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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Luglio27/ 2021

COMMISSIONI  7ª e 11ª RIUNITE
 (Istruzione pubblica, beni culturali)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1231) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri.  –  Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo

(2039) VERDUCCI ed altri.  –  Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative

(2090) Lucia BORGONZONI.  –  Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

(2127) NENCINI ed altri.  –  Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell’artista e sul settore creativo

(2218) CANGINI ed altri.  –  Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE ringrazia in primo luogo il sottosegretario Tiziana Nisini per la sua disponibilità ad esser presente nella seduta odierna.

Riferisce quindi gli esiti della riunione degli Uffici di presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso mercoledì 21 luglio: in quella sede si è convenuto di proseguire con la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, chiedendo ai relatori di presentare un nuovo testo unificato che tenga conto dell’intervenuta conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto “sostegni bis“, che reca alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo. Anticipa sin d’ora che, a suo giudizio, si potrebbe fissare un termine per emendamenti e ordini del giorno da riferire a tale nuovo testo unificato abbastanza ravvicinato, che potrebbe essere individuato nelle ore 12 di domani.

Dà quindi la parola al relatore per la 7ª Commissione.

Il relatore RAMPI (PD), anche a nome dell’altra relatrice, senatrice Catalfo, presenta e illustra un nuovo testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, che – come anticipato dal Presidente – tiene conto dell’intervenuta conversione in legge delle disposizioni recate dal decreto-legge “sostegni bis“. Dopo aver ringraziato gli Uffici per l’eccellente lavoro svolto, segnala che il nuovo testo unificato mantiene la previsione di una indennità di discontinuità, sulla quale tuttavia sarà opportuna una riflessione.

Conclude sottolineando come l’obiettivo sia quello di dotare il settore in tempi auspicabilmente brevi di una normativa compiuta.

Ha quindi la parola il senatore CANGINI (FIBP-UDC), il quale, alla luce dell’intervento del Presidente, chiede che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno sia fissato in una data meno ravvicinata, ad esempio nella giornata di lunedì 2 agosto.

Il PRESIDENTE, d’intesa con la presidente Matrisciano, propone di fissare alle ore 14 di venerdì 30 luglio il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti da riferire al nuovo testo unificato.

Concordano le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

 NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

N. 1231, 2039, 2090, 2127, 2218

NT2

I Relatori

Capo I

Princìpi generali

Art. 1.

(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1° ottobre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale;

c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell’esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;

d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della performance riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

e) riconosce l’importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tener conto;

f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;

g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione;

 h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale;

i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

 l) riconosce l’utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2.

(Il settore artistico e creativo)

1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche.

4. Sono altresì ricomprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l’utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

Art. 3.

(Osservatorio per il settore artistico e creativo)

1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e creativo», di seguito denominato «Osservatorio». L’Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;

b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;

c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo;

d) informazioni sulle procedure per l’organizzazione degli eventi di artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all’estero;

e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.

2. L’Osservatorio cura altresì la tenuta del registro che include i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di quelli di cui al Capo IV.

3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti internet istituzionali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informazioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In ordine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione, a domanda, e per l’eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2 sono altresì sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell’Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI).

5. L’Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

Capo II

Contratti di lavoro

Art. 4.

(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subordinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti performative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensì è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all’artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applicandosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di realizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dall’articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti performative ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d’opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

 f) la regolazione dell’orario di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene all’indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

 6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma 5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 5.

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

 1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell’esercizio principale professionale o d’impresa, nel settore artistico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.

 2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

 a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all’assicurazione Invalidità vecchiaia superstiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell’utilizzatore.

 4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l’assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dalla presente legge.

 7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all’attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.

Capo III

Tutele previdenziali e sociali

Art. 6.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell’INPS, indipendentemente dall’attività economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L’iscrizione e l’assicurazione degli artisti e dei lavoratori del settore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L’iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un’unica posizione previdenziale e assicurativa.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono in ogni caso escluse dall’ambito del decreto le attività lavorative già assoggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 3, sono aggiornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all’articolo 20.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.

Art. 7.

(Indennità di discontinuità)

1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall’indennità di discontinuità, di cui al comma 2.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituita presso il FPLS la gestione dell’indennità di discontinuità dei lavoratori del settore artistico e creativo per l’assolvimento delle relative funzioni, di seguito denominata «indennità di discontinuità».

3. L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:

a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;

b) l’accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell’indennità abbiano raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l’accesso all’indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L’accreditamento figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l’anno di riferimento dell’accreditamento stesso;

c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all’indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;

d) l’indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso all’indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all’indennità;

e) l’indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della lettera d), è erogata nella misura dell’80 per cento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell’85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;

f) l’entità dell’indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l’importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

g) per le giornate di percezione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell’assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);

h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all’indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

4. Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell’aliquota dell’1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, l’INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall’avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2019.

6. Al comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

«d-ter) ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dell’INPS».

 7. La disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

 1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite.

 2. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:

«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

3. L’indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l’indennità di discontinuità.

Art. 9.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 10.

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

 1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

Capo IV

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Art. 11.

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra)

1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all’art. 2 e, per quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei Capi I, II e III.

2. Il titolo di artista d’opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell’INPS di cui all’articolo 6, comma 1, o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.

Art. 12.

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato «Registro».

2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;

b) artisti dell’Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell’Unione europea;

c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell’Unione europea.

3. L’iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d’orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all’articolo 14, dall’artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L’ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l’artista sia iscritto al Registro.

5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell’artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell’ambito dell’opera lirica, nonché l’anzianità di carriera.

6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:

a) certificato anagrafico;

b) iscrizione al Centro per l’impiego competente per territorio;

c) autocertificazione recante l’elenco dei titoli e delle scritture teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L’iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all’articolo 14 i nuovi titoli e le scritture conseguite successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

9. La Commissione di cui all’articolo 14 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.

Art. 13.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Registro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l’iscrizione al Registro degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell’Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l’iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l’esercizio dell’attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all’iscrizione. I richiedenti l’iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all’articolo 14 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All’esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all’Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all’articolo 14 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d’ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l’esercizio dell’attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

 8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 14.

