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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

25 Luglio 2012
in Senato

341ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.      

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL’ORDINE DEI LAVORI  

Il senatore CASTRO (PdL) richiama la disposizione di cui all’articolo 31, comma 11, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro), in base alla quale, scaduto un anno dall’entrata in vigore della legge e in assenza degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi che regolino l’accesso all’arbitrato, il Ministro del lavoro deve avviare una procedura speciale rafforzata di consultazione sindacale e, trascorsi sei mesi senza il raggiungimento di un’intesa, emettere un decreto per l’implementazione in via sperimentale dell’arbitrato. Sollecita un intervento del ministro Fornero in Commissione finalizzato a chiarire quali siano le iniziative assunte al fine di garantire l’applicazione di tale norma, che risulta vigente, non essendo stata la fattispecie toccata dalle disposizioni della legge n. 92 di riforma del mercato del lavoro.

La senatrice CARLINO (IdV) appoggia la richiesta del senatore Castro, puntualizzando tuttavia che diverse sono le motivazioni del suo Gruppo, che intende sollecitare il Governo a convocare le parti sociali per giungere ad una soluzione condivisa e non certo, in alcun modo, garantire l’implementazione del ricorso all’arbitrato.

Il presidente GIULIANO assicura di aver già sottoposto la questione per le vie brevi al Ministro, unitamente ad altre già in precedenza sollecitate da componenti della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE 

(3233) Deputato MOFFA ed altri.  –  Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati 

(2429) LANNUTTI ed altri.  –  Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio) 

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, ricorda che in tale seduta il ministro Fornero è intervenuto sui provvedimenti in discussione. Comunica inoltre che, essendo nel frattempo pervenute le designazioni da parte dei rappresentati dei Gruppi in Commissione, procederà quanto prima alla convocazione del Comitato ristretto.

Il senatore CASTRO (PdL) condivide le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal Ministro, ricordando che l’articolo 1, commi 23 e 26, della legge n. 92 del 2012 sul mercato del lavoro è intervenuta sia sulla regolazione dei co.co.pro. che sulla questione delle partite IVA. Su tale ultimo versante sottolinea come sia assai penetrante la strumentazione messa a disposizione dell’INPGI e dei suoi ispettori, nel quadro di una severa presunzione, con eccezioni accuratamente specificate nel predetto comma 26. Altra e diversa questione è invece quella delle agevolazioni alle imprese contraddistinte da comportamenti corretti nei confronti dei lavoratori. In ogni caso, il suo Gruppo plaude alla costituzione del Comitato ristretto, che consentirà un adeguato approfondimento di tali questioni.

La senatrice BLAZINA (PD) condivide ampiamente le considerazioni del senatore Castro e le argomentazioni del Ministro riferite alla parte lavoristica dei provvedimenti. Giudica necessario un approfondimento avuto riguardo ai contenuti della legge sui fondi all’editoria, n. 103 del 2012, e conviene pertanto sull’opportunità di proseguire una disamina complessiva in sede ristretta.

Il senatore ICHINO (PD) concorda pienamente con le osservazioni del senatore Castro, sottolineando che la presunzione cui egli faceva riferimento è strutturata in modo da poter operare già sulla base dei meri dati INPS. Con l’occasione, ricorda che nel già citato comma 26 è inserita una drastica esclusione della operatività della presunzione riferita a coloro che risultino iscritti a ordini o albi professionali e che le modalità e i tempi del dibattito parlamentare non hanno consentito di modulare meglio la fattispecie; purtuttavia nei fatti esistono professioni ordinistiche che sono tipicamente svolte in forma subordinata, quali quella di infermiere, di geologo e, appunto, di giornalista. Si chiede dunque se non sarebbe il caso di correggere la citata disposizione, con riferimento alle professioni rispetto alle quali l’eccezione risulta sostanzialmente irragionevole.

Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, nel prendere atto delle considerazioni svolte, ribadisce che esse potranno essere utilmente approfondite nel corso dei lavori del Comitato ristretto, che, compatibilmente con gli altri impegni della Commissione, intende convocare già nella prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULL’ADOZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/52/CE  

Il senatore MAZZATORTA (LNP) ricorda che nel maggio scorso la Commissione ha espresso osservazioni non ostative su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Gli risulta che il Governo, nell’adozione del decreto, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avrebbe tenuto conto di una condizione posta dalle Commissioni riunite 1a e 2a, competenti nel merito, che subordinavano il parere favorevole alla previsione di una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro stranieri, titolari del permesso di lungo soggiorno CE, potevano volontariamente adeguarsi alle norme di legge, evitando così le sanzioni più gravi. Lamenta che di fatto ciò comporterebbe una sanatoria nei confronti di lavoratori stranieri irregolari la cui adozione sarebbe per tal via completamente sfuggita alla Commissione lavoro.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che la condizione effettivamente è stata posta nei pareri resi rispettivamente dalle competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento e che di essa il Governo ha tenuto conto effettivamente nell’adozione del decreto in questione, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il senatore CASTRO (PdL), nel ringraziare il Sottosegretario della precisazione, fa presente che tra gli effetti più perniciosi di tale sanatoria è la falsa assunzione abusiva di parenti ed amici di datori di lavoro stranieri. Suggerisce al riguardo un attento monitoraggio, dal quale a suo giudizio emergeranno dati inquietanti, come la possibilità di costituire abusivamente posizioni ex novo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che l’intendimento del Ministero è semmai di segno opposto e che la fase transitoria così costituita risulta comunque assai circoscritta e limitata.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) conferma le sue perplessità, stigmatizzando l’inserimento nel decreto di una disposizione totalmente estranea alla delega legislativa originaria.

Il presidente GIULIANO concorda sulla necessità di approfondire il punto, alla luce delle disposizioni di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.      

La seduta termina alle ore 16,10.

 339ª Seduta (1ª pomeridiana)

 Presidenza del Presidente

GIULIANO 

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Maria Cecilia Guerra.       

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA 

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio )

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il senatore TREU (PD) si sofferma in particolare sul tema del riassetto degli organici nel pubblico impiego, rilevando che il comparto presenta non tanto un eccesso di costi, quanto la necessità di un efficientamento dell’organizzazione, che invece non risulta affrontata in modo efficace, come si sarebbe potuto fare applicando anche in tale settore il principio della mobilità, nonché facendo ricorso all’outplacement e al part-time. Anche in tema di esodi, il decreto-legge in esame procede unicamente con riferimento a parametri di carattere numerico. Peraltro, ferme restando le specificità, quantomeno nel settore pensionistico andrebbe data applicazione allo stessostandard sia nel comparto pubblico che in quello privato.

Sottolinea quindi le evidenti ricadute sui servizi all’impiego derivanti dagli interventi riguardanti le province. Al riguardo teme che un’indicazione di carattere generico possa determinare la mera traslazione di tali funzioni tra quelle, già numerose, spettanti alle regioni. Riterrebbe invece che la sede naturale per un riordino organico sarebbe rappresentata dall’esercizio della delega in tema di definizione di livelli essenziali delle prestazioni per l’erogazione dei servizi sociali, che consentirebbe anche una migliore organizzazione delle varie funzioni.

Quanto all’intervento sugli enti, ritiene importante scongiurare l’impressione che lo sfoltimento sia stato disposto in modo del tutto disancorato da una effettiva valutazione dei costi. Sottolinea infine la delicatezza del superamento della sfasatura esistente nella ridefinizione della platea degli esodati.

