35ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell’Aringa.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE CONSULTIVA
(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice Rita GHEDINI (PD), nel concordare in particolare con le considerazioni svolte nel corso del dibattito dai senatori del suo Gruppo, richiama le osservazioni avanzate dal senatore Barozzino nel proprio intervento. Con riferimento all’impianto generale della manovra, osserva che nel corso dell’esame si è riflettuto sugli aspetti di competenza della Commissione, ponendo in risalto gli elementi positivi ancorché in taluni casi insufficienti della manovra stessa; tuttavia va tenuto presente che qualsiasi intervento di normazione in materia lavoristica ha capacità di migliorare le condizioni dei lavoratori di gran lunga inferiore agli interventi riguardanti gli investimenti. La manovra di bilancio, pur oggetto di tante critiche, ha dunque il pregio di individuare, per la prima volta dopo anni, risorse e aree di intervento specificamente finalizzate a consentire la ripresa produttiva. Si stanziano infatti cinque miliardi per investimenti produttivi e tre in ambiti specifici, tra cui la mobilità sostenibile, che sta a cuore a tutti. In questo quadro, segnala al senatore Barozzino che, accanto alla nota e grave vicenda della Irisbus, anche l’azienda Breda Menarini attraversa un momento assai delicato. Per la prima volta, dunque, dopo un lungo periodo, si spostano risorse sulla mobilità pubblica a basso impatto ambientale, e ciò è destinato a produrre occupazione assai più di qualsiasi intervento di riduzione del costo del lavoro. Altrettanto rilievo riveste l’allentamento per un miliardo del patto di stabilità. Un altro profilo importante attiene alla proroga di ulteriori incentivi a fini di risparmio energetico. Queste risorse destinate a investimenti produttivi avranno dunque maggiore capacità di traino sull’occupazione e sull’economia reale. D’altro canto occorre gestire una fase economica di persistente difficoltà, irrobustendo a tal fine il pilastro sociale della manovra, come già ricordato nella seduta di ieri in particolare dal senatore Lepri. Sul tema degli ammortizzatori sociali, occorre poi impegnarsi in un dialogo fitto e a breve scadenza con il Governo, per ragionare sui criteri per l’erogazione, nell’ambito di una visione complessiva che tenga insieme le esigenze delle persone che perdono il lavoro e quelle delle imprese, che, in non pochi casi, hanno avuto, attraverso lo strumento degli ammortizzatori, la possibilità di attraversare fasi di crisi anche lunghe, con esiti produttivi. Ferma restando l’esigenza di combattere gli abusi, è necessario dunque favorire un utilizzo proattivo di tali misure e non di semplice accompagnamento dei lavoratori. Molte delle misure presenti nella manovra hanno a che fare con la necessità di trovare risorse per una diversa definizione di alcuni interventi. Il limite è costituito dal mantenimento dei vincoli di bilancio e dal rispetto del tasso di deficit programmato, che lungi dal rappresentare un semplice ossequio a patti sottoscritti, stanno consentendo di negoziare con l’Unione europea l’utilizzo di una quota maggiore di fondi strutturali.
La senatrice MUSSOLINI (PdL) ricorda che, nel corso dell’ultimo intervento del ministro Giovannini dinanzi alla Commissione, si è affrontata la problematica del legame tra la maternità e il lavoro di cura, anche con riferimento all’anzianità a fini pensionistici. In quella sede è stata ribadita l’importanza di trasmettere un segnale forte con riferimento al riconoscimento a fini di anzianità pensionistica di tutte quelle energie e quel tempo che le donne dedicano alla cura dei figli e a quella di eventuali persone affette da gravi disabilità presenti nel nucleo familiare. Nel ribadire quanto in quella occasione da lei già evidenziato e condiviso anche da rappresentanti di altri Gruppi politici, sottolinea che la problematica è all’attenzione della Commissione ed invita il Governo a considerarla come uno degli elementi centrali anche all’interno della manovra di bilancio.
A giudizio della senatrice D’ADDA (PD) la manovra di bilancio, nella parte di competenza della Commissione, evidenzia l’indirizzo del Governo di sostenere chi è privo di reddito, ovvero ha un reddito comunque non sufficiente a garantirgli una vita dignitosa. Invita dunque il rappresentante del Governo a chiarire con nettezza se questo sia un profilo caratterizzante della manovra stessa, segnalando che il sostegno ai soggetti in difficoltà economica, lungi dal costituire un mero elemento di buonismo, rappresenta un vero e proprio dovere dello Stato. La situazione è infatti assai grave e comporta forti rischi di implosione per il Paese. Concorda con quanto detto dal Presidente relatore nella propria illustrazione con riferimento alla esigenza di contrastare la povertà con strumenti di prossimità e cita alcuni interventi finalizzati all’aiuto di soggetti in patologica situazione di difficoltà, soffermandosi in particolare su quelli realizzati dall’ex ente Ferrovie dello Stato attraverso alcune cooperative. Chiede quindi al Governo di indicare chiaramente su quali capitoli siano stanziate le risorse e se intenda o meno rendere strutturali determinati fondi, ritenendo preferibili stanziamenti di importo minore, a condizione che si tratti di stanziamenti certi.
La senatrice MUNERATO (LN-Aut) avanza forti perplessità in particolare sull’articolo 7 comma 6, ritenendo ingiusto un ulteriore finanziamento a favore della prosecuzione di lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e di Palermo, che continua a perpetrare una politica assistenziale. Esprime altresì netto dissenso, con riferimento all’articolo 7 comma 7, nei confronti dell’estensione della platea dei possibili beneficiari della Carta acquisti anche ai familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari di diritto di soggiorno: a maggior ragione in un periodo di risorse scarse, i benefici andrebbero destinati ai cittadini italiani. I suoi dubbi si appuntano altresì sul comma 15 dell’articolo 9 e sul comma 4 dell’articolo 12; al riguardo osserva che il legislatore dovrebbe svolgere la propria funzione indipendentemente dalle pressioni dei magistrati, di qualunque grado.
In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il presidente SACCONI sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 9,40.