(Commissione tecnica per la tenuta e l’aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:

a) il Ministro della cultura, o suo delegato;

b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;

c) il presidente dell’Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;

d) il presidente dell’Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;

e) il presidente dell’Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato

f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;

 g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

 2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.

 3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 15.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente Capo. L’agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell’artista in base a un esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l’attività professionale dell’artista. A tale fine l’artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell’agente;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell’interesse dell’artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all’articolo 14 quando:

a) l’iscritto decede ovvero cessa l’attività;

b) l’iscritto non esercita l’attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;

c) l’iscritto rinuncia all’iscrizione;

d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l’iscrizione.

3. L’attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione di agente sono puniti ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.

Art. 16.

(Compensi per gli agenti)

1. Dal 1° gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all’artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell’artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l’evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l’agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.

3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli». Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1° gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell’agenzia che rappresenta l’artista e deve essere sottoscritto dall’artista e dal legale rappresentante dell’agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all’articolo 14 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.

Art. 17.

(Compensi per l’artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all’articolo 14 predispone per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l’artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell’artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell’elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l’importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l’ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell’accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;

d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, streaming, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:

1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell’importo di una recita;

 2) in caso di diffusione televisiva, streaming, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell’importo pari a una recita;

3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell’importo pari a una recita;

e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;

2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;

3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all’artista deve avvenire nei seguenti termini:

a) l’importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;

b) l’importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ente scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell’ente scritturante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i festival e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d’orchestra e i professionisti dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:

 a) essere di chiara fama;

 b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;

 c) non interpretare ruoli secondari o comprimariali.

7. La Commissione di cui all’articolo 14:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all’impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;

 2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:

 2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

 2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;

 2.3) per ruoli comprimariali: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

 2.4) per ruoli comprimariali: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l’anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.

Capo V

Liceo delle arti e dei mestieri

Art. 18.

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando quanto previsto all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della cultura, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario del liceo di cui al comma 1.

Capo VI

Credito d’imposta per le produzioni teatrali

Art. 19.

(Credito d’imposta per le produzioni teatrali)

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d’imposta previsto dal presente articolo non si applica il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura e dell’effettività del diritto al credito medesimo, il credito d’imposta è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d’imposta.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma 1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi di revoca e decadenza.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 20.

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)

 1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l’individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.

 2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

a) l’elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel settore artistico e creativo;

b) il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV, anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;

c) il monitoraggio e l’eventuale elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e creativo;

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell’INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, e agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 19, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Dall’attuazione dell’articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COMMISSIONI  8ª e  11ª RIUNITE
 (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 88 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti i pareri della Commissione 10ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ai sensi dell’articolo 97 del regolamento del Senato, dichiara improponibili gli emendamenti 1.24, 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (già 2.0.6), 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14 e 4.0.15.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) chiede ai Presidenti di riconsiderare la proponibilità dell’emendamento 4.0.5, volto a dare soluzione a un problema avvertito in maniera trasversale. Pur consapevole della necessità di limitare il più possibile l’ampliamento delle disposizioni recate dai decreti-legge, ritiene che ciò non dovrebbe portare ad escludere dal dibattito un tema importante e condiviso quale quello sotteso all’emendamento in questione.

I senatori LAUS (PD) e FLORIS (FIBP-UDC), nella loro qualità di rappresentanti, rispettivamente, del Gruppo del PD e di quello di Forza Italia in Commissione 11ª, si associano alla richiesta del senatore Romeo.

Il PRESIDENTE garantisce che la richiesta del senatore Romeo verrà presa in debita considerazione.

Si passa dunque all’illustrazione degli emendamenti e dell’ordine del giorno presentati.

L’ordine del giorno G/2329/1/8 e 11 si intende illustrato.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede di aggiungere la propria firma all’emendamento 1.8.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 1.7, che interviene sulle caratteristiche delle navi il cui transito è vietato nel bacino di San Marco, nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca, aumentando solo la stazza lorda da 25.000 GT a 40.000 GT, adottando così una soluzione intermedia rispetto a proposte emendative presentate da altri Gruppi, senza modificare l’altezza e la lunghezza.

Si sofferma poi sull’emendamento 1.10, che aumenta le risorse destinate all’erogazione di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito.

Illustra infine l’emendamento 1.22, ai sensi del quale l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale dovrà procedere alla revisione del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal di approdo, prevedendo la proroga della durata della concessione, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti 1.20 e 1.21, volti a consentire la fruizione degli ammortizzatori sociali a una platea più ampia di lavoratori, prevedendo allo scopo l’incremento delle risorse messe a disposizione.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 si intendono illustrati.

Ha la parola sull’emendamento 2.5 il senatore DE CARLO (FdI), il quale si sofferma sulla vocazione di città portuale connaturata alla storia e alla struttura economica di Venezia, che a suo parere viene contraddetta dall’ipotesi di realizzazione di una piattaforma per l’attracco esterna alla Laguna veneta. Osserva che tra l’altro sussiste la possibilità di garantire il transito di navi di grandi dimensioni in condizioni di sicurezza nei canali idonei. Specifica quindi che la proposta emendativa è finalizzata a consentire lo studio e la realizzazione di soluzioni compatibili con la tenuta delle attività economiche e atte a contrastare la diminuzione della popolazione residente.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) sottoscrive e illustra l’emendamento 2.8, volto a far sì che tutti gli interventi avvengano nel rispetto della morfologia lagunare.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 2.14, che prevede la possibilità che gli attracchi temporanei siano realizzati, oltre che nell’area di Marghera, anche in altre aree limitrofe idonee, e l’emendamento 2.18 il quale, analogamente a quanto previsto dalle proposte di altri Gruppi, chiarisce che la manutenzione dei canali deve essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale solo nei casi previsti dalle normative nazionale ed europea vigenti.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) sottoscrive ed illustra l’emendamento 2.15, che introduce un richiamo alle convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi, nonché l’emendamento 2.30, che introduce il richiamo a una serie di disposizioni già emanate nel rispetto delle quali devono essere realizzati gli interventi previsti dall’articolo in esame.

