SEDE REFERENTE
Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.45.
Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci.
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione avvia oggi l’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1254 Alfonso Colucci, recante riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.
Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
In sostituzione della relatrice Tenerini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che la proposta di legge – che consta di un unico articolo – interviene in materia di erogazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici, attraverso la riduzione del termine dilatorio per la loro liquidazione nei casi di cessazione dal servizio (anche a seguito di collocamento a riposo d’ufficio) per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché attraverso la rivalutazione delle fasce di importo per l’erogazione rateale dei medesimi trattamenti.
Come riportato nella relazione illustrativa, la presente proposta di legge intende adempiere al monito espresso dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 130 del 2023, ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione.
Nel dettaglio, la proposta di legge in esame interviene, in primo luogo, sul termine dilatorio previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati spettanti ai dipendenti pubblici, riducendolo da dodici a tre mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale riduzione opera nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione. Resta fermo, nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, il termine di ventiquattro mesi vigente (articolo 1, comma 1).
In secondo luogo, la presente proposta di legge procede ad una rivalutazione delle fasce di importo per l’erogazione rateale dei suddetti trattamenti, utilizzando a tal fine, come specificato nella relazione illustrativa, l’andamento dell’indice di rivalutazione dell’Istat per il periodo maggio 2010-maggio 2023.
In particolare, attraverso una modifica all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, si dispone – con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023 (termine temporale già decorso e conseguentemente da aggiornare) – che il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato (articolo 1, comma 2): in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 attualmente previsti); in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 63.600 euro (in luogo dei 50.000 attualmente previsti), ma inferiore a 127.200 euro (in luogo dei 100.000 attualmente previsti; conseguentemente, viene elevato da 50.000 a 63.600 euro il primo importo annuale, mentre si conferma che il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo); in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 127.200 euro (in luogo dei 100.000 attualmente previsti; conseguentemente, viene elevato da 50.000 a 63.600 euro sia il primo che il secondo importo annuale, mentre si conferma che il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo).
Si segnala che la proposta di legge non reca disposizioni in merito agli eventuali oneri derivanti da quanto ivi previsto.
Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene opportuno conoscere l’orientamento della relatrice e dei gruppi di maggioranza su un provvedimento che ritiene di buon senso, in quanto volto a riconoscere ai dipendenti pubblici, dopo una vita dedicata al proprio impiego, la tempestiva liquidazione del trattamento di fine servizio. Auspica che su un tema così rilevante possa dunque registrarsi la convergenza di tutti i gruppi, in vista di una positiva conclusione dell’iter.
Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alla deputata Barzotti fa presente che sarà sua cura rappresentare alla relatrice quanto emerso nel presente dibattito. Osserva, su un piano generale, che il provvedimento, nel perseguire finalità condivisibili, reca alcuni interventi sui quali sarà necessario attendere le valutazioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze e della V Commissione (Bilancio) in relazione ai profili di carattere finanziario.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 11 gennaio 2024
Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis Governo, recante disposizioni in materia di lavoro.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana Nisini.
La seduta comincia alle 13.35.
Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Audizione di rappresentanti dell’Associazione EGAIR.
(Svolgimento e conclusione).
Walter RIZZETTO, presidente, introduce l’audizione.
Francesco ARCHIDIACONO, fondatore di EGAIR, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il deputato Virginio CAPARVI (LEGA) e il presidente Walter RIZZETTO, a più riprese.
Francesco ARCHIDIACONO, fondatore di EGAIR, a più riprese, e Lorenzo CECCOTTI, membro di EGAIR, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.
Walter RIZZETTO, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
Audizione di Armando Tursi, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Milano.
(Svolgimento e conclusione).
Walter RIZZETTO, presidente, introduce l’audizione.
Armando TURSI, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S).
Armando TURSI, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Tiziana NISINI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
Audizione di Matteo Flora, professore a contratto in Corporate reputation presso l’Università degli studi di Pavia.
(Svolgimento e conclusione).
Tiziana NISINI, presidente, introduce l’audizione.
Matteo FLORA, professore a contratto in Corporate reputation presso l’Università degli studi di Pavia, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S).
Matteo FLORA, professore a contratto in Corporate reputation presso l’Università degli studi di Pavia, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Tiziana NISINI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
Audizione di Giuseppe Attardi, professore ordinario di Informatica presso l’Università degli studi di Pisa.
(Svolgimento e conclusione).
Tiziana NISINI, presidente, introduce l’audizione.
Giuseppe ATTARDI, professore ordinario di Informatica presso l’Università degli studi di Pisa, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S).
Giuseppe ATTARDI, professore ordinario di Informatica presso l’Università degli studi di Pisa, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Tiziana NISINI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 14.55.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL.
C. 1539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Rosaria TASSINARI (FI-PPE), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1539 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL.