La senatrice CATALFO (M5S) appunta le proprie perplessità sugli interventi di carattere sociale contenuti nel disegno di legge di stabilità, a cominciare dall’articolo 7, sollecitando l’adozione di reali misure di sostegno al reddito. Quelle in esame non sono infatti a suo avviso suscettibili di fronteggiare efficacemente la crisi economica che attraversa l’Italia e fornire un vero sostegno a quanti vivono al di sotto della soglia di povertà. Sul tema degli ammortizzatori sociali va promossa una sostanziale riforma, che dovrebbe coinvolgere il reinserimento concreto dei soggetti, attraverso misure di politica attiva che ne consentano la ricollocazione nel mondo del lavoro. Insufficiente è anche la previsione riguardante il contributo di solidarietà, la cui percentuale andrebbe a suo giudizio aumentata abbassando l’importo iniziale. Le sue perplessità si appuntano altresì sull’articolo 12 comma 1, in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, che, così come strutturato, va a colpire nuovamente le fasce più deboli. Nell’anticipare l’intento di presentare proposte di modifica, auspica che il Governo voglia tener conto della necessità di interventi che contrastino con efficacia la crisi occupazionale ed economica.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) fa presente alla senatrice Ghedini di essere perfettamente consapevole della problematicità della vicenda che coinvolge Breda Menarini, grave quanto quella da lui ricordata della Irisbus. Il problema centrale è rappresentato dalle modalità con le quali si investe e dalla individuazione degli appostamenti delle risorse. In ogni caso è assai importante la realizzazione di un polo unico dei trasporti, e l’Italia ne ha tutte le potenzialità. In questo senso, la legge di stabilità deve andare incontro ai lavoratori e ai pensionati, rimettendo in moto l’economia. Si riserva conclusivamente la presentazione di emendamenti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SACCONI dichiara chiusa la discussione generale e sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 12,45.
Replicando agli intervenuti, il sottosegretario DELL’ARINGA precisa preliminarmente che l’assenza del Ministro dal dibattito su provvedimenti cui evidentemente il Governo annette importanza fondamentale è stata causata da suoi concomitanti impegni istituzionali a carattere internazionale. Si impegna comunque a trasferirgli la sintesi del dibattito che si è svolto in Commissione e sul quale dà personalmente un giudizio largamente favorevole, atteso che le considerazioni e le osservazioni gli sono parse complessivamente ragionevoli, motivate e meritevoli di considerazione adeguata. L’importo totale della manovra è prefissato, ferma restando la possibilità di recuperare altre risorse o di modulare altrimenti quelle già appostate. In questo senso, lo stesso Presidente del Consiglio ha in più sedi dichiarato la propria disponibilità nei confronti di possibili utilizzi, anche diversi, degli stanziamenti a favore di categorie di imprese, di soggetti e di famiglie. Né è esclusa la possibilità di interventi aggiuntivi a copertura di ulteriori iniziative. Per quanto riguarda i contenuti della manovra, con specifico riferimento a quelli riguardanti il cosiddetto “cuneo fiscale”, nelle proposte del Ministero del lavoro figuravano anche altri interventi, che hanno dovuto essere accantonati in ragione di un ordine di priorità complessivo del Governo. Una proposta riguardava ad esempio il Fondo per il salario di produttività. Il Governo è comunque favorevole a una concentrazione delle risorse a favore delle famiglie più bisognose, andando così incontro alle sollecitazioni da molti avanzate a favore di misure destinate a combattere la povertà e sostenere le imprese. Anche in questo caso le proposte originarie del Ministero del lavoro erano più ampie; resta comunque aperta la possibilità di altri interventi. Quanto alla nuova disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, la cui misura percentuale si applicherebbe ora all’importo complessivo del trattamento, anziché alle singole fasce di importo, pur nell’opinione che l’applicazione per fasce sia contrassegnata da maggiore razionalità, riterrebbe complicata una modifica della nuova disciplina proposta all’articolo 12, comma 1. Con riferimento al contributo di solidarietà, l’impegno è di non incorrere in una nuova declaratoria di incostituzionalità. Senz’altro anche in questi campi si può comunque fare di più, promuovendo iniziative più coraggiose sul versante della solidarietà; in questo senso ritiene possibile esaminare interventi correttivi. Molta enfasi il Ministero del lavoro ha posto con riferimento alle misure per il contrasto alla povertà. Un aspetto assai delicato è poi quello della condizionalità. Per quanto riguarda gli investimenti, reputa giusto e comprensibile che la Commissione sia particolarmente preoccupata degli aspetti riguardanti il sostegno alla crescita; le iniziative contenute nella manovra rispondono appunto ad un disegno complessivo di rilancio e di tutela dei posti di lavoro ed auspica pertanto che la Commissione voglia sostenerle. Con riferimento agli ammortizzatori sociali, osserva che si tratta di strumenti molto appetiti, ma altresì molto costosi. Per quanto riguarda l’erogazione degli incentivi, riconosce che il decreto ministeriale arriverà evidentemente con ritardo, ciò che apre un versante di riflessione sul piano giuridico; dal punto di vista sostanziale, i Dicasteri del lavoro e dell’economia sono orientati a dare applicazione a questi incentivi a partire dal 1° gennaio 2014, per questioni di opportunità. Si stanno peraltro individuando criteri di erogazione destinati a valere per i prossimi tre anni, con la finalità di raggruppare tre obiettivi: rendere il mercato del lavoro efficiente, non saccheggiare le casse dello Stato e salvaguardare le garanzie dei lavoratori. Si tratta di finalità non semplici da attingere congiuntamente e sulle quali si confida potrà essere d’ausilio il parere che sul decreto ministeriale saranno chiamate a dare le competenti Commissioni del Parlamento, le regioni e le parti sociali. Certamente occorrerà fare di più sul versante dell’attivazione; in ogni caso nel prossimo anno ai fini della realizzazione di quei tre obiettivi saranno disponibili fondi strutturali. Ciò fermo restando che sul punto esistono sensibilità diverse, come evidenziato dalle considerazioni svolte in tema di LSU. Infine, sui temi di tutela della maternità e di riconoscimento del lavoro di cura anche a fini pensionistici il Governo conferma il suo pieno impegno.
Il presidente relatore SACCONI (PdL) ringrazia tutti gli intervenuti ed il rappresentante del Governo, esprimendo compiacimento per un dibattito risultato ricco di sottolineature e proposte. Si riserva di esprimere le proprie considerazioni conclusive nel corso dell’illustrazione della proposta di rapporto alla Commissione bilancio.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dell’esame dei documenti di bilancio, la seduta della Commissione già convocata per oggi, alle ore 15, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 13,10.
34ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell’Aringa.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il presidente SACCONI, nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, sottolinea l’importanza della presenza del Governo nella persona del Ministro, come previsto dall’articolo 126, comma 5 del Regolamento. Nel ringraziare il sottosegretario Dell’Aringa per la sua presenza alla seduta odierna, auspica che il dibattito sui documenti di bilancio sia caratterizzato da quel costruttivo confronto Parlamento-Governo, di cui si sostanzia il sistema parlamentare. Ricorda quindi che l’esame dei disegni di legge e della relativa tabella di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l’espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio entro martedì 29 ottobre e che è ammissibile la presentazione di rapporti di minoranza. Segnala inoltre che in Commissione è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle e che gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, in base all’articolo 128 del Regolamento, vanno invece presentati alla Commissione bilancio. In Commissione possono essere presentati emendamenti alla tabella di bilancio (tabella 4) o su parti di essa.