Il relatore per l’11ª Commissione, FLORIS (FIBP-UDC), con riferimento all’emendamento 2.16, che prevede la soppressione del riferimento alla valutazione di impatto ambientale in merito alla manutenzione dei canali esistenti, rileva come la previsione della valutazione di impatto ambientale in questi casi sia incongrua alla luce della vigente legislazione europea in materia.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 2 si intendono illustrati.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) invita i Presidenti a rivalutare l’ammissibilità degli emendamenti identici 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.6 (già 2.0.6) che affrontano il delicato tema dell’addizionale NASpI. A suo avviso, non è possibile far ripartire il turismo e la navigazione, senza rimediare al problema in questione e non vi può essere una sede più idonea per farlo di un provvedimento esaminato congiuntamente dalle Commissioni competenti in materia di lavoro e trasporti.

La presidente dell’11ª Commissione, MATRISCIANO (M5S), rammenta che il vaglio di ammissibilità degli emendamenti viene compiuto alla luce di una serie di criteri che sono stati recentemente ricordati dal Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge “sostegni bis“, stigmatizzando ancora una volta l’eccessivo ampliamento del contenuto normativo dei decreti-legge durante l’iter di conversione. Chiarisce quindi quali sono state le motivazioni che, alla luce del contenuto del provvedimento e delle sue finalità come espresse nelle premesse, hanno condotto alla decisione di ritenere improponibili gli emendamenti in questione.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) osserva che la lettera recentemente inviata dal Presidente della Repubblica aveva ad oggetto un provvedimento già molto articolato in partenza, che ha assunto dimensioni eccezionali nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati. Si tratta dunque di una situazione ben diversa da quella presente, nella quale si ragiona di testi ed emendamenti molto più contenuti.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) osserva che se i provvedimenti esaminati in prima lettura dall’altro ramo del Parlamento sono inemendabili in Senato perché trasmessi dalla Camera a pochi giorni dalla scadenza e quelli esaminati in prima lettura dal Senato sono sottoposti a criteri di valutazione degli emendamenti rigidissimi in Commissione e ancora più rigidi in Aula, come successo di recente nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge in materia di trasporti, le prerogative dei senatori ne risultano grandemente limitate.

Il relatore per l’11ª Commissione, FLORIS (FIBP-UDC), osserva che le proposte emendative in questione non sono da considerare in contrapposizione all’istituto della NASpI, mentre è giusto che la legislazione specifichi che il richiamato incremento del contributo addizionale non è dovuto.

Il senatore MARGIOTTA (PD) si associa alla richiesta di effettuare un approfondimento sul tema oggetto degli emendamenti in questione. Più in generale, ritiene che la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti dovrebbe essere effettuata esclusivamente dal Presidente del Senato in Aula e non dai Presidenti di Commissione.

Tutti i restanti emendamenti riferiti al provvedimento si intendono illustrati.

Il relatore per l’8ª Commissione, D’ARIENZO (PD), osserva che dagli emendamenti presentati e appena illustrati emergono una serie di temi.

In primo luogo, molti emendamenti pongono la questione della necessità di aumentare le risorse a disposizione per i ristori e le misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Premesso che la relazione tecnica allegata al provvedimento fornisce una quantificazione delle risorse, è necessario, alla luce di quanto emerso nel corso dell’esame, che il Governo svolga un approfondimento per verificare se esse siano veramente adeguate.

In merito ai vari emendamenti volti a introdurre una scansione temporale all’attività del Commissario straordinario, ritiene che si dovrà valutare una formulazione che non sia così stringente da rendere poi necessario intervenire nuovamente per prevedere una proroga.

Dovranno essere oggetto di riflessione anche i vari emendamenti che propongono di valutare anche zone diverse dall’area di Marghera per la realizzazione dei punti di attracco temporanei.

Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, sembra emergere una sensibilità condivisa volta a chiarire che essa debba essere effettuata nei casi di cui alla disciplina vigente, interna ed europea.

Per quanto concerne la questione del tonnellaggio, bisognerà valutare l’impatto di un eventuale aumento dello stesso in termini di numeri di navi che saranno autorizzate a transitare.

Chiede alla senatrice Pergreffi un approfondimento in merito al contenuto dell’emendamento 1.22, da lei illustrato, dubitando che possa essere una concessione l’atto giuridico idoneo ad affrontare il tema di un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato.

Sulla questione sollevata dal senatore De Carlo, rileva che l’Unesco è stata categorica sul fatto che le grandi navi debbano stare fuori dalla Laguna e che ciò è stato recepito da tempo anche in seno al “Comitatone”.

Il relatore per l’11a Commissione, FLORIS (FIBP-UDC), rileva la necessità di un’accurata quantificazione delle risorse necessarie al finanziamento delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che subiranno ripercussioni negative in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni in esame, in quanto nel corso delle audizioni è emerso che il numero dei soggetti coinvolti potrebbe essere particolarmente elevato.

In merito alla realizzazione degli attracchi a Marghera, ritiene che debba essere svolta una riflessione non solo sui i tempi, ma anche sul potenziale conflitto fra le esigenze del porto commerciale e di quello turistico.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte in videoconferenza il 26 e il 27 luglio, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2329, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web delle Commissioni riunite.

La Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2329

G/2329/1/8 e 11

GirottoRomagnoli

Il Senato,   in sede di esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”,

premesso che:

l’articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all’articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato “l’importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l’attuazione della gestione commissariale sia per favorire l’afflusso di turisti con l’attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima”;

in particolare, l’articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell’istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l’Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l’effettiva temporaneità degli attracchi nell’area di Marghera di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l’attuazione;

a valutare ogni possibile soluzione alternativa che escluda il transito di navi di grande stazza in aree prossime ai depositi di combustibili e, in generale, agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (cd. direttiva Seveso);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare le competenze e i poteri della gestione commissariale.

Art. 1

1.1

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 1, dopo le parole:« 22 gennaio 2004, n. 42,» aggiungere le seguenti:« nonché degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, per effetto di alterazioni idrodinamiche di rilievo generate dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni,»

1.2

De CarloRuspandiniTotaroDragoMaffoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

In dette vie d’acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è  vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 55.000 GT.

b) E’ inoltre fatto obbligo dell’impiego di combustibile in  manovra  con  contenuto  di  zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.3

Perosino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Le vie d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d’acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi stazza lorda superiore a 55.000 GT. È inoltre fatto obbligo dell’impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.”

