SEDE CONSULTIVA
Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Giorgia Meloni, che ringrazia, a nome della Commissione, per il lavoro svolto.
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Nuovo testo C. 3500.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto, l’espressione del parere avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.35.
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 «Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende».
(COM(2016)710).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame congiunto e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato che nella seduta dello scorso 9 febbraio si è svolta la relazione introduttiva, avverte che nella seduta odierna, come stabilito dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà a esprimere il proprio parere alla XIV Commissione.
Chiede, pertanto, alla relatrice se voglia illustrare la sua proposta di parere.
Irene TINAGLI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni.
Fa presente, in particolare, che esse riguardano, in primo luogo, la necessità che, in occasione della prossima formalizzazione da parte della Commissione europea del Pilastro europeo dei diritti sociali, si sostenga l’esigenza di garantire la massima effettività ai principi in esso affermati, anche attraverso l’integrazione di obiettivi sociali nella procedura del Semestre europeo, con valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica, e l’individuazione di misure di carattere economico e finanziario che consentano di supportare investimenti mirati nel campo delle politiche occupazionali e sociali.
In secondo luogo, si richiede al Governo di sostenere l’approvazione, entro l’anno in corso, della nuova iniziativa per i giovani, valorizzando in particolare gli interventi rientranti nella nuova agenda per le competenze per l’Europa, e di adottare opportune iniziative al fine di rafforzare l’efficacia dell’iniziativa Garanzia giovani, in termini di supporto alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, verificando, in particolare, l’idoneità dei tirocini formativi offerti ad incidere positivamente sulla futura occupabilità dei giovani interessati.
Infine, nell’ambito del negoziato relativo alla proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori (COM(2016)128), indicata dalla Relazione programmatica tra le proposte prioritarie in sospeso, si sollecita il Governo a proporre l’individuazione di misure che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, rafforzino l’affermazione del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto deve essere retribuito allo stesso modo contrastando pratiche sleali, nonché segnalando l’esigenza di adottare, in tempi certi e ragionevolmente contenuti, disposizioni specifiche per il settore dell’autotrasporto.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice .
La seduta termina alle 14.45.
SEDE REFERENTE
Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.45.
Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l’accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
C. 4196 Gnecchi.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2017.
Marialuisa GNECCHI (PD), richiamando quanto già rappresentato nella seduta del 2 febbraio 2017, chiede al sottosegretario Bobba di voler sollecitare la trasmissione alla Commissione dei dati aggiornati relativi alle pensioni liquidate ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, distinguendo tra i lavoratori e le lavoratrici, indicati, rispettivamente, dalla lettera a) e dalla lettera b) del medesimo comma 15-bis. Ritiene, infatti, che – in considerazione delle restrizioni adottate in via amministrativa – il numero degli effettivi beneficiari della misura sia ampiamente inferiore alla platea di 55.000 lavoratori, ipotizzata dalla relazione tecnica riferita alla medesima disposizione.
Si dichiara consapevole dell’assoluta anomalia di una discussione su una questione che potrebbe essere risolta in via amministrativa, lamentando che sia necessario presentare ed esaminare una proposta di legge al fine di permettere l’accesso al pensionamento di soggetti che, sulla base di una specifica norma di legge, avrebbero potuto farlo, se non fosse intervenuta una ingiustificata interpretazione restrittiva da parte di una circolare dell’INPS.
Il sottosegretario Luigi BOBBA, prendendo atto di quanto osservato dalla deputata Gnecchi, fa presente che inoltrerà la richiesta di dati da lei formulata all’INPS, unico detentore dei medesimi dati.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame della proposta di legge ad altra seduta.
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità, segnala che, seguito di un nuovo esame, possono considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative:
Rizzetto 3.3, in quanto la disciplina del termine di decorrenza per l’esercizio dell’azione di responsabilità rappresenta una misura di carattere generale volta a definire sul piano temporale i limiti di responsabilità dei professionisti, in linea con le finalità del Capo I del provvedimento;
Gebhard 15.4, in quanto l’emendamento, sopprimendo la disposizione che prevede l’applicazione agli assistenti domiciliari all’infanzia della provincia autonoma di Bolzano dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista per i lavoratori domestici anche nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, è volto a favorire modalità di lavoro che agevolano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a garantire a lavoratori che svolgono la propria prestazione nel proprio domicilio un trattamento non inferiore rispetto a quello che spetterebbe loro in via ordinaria, in linea con le finalità del Capo II del provvedimento.
