ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 12.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Atto n. 428.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che il Presidente della Camera ha proceduto all’assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione, sebbene tale atto non sia corredato dai prescritti pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione; infatti, lo stesso Presidente della Camera ha ritenuto di procedere all’assegnazione, avuto riguardo al termine stabilito per l’esercizio della delega, richiamando tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Maria Grazia GATTI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare piena attuazione alla Direttiva 2008/104/CE, relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da agenzie di lavoro interinale (o agenzie di somministrazione) da queste inviati in missione presso imprese utilizzatrici. Rileva che l’attuazione della Direttiva 2008/104/CE è prevista dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha inserito la direttiva in questione nell’Allegato B, recante l’elenco delle direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fa presente, in particolare, che il provvedimento, che si compone di otto articoli, modifica e integra in più parti il decreto legislativo n. 276 del 2003, che già prevede una disciplina dell’attività delle agenzie di somministrazione.
Segnala che l’articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento e prevede che i contratti collettivi nazionali possano comunque introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle contenute nel provvedimento, mentre l’articolo 2 modifica l’articolo 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introducendo le nuove definizioni di «missione» (ossia il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore) e «condizioni di base di lavoro e di occupazione» (ossia le condizioni in vigore presso l’utilizzatore), mutuandole dalla direttiva comunitaria.
Evidenzia che l’articolo 3 modifica l’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, riguardante le sanzioni; in primo luogo, la disposizione estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro (già prevista per le violazioni delle norme attinenti i limiti per il ricorso alla somministrazione e la forma dei contratti), alle norme riguardanti il principio di parità di trattamento (articolo 23, comma 1, del decreto), l’obbligo di informativa con riferimento ai posti di lavoro vacanti (articolo 23, comma 7-bis, del decreto), l’accesso alle strutture o attrezzature collettive dell’impresa utilizzatrice e l’informazione ai rappresentanti dei lavoratori (articolo 23, comma 4, del decreto); inoltre, essa introduce sanzioni penali e la cancellazione dall’albo per le agenzie che violano il divieto di esigere o percepire compensi dai lavoratori in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice.
Osserva che gli articoli 4 e 5 modificano gli articoli 20 e 21 (riguardanti, rispettivamente le condizioni di liceità e la forma del contratto di somministrazione) del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di apportare correzioni meramente formali a seguito dell’introduzione della nuova definizione di «missione». Mette in evidenza che l’articolo 6 modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di prevedere che il contratto di somministrazione può prevedere l’assunzione anche a tempo parziale. Segnala poi che l’articolo 7 modifica l’articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di meglio specificare il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti dal somministratore e lavoratori di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte: la norma, in particolare, è volta a prevedere che la parità di trattamento riguardi non solo il «trattamento economico e normativo» (come attualmente previsto) ma, più in generale, «le condizioni di base di lavoro e d’occupazione»; la disposizione, inoltre, introduce una norma volta a stabilire che i lavoratori dipendenti dal somministratore devono essere informati dei posti vacanti presso l’utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest’ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Fa presente che tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo i lavoratori prestano la loro opera; inoltre, la disposizione prevede che la nullità di clausole dirette a limitare la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della missione abbia portata generale e non sia limitata (come attualmente previsto) ai soli casi di somministrazione a tempo determinato.
Rilevato che l’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, ribadisce che – come già anticipato dalla presidenza – nella lettera di trasmissione del provvedimento alle Camere il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in considerazione dell’imminente scadenza della delega, segnala che il provvedimento è stato trasmesso privo dei pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, riservandosi di trasmetterli non appena acquisiti. Per questa ragione, ritiene essenziale attendere, prima che la Commissione si esprima, i pareri richiamati precedentemente.
Svolgendo, infine, considerazioni di carattere conclusivo sul provvedimento, esprime su di esso un orientamento favorevole, facendo notare che le stesse associazioni di rappresentanza delle agenzie di somministrazione, ascoltate nel corso dell’indagine conoscitiva sul mercato del lavoro, avevano segnalato l’esigenza di una omogeneizzazione della normativa a livello europeo, tenuto conto dell’importanza assunta da tale tipologia contrattuale.