In qualità di relatore, il PRESIDENTE introduce quindi l’esame congiunto. Innanzitutto si sofferma sull’articolato del disegno di legge di stabilità, a partire dalle disposizioni finanziarie e contabili in materia previdenziale di cui all’articolo 2, che – insieme con l’allegato 2 -determina l’adeguamento per il 2014 dei trasferimenti dovuti dallo Stato all’INPS e relativi alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e alla gestione ex-INPDAP. Destinatari finali dei trasferimenti relativi alla GIAS sono altre gestioni pensionistiche dell’INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori, nonché la gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS).
Il comma 1 dell’articolo 6 modifica la misura delle detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento specifico ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente. Il comma 2 prevede una riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, definita, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, su proposta dell’INAIL, “tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”. In relazione a tale riduzione, il comma 2 dispone un trasferimento in favore dell’INAIL, a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 milioni di euro per il 2014, 600 milioni per il 2015 e 700 milioni annui a decorrere dal 2016. Sempre a decorrere dal 2016, l’INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’economia, di concerto con il Ministero del lavoro. Il successivo comma 3 introduce – novellando alcuni commi, che prevedevano analoghi benefici per periodi di imposta pregressi – la possibilità per i soggetti passivi privati di deduzione del costo del personale dalla base imponibile IRAP, in relazione ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato stipulati ad incremento d’organico. La deduzione è ammessa, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, qualora i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato siano in numero superiore rispetto a quello mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente; l’importo della deduzione non può essere superiore all’incremento del costo del personale classificabile nel conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile. Il beneficio della deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui sia avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta. Al riguardo, il relatore solleva l’opportunità di chiarire se si faccia riferimento soltanto ai dipendenti a tempo indeterminato. La deduzione compete, in ogni caso, solo qualora – nel relativo periodo d’imposta – permanga il medesimo rapporto di impiego. L’incremento della base occupazionale è commisurato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbano, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
Il comma 4 del medesimo articolo 6 modifica la disciplina del diritto alla restituzione – in favore del datore di lavoro – della maggiorazione contributiva previdenziale concernente i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato. In base alla normativa vigente, il datore ha diritto alla restituzione, con riferimento alle ultime sei mensilità retributive, del contributo addizionale qualora il contratto a termine sia trasformato a tempo indeterminato. Il comma sopprime il limite delle sei mensilità, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riguardo alle trasformazioni decorrenti dalla medesima data. Il relatore rileva tuttavia che il diritto alla restituzione compete anche qualora il medesimo datore assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ipotesi, nella normativa vigente, il limite massimo delle sei mensilità è ridotto in base al numero dei mesi trascorsi tra la cessazione del rapporto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato. Al riguardo, il relatore riterrebbe opportuno chiarire se la soppressione del limite operi anche per la fattispecie della successiva assunzione a tempo indeterminato (il comma 4 fa, peraltro, testualmente riferimento alle sole “trasformazioni”); in ogni caso, riterrebbe necessaria, sotto il profilo formale, una riformulazione della novella, in quanto, con la soppressione del riferimento alle sei mensilità, diventa privo di significato letterale il successivo riferimento, nella norma, alle “mensilità spettanti”.
Il comma 1 dell’articolo 7reca stanziamenti, relativi all’anno 2014, per gli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per alcune fattispecie di contratti di solidarietà e di proroghe di cassa integrazione integrazioni straordinaria. Sotto il profilo ordinamentale, nell’attuale disciplina, gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati – nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate – con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sulla base di specifici accordi governativi, relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali. Tali ammortizzatori consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi – prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura – è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 nel caso di seconda e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe; nell’ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Il relatore sottolinea inoltre che l’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 54 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata delle prestazioni e alle tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari, decreto che non è stato ancora emanato. Il comma in esame proroga inoltre per il 2014 altri interventi in materia di lavoro, già previsti per gli anni precedenti. Tali interventi riguardano – con oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione – la possibilità, per le imprese non rientranti nell’ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati e la possibilità di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. Tali proroghe possono determinare l’allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, la proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa ed alla sussistenza di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché all’accertamento da parte del Ministero del lavoro del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Il successivo comma 2 prevede la costituzione di un ulteriore contingente – pari a 6.000 unità – di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità – ivi compreso l’istituto delle “finestre”. Il contingente è ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e a patto che perfezionino i requisiti utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Il successivo comma 3 autorizza per il 2014 la spesa di 250 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA; peraltro, nel bilancio a legislazione vigente, il Fondo non ha alcuna dotazione per il 2014.
Il comma 6 del medesimo articolo 7autorizza, per il 2014 una spesa di 99 milioni di euro in favore del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili e una spesa di 1 milione di euro ai fini della concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.
Il successivo comma 7 concerne la sperimentazione della cosiddetta carta acquisti. In primo luogo, si estende la platea dei possibili beneficiari ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. In secondo luogo, si pone uno stanziamento in materia, e si demandano ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, e la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti. Riguardo alle aree territoriali già interessate, il presidente relatore ricorda che: in base alla disciplina di cui all’art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, e al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, la carta acquisti è sperimentata – tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno ed entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro – nei comuni con più di 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona); successivamente, l’articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 75 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, ha disposto un’estensione, nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti gli altri comuni delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Il comma 23 dell’articolo 10concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza. In merito, si consente che, a decorrere dal 2014, essi adempiano gli obblighi normativi di contenimento della spesa, effettuando un riversamento, in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010. Tale riversamento è stabilito come possibilità alternativa a tutti gli obblighi discendenti dalle norme vigenti, in materia di contenimento della spesa pubblica, che riguardino, in generale, le amministrazioni comprese nell’elenco redatto annualmente dall’ISTAT ai fini dell’elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.
Dopo aver dato brevemente conto dei contenuti dell’articolo 11, in materia di pubblico impiego, il Presidente relatore passa all’articolo 12, il cui comma 1 concerne la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In proposito, ricorda che la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all’anno precedente. Tale percentuale è applicata, nella normativa a regime vigente – già oggetto, per agli anni precedenti il 2014, di diverse modifiche in via transitoria – nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento e del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il trattamento minimo. Inoltre, in base alla normativa già vigente, per il 2014 è esclusa ogni misura di perequazione per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 6 volte il trattamento minimo. Il comma 1 conferma quest’ultima norma, sempre con esclusivo riferimento al 2014, e prevede, per il triennio 2014-2016, ulteriori misure percentuali: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (confermando, sul punto, la normativa a regime summenzionata); 90 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo – ferma restando, per il 2014, la suddetta norma transitoria per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo -. La misura percentuale si applica all’importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto – anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l’importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l’importo complessivo concreto del soggetto.
