SEDE CONSULTIVA
Giovedì 22 settembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 9.35.
Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.
C. 4144 cost. Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che la I Commissione ha trasmesso il testo del provvedimento in titolo, come risultante dall’esame degli emendamenti. Comunica, pertanto, che il relatore – preso atto di tale nuovo testo e considerato il dibattito svolto nella seduta di ieri – ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, illustra le modifiche apportate al testo in esame dalla Commissione di merito, facendo notare, in particolare, come si sia inteso introdurre, nel nuovo articolo 97 della Costituzione, il riferimento alla tutela dei diritti delle persone nell’esercizio di pubbliche funzioni, oltre che semplificare in modo significativo il principio di sussidiarietà, con una completa riscrittura del quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione, nel cui ambito, peraltro, permane un controverso riferimento alle province.
Raccomanda, quindi, l’approvazione della sua proposta di parere, soffermandosi sulle osservazioni in essa contenute, tese a recepire talune indicazioni emerse nel corso del dibattito.
Giulio SANTAGATA (PD), apprezzato, in ogni caso, lo sforzo compiuto dal relatore in fase di elaborazione della propria proposta di parere, fa presente che il suo gruppo non può che prendere atto del testo del provvedimento, come risultante dall’esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, confermando un giudizio negativo, considerato che tale testo appare ispirato ad una logica antica, non rispondente alle dinamiche dei tempi attuali. Fa notare, infatti, che l’idea di impresa che emerge da tale proposta di revisione costituzionale sembrerebbe attagliarsi ad una organizzazione della produzione di tipo «fordista», come quella presente in Italia nel primo dopoguerra (dove assumeva rilevanza il semplice rapporto tra datore di lavoro e lavoratori), piuttosto che fare riferimento ai modelli aziendali correnti, operanti ormai in un contesto globalizzato.
Fa notare, quindi, che, a fronte di imprese moderne che vengono in contatto con una pluralità di interessi diffusi, facenti capo a diversi soggetti pubblici e privati, si pone l’esigenza di una regolamentazione legislativa accurata, che non può ridursi ad una mera funzione anti-monopolistica, come sembrerebbe dedursi dalla formulazione del nuovo articolo 41 della Costituzione. Nel fare presente che la prospettata revisione costituzionale, pertanto, sembrerebbe conferire alla Carta un carattere più arcaico di quello attualmente vigente, evidenzia che talune misure, di recente approvate dal Parlamento, in materia di «Statuto delle imprese» appaiono di gran lunga più innovative e maggiormente in grado di tracciare una linea di indirizzo convincente sul tema delle liberalizzazioni.
Manifestato apprezzamento per le modifiche apportate all’articolo 2, laddove si è inteso introdurre nell’articolo 97 della Costituzione il riferimento ai diritti delle persone, si sofferma sulla revisione dell’articolo 118, esprimendo perplessità per il metodo «estremo» con cui si è voluto rafforzare il principio di sussidiarietà, di per sé condivisibile e, comunque, già introdotto in Costituzione dal precedente Governo di centrosinistra, con la modifica del Titolo V della Carta. In proposito, ritiene che l’attuale formulazione del testo risulti vaga e di non facile interpretazione, facendo riferimento ad un concetto di adeguatezza delle attività, il cui contenuto andrebbe specificato con maggiore precisione, dal momento che il ruolo della Costituzione dovrebbe essere quello di fissare indirizzi e princìpi certi, capaci di orientare la collettività. Rileva che tale disposizione, in combinato disposto con il nuovo articolo 41, rischia di dare luogo a dubbi interpretativi, suscettibili di produrre un lungo contenzioso: ciò conferma, a suo avviso, l’attitudine della maggioranza a sventolare soltanto «bandiere ideologiche», le quali, peraltro, risultano contraddette da talune misure assunte, anche di recente, dal Governo, come quella in materia di riforma degli ordini delle professioni sanitarie attualmente all’esame dell’Assemblea, le quali testimoniano, piuttosto, la volontà di «ingessare» gli ordini professionali.
Soffermandosi, in conclusione, sulla proposta di parere del relatore, manifesta una certa soddisfazione per le osservazioni in essa contenute, facendo notare, tuttavia, che, nell’ambito della revisione dell’articolo 41, sarebbe stato opportuno anche un riferimento al principio della responsabilità sociale delle imprese. In ogni caso, pur riconoscendo l’onestà e il valore del lavoro svolto dal relatore, dichiara che il suo gruppo non potrà esimersi dal votare contro la predetta proposta di parere, permanendo un giudizio profondamente negativo sul provvedimento in esame.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, in risposta a talune considerazioni appena svolte, fa notare che il concetto di adeguatezza già esiste nella Costituzione, in particolare laddove si fa riferimento alle prestazioni di natura assistenziale in favore dei cittadini (articolo 38), risultando peraltro acquisito, al pari di altri principi di analogo tenore (come quello della sostenibilità), nel gergo giuridico del legislatore comunitario.
Preso atto, comunque, delle ulteriori valutazioni formulate dal deputato Santagata in relazione al tema della responsabilità sociale delle imprese, ritiene che esse siano degne della massima attenzione; presenta, pertanto, una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), nel cui ambito ha inteso recuperare tali valutazioni.
Giulio SANTAGATA (PD), pur giudicando in termini positivi l’ulteriore «passo in avanti» compiuto dal relatore, preannuncia comunque il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere testé presentata, non tanto per una valutazione negativa della medesima proposta, che appare, al contrario, meritevole di apprezzamento e rispetto, quanto per una convinta e ferma contrarietà rispetto al complesso del provvedimento al quale essa fa riferimento, che torna a definire sbagliato e non al passo con i tempi e con le reali esigenze del Paese.