La senatrice GHEDINI (PD) si richiama ai precedenti interventi che hanno evidenziato i profili di criticità del testo. Condivide gli obiettivi del decreto-legge in termini di saldi e ne ritiene imprescindibili le finalità: evitare l’incremento dell’IVA, rinvenire finanziamenti per la salvaguardia di una più ampia platea di lavoratori e favorire la ricostruzione nelle aree colpite dai recenti eventi sismici. Sussistono tuttavia strumentazioni diverse per il conseguimento di tali obiettivi, come è testimoniato dalle proposte di modifica presentate dai senatori del suo Gruppo in commissione di merito. Con specifico riferimento alle diverse modalità di gestione della spesa nella pubblica amministrazione, l’individuazione dei processi di revisione dovrebbe partire dalla determinazione delle funzioni fondamentali da garantire e dal personale allo scopo necessario, anziché muovere dall’obiettivo di una riduzione netta. Anche in tema di gestione degli esuberi, la soluzione dovrebbe scaturire all’esito di un processo di riorganizzazione complessiva. Ritiene comunque importante operare scelte che garantiscano la salvaguardia dei lavoratori dal punto di vista reddituale, nel quadro delle medesime tutele sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati; auspica che soluzioni alternative possano essere esaminate d’intesa con il Governo, a partire dall’estensione ai lavoratori pubblici di alcuni obiettivi di transizione già esaminati nel corso dell’esame della riforma previdenziale approvata a dicembre 2011. Con riferimento all’articolo 22 e alla platea di lavoratori cosiddetti salvaguardati ivi definita, pur sottolineando che la disposizione corrisponde ad un auspicio più volte emerso nel corso del dibattito parlamentare, evidenzia l’esistenza di ulteriori esigenze di puntualizzazione e di inclusione di altre fattispecie. In particolare, sottolinea che le deroghe alle disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 non risultano sufficienti a salvaguardare quei lavoratori che al dicembre 2011 avevano usufruito dell’esodo incentivato al lavoro e ritiene importante stabilire la validità degli accordi stipulati dalle imprese anche in sede diversa da quella governativa. Nella platea andrebbero inoltre inclusi anche coloro il cui rapporto di lavoro si risolva entro il 31 dicembre 2012 ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011. Tra i requisiti anagrafici e contributivi che comporta la decorrenza del trattamento pensionistico andrebbero inoltre indicati anche i periodi di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

Infine, con riferimento all’articolo 12, comma 20, invita a riconsiderare l’abolizione di tutte le strutture territoriali deputate alla tutela delle pari opportunità: un loro ripristino non avrà grandi ricadute in termini di saldi, ma rappresenta invece un segno di attenzione indispensabile ad una tematica nella quale l’Italia è ancora in grave ritardo.

La senatrice SPADONI URBANI (PdL) condivide gli obiettivi specifici cui il provvedimento è teso, ferma restando una preferenza per una migliore finalizzazione dei tagli alla spesa. Avanza in particolare perplessità sugli interventi relativi ai fondi destinati ai Comuni, la cui diminuzione incide direttamente sui servizi forniti ai cittadini. Sottolinea la delicatezza della questione dei lavoratori esodati e giudica inopportuna la soppressione della COVIP e dell’ISVAP. Infine condivide le forti perplessità già espresse dalla senatrice Ghedini con riferimento alla soppressione di organismi aventi tra le proprie finalità la promozione dei principi di pari opportunità e l’attuazione dei principi di parità.

Nessun altro chiedendo la parola, la senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dà lettura di una bozza di parere favorevole con osservazioni da lei predisposta (vedi allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore CASTRO (PdL) domanda che dal testo venga espunto il riferimento all’articolo 2, commi 1 e 2, subordinando a ciò il proprio voto favorevole.

Il senatore PASSONI (PD) domanda l’inserimento di uno specifico riferimento ai servizi all’impiego e ritiene dirimente che alcuni profili segnalati nella bozza di parere rappresentino altrettante condizioni alla commissione di merito, in ragione della loro particolare delicatezza: tale è il caso delle considerazioni riferite all’articolo 22 del decreto-legge ed alla ricognizione della platea dei lavoratori salvaguardati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE 

(3233) Deputato MOFFA ed altri.  –  Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati 

(2429) LANNUTTI ed altri.  –  Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio) 

Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 19 giugno scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (PdL) ricorda che nella precedente seduta era stata avanzata l’ipotesi di affidare ad un Comitato ristretto l’elaborazione di un testo che tenga conto delle modifiche normative più recenti. A tale scopo, invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a far pervenire quanto prima le rispettive designazioni.