I successivi commi 2 e 3 modificano la disciplina sui termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, dei dipendenti pubblici. Le modifiche hanno effetto per i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2013.
Riguardo ai termini generali dilatori di liquidazione, il Presidente relatore ricorda che, nella normativa vigente, i trattamenti in esame sono corrisposti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche solo decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure sei mesi, nei casi di cessazione dal servizio: per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza; per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio. Il comma 2 in esame modifica questo secondo termine, elevandolo da sei a dodici mesi. Lo stesso commaopera una revisione della normativa che prevede la liquidazione in forma rateale dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, che superino un determinato importo. Tali norme riguardano i dipendenti delle amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco redatto annualmente dall’ISTAT ai fini dell’elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. La disciplina vigente prevede che la liquidazione avvenga in un’unica soluzione, qualora l’ammontare complessivo (al lordo delle trattenute fiscali) sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; in due rate, qualora l’ammontare sia superiore alla suddetta soglia ed inferiore a 150.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’ammontare residuo); in tre rate, qualora l’ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro, la seconda a 60.000 euro e la terza all’ammontare residuo. Il commariduce il primo limite da 90.000 a 50.000 euro, il secondo da 150.000 a 100.000 euro e l’importo massimo della seconda rata da 60.000 a 50.000 euro.
Il successivo comma 4 introduce un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti. L’aliquota del contributo è pari a: il 5 per cento per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a 200.000 euro; il 10 per cento per le fasce superiori a 200.000 euro e fino a 250.000 euro; il 15 per cento per le fasce superiori a 250.000 euro. A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal soggetto. Le somme derivanti dalle trattenute restano acquisite dalla gestione previdenziale che eroga il trattamento, anche al fine di concorrere alle misure legislative di deroga che rendono applicabile, per alcuni contingenti, la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l’istituto delle “finestre”. A tale proposito, il Presidente relatore ricorda che un contributo analogo – tuttavia destinato al bilancio dello Stato – era previsto, sempre per un periodo di tempo limitato (1° agosto 2011-31 dicembre 2014), dall’articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 116 del 2013. Tale sentenza ha ravvisato che il contributo suddetto avesse una natura sostanzialmente tributaria e che, quindi, violasse i principi di eguaglianza formale e di imposizione tributaria secondo la capacità contributiva di ciascun soggetto, di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione. In precedenza, la Corte costituzionale – con le ordinanze n. 22 del 2003 e n. 160 del 2007 – aveva invece dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di un precedente contributo analogo, benché costituito da un’aliquota fissa e di livello notevolmente inferiore (2 per cento).
Il comma 5 dell’articolo 12 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato. La norma specifica che la precedente disposizione di salvezza sugli atti e le deliberazioni, già adottati dagli enti suddetti ed approvati dai Ministeri vigilanti entro il 31 dicembre 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che essi siano intesi ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. La relazione tecnica allegata al disegno di legge osserva che il comma è inteso a salvaguardare – di fronte ad alcune sentenze della Corte di cassazione – la legittimità di atti e delibere degli enti in esame, relativi, in particolare, a modifiche dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico senza l’applicazione del principio del pro rata.
Passando ad un esame più specifico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente relatore osserva che, mentre il disegno di legge di bilancio conferma, complessivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, gli elenchi e le tabelle del disegno di legge di stabilità recano talune variazioni, delle quali dà conto. Sottolinea quindi che le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità, costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le due tabelle confermano, per gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli importi già previsti nel bilancio a legislazione vigente.
In conclusione, il Presidente relatore reputa condivisibile il disegno di legge di stabilità, in quanto assume il dichiarato obiettivo di un progressivo contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni – da attuarsi attraverso la loro rivisitazione analitica – e di una corrispondente riduzione della pressione fiscale, con particolare riferimento al cuneo sul lavoro. In questo percorso può esservi ilmeno, garantito da clausole di salvaguardia, ed il più, realizzato con effettivi e mirati tagli di spesa che in partenza non possono essere contabilizzati, data la certezza richiesta dalla regolazione della contabilità pubblica. Nelle condizioni date in partenza occorre tuttavia riflettere sul modo più efficace di ridurre il costo indiretto del lavoro, in relazione alle esigenze di ripresa dei consumi e di incremento della produttività. Sottopone quindi alla Commissione l’ipotesi di trasformare il minore prelievo spalmato mensilmente su tutti i redditi medio-bassi in una unica erogazione nell’anno agli stessi contribuenti o nell’aumento delle risorse dedicate alla detassazione della parte dei salari, definita da accordi aziendali o interaziendali, in relazione ad obiettivi di maggiore produttività, a partire dalla modulazione e dall’incremento dell’orario di lavoro. Analogamente, una puntuale indicazione dei modi con cui effettuare l’annunciata operazione di spending review dovrebbe collegarsi con contestuali maggiori benefici sui salari e sulla liquidità delle imprese, in termini di ulteriore riduzione dell’incidenza del fattore lavoro sul calcolo dell’IRAP. A questo proposito sottolinea che le Regioni possono modulare le aliquote IRAP ed in particolare la rilevanza dell’occupazione nella sua definizione. Ritiene comunque limitativa la disciplina contenuta nel disegno di legge di stabilità, perché condiziona il beneficio all’occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato, escludendo a priori settori, come il turismo, che si avvalgono strutturalmente di contratti a termine di tipo stagionale.
Giudica senz’altro positiva a riduzione della contribuzione INAIL, affinché sia più proporzionata alle prestazioni e più sensibilmente collegata ai comportamenti virtuosi delle imprese; riterrebbe tuttavia contestualmente necessario l’adeguamento degli indennizzi da danno biologico. Analogamente, segnala la mancata riproposizione del modesto finanziamento dedicato alle attività formative dell’ANMIL, che realizza nelle scuole essenziali funzioni educative alla salute e alla sicurezza nel lavoro.
Le rimodulazioni ai capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro a suo avviso inducono a chiedere al Governo un quadro più leggibile delle risorse destinate alle politiche attive dedicate all’impiego, anche con riferimento agli enti e società operanti a questo scopo sulla base degli indirizzi dello stesso Ministero, tenuto conto anche del programma europeo di “garanzia giovani”. Avanza inoltre perplessità e chiede chiarimenti a proposito dell’ulteriore finanziamento ai lavori socialmente utili di Napoli e Palermo.
Con riferimento alle politiche passive, nel richiamare le considerazioni svolte nella seduta della Commissione di ieri dal sottosegretario Dell’Aringa, nel corso dell’esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 102 del 2013, chiede al Governo un chiarimento sui tempi e modi di adozione con decreto interministeriale dei criteri, che costituiscono – secondo una inequivoca lettura della legge – presupposto della erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.