Giovanni PALADINI (IdV) esprime ferma contrarietà nei confronti del nuovo testo del provvedimento in esame, non certo per ragioni di ostilità rispetto al tema della libera concorrenza – principio ritenuto, al contrario, condivisibile e da sviluppare con efficacia – ma per il metodo di revisione costituzionale scelto dalla maggioranza, che valuta inidoneo a raggiungere i nobili scopi declamati, solo a parole, dai gruppi che sostengono il Governo.
Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
Antonino FOTI (PdL) ritiene che la proposta di revisione costituzionale in esame, posta in relazione con un intervento di riforma più ampio, che riguarda l’introduzione nella Carta del principio del pareggio di bilancio, si muova in una direzione coerente con gli obiettivi di rilancio della crescita e dello sviluppo economico del Paese, meritando, per tale ragione, il pieno sostegno della maggioranza. Ritiene, peraltro, che – per andare incontro a talune delle legittime perplessità manifestate dai gruppi di opposizione – siano tuttora ipotizzabili ulteriori modifiche del provvedimento nei successivi passaggi parlamentari, purché queste siano ispirate ad una logica migliorativa del testo.
Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
La seduta termina alle 10.
COMITATO RISTRETTO
Giovedì 22 settembre 2011.
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.
Audizione informale di rappresentanti del Comitato XXVII Ottobre.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.
Mercoledì 21 settembre 2011
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 21 settembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 14.10.
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.
Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro (ASSOLAVORO).
(Svolgimento e conclusione).
Silvano MOFFA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l’audizione, avvertendo che i rappresentanti di ASSOLAVORO hanno consegnato una documentazione concernente l’oggetto dell’indagine, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
Stefano SCABBIO, vicepresidente di ASSOLAVORO, svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine conoscitiva.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimiliano FEDRIGA (LNP), Marialuisa GNECCHI (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Luigi BOBBA (PD), Cesare DAMIANO (PD) e Silvano MOFFA, presidente.
Stefano SCABBIO, vicepresidente di ASSOLAVORO, fornisce precisazioni rispetto ai quesiti posti.
Dopo ulteriori interventi dei deputati Massimiliano FEDRIGA (LNP), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), rendono, quindi, considerazioni integrative Stefano SCABBIO, vicepresidente di ASSOLAVORO, a più riprese, Michele AMOROSO, vicepresidente di ASSOLAVORO, e Agostino DI MAIO, direttore di ASSOLAVORO, a più riprese.
Silvano MOFFA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 15.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 settembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 15.05.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 398.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che sono appena pervenuti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, formulati dalla V Commissione (Bilancio): chiede, pertanto, al relatore di proporre alla Commissione le modalità di prosecuzione dell’esame dello schema di decreto in titolo.
Antonino FOTI (PdL), relatore, considerata l’esigenza di approfondire i rilievi trasmessi dalla V Commissione e valutare con la massima attenzione le questioni emerse nella seduta di ieri, prospetta l’opportunità di rinviare alla prossima settimana il seguito dell’esame del provvedimento in titolo, ferma restando la possibilità – per i deputati eventualmente interessati – di svolgere i propri interventi di carattere generale nel corso della corrente seduta.
Antonio BOCCUZZI (PD) dichiara di concordare con la proposta formulata dal relatore, atteso anche che – una volta svolti gli opportuni approfondimenti – la Commissione potrebbe concludere l’esame del provvedimento in titolo, con la votazione del relativo parere, nel corso della prossima settimana.
Silvano MOFFA, presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 settembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
La seduta comincia alle 15.10.
Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.
C. 4144 Cost. Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge costituzionale n. 4144 – recante modifiche agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione – al quale sono state abbinate diverse proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Fa presente, innanzitutto, che il provvedimento in esame, adottato come testo base nella seduta del 15 settembre 2011, al momento, non è stato sottoposto a modifiche in sede referente: la Commissione è così chiamata ad iniziare l’esame di competenza sul testo originario del Governo, salvo valutare l’opportunità di esprimere il proprio parere una volta recepito il testo come risultante dall’esame degli emendamenti, previsto in data odierna.
Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, segnala che il presente disegno di legge, ponendosi nell’ambito dell’indirizzo culturale e normativo tracciato dal diritto comunitario del pieno dispiegarsi della libertà economica privata, propone modifiche alla Carta costituzionale al fine di valorizzare i princìpi sociali e liberali che sono a fondamento della responsabilità economica, in tal modo favorendo la realizzazione di condizioni giuridico-istituzionali adeguate ad un contesto produttivo globalizzato e profondamente cambiato negli ultimi anni. Fa notare che l’intervento di revisione costituzionale in esame intende, in primo luogo, eliminare le incertezze e le contraddizioni presenti nell’attuale formulazione dell’articolo 41, offrendo una garanzia costituzionale di libertà non soltanto alla fase iniziale di scelta dell’attività, ma anche ai successivi momenti del suo svolgimento, comprendendo l’intera attività economica, sulla quale andrebbero applicate preferibilmente misure di controllo successive, considerato che, in base al nuovo articolo 41, sarebbe permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Ritiene, pertanto, che proporre una revisione dell’articolo 41 sia importante per due ordini di motivi: il primo è legato al momento in cui la proposta è effettuata; il secondo si iscrive, invece, nel più antico e ampio dibattito che ha avuto, nel tempo, come oggetto la problematica della revisione del dettato costituzionale.