1.4

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:« I Canali marittimi Bacino di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarati monumento nazionale» e al comma 2, sostituire le parole:« In dette vie d’acqua» con le seguenti:« In detti Canali marittimi»

1.5

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelli

Al comma 2, dopo le parole: «Le vie urbane d’acqua Bacino di S. Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia», inserire le seguenti: «, riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

1.6

De CarloRuspandiniTotaroDragoMaffoni

Al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: “1° agosto 2021” con le seguenti: “1° dicembre 2021”

1.7

PizzolPergreffiCampariCortiRufa

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: “25.000 GT” con le seguenti: “40.000 GT”.

1.8

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelliDi Girolamo

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «allo 0.1 per cento» con le seguenti: «al limite di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

1.9

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole:« 35 milioni per l’anno 2021 e di euro 20 milioni per l’anno 2022» con le seguenti:« 40 milioni per l’anno 2021 e di euro 30 milioni per l’anno 2022;»

alla lettera b), sostituire le parole:« 5 milioni per l’anno 2021 e di euro 20 milioni per l’anno 2022» con le seguenti:« 10 milioni per l’anno 2021 e di euro 30 milioni per l’anno 2022» e dopo le parole:« delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti:« nonché delle imprese dell’indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

al comma 7, sostituire le parole:« 40 milioni per l’anno 2021 e a 25 milioni per l’anno 2022» con le seguenti:« 45 milioni di euro per l’anno 2021 e a 35 milioni di euro per l’anno 2022.»

all’articolo 5, comma 1, sostituire le parole:« 42 milioni di euro per l’anno 2021, 33 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti:« 47 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022» e alla lettera b), sostituire le parole:« 15 milioni di euro per l’anno 2021, 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti:« 20 milioni di euro per l’anno 2021, 15 milioni di euro per l’anno 2022»

1.10

PergreffiCampariCortiRufaCanduraFregolentOstellariPizzolSavianeTosatoVallardiZuliani

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: “20 milioni” con le seguenti: “40 milioni”;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l’anno 2021 e di euro 40 milioni per l’anno 2022,  di  contributi  in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all’articolo 2 del presente decreto legge.»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 45 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

1.11

Perosino

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l’anno 2021 e di euro 40 milioni per l’anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all’articolo 2 del presente decreto legge.”;

b) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) all’erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l’anno 2021 e di 15 milioni per l’anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.  84, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell’area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all’articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.  84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell’articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e  dalle  imprese  operanti  nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia  connessa  al  transito delle navi nelle vie d’acqua di  cui  al  comma  2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma  3″;

c) al comma 4, dopo le parole: “settore della logistica” inserire le seguenti: “e dai ground handler” e sopprimere la parola “urbane”;

 d) sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l’equilibrio  del  piano   economico   finanziario   della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità  di  Sistema  Portuale  procede,  nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai  sensi  della  predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilità  di  tale revisione per gli equilibri di bilancio  dell’Autorità  di  Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell’erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva”.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

 “7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l’anno 2021 e a 40 milioni per l’anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l’anno 2021 e a 25 milioni per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 5, e quanto a 4 milioni per l’anno 2021 e a 15 milioni per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

1.12

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l’anno 2021 e di euro 40 milioni per l’anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all’articolo 2 del presente decreto legge.”;

 b) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

 “b-bis) all’erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l’anno 2021 e di 15 milioni per l’anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.  84, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell’area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all’articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.  84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell’articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d’acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3″;

c) al comma 4 dopo le parole: “settore della logistica” inserire le seguenti: “e dai ground handler” e sopprimere la parola: “urbane”;

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l’anno 2021 e a 40 milioni per l’anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l’anno 2021 e a 25 milioni per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 5, e quanto a 4 milioni per l’anno 2021 e a 15 milioni per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

1.13

VonoCarbone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all’erogazione, nel limite complessivo di euro 4 milioni per l’anno 2021 e di euro 15 milioni per l’anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell’area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all’articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n.  84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell’articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di  concessione  ai  sensi dell’articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia connessa al  transito delle navi nelle vie d’acqua di  cui  al  comma  2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma  3″.

b) al comma 4, dopo le parole: “settore della logistica” inserire le seguenti: “e dai ground handler, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d’acqua”.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l’anno 2021 e a 40 milioni per l’anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l’anno 2021 e 25 milioni per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 5 e, quanto a 4 milioni per l’anno 2021 e 15 milioni per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

De CarloRuspandiniTotaroDragoMaffoni

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis)  all’erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni  per l’anno 2021 e di euro 16 milioni per l’anno 2022,  di  contributi  in favore dalle  imprese  autorizzate  ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  titolari di contratti d’appalto di attività comprese, ai sensi  dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del  terminal  di  approdo  o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell’area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di  cui  all’articolo  14,  comma  1-bis, della medesima legge n.  84  del  1994,  dalle  imprese  titolari  di concessione ai sensi dell’articolo 36 del codice  della  navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi  dell’articolo  68  del medesimo codice, dalle  imprese  titolari  di  concessione  ai  sensi dell’articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e  dalle  imprese  operanti  nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia  connessa  al  transito delle navi nelle vie d’acqua di  cui  al  comma  2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.»

1.15

VonoCarbone

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi del comma 3, lettera a), sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore del settore del trasporto pubblico non di linea e dei settori particolarmente colpiti dalle limitazioni al transito di cui al comma 2 individuati con il medesimo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.

1.16

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelli

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.»

1.17

De CarloRuspandiniTotaroDragoMaffoni

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dagli spedizionieri doganali, dalle imprese operanti nel settore della logistica» aggiungere le seguenti: «e dai ground handler».

1.18

GuidolinRomanoMatriscianoCatalfoRomagnoliVanin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «15 milioni di euro per l’anno 2021 e di 15 milioni di euro per l’anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l’anno 2021 e a 25 milioni per l’anno 2022» con le seguenti: «50 milioni per l’anno 2021 e a 35 milioni per l’anno 2022».

Conseguentemente, all’articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di euro per l’anno 2021, 33 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «pari a 52 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 milioni di euro per l’anno 2021, 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «25 milioni di euro per l’anno 2021, 15 milioni di euro per l’anno 2022».

1.20

PizzolDe Vecchis

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «è incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2021 e di 15 milioni di euro per l’anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 50 milioni per l’anno 2021 e a 35 milioni per l’anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2021 e a 10 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 40 milioni per l’anno 2021 e a 25 milioni per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 5».