Chiede altresì al Governo, che in Commissione aveva preannunciato la riapertura della delega relativa alla partecipazione dei lavoratori – oggetto peraltro di una iniziativa legislativa largamente condivisa – se non ritenga opportuno almeno l’accantonamento di un Fondo dedicato a sostenere forme di partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese in un contesto di relazioni industriali cooperative. Il blocco della contrattazione nazionale nel Pubblico Impiego ripropone la contestuale esigenza di un significativo cambiamento delle relazioni industriali nell’area pubblica, affinché, in prossimità, nella concreta dimensione dei singoli uffici e dei singoli enti, si possano condividere le fatiche ed i risultati dei necessari processi di riorganizzazione delle funzioni pubbliche anche alla luce della loro progressiva digitalizzazione.
Quanto alla rimodulazione dell’indicizzazione rispetto al costo della vita e al prelievo di solidarietà sulle prestazioni previdenziali, a suo avviso occorrerebbe limitarlo a quelle percepite prima del compimento del sessantasettesimo anno di età, correlandolo all’introduzione di modalità più convenienti per i versamenti volontari rivolti al recupero dei periodi di laurea, o comunque non lavorati, e degli elementi di flessibilità nell’età di accesso al sistema previdenziale ipotizzati dallo stesso Governo.
Il prelievo forzoso sulle Casse Previdenziali private e privatizzate in relazione ai processi di efficientamento dovrebbe inoltre a suo avviso, almeno in parte, ritornare sugli stessi professionisti in termini di sviluppo delle prestazioni di sicurezza e protezione sociale.
Segnala, inoltre, che il prelievo aggiuntivo sui redditi oltre i 300mila euro non può riproporsi all’infinito, in quanto determinerebbe un livello strutturalmente sproporzionato della tassazione su questi redditi, con effetti disincentivanti sulle maggiori responsabilità professionali, per cui appare consigliabile una sua limitazione al 2014, cancellandolo nel secondo e terzo anno di manovra.
Da ultimo, sottolinea la necessità di un’integrazione tra le risorse destinate ai servizi sanitari regionali e quelle dedicate alle politiche socio-sanitarie-assistenziali, in modo tale da garantire quella appropriatezza delle prestazioni rispetto ai bisogni che già consente ad alcuni territori di ridurre la spedalizzazione inappropriata, realizzando risultati migliori e costi inferiori. Giudica infine positivo il potenziamento della carta acquisti, nella misura in cui trovano conferma ed estensione geografica la possibilità di aggiungervi il dono privato e la logica sussidiaria in favore delle municipalità e da queste alle forme associative non profittevoli: la povertà può infatti essere individuata e contrastata solo in prossimità. Ritiene così di aver richiamato tutti i principali contenuti dei documenti di bilancio con riferimento alla competenza della Commissione. Le ipotesi di correzione e integrazione da lui proposte si muovono dunque nel solco di una sincera condivisione della manovra stessa.
Si apre il dibattito.
Il senatore ICHINO (SCpI) esprime piena condivisione per la relazione svolta dal Presidente, ribadendo l’opportunità che nel disegno di legge di stabilità venga inserita, se non la disposizione relativa alla partecipazione dei lavoratori nell’impresa, quantomeno una disposizione che istituisca il fondo allo scopo necessario. Ciò avrebbe il significato di eliminare almeno un disincentivo in questa direzione.
Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 7, riguardante stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga, osserva che la pura e semplice proroga della cassa integrazione con riferimento a posizioni di lavoratori che dichiaratamente hanno perso il proprio lavoro e per i quali non sussiste alcuna possibilità di ripresa rappresenta un grave errore, anzitutto ai danni dei lavoratori medesimi. Si dà così luogo ad una pura e semplice politica passiva, e non si favorisce la rioccupazione, confondendo una misura a carattere emergenziale con una misura strutturale. Sollecita pertanto il Governo ad attivare immediatamente iniziative che coniughino politiche passive e politiche attive del lavoro, evitando di sprecare le scarse risorse disponibili in una direzione sbagliata. Quanto al comma 6 dell’articolo 7, egli esprime forti critiche per il fatto che, di fronte alla disoccupazione riscontrata delle aree di Napoli e di Palermo, non si abbia da proporre altro che un contributo per la stabilizzazione dei lavoratori; ciò non tanto per l’importo, tutto sommato non rilevante, ma per lo stesso messaggio che viene così inviato a tutti gli altri lavoratori, destinatari di una promessa di stabilizzazione che palesemente non potrà mai essere mantenuta. L’assenza di una disposizione sui contratti di ricollocazione è a suo avviso errata, e su questo richiama l’attenzione del Governo. Quanto alle deroghe in materia pensionistica contenute nel comma 2 dell’articolo 7 ed alla costituzione ivi prevista di un ulteriore contingente pari a 6.000 unità, fa presente l’esistenza di casi analoghi di lavoratori rimasti esclusi dalla salvaguardia per motivi essenzialmente legati alla formulazione stessa della norma, e segnala l’esigenza di una riformulazione. Si riserva la presentazione di proposte di modifica a ciò finalizzate.
La senatrice MUSSOLINI (PdL) richiama l’attenzione della Commissione sulla importanza del disegno di legge di stabilità, che, lungi dal rappresentare una congerie di numeri, dà il senso delle singole politiche da realizzarsi nell’anno prossimo. Auspica pertanto che l’esame offra l’occasione per una soluzione delle tante delicate problematiche già ricordate dal Presidente relatore nella sua illustrazione, tanto più in considerazione del momento, politicamente assai articolato, nel quale il dibattito ha luogo. In questo senso ritiene importante che si chiarisca preliminarmente entro quali limiti l’esame possa svolgersi, anche con riferimento alle modifiche e ai correttivi da proporre. Una volta scelta la direttrice, è comunque opportuno che l’Esecutivo mantenga la propria linea, per non disorientare né i cittadini né l’interlocutore Parlamento. Con specifico riferimento al tema della digitalizzazione, pure toccato nella illustrazione del Presidente relatore, mette in guardia dalla circostanza, tutt’altro che residuale, di richieste di documentazione cartacea da parte delle singole aziende, soprattutto con riferimento a forniture e contratti, evidentemente al fine di creare vincoli ai cittadini e ostacolarne l’eventuale recesso.
