in particolare l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare;
secondo una simulazione ISTAT, l’introduzione dell’assegno unico e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell’assegno unico, per una piccola fetta di famiglie (il 2,4 per cento) la situazione non cambierebbe, mentre per il restante 29,7 per cento il saldo tra l’introduzione della nuova misura e l’abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;
impegna il Governo,
in sede di attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 2021, n. 46, a definire l’ammontare dell’assegno unico e universale di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all’importo complessivo dei trattamenti attualmente in vigore e richiamati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021.
Art. 1
1.100
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere la parola: «accesso,».
b) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sino al compimento del diciottesimo anno d’età» con le seguenti: «di età inferiore ai diciotto anni compiuti».
c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «(ISEE) di cui al decreto» con le seguenti: «(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto» e dopo le parole: «del medesimo» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
Art. 2
2.100
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «L’assegno» con le seguenti: «L’ammontare dell’assegno temporaneo».
2.8 (testo 2)
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riconosciuta ai sensi della normativa vigente.»
Art. 3
3.100
Il Relatore
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» inserire le seguenti: «per il riconoscimento dell’assegno temporaneo di cui all’articolo 1»;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda».
3.1 (testo 3)
Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all’adozione da parte dell’Inps delle procedure idonee all’erogazione dell’assegno ai sensi del comma 2-bis,» e dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore collocatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso con collocamento paritario, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. Il giudice che decide sulla separazione o sul divorzio decide, in ogni caso, anche sul destinatario dell’assegno.».
3.1 (testo 2)
Fedeli, Nannicini, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all’adozione da parte dell’Inps delle procedure idonee all’erogazione dell’assegno ai sensi del comma 2-bis, » e dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»
Art. 4
4.100
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome» con le seguenti: «altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome».
b) a comma 2, sostituire le parole da: «la dichiarazione sostitutiva unica» fino a: «è presentata» con le seguenti: «il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,».
c) al comma 3:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza» con le seguenti: «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo»;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «del decreto-legge n. 4 del 2019» con le seguenti: «del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
d) al comma 4, sostituire le parole: «n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019» con le seguenti: «numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019».
Art. 5
5.100
Il Relatore
Al comma 2, sostituire le parole: «dal comma. 1» con le seguenti: «dal comma 1».
Art. 7
7.100
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all’ultimo periodo del comma 12» inserire le seguenti: «del presente articolo».
b) al comma 2, sostituire le parole: «trattamenti CISOA» con le seguenti: «trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)».
c) al comma 3, sostituire le parole: «quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale» con le seguenti: «quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate».
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
6ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE REDIGENTE
(1231) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo
(2039) VERDUCCI ed altri. – Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative
(2090) Lucia BORGONZONI. – Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo
(2127) NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell’artista e sul settore creativo
(2218) CANGINI ed altri. – Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 80 emendamenti al testo unificato adottato dalle Commissioni riunite per i disegni di legge in titolo; gli emendamenti e il testo unificato sono pubblicati in allegato.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il PRESIDENTE sollecita le Commissioni riunite a valutare se proseguire la discussione congiunta nella seduta odierna ovvero se rinviarla ad altra seduta.
Dopo gli interventi del senatore CANGINI (FIBP-UDC) e della relatrice CATALFO (M5S), che si esprimono a favore del rinvio della discussione congiunta, il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.
Non essendovi obiezioni, resta così stabilito.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13.45.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1231, 2039, 2090, 2127, 2218
NT1
I Relatori
Capo I
Princìpi generali
Art. 1.
(Princìpi)
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1° ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):
a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale;
c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell’esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;
d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della performance riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
e) riconosce l’importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tener conto;
f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;
g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione;
h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale;
i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;
l) riconosce l’utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Art. 2.
(Il settore artistico e creativo)
1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.
2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.
3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.
4. Sono altresì ricomprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l’utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.
Art. 3.
(Osservatorio per il settore artistico e creativo)
1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e creativo», di seguito denominato «Osservatorio».
L’Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:
a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;
b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;
c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo;
d) informazioni sulle procedure per l’organizzazione degli eventi di artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all’estero;
e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.
2. L’Osservatorio cura altresì la tenuta del registro che include i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di quelli di cui al Capo IV.
3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti internet istituzionali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.