Rileva, in premessa, che l’OIL è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. Lo scopo delle Convenzioni in oggetto è contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, mediante un’azione coordinata, con la partecipazione di tutte le parti interessate. Le intese internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l’approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.
Il Protocollo stabilisce per tutti gli Stati membri nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato e contrastare la tratta degli esseri umani, nonché per migliorare la protezione delle vittime e prevedere misure di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti.
Il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, infatti, fa presente che l’adozione del Protocollo è stata dettata dalla necessità di colmare le lacune riscontrate nell’applicazione della Convenzione n. 29 sul lavoro forzato attraverso la formulazione delle richiamate nuove norme, finalizzate a prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, nonché a rafforzare la protezione delle vittime, anche attraverso azioni di risarcimento.
Il Protocollo è composto da 12 articoli.
L’articolo 1 stabilisce l’obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l’utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime protezione e l’accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento (indennizzo), nonché per sanzionare i responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio. Prevede, altresì, l’obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d’azione nazionale per l’eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle Autorità competenti, eventualmente in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con altri gruppi interessati. Ribadisce, inoltre, la definizione di lavoro forzato o obbligatorio riportata nella Convenzione n. 29/1930, in base alla quale le misure di cui al presente Protocollo devono comprendere specifiche azioni contro la tratta di persone finalizzata al lavoro forzato o obbligatorio.
L’articolo 2 specifica le misure per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio, di seguito indicate, tra cui: istruzione e informazione delle persone, soprattutto a quelle considerate più vulnerabili, per evitare che diventino vittime di lavoro forzato o obbligatorio; istruzione e informazione dei datori di lavoro, per evitare che vengano coinvolti in situazioni di lavoro forzato o obbligatorio; azioni per garantire che il campo di applicazione della legislazione sulla prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio e il controllo della sua applicazione, inclusa, eventualmente, la normativa del lavoro, copra tutti i lavoratori e i settori dell’economia e che siano rafforzati i servizi dell’ispezione del lavoro e degli altri soggetti responsabili dell’applicazione di questa legislazione; protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante le procedure di reclutamento e collocamento al lavoro; sostegno ai settori pubblico e privato, per prevenire e affrontare i rischi di lavoro forzato o obbligatorio; azioni per affrontare le cause che determinano il rischio di lavoro forzato o obbligatorio e i fattori che lo aumentano.
L’articolo 3 prevede l’obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno.
L’articolo 4 prevede che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico nel territorio nazionale, l’accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento, come l’indennizzo. Prevede, altresì, l’obbligo di ogni Stato membro, conformemente ai princìpi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le Autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o obbligatorio.
L’articolo 5 prevede l’obbligo degli Stati membri di cooperare tra di loro per garantire la prevenzione e l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.
L’articolo 6 stabilisce che le misure adottate per l’attuazione delle disposizioni del Protocollo e della Convenzione n. 29 devono essere previste dalla legislazione nazionale o dall’Autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
L’articolo 7 prevede l’abrogazione delle disposizioni transitorie dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché degli articoli da 3 a 24 della Convenzione n. 29, mentre i successivi articoli, dall’8 al 12, prevedono le condizioni necessarie per l’entrata in vigore del Protocollo, nonché le procedure per la ratifica e la denuncia da parte dei singoli Stati membri.
Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione. L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 15.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento.
Tiziana NISINI, presidente, avverte che il Comitato ristretto, nominato per la predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame, ha terminato i suoi lavori lo scorso 19 dicembre. Chiede, pertanto, al relatore, onorevole Giaccone, di illustrare le risultanze dei lavori del Comitato ristretto e di formulare la sua proposta in ordine alla prosecuzione dell’esame delle proposte di legge.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo unificato delle proposte in esame elaborato dal Comitato ristretto, che ritiene rappresenti una sintesi efficace di tutte le proposte di legge presentate. Rivolge, dunque, un ringraziamento a tutti i gruppi per il lavoro svolto e il contributo fornito nel corso della predisposizione di tale testo. Ricorda, peraltro, che l’impegno di tutti gli schieramenti della Commissione sul tema si è tradotto anche nella presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, durante l’esame del disegno di legge di bilancio 2024, volto ad impegnare il Governo ad istituire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili, un apposito Fondo per l’estensione di permessi e congedi retribuiti ai dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare.
Valentina BARZOTTI (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro di sintesi svolto, preannuncia il voto a favore del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo unificato delle proposte in esame elaborato dal Comitato ristretto, che ritiene si ponga sulla scia del lavoro già svolto nella passata legislatura.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) ringrazia il relatore per l’ottimo lavoro svolto, facendo notare che la convergenza dei gruppi su temi così rilevanti non può che condurre a buoni risultati. Auspica che tale forma di collaborazione si traduca in atti concreti del Governo, con l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie, come richiesto dagli stessi gruppi nell’ordine del giorno già richiamato, presentato in sede di esame dell’ultima legge di bilancio. Si augura dunque che il Governo possa esprimere il proprio orientamento al riguardo quanto prima. Preannuncia, dunque, il voto a favore del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo unificato delle proposte in esame elaborato dal Comitato ristretto.
