93ª Seduta
Presidenza della Presidente
CATALFO
La seduta inizia alle ore 18,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Comunicazioni della Presidente
La PRESIDENTE dà conto di quanto convenuto ieri nella seduta dell’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato con i rappresentanti dei Gruppi.
Fa presente che è stato appena assegnato, per l’esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 1018-B, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
A tale scopo la Commissione è convocata a partire da domani, venerdì 22 marzo, alle ore 9,30. Ulteriori sedute avranno luogo lunedì 25, alle ore 11, alle ore 14 e alle ore 21, nonché, se necessario, martedì 26 alle ore 9, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento per l’esame in Assemblea alle ore 12 dello stesso giorno.
Come convenuto nella predetta seduta dell’Ufficio di Presidenza, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge è fissato alle ore 19 di domani, venerdì 22 marzo.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA
La presidente CATALFO informa che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 22 marzo, alle ore 9,30, per l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1018-B.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 18,40.
Riunione n. 32
MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019
Presidenza della Presidente
CATALFO
Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
92ª Seduta
Presidenza della Presidente
CATALFO
La seduta inizia alle ore 14,40.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di giovedì 14 marzo dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e le ulteriori documentazioni successivamente pervenute saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.
Il relatore ROMAGNOLI (M5S) dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto dell’andamento del dibattito, pubblicato in allegato.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) condivide l’osservazione in merito alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 8, mentre ritiene che andrebbe rafforzata quella relativa al comma 4 del medesimo articolo, con riferimento al ruolo della Conferenza Stato – Regioni. Giudicherebbe altresì utile segnalare alla Commissione di merito la necessità di evitare il rischio di una duplicazione normativa, a livello nazionale e regionale, sulla stessa materia.
La PRESIDENTE propone al relatore di modificare, anche tenuto conto delle considerazioni della senatrice Toffanin, la terza osservazione del parere, nel senso di sopprimere, dopo le parole, “segnala l’opportunità” le altre: “di valutare altresì la possibilità”.
Il relatore ROMAGNOLI (M5S) accoglie la proposta della Presidente e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore FLORIS (FI-BP), dopo aver ringraziato il relatore per la disponibilità dimostrata, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
Prendono quindi la parola i senatori PATRIARCA (PD), BERTACCO (FdI), DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) e MATRISCIANO (M5S) per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dal relatore, che risulta approvato all’unanimità.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (COM(2019) 53 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.
Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) propone di sospendere l’esame dell’Atto comunitario COM (2019) 53 in attesa delle determinazioni in sede europea sulla mozione approvata il 14 marzo dal Parlamento del Regno Unito. La prima delle due soluzioni prospettate, infatti, costituirebbe un accordo, con conseguente sostituzione anche della proposta di regolamento in oggetto; la seconda, invece, prevedendo un nuovo orizzonte temporale lungo, prospetterebbe la possibilità di ulteriori trattative e/o proposte di regolamento.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (COM(2019) 55 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.
Il senatore PATRIARCA (PD) ribadisce la posizione favorevole del suo Gruppo sull’atto comunitario in esame, che si prefigge lo scopo di rafforzare il tessuto sociale e di destinare risorse alle politiche per i giovani.
Il senatore FLORIS (FI-BP), pur condividendo le finalità del provvedimento, lamenta l’iniquità dei criteri di ripartizione dei fondi. A suo parere, infatti, tenuto conto dei fattori demografici, dei tassi di disoccupazione giovanile e della contribuzione al bilancio dell’Unione europea, l’Italia viene eccessivamente penalizzata. Invita quindi il relatore a tenerne conto nella proposta di risoluzione che sottoporrà alla Commissione.
Il relatore AUDDINO (M5S) si riserva di approfondire le tematiche sollevate ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PATRIARCA (PD) chiede informazioni sui tempi di esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 897 e connessi, in materia di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private.
La PRESIDENTE sottolinea la particolare attenzione della Commissione sui provvedimenti citati, anche in considerazione delle ricadute su rilevatissimi profili di sua stretta competenza, e assicura che, compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione stessa e dell’Assemblea, l’esame in sede consultiva dei disegni di legge in questione, anche alla luce del testo unificato adottato a base dell’esame il 28 febbraio scorso da parte della Commissione di merito, riprenderà in tempi ravvicinati.
La seduta termina alle ore 15.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739
L’11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;
osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l’importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull’origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;
notato che con l’articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell’attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell’attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;
rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere c) ed f) viene esonerato dal seguire i corsi di formazione il responsabile dell’attività produttiva che: – ha conseguito un diploma in materie attinenti all’attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; – è stato affiancato dal responsabile dell’attività produttiva nella quale è subentrato;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 8, si sottopone alla Commissione di merito l’ipotesi di inserire un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche ai fini di un opportuno raccordo tra il sistema italiano delle qualificazioni e quelli degli altri Paesi europei.
Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, invita a valutare l’opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l’attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare una ingiustificata barriera all’ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.
Con riferimento al medesimo comma, si segnala l’opportunità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell’attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.
Allo stesso modo, si sottolinea l’opportunità di specificare anche al successivo comma 5, lettera c) se il diploma conseguito in materie attinenti all’attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l’attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.
Con riguardo, infine alla lettera f) del medesimo comma, ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell’attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell’attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l’opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell’affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.
NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739
L’11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;
osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l’importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull’origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;
notato che con l’articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell’attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell’attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;
rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere c) ed f) viene esonerato dal seguire i corsi di formazione il responsabile dell’attività produttiva che:
– ha conseguito un diploma in materie attinenti all’attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma;
– è stato affiancato dal responsabile dell’attività produttiva nella quale è subentrato;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all’articolo 8, si sottopone alla Commissione di merito l’ipotesi di inserire un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche ai fini di un opportuno raccordo tra il sistema italiano delle qualificazioni e quelli degli altri Paesi europei.
Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, invita a valutare l’opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l’attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare una ingiustificata barriera all’ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.
Con riferimento al medesimo comma, si segnala l’opportunità di valutare altresì la possibilità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell’attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.
Allo stesso modo, si sottolinea l’opportunità di specificare anche al successivo comma 5, lettera c) se il diploma conseguito in materie attinenti all’attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l’attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.
Con riguardo, infine alla lettera f) del medesimo comma, ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell’attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell’attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l’opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell’affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.
Riunione n. 3
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
Relatrice: GUIDOLIN (M5S)
Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30
(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura e assistenza familiare
(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura e assistenza
(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(698) FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza
(853) DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare
(868) LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti
(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare
(Seguito dell’esame e rinvio)