Fa presente, altresì, che l’emendamento Placido 6.9 può considerarsi, a un nuovo esame, ammissibile, nel presupposto che la clausola di neutralità riportata al comma 2 del medesimo articolo 6, espressamente riferita al comma 1, possa intendersi estesa anche alla delega introdotta dalla proposta emendativa in esame.
Conferma, invece, la valutazione di inammissibilità delle seguenti proposte emendative: Airaudo 3.04, Pizzolante 6.01 e 6.03, Polverini 6.04, Ciprini 7.23, Rostellato 8.9, Ciprini 8.17 e Ciprini 9.07.
Osserva, quindi, che, secondo quanto stabilito, la Commissione avrebbe dovuto passare all’esame delle proposte emendative presentate, tuttavia, d’accordo con il rappresentante del Governo, chiede di rinviare tale esame alla giornata di martedì 21 febbraio, al fine di poter valutare in modo più approfondito i contenuti delle medesime proposte, al fine dell’espressione dei pareri.
Il sottosegretario Luigi BOBBA, nel concordare con quanto rappresentato dal presidente Damiano, sottolinea l’esigenza di approfondire meglio i contenuti delle numerose proposte emendative presentate, anche in considerazione dell’ampio spettro di argomenti su cui incidono le medesime proposte, che richiedono un adeguato coinvolgimento di tutte le amministrazioni coinvolte.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dei progetti di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 16 febbraio 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Nuovo testo C. 3500.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come stabilito nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 febbraio scorso, l’espressione del parere alla II Commissione avrà luogo nella giornata di domani.
Dà, quindi, la parola alla relatrice.
Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, osserva, su un piano generale, che la proposta di legge – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – è volta a superare diverse criticità emerse dalla difficoltà di inquadrare la problematica dei testimoni di giustizia nella cornice costituita dalla disciplina in materia di collaboratori di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, e nelle relative norme attuative. Le necessità dell’intervento derivano, in generale, dalle difficoltà del legislatore – pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 45 del 2001, che ha introdotto specifiche disposizioni sui testimoni di giustizia – di inquadrare organicamente tale disciplina nell’ambito della citata legge quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia.
Segnala che la proposta di legge, nel testo originario, fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato, al termine di un’ampia attività conoscitiva nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Tra le principali innovazioni introdotte dalla proposta segnala la maggiore personalizzazione e gradualità delle misure, privilegiando interventi nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato finora con il programma di protezione e dando la possibilità al testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza.
Passando al contenuto del provvedimento, rileva in primo luogo che esso, nel testo approvato dalla Commissione di merito, consta di ventisei articoli, suddivisi in quattro Capi.
Al Capo I, recante norme riguardanti le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, l’articolo 1 dispone l’applicazione delle speciali misure di protezione previste dal successivo Capo II ai testimoni di giustizia e, se ritenute necessarie, ai soggetti, definiti «altri protetti», che risultano esposti a grave pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. L’articolo 2 reca la definizione della figura del testimone di giustizia, che si qualifica, oltre che per la circostanza di rendere dichiarazioni di fondata attendibilità, rilevanti per le indagini o per il giudizio, per il fatto di trovarsi in una posizione di grave, concreto e attuale pericolo, non fronteggiabile con le ordinarie misure di tutela da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Segnala che il Capo II introduce speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti, riassunte nell’articolo 3, il quale indica che esse possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nel regolamento di cui al successivo articolo 23. L’articolo 4 individua i criteri in base ai quali sono, caso per caso, scelte le misure di protezione da adottare, che devono comunque assicurare al testimone di giustizia e agli altri protetti un’esistenza dignitosa. L’articolo 5 specifica il contenuto delle misure di tutela volte ad assicurare l’incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, mentre l’articolo 6 prevede l’applicazione ai testimoni di giustizia e agli altri protetti di speciali misure di sostegno volte ad assicurare una condizione economica equivalente a quella preesistente. Tra queste, per quanto riguarda le materie di interesse di competenza della Commissione, segnala, in particolare, che il comma 1, lettera b), prevede la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell’adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell’assegno e delle eventuali integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all’Agenzia delle entrate per l’ultimo triennio, escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. La norma prevede, inoltre, la rideterminazione o la revoca dell’assegno qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano capacità economica, anche parziale. La misura dell’assegno è annualmente aggiornata in misura pari alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall’Istituto nazionale di statistica. Esso, infine, può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela. Tra le altre misure di tutela economica rileva che la successiva lettera g) prevede anche la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell’attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza. Tale beneficio, già previsto dalla legislazione vigente, è, tuttavia, escluso dall’eventuale corresponsione di risarcimenti in base alla legge sull’usura.