4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informazioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In ordine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione, a domanda, e per l’eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2 sono altresì sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell’Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI).
5. L’Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
Capo II
Contratti di lavoro
Art. 4.
(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)
1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all’artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall’articolo 1.
3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.
4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti performative ha in ogni caso forma scritta.
5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:
a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;
b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;
c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d’opera richieste al lavoratore;
d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;
e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;
f) la regolazione dell’orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all’indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.
6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.
7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.
Art. 5
(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)
1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell’esercizio principale professionale o d’impresa, nel settore artistico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.
3. Il prestatore ha diritto all’assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell’utilizzatore.
4. Ai prestatori di età inferiore a 18an ni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l’assicurazione IVS.
5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi della legislazione vigente.
6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.
7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.
8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all’attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.
Capo III
Tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative
Art. 6.
(Tutele previdenziali e sociali)
1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell’INPS, indipendentemente dall’attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.
2. L’iscrizione e l’assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L’iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un’unica posizione previdenziale e assicurativa.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall’ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Il decreto è adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 2-bis, sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all’articolo 24.
5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.
6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. All’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e 16 sono abrogati.
Art. 7.
(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)
1. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l’INPS) –
1. Nell’ambito delle categorie per le quali viga l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:
a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;
b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.
4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, “tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS” , nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.
6. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato».
2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo. A tal fine si tiene conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all’articolo 24.
3. In fase di prima attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l’INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall’avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.
Art. 8
(Indennità di discontinuità)
1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall’indennità di discontinuità, di cui al comma 2.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituita presso il FPLS la gestione dell’indennità di discontinuità dei lavoratori del settore artistico e creativo per l’assolvimento delle relative funzioni, di seguito denominata «indennità di discontinuità».
3. L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:
a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;
b) l’accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell’indennità abbiano raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l’accesso all’indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L’accreditamento figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l’anno di riferimento dell’accreditamento stesso;
c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all’indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;
d) l’indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso all’indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all’indennità;
e) l’indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della lettera d), è erogata nella misura dell’80 per cento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell’85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;
f) l’entità dell’indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l’importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
g) per le giornate di percezione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell’assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);
h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;
i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all’indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.
4. Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell’aliquota dell’1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l’INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall’avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2019.
6. Al comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell’INPS».
7. La disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
(Tutela e sostegno alla genitorialità)
1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.
3. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall’articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.
Art. 10
(Indennità di malattia)
1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.
2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell’indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.
3. L’indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l’evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell’anno solare, purché l’evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.
4. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge è dovuto un contributo dell’1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.
5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.
6. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni».
Art. 11
(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)
1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:
«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».
3. L’indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l’indennità di discontinuità.
Art. 12
(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione.
2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l’INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l’INPS e l’INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:
a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all’assicurazione INAIL;
b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;
c) all’esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;
d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;
e) all’erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.
Art. 13.
(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)
1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.
2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.
3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.
4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.
5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Art. 14
(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)
1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.
Capo IV
Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
Art. 15
(Professione di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra)
1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all’art.2 e, per quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei Capi I, II e III.
2. Il titolo di artista d’opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell’INPS di cui all’articolo 6, comma 1 o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.
Art. 16
(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)
1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato «Registro».
2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:
a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;
b) artisti dell’Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell’Unione europea;
c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell’Unione europea.
3. L’iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d’orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.
4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all’articolo 18, dall’artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L’ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l’artista sia iscritto al Registro.
5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell’artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell’ambito dell’opera lirica, nonché l’anzianità di carriera.
6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:
a) certificato anagrafico;
b) iscrizione al Centro per l’impiego competente per territorio;
c) autocertificazione recante l’elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L’iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all’articolo 18 i nuovi titoli e le scritture conseguite successivamente alla sua iscrizione.
7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.
8. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
9. La Commissione di cui all’articolo 18 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.
Art. 17
(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)
1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Registro degli agenti».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l’iscrizione al Registro degli agenti è necessario:
a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell’Unione europea;
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.
3. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l’iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l’esercizio dell’attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all’iscrizione. I richiedenti l’iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all’articolo 18 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All’esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.
5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.
6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all’Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all’articolo 18 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d’ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l’esercizio dell’attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.