1.19

VonoCarbone

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro per l’anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 45 milioni per l’anno 2021 e a 30 milioni per l’anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l’anno 2021 e 25 milioni per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 5 e, quanto a 5 milioni per l’anno 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.21

PizzolDe Vecchis

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori, diversi da quelli di cui al precedente periodo, la cui attività risulti ridotta o preclusa in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2021 e di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 50 milioni per l’anno 2021 e a 35 milioni per l’anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2021 e a 10 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 40 milioni per l’anno 2021 e a 25 milioni per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 5.».

1.22

PergreffiCampariCortiRufaCanduraFregolentOstellariPizzolSavianeTosatoVallardiZuliani

Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l’equilibrio  del  piano   economico   finanziario   della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità  di  Sistema  Portuale  procede,  nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai  sensi  della  predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilità  di  tale revisione per gli equilibri di bilancio  dell’Autorità  di  Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la  revisione  della concessione che includa  la  proroga  della  sua  durata,  la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell’erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva.»

1.23

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:« nonché, previo provvedimento di integrazione delle concessioni adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, in deroga all’articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l’affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)

1.24

PergreffiCampariCortiRufaPizzol

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per le esigenze logistiche e di sicurezza affrontate dal Comune e dalla Prefettura riguardanti lo svolgimento di attività connesse alla Presidenza italiana del G20 nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 1.250.000 euro per l’anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’interno. L’erogazione delle risorse avviene a seguito di apposita rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti interessati, nella misura massima di 56 mila euro a favore della Prefettura di Venezia e per la parte rimanente a favore del Comune di Venezia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.1

Pittella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e per la tutela del lavoro)

 1. Con l’obiettivo di incentivare il turismo, dopo i gravi danni economici causati dall’epidemia da COVID 19, la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, e al fine di intervenire a tutela del lavoro degli operatori del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con relativa salvaguardia dell’esperienza e del livello occupazionale, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

 3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ”Ente nazionale italiano turismo (ENIT).”, sono inserite le seguenti: “AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”.

 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

 5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell’istruzione, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

 7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l’anno 2021 e 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Art. 2

2.1

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 1, premettere il seguente:« 01. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ” La prima fase del concorso di idee deve concludersi con la presentazione delle proposte ideative entro il 31 dicembre 2021 e con la selezione da parte della commissione giudicatrice delle prime tre proposte ideative entro e non oltre il 31 marzo 2022. La seconda fase del concorso di idee, relativa all’elaborazione delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica delle tre proposte ideative selezionate, deve concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto vincitore deve essere nominato entro il 30 giugno 2023.»

2.2

RufaPizzolPergreffiCampariCorti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell’Autorità di Sistema  Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato  Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi da  1 a 4, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il  compito  di procedere alla progettazione, all’affidamento  e  all’esecuzione  dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell’area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificate idonee, destinati anche  alle  navi  adibite  al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall’articolo 1;

b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

c) interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nautica, l’estensione operativa nell’arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

b) al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni», aggiungere le seguenti: «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.3

ParoliMallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

        a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell’area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificate idonee, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall’articolo 1;

            b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

            c) interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nautica, l’estensione operativa nell’arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

        b) al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni» aggiungere le seguenti: «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.4

VonoCarbone

Apportare le seguenti modificazioni:

        – sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi da  1 a 4, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito  di procedere alla progettazione, all’affidamento  e  all’esecuzione  dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva di ulteriori ormeggi in un periodo di 5 anni:

        a) realizzazione di punti di attracco temporanei nell’area di Marghera, o in altre aree limitrofe identificare idonee, destinati anche alle  navi  adibite  al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall’articolo 1;

            b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

            c) interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nautica, l’estensione operativa nell’arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

        – Al comma 3, dopo le parole: «le autorizzazioni e le concessioni», aggiungere le seguenti: «, tenuto anche conto degli eventuali effetti negativi ovvero alterazioni che tali modifiche potrebbero avere sulle attività dei concessionari,».

2.6

Perosino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:

        a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell’area di Marghera o in altre aree limitrofe identificate idonee destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall’articolo 1;

            b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

            c) interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nautica, l’estensione operativa nell’arco delle 24 ore e la sicurezza della navigazione».

2.5

De CarloRuspandiniTotaroDragoMaffoni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione  dei seguenti interventi atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni:

        a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell’area di Marghera o in altre aree limitrofe identificate idonee destinati anche alle  navi  adibite  al trasporto passeggeri impossibilitate al transito via Lido come previsto dall’articolo 1;

            b) manutenzione dei canali esistenti, secondo le normative nazionali ed europee vigenti;

            c) interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nautica, l’estensione operativa nell’arco delle 24 ore e della sicurezza della navigazione.».

2.7

VonoCarbone

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» inserire le seguenti «, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

        Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia».

2.8

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelliDi Girolamo

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» inserire le seguenti: «, nel rispetto della morfologia lagunare,»

2.9

Margiotta

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

        – dopo le parole: «dei seguenti interventi» aggiungere le seguenti: «atti a garantire la disponibilità di almeno due accosti entro il 30 aprile 2022 e definendo un cronoprogramma degli interventi che identifichi la disponibilità progressiva degli ormeggi in un periodo di 5 anni»;

            – alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nautica» aggiungere le seguenti: «, l’estensione operativa nell’arco delle 24 ore».

2.10

De Falco

Al comma 1 sostiture la lettera a) con la seguente:

        « a) realizzazione, previa valutazione di impatto ambientale, di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell’area di Marghera e in altra localizzazione del demanio marittimo entro la Conterminazione lagunare destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT».

2.11

De Falco

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera, a) dopo la parola: «realizzazione» inserire le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale»

        2) alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori» inserire le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale».

2.12

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell’area di Marghera» con le seguenti: «, in laguna od anche fuori laguna,»

2.13

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «nell’area di Marghera» aggiungere le seguenti: «e altri luoghi strettamente limitrofi purché compatibili dal punto di vista ambientale e infrastrutturale,» 

2.14

PergreffiCampariCortiRufaCanduraFregolentOstellariPizzolSavianeTosatoVallardiZuliani

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» aggiungere le seguenti: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.15

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelliDi Girolamo

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «25.000 GT» aggiungere, in fine, le seguenti: «, determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi».