Il ministro Elsa FORNERO rileva che il disegno di legge n. 3233, scelto dalla Commissione come testo base per l’esame e già approvato dalla Camera dei deputati, presenta tre distinti profili: uno di carattere lavoristico, che rientra nelle sue dirette competenze, uno di tipo editoriale, che esula invece dalle stesse, ed un terzo aspetto che attiene alla crisi riguardante il settore, con ricadute di tipo identitario, produttivo ed occupazionale, sulle quali si impegna comunque a ricercare una soluzione, d’intesa con il ministro Passera e con il sottosegretario Peluffo.

Con specifico riferimento al profilo lavoristico, ricorda che la recente legge di riforma del mercato del lavoro offre una soluzione di carattere generale ad un problema che attiene soprattutto ai giovani: nel settore giornalistico il gap generazionale risulta infatti probabilmente addirittura più accentuato che in altri comparti. Ritiene dunque difficile estrapolare una disciplina diversa riferita a questo settore specifico, in presenza di una normativa a carattere generale di recentissima approvazione. Resta ferma l’utilità di un monitoraggio, peraltro già previsto nella legge di riforma del mercato del lavoro, con valenze più generali.

Il presidente relatore GIULIANO (PdL) ringrazia il Ministro per i chiarimenti forniti e, in considerazione dell’inizio della seduta dell’Assemblea, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE  

Il PRESIDENTE avverte che, al fine di pervenire ad una tempestiva approvazione del parere sul disegno di legge n. 3396, la Commissione è convocata per un’ulteriore seduta alle ore 19,30, o comunque al termine dell’odierna seduta pomeridiana dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.    

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La 11a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento nasce dall’esigenza di una revisione generale della spesa pubblica, nell’intento di una razionalizzazione delle risorse che però mantenga adeguati ed efficienti servizi per i cittadini;

valutato che all’articolo 2, comma 11, per i lavoratori del settore pubblico sono definite forme di pensionamento o mobilità part-time, nel caso in cui si verifichino situazioni di soprannumero, in deroga alle norme poste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, sui requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento;        

osservato che all’articolo 22 sono previste altresì disposizioni inerenti le deroghe, ai fini dell’applicazione della previgente disciplina pensionistica, per coloro che avessero usufruito di forme di esodo incentivato dal lavoro, avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e anzianità entro il mese di dicembre 2011;

considerato che l’articolo13 dispone la soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la contestuale costituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), fortemente legato alla “sorveglianza” della Banca d’Italia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all’articolo 2, commi 1 e 2, si osserva che la riduzione del 20 per cento degli organici delle amministrazioni pubbliche, così come ivi prevista, non tiene conto delle specificità delle singole amministrazioni, alcune delle quali hanno peraltro già operato significative riduzioni di personale, adeguando il proprio organico alle rispettive esigenze organizzative.

Quanto al comma 11 del medesimo articolo, si segnala che il mantenimento della previgente normativa pensionistica per il personale delle pubbliche amministrazioni considerato in soprannumero (11 mila dipendenti delle amministrazioni centrali ed enti pubblici non economici, nonché 13 mila dipendenti delle amministrazioni territoriali, escluse le regioni) potrebbe creare nel comparto previdenziale una diversità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato.

In via generale, si rimarca inoltre l’esigenza che al personale pubblico in quiescenza non vengano attribuiti incarichi di consulenza da parte delle amministrazioni di provenienza, in linea con le politiche di spending review che si stanno mettendo in atto.

