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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

12 Giugno 2013
in Senato

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI 

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013  

(588) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 588. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 587. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 588)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore SACCONI (PdL) ricorda che nella precedente seduta aveva illustrato congiuntamente i due atti. Dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI), nel dare atto dei tempi ristretti di esame, in considerazione delle numerose procedure di infrazione che hanno ad oggetto l’Italia, sottolinea tuttavia che i disegni di legge toccano problematiche delicate, quale quella della libera circolazione dei lavoratori, e si domanda quali spazi di incisività siano concretamente a disposizione della Commissione lavoro.

Il presidente relatore SACCONI (PdL) evidenzia che l’ambito di manovra riguarda essenzialmente le modalità con le quali lo Stato membro recepisce la normativa o ritiene di adempiere ad una prescrizione sovranazionale. Spetterà evidentemente alla Commissione di merito pronunciarsi in ordine a possibili modifiche ai testi.

La senatrice GATTI (PD) evidenzia, con riferimento al disegno di legge n. 587, la particolare novità della concessione del permesso di soggiorno unico, che dà luogo ad una sorta di semplificazione a vantaggio dei lavoratori dei Paesi  terzi. Su entrambi gli atti in esame ritiene che la Commissione possa esprimersi in senso favorevole, per quanto di competenza.

La senatrice Rita GHEDINI (PD) si sofferma innanzitutto sul contenuto del disegno di legge n. 588, che riguarda procedure di infrazione già arrivate a giudizio o procedure pilot. Per quanto specificamente attiene all’articolo 35 del disegno di legge, che concerne l’attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito alcune regioni italiane, rispettivamente, nel 1997, nel 2002 e nel 2009, ricorda che la questione era già stata oggetto di discussione in sede parlamentare nel corso dell’esame della legge di stabilità. Premesso il suo favore al contenuto della norma, ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe evidenziare l’opportunità di un esercizio di cautela nel recepimento delle indicazioni europee, che metta in campo una serie di misure idonee a tutelare le misure di sostegno adottate a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Si sofferma quindi sulla delega finalizzata all’armonizzazione delle aliquote IVA, contenuta all’articolo 6 del disegno di legge n. 587, evidenziando la particolare delicatezza delle ricadute assai penalizzanti di tale misura sulle cooperative sociali e su quelle che agiscono in ambito socio-sanitario. In questo senso, riterrebbe opportuno un richiamo al Governo a tener conto del rilevantissimo ruolo che in Italia svolge il terzo settore e delle forti criticità che potrebbero così determinarsi.

La senatrice SPILABOTTE (PD) sottolinea l’iniquità derivante dalla disposizione di cui al citato articolo 35, comma 5, lettera b), che, sospendendo la riduzione del carico tributario e contributivo nei confronti di imprese che abbiano già pagato l’intero ammontare dei tributi e contributi e stabilendo altresì la non accoglibilità di una eventuale domanda di rimborso, finisce per sortire un effetto punitivo ai danni del cittadino virtuoso. Anche in questo caso occorrerebbe dunque individuare idonee misure di compensazione.

Il senatore PUGLIA (M5S) evidenzia la portata del comma 2 del medesimo articolo 35, esprimendo l’auspicio che la dichiarazione sostitutiva ivi contemplata non costituisca una duplicazione della documentazione già presentata dall’azienda.

La senatrice MUSSOLINI (PdL) sottolinea la forte incidenza degli atti in esame sulle politiche economiche e del lavoro che l’Italia riterrà di adottare, sottolineandone la forte portata condizionante.

Il presidente relatore SACCONI (PdL) ricorda di aver già evidenziato nella sua relazione introduttiva come i provvedimenti in esame sostanzialmente confermino i poteri degli Stati membri di adattarsi alle rispettive condizioni contingenti. Ha ritenuto di segnalare pertanto che, anche in materia di semplificazione delle procedure di rilascio del permesso di ingresso e soggiorno, non ne conseguono modifiche alla disciplina attuale. Nell’occasione, ha inteso tuttavia sollevare il caso della Croazia, in considerazione dell’imminente adesione all’Unione europea, che avrà luogo il 1° luglio  2013, e dei possibili impatti sul mercato del lavoro.