2.16

GalloneMallegni

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «previa valutazione di impatto ambientale».

2.17

VonoCarbone

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «previa valutazione di impatto ambientale».

2.18

PergreffiCampariCortiRufaPizzolCanduraFregolentOstellariSavianeTosatoVallardiZuliani

Al comma 1, lettera b), sostituire le  parole: «previa valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «secondo le normative nazionali ed europee vigenti».

2.19

ParoliMallegni

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «previa valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto alla parte seconda, titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.20

VonoCarbone

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «ove prevista dalla disciplina vigente e, in tal caso, secondo le modalità di cui all’articolo 25, commi da 2-bis a 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.21

QuartoRomagnoli

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) studi idrogeologici e geomorfologici della laguna di Venezia.»

2.22

PergreffiCampariCortiRufaCanduraFregolentOstellariPizzolSavianeTosatoVallardiZuliani

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis) Concessione o subconcessione dei beni al gestore di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1, in quanto concessionario del servizio di interesse economico generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, di tutti gli accosti disponibili o resi tali mediante i necessari adeguamenti».

2.23

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: « A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell’Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall’ordinamento interno»

2.24

VonoCarbone

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. L’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è assicurata secondo la seguente programmazione:

        a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022;

        b) i restanti punti di attracco entro il 31 dicembre 2022″»

2.25

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

2.26

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Le proposte ideative di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l’accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori».

2.27

De Falco

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

       «1-bis. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a)b)c), debbono essere compatibili con l’ecosistema lagunare, previa valutazione di impatto ambientale».

2.28

VonoCarbone

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Il Commissario straordinario trasmette alle Camere, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione semestrale che espone lo stato di avanzamento delle opere e la previsione dei tempi di ultimazione delle stesse».

2.29

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario può altresì, nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino variante al Piano Regolatore Portuale, convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi e con gli effetti previsti dal già citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»

2.30

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelliDi Girolamo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati nel rispetto del decreto ministeriale 1° agosto 1985 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l’ecosistema della Laguna Veneziana”, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985, del rinnovato Piano di gestione delle acque dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali del dicembre 2020 (Progetto di Piano di gestione delle acque Aggiornamento 2022-2027, Programma delle misure vol.6 dic.2020 Appendice A- Misure per Venezia pagg. 167-179,  Obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici vol.7 Obiettivi di qualità ambientale pag. 26-27), dei decreti del Presidente del  Magistrato alle Acque – Min. LL.PP.  24 febbraio 1993 e 28 febbraio 1994 di approvazione del Progetto generale per il recupero morfologico della Laguna di Venezia, nonché della legge speciale n. 171 del 1973 e degli Indirizzi governativi per la sua applicazione di cui al decreto 27 marzo 1975.»

2.31

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelli

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono leattività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.»

2.32

FerrazziMargiottaAstorre

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        « 4-bis. Il Protocollo fanghi e il Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia sono adottati in via definitiva entro e non oltre il 31 dicembre 2021.»

2.33

VaninRomagnoliRomanoQuartoPavanelli

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti gli studi di fattibilità tecnico-economica ai fini della verifica della coerenza, efficacia ed economicità delle soluzioni individuate.»

2.34

FerrazziMargiottaAstorre

Al comma 5, sostituire le parole: « 2 milioni di euro per l’anno 2021, 8 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti:« 7 milioni di euro per l’anno 2021, 18 milioni di euro per l’anno 2022» e le parole:« 55 milioni di euro per l’anno 2025 e 35 milioni per l’anno 2026» con le seguenti:« 45 milioni di euro per l’anno 2025 e 30 milioni per l’anno 2026»

        Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1:

        – sostituire le parole:« 42 milioni di euro per l’anno 2021, 33 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti:« 47 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022» e le parole:« 55 milioni di euro per l’anno 2025 e 35 milioni per l’anno 2026» con le seguenti:« 45 milioni di euro per l’anno 2025 e 30 milioni per l’anno 2026»;

            – alla lettera b), sostituire le parole:« 15 milioni di euro per l’anno 2021, 5 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti:« 20 milioni di euro per l’anno 2021, 15 milioni di euro per l’anno 2022» e le parole:« 20 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026» con le seguenti:« 10 milioni di euro per l’anno 2025 e 5 milioni di euro per l’anno 2026».

2.0.1

VonoCarbone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari)

        1. All’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        c) al comma 10-bis, le parole «68 milioni per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l’anno 2021»;

            d) al comma 10-ter, le parole «e nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2021», e, dopo le parole «via mare e per acque interne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari,».

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze ».

2.0.2

VonoCarbone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)

        1. All’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 10-bis, le parole: «68 milioni per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l’anno 2021»;

            b) al comma 10-ter, le parole: «e nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 25 milioni di euro per l’anno 2021.».

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».

2.0.3

VonoCarbone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne)

        1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: “, limitatamente al trasporto delle merci,” sono soppresse.

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.».

2.0.4

VonoCarbone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

        2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,73 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.5

VonoCarbone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

            (Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

        2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.1

Santillo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi: “1-ter. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell’occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l’importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all’articolo 202, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall’articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

        1-quater. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all’evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta l’assegnazione, in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, dell’importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma.”».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ” e misure in favore delle medesime imprese”.

3.2

Collina

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        « 4-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi:” 1-ter. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell’occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l’importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all’articolo 202, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall’articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

        1-quater. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all’evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta l’assegnazione, in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, dell’importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma”».

        Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:“e misure in favore delle medesime imprese”.

3.0.1

VitaliPittella

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

        1. Al fine far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l’esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l’incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

        2. L’istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell’azienda o analoga figura apicale dell’ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L’istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l’avvio di alcun procedimentoÈ amministrativo.

        3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2023 e comunque entro la fine dello stato di emergenza.

        4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso».

3.0.2

Margiotta

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al fine di consentire la prosecuzione della mission istituzionale di digITAlog Spa, organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) di cui all’articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed ovviare alle attuali difficoltà economico finanziarie dell’azienda, in deroga al termine individuato al comma 2-bis dell’articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riconosce al soggetto attuatore di cui sopra nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, i costi documentati e sostenuti, ivi compresi quelli già rendicontati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente disposizione non è subordinata alla stipula della convenzione che disciplina l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 2019, n. 124.