Passando a chiarire brevemente le sue considerazioni, fa presente che un ampliamento, in via di principio, degli spazi di libertà economica (pur nella rigorosa salvaguardia dei limiti invalicabili di cui al comma 2 dell’articolo, che non verrebbe modificato) può mandare un segnale forte e positivo nel contesto di un congiuntura di crisi internazionale che deve essere affrontata mediante una maggiore capacità competitiva del nostro sistema produttivo. Da questo angolo di visuale, ritiene che – se una critica si può fare al testo proposto – esso sia carente di quell’afflato globale in cui si muove ormai l’economia e tende soltanto – in modo che giudica sicuramente necessario, ma non sufficiente – a stabilire nuovi rapporti più dinamici e meno oppressivi tra l’attività economica e la pubblica amministrazione (ciò sia nell’ambito del nuovo testo dell’articolo 41, sia nel collegamento con il testo proposto per l’articolo 97). Giudica singolare, ad esempio, che non vi sia alcun riferimento al principio della «libera concorrenza», che è ormai un caposaldo della stessa Unione europea. Quanto poi ad un secondo ordine di motivi di opportunità, ritiene che, con la proposta di riscrivere l’articolo 41, si sia infranto un «tabù» che, a suo avviso, era ingiustificato: quello della immodificabilità della Prima Parte della Costituzione, fino a ricomprendere anche, al Titolo III, la Sezione dei Rapporti economici, (dall’articolo 35 all’articolo 47), benché sia evidente che talune delle norme e degli istituti giuridici che vi sono contenuti sembrano assolutamente datati, tanto da risultare da sempre non attuati per una comprovata desuetudine. Osserva che, salvo esigue minoranze, nessuna forza politica si riconoscerebbe adesso in disposizioni che magari nell’Assemblea costituente vollero rivendicare e patrocinare. In tal senso, ritiene condivisibile la soppressione del terzo comma del citato articolo 41, il quale recita, infatti, «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Stanno in questo comma – a suo giudizio – le radici di quella propensione dirigistica dell’economia che ha svolto un ruolo non positivo nel corso della storia recente del Paese e che è sempre in agguato, anche in diverse forze politiche. Fa presente, peraltro, che la medesima cultura dirigistico-statalista ricompare subito dopo, all’articolo 42, dove si afferma che la proprietà è pubblica o privata e che i beni economici appartengono «allo Stato, ad enti o a privati».
Rileva, altresì, che le ulteriori modifiche costituzionali previste si pongono in stretta connessione con la modifica dell’articolo 41, dal momento che il buon funzionamento della pubblica amministrazione (a cui mira la modifica dell’articolo 97), al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune, costituisce sicuramente un fattore di competitività per i privati, mentre il rafforzamento del principio di sussidiarietà orizzontale (introdotto con la modifica dell’articolo 118) legittima l’intervento pubblico solo qualora la stessa cittadinanza non possa efficacemente provvedere alla realizzazione degli interessi generali: si garantisce in tal modo all’autonoma iniziativa dei privati e della società civile uno spazio di azione che rappresenta un limite di intervento ai poteri pubblici.
Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, ritiene che assuma particolare rilievo la modifica del terzo comma dell’articolo 97, proposta dal disegno di legge in esame, laddove si prevede – dopo il principio di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico – l’aggiunta di un ultimo periodo, in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito. Fa notare che con il comma in esame viene assunto al rango costituzionale il principio in base al quale il criterio del merito deve essere impiegato altresì nella disciplina delle progressioni in carriera: si tratta, in sostanza, di una importante revisione costituzionale che mira a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, attraverso una valorizzazione e responsabilizzazione dei pubblici dipendenti.
Giudica utile ricordare che le modifiche proposte nel disegno di legge in esame costituiscono uno dei pilastri di una revisione costituzionale più ampia, che riguarda l’introduzione nella Carta del principio del pareggio di bilancio e del ridisegno dell’architettura dello Stato: istanza, quest’ultima, rivolta pure allo scopo di ridurre i cosiddetti «costi della politica», andando così incontro – a suo giudizio – ad istanze spesso disordinate, che sono comunque l’espressione dei tempi confusi che l’intero mondo sta vivendo e di cui la stessa classe politica porta la propria parte di responsabilità. Dal momento che, tuttavia, anche in questo contesto occorre, a suo avviso, mantenere un principio di logica, si augura che si possa coordinare quanto previsto nella nuova stesura del quarto comma dell’articolo 118 – laddove ricompare la parola «province» – con i progetti riguardanti il superamento di tale benemerita e plurisecolare istituzione, di cui si è decisa – non certo con il suo consenso – l’inutilità, nonostante che su di essa poggi l’articolazione dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici.
In conclusione, tenuto conto che il disegno di legge costituzionale in esame risulta particolarmente rilevante anche sotto l’aspetto del rilancio della crescita del Paese e preso atto, altresì, che si propone di elevare al rango costituzionale modelli di rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, ispirati alla fiducia, alla trasparenza e al rispetto dell’autonomia dell’azione privata, garantendo al contempo la valorizzazione del personale dipendente pubblico, ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole. Fa presente, tuttavia, che, prima di esprimere il parere, sarà opportuno verificare le eventuali modifiche e integrazioni che la Commissione di merito riterrà di apportare al testo di riforma costituzionale.
Giulio SANTAGATA (PD), pur rispettando l’esauriente intervento introduttivo svolto dal relatore, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in titolo, anche tenuto conto che la Commissione di merito non ne ha concluso l’iter di esame. Giudica necessario, in ogni caso, manifestare da subito talune perplessità sull’intervento di revisione costituzionale in oggetto, facendo notare che una effettiva spinta allo sviluppo potrebbe derivare molto più semplicemente da interventi di natura ordinaria, come quelli posti in essere, anche dal precedente Governo, in tema di libertà delle imprese e di concorrenza. Fa presente, pertanto, che il presente disegno di legge costituzionale, giudicato inidoneo a produrre concreti effetti sulla crescita economica, appare permeato da una sorta di «liberismo ideologico», peraltro contraddetto dalle misure concrete assunte dall’attuale Governo, tese piuttosto a «ingessare» la libera iniziativa privata, con interventi come quello attualmente all’esame dell’Assemblea sul tema della riforma degli ordini delle professioni sanitarie.