Il senatore ICHINO (SCpI) ritiene che in questo momento l’Italia non risulti particolarmente attrattiva; giudica dunque non concreta la preoccupazione in ordine a possibili flussi in entrata particolarmente elevati, o comunque paragonabili a quanto verificatosi nel momento dell’adesione della Romania.

Il presidente relatore SACCONI (PdL), nel notare che nel caso richiamato l’adesione si è verificata in un momento economico assai diverso dall’attuale, ribadisce che in molti Paesi sarebbe in corso l’adozione di regime transitorio restrittivo. Anche per l’Italia ha già avuto occasione di segnalare i gravi pericoli di dumping sociale transfrontaliero al quale alcune regioni sono particolarmente esposte. Conclusivamente, presente il prescritto numero di senatori, mette ai voti una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 587, pubblicata in allegato al resoconto, che è approvata dalla Commissione.

Mette quindi ai voti una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 588.

La Commissione approva.

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell’esame e rinvio )

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GATTI (PD) solleva in particolare la questione implicata dall’articolo 17 del decreto-legge n. 63, in materia di qualificazione e operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili, segnalando l’opportunità di riconoscere la qualifica professionale anche a quegli artigiani che, pur privi di un titolo di studio specifico, possiedano però una apprezzabile pratica aziendale. Sull’opportunità di rimodulare i parametri di riferimento reputa importante richiamare l’attenzione delle Commissioni di merito.

Ribadisce altresì la necessità di una specifica attenzione sulla complessiva questione degli ammortizzatori sociali, con particolare riguardo alle problematiche relative alle coperture destinate all’istituto e alle caratteristiche dei fondi interprofessionali, anche in una chiave solidaristica.

Concorda il senatore ICHINO (SCpI), il quale tuttavia invita a riflettere che una fuoriuscita del trattamento in deroga dal paradigma assicurativo assume nel caso di specie valenza particolare, atteso che la sicurezza sociale è tale se i relativi trattamenti sono prevedibili: la circostanza che il trattamento venga invece deciso al di fuori delle regole ed ex post, anziché ex ante, finisce col contraddire questo obiettivo. Peraltro, gli stessi dati forniti dal Presidente relatore nella sua illustrazione confermano la non opportunità di queste modalità di intervento. In particolare, una delle tabelle allegate alla relazione testimonia dell’erogazione del trattamento di mobilità anche a dieci anni di distanza dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si è dunque di fronte ad un uso errato del trattamento di disoccupazione, erogato senza regole e senza alcuna condizionalità. In particolare, in alcune regioni si è diffusa l’idea dell’esistenza di un vero e proprio diritto al riottenimento del lavoro perduto, in assenza di qualsiasi altro adempimento, secondo una concezione totalmente distorta del funzionamento del mercato del lavoro. In alcune aree del Paese, la Cassa integrazione in deroga è stata snaturata, venendo accordata in casi nei quali non sussisteva alcuna possibilità di ripresa del rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’azienda. Occorre invece sposare una logica più moderna e praticabile, in uno spirito di maggiore coerenza con i principi del Fondo sociale europeo e nel pieno rispetto di quanto stabilito in materia di ammortizzatori sociali dalla legge n. 92.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (COM (2013) 155 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 2)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il relatore ICHINO (SCpI), nel riportarsi alle considerazioni già svolte nel corso del dibattito, si sofferma sulla questione dei tempi necessari per l’approntamento dei criteri finalizzati alla redazione dell’indagine, sollevato dalla senatrice D’Adda.

La senatrice D’ADDA (PD) ribadisce che tempi eccessivamente dilatati nella formazione dei criteri rischiano di dar luogo a percezioni ritardate del fenomeno, in particolare in un momento di crisi come l’attuale.