Evidenzia, peraltro, l’esigenza di approfondire alcuni punti del testo. Soffermandosi su taluni profili del provvedimento, infatti, rileva l’esigenza – anche al fine di prevenire possibili contenziosi – di rendere esplicito il riferimento alla parità di trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati, in maniera da ricondurre espressamente tale principio nella definizione di «condizioni di base di lavoro e di occupazione», introdotta dallo schema di decreto in esame e che, al momento, potrebbe apparire troppo restrittiva. Ritiene, altresì, necessario svolgere un approfondimento sul combinato disposto dei commi 8 e 9 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di operare un efficace coordinamento tra le norme in questione, considerato che esse, nella loro attuale formulazione, potrebbero limitare in misura eccessiva la libertà del lavoratore di scegliere un impiego meglio remunerato.
Il sottosegretario Michel MARTONE, nel prendere atto della relazione introduttiva svolta e delle richieste di natura procedurale avanzate dal relatore, avverte che è in corso di svolgimento un tavolo di consultazione con le parti sociali sugli argomenti oggetto del presente provvedimento, finalizzato ad adempiere alle prescrizioni della legge di delegazione. Si riserva, pertanto, di portare a conoscenza della Commissione – una volta esaurito il lavoro del tavolo – gli esiti di tale attività di consultazione.
Silvano MOFFA, presidente, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire chiarimenti anche in ordine ai tempi necessari per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata.
Il sottosegretario Michel MARTONE assicura che anche la Conferenza unificata è stata attivata ai fini dell’espressione del parere di competenza, riservandosi di aggiornare la Commissione sui relativi esiti.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 12.20.
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.
Parere alla I Commissione.
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, evidenzia che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sulla proposta di legge n. 4534, riguardante l’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. In proposito, segnala che il presente provvedimento – approvato in un testo unificato dal Senato a seguito di un iter parlamentare articolato, che ha avuto ad oggetto l’esame di due disegni di legge d’iniziativa parlamentare (S. 1223 e S. 1431) e del disegno di legge del Governo (S. 2720) – è stato adottato dalla I Commissione come testo base nella seduta del 3 novembre 2011: la Commissione, dunque, è oggi chiamata ad esprimersi sul testo come risultante dall’esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, svoltosi nella seduta dello scorso 9 novembre.
Osserva, in linea generale, che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ricorda, in premessa, che in Italia attualmente esistono alcuni organismi, per lo più organizzazioni non governative, che, pur svolgendo attività in materia di diritti umani a livello nazionale, non rivestono i requisiti indicati dalla citata risoluzione, tra cui indipendenza e autonomia (operativa e finanziaria) dal Governo, pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate; tra questi giudica opportuno citare la Commissione straordinaria del Senato della Repubblica per la tutela e la promozione dei diritti umani e il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, che opera presso il Ministero degli affari esteri. Fa notare, pertanto, che il presente provvedimento persegue l’obiettivo di dotare l’Italia di un organismo di tutela dei diritti umani – nel rispetto dei principi sanciti dalle Nazioni Unite nella predetta risoluzione e di quelli contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali – che viene denominato «Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani».
Passando a esaminare il contenuto del provvedimento, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala, innanzitutto, l’articolo 2, che, nel disciplinare la composizione della Commissione, al comma 6 prevede un regime di incompatibilità per i suoi componenti (un presidente e due componenti scelti tra persone qualificate e con esperienza nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani), i quali per tutta la durata dell’incarico non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un’associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; si prevede, inoltre, che il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non possa essere sostituito e che, all’atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l’amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
Sempre con riferimento ai componenti della Commissione, osserva che l’articolo 2, ai commi 7 ed 8, detta importanti disposizioni in materia di indennità di funzione e di sostituzione in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all’incarico affidato. Sottolinea, poi, che l’articolo 3, nel prevedere le competenze della Commissione, al comma 8 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che la disciplina della sua organizzazione interna e del suo funzionamento, anche la regolamentazione del trattamento economico e giuridico del personale (non più di dieci unità) del relativo ufficio, nonché delle procedure e modalità di reclutamento. È previsto, inoltre, che l’ufficio della Commissione, al fine di consentire l’avvio delle attività amministrative si avvalga, in sede di prima applicazione, di personale proveniente dalla pubblica amministrazione collocato fuori ruolo – le cui modalità di reclutamento sono stabilite con apposito regolamento – in numero massimo di sei unità, selezionate fra il personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari. Si prevede, altresì, che il servizio presso l’ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e che all’atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l’amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
Segnala, altresì, l’articolo 5, che, disciplinando proprio nel dettaglio l’ufficio di cui si avvale la Commissione per l’espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, la cui composizione – come già detto – è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici. Fa notare, peraltro, che un nuovo comma 5 di tale articolo – inserito sulla base di un apposito emendamento votato in I Commissione – disciplina le modalità di conferimento dell’incarico di direttore da parte del presidente della Commissione istituita con il provvedimento in esame. Infine, rileva che l’articolo 6 prevede anche la creazione di un «Consiglio», del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo.