Evidenzia, altresì, che la proposta di revisione costituzionale in esame sembra ignorare il contesto internazionale in cui si collocano le attività economiche contemporanee, nel quale assumono un ruolo fondamentale di governance organismi quali l’Unione europea o l’Organizzazione mondiale del commercio, soggetti istituzionali con i quali, tuttavia, nel provvedimento in esame, non si prevede alcuna forma di raccordo. Fatto notare che il provvedimento in questione si dimentica di citare importanti principi entrati a far parte dell’ordinamento costituzionale dell’Unione europea, quali la libera concorrenza e la responsabilità sociale delle imprese, osserva che il presente disegno di legge si contraddistingue per uno spiccato carattere propagandistico, inadatto al contesto culturale e giuridico dei tempi correnti.
Soffermandosi poi sulla modifica dell’articolo 118 della Costituzione proposta dal provvedimento, si interroga sulla sua reale innovatività nei confronti del principio di sussidiarietà, ritenendo necessario fare chiarezza circa la portata della norma, considerato che l’attuale formulazione costituzionale appare già idonea ad offrire adeguate garanzie.
In conclusione, nel ritenere che alla base del mancato sviluppo economico del Paese vi siano ragioni più profonde di quelle ideologiche presenti nel testo in esame, che fanno riferimento ad una presunta natura dirigistica dell’azione dello Stato nell’economia, dichiara che – se il testo manterrà tale contenuto al termine dell’esame in sede referente – il suo gruppo avrà difficoltà ad esprimere un giudizio favorevole.
Giuseppe BERRETTA (PD), nel riservarsi di esprimere una posizione definitiva sul provvedimento una volta concluso l’esame presso la Commissione di merito, giudica opportuno manifestare da subito talune perplessità sul testo, giudicato ideologico e poco chiaro. Fatto notare che, ai fini di un rilancio della crescita economica, sarebbe necessario operare una riforma più complessiva, che contemplasse anche il quadro normativo dell’Unione europea, ritiene che il presente provvedimento contenga talune affermazioni dal significato ovvio, quasi pleonastico, laddove – ad esempio – si parla di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione e si richiamano principi sacrosanti in linea teorica, ma scarsamente efficaci sul piano concreto, soprattutto se non si fa riferimento all’esigenza di rimuovere – con semplici norme di legge – gli sprechi, le inefficienze e le forme di corruzione che limitano davvero l’azione delle pubbliche amministrazioni.
Manifesta, quindi, talune perplessità sulla revisione dell’articolo 97 della Costituzione, giudicando poco convincente la presunta «svolta» attribuita alla norma in questione, che rischia di porre in subordine i bisogni e i diritti sociali dei cittadini rispetto alla loro «libertà». Giudica, quindi, palesemente irrazionali e mal formulati i nuovi commi secondo e terzo di tale articolo 97, dal momento che i princìpi di efficienza, efficacia e trasparenza appaiono confusamente premessi a quelli di buon andamento e imparzialità e che si parla impropriamente di «semplicità» delle pubbliche funzioni, laddove l’attività della pubblica amministrazione risulta, per sua natura, complessa e articolata; il concetto di «semplicità», semmai, dovrebbe essere riferito ai servizi resi ai cittadini, atteso che l’amministrazione è tenuta a «governare» la complessità dei processi.
Esplicita, poi, significativi dubbi sulla portata innovativa della modifica all’articolo 118 della Costituzione, dal momento che, a suo avviso, il tanto declamato principio di sussidiarietà, ivi richiamato, è già stato introdotto nell’ordinamento con la riforma del Titolo V della Costituzione, chiedendosi, peraltro, se la nuova formulazione della norma si collochi nel solco tracciato da tale principio o non introduca, piuttosto, una qualche forma di limitazione.
Auspica, in conclusione, che la Commissione di merito possa modificare in senso migliorativo il testo in esame, sul quale, allo stato, il suo gruppo non può che manifestare un orientamento contrario.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla modifica del terzo comma dell’articolo 97, laddove si introduce il principio in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito. Si interroga, in proposito, sugli effetti che tale revisione costituzionale potrebbe produrre sulle norme vigenti in materia di avanzamento automatico di carriera dei pubblici dipendenti, rispetto alle quali non sarebbero da escludere, a suo avviso, pronunciamenti di illegittimità costituzionale da parte della Consulta, da lui peraltro auspicati, in un’ottica di valorizzazione del merito.
GIULIANO CAZZOLA (PdL), relatore, pur giudicando comprensibili e pertinenti le osservazioni testé svolte dal deputato Fedriga, ritiene presumibile che la disposizione costituzionale in questione, avendo valore di mera norma programmatica, non sia immediatamente operativa e precettiva. Per tale ragione, fa notare che spetterà probabilmente alla Corte costituzionale fornire, di volta in volta, un’interpretazione conforme alla Carta della normativa vigente, traducendo la norma costituzionale in principi suscettibili di dispiegare effetti concreti ed immediati. Si riserva, in ogni caso, di svolgere ulteriori approfondimenti su tale questione, che appare effettivamente incerta e controversa.