7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.
8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
Art. 18.
(Commissione tecnica per la tenuta e l’aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)
1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:
a) il Ministro della cultura, o suo delegato;
b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;
c) il presidente dell’Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;
d) il presidente dell’Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;
e) il presidente dell’Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato;
f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;
g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.
2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.
3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.
4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.
Art. 19.
(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)
1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente Capo. L’agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell’artista in base a un esplicito mandato;
c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l’attività professionale dell’artista. A tale fine l’artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell’agente;
e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell’interesse dell’artista.
2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all’articolo 18 quando:
a) l’iscritto decede ovvero cessa l’attività;
b) l’iscritto non esercita l’attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;
c) l’iscritto rinuncia all’iscrizione;
d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l’iscrizione.
3. L’attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.
4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
Art. 20
(Compensi per gli agenti)
1. Dal 1° gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all’artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell’artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l’evento.
2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l’agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.
3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli». Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.
4. Dal 1° gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell’agenzia che rappresenta l’artista e deve essere sottoscritto dall’artista e dal legale rappresentante dell’agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all’articolo 18 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.
Art. 21
(Compensi per l’artista)
1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all’articolo 18 predispone per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l’artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l’emergenza sanitaria da COVID-19.
2. È fatta salva la possibilità dell’artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell’elenco.
3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:
a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l’importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l’ente scritturante ha condotto la trattativa;
b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell’accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;
c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;
d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, streaming, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:
1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell’importo di una recita;
2) in caso di diffusione televisiva, streaming, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell’importo pari a una recita;
3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell’importo pari a una recita;
e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:
1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;
2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;
3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.
4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all’artista deve avvenire nei seguenti termini:
a) l’importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;
b) l’importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell’ente scritturante.
5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i festival e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:
a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;
b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d’orchestra e i professionisti dello spettacolo.
6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere di chiara fama;
b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;
c) non interpretare ruoli secondari o comprimariali.
7. La Commissione di cui all’articolo 18:
a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;
b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti princìpi:
1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all’impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;
2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:
2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;
2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;
2.3) per ruoli comprimariali: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;
2.4) per ruoli comprimariali: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.
8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.
9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l’anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.
Capo V
Liceo delle arti e dei mestieri
Art. 22
(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all’articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario del liceo di cui al comma 1.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 23
(Credito d’imposta per le produzioni teatrali)
1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.
2. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.
3. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al credito d’imposta previsto dal presente articolo non si applica il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura e dell’effettività del diritto al credito medesimo, il credito d’imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d’imposta.
6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma 1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi di revoca e decadenza.
Art. 24
(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)
1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l’individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.
2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:
a) l’elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo;
b) il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV, anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;
c) il monitoraggio e l’eventuale elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e creativo;
3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell’INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 25
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 14, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, e agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 23, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Dall’attuazione dell’articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1231, 2039, 2090, 2127, 2218 NT1
Art. 1
1.1
Sostituire, ovunque ricorrano le parole «settore artistico e creativo» con le seguenti «settore creativo e delle arti performative».
Conseguentemente, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 e 24, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «settore artistico e creativo» con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».
1.2
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole “e la mobilità” con le seguenti: “, la mobilità e la discontinuità”.
1.3
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) promuove e sostiene la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;»
b) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) riconosce il valore sociale e culturale dei luoghi di spettacolo delle musiche e culture contemporanee, anche come quegli spazi propedeutici alla messa in scena delle produzioni artistiche e allo sviluppo delle carriere artistiche.»
1.0.1
Dopo l’articolo, inserire i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)
1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un’attività inventiva, un’interpretazione, un’esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.
Art. 1-ter
(Ricongiungimento dei contributi previdenziali versati)
1. I lavoratori dello spettacolo che, nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come integrati e ridefiniti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e che non raggiungono le novanta giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore alla gestione ex ENPALS dell’INPS in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini del raggiungimento del diritto. È prevista altresì la possibilità del riscatto di laurea ai fini pensionistici.
2. Ai lavoratori di cui all’articolo 1-bis si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
Art.1-quater
(Contratto di scrittura artistica)
1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all’articolo 1-bis sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell’incarico comprensivo dell’eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo.