Rispetto al complesso del provvedimento, pur prendendo atto dell’importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, ritiene tuttavia che non possa non rimarcarsi, in primo luogo, un’assoluta complessità dell’impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari. Per quanto concerne, poi, gli aspetti di più immediata competenza della XI Commissione, mette in evidenza come l’articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità; in proposito, peraltro, fa notare che il citato comma 2 prevede addirittura l’istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti. In tal senso, giudica opportuno che – pur nel prevedere un parere favorevole rispetto alle finalità sottese all’istituzione del nuovo organismo – si chieda alla Commissione di merito di riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica.
Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).
Donella MATTESINI (PD) ritiene preliminarmente opportuno dichiarare che il suo gruppo giudica necessario – al fine di colmare una lacuna normativa dell’ordinamento – provvedere all’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, in ottemperanza a precisi impegni di carattere internazionale assunti dall’Italia. Al contempo, reputa condivisibili le considerazioni espresse dal relatore circa l’esigenza di superare taluni elementi di criticità presenti nel testo, riferiti, in particolare, alla significativa ridondanza organizzativa e finanziaria della Commissione in questione. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore, ricordando l’importante ruolo svolto dal Paese nell’ambito delle missioni umanitarie, nonché l’azione positiva svolta dall’Italia sul versante della lotta alla pena di morte.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) stigmatizza anzitutto – a livello personale e a nome del suo gruppo – la tendenza eccessiva del legislatore a istituire nuovi organismi, più o meno indipendenti, che rischiano spesso di apparire pletorici, soprattutto laddove intervengono in settori già ampiamente garantiti da adeguati strumenti di controllo. Ritiene altresì inaccettabile che, in un momento di crisi come quello attuale, in cui i cittadini sono chiamati a sostenere rilevanti sacrifici economici, si pensi di investire risorse pubbliche nell’istituzione di ruoli organici speciali di personale pubblico e nel conferimento di nuovi incarichi, giudicati chiaramente incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. Si dichiara, pertanto, pronto a votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, purché lo stesso relatore si renda disponibile a trasformare le osservazioni in essa contenute in altrettante condizioni, al fine di indirizzare in modo più vincolante il lavoro della Commissione di merito.
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, alla luce della richiesta del deputato Fedriga, che giudica ampiamente accettabile, presenta una nuova versione della propria proposta di parere (vedi allegato 2), nella quale le osservazioni vengono trasformate in apposite condizioni.
Il sottosegretario Michel MARTONE prende atto del lavoro svolto dalla Commissione, richiamando l’alto senso di responsabilità mostrato, nell’attuale momento di emergenza economica, con la predisposizione della nuova versione della proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.
La seduta termina alle 12.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 12.35.
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti.
C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D’Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che, in esito ai lavori svolti nell’ambito del Comitato ristretto, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato 3), che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia la contrarietà del suo gruppo rispetto alla proposta del relatore di adottare come testo base il testo unificato in esame, riservandosi di presentare emendamenti volti a modificarne il contenuto.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 124, 859, 937 e 3010, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 124, 859, 937 e 3010, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Silvano MOFFA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di martedì 20 dicembre.
La Commissione concorda.
Il sottosegretario Michel MARTONE fa presente che il Governo si riserva di pronunciarsi sul provvedimento in esame anche in relazione agli emendamenti che saranno presentati.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati presentati taluni emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell’esame in sede referente (vedi allegato 4).