Il relatore ICHINO (SCpI) fa osservare che la rilevazione nel caso di specie ha una portata non meramente nazionale. Dà quindi lettura di una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 9,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 587

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge n. 587 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013),

premesso il provvedimento in esame reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea;

osservato la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, permette di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno per tali lavoratori, nonché di coadiuvare gli Stati membri nell’attività di controllo della regolarità del permesso di soggiorno e lavorativo;

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 155 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUDDIARIETA’

(Doc. XVIII, N. 2)

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze lavoro nella Comunità;

premesso che, nel quadro della strategia “Europa 2020”, l’indagine sulle forze di lavoro (IFL) è la principale indagine sulle famiglie condotta in Europa, i cui  risultati sull’occupazione, sulla disoccupazione e sulle persone che sono al di fuori del mercato del lavoro costituiscono l’asse portante del sistema di informazioni statistiche sul mercato del lavoro;

considerato che le modifiche contenute nella proposta al nostro esame si rendono necessarie per adeguare il regolamento n. 577/1998 al nuovo contesto istituzionale determinato dall’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), con particolare riferimento ai poteri conferiti alla Commissione;

valutato positivamente che è previsto, dal novellato articolo 7ter, un contributo dell’Unione europea agli istituti nazionali di statistica, che svolgono un ruolo centrale ai fini dello svolgimento delle indagini sulle forze lavoro;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

si esprime in senso favorevole.

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI 

           

 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013  

(588) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14a  Commissione per il disegno di legge n. 588. Esame congiunto e rinvio)

 

Il presidente relatore SACCONI (PdL) avverte che sui disegni di legge si svolgerà un esame congiunto, fermo restando che l’esame darà comunque luogo ad esiti separati, con l’approvazione di distinti atti.

Illustra quindi innanzitutto il disegno di legge n. 587, che reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea; le disposizioni immediatamente precettive, necessarie per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento di norme dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale, sono invece stabilite dal disegno di legge n. 588.

Il profilo più rilevante di competenza della Commissione attiene alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che introduce una procedura unica di domanda volta al rilascio, ai cittadini dei Paesi terzi, di un permesso unitario che coniuga in un unico atto amministrativo il permesso di soggiorno ed il permesso di lavoro.

Dal punto di vista procedurale, la direttiva si propone un duplice obiettivo: semplificare le procedure di ingresso e soggiorno attraverso una maggiore gestibilità del procedimento e agevolare gli Stati nell’attività di controllo della regolarità del soggiorno e dell’impiego dei cittadini stranieri. In questo quadro, essa prevede che l’esame della domanda di rilascio di permesso unico debba avvenire entro quattro mesi dalla presentazione e che le decisioni di respingimento e revocasiano motivate e notificate per iscritto.

Unitamente agli aspetti procedurali, la direttiva riconosce il diritto alla parità di trattamento dei titolari del permesso unico rispetto ai cittadini nazionali per quel che concerne condizioni di lavoro, libertà di associazione, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, agevolazioni fiscali, accesso ai beni e servizi pubblici, servizi di consulenza. Si tratta di diritti minimi, che fanno salve eventuali disposizioni più favorevoli.

La direttiva dunque stabilisce una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno unico che consenta il soggiorno a fini lavorativi ed un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi regolarmente soggiornanti.

Sotto il profilo dell’impatto, con riferimento alla procedura unica,la direttiva garantisce la competenza esclusiva dello Stato di determinare le modalità di ingresso dei cittadini di Paesi terzi. Nello specifico, essa non pregiudica la normativa relativa alla procedura di determinazione dei flussi d’ingresso sancita dall’articolo 21 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Il Presidente relatore sottolinea inoltre che la ricerca di equilibri condivisi tra le competenze UE e quelle dei singoli Stati è stata sempre difficoltosa. Soprattutto nei tempi recenti sono aumentate le iniziative dei singoli Stati rivolte a restringere i regimi di ingresso per i cittadini extracomunitari e per la circolazione degli stessi in ambito UE. Un orientamento simile è emerso anche nei confronti dei paesi di recente adesione: al riguardo, richiama la riconferma del regime transitorio restrittivo per gli ingressi per motivi di lavoro dei cittadini rumeni e bulgari, adottata dalla maggioranza dei paesi aderenti, analogamente a quanto già annunciato da parte di Germania, Austria, Regno Unito, Olanda, Belgio e, con tutta probabilità, da Francia e Spagna nei confronti dei croati a partire dal 1° luglio 2013 (data di adesione alla UE).

Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge n. 588, che reca le disposizioni necessarie per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento di norme dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale, laddove si è riconosciuta la fondatezza delle censure mosse dalla Commissione europea, soffermandosi sulle singole disposizioni di specifico interesse della Commissione.