Art. 1-quinquies
(Retribuzione imponibile)
1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all’articolo 1-quater, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all’alloggio, purché funzionalmente necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.
Art.1 – sexies
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-ter e 1-quinquies, quantificati in euro 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)
1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un’attività inventiva, un’interpretazione, un’esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.»
Art. 2
2.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Articolo 2
(Individuazione del settore creativo, dell’ambito di applicazione e dell’oggetto della legge)
1. Il settore creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.
2. La filiera produttiva del settore creativo ricomprende le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.
3. Sono ricomprese nel settore creativo le arti performative con riferimento, in particolare, al teatro, alla musica dal vivo, alla danza, al balletto, alle attività circensi e alle altre forme, espressioni o linguaggi artistici, culturali e creativi che si realizzano attraverso la messa in scena di uno spettacolo alla presenza di pubblico appositamente convenuto o comunque accessibile e fruibile da un pubblico più ampio attraverso la tecnologia. Sono ricompresi altresì nel settore creativo i carnevali storici e le rievocazioni storiche qualora siano realizzati attraverso organizzazioni professionali sul piano imprenditoriale e del lavoro.
4. Sono altresì ricomprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l’utilizzazionedi opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.
5. La presente legge reca disposizioni in materia di contratto di lavoro e di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative.»
Art. 3
3.2
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «presso il Ministero della cultura è istituito lo “Osservatorio per il settore artistico e creativo”», con le seguenti: «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l’osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura»;
c) al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della cultura» con le seguenti: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
3.3
Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «presso il Ministero della cultura è istituito lo “Osservatorio per il settore artistico e creativo”», con le seguenti: «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito lo “Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo“».
3.4
Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «presso il Ministero della cultura è istituito lo “Osservatorio per il settore artistico e creativo”», con le seguenti: «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito lo “Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo“».
3.5
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Castellone
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali»
3.6
Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali».
3.7
Al comma 3, sostituire le parole: « non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni» con le seguenti: «non preclude di esercitare la professione e di raggiungere le tutele ad essa riferite, purché riconducibili all’attività lavorativa prevalente inerente al settore dello spettacolo (comprese le professionalità legate alla formazione)».
3.8
Al comma 4, sostituire le parole «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura»
3.9
Al comma 4, sostituire le parole: «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura».
3.10
Al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della cultura» con le seguenti: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
3.11
Al comma 5, sostituire le parole: «gestito dal Ministero della cultura» con le seguenti: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Art. 4
4.2
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «gli artisti o gli altri lavoratori» e le parole: «gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «i lavoratori»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «all’artista o al lavoratore» con le seguenti: «al lavoratore».
Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «Gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «I lavoratori»;
b) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli artisti e dei lavoratori» con le seguenti: «dei lavoratori».
4.3
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il secondo periodo;
b) al terzo periodo, sopprime la seguente parola: «pertanto»
4.10
Saponara, Alessandrini, Pittoni, De Vecchis, Pizzol, Romeo
Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
4.13
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
“5-bis. Qualora il contratto di lavoro subordinato o autonomo stipulato tra le parti per una durata complessivamente superiore a 60 giorni per la realizzazione di una singola produzione, oltre alle giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa stabilita contrattualmente e oggetto del contratto di lavoro, stabilisca anche la disponibilità del lavoratore su chiamata del datore di lavoro ovvero l’obbligo del lavoratore di garantire l’esclusiva della propria prestazione lavorativa per l’intera durata del contratto, è dovuta al lavoratore un’indennità giornaliera di disponibilità quale elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione o del compenso spettante per la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro. L’indennità di disponibilità è imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali ed è pertanto utile per il conseguimento dei requisiti previsti per gli iscritti nel FPLS ai fini delle prestazioni pensionistiche per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), nonché per il conseguimento dei requisiti per l’accesso alle tutele e alle indennità per la discontinuità, la maternità, la malattia e la disoccupazione. L’importo dell’indennità di disponibilità è determinato dai contratti collettivi di lavoro e non può essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora l’importo dell’indennità di disponibilità fosse inferiore al minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS in base alla normativa vigente in materia, la contribuzione previdenziale e assistenziale è comunque calcolata e dovuta sulla base del minimale contributivo medesimo.”