Chiara TENERINI (FI-PPE), dopo aver rivolto un ringraziamento al relatore per il lavoro svolto e ai gruppi di opposizione per la collaborazione prestata, prende atto con favore che il testo unificato recepisce anche alcune delle istanze contenute nella sua proposta di legge C. 1395. Fatto notare che l’iniziativa dei gruppi è stata rafforzata dall’atto di indirizzo rivolto al Governo nel corso dell’esame dell’ultima legge di bilancio, si augura che tale intervento possa recare benefici a tanti soggetti fragili che richiedono una maggiore tutela, considerata la loro condizione di particolare vulnerabilità. Preannuncia, dunque, il voto a favore del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo unificato delle proposte in esame elaborato dal Comitato ristretto.
Francesco MARI (AVS), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto a favore del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo unificato delle proposte in esame elaborato dal Comitato ristretto.
La Commissione approva la proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo unificato delle proposte in esame elaborato dal Comitato ristretto.
Tiziana NISINI, presidente, avverte che le modalità di prosecuzione dell’iter saranno definite nell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto all’ordine del giorno della giornata odierna
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 15.05.
Proposta di nomina del professor Fabrizio D’Ascenzo a presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Nomina n. 38.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame della proposta di nomina all’ordine del giorno.
Tiziana NISINI, presidente e relatrice, avverte che la Commissione avvia oggi l’esame della proposta di nomina del professor Fabrizio D’Ascenzo, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali quale presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai fini dell’espressione del parere di competenza.
Ricorda che, come concordato nell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo svolgimento dell’audizione informale del professor Fabrizio D’Ascenzo avrà luogo la prossima settimana.
In qualità di relatrice sul provvedimento in titolo, ricorda preliminarmente che, come si legge nel suo sito istituzionale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui obiettivi sono la riduzione del fenomeno infortunistico, l’assicurazione dei lavoratori che svolgono attività a rischio, il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro e la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo di metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza. Inoltre, allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL realizza iniziative di monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni; di indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione rivolte alle piccole e medie imprese e agli organi di controllo; di finanziamento alle imprese che investono in sicurezza; di ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Istituto è compreso tra gli enti pubblici dell’area previdenziale, disciplinati dal decreto legislativo n. 479 del 1994, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze nonché del Ministero della salute. A tale ultimo riguardo, ricordo che l’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività in materia, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha previsto la soppressione dell’IPSEMA e dell’ISPESL, stabilendo che le relative funzioni fossero attribuite all’INAIL, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
Con riferimento all’assetto organizzativo, anche l’INAIL è stato coinvolto nel processo di razionalizzazione previsto per gli enti pubblici dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale sono state concentrate nella figura del Presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al Presidente e al Consiglio di amministrazione, conseguentemente soppresso, configurando quindi un organo monocratico al vertice dell’Istituto. Successivamente l’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ha previsto la reintroduzione, quali organi degli istituti, del vice presidente e del consiglio di amministrazione e ha, conseguentemente, modificato i poteri del presidente, attribuendogli la rappresentanza legale dell’Istituto, il potere di convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, nonché la facoltà di assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.
Successivamente al decreto-legge n. 4 del 2019 è intervenuto l’articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2023, che ha sostanzialmente modificato la governance dell’Istituto, prevedendo la nomina di un commissario straordinario, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con decadenza – contestuale alla suddetta nomina – del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica. Tale modifica ha previsto anche la soppressione della figura del vice presidente. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 ha conferito l’incarico di Commissario straordinario al professor D’Ascenzo.
Segnala, infine, che rimane confermata la procedura disciplinata dalla normativa vigente, che rinvia alla legge n. 14 del 1978, disponendo l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle nomine di enti pubblici, e alla procedura di cui all’articolo 3 della legge n. 400 del 1988. In particolare, la nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per quanto riguarda il profilo professionale del candidato, rinvia al curriculum allegato alla proposta di nomina.
Si limita ad evidenziare che il professor Fabrizio D’Ascenzo, laureato in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia dell’Università «La Sapienza» di Roma con votazione 110/110 e lode, ha conseguito un dottorato di ricerca in scienze merceologiche.
Professore ordinario presso la facoltà di Economia dell’Università «La Sapienza» di Roma, dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Preside della predetta facoltà. È stato Presidente del Corso di Laurea magistrale in Economics and Communication of Management and Innovation e, in precedenza, direttore del Dipartimento di Management, direttore del Centro di ricerca ImpreSapiens e direttore operativo del progetto Campus Mentis, commissionato a ImpreSapiens dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’orientamento al lavoro dei giovani neo-laureati di tutta Italia.