In sintesi, il Presidente relatore evidenzia che le disposizioni contenute nei due disegni di legge non hanno impatto necessario sull’attuale regolazione interna. L’attuale legislatura potrebbe però a suo giudizio positivamente ricercare una sintesi in materia di politiche migratorie, dopo le contrapposizioni registrate in passato, in considerazione del nuovo atteggiamento oggi necessario alla luce della crisi economica nel frattempo intervenuta.

           

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

 

Introduce l’esame il presidente relatore SACCONI (PdL), il quale si sofferma in particolare sui contenuti dell’articolo 21, comma 1, che incrementa il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione per gli anni 2013 e 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Ricorda che un ulteriore finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013, attualmente all’esame della Camera dei deputati. Gli importi ivi previsti si sommano agli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga già disposti dalla legislazione antecedente. Inoltre, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del  decreto-legge n. 54 osserva che un’ulteriore quota di risorse proviene dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del “Piano di Azione Coesione”) può, infatti, prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione.

Sotto il profilo ordinamentale, ricorda che, nell’attuale disciplina, gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi, relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali. Gli ammortizzatori consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi – prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura – è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 nel caso di seconda proroga e del 40 nel caso di proroghe ulteriori; nell’ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.

Inoltre, l’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 54 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto-legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito e alle tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari. La stessa disposizione prevede che l’INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa.

In merito agli altri articoli del decreto-legge n. 63 in esame, il Presidente relatore segnala l’articolo 17, in materia di qualificazione e operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili. Ricorda quindi l’andamento dell’impiego degli ammortizzatori sociali nell’ultimo quadriennio, a partire dal decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Segnala inoltre che al regime degli ammortizzatori sociali sono state introdotte significative modifiche ad opera della legge n. 92 del 2012, che tra l’altro ha introdotto la cornice giuridica per l’istituzione dei fondi di solidarietà settoriali a cui demandare la gestione delle integrazioni salariali nei settori non raggiunti dalla Cassa integrazione guadagni. Per effetto di tale riforma, la nuova intesa Stato-Regioni del 22 novembre 2012 non ha più previsto forme di cofinanziamento regionale, riducendo l’attenzione di alcune regioni nei criteri di concessione. La situazione impone dunque una riflessione, anche in chiave prospettica, sull’istituto degli ammortizzatori sociali e il loro utilizzo futuro. Facendo seguito a una richiesta di chiarimenti della senatrice CATALFO (M5S), sottolinea infine che la disposizione contenuta nel decreto-legge in esame, unitamente ai contenuti del citato articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54, rende opportuna una riflessione sullo strumento e sul suo impiego.

           

La senatrice GATTI (PD) nel ringraziare il Presidente relatore per l’ampia messe di informazioni oggi messa a disposizione della Commissione, ritiene che ciò dimostri l’esigenza di una riflessione specifica ed organica sul tema. Coglie altresì l’occasione per sottolineare che l’evidente divario dell’utilizzo dei fondi è altresì motivato dalle diversità delle situazioni territoriali.

 

Il presidente relatore SACCONI (PdL) sottolinea che è suo intendimento valorizzare massimamente il ruolo della Commissione: in questa chiave egli auspica che essa possa esprimersi sempre in tempi celeri, e in ogni caso tali da precedere le determinazioni o la sigla di accordi da parte del Governo. Nel caso di specie, essendo l’accordo Stato-Regioni in fase avanzata di negoziato, solo una pronuncia tempestiva della Commissione su un punto così delicato e di sua squisita competenza potrà consentirle di orientare le decisioni che in quella sede verranno assunte.

 

La senatrice GATTI (PD) interviene nuovamente per appoggiare con piena convinzione tale intendimento. Ribadisce tuttavia che le questioni poste nella relazione oggi svolta, ben lungi dall’essere banali o temporanee, travalicano la finalità di tamponare le emergenze che caratterizza la disposizione in esame.