4.14
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «in ogni caso»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le retribuzioni o i compensi di cui al precedente periodo altresì non possono in ogni caso essere inferiori al 9,50 per cento dell’importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.».
4.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Contratto di scrittura artistica)
1. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo definiti come quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un’attività inventiva, un’interpretazione, un’esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo, sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell’incarico comprensivo dell’eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo.».
Art. 6
6.3
Saponara, Alessandrini, Pittoni, De Vecchis, Pizzol, Romeo
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole “euro 100” sono sostituite dalle seguenti: “euro 120”.».
Art. 8
8.1
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «articolo 8» con le seguenti: «articolo 7».
8.3
Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «ai fini del raggiungimento delle cinquantuno giornate necessarie per l’accesso all’indennità di discontinuità, agli attori impegnati nelle produzioni cine-audiovisive sono riconosciute ulteriori tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione lavorativa resa nell’ambito di ciascun contratto di lavoro e alla quale corrisponde il versamento dei relativi contributi previdenziali. L’accreditamento figurativo delle tre giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l’anno di riferimento all’accreditamento stesso;».
8.4
Al comma 3, lettera e) sopprimere le seguenti parole: « e dell’85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS».
Art. 13
13.2
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere la seguente parola: «normalmente»;
b) al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il committente può esimersi dall’obbligo di pagamento delle quote di contribuzione previdenziale e assicurativa a proprio carico ed è nullo qualunque patto contrario.».
Art. 14
14.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 14-bis
(Ufficio di collocamento dello spettacolo)
1. In ogni provincia è istituito l’Ufficio di collocamento dello spettacolo.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono attività di informazione e servizi di orientamento, favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto per la gestione di pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono consulenza gratuita per i lavoratori dello spettacolo.
3. L’Ufficio di collocamento dello spettacolo fornisce, altresì, un servizio che contribuisce all’incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo; tale servizio esso svolge anche funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro. Ai fini di cui al presente articolo è istituito il sito web on line denominato “Listaspettacolo.it”
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Art. 15
Art. 16
Art. 17
17.5
Al comma 1, dopo le parole: «spettacolo dal vivo», inserire le seguenti: «nei settori della lirica e della concertistica».
Art. 18
18.4
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini
Al comma 1, dopo le parole «Registro degli agenti», inserire le seguenti: «, per elaborare un elenco di riferimento di tutti i personaggi delle opere che devono essere affidati ad artisti professionisti, con un primo elenco che comprenda i titoli rappresentati in Italia negli ultimi 10 anni con la relativa categoria di interprete,».
Art. 19
19.3
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini
Al comma 1, sostituire le parole: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo» con le seguenti: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo della lirica, della concertistica, della sinfonica e del balletto».
19.4
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo superiore a 100.000 euro all’anno».
19.5
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superiori a euro 70.000».
Art. 20
Art. 21
21.5
Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) redige, entro il termine di sei mesi dal suo insediamento, un elenco di riferimento di tutti personaggi delle opere di maggiore produzione rappresentate in Italia negli ultimi dieci anni che devono essere affidati, in riferimento al ruolo, agli artisti di cui al presente articolo, ivi compresa la definizione della relativa categoria di interprete per ciascuna opera;»
21.6
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini
Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente: «9-bis. Fatte salve le produzioni di allievi delle accademie, le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri, i festivals, non possano utilizzare per le loro produzioni artistiche gli allievi delle accademie. Tale divieto è esteso agli artisti del coro siano essi con contratti a tempo indeterminato o determinato.».
21.7
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo non possono utilizzare nelle proprie produzioni istituzionali, in ciascun ruolo, gli allievi delle accademie di formazione e gli artisti del coro, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro».
21.0.1
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
« Art. 21-bis
(Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno un proprio corpo di ballo stabile, o il cui programma degli spettacoli della stagione prevede con cadenza annuale rappresentazioni di balletto, assumono la denominazione di »Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto«. Le Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto preservano la propria struttura artistica composta da orchestra, coro e corpo di ballo, e la produzione di opera lirica, musica sinfonica e balletto.».
21.0.2
Cangini, Alderisi, Floris, Giro, Serafini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Consorzi di Fondazioni)
1. Per favorire l’attività coreutica le Fondazioni lirico-sinfoniche possono consorziarsi tra loro al fine di costituire un corpo di ballo stabile in comune.».