Ha ricevuto due dottorati di ricerca honoris causa dalla State University of Economics and Finance di San Pietroburgo (Russia) e dalla Bucharest University of Economic Sciences (ASE) ed è professore onorario presso la Zhongnam University of Economics and Law di Wuhan (Cina).
È autore di oltre 200 pubblicazioni edite in monografie, articoli su riviste nazionali e internazionali, atti di congressi nazionali ed internazionali e ha svolto attività di collaborazione scientifica e didattica con varie università internazionali. I suoi principali interessi di ricerca sono legati allo sfruttamento dell’innovazione tecnologica e all’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a contesti aziendali e della pubblica amministrazione.
Conclusivamente, ritiene che, alla luce del qualificato profilo del professor D’Ascenzo, vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla nomina proposta. Si riserva, comunque, di formulare una proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell’audizione informale del professor D’Ascenzo, prevista per la prossima settimana.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Proposta di nomina dell’avvocato Gabriele Fava a presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Nomina n. 39.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame della proposta di nomina all’ordine del giorno.
Tiziana NISINI, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l’esame della proposta di nomina dell’avvocato Gabriele Fava, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali quale presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell’espressione del parere di competenza.
Dà quindi la parola al relatore per lo svolgimento della relazione, ricordando che, come concordato nell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo svolgimento dell’audizione informale dell’avvocato Gabriele Fava avrà luogo la prossima settimana.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, con riferimento alla proposta di nomina del Governo all’esame della Commissione, ricorda preliminarmente che, come si legge nel suo sito istituzionale, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato. L’INPS, infatti, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. A tali funzioni, nel tempo ne sono state aggiunte di ulteriori, tra le quali ricordo, in particolare, la gestione della banca dati relativa al calcolo dell’ISE, utilizzato dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e per la maternità, e dell’ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate. Da ultimo, ricordo che l’INPS è stato responsabile della gestione del Reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto-legge n. 4 del 2019 e la cui operatività è cessata il 31 dicembre 2023. Attualmente invece l’INPS è responsabile della gestione dei nuovi istituti dell’Assegno di inclusione (operativo dal 1° gennaio 2024) e del Supporto per la formazione e il lavoro (operativo dal 1° settembre 2023), introdotti dal decreto-legge n. 48 del 2023. Inoltre, per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l’INPS ha compiti di vigilanza, che vengono svolti anche tramite le banche dati interne ed esterne.
Da un punto di vista normativo, il legislatore ha progressivamente accorpato nell’INPS gli enti previdenziali pubblici e tale processo si è concluso, sulla base dell’articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con la confluenza nell’Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, in modo tale che l’INPS attualmente gestisce la previdenza sia dei lavoratori del settore pubblico sia di quelli del settore privato.
Ricorda, ancora, che all’INPS sono riconosciuti importanti compiti in materia assistenziale, erogando tale Istituto le prestazioni di inabilità e di invalidità; sottolineo, in particolare, l’importanza della gestione diretta delle attività inerenti all’accertamento e alla riscossione dei contributi.
Con riferimento all’assetto organizzativo, anche l’INPS è stato coinvolto nel processo di razionalizzazione previsto per gli enti pubblici dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale sono state concentrate nella figura del Presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al Presidente e al Consiglio di amministrazione, conseguentemente soppresso, configurando quindi un organo monocratico al vertice dell’Istituto. Successivamente l’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha previsto la reintroduzione, quali organi degli istituti, del vice presidente e del consiglio di amministrazione e ha, conseguentemente, modificato i poteri del presidente, attribuendogli la rappresentanza legale dell’Istituto, il potere di convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, nonché la facoltà di assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.
Successivamenteal decreto-legge n. 4 del 2019 è intervenuto l’articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2023, che ha sostanzialmente modificato la governance dell’Istituto, prevedendo la nomina di un commissario straordinario, che ha assunto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con decadenza – contestuale alla suddetta nomina – del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica. Tale modifica ha previsto anche la soppressione della figura del vice presidente. Il DPCM del 15 giugno 2023 ha conferito l’incarico di Commissario straordinario alla dottoressa Gelera.
Segnala, infine, che rimane confermata la procedura disciplinata dalla normativa vigente, che rinvia alla legge n. 14 del 1978, disponendo l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle nomine di enti pubblici, e alla procedura di cui all’articolo 3 della legge n. 400 del 1988. In particolare, la nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per quanto riguarda il profilo professionale del candidato, rinvia al curriculum allegato alla proposta di nomina.