 

Anche la senatrice Rita GHEDINI (PD) evidenzia l’assoluto rilievo degli elementi informativi oggi sottoposti all’esame della Commissione. A suo giudizio è senz’altro necessario che la Commissione si esprima con la massima tempestività sul provvedimento in esame, tanto più in considerazione dell’incrocio tra la disposizione ivi contenuta e la norma già ricordata contenuta nel decreto-legge n. 54. Il tema degli ammortizzatori sociali si riproporrà peraltro in sede di esame della legge di stabilità, ed è in quella fase che a suo giudizio si paleserà ulteriormente la necessità di una disamina dell’impianto dell’istituto; riflessione organica che peraltro oggi appare non percorribile, in assenza del Rappresentante del Governo. Propone pertanto l’incardinamento sul tema di una intensa e breve indagine conoscitiva.

 

Il presidente relatore SACCONI (PdL) riterrebbe preferibile ricorrere a strumenti di maggiore flessibilità, suggerendo piuttosto lo svolgimento di audizioni mirate.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di modifica della proposta della Commissione (2011) 607 final/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (COM (2013) 145 definitivo)

( Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 1)

 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

 

Nessun altro senatore chiedendo la parola, il presidente relatore SACCONI (PdL) dichiara chiusa la discussione generale e dà conto di una bozza di risoluzione, redatta tenendo conto delle indicazioni avanzate nel corso del dibattito e pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) si esprime favorevolmente.

 

La senatrice CATALFO (M5S) avanza perplessità in ordine alla qualificazione, contenuta nella premessa della proposta di risoluzione, della disoccupazione giovanile come massima emergenza in direzione della quale indirizzare risorse finanziarie e l’adeguamento della regolazione vigente, sottolineando la non minore gravità di altre problematiche.

 

Il presidente relatore SACCONI (PdL) comprende tale notazione, modificando conseguentemente la premessa in esame.

 

La senatrice CATALFO (M5S) esprime dubbi in ordine alla formulazione di uno dei criteri sui quali andrebbe fondato il programma operativo sulla base della proposta di risoluzione. In particolare, con riguardo alla necessità di garantire il coordinamento delle strutture territoriali, regionali e nazionali per l’impiego, riterrebbe opportuno un riferimento non solo alle opportunità lavorative educative o di integrazione fra apprendimento e lavoro, ma altresì ai tirocini formativi.

 

Il presidente relatore SACCONI (PdL) comprende la preoccupazione che le attività si orientino ad un prolungamento della fase di separazione dal mercato del lavoro.

 

La senatrice GATTI (PD) si dice favorevole ad una formulazione che richiami l’opportunità di evitare la dispersione scolastica, evitando tuttavia di cassare il riferimento ad opportunità educative.

 

La senatrice D’ADDA (PD) invita a considerare che in molti casi l’abbandono della scuola è indotto dal deterioramento delle condizioni economiche della famiglia in conseguenza della crisi.

 

Interviene nuovamente la senatrice CATALFO (M5S), che avanza dubbi in ordine al riferimento ad una mobilitazione straordinaria delle organizzazioni rappresentative delle imprese e lamenta l’attuale frammentazione delle agenzie preposte all’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro.

 

Il presidente SACCONI (PdL), precisato che la questione riveste un interesse di tipo non tecnico, bensì politico, dà lettura di una nuova bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, che raccoglie le indicazioni avanzate nel corso del dibattito.

 

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione tale nuova formulazione.

 

La Commissione approva.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

Il presidente SACCONI avverte che tutti i documenti connessi all’esame dei provvedimenti, ivi inclusi le relazioni dei relatori, i dossier di approfondimento, le note di lettura e l’elenco dei disegni di legge assegnati, sono inseriti nell’area di collaborazione della Commissione, accessibile da ciascun senatore direttamente dal proprio tablet. Ciò consente a tutti i componenti della Commissione di poter disporre del complesso della documentazione necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro parlamentare, nel pieno rispetto del principio della dematerializzazione degli atti, indicato come obiettivo strategico e ribadito in più occasioni in sede di discussione del bilancio interno.

 

La senatrice MUSSOLINI (PdL), nel dare atto dell’ampia ed esaustiva documentazione così puntualmente messa a disposizione dagli uffici, sottolinea che il supporto elettronico renda talora faticosa la concreta fruizione dei documenti e sollecita una maggiore larghezza nella messa a disposizione dei documenti cartacei.