Art. 22
Art. 23
23.1
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di produzione teatrale», inserire le seguenti: «e di spettacoli di musica popolare contemporanea»;
b) dopo le parole: «della produzione teatrale», inserire le seguenti: «o musicale»;
Art. 24
24.1
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli spettacoli dal vivo, oltre che dei luoghi dediti alle loro rappresentazioni».
250ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.
Constatato che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, la presidente MATRISCIANO dà la parola al relatore SERAFINI (FIBP-UDC), il quale suggerisce di stabilire un termine ravvicinato entro il quale possano essergli tramesse proposte concernenti la redazione dello schema di parere.
Dopo un intervento della senatrice DRAGO (FdI), favorevole a porre in votazione lo schema di parere nella seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, la Commissione conviene in merito alla proposta della PRESIDENTE di fissare il termine richiamato dal relatore alle ore 17 di oggi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.
La presidente MATRISCIANO dà conto della presentazione di emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa quindi la Commissione riguardo il parere sul testo trasmesso dalla 6a Commissione e del parere su testo ed emendamenti della 1a Commissione.
Fa quindi presente che l’emendamento 6.0.1 è improponibile in ragione dell’estraneità della materia.
Avverte quindi che si procederà all’illustrazione delle proposte presentate.
Dopo che gli ordini del giorno G/2267/1/11 e G/2267/2/11 sono stati dati per illustrati, ha la parola la senatrice FEDELI (PD), che illustra l’emendamento 1.1 (testo 2) riferito al testo del decreto-legge in esame, relativo al carattere della temporaneità dell’assegno previsto dal decreto-legge in esame.
Si sofferma poi sull’emendamento 1.6, riguardante il requisito della residenza, secondo un criterio di armonizzazione con la vigente disciplina di delega in materia di assegno unico universale.
La senatrice DRAGO (FdI) interviene sull’emendamento 1.2, volto a estendere il periodo di decorrenza dell’assegno temporaneo a partire dal settimo mese di gravidanza. Prosegue dando conto dei contenuti delle proposte emendative 1.4 e 1.5, richiamando la finalità del sostegno alla ripresa economica nazionale.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 1.3, riguardante la definizione del requisito della cittadinanza.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) ha la parola sull’emendamento 1.7, teso all’ampliamento della platea dei beneficiari dell’assegno temporaneo.
Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) dà per illustrato l’emendamento 1.8.
La senatrice DRAGO (FdI) illustra l’emendamento 2.1, relativo ai criteri di determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori. Prosegue dando conto della proposta 2.4, finalizzata all’ampliamento della platea dei beneficiari.
Illustra quindi l’emendamento 2.7, volto a prevedere maggiorazioni dell’assegno temporaneo per figli disabili.
Si sofferma successivamente sull’emendamento 2.0.1 (testo 2), recante disposizioni relative alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’ISEE.
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) illustra l’emendamento 2.3, recante una rimodulazione dei livelli di ISEE in relazione agli importi mensili per ciascun figlio minore.
La senatrice FEDELI (PD) interviene sull’emendamento 2.2, volto a una rimodulazione degli importi dell’assegno temporaneo con specifico riferimento ai singoli figli presenti nel nucleo familiare.
Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 2.5 e 2.6, i quali hanno la finalità di evitare il determinarsi di disincentivi al lavoro del percettore del secondo reddito nell’ambito del nucleo familiare.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) illustra l’emendamento 2.8, specificandone la finalità di miglioramento della formulazione del testo del provvedimento.
Sull’emendamento 3.1 ha la parola la senatrice FEDELI (PD), la quale sottolinea l’obiettivo di garantire trasparenza ed efficacia per mezzo dell’erogazione dell’assegno da parte dell’INPS in pari misura tra i genitori.
La senatrice DRAGO (FdI) dà quindi conto dei contenuti degli emendamenti 3.2 e 3.3, riguardanti l’erogazione dell’assegno temporaneo.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) dà per illustrato l’emendamento 3.4.
La senatrice DRAGO (FdI) illustra l’emendamento 4.1, concernente la modulazione del beneficio in relazione all’eventuale fruizione del reddito di cittadinanza.
L’emendamento 5.1 (testo 2) è dato per illustrato dalla senatrice FEDELI (PD).