Silvano MOFFA, presidente, alla luce delle dibattito svolto e tenuto conto che è necessario attendere la conclusione dell’esame degli emendamenti presso la I Commissione, si riserva di convocare la Commissione nella giornata di domani – compatibilmente con l’andamento dei lavori dell’Assemblea – al fine di procedere alla deliberazione di competenza.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Fa presente, innanzitutto, che il provvedimento in esame risulta dagli stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010: in particolare, sono stati stralciati gli originari articoli 7, relativo ai controlli negli enti locali e confluito nell’AS 2156-bis, 8, recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali (TUEL) e confluito nell’AS 2156-ter, e 9, recante delega in materia di fallimento politico e modifica all’articolo 247 del TUEL, confluito nell’AS 2156-quater. Evidenzia, quindi, che l’esame del presente provvedimento è iniziato il 7 luglio scorso presso le Commissioni riunite I e II, le quali, dopo la conclusione della discussione di carattere generale e lo svolgimento di un’indagine conoscitiva di approfondimento, hanno proceduto all’adozione, come testo base, dello stesso testo modificato e trasmesso dal Senato; su tale testo, peraltro, sono in corso ulteriori modifiche, non essendosi ancora concluso l’esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito.
Sul piano generale, sottolinea che il provvedimento, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, prevede importanti disposizioni tese ad individuare l’autorità nazionale anticorruzione (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) e il relativo piano nazionale, al fine di coordinare l’attività di contrasto a tale fenomeno nella pubblica amministrazione. Fa notare che si stabiliscono altresì norme in materia di trasparenza dell’attività amministrativa (intesa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili), nonché in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici, prevedendosi altresì norme in materia di controlli antimafia e disposizioni di adeguamento in relazione agli enti locali. Evidenzia che si conferisce, inoltre, una delega al Governo al fine di disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, ipotesi di incandidabilità e di divieto di ricoprire diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché ipotesi di sospensione e decadenza dalle cariche stesse; si prevede, inoltre, un aumento delle pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.
Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala innanzitutto l’articolo 3, che, modificando l’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici, prevede che, ai fini dell’autorizzazione a svolgere incarichi, l’amministrazione di appartenenza verifichi l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; si stabiliscono, altresì, disposizioni rilevanti in tema di comunicazione del conferimento o dell’autorizzazione di incarichi nonché dell’ammontare del compenso e si dispongono alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni: in proposito, si prevede che tali soggetti non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Evidenzia, quindi, l’articolo 4, introdotto al Senato, che mira a tutelare il pubblico dipendente che – fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione – denunci o riferisca condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Al riguardo, fa presente che si prevede che il segnalante non possa esser licenziato o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi, direttamente o meno, collegati alla denuncia presentata; fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (il riferimento è ai pubblici dipendenti che rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), è fatto divieto alla pubblica amministrazione di rivelare l’identità del segnalante, in assenza del consenso di quest’ultimo, fino alla contestazione dell’illecito disciplinare.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e delle norme di competenza della Commissione e considerato che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l’esame degli emendamenti, che dovrebbe proseguire anche nella prossima settimana, propone di rinviare ad una prossima seduta la formulazione della proposta di parere, anche in attesa di conoscere il contenuto del testo risultante dagli emendamenti approvati.
Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e considerata l’opportunità di attendere la conclusione dell’esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 21 settembre 2011.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.
Martedì 20 settembre 2011
COMITATO RISTRETTO
Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.
Audizione informale di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali del personale di polizia penitenziaria.
L’audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 11.40.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Martedì 20 settembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.
La seduta comincia alle 13.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che è entrato a fare parte della Commissione il deputato Maurizio Iapicca, in sostituzione – in quanto membro del Governo – del deputato Gianfranco Miccichè.
Si passa, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione.
5-05344 Poli: Iniziative per il sostegno all’occupazione giovanile.
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità mostrata, si riserva di svolgere approfondimenti sulla risposta testé fornita, augurandosi che le misure citate, assunte dal Governo in materia di occupazione giovanile, producano effetti concreti nel breve termine, al fine di contrastare le tendenze negative del mercato del lavoro determinate dalla grave crisi in atto. Fa notare, peraltro, che talune delle scelte assunte dall’Esecutivo (come quelle in materia di apprendistato), seppur condivisibili sul piano dei principi, richiedono lunghi tempi di attuazione, che appaiono incompatibili con le emergenze occupazionali del momento.
Rileva, pertanto, la necessità di assumere da subito provvedimenti incisivi a tutela dell’occupazione giovanile, soprattutto attraverso l’attivazione di efficaci percorsi di orientamento, che consentano di guidare le giovani generazioni nella scelta delle professioni future ed assicurare una effettiva corrispondenza tra il grado di formazione acquisito e le reali esigenze produttive delle aziende. Ritiene, peraltro, che il fatto di garantire le condizioni ideali per un precoce avviamento al lavoro dei giovani permetterà di realizzare un riequilibrio generazionale sul fronte delle prestazioni previdenziali, grazie alla maturazione di dignitosi trattamenti pensionistici da parte di tali lavoratori.
5-05343 Damiano: Monitoraggio delle domande per l’accesso a trattamenti pensionistici in deroga.
Cesare DAMIANO (PD) rinuncia ad illustrare l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Cesare DAMIANO (PD) si interroga sulle ragioni per le quali il monitoraggio sul numero di istanze di pensionamento presentate dai lavoratori, al fine di avvalersi del regime previgente in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione, non sia stato effettivamente ultimato, facendo peraltro notare che i dati provvisori – testé riferiti dal rappresentante del Governo – appaiono alquanto inverosimili, considerato che, secondo attendibili fonti di settore, le richieste presentate supererebbero di gran lunga il limite dei 10.000 aventi diritto, previsto dalla legge per accedere ai benefici in questione.
Pur manifestando apprezzamento per l’intenzione di attuare la disposizione che dovrebbe garantire un prolungamento dell’intervento di sostegno al reddito a favore di coloro che non rientreranno tra i beneficiari del «congelamento» dei requisiti previdenziali, si domanda quando verrà concretamente adottato il previsto decreto di competenza ministeriale e, soprattutto, con quali risorse ciò sarà possibile, atteso che si continuano a richiamare i vigenti limiti di spesa, probabilmente anche per giustificare un’inerzia dell’Esecutivo di fronte alla grave crisi occupazionale ed economica in atto.