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, ritiene opportuno rinviare l’esame del provvedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti – in un confronto costruttivo con il Governo – sulle proposte emendative presentate, anche alla luce delle importanti novità introdotte dallo stesso Governo nel decreto-legge in materia economico-finanziaria, attualmente all’esame della Camera, che ha previsto misure relative alle casse cosiddette «privatizzate». Prospetta, in tal senso, di aggiornare i lavori della Commissione sul punto al prossimo mese di gennaio.
Il sottosegretario Michel MARTONE giudica condivisibile e opportuna la richiesta di approfondimento formulata dal relatore, considerata la necessità di valutare attentamente gli effetti delle scelte assunte dal Governo nella manovra economica in corso di approvazione.
Silvano MOFFA, presidente, alla luce degli orientamenti emersi, ritiene che si registri un sostanziale consenso tra i gruppi rispetto alla proposta testé formulata dal relatore. Avverte, quindi, che il testo unificato in titolo, essendo stato adottato come testo base per il seguito dell’esame in sede referente, sarà nel frattempo trasmesso al Comitato per la legislazione, per l’espressione del prescritto parere, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Nel preannunciare, quindi, che la presidenza si farà carico di sollecitare l’espressione dei predetti pareri, la cui richiesta originaria risale ormai al 9 novembre scorso, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 14 dicembre 2011.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.05.
ALLEGATO 1
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (C. 4534 e abb.).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
ritenute positive le finalità dell’intervento normativo proposto;
preso atto che, per quanto concerne l’ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all’articolo 5, che, disciplinando nel dettaglio l’ufficio di cui si avvale la Commissione per l’espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, nonché all’articolo 6, che prevede anche la creazione di un «Consiglio», del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo;
tenuto conto che, pur prendendo atto dell’importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, non può non rimarcarsi una certa complessità dell’impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari;
evidenziato come l’articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l’istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti;
giudicato opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 5, comma 1, occorre che la Commissione di merito valuti con il massimo rigore l’effettiva esigenza di procedere alla nomina di un direttore da preporre a capo dell’ufficio di cui si avvale la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, considerato anche l’esiguo numero di unità di personale da preporre all’ufficio medesimo;
2) al medesimo articolo 5, sia soppresso il comma 2, attese le forti perplessità che la creazione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione può destare rispetto alle regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico;
e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 6, si raccomanda di ridurre significativamente il numero di componenti nominati nel Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali;
b) all’articolo 7, comma 8, si rileva l’opportunità di non prevedere l’erogazione di un rimborso spese per i componenti del predetto Consiglio.
ALLEGATO 2
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (C. 4534 e abb.).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
ritenute positive le finalità dell’intervento normativo proposto;
preso atto che, per quanto concerne l’ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all’articolo 5, che, disciplinando nel dettaglio l’ufficio di cui si avvale la Commissione per l’espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, nonché all’articolo 6, che prevede anche la creazione di un «Consiglio», del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo;
tenuto conto che, pur prendendo atto dell’importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, non può non rimarcarsi una certa complessità dell’impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari;
evidenziato come l’articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l’istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti;
giudicato opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 5, comma 1, occorre che la Commissione di merito valuti con il massimo rigore l’effettiva esigenza di procedere alla nomina di un direttore da preporre a capo dell’ufficio di cui si avvale la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, considerato anche l’esiguo numero di unità di personale da preporre all’ufficio medesimo;
2) al medesimo articolo 5, sia soppresso il comma 2, attese le forti perplessità che la creazione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione può destare rispetto alle regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico;
3) all’articolo 6, si raccomanda di ridurre significativamente il numero di componenti nominati nel Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali;
4) all’articolo 7, comma 8, si rileva l’opportunità di non prevedere l’erogazione di un rimborso spese per i componenti del predetto Consiglio.
ALLEGATO 3
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti (C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D’Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE
ART. 1.
1. Il comma 3-bis dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente: «3-bis. Gli sgravi contributivi di cui al comma 3 del presente articolo si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato».
ART. 2.
1. L’articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Le agevolazioni previste dall’articolo 4, commi 3 e 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno o all’esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. Nelle convenzioni con l’amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario».
ART. 3.