Evidenzia che l’avvocato Gabriele Fava, specializzato in diritto del lavoro e relazioni sindacali e industriali, è socio fondatore dello studio legale Fava & Associati, uno tra i più affermati studi italiani specializzati in diritto del lavoro, e attualmente ricopre diverse cariche presso società multinazionali ed enti. Tra le sue principali mansioni e responsabilità di maggiore interesse, si segnala la consulenza sulle questioni di diritto del lavoro, in materia di gestione del rapporto di lavoro, licenziamenti individuali e collettivi, trasferimento d’azienda, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, gestione dei negoziati con rappresentanze sindacali.
Tra gli incarichi dal candidato ricoperti nelle aree di interesse connesse alle materie del lavoro, si segnala che dal 24 luglio 2023 è stato nominato professore a contratto di diritto del lavoro nel corso di laurea a ciclo unico in giurisprudenza – facoltà di economia e giurisprudenza presso la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – anno scolastico 2023/2024. Dal 28 luglio 2022 (2022-2024) è stato nominato membro del Gruppo Tecnico Lavoro e Relazioni Industriali – Confindustria. Da luglio 2020 fino a fine mandato governativo (febbraio 2021), consigliere giuridico del Ministro dell’università e della ricerca. È stato inoltre membro del Gruppo di lavoro CNEL per la costituzione della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale e la mobilità sostenibile, nonché consigliere giuridico dell’Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia per il quinquennio 2013-2018. È coordinatore scientifico della rivista «Quaderni di giurisprudenza del lavoro» della Confindustria di Bergamo, nonché docente e consulente di primarie organizzazioni di direzione del personale e relatore ai corsi, convegni e seminari organizzati dalle più autorevoli scuole di formazione.
È editorialista del Il Sole 24 Ore e autore di diverse pubblicazioni sui temi di diritto del lavoro, tra cui: «Il Codice del lavoro», edizioni 2016, 2015, 2014, 2012, 2010, 2009; «Quaderni di giurisprudenza del lavoro» (Confindustria Bergamo), edizioni 2016, 2015, 2014, 2013, 2012; «Giurista del lavoro» 2014, 2013, 2012, 2011; «Guida alla riforma del lavoro», Top legal (Milano), 2012; «Diritto e pratica del lavoro. Nuove forme di mobilità del lavoro», Ipsoa (Milano) 2008; «Licenziamenti individuali», Ipoa (Milano), 2007.
Conclusivamente, ritiene che, alla luce del qualificato profilo dell’avvocato Fava, vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla nomina proposta. Si riserva, comunque, di formulare una proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell’audizione informale dell’avvocato Fava, prevista per la prossima settimana.
Tiziana NISINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.
SEDE REFERENTE
Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa.
C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari e C. 1299 Faraone.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni avviano l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore per la XI Commissione, osserva che le Commissioni riunite VI e XI sono chiamate ad esaminare in sede referente le abbinate proposte di legge C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari e C. 1299 Faraone, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa.
Svolgendo alcune considerazioni introduttive, fa notare che la discussione testé avviata riveste una particolare valenza simbolica, trattandosi di dare finalmente attuazione, in una fase di grande transizione epocale del mercato del lavoro, all’articolo 46 della Costituzione, riconoscendo il diritto dei lavoratori alla gestione delle aziende. Rileva, inoltre, che la presentazione della proposta di legge C. 1573, di iniziativa popolare, sottoscritta da oltre 700 mila cittadini – che sarà successivamente assegnata e abbinata, unitamente alla proposta di legge C. 1617, a prima firma del deputato Foti – testimonia il grande interesse della comunità a questa importante tematica, sulla quale auspica possa registrarsi il consenso di tutti i gruppi.
I provvedimenti in titolo – che si compongono, rispettivamente, di uno, tre e otto articoli – recano disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, nonché di informazione e di consultazione dei dipendenti sulla situazione dell’impresa stessa, introducendo modifiche alla normativa vigente o prevedendo specifiche deleghe al Governo.
In qualità di relatore per la XI Commissione, illustrerò nella mia relazione le disposizioni di competenza della Commissione Lavoro, presenti nelle tre proposte di legge.
Le proposte di legge in esame – all’articolo 1 – esplicitano la finalità di dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Le proposte di legge C. 300 e C. 1184 specificano altresì che le disposizioni ivi contenute sono volte anche all’attuazione degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea del 3 maggio 1996, che sanciscono il diritto dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio dell’UE, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell’impresa.
La proposta di legge C. 1299 specifica che la suddetta finalità è perseguita, nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario, anche attraverso una riduzione delle aliquote di imposta e che tra gli obiettivi che si intendono realizzare vi è anche quello della riduzione, all’interno delle medie e grandi aziende, del rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche e il salario aziendale minimo.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la proposta di legge C. 1299 dispone che la stessa si applica ai lavoratori dipendenti delle medie e grandi imprese costituite giuridicamente in società di capitali; la proposta di legge C. 1184 specifica che le previsioni ivi contenute riguardanti la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla sorveglianza dell’azienda si applicano ai lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, mentre quelle in materia di forme di partecipazione dei lavoratori, oggetto di delega, si applicano a tutte le imprese, indipendentemente, tra l’altro, dalla loro dimensione.