        2. Le risorse derivanti dalla presente disposizione sono a valere sul rapporto convenzionale in essere tra digITAlog Spa e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili stipulato in attuazione del citato articolo 4-bis del decreto legge 2016, n. 243.»

3.0.3

MargiottaPinotti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma di interpretazione autentica sull’inapplicabilità dell’incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione)

        1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione».

3.0.4

ParoliMallegni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inapplicabilità dell’incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione – Norma di interpretazione autentica)

        1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.6 (già 2.0.6)

VonoCarbone

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 3-bis.

            (Inapplicabilità dell’incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione)

        1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all’articolo 325 del codice della navigazione.».

Art. 4

4.1

ParoliMallegni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sopprimere le parole: “per le annualità 2018 e 2019”.»

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo 4 con la seguente:

        (Modifiche all’articolo 43-bis del decreto legge n. 109 del 2018 e all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 32 del 2019)

4.0.1

CatalfoLausRomanoMatriscianoFedeliGuidolinRomagnoliLaforgia

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta per le attività di outplacement)

        1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l’anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

        2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di outplacement è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di outplacement in favore di operai e impiegati all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di outplacement, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

        3. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        4. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

        5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

        6. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

        7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.2

CatalfoLausRomanoMatriscianoFedeliGuidolinRomagnoliLaforgia

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo outplacement)

        1. Al fine di permettere l’accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l’anno 2021.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.3

CatalfoLausRomanoMatriscianoFedeliGuidolinRomagnoliLaforgia

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19)

        1. Per l’anno 2021 è istituito il “Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, di seguito “Programma”, al fine di permettere l’accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell’emergenza ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

        a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

            b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

            c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

            d) i criteri per l’ammissione o l’esclusione delle domande;

            e) le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

            f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

            g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

        5. Ai fini dell’attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l’anno 2021.

        6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.4

CatalfoLausRomanoMatriscianoFedeliGuidolinRomagnoliLaforgia

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

        1. Il Fondo nuove competenze di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l’anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all’attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

De Vecchis

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

        (Contratti di riallineamento)

        1. L’articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l’azienda interessata e firmataria dell’accordo provinciale di riallineamento.

        2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data.

        3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.».

4.0.6

NanniciniFedeli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

        1. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è abrogato»

4.0.7

D’Alfonso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

        1. I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa”.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall’articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.8

D’Alfonso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

        1. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall’articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»

4.0.16 (già 3.0.5)

CaliendoMallegni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19)

            1. All’articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3-bis le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021” e le parole: “5 milioni di euro”, dalle seguenti: “10 milioni di euro”.»

         b) al comma 3-ter, le parole “5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “10 milioni di euro”.

4.0.9

Rossomando

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere l’istituzione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP); tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

        2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri aderenti e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all’ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

        3. Ciascun concessionario aderente alla CERP può realizzare impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale, anche mediante l’utilizzo concordato di aree in concessione ad altri per l’installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrino in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all’Autorità la decisione relativa all’utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall’installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

        4. La CERP propone ai propri aderenti e all’Autorità di Sistema Portuale un piano triennale di sviluppo dell’energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell’AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all’uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell’interesse degli aderenti, e approvati dall’Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi ex art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all’articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

        5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l’autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere a) e d) del comma 4.

        6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 50 per cento degli investimenti stessi. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all’Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l’ammortamento degli investimenti stessi.

        7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

        8. Al comma 15-bis dell’articolo 17 della legge 84 del 94 la parola: “può” è sostituita dalla parola: “deve”».

4.0.10

Fedeli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

         (Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

            1. All’articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        “5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al Caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell’interno, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mette a disposizione l’anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture, il Ministero dell’interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, l’Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l’Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali dei lavoratori delle aziende agricole, l’Inail mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l’Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo, l’Istat mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai  trasporti e agli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

        5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere, le modalità tecniche per la trasmissione e l’accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura”».

4.0.11

PescoRomagnoli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi)

        1. In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, all’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’alinea, le parole: “In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia”;

            b) alla lettera b-bis), le parole da: “a chi omologa in Italia” fino a: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219” sono sostituite dalle seguenti: “ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219”;

            2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata ai sensi del comma 1, lettera a), si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

        3. All’articolo 74-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli” sono soppresse».

4.0.12

Fedeli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

        1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all’articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell’articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l’assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

        3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l’anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell’anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall’articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

        4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all’articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all’anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell’economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.”.

4.0.13

Fedeli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di assistenti sociali e operatori per l’infanzia)

        1. Per le finalità di cui alle lettere d-quinquies) e d-sexies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli incrementi, previsti dall’articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse assegnate a valere su fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali comunali  e al finanziamento dei posti disponibili negli asili nido, possono essere destinate, in misura non superiore all’80 per cento, all’assunzione di assistenti sociali e operatori per l’infanzia da parte dei comuni beneficiari, anche in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al periodo precedente non sono computate tra le entrate correnti utili ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

4.0.14

Marin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

        (Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

        1. All’articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: “, previa verifica dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell’articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l’approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell’articolo 133” sono soppresse».

4.0.15

MartelliCiampolillo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

        1. E’ sempre riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall’ aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

        2. Chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non può essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali. Ogni forma di discriminazione sarà perseguita ai sensi delle normative vigenti.

        3. In accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro, sono incentivate le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell’ azienda.

        4. A tutela della privacy dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, è vietata, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
255ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente MATRISCIANO, nel riferire sulle parti di competenza del decreto-legge in esame, dà conto innanzitutto delle misure recate dall’articolo 4-bis, concernenti la Segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Richiama quindi l’articolo 7, volto ad autorizzare il Ministero dell’economia e delle finanze a procedere ad assunzioni e a conferire incarichi di livello dirigenziale.

Si sofferma poi sulle disposizioni di cui all’articolo 47, recanti obblighi per le aziende partecipanti a gare di appalto o affidatarie dei contratti e per le stazioni appaltanti finalizzati a incentivare l’occupazione femminile, giovanile e dei soggetti disabili.

Rileva successivamente che l’articolo 56-bis dispone in ordine all’individuazione di iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale.