La senatrice GATTI (PD), nell’auspicare che il disegno di legge di stabilità agevoli quella crescita complessiva già anticipata nel corso del recente dibattito sulla Nota di variazione del bilancio, si sofferma in particolare sulle deduzioni ai fini IRPEF, sottolineando la limitatezza delle cifre. Si dice favorevole a che l’importo del prelievo avvenga con un’unica erogazione, ma ritiene opportuno riflettere sulla possibilità di ampliare il limite superiore e anticipa che presenterà emendamenti in questo senso. Non condivide invece l’ipotesi, avanzata dal Presidente relatore, di aumentare le risorse dedicate alla detassazione della parte dei salari in relazione ad obiettivi di maggiore produttività, definita da accordi aziendali o interaziendali. Ciò in relazione alla forte crisi economica che il Paese sta attraversando e nel convincimento che la contrattazione di secondo livello non riguardi che in misura minima le aziende di dimensioni piccole e piccolissime. Sottolinea quindi che le pensioni sono state fortemente penalizzate dalla crisi economica e che il blocco delle indicizzazioni è avvenuto all’esito di un lavoro paziente e rigoroso. Nel disegno di legge di stabilità viene riproposta l’indicizzazione, ma con una modifica strutturale, che personalmente non condivide, che supera il sistema delle fasce. La disposizione, contenuta all’articolo 12 comma 1 applica, infatti, le varie misure percentuali all’importo complessivo del trattamento pensionistico del soggetto, e comporta forti rischi. Da ciò la necessità di un intervento di modifica. Quanto all’articolo 7 comma 2, nel riallacciarsi alle considerazioni svolte dal senatore Ichino, osserva che i lavoratori cui faceva riferimento e rimasti esclusi dalla disposizione del 2011 sono in numero molto esiguo, ritenendo opportuno che la problematica venga affrontata in modo complessivo. Conclusivamente, esprime apprezzamento per gli interventi specifici in materia di occupazione femminile, avanzando tuttavia perplessità su alcune misure di carattere sociale e sulla scarsa consistenza di taluni fondi.
Il senatore LEPRI (PD) formula un giudizio complessivamente favorevole sui documenti di bilancio, preannunciando che si soffermerà su alcuni profili di criticità. In particolare, esprime preoccupazione con riferimento alle modalità con le quali vengono affrontati i temi sociali, osservando che i fondi a ciò destinati a fatica raggiungono gli importi stanziati nel 2013, risultando conseguentemente inadeguati nell’attuale fase di forte disagio sociale. Auspica pertanto che vi siano spazi adeguati di esame che consentano di recuperare risorse in particolare sul versante previdenziale e senza ulteriori penalizzazioni per le fasce più deboli. Anche in tema di salvaguardati, sarebbe stata preferibile una misura più coraggiosa, anche avvalendosi di misure basate sui contributori volontari. Infine, in tema di contratto di solidarietà, ritiene l’intervento del Governo molto prudente e poco significativo, e ne auspica la modifica.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) si augura che in questa fase la Commissione svolga quel dibattito serio e franco, nei toni e nella sostanza, che è finora mancato e rammenta che per garantire una vera stabilità al Paese occorrono misure che si muovano nel rispetto dei principi di solidarietà, equità e giustizia sociale. In questo senso, auspica che Governo e Parlamento abbiano ben chiara l’importanza dei contratti di solidarietà e la finalità essenziale di attenuare le sofferenze dei cittadini. La difesa del lavoro rappresenta una priorità assoluta ed è in questo senso paradossale e insieme paradigmatica la vicenda Irisbus, da lui già più volte ricordata. Egli reputa offensivo ogni riferimento alla impossibilità di rifinanziare all’infinito gli ammortizzatori in deroga, quasi che la perdita del lavoro fosse responsabilità dei lavoratori, giudicati evidentemente come un fastidio e non come soggetti cui offrire finalmente una soluzione dignitosa. Tali concezioni rappresentano un vero e proprio attacco di classe nei confronti dei ceti poveri. Sulle singole disposizioni dei documenti e sui profili specifici di essi si riserva un successivo intervento.
Il presidente relatore SACCONI (PdL) precisa al senatore Barozzino che ogni qual volta viene avanzata una critica nei confronti del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, e in particolar modo della mobilità in deroga, lungi dal riferirsi ai lavoratori, si intende semmai criticare con forza quelle funzioni pubbliche che non hanno saputo organizzare altre risposte a determinate emergenze occupazionali, con ciò insistentemente chiudendo dei lavoratori nella trappola della povertà.
Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea i ristretti tempi di esame destinati al dibattito su un provvedimento, come il disegno di legge di stabilità, che pure dovrà tracciare il cammino dell’Italia per il prossimo anno. Esprime consenso con riferimento al dettato dell’articolo 6 commi 1 e 3, con riferimento alle misure relative alle detrazioni IRPEF per i redditi da lavoro dipendente o assimilati, alla riduzione dei premi INAIL e alle deduzioni ai fini IRAP del costo dei nuovi assunti. Un giudizio favorevole investe altresì la disposizione di cui all’articolo 6 comma 4 in materia di restituzione al datore di lavoro della maggiorazione contributiva concernente il contratto di lavoro a tempo determinato. L’esiguità degli aumenti destinati ai lavoratori è tuttavia un fatto reale e senz’altro impone un ricalcolo. Quanto al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, riterrebbe opportuno trasformare la misura in uno strumento di politica attiva, anche attraverso il contratto di solidarietà. Infine si sofferma sulla delicata vicenda della Irisbus, auspicando che il Governo manifesti una reale volontà di soluzione. Si riserva di intervenire nuovamente nel corso del dibattito.
Il senatore LEPRI (PD) prende brevemente la parola per chiedere al Governo precisazioni sui dati riguardanti le variazioni di bilancio, con specifico riferimento alla tabella 4.
Il presidente SACCONI, nel ringraziare tutti gli intervenuti nel dibattito, propone di fissare la scadenza per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, nei termini da lui precedentemente ricordati, a lunedì 28 ottobre alle ore 12. Auspica che nelle sedute della Commissione già previste per la giornata di domani sia possibile esaurire la discussione generale congiunta, nonché le repliche, in modo da potersi successivamente concentrare sulla delicata fase emendativa.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
33ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell’Aringa e Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)
La relatrice Rita GHEDINI (PD), illustra il contenuto del decreto-legge n. 102, già ampiamente discusso dalla Camera dei deputati e oggetto di dibattito politico e pubblico. Precisa che l’imminente data di scadenza del decreto-legge impone tempi di esame assai ristretti. Si sofferma in primo luogo sull’articolo 10, il cui comma 1 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Dal confronto intervenuto in Conferenza delle Regioni il 26 settembre scorso sulla base dell’andamento degli ultimi anni e di quello del primo semestre dell’anno in corso, le stime per la chiusura del 2013 evidenzierebbero che il fabbisogno per quest’ultima annualità potrebbe ammontare ad una cifra complessiva di circa 3.000.000.000 e che lo stanziamento previsto dal decreto potrebbe consentire l’autorizzazione delle richieste riferite in linea di massima ai mesi di giugno-settembre scorsi, con differenze significative tra Regioni. Ricorda, inoltre, che l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro (non ancora emanato) la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga. Il decreto riveste particolare rilevanza, assunto che nel corso degli anni di utilizzo dello strumento la tipologia di destinatari risulta, in ragione del protrarsi della crisi, significativamente mutata, spostandosi da lavoratori ed imprese di settori non coperti da contribuzione contro il rischio di discontinuità produttiva, a settori dotati di strumenti ordinari, ma resi insufficienti dal perdurare della crisi e delle sue conseguenze sulla tenuta produttiva. Segnala poi che l’articolo 7 comma 1 del disegno di legge di stabilità per l’anno 2014 reca un incremento delle dotazioni finanziarie previste per l’istituto pari a 600 milioni; ulteriori 40 milioni sono destinati ai contratti di solidarietà e 40 milioni al finanziamento oltre i 24 mesi della CIGS per cessazione attività.