Venendo agli specifici contenuti delle proposte di legge in titolo, la proposta di legge C. 1299 riconosce alle medie e grandi imprese costituite in forma di società di capitali la possibilità di prevedere, attraverso la contrattazione collettiva o decentrata, o attraverso accordi aziendali, la nomina di uno o più amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti (nonché i relativi supplenti) nel consiglio di amministrazione e nel comitato per il controllo sulla gestione (ove costituito ai sensi dell’articolo 2409-octiesdecies del codice civile), individuati dai lavoratori sulla base delle procedure definite dalla medesima contrattazione o dai medesimi accordi (articolo 2, commi 1 e 3). Ai contratti collettivi e agli accordi è demandata anche la determinazione della misura dei permessi retribuiti a cui hanno diritto gli amministratori che siano anche dipendenti della società, per la preparazione e la partecipazione alle riunioni degli organi societari di cui sono componenti (articolo 2, comma 4).
Le società in commento hanno diritto all’applicazione di una aliquota IRES agevolata pari al 90 per cento di quella ordinaria, in deroga a quanto disposto dal TUIR, secondo cui tale imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento (articolo 2, comma 2).
La medesima proposta di legge C. 1299 riconosce ai lavoratori dipendenti nominati componenti degli organi societari il diritto a ricevere un’adeguata formazione per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, specialistiche e trasversali. I corsi possono essere finanziati anche attraverso i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, che possono essere costituiti per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato (articolo 3, comma 1). Al fine di partecipare a tali corsi di formazione, i lavoratori dipendenti usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dalla contrattazione o dagli accordi aziendali (articolo 3, comma 2). I lavoratori dipendenti nominati componenti degli organi societari hanno diritto di avvalersi della consulenza di esperti. Le spese di consulenza sono sostenute dalla società, anche attraverso gli enti bilaterali, entro i limiti previsti dalla contrattazione o dagli accordi aziendali (articolo 3, comma 3).
Disposizioni relative alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa sono presenti anche nelle altre due proposte di legge in esame, C. 300 (articolo 1, comma 1) e C. 1184 (articolo 3, comma 1), che delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina di tale partecipazione.
La proposta di legge C. 1299, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dispone che nelle grandi imprese i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali nell’ambito di commissioni paritetiche (articolo 7, comma 1). A tal fine, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato – sono definite la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, le modalità e gli ambiti oggetto di informazione e consultazione, nonché quelli per i quali detta consultazione è obbligatoria (articolo 7, commi 2 e 3).
Disposizioni relative alla informazione e consultazione dei lavoratori in merito alle scelte aziendali sono presenti anche nelle altre due proposte di legge in esame, C. 300 (articolo 1, comma 1) e C. 1184 (articolo 3, comma 1), che delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la relativa disciplina.
Passando alle proposte di legge C. 300 e C. 1184, deve osservarsi che esse (rispettivamente all’articolo 1, commi 1 e 2, e all’articolo 3, comma 1), al fine di dare attuazione alle soprarichiamate finalità, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro, rispettivamente, sei e diciotto mesi dall’entrata in vigore della relativa proposta di legge, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che si esprime entro due mesi, per la proposta di legge C. 300, e trenta giorni, per la proposta di legge C. 1184, dalla trasmissione degli schemi di decreto), nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi nel termine di due mesi, per la proposta di legge C. 300, e di sessanta giorni, per la proposta di legge C. 1184, dalla successiva trasmissione degli schemi medesimi.
I suddetti decreti legislativi devono osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: 1) individuare i requisiti minimi affinché le imprese, per effetto di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, possano adottare uno statuto partecipativo che le legittima ad accedere a determinati benefìci. Tali requisiti devono prevedere, anche alternativamente: l’istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell’impresa sia da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie concernenti l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per obiettivi e la regolazione e, come previsto dalla sola proposta di legge C. 300, la risoluzione delle controversie collettive; procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell’impresa, anche attraverso l’istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti; la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l’assegnazione di azioni; l’accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario; 2) attribuire la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti alla direzione regionale del lavoro competente per territorio, ovvero, per le imprese con sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dalla proposta di legge C. 1184, oppure ad una Commissione centrale per la partecipazione appositamente istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dalla proposta di legge C. 300; 3) determinare i benefìci discendenti dall’adozione dello statuto partecipativo. La proposta di legge C. 1184 specifica che tali benefici consistono, anche cumulativamente tra loro per le imprese il cui statuto comprende più forme di partecipazione, in agevolazioni di natura fiscale e contributiva applicate alle remunerazioni erogate e alle quote societarie riconosciute, ovvero in agevolazioni di natura normativa applicate all’area di autonomia contrattuale riconosciuta.
