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Home - Rubriche - Giurisprudenza del lavoro - Infermiere, molesta sessualmente la paziente, licenziato dopo la condanna penale

Infermiere, molesta sessualmente la paziente, licenziato dopo la condanna penale

di Biagio Cartillone
5 Agosto 2022
in Giurisprudenza del lavoro

Il fatto.

Un infermiere di un importante ospedale milanese è stato licenziato nel mese di ottobre 2020, all’esito di una procedura di contestazione di addebito con sospensione cautelare dal servizio. Il fatto disciplinare di rilevanza penale si è verificato nel 2014. Quell’anno l’infermiere, durante il proprio turno di lavoro, ha perpetrato reiterate condotte lesive a danno di una paziente ricoverata presso l’ospedale, consistenti in molestie sessuali, giudizialmente accertate con sentenza in primo grado del Tribunale di Milano e in secondo grado della Corte di Appello.

L’infermiere, dopo la sua condanna in sede di giudizio penale, ha impugnato avanti il Tribunale del Lavoro di Milano il licenziamento disciplinare sostenendo l’illegittimità del provvedimento di espulsione per la tardività della procedura di contestazione di addebito e del provvedimento finale del licenziamento. Secondo la linea difensiva dell’infermiere, i fatti a lui addebitati con la contestazione disciplinare sarebbero stati appresi dall’ospedale nell’immediatezza della loro verificazione, nel 2014, o comunque non molto tempo dopo. A sostegno di questa tesi indicava una pluralità di circostanze in fatto: l’allora caposala, nel giugno del 2014, aveva informato la direzione sanitaria dell’ospedale sull’esistenza di un procedimento penale a carico dell’infermiere; l’avvocato della parte offesa dalle molestie sessuali aveva comunicato alla direzione dell’ospedale la pendenza del procedimento penale in capo al lavoratore con lettera del 2015; l’ospedale ha avuto notizia del provvedimento di rinvio a giudizio dell’infermiere disposto dal gip nel 2016. I fatti invece dovevano essere contestati con immediatezza e non dopo sei anni dal loro accadimento.

Le pronunce dei giudici di Milano.

Il  Tribunale di Milano, sezione lavoro, non ha accolto il motivo di lagnanza dell’infermiere perché “il momento della conoscenza della notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti per potere essere considerato come valido dies a quo del termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55-bis cit., deve essere correlato ad una notizia di infrazione che sia di contenuto tale da consentire di pervenire in tempi contenuti ad una formulazione dell’atto di contestazione adeguata al comportamento addebitato al dipendente, soprattutto nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali sta procedendo l’autorità giudiziaria penale; che “peraltro, il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito e ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la p.a. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto “ . Ciò premesso il  Tribunale ha osservato che “ nella specie, ci troviamo in presenza di un procedimento disciplinare instaurato quando già i fatti addebitati erano stati accertati con sentenze penali di condanna del lavoratore”; che è incontestato che di tali sentenze l’ente sia venuto a conoscenza nel maggio 2020, ricevendo una richiesta risarcitoria da parte degli avvocati difensori della paziente vittima delle violenze sessuali perpetrate dall’attore “: che “ è pure pacifico tra le parti che l’ospedale non abbia mai preso visione degli atti inerenti il giudizio penale in questione (provvedimento di rinvio a giudizio, verbali di deposizione dei testimoni, etc.).

L’ospedale ha avuto notizia della pendenza del procedimento penale e del rinvio a giudizio ma non ha mai avuto in possesso gli elementi adeguati per dare inizio al procedimento disciplinare perché il contenuto delle missive è stato estremamente generico e non sono stati nemmeno trasmessi i relativi atti giudiziari. Per il Tribunale la decorrenza del termine utile per la tempestiva contestazione di addebito deve essere fissata alla data in cui l’ospedale “è venuto a conoscenza delle sentenze penali di condanna”.

L’infermiere ha proposto ricorso in appello, sempre sostenendo la tardività della contestazione di addebito e del conseguente provvedimento di licenziamento.

La Corte di appello di Milano, presidente e relatore il giudice Dottor Picciau, ha così riassunto la questione giuridica sulla tempestività della contestazione di addebito:

“ In materia di licenziamento per giusta causa il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione della immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi ; in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore, non potendosi ragionevolmente imputargli la possibilità di conoscere i fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore “ ( così, ex plurimis, Cass. Sez. L. sent. n. 28974/2017, con ampi o richiamo ai precedenti approdi conformi: (cfr. Cass. 26/11/2007 n.24584, Cass. 15/10/2007 n. 21546, Cass. 10/1/2008 n.282) ); che “ in materia di licenziamento per giusta causa il lasso di tempo tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione della immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi; in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti “ (Cass. Sez. L. sent. 21546/2007 ) “.

Il fatto di rilevanza disciplinare si contesta nel momento in cui si acquisisce “una notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente “.

L’ospedale ha avuto piena conoscenza del fatto di rilevanza disciplinare, in modo circostanziato e tale da poter formulare una legittima specifica contestazione di addebito, solo con la pronuncia della sentenza penale di condanna della Corte di appello, pronunciata definitivamente contro il dipendente. Prima di questa data ha avuto solo delle generiche informazioni non qualificate e non circostanziate e, comunque, non “in grado di supportare una legittima specifica contestazione disciplinare”.

Con le varie comunicazioni alla direzione dell’ospedale “ è stata soltanto data notizia della pendenza del procedimento penale e del rinvio a giudizio, ma non sono stati forniti gli elementi adeguati per dare inizio al procedimento disciplinare, considerato che il contenuto delle missive è estremamente generico (privo di riferimenti al capo di imputazione, ai reati contestati e alle condotte attribuite sia in termini temporali che spaziali) e non sono stati nemmeno trasmessi i relativi atti giudiziari “.

La Corte di appello sezione lavoro di Milano ha richiamato i noti e consolidati principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione escludendo che nel caso in esame siano stati violati. ” Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile …” Corte di Appello di Milano sez. Lavoro, Sentenza n. 486/2022 pubblicata. il 18/07/2022.

Ogni doglianza dell’infermiere, che ha denunciato la lesione del suo diritto di difesa per la mancata tempestività della lettera di contestazione di addebito, è stata così respinta.

Resta ancora la speranza del ricorso di Cassazione ma la strada è molto ma molto impervia. Non è detto che sia promosso stante la ricca e articolata motivazione della sentenza.

Biagio Cartillone

Biagio Cartillone

Biagio Cartillone

Avvocato, Giuslavorista del Foro di Milano - www.biagiocartillone.it

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