Dà infine conto dell’articolo 66, recante previsioni in ordine agli enti del Terzo settore e alla disciplina in materia di Carta europea della disabilità in Italia.

Fatto riferimento al previsto andamento dell’esame presso la Commissione di merito, caratterizzato da tempi estremamente ristretti, ritiene comunque opportuna l’espressione del parere. Formula pertanto una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è quindi posta in votazione, risultando approvata.

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2020

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazione sul Doc. LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 4)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione sulla Relazione programmatica in esame, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice FEDELI (PD) manifesta apprezzamento riguardo la proposta di parere, particolarmente significativa in relazione alla definizione delle politiche dell’Unione europea. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) motiva il voto di astensione del proprio Gruppo facendo riferimento alla valutazione favorevole relativa all’introduzione del salario minimo legale contenuta nelle premesse dello schema di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è quindi messo in votazione.

La Commissione approva.

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) propone di esprimere un parere favorevole sulla Relazione consuntiva in esame.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta del relatore è posta in votazione.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La presidente  MATRISCIANO informa la Commissione che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 19,30 di oggi, martedì 27 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

L’11a Commissione permanente, esaminato il Documento in titolo, sottolineata l’importanza del contenuto del Documento stesso, che può fornire concreti stimoli all’azione dell’Unione europea;

rilevata, in particolare, l’importanza degli orientamenti relativi all’introduzione del salario minimo legale e alle tutele sociali e previdenziali delle persone che si spostano nell’ambito dell’Unione europea nonché degli interventi previsti dal Governo per promuovere la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e per agevolare la conciliazione vita-lavoro, nonché per promuovere l’aumento della natalità;

richiamata l’attenzione, in quanto tema meritevole di approfondimento, sul rapporto generale tra la qualità del lavoro, i diritti nel mondo del lavoro e la rappresentanza;

esprime, per le tematiche di competenza, parere favorevole, suggerendo la necessità di dedicare una riflessione specifica, in relazione alla questione dell’occupazione femminile, sull’opportunità di politiche innovative, tra le quali l’incentivazione della condivisione della responsabilità genitoriale nonché la previsione di specifici strumenti di flessibilità per le madri lavoratrici e i padri lavoratori in un’ottica sempre più orientata al concetto di politiche di welfare, come peraltro già esplicitato nel PNRR, incentivando necessariamente le aziende che tali politiche adottano.

COMMISSIONI  8ª e  11ª RIUNITE
 (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Uffici di Presidenza integrati  dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021

Presidenza della Presidente della 11ª Commissione

MATRISCIANO

indi del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 12,25

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE E DI RAPPRESENTANTI DI VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A., DEL COMITATO VENEZIA LAVORA, DEL GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI VENEZIA, DI CONFITARMA, DI CGIL VENEZIA, CISL VENEZIA E UIL VENETO, NONCHE’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2329 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 2021, N. 103, RECANTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLE VIE D’ACQUA DI INTERESSE CULTURALE E PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, NONCHE’ DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO).

COMMISSIONI  8ª e  11ª RIUNITE
 (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il PRESIDENTE, ricordato che nel pomeriggio di ieri e nella mattinata odierna hanno avuto luogo le audizioni relative al provvedimento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore per la 8ª Commissione D’ARIENZO (PD) ritiene utile un breve intervento a margine da parte sua, in quanto il provvedimento all’esame delle Commissioni riunite è molto complesso, i tempi sono ristretti e dalle audizioni svolte è emersa la sofferenza delle categorie coinvolte.

Come è noto, erano anni che l’UNESCO poneva il problema e il Governo si è trovato davanti ad una scelta obbligata, che è dolorosa, ma irreversibile, anche considerato che già con un precedente decreto è stato dato avvio al percorso volto a realizzare punti di attracco al di fuori della laguna.

L’impianto strategico del provvedimento in esame è dunque difficilmente sovvertibile, ma si dovrà lavorare in fase emendativa per aiutare a ridurre l’impatto sui cinquemila lavoratori coinvolti e sulle loro famiglie e per migliorare quegli aspetti negativi che sono stati esposti durante le audizioni.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) ritiene che le risorse stanziate dal provvedimento per finanziare le misure di sostegno al reddito dei lavoratori sui quali il divieto di transito delle grandi navi andrà a incidere negativamente siano insufficienti e annuncia la presentazione di un emendamento volto ad aumentarle.

Il presidente COLTORTI (M5S) condivide la preoccupazione espressa dal relatore D’Arienzo: il provvedimento, da un lato, dà soluzione a un annoso problema ma, dall’altro, in considerazione della ristrettezza del tempo intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto-legge e l’operatività del divieto di transito, impatta su una serie di categorie le cui posizioni sono state espresse durante le audizioni e che meritano tutta l’attenzione del Parlamento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno scadrà alle ore 18 di oggi, 27 luglio 2021, come già convenuto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede chiarimenti in merito alla organizzazione del seguito dei lavori.

In esito a una breve discussione sull’ordine dei lavori, nella quale intervengono i senatori MALLEGNI (FIBP-UDC) e CAMPARI (L-SP-PSd’Az) e i presidenti MATRISCIANO (M5S) e COLTORTI (M5S), la presidente dell’11a Commissione MATRISCIANO (M5S) propone che la prossima seduta delle Commissioni riunite 8ª e 11ª sia convocata per domani, 28 luglio 2021, alle ore 14 o al termine della seduta delle Commissioni riunite 7ª e 11ª, se successivo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E GIOVEDI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 8,30, e giovedì 29 luglio, alle ore 8,30, non avranno luogo.

Comunica altresì che è convocata una nuova seduta per domani, 28 luglio, alle ore 14, ovvero al termine della seduta delle Commissioni riunite 7a e 11a se successivo.

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

 (Lavori pubblici, comunicazioni)
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Uffici di Presidenza integrati  dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

LUNEDÌ 26 LUGLIO 2021

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

COLTORTI

 Orario: dalle ore 17,05 alle ore 18,50

 AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ARPA VENETO, DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA, DI ITALIA NOSTRA SEZIONE DI VENEZIA E DELL’A.I.S.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCIETA’ DI OUTPLACEMENT, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2329 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 2021, N. 103, RECANTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLE VIE D’ACQUA DI INTERESSE CULTURALE E PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, NONCHE’ DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO).

 

 

redazione