La sola proposta di legge C. 1184 prevede quale altro criterio direttivo la promozione dell’introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori in tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e dal sistema di amministrazione e controllo adottato, riconoscendo alle imprese che le adottano incentivi sotto forma di agevolazioni fiscali o di natura finanziaria.
Si evidenzia, infine, che tali provvedimenti recano altresì talune disposizioni finanziarie.
In particolare, le proposte di legge C. 300 (articolo 1, comma 3) e C. 1184 (articolo 3, comma 2) pongono gli oneri derivanti dalla loro attuazione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, la cui dotazione è incrementata, dalla proposta di legge C. 300, di 52 miliardi di euro per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo e, dalla proposta di legge C. 1184, di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
La proposta di legge C. 1299 (articolo 8) dispone che alle minori entrate derivanti dall’attuazione della medesima legge, pari a 480 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice per la VI Commissione, intervenendo in videoconferenza, osserva che nella sua relazione tratterà le disposizioni di competenza della Commissione Finanze, presenti nelle proposte di legge.
Segnala innanzitutto l’articolo 2 dell’A.C. 1184 (che riprende in forma identica i contenuti dell’articolo 2 dell’A.C. 2370, presentato nel corso della XVIII legislatura), che reca specifiche disposizioni per garantire la partecipazione dei lavoratori alla gestione societaria e agli organi di sorveglianza di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa, alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone.
Più in dettaglio, la norma apporta alcune modifiche alla disciplina delle società nel codice civile, volte a disciplinare le modalità sulla cogestione societaria da parte dei lavoratori, nonché sulla partecipazione agli organi di sorveglianza nelle imprese di maggiori dimensioni.
Si tratta di modifiche che riguardano le società aventi forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa, alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone.
In particolare (lettera a) del comma 1) viene modificato l’articolo 2364-bis del codice civile, che elenca i compiti dell’assemblea ordinaria nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza.
Si escludono da tale disciplina generale le imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, cui si applicano invece le disposizioni previste «dal paragrafo 5 della sezione VI-bis», ovvero dall’insieme degli articoli che disciplinano il sistema dualistico come novellato dalle disposizioni in commento.
Le novelle all’articolo 2380 del codice civile, che disciplina l’amministrazione della società, intendono chiarire che per le imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, l’amministrazione e il controllo della società sono disciplinati dalle norme sul sistema dualistico («di cui al paragrafo 5») come novellato dalla proposta in commento (lettera b) del comma 1).
Viene quindi modificato l’articolo 2409-octies del codice civile (lettera c) del comma 1), norma introduttiva della disciplina del cd. sistema dualistico, basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza.
La novella chiarisce che, se l’impresa è gestita con sistema dualistico ed è costituita in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, i lavoratori dipendenti hanno diritto alla cogestione. In tale ipotesi si affida allo statuto la disciplina: 1) della distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l’assegnazione di azioni; 2) dell’accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario.
Le novelle all’articolo 2409-duodecies del codice civile (lettera d) del comma 1), norma che disciplina il consiglio di sorveglianza, consistono nell’inserimento di un nuovo terzo comma: esso prevede, per le imprese aventi forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, che il consiglio di sorveglianza sia costituito da membri che rappresentano gli azionisti e da membri che rappresentano i lavoratori, per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato.
A tale fine si affida allo statuto la disciplina: 1) dell’istituzione di organismi congiunti, costituiti da rappresentanti dell’impresa e da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di impulso, indirizzo, sorveglianza e monitoraggio ovvero del potere di deliberazione nelle materie concernenti l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro nonché la remunerazione per obiettivi; 2) delle procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva, nonché di monitoraggio, dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti per l’impresa, anche attraverso l’istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti.
Viene altresì modificato il decimo comma, lettera c), dell’articolo 2409-duodecies del codice civile, disposizione la quale impedisce di essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza a coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza.
Le modifiche proposte chiariscono che detta ineleggibilità non opera nel caso di imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 persone, per le quali si applicano le disposizioni del nuovo terzo comma.
L’articolo 4 dell’A.C. 1299 intende disciplinare la partecipazione dei lavoratori al riparto degli utili dell’impresa.
Ai sensi del comma 1, si consente alle medie e grandi aziende costituite giuridicamente in società di capitali di distribuire utili ai dipendenti attraverso l’adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili.
Tali piani, redatti attraverso l’applicazione della contrattazione collettiva, decentrata o per il tramite di accordi aziendali, non possono prevedere l’esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.