Il successivo comma 2 dell’articolo 10 modifica le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello. Le nuove norme prevedono che, a decorrere dal 2014, gli sgravi si applichino con riguardo alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente e che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il mese di febbraio.
Il successivo articolo 11 prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti, cosiddetti “salvaguardati”, per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l’istituto delle “finestre”. Tale contingente è destinato ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il l° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ovvero in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai fini in esame, si richiede che il soggetto, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbia conseguito un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500 ed abbia un’età anagrafica ed un’anzianità contributiva che gli permetta di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il beneficio è concesso, su domanda, entro il limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per il 2014, di 164 milioni per il 2015, di 124 milioni per il 2016, di 85 milioni per il 2017, di 47 milioni per il 2018 e di 12 milioni per il 2019 (comma 2). L’INPS provvede al monitoraggio delle domande, ai fini del rispetto del limite numerico. Le domande sono presentate ed esaminate secondo la procedura di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012, come modificata dal decreto ministeriale 22 aprile 2013; tale procedura contempla la presentazione della domanda presso la competente direzione territoriale del lavoro e l’esame da parte della specifica commissione. La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro o agli altri soggetti equipollenti, individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. In base ad una norma inserita dalla Camera, l’INPS provvede altresì a pubblicare sul proprio sito internet, in forma aggregata ai fini della tutela dei dati personali, gli elementi informativi raccolti in sede di monitoraggio, con l’indicazione sia dei dati relativi alle domande accolte e a quelle respinte sia delle relative motivazioni.
Il comma 3 dispone che al fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all’interno delle quali sono stati operati i contingenti in materia, siano conferiti i risparmi di spesa complessivamente conseguiti mediante l’adozione dei regolamenti di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici, con riferimento ai lavoratori per i quali fossero previsti requisiti diversi da quelli generali. Il comma dispone, in particolare, che tali risparmi siano destinati all’adozione di ulteriori contingenti, con riferimento anche a soggetti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e siano conferite le eventuali economie di spesa a carattere pluriennale, relativamente all’attuazione del contingente di cui all’articolo 11.
Il successivo articolo 11-bis, inserito dalla Camera, prevede la costituzione di un altro contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina pensionistica previgente. Tale contingente è destinato (comma 1) ai lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno 2011 fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, secondo l’istituto di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, o che nel medesimo anno abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni. Tali lavoratori possono rientrare nel contingente qualora abbiano un’età anagrafica ed un’anzianità contributiva che permetta di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
La relatrice si sofferma infine sulle altre disposizioni di competenza contenute all’articolo 6, comma 2, che incrementa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa e comma 3, che modifica la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori – Fondo in cui è posta la priorità per i nuclei familiari i cui componenti non risultino occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato -.
Il sottosegretario DELL’ARINGA invita la Commissione a garantire un iter velocedel provvedimento, atteso che le due principali materie di competenza della Commissione sulle quali esso interviene, vale a dire il rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga e l’annoso tema dei lavoratori salvaguardati, sono oggetto di un processo legislativo continuo, che proseguirà anche con il disegno di legge di stabilità. Queste ragioni militano a favore di una rapida conclusione dell’esame, al fine di venire incontro alle attese dei soggetti interessati e per dedicarsi agli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari a partire dai primi mesi del prossimo anno, sia in tema di pensioni che di ammortizzatori sociali. Annuncia che, atteso il ritardo che si registra con riferimento alla predisposizione del decreto ministeriale contenente i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, la Conferenza delle regioni ha già deciso i criteri di riparto delle risorse, sollecitandone l’immediata assegnazione. Questo pacchetto di misure dovrebbe dunque rappresentare la premessa per un quadro di funzionamento degli ammortizzatori sociali in deroga meno problematico di quanto accaduto nel 2013 e in grado di offrire sul tema orizzonti certi.
Il presidente SACCONI, nell’auspicare che la Commissione condivida la richiesta del Governo in direzione di un rapido iter del provvedimento in esame, osserva che, ai fini dell’utilizzo delle risorse destinate alla Cassa integrazione in deroga, la mancata adozione del decreto ministeriale impedisce l’erogazione, e che nessuna anticipazione è possibile, in assenza di una previa definizione dei criteri in base ai quali essa può essere effettuata. Il decreto interministeriale andrà peraltro sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ciò che a maggior ragione impedisce l’anticipazione delle risorse.
Il senatore PUGLIA (M5S), pur prendendo atto dell’imminente scadenza del decreto, ritiene che l’urgenza non possa andare a discapito di un adeguato esame parlamentare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice Rita GHEDINI (PD) illustra una proposta di parere, di segno favorevole.
Il sottosegretario DELL’ARINGA, nel confermare che le Commissioni parlamentari saranno chiamate ad esprimere il parere sul decreto interministeriale, segnala che i Ministri competenti ne hanno concordato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2014, per ragioni di opportunità, e altresì su sollecitazione delle stesse regioni. Il criterio fondamentale da rispettare è quello finanziario, giacché si tratta di misure da utilizzare per motivi di emergenza e il vincolo forte è quello di bilancio, e sui criteri esistono accordi già sottoscritti dalle regioni. Questa tempistica, pur molto ristretta, consentirà di intervenire efficacemente di fronte a preannunciate crisi aziendali gravi, che coinvolgeranno grandi imprese e delle quali già esiste contezza.