1. L’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dai seguenti:
«Art. 3. – 1. Un credito mensile d’imposta pari almeno a 1.000 euro per ogni lavoratore assunto deve essere concesso, con le modalità di cui all’articolo 5-bis, comma 2, alle cooperative sociali accreditate e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla determinazione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, in misura proporzionale delle giornate di lavoro prestate.
2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.
3. Il credito d’imposta è concesso nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.
4. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2002, n. 87.
Art. 3-bis. – 1. È concesso un credito mensile d’imposta alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l’esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d’imposta è concesso in proporzione all’attività produttiva o di servizi affidata.
Art. 3-ter. – 1. È previsto un credito mensile d’imposta per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti».
ART. 4.
1. L’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Le modalità ed entità dei crediti d’imposta di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter, tenuto conto del limite minimo stabilito dal citato articolo 3, comma 1, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».
ART. 5.
1. Dopo l’articolo 5 della legge 22 giugno 2000, n. 193, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. – 1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall’amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, sono accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in un registro allo scopo istituito. Le modalità e i requisiti per l’accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il credito d’imposta di cui all’articolo 3 è suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.
3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall’Unione europea, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.
4. Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo sono inoltre privilegiate nell’assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, istituita dall’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all’incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l’ampliamento degli istituti penitenziari e l’acquisto di attrezzature.
Art. 5-ter. – 1. Le amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti beneficiano, per le attività affidate, di un regime dell’aliquota IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o nella diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, comunque non inferiore al 4 per cento».
ART. 6.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 3.423.000 euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO 4
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimere il comma 2.
1. 1.Cazzola.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, l’onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni dovute dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al comma 1, che versino in stato di disavanzo economico e finanziario, non può essere posto a carico della contabilità generale o di altri enti gestori dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
1. 2.Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.
Sopprimere il comma 4.
1. 3.Cazzola.
Sopprimere il comma 5.
1. 4.Cazzola.
ART. 6.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: Tali quote rimangono con le seguenti: L’ottanta per cento delle quote rimane.
6. 1.Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5.
6. 2.Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.
ART. 7.
Al comma 1, capoverso comma 36, sopprimere le parole: purché regolamentate attraverso albi istituiti per legge.
7. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 1, capoverso comma 36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono aderire al Fondo intercategoriale istituito dal medesimo decreto legislativo n. 103 del 1996.
7. 2.Cazzola.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 36-bis, aggiungere il seguente:
36-ter. Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali valuta l’esito dei processi di accorpamento, di incorporazione e di fusione, intervenuti ai sensi del comma 36, al fine di adottare, sentita anche l’Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), eventuali iniziative legislative in materia.
7. 3.Cazzola.
ART. 12.
Dopo l’articolo 12, inserire i seguenti:
Art. 12-bis.
(Istituzione di uno gestione a contabilità separata per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate).
1. Con effetto dal 1o gennaio 2012, nell’ambito della gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a esclusione dei soggetti obbligati per legge all’iscrizione a casse previdenziali private afferenti a ordini o ad albi professionali.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di ricongiunzione e di totalizzazione dei periodi di contribuzione versata presso diverse forme pensionistiche, ovvero di riscatto per periodi di lavoro prestato in attività non coperte da assicurazione obbligatoria, antecedenti al 1o gennaio 1996, da far confluire nella gestione a contabilità separata di cui al comma 1, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione.
Art. 12-ter.
(Prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
1. Agli iscritti alle gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.
2. La verifica dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la determinazione del contributo dovuto, i termini per le modalità di versamento restano disciplinati dalle norme vigenti in materia nell’ordinamento pensionistico in cui l’autorizzazione è rilasciata.
3. I versamenti volontari effettuati ad una delle forme pensionistiche di cui al comma 2 per periodi di contemporanea iscrizione alla predetta gestione separata non sospendono l’obbligo contributivo nei confronti della gestione medesima, né influiscono sulla misura dei contributi alla stessa dovuta.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la previdenza dei lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.
12. 01.Cazzola.
ART. 13.
Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
4. I costi delle risorse umane, strumentali e di funzionamento della sezione della COVIP di cui al comma 2 sono poste a carico degli enti vigilati. Ai fini dell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito da Banca d’Italia mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell’amministrazione di provenienza.
13. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.