Ai sensi del comma 2, i predetti piani sono contenuti in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell’anno cui si riferisce il citato piano, ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il piano è approvato attraverso modalità esplicitamente previste dalla contrattazione collettiva o decentrata, ovvero dagli accordi aziendali; il deposito è effettuato senza costi entro trenta giorni dalla sua approvazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
Il comma 3 dispone che il piano depositato ha forza di legge tra le parti, ovvero fra l’azienda e i dipendenti ai sensi della disciplina generale dei contratti di cui all’articolo 1372 del codice civile.
Il comma 4 individua il contenuto dei piani di distribuzione degli utili, i quali stabiliscono la percentuale sugli utili che l’azienda si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili distribuendi non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall’azienda per i redditi annui lordi dei dipendenti.
L’articolo 5 dell’A.C. 1299 reca la disciplina fiscale applicabile ad aziende e lavoratori che adottino piani per la partecipazione agli utili.
Ai sensi del comma 1, le aziende che abbiano adottato il piano per la partecipazione agli utili possono dedurre a fini fiscali le somme erogate ai lavoratori in forza dei suddetti piani, in misura comunque non superiore al 20 per cento del reddito di azienda imponibile originario.
Il comma 2 prevede che le somme erogate al lavoratore in applicazione dei piani di partecipazione agli utili, anche se basati su criteri di distribuzione relativi ai risultati raggiunti, siano soggette a parziale imponibilità, secondo le modalità di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il richiamato articolo 59 prevede che gli utili relativi, tra l’altro, alla partecipazione al capitale delle società di capitali (soggette a Ires) siano parzialmente detassati, ovvero concorrano alla formazione del reddito complessivo solo in parte. Da ultimo, la percentuale di concorrenza è stata fissata – per effetto del decreto MEF del 26 maggio 2017 – nel 58,14 per cento.
L’articolo 6 della proposta di legge A.C. 1299 introduce benefici fiscali, consistenti nella riduzione dell’aliquota Ires, per ridurre il divario tra le retribuzioni all’interno dell’azienda.
In deroga all’aliquota ordinaria Ires (al 24 per cento, secondo quanto disposto dall’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) le norme in esame stabiliscono che le medie e grandi aziende che stabiliscono un rapporto tra la complessiva remunerazione degli amministratori (ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile) e il salario aziendale minimo non superiore a 25 volte, hanno diritto all’applicazione di una aliquota Ires agevolata pari al 95 per cento di quella ordinaria (22,8 per cento).
Si ricorda che l’articolo 2389, terzo comma, del codice civile prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Ai sensi del comma 2, ove ricorrano contemporaneamente le condizioni previste dalle norme in esame in tema di rapporto tra remunerazione e salario aziendale, nonché quelle previste dall’articolo 2 per la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda, l’aliquota agevolata è pari all’80 per cento di quella ordinaria, dunque al 19,2 per cento.
Il comma 3 dispone che il rapporto tra remunerazione complessiva degli amministratori e salario minimo aziendale costituisce una correlazione, per l’intero mandato dell’organo amministrativo, tra l’eventuale incremento della remunerazione massima degli amministratori, comprensivo di ogni attribuzione, e quello dell’ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dai lavoratori dell’impresa.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell’organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l’adozione – entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme in commento – delle disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto individua altresì le modalità di verifica della permanenza del requisito relativo al rapporto tra la remunerazione degli amministratori e il salario minimo, nonché della correlazione tra incrementi del compenso e delle remunerazioni dei lavoratori, anche ai fini della perdita del beneficio fiscale di cui alle norme in esame.
Auspica, in conclusione, lo svolgimento di un dibattito positivo e costruttivo tra i gruppi su tale importante tematica.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) apprezza anzitutto la disponibilità dei relatori ad un confronto su un tema di così grande rilevanza, facendo notare che sulla questione della partecipazione democratica dei lavoratori si registra una particolare sensibilità da parte della collettività, come testimoniato dalla presentazione della proposta di legge C. 1573, di iniziativa popolare, promossa dalla CISL e sottoscritta da migliaia di cittadini. Auspica lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, che coinvolga le organizzazioni sindacali e datoriali, il mondo delle associazioni e i tanti soggetti interessati, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza su una tematica che coinvolge l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione. Preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge, al fine di garantire forme evolute di partecipazione economica che coinvolgano i lavoratori nelle decisioni fondamentali importanti delle aziende, auspicando sul tema un dibattito positivo e proficuo tra i gruppi.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta, osservando che le modalità di prosecuzione dell’esame saranno definite nell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, previsto come punto successivo all’ordine del giorno della giornata odierna.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 9 gennaio 2024
Audizione informale di rappresentanti di Associazione Telefono Rosa, Associazione Libera di Vivere, Associazione Spaziodonna e della dottoressa Luisa Nadalini, psicologa e psicoterapeuta, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 9 gennaio 2024.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.