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) si sofferma sull’emendamento 5.0.1, recante criteri relativi alla revisione della disciplina dell’ISEE.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) dà per illustrato l’emendamento 8.0.1.
L’emendamento x1.0.1 è altresì dato per illustrato dal senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az).
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2267
G/2267/1/11
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, premesso che:
il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare (ANF);
tale misura è prevista nelle more dell’attuazione della disciplina di cui alla legge 46/2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;
l’assegno di cui al presente decreto legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;
tali livelli di ISEE contrastano con il principio universalistico e penalizzano, in modo particolare, il ceto medio che, nell’attuale fase di crisi economica dovuta alla pandemia, si vede attribuito un livello ISEE alto pur non percependo reddito, come ad esempio il caso degli affitti non riscossi;
una misura prevista per favorire la natalità, per sostenere la genitorialità e per promuovere l’occupazione, in particolare femminile, non può basarsi sugli attuali parametri ISEE, che penalizza la famiglia media con figli, impegna il Governo:
ad adottare disposizioni, in vista dell’attuazione della delega di cui alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la misura dell’assegno unico e universale nel rispetto del principio universalistico che tenga conto come unico parametro quello del numero dei figli;
ad apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell’anno di riferimento;
ad adottare disposizioni volte a prevedere il superamento dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.
G/2267/2/11
Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, premesso che:
il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;
l’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;
la misura è stata introdotta nelle more dell’approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale;
in ragione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, il legislatore delegato deve garantire che l’accesso all’assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
l’istituzione dell’assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare;
secondo una simulazione Istat, l’introduzione dell’assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbero un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%) potenzialmente beneficiarie dell’assegno unico, mentre per il 30 per cento il saldo tra l’introduzione della nuova misura e l’abolizione delle preesistenti risulterebbe negativo;
occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l’assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;
impegna il Governo:
ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l’uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l’introduzione dell’assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;
ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell’ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.
Art. 1
1.1
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,».
1.2
Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto», inserire le seguenti: «per ciascun figlio minorenne a carico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 il fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021.»
1.3
Pizzol, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide che abbia ottenuto protezione internazionale nel territorio nazionale;».
1.4
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «annuale».
1.5
Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 3) e 4) col seguente:
«3) essere domiciliato e residente in Italia da almeno due anni ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno annuale e avere figli minorenni a carico in Italia».
1.6
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;»;
b) al numero 4), sostituire le parole: «essere residente» con le seguenti: «essere stato o essere residente».
1.7
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «del diciottesimo anno d’età», con le seguenti: «del ventiseiesimo anno d’età».
Conseguentemente:
1) all’articolo 2 sostituire le parole: «1.580 milioni» con le seguenti: «1.620 milioni»;
2) sostituire l’articolo 8 con il seguente: «Art. 8 – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.650 milioni di euro per l’anno 2021 e agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.8
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini del calcolo delle soglie ISEE si considera esclusivamente il parametro del reddito netto percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell’anno di riferimento.»
Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «soglie ISEE», inserire le seguenti:
«calcolate ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1.»
Art. 2
2.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Criterio per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori)
1. L’assegno a favore dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di figli, prevedendo un contributo, per ognuno di essi, di 100 euro se compreso nella fascia di età tra gli 0 e i 6 anni, di 80 euro se compreso nella fascia di età tra i 6 e i 12 anni e di 60 euro se compreso nella fascia d’età tra i 12 e i 18 anni.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati del 50 per cento per ciascun figlio minore con disabilità.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all’articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 8.»