In conclusione, si dichiara assolutamente non rassicurato dalla risposta fornita, che giudica parziale e poco chiara, dal momento che essa sembra ignorare del tutto una rilevante problematica, che rischia di pregiudicare il diritto alla pensione di un numero sempre più vasto di lavoratori.
5-05345 Paladini: Sulla situazione occupazionale negli stabilimenti Golden Lady di Gissi e Faenza.
Giovanni PALADINI (IdV) illustra l’interrogazione in titolo, segnalando l’esigenza di risposte concrete da parte del Governo rispetto ai rilevanti problemi occupazionali esistenti negli stabilimenti interessati.
Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Giovanni PALADINI (IdV) manifesta una profonda preoccupazione per le sorti dei lavoratori dell’azienda richiamata nella propria interrogazione, considerata la completa assenza di un progetto industriale che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali. Giudica grave che il Governo non agisca per contrastare fenomeni di delocalizzazione delle imprese, che testimoniano la presenza diffusa nel tessuto produttivo italiano di processi industriali di natura speculativa, rivolti esclusivamente al profitto e attuati a scapito dei lavoratori, a prescindere dall’esistenza di una reale situazione di crisi aziendale.
In conclusione, fa notare che i trattamenti di sostegno al reddito ai quali l’Esecutivo fa riferimento non appaiono sufficienti a garantire una vera ripresa occupazionale ed economica, mancando completamente un’azione politica indirizzata allo sviluppo e alla crescita.
Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.05.
RISOLUZIONI
Martedì 20 settembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.
La seduta comincia alle 14.05.
7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 26 luglio 2011.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta è proseguita la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00604 Moffa e 7-00648 Schirru, al termine della quale si è convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Comunica, quindi, che – facendo seguito a quanto già preannunciato – sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le risoluzioni 7-00661 Poli e 7-00687 Paladini, vertenti su identico argomento; per tale ragione, avverte che si procederà alla discussione congiunta anche di questi ulteriori atti di indirizzo, ferma restando l’opportunità di acquisire l’orientamento del Governo sulle risoluzioni medesime, prima della loro eventuale votazione.
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), nell’illustrare la propria risoluzione, evidenzia la necessità di svolgere una riflessione approfondita sulla reale adeguatezza di talune parti della normativa vigente in materia di integrazione dei soggetti disabili nel mondo del lavoro; in particolare, auspica che sia possibile assicurare la massima coerenza, prima dell’avviamento al lavoro, tra il tipo di invalidità del disabile e la specifica prestazione professionale ad esso richiesta, atteso che la legislazione in vigore mira soprattutto ad una integrazione finalizzata all’inserimento lavorativo del soggetto tutelato.
A tal fine, si domanda se non vi sia l’esigenza di ridefinire con maggiore ragionevolezza talune tipologie di lavoro – sia nel settore pubblico che in quello privato – nell’ambito delle quali garantire una copertura significativa delle quote di assunzione obbligatoria dei soggetti disabili, affinché la natura della prestazione professionale a questi richiesta sia compatibile con il loro effettivo stato di disabilità e vi sia, pertanto, una piena tutela del diritto all’impiego e, al contempo, un’effettiva produttività della loro prestazione nei confronti dei datori di lavoro.
Giovanni PALADINI (IdV) illustra la propria risoluzione, manifestando ampia disponibilità a un percorso di condivisione, con tutti i gruppi, delle finalità ad essa sottese ed evidenziando la necessità di garantire l’integrazione nella società della persone disabili, attraverso un rafforzamento delle tutele e il riconoscimento del loro fondamentale diritto al lavoro. Richiama, infatti, la legge n. 68 del 1999, che ha attuato un radicale rafforzamento della tutela delle persone diversamente abili, dando consistenza al pieno rispetto della dignità umana e ai diritti di libertà e di autonomia della persona disabile, promuovendone la piena integrazione, oltre che nella famiglia, nella scuola e nella società, anche nel mondo del lavoro.
Auspica, peraltro, che il Governo inverta radicalmente la rotta seguita fino ad oggi in tale campo, abbandonando quella logica dei tagli alle spese che rischia di penalizzare, in primo luogo, gli enti locali, a scapito delle prestazioni assistenziali previste a favore dei soggetti più in difficoltà.
Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa notare che la delicatezza dell’argomento in discussione sembrerebbe richiedere un impegno comune e condiviso da parte di tutti i gruppi, ritenendo che il tema dell’integrazione nella società delle persone disabili – sul quale si misura il grado di civiltà di un Paese – non possa che incontrare il consenso unanime di tutti gli schieramenti, al di fuori di qualsiasi logica di parte.
Per tale ragione, nell’assicurare che il Governo sta già sviluppando talune iniziative in materia, che investono le diverse responsabilità istituzionali a livello centrale e territoriale, auspica una proficua collaborazione tra i gruppi, in vista dell’elaborazione di un testo unificato degli atti di indirizzo in discussione, che racchiuda ogni utile elemento di riflessione, al fine di offrire adeguate garanzie di sostegno sociale ai soggetti disabili. Manifesta, pertanto, la propria disponibilità ad assumere un impegno coerente con tali finalità.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno che i gruppi si confrontino tra loro, anche in via informale, per giungere alla definizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, da sottoporre, in tempi ragionevoli, alla deliberazione della Commissione.
Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 20 settembre 2011 – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.
La seduta comincia alle 14.20
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 398.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto in titolo.