In merito all’articolo 12, comma 20, si fa osservare che, pur nel rispetto degli indirizzi di riduzione degli enti collegiali e di riattribuzione delle loro funzioni ai Dicasteri competenti, non risulta congruo agli obiettivi di buona amministrazione ricomprendere tra tali organismi enti cui sono state a suo tempo affidate funzioni delicate, che per loro stessa natura richiedevano la creazione di organismi ad hoc. Tale è il caso dell’Osservatorio delle Associazioni di promozione sociale (ApS), di cui all’articolo11 della legge n. 383 del 2000, dell’Osservatorio sul Volontariato, di cui all’articolo 12 della legge n. 266 del 1991, del Comitato per i minori stranieri, di cui articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e dell’ufficio della Consigliera di parità, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 198 del 2006.

Quanto all’articolo 13, si invita la Commissione di merito a riconsiderare la soppressione della COVIP e dell’ISVAP e si avanzano forti perplessità sulla strutturazione dell’IVARP, così come definita nel testo del decreto-legge.

In particolare, si fa presente che la COVIP, fin dalla sua istituzione, ha svolto con grande efficacia sui fondi pensione una preziosa funzione di vigilanza. La natura e le finalità della previdenza complementare e la sua strategicità  rendono peraltro imprescindibile che tale funzione venga affidata ad un soggetto estraneo alla vigilanza sugli intermediari bancari e assicurativi, che dei fondi pensione sono in sostanza controparti.  Inoltre, l’attribuzione dell’incarico di presidente dell’Istituto al direttore generale della Banca d’Italia potrebbe far emergere un potenziale conflitto d’interesse: la gestione di un istituto che dovrebbe avere un ruolo autonomo e di controllo nei settori finanziario, assicurativo e di risparmio previdenziale potrebbe infatti essere compromessa da una eccessiva interferenza dell’istituto bancario col quale condivide spazi e risorse umane.

Quanto alla costituenda IVARP, si invita la Commissione di merito a chiarire adeguatamente l’entità degli emolumenti che verrebbero corrisposti ai nuovi membri (consiglieri e presidente), in un’ottica di coerenza con quanto dal Governo già proposto in tema di emolumenti degli alti dirigenti pubblici.

Quanto ai commi 32 e 33 del medesimo articolo – che, in relazione alla riorganizzazione del personale dipendente degli Enti soppressi, stabiliscono che esso mantiene il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell’ente di provenienza, in attesa, decorsi 120 giorni, della definizione di un unico trattamento economico, giuridico e previdenziale – si invita la Commissione di merito ad esplicitare che il diritto alla conservazione di tale trattamento va riconosciuto anche a regime dopo la definizione di un trattamento unico.

Riguardo all’articolo 16, concernente le dotazioni organiche degli enti locali, si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere, al comma 8, che la riduzione del costo del personale degli enti medesimi sia pari al 10 per cento nel triennio 2012-2014, attribuendo,  in particolare, ai comuni la possibilità di avvalersi di tutte le azioni mirate al pensionamento e alla mobilità del personale, nonché la facoltà di un pensionamento anticipato di 5 anni per il personale inidoneo alla mansione di assunzione.

Con riferimento all’articolo 22, la Commissione reputa assolutamente non soddisfacente la ricognizione della platea ivi individuata. Le deroghe alle disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 non appaiono infatti sufficienti per salvaguardare tutti i lavoratori che, al mese di dicembre 2011, avevano usufruito dell’esodo incentivato dal lavoro. In considerazione di ciò, si invita la Commissione di merito a prevedere, al comma 1, lettera a), che, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, abbiano validità gli accordi stipulati dalle imprese sia in sede governativa che in altra sede istituzionale.  Al medesimo  comma 1, lettere c) e d), si raccomanda inoltre di inserire, in luogo del richiamo alla decorrenza del trattamento pensionistico, un riferimento alla maturazione dei requisiti per il pensionamento.