Il presidente SACCONI ritiene che una tempistica così disegnata in ordine alla fissazione dei criteri finisca con lo spogliare il Parlamento delle proprie competenze. Dissente inoltre dall’atteggiamento del Governo che, appellandosi ad un’interpretazione formalistica del provvedimento, ritiene che le risorse possano essere erogate senza la previa fissazione dei criteri. Rammenta che sul tema si sono registrate due anomalie, riconducibili all’uso improprio della mobilità in deroga, in particolare in una regione, che ha utilizzato l’80 per cento circa delle risorse per questo fine, e al tempo di erogazione; a quest’ultimo riguardo, ricorda la lunghezza temporale della fruizione del sussidio da parte di alcuni lavoratori, in aperto contrasto con l’assoluta eccezionalità dell’istituto. Si riserva di verificare se le modalità operative anticipate dal sottosegretario Dell’Aringa non risultino in contrasto con la disposizione di legge. Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice.
La Commissione approva, col voto contrario del senatore BAROZZINO (Misto-SEL) e l’astensione dei senatori BENCINI (M5S), CATALFO (M5S), PAGLINI (M5S) e PUGLIA (M5S).
(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che il tema della semplificazione è assai delicato ed importante. In questo senso avrebbe ritenuto di trasfondere nella propria proposta di parere le osservazioni già avanzate in sede di illustrazione del provvedimento, riferite alla possibilità di utilizzare questo vettore legislativo per operare in modo organico e promuovere semplificazioni relative ad una serie di adempimenti in tema di lavoro e di welfare. Negli ultimi anni si sono succedute diverse iniziative di riforma, non sempre con esito fausto, come è dimostrato dalle vicende della legge n. 92 sul mercato del lavoro. Anche per queste ragioni riteneva che l’esame del disegno di legge potesse rappresentare l’occasione per suggerire alla Commissione di merito specifici interventi a carattere semplificatorio, destinati a sollevare le aziende da adempimenti eccessivamente onerosi, fermo restando il rispetto della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Esprime perciò amarezza e disagio per aver dovuto constatare rigidità ed indisponibilità, sia da alcune parti politiche che da parte dello stesso Governo. Nell’insistere in ordine alla opportunità di completare il disegno semplificatorio, rimuovendo obblighi inutilmente costosi, a tutto vantaggio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, invita nuovamente il Governo a riflettere sulle proposte da lui avanzate. Al fine di consentire il conseguimento di un consenso da parte della Commissione, dà conto di una proposta di parere favorevole al disegno di legge, pubblicata in allegato al resoconto, contenente almeno un riferimento generale alla opportunità di un intervento a carattere organico
Il presidente SACCONI esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore, di cui condivide pienamente molte delle osservazioni avanzate. Ritiene che la bozza di parere rappresenti il minimo comun denominatore sul quale la Commissione può convenire.
Anche il senatore ICHINO (SCpI) condivide le proposte e le esigenze avanzate dal relatore Berger in sede di illustrazione del provvedimento. Reputa che il dissenso possa essere superato dal testo da lui proposto, che giudica tutt’altro che banale o generico. In particolare, sottolinea il riferimento alla necessità che la normativa nazionale in materia di lavoro si adegui ai criteri indicati nel Decalogue for Smart Regulation, al fine di garantire che le iniziative legislative risultino dotate della idonea copertura non solo sotto il profilo finanziario e amministrativo, ma altresì sotto quello conoscitivo.
La senatrice MUSSOLINI (PdL) esprime particolare apprezzamento per lo sforzo di mediazione compiuto dal senatore Berger e condivide l’importanza del parere così come strutturato, anche con riferimento alla necessità della trasparenza e della chiarezza delle disposizioni legislative.
La senatrice GATTI (PD) annuncia che voterà a favore del parere, nel convincimento della necessità di adottare misure di semplificazione, senza tuttavia abbassare il livello delle tutele a favore dei lavoratori.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) osserva che la semplificazione degli adempimenti è cosa diversa dalla riduzione delle tutele e dei livelli di sicurezza. Ritiene che ancora una volta la Commissione abbia condotto su un tema di grande delicatezza un dibattito fittizio ed avulso dalla realtà, auspicando che in materia si possa presto svolgere invece un confronto chiaro e scevro da preconcetti.
Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea che il suo Gruppo è sempre favorevole alla filosofia delle semplificazioni, in particolare a favore delle imprese e dell’economia. Nel caso di specie, egli ritiene tuttavia che il provvedimento presenti forti carenze. Per queste ragioni, la sua parte ha proposto emendamenti in sede di Commissione di merito e, in questa sede, si asterrà dal voto.
La sottosegretaria SANTELLI formula apprezzamento per il relatore e per lo sforzo da lui profuso per stilare un testo che raccogliesse il consenso della Commissione. Il tema della semplificazione è costantemente all’attenzione del Governo, anche in vista di nuove evoluzioni legislative. Esprime il convincimento che l’accavallarsi oneri ed obblighi non costituisca di per sé una salvaguardia efficace.
Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere proposta dal relatore che, contrario il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) e astenuti i senatori BENCINI (M5S), CATALFO (M5S), PAGLINI (M5S) e PUGLIA (M5S), è approvata.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (n. COM (2013) 560 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 27)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.
Il presidente SACCONI, in sostituzione del relatore designato, senatore Piccinelli, impossibilitato a partecipare all’odierna seduta, dà lettura di una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto.
Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
La seduta termina alle ore 16.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento intende eliminare onerosi passaggi burocratici e amministrativi, al fine di semplificare il rapporto con lo Stato dei cittadini e delle imprese,
rilevata la necessità di un intervento a carattere organico a carattere semplificatorio anche con riferimento ad alcuni adempimenti onerosi a carico delle aziende, nel pieno rispetto della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, ritiene che la semplificazione della legislazione in materia di lavoro e Welfare debba passare prioritariamente attraverso l’attuazione del progetto, fatto proprio dal Governo con il documento Destinazione Italia, di un testo unico semplificato della disciplina legislativa della materia;
auspica conseguentemente l’adeguamento nei tempi più brevi della normativa nazionale in materia di lavoro ai criteri indicati nel Decalogue for Smart Regulation, adottato dall’Unione Europea a Stoccolma nel novembre 2009.
Con queste premesse ed auspici, formula, per quanto di propria competenza, un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 560 definitivo (Doc. XVIII, n. 27)
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Tondo sociale europeo per alcuni stati membri (COM (2013) 560 final), premesso che la proposta in esame introduce modifiche al regolamento che regola il funzionamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, per agli aspetti riguardanti la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo destinata ad Italia, Francia e Spagna;
considerato che l’aumento degli impegni di bilancio ivi previsti, stabiliti nel corso del recente Consiglio europeo del 27 e 28 giugno scorsi, supporterà programmi già operativi nel campo della lotta alla disoccupazione giovanile;
valutata la necessità di una rapida approvazione delle proposta di modifica, poiché la dotazione finanziaria supplementare si inserisce nel quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
si esprime in senso favorevole, malgrado la proposta risulti incompleta poiché non adeguatamente individuata la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che, in base all’articolo 5, protocollo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è obbligatoria.