Antonino FOTI (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione all’articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, concernente il personale dell’ Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al riguardo ricorda, in via preliminare, che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie è stata istituita con il citato decreto n. 162, in attuazione delle direttive comunitarie 2004/49/CE e 2004/51/CE, relative allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale. Segnala poi che l’Agenzia, la cui data di avvio dell’attività risale al 16 giugno 2008, ha operato per l’anno 2009 in regime di «prima applicazione», attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Gruppo FS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in tale anno ha espletato le prime attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria relative, essenzialmente, alla sicurezza del materiale rotabile. Rammenta, inoltre, che nel corso del 2009 è stato quasi compiutamente definito l’impianto normativo regolamentare interno dell’Agenzia, con l’adozione dello Statuto (decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34), del Regolamento di organizzazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35) e del Regolamento di amministrazione e contabilità (decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36), rinviando ad una data successiva l’approvazione dello schema di decreto concernente il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane. Sottolinea che dal 2010 l’Agenzia ha completato le proprie competenze, acquisendo le restanti attribuzioni relative all’armamento e agli impianti di terra. Con l’atto di indirizzo contenuto nella Direttiva del 10 giugno 2009, sono state individuate le priorità da raggiungere, tra le quali l’attuazione del programma di attrezzaggio dei rotabili con le moderne tecnologie di comando e controllo della marcia dei treni, nonché gli interventi riguardanti il trasporto di merci pericolose.
Per quanto concerne, specificamente, il personale dell’Agenzia, per la fase di prima applicazione, ossia fino all’attivazione delle procedure di reclutamento del personale, evidenzia che l’articolo 1, comma 8, della legge n. 162 del 2007 ha previsto che il funzionamento dell’Agenzia sia assicurato, nel limite massimo di 205 unità, da personale proveniente dai ruolo del Ministero dei Trasporti, nel numero massimo di 12 unità (in posizione di comando), nonché, per la restante parte, con oneri a carico dell’ente di provenienza, da personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da società controllate da F.S. S.p.A., individuato dall’Agenzia, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 162 del 2007, il personale dell’Agenzia, a regime, è fissato nel limite massimo di 300 unità; per consentire l’integrazione dell’organico, è previsto che con apposito regolamento si provveda alla definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell’Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché del personale tecnico proveniente dal gruppo F.S, da inquadrare nell’organico nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell’organico stesso. Fa notare che con il medesimo regolamento è previsto, inoltre, che si provveda alla disciplina del reclutamento da parte dell’Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del relativo regolamento.
Fa presente che il provvedimento all’esame della Commissione, pertanto, composto di 22 articoli, è finalizzato a dare attuazione concreta alla disciplina del reclutamento delle risorse umane presso l’Agenzia, segnalando che che l’articolo 1 definisce i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento, ispirate a una adeguata pubblicità della selezione, all’adozione di modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità, alla trasparenza delle procedure e al rispetto delle pari opportunità. Osserva, quindi, che l’articolo 2 descrive la fase iniziale del procedimento di assunzione, che deve avvenire nel rispetto della pianificazione triennale e delle effettive esigenze di personale dell’Agenzia, tenendo conto in ogni caso delle riserve e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Sottolinea che l’articolo 3 disciplina la pubblicità dei bandi concorsuali e delle procedure di reclutamento (sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet), ponendo altresì in evidenza l’articolo 4, che disciplina le attività del responsabile della procedura concorsuale-selettiva, quali la pubblicazione del bando, la fase istruttoria dell’esame, la valutazione delle domande, gli adempimenti della commissione esaminatrice e lo svolgimento della procedura concorsuale.
Segnalato l’articolo 5, che prevede la costituzione della commissione per la valutazione delle prove concorsuali, stabilendo modalità di nomina, composizione e condizioni soggettive di incompatibilità; inoltre, viene disciplinata la figura del segretario, rileva che l’articolo 6 indica le attività preliminari della commissione, volte a verificare l’insussistenza di incompatibilità tra i componenti e i candidati, alla fissazione del termine del procedimento, alla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove, nonché alla determinazione dei punteggi dei titoli e delle singole prove in relazione alla specificità dei titoli.
Fa presente che l’articolo 7 contiene i principi generali per l’accesso e la valutazione dei candidati, rinviando alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici, mentre l’articolo 8 prevede l’ipotesi di forme di preselezione con quiz a risposta multipla, nel caso di un numero elevato di domande di partecipazione. Si sofferma poi sull’articolo 9, che indica le tipologie di titoli ammessi a valutazione, fissando il punteggio massimo ad essi attribuibile in rapporto al punteggio complessivo, nonché sull’articolo 10, che disciplina la fase finale del procedimento, con la formazione della graduatoria dei vincitori (nonché la sua efficacia temporale), la proclamazione dei vincitori e le forme di pubblicità. Evidenzia che l’articolo 11 disciplina la tutela dei dati personali dei candidati e l’ufficio competente alla conservazione dei dati forniti dagli interessati.
Fa notare che la disciplina dell’accesso alla dirigenza è recata dall’articolo 12, il quale prevede il concorso pubblico per esami o titoli ed esami, ovvero il corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; a tali procedure è ammesso il personale indicato all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ossia i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, con almeno 5 anni di servizio), nonché il personale proveniente dal gruppo F.S. S.p.A. o da società controllate, munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio presso l’Agenzia in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma. Osserva che il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale dell’Agenzia appartenente da almeno 15 anni alla qualifica per la quale è previsto l’accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, in possesso dei requisiti del bando; all’atto dell’assunzione, in assenza di una pregressa esperienza dirigenziale, si prevede un ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, mentre le procedure concorsuali sono disciplinate dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, che reca la normativa generale in materia di accesso alla qualifica di dirigente. Fa presente che la retribuzione dei dirigenti è stabilita con contratto individuale, mentre il trattamento economico fondamentale e accessorio, collegato alla responsabilità derivante dall’incarico e ai risultati conseguiti, è determinato sulla base dei contratti collettivi applicabili all’area dirigenziale.