In merito alla platea dei lavoratori “esodati”, già riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, si raccomanda di includere in tale categoria anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva entro il 31 dicembre 2012 ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, per tale categoria di lavoratori, si suggerisce di indicare, tra i requisiti anagrafici e contributivi che comportano la decorrenza del trattamento pensionistico, anche i periodi di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

Si rileva infine che una reale filosofia di spending review non può che muovere da parametri di carattere obiettivo e preliminare, risolvendosi diversamente in un mero taglio lineare; ciò con particolare riguardo alle riduzioni degli stanziamenti operate con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle funzioni istituzionali che da tali riduzioni risultano coinvolte.

340ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA 

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dà conto di una ulteriore bozza di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato al resoconto della seduta), da lei predisposta raccogliendo i suggerimenti e i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (IdV) evidenzia che il provvedimento contiene una risposta ancora insufficiente alla delicata problematica dei cosiddetti esodati. La disposizione di cui all’articolo 22 disattende infatti largamente i contenuti di un ordine del giorno da lei presentato nel corso dell’esame della legge di riforma sul mercato del lavoro (G/3249/19/11), peraltro condiviso e sottoscritto anche dai rappresentanti degli altri Gruppi e approvato dalla Commissione medesima. Annuncia conclusivamente voto contrario alla proposta di parere della relatrice.

La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)  dichiara invece pieno consenso alla proposta della relatrice, giudicandola puntuale e ben articolata.

Intervengono poi la senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI)  e il senatore MAZZATORTA (LNP), che annunciano, rispettivamente, voto di astensione e voto contrario.

Il presidente GIULIANO ringrazia la relatrice per l’impegno profuso ed esprime apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto. Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere da lei predisposta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,50. 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

 

La 11a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento nasce dall’esigenza di una revisione generale della spesa pubblica, nell’intento di una razionalizzazione delle risorse che però mantenga adeguati ed efficienti servizi per i cittadini;

valutato che all’articolo 2, comma 11, per i lavoratori del settore pubblico sono definite forme di pensionamento o mobilità part-time, nel caso in cui si verifichino situazioni di soprannumero, in deroga alle norme poste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, sui requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento;        

osservato che all’articolo 22 sono previste altresì disposizioni inerenti alle deroghe, ai fini dell’applicazione della previgente disciplina pensionistica, per coloro che avessero usufruito di forme di esodo incentivato dal lavoro, avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e anzianità entro il mese di dicembre 2011;

considerato che l’articolo13 dispone la soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la contestuale costituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), fortemente legato alla “sorveglianza” della Banca d’Italia;

esprime parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Con riferimento alle prime, si evidenzia quanto segue.

Quanto al comma 11 dell’articolo 2, si evidenzia che il mantenimento della previgente normativa pensionistica per il personale delle pubbliche amministrazioni considerato in soprannumero (11 mila dipendenti delle amministrazioni centrali ed enti pubblici non economici, nonché 13 mila dipendenti delle amministrazioni territoriali, escluse le regioni) potrebbe creare nel comparto previdenziale una insostenibile diversità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato. Si invita  pertanto la Commissione di merito ad inserire nel testo un richiamo all’applicazione ai lavoratori dipendenti del settore pubblico delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, previste per il settore privato.

Sempre con riferimento al settore pubblico, si rimarca inoltre l’esigenza che al personale in quiescenza non vengano attribuiti incarichi di consulenza da parte delle amministrazioni di provenienza, in linea con le politiche di spending review che si stanno mettendo in atto.

Con riferimento all’articolo 22, la ricognizione della platea ivi individuata appare del tutto insoddisfacente. Le deroghe alle disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 non appaiono infatti sufficienti per salvaguardare tutti i lavoratori che, al mese di dicembre 2011, avevano usufruito dell’esodo incentivato dal lavoro. In considerazione di ciò, si invita la Commissione di merito a prevedere, al comma 1, lettera a), che, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, abbiano validità gli accordi stipulati dalle imprese sia in sede governativa che in altra sede istituzionale.  Al medesimo  comma 1, lettere c) e d), si fa inoltre presente l’esigenza di inserire, in luogo del richiamo alla decorrenza del trattamento pensionistico, un riferimento alla maturazione dei requisiti per il pensionamento.