Rileva che l’articolo 7 reca misure di reinserimento sociale e lavorativo. In particolare, esse possono consistere: nella conservazione del posto di lavoro o nel trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa; nella tempestiva individuazione e nello svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno; nel sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell’applicazione delle speciali misure di tutela; nell’eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; nell’accesso a mutui agevolati; nel reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l’occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell’applicazione delle speciali misure di protezione; nella capitalizzazione del costo dell’assegno periodico previsto dall’articolo 6, in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l’autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione, elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l’autonomia reddituale, può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua fattibilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, e con un’erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il suo destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza. Tra le misure di reinserimento sociale e lavorativo è previsto anche l’accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, e qualora non abbia altrimenti riacquistato l’autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell’interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione, ovvero quelli che, prima dell’entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e in possesso dei requisiti previsti. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l’assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Infine, la norma prevede la possibilità di adottare le misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.
Osserva che l’articolo 8 dispone in ordine alla durata delle misure di protezione prevedendo che dopo sei anni si proceda alle verifiche sulla persistenza del pericolo e che le misure di tutela di cui all’articolo 5 siano mantenute fino alla cessazione del pericolo e, ove possibile, siano gradualmente affievolite. In caso di mancato riacquisito dell’autonomia lavorativa o del godimento di un reddito proprio, il testimone potrà accedere alla capitalizzazione del costo dell’assegno periodico o a un programma di assunzioni nella pubblica amministrazione. L’articolo 8-bis modifica la composizione della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e dispone che, per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, in luogo dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, come attualmente previsto, essa si avvale di una Segreteria, costituita con il regolamento previsto dal successivo articolo 23, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi.
Fa presente, poi, che il Capo III reca misure che disciplinano il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione. In particolare, l’articolo 9, per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, assunzione degli impegni e redazione del verbale illustrativo, rinvia per quanto non disciplinato dalla proposta di legge in esame a una serie di disposizioni del citato decreto-legge n. 8 del 1991, in quanto compatibili. L’articolo 10 disciplina la procedura relativa alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, mentre l’articolo 11 prevede la possibilità, se ne ricorra la necessità, di adottare un piano provvisorio di misure di protezione. Il successivo articolo 12 disciplina la procedura per l’adozione del programma definitivo per la protezione.
Segnala che, sulla base dell’articolo 13, all’attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione, istituito, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. La norma dispone l’articolazione del Servizio centrale di protezione in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l’uno sui collaboratori di giustizia e l’altro sui testimoni di giustizia. L’articolo 14 prevede il diritto del testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione, che deve, tra l’altro, assisterlo nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione nonché assisterlo nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell’utilizzazione delle somme attribuite. Sulla base dell’articolo 15, i testimoni di giustizia, in qualunque momento, possono chiedere alla commissione centrale o al servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. L’articolo 16 prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura di urgenza, quando non ci sia il tempo di attendere la deliberazione della Commissione centrale. L’articolo 16-bis esclude dall’applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica gli interventi finanziari previsti in base al decreto-legge n. 8 del 1991.
Al Capo IV, infine, l’articolo 17 dispone l’abrogazione di disposizioni che attualmente regolano la materia, l’articolo 18 modifica l’articolo 392 del codice di procedura penale estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari. L’articolo 19 dispone in materia di aggravanti in caso di calunnia, l’articolo 20 reca una norma transitoria volta ad applicare la nuova normativa anche a quanti sono al momento sottoposti al programma o alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, mentre l’articolo 21 introduce una modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di esame a distanza dei testimoni di giustizia. Ancora, l’articolo 22 prevede l’introduzione, nell’ambito del sito istituzionale del Ministero dell’interno, un’apposita sezione di facile accesso e debitamente segnalata sulla home page, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull’applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri. L’articolo 23 reca la procedura per l’adozione dei regolamenti di attuazione del provvedimento e, infine, l’articolo 24 dispone la trasmissione alle Camere, con cadenza semestrale, di una relazione del Ministro dell’interno sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti.
Conclusivamente, ritiene che si possa formulare un giudizio molto positivo sui contenuti del provvedimento, che – come segnalato – rappresenta il frutto di una lunga e approfondita analisi svolta, prima, dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e, poi, dalla Commissione giustizia.
Nel giudicare, sin d’ora, favorevolmente le disposizioni che più direttamente incidono su materie di competenza della XI Commissione, si riserva in ogni caso di verificare l’esigenza di formulare osservazioni sul testo, anche alla luce di eventuali segnalazioni che dovessero essere formulate nell’ambito della discussione.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.