 

Il presidente SACCONI assicura che segnalerà la problematica alla Presidenza del Senato.

 

 

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  

 

Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani 12 giugno, alle ore 15,30, è anticipata alle ore 8,30.

 

La Commissione prende atto.

 

 

La seduta termina alle ore 16,45.


 

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 145 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di modifica della proposta della Commissione COM (2011) 607 final/2 di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

premesso che la disoccupazione giovanile rappresenta la massima emergenza verso cui indirizzare risorse finanziarie e l’adeguamento della regolazione vigente, anche attraverso interventi di carattere straordinario e transitorio, di cui devono essere responsabilmente partecipi tutte le energie istituzionali, economiche e sociali della nazione. In questo quadro, il piano d’azione Youth Guarantee, nonostante le risorse programmate siano insufficienti, può dare luogo a risultati apprezzabili a condizione che esse siano rese disponibili subito nella loro interezza, siano integrate a livello europeo con altre risorse provenienti dal riorientamento del  Fondo Sociale e il cofinanziamento nazionale sia escluso dal calcolo della spesa valida ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e Crescita;

osservato che le indicazioni della Unione Europea richiedono alle istituzioni nazionali un impegno immediato e rilevante nell’accompagnamento di ogni giovane nel suo percorso di ingresso nei sistemi produttivi: un impegno che presuppone la presenza di una rete efficiente di soggetti deputati ad erogare servizi di attivazione e inserimento lavorativo in grado di “fornire un orientamento personalizzato e una progettazione individuale dell’azione, compresi sistemi di sostegno individuale su misura, basati fin dall’inizio sul principio dell’obbligo reciproco”;

preso atto che il sistema dei servizi al lavoro – pubblici, privati e privato-sociali – evidenzia tuttavia, ove più ove meno, significativi limiti di funzionamento che nel breve periodo non possono trovare una strutturale soluzione;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni.

Il programma può essere rafforzato con il riorientamento della spesa dello Stato e delle Regioni, promuovendo l’utilizzo integrato delle risorse FSE e FESR, in modo anche da ampliare la platea dei beneficiari in termini di età – fino a 29 anni – e da sfruttare le flessibilità concesse per un ampliamento dei territori eligibili.

In attesa di riforme organiche, occorrono azioni straordinarie e ragionevolmente capaci di produrre risultati misurabili in termini di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, evitando l’investimento prevalente di risorse a copertura di spesa strutturale (sedi, stipendi, etc). Stato e regioni devono quindi rapidamente definire, sulla base anche delle buone e cattive pratiche registrate nelle esperienze pregresse, un programma operativo fondato sui seguenti criteri:

– impegno dell’Inps a garantire a tutti gli operatori pubblici, accreditati e autorizzati l’accesso al suo patrimonio informativo;

– in attesa della riattivazione della delega sulle politiche attive del lavoro, garantire il coordinamento delle strutture territoriali, regionali e nazionali per l’impiego in funzione di  una prima “presa in carico” dei giovani (offerta) e, attraverso la collaborazione con gli sportelli scolastici, universitari, delle parti sociali e privati, per servizi di accompagnamento ad opportunità lavorative, educative o di integrazione tra apprendimento e lavoro, promuovendo i dispositivi incentivanti disponibili;

– mobilitazione straordinaria delle organizzazioni rappresentative delle imprese nella dimensione nazionale e locale per la comunicazione on line delle opportunità lavorative (domanda) mediante una apposita sezione di Cliclavoro, il portale del Ministero del Lavoro;

– revisione delle attività formative ed educative in relazione ai fabbisogni professionali e alla diffusione dell’apprendistato di ogni livello;

– attivazione di specifici servizi per l’autoimpiego in collaborazione con Camere di Commercio, organizzazioni d’impresa, ordini professionali;

– monitoraggio e valutazione degli esiti sulla base degli indicatori disposti dalla Commissione Europea, anche in funzione dell’adozione di criteri premiali per il finanziamento a risultato degli operatori pubblici, privati e privato-sociali.