In merito alla platea dei lavoratori “esodati”, già riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, si segnala la necessità di includere in tale categoria anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva entro il 31 dicembre 2012 ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, per tale categoria di lavoratori, si suggerisce di indicare, tra i requisiti anagrafici e contributivi che comportano la decorrenza del trattamento pensionistico, anche i periodi di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

La Commissioni esprime altresì le seguenti osservazioni sul testo.

In merito all’articolo 12, comma 20, fermo restando il rispetto degli indirizzi di riduzione degli enti collegiali e di riattribuzione delle loro funzioni ai Dicasteri competenti, non si ritiene  congruo agli obiettivi di buona amministrazione ricomprendere tra tali organismi enti cui sono state a suo tempo affidate funzioni delicate, che per loro stessa natura richiedevano la creazione di organismi ad hoc. Tale è il caso dell’Osservatorio delle Associazioni di promozione sociale (ApS), di cui all’articolo11 della legge n. 383 del 2000, dell’Osservatorio sul Volontariato, di cui all’articolo 12 della legge n. 266 del 1991, del Comitato per i minori stranieri, di cui articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dell’ufficio della Consigliera di parità, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e della rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all’articolo 19 del medesimo decreto n. 198.  Si raccomanda pertanto di valutare l’opportunità di un mantenimento di tali organismi.

Quanto all’articolo 13, si invita la Commissione di merito a riconsiderare la soppressione della COVIP e dell’ISVAP e si avanzano perplessità sulla strutturazione dell’IVARP, così come definita nel testo del decreto-legge.

In particolare, si evidenzia che la COVIP, fin dalla sua istituzione, ha svolto con grande efficacia sui fondi pensione una preziosa funzione di vigilanza. La natura e le finalità della previdenza complementare e la sua strategicità  rendono peraltro opportuno l’affidamento di tale funzione ad un soggetto estraneo alla vigilanza sugli intermediari bancari e assicurativi, che dei fondi pensione sono in sostanza controparti. Inoltre, l’attribuzione dell’incarico di presidente dell’Istituto al direttore generale della Banca d’Italia potrebbe far emergere un potenziale conflitto d’interesse: la gestione di un istituto che dovrebbe avere un ruolo autonomo e di controllo nei settori finanziario, assicurativo e di risparmio previdenziale potrebbe infatti essere compromessa da una eccessiva interferenza dell’istituto bancario col quale condivide spazi e risorse umane.

Quanto alla costituenda IVARP, si invita la Commissione di merito a chiarire adeguatamente l’entità degli emolumenti che verrebbero corrisposti ai nuovi membri (consiglieri e presidente), in un’ottica di coerenza con quanto dal Governo già proposto in tema di emolumenti degli alti dirigenti pubblici. Considerato il ruolo, poi, svolto dal direttore generale della Banca d’Italia quale presidente dell’Ente, si raccomanda di prevedere che quest’ultimo non percepisca ulteriori emolumenti per il nuovo incarico ricoperto.

Quanto all’articolo 17, in materia di soppressione e razionalizzazione delle Province e delle loro funzioni, si esprimono forti perplessità sulla futura sopravvivenza dei centri dell’impiego, attualmente gestiti dalle Province, quali attori istituzionali per favorire una adeguata domanda-offerta di lavoro. Si segnala pertanto alla Commissione di merito l’esigenza di individuare nel testo con un riferimento certo  e coerente con i criteri di delega di cui alla legge n. 92 del 2012  strumenti idonei affinché tali centri possano continuare correttamente ad espletare il proprio ruolo sul territorio.

Si rileva infine che una reale filosofia di spending review non può che muovere da parametri di carattere obiettivo e preliminare, risolvendosi diversamente in un mero taglio lineare; ciò con particolare riguardo alle riduzioni degli stanziamenti operate con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle funzioni istituzionali che da tali riduzioni risultano coinvolte.

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