Segnala, dunque, l’articolo 13, che individua le condizioni oggettive e i requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi dirigenziali; inoltre, viene fissato il limite temporale dell’incarico, che varia da tre a cinque anni (con facoltà di rinnovo), si indica il soggetto conferente (il direttore) e la normativa da applicare nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, si prevede la possibilità del conferimento degli incarichi anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dello Stato, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165), ovvero di organi costituzionali, nonché a persone esterne con esperienza in organismi ed enti pubblici o privati (ovvero aziende pubbliche o private) acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o con particolare specializzazione professionale (articolo 19, comma 6, del decreto n. 165).
Sottolinea che l’articolo 14 disciplina la selezione e l’assunzione del personale non dirigente, prevedendo la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro flessibile nel rispetto della normativa vigente, mentre l’articolo 15 disciplina l’attività di formazione permanente e l’aggiornamento del personale e l’articolo 16 definisce le condizioni di applicabilità della tutela legale e la copertura assicurativa nei casi di procedimento, civile o penale, nei confronti del dipendente per fatti o atti compiuti durante il servizio. Osserva che l’articolo 17 disciplina il trasferimento del personale proveniente dal gruppo F.S. o da altre società ed enti nei ruoli dell’Agenzia, definendo i criteri dell’inquadramento e del trattamento giuridico ed economico spettante; viene fatta salva la facoltà di mantenere l’iscrizione a fondi di previdenza complementare e viene trasferito all’Agenzia il TFR maturato nel gruppo FS, comprensivo delle rivalutazioni di legge, che si cumula poi agli accantonamenti futuri. Per quanto concerne il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fa presente che l’articolo 18 ne prevede il trasferimento nei ruoli dell’Agenzia nel numero massimo di 12 unità e i criteri di inquadramento e il trattamento giuridico ed economico. Evidenzia inoltre che l’articolo 19 stabilisce che, nelle more dell’individuazione del comparto di contrattazione collettiva, al personale inquadrato nell’Agenzia si applica il trattamento previsto per il personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, segnalando che l’articolo 20 prevede l’applicazione all’Agenzia dell’articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, in tema di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi; nel quinquennio successivo alla loro istituzione, si prevede la possibilità di procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica.
Sottolinea, infine, che l’articolo 21 prevede che dall’applicazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, mentre l’articolo 22 dispone l’entrata in vigore del decreto.
In conclusione, preso atto della complessità del provvedimento e dell’esigenza di definire in tempi congrui i criteri per il reclutamento del personale dell’Agenzia, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito, per poter predisporre una proposta di parere sul testo.
Antonio BOCCUZZI (PD), dopo avere chiesto chiarimenti alla presidenza circa i tempi di esame del provvedimento, giudica importante lo schema di decreto in titolo, dal momento che esso, rafforzando l’organico dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si pone nell’ottica di consolidare le tutele dei lavoratori e degli utenti, in un settore particolarmente esposto al rischio di incidenti (come testimoniato anche da taluni, gravi, eventi verificatisi negli ultimi anni).
Manifesta, peraltro, talune perplessità su alcune parti del testo, che giudica contraddittorie e poco chiare; si riferisce soprattutto al principio di pari opportunità, che, a suo avviso, viene perseguito solo in linea teorica dal provvedimento in esame (in particolare, con la disposizione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1), dal momento che alcune disposizioni di dettaglio contenute nel testo – nello specifico, in tema di composizione della Commissione esaminatrice – sembrerebbero andare in una direzione più restrittiva rispetto a quella del pieno riconoscimento della quota di riserva a vantaggio delle donne.
Svolgendo considerazioni di natura più generale, ritiene inoltre che la discussione del presente provvedimento rappresenti un’importante occasione per favorire una più attenta e complessiva riflessione sul ruolo dell’Agenzia, al fine di fissarne in modo preciso i confini di azione e delinearne con più chiarezza le caratteristiche organizzative.
Silvano MOFFA, presidente, in merito alla richiesta di chiarimenti sul seguito dell’iter del provvedimento, ricorda che esso è già iscritto all’ordine del giorno della seduta della Commissione prevista per domani, evidenziando tuttavia che, per la conclusione del suo esame, è necessario attendere l’espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della V Commissione. Ritiene, pertanto, probabile un rinvio della deliberazione di competenza della Commissione alla prossima settimana, anche in vista di una decisione ponderata e consapevole.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime forti perplessità sull’articolo 9 del provvedimento in esame, laddove si attribuisce un significativa rilevanza – che giudica eccessiva – alla valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali. In particolare, ritiene sbagliato dare assoluta preminenza a taluni titoli di natura culturale, che vengono valutati solo formalmente (come, ad esempio, il voto finale riportato al termine di un percorso di insegnamento o di specializzazione) e che, a suo avviso, non sono in grado di rispecchiare la reale preparazione dei candidati, soprattutto laddove tali titoli non vengano specificati nel dettaglio (ad esempio, con l’obbligo di precisazione delle riviste nelle quali sono apparse le eventuali pubblicazioni o dell’istituto in cui è stato acquisito il titolo formativo medesimo). Paventa, dunque, il rischio che le modalità con cui viene disciplinata la valutazione dei titoli e la percentuale di incidenza di tali titoli sulla valutazione finale possano determinare disparità nell’accesso all’Agenzia, non potendosi escludere la selezione di personale non adeguatamente preparato all’incarico ed eventualmente assunto sulla base di un punteggio ottenuto con titoli acquisiti al termine di percorsi di formazione più leggeri e meno qualificati.
Auspica, in conclusione, che il relatore possa recepire tali considerazioni nella sua proposta di parere.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.