2.3
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin
Sostituire l’Allegato 1 con il seguente:
«Allegato 1
(Articolo 2)
Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori
LIVELLI DI ISEE | IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE | ||||
Nuclei fino a due figli minori | Nuclei con almeno tre figli minori | ||||
fino a | 15.000,00 | 170 | 220 | ||
da | 15.000,01 | a | 30.000,00 | 150 | 200 |
da | 30.000,01 | a | 50.000,00 | 130 | 180 |
Conseguentemente:
a) al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «1.580 milioni», con le seguenti: «2.580 milioni»;
b) all’articolo 8, sostituire le parole da: «pari a 1.610 milioni», fino alla fine, con le seguenti:
«pari a 2.610 milioni di euro per l’anno 2021 e agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede: a) quanto a 3.000 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) quanto a 1.000 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
2.4
All’articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
«Articolo 2
(Criterio per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori)
a) Nella tabella dell’allegato 1 aggiungere il seguente:
da 50.000,01 a 50.100 | 30,0 | 40,0 |
da 50.100,01 a 50.200 | 30,0 | 40,0 |
da 50.200,01 a 50.300 | 30,0 | 40,0 |
da 50.300,01 a 50.400 | 30,0 | 40,0 |
da 50.400,01 a 50.500 | 30,0 | 40,0 |
da 50.500,01 a 50.100 | 30,0 | 40,0 |
da 50.600,01 a 50.100 | 30,0 | 40,0 |
da 50.700,01 a 50.100 | 30,0 | 40,0 |
da 50.800,01 a 50.100 | 30,0 | 40,0 |
da 50.900,01 a 60.000 | 30,0 | 40,0 |
da 60.000,01 | 0,0 | 0,0 |
Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 60 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.2
Al comma 1, sopprimere le parole: «, in relazione al numero dei figli minori».
Conseguentemente, all’Allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «Nuclei fino a due figli minori» con le seguenti: «Importi per il primo e per il secondo figlio»;
b) sostituire le parole: «Nuclei con almeno tre figli minori» con le seguenti: «Importi dal terzo figlio»;
c) nella terza colonna, aumentare i singoli importi di 80 euro.
2.5
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, al fine dell’individuazione delle soglie ISEE di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo familiare è scorporato dal calcolo. ».
Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all’Allegato 1.
2.6
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, al fine dell’individuazione delle soglie ISEE di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo familiare è calcolato in misura pari al 50 per cento.».
Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all’Allegato 1.
2.7
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli importi di cui all’allegato 1 sono maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.8
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»
2.0.1 (testo 2)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di:
a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell’ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all’articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al 5 per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del 15 per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del 20 per cento in tutti gli altri casi;
b) prevedere, nell’ambito dell’indicatore della situazione reddituale, di cui all’articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall’ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;
c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell’ISEE di cui all’allegato 1 del citato decreto n. 159 del 2013 corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:
Numero componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,50 |
3 | 1,75 |
4 | 2,00 |
5 | 2,20 |
Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.
d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:
1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;
2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;
3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;
4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;
5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);
6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;
7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);
e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell’articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1. ».
2.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).
1. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: “del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale”, sono sostituite dalle seguenti: “di una quota dell’indicatore della situazione patrimoniale”; dopo le parole “determinato ai sensi dell’articolo 5” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“f-bis) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 2″.
3. L’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Allegato 1
Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono i seguenti:
Numero componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,50 |
3 | 1,75 |
4 | 2,00 |
5 | 2,20 |
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;
b) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;
c) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;
d) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;
e) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d);
f) la maggiorazione di cui alle lettere b), c), d), ed e) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;
g) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);
Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell’articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.»
Art. 3
3.1
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»
3.2
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del richiedente» aggiungere le seguenti: «o del genitore affidatario, in caso di genitori separati,» e al secondo periodo, dopo le parole: «di ciascun genitore» aggiungere, infine, le seguenti: «, salvo differente modalità indicata all’atto della domanda».
3.3
Al comma 2, sopprimere le parole da: «salvo quanto previsto» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all’articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «d’ufficio» con le seguenti: «su richiesta dell’avente diritto».
3.4
Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere ripartito tra i due genitori in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascuno di essi e accreditato sui rispettivi IBAN.».
Art. 4
4.1
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio di cui all’articolo 1 non può essere superiore ad euro 15.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 5
5.1
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,».
5.0.1
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Revisione della disciplina dell’ISEE)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di:
a) computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell’anno di riferimento;
b) prevedere il superamento dello stesso per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Art. 6
6.0.1
Fenu, Romano, Maiorino, Naturale, Lupo, Castaldi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Opzione il rimborso per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso l’incremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, i soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro pari al 15 per cento dell’onere sostenuto dal contribuente, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 8
8.0.1
Testor, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
Art. X1
x1.0.1
Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modificazioni alla legge 1° aprile 2021, n. 46)
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) definizione dell’ammontare dell’assegno di cui all’articolo 1, comma 1, in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all’importo complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);”».