Il successo del Programma dipenderà evidentemente – come in tutti i Paesi dove già operano meccanismi simili – dalla sua integrazione con politiche di riduzione del costo indiretto dei primi contratti permanenti dei giovani, inclusi quelli di apprendistato.

 

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 145 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’

(Doc. XVIII, n. 1)

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di modifica della proposta della Commissione COM (2011) 607 final/2 di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

premesso che la disoccupazione giovanile rappresenta una grave emergenza verso cui indirizzare risorse finanziarie e l’adeguamento della regolazione vigente, anche attraverso interventi di carattere straordinario e transitorio, di cui devono essere responsabilmente partecipi tutte le energie istituzionali, economiche e sociali della nazione. In questo quadro, il piano d’azione Youth Guarantee, nonostante le risorse programmate siano insufficienti, può dare luogo a risultati apprezzabili a condizione che esse siano rese disponibili subito nella loro interezza, siano integrate a livello europeo con altre risorse provenienti dal riorientamento del Fondo Sociale e il cofinanziamento nazionale sia escluso dal calcolo della spesa valida ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e Crescita;

osservato che le indicazioni della Unione Europea richiedono alle istituzioni nazionali un impegno immediato e rilevante nell’accompagnamento di ogni giovane nel suo percorso di ingresso nei sistemi produttivi: un impegno che presuppone la presenza di una rete efficiente di soggetti deputati ad erogare servizi di attivazione e inserimento lavorativo in grado di “fornire un orientamento personalizzato e una progettazione individuale dell’azione, compresi sistemi di sostegno individuale su misura, basati fin dall’inizio sul principio dell’obbligo reciproco”;

preso atto che il sistema dei servizi al lavoro – pubblici, privati e privato-sociali – evidenzia tuttavia, ove più ove meno, significativi limiti di funzionamento che nel breve periodo non possono trovare una strutturale soluzione;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni.

Il programma può essere rafforzato con il riorientamento della spesa dello Stato e delle Regioni, promuovendo l’utilizzo integrato delle risorse FSE e FESR, in modo anche da ampliare la platea dei beneficiari in termini di età – fino a 29 anni – e da sfruttare le flessibilità concesse per un ampliamento dei territori eligibili.

In attesa di riforme organiche, occorrono azioni straordinarie e ragionevolmente capaci di produrre risultati misurabili in termini di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani, evitando l’investimento prevalente di risorse a copertura di spesa strutturale (sedi, stipendi, etc). Stato e regioni devono quindi rapidamente definire, sulla base anche delle buone e cattive pratiche registrate nelle esperienze pregresse, un programma operativo fondato sui seguenti criteri:

– impegno dell’Inps a garantire a tutti gli operatori pubblici, accreditati e autorizzati l’accesso al suo patrimonio informativo;

– in attesa della riattivazione della delega sulle politiche attive del lavoro, garantire il coordinamento delle strutture territoriali, regionali e nazionali per l’impiego in funzione di  una prima “presa in carico” dei giovani (offerta) e, attraverso la collaborazione con gli sportelli scolastici, universitari, delle parti sociali e privati, per servizi di accompagnamento soprattutto ad opportunità lavorative, di completamento del ciclo scolastico o di integrazione tra apprendimento e lavoro, promuovendo i dispositivi incentivanti disponibili;

– mobilitazione straordinaria delle organizzazioni rappresentative delle imprese nella dimensione nazionale e locale per la comunicazione on line delle opportunità lavorative (domanda) mediante una apposita sezione di Cliclavoro, il portale del Ministero del Lavoro;

– revisione delle attività formative ed educative in relazione ai fabbisogni professionali e alla diffusione dell’apprendistato di ogni livello;

– attivazione di specifici servizi per l’autoimpiego in collaborazione con Camere di Commercio, organizzazioni d’impresa, ordini professionali;

– monitoraggio e valutazione degli esiti sulla base degli indicatori disposti dalla Commissione Europea, anche in funzione dell’adozione di criteri premiali per il finanziamento a risultato degli operatori pubblici, privati e privato-sociali.

Il successo del Programma dipenderà evidentemente – come in tutti i Paesi dove già operano meccanismi simili – dalla sua integrazione con politiche di riduzione del costo indiretto dei primi contratti permanenti dei giovani, inclusi quelli di apprendistato.

 

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