292ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 9.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
Il sottosegretario CASSANO, rispondendo all’interrogazione n. 3-03366 della senatrice Catalfo, inerente alla misura denominata “Incentivo occupazione Sud”, fa presente che lo scorso 15 dicembre la Direzione generale competente del Ministero del lavoro ha adottato un decreto in cui si stabilisce che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l’incentivo debba essere riconosciuto senza la necessità del requisito della disoccupazione. E’ stata così chiarita la portata applicativa della fattispecie.
La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Il decreto citato dal Sottosegretario ha rimediato ad un errore del Jobs Act: nelle regioni meridionali, infatti, si è riscontrato un cattivo utilizzo degli sgravi contributivi ivi previsti, che sono stati utilizzati per trasformazioni improprie dei rapporti di lavoro.
La PRESIDENTE dichiara quindi concluse le procedure informative.
La seduta termina alle ore 9,10.
291ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 15.
SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA SUL SEMESTRE EUROPEO E ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO E LA GOVERNANCE IN AMBITO ECONOMICO DELL’UNIONE EUROPEA
Il presidente SACCONI informa che le senatrici Catalfo e Favero hanno preso parte, in rappresentanza della Commissione, alla Conferenza sul semestre europeo e alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento e la governance in ambito economico dell’Unione europea, che si sono svolte a Bruxelles dal 30 gennaio al 1° febbraio scorsi.
La senatrice CATALFO (M5S) richiama l’estremo interesse delle due Conferenze, sottolineando che gli incontri hanno efficacemente messo a fuoco le prospettive di crescita europea. Ritiene che dalla differenza tra i ritmi di crescita dell’Eurozona e quelli che si registrano negli Stati Uniti originino le difficoltà dell’Unione europea a uscire dalla situazione di stagnazione in cui versa dal 2007. Sono soprattutto i Paesi dell’Europa mediterranea a risentire delle condizioni peggiori, come è stato segnalato in particolare nel corso della Conferenza sul semestre europeo. In alcuni di questi Paesi, i dati relativi al prodotto interno lordo sono ancora quelli registrati all’inizio della crisi economica, ciò che dimostra a suo avviso l’inefficacia delle misure di politica monetaria adottate dalla Banca centrale europea.
In particolare, nella riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, durante lo scambio di opinioni tra i partecipanti, è emerso che ritmi non equilibrati di crescita impongono di considerare prioritaria la definizione di un pilastro sociale europeo, tenuto conto dell’assenza di indicatori comuni che consentano di attuare valide politiche sociali, a cominciare da quelli relativi alla soglia di povertà o al salario minimo. Ciò provoca fenomeni di dumping sociale, che si riverberano sulla crescita economica complessiva. Si conferma pertanto l’esigenza di puntare sulla convergenza delle politiche di protezione sociale, con particolare riguardo alla formazione.
La senatrice FAVERO (PD) riferisce sul confronto avuto sia nelle sedi ufficiali che nelle riunioni informali. Riporta i propri interventi, incentrati sui temi della pari opportunità e dell’accesso al mondo del lavoro e richiama, in particolare, le discussioni sulle politiche di collocazione e ricollocazione, quali strumenti importanti nella lotta alla disoccupazione giovanile. Si sofferma poi sull’istituto del distacco dei lavoratori, che considera elemento fondamentale nell’economia dell’Unione europea, plaudendo alla possibile istituzione di tariffe minime, che potranno garantire i lavoratori, prevenendo fenomeni di dumping sociale. Fa riferimento, infine, alle particolari posizioni registrate tra i Paesi dell’Europa dell’Est.
Il PRESIDENTE preannuncia l’intento di acquisire in particolare il resoconto dell’intervento della relatrice del Parlamento europeo sul Pilastro europeo dei diritti sociali, Maria João Rodrigues. Ritiene opportuno che nella definizione del Pilastro si giunga a un momento di sintesi, unanimemente condiviso.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), considerando necessario un approfondimento sui temi in discussione, lamenta la scarsa sensibilità dell’Unione europea nei confronti di problematiche d’ordine sociale. Ritiene altresì che adeguate politiche di formazione e di sostegno all’occupazione non possano essere perseguite dagli strumenti del Jobs Act. Lamenta il ridotto investimento in formazione da parte delle aziende italiane, che è di gran lunga inferiore alla media europea. Esprime critiche al sistema scolastico italiano, che non è più in grado di sostenere processi di innovazione tecnologica e di ricerca. Concorda con il Presidente sulla opportunità di acquisire una documentazione completa sulle Conferenze.
La senatrice PARENTE (PD) pone quesiti alle senatrici Catalfo e Favero riguardo agli indicatori comuni su cui articolare il Pilastro sociale europeo, tenuto conto anche delle grandi differenze tra gli Stati membri.
La senatrice D’ADDA (PD) richiama, accanto alle differenze tra Stati membri, anche le profonde disparità che si registrano all’interno dei singoli Paesi. Chiede come sia possibile razionalizzare le differenze territoriali esistenti per definire un percorso comune a livello europeo. Evidenzia inoltre problemi relativi ai tempi e alle modalità di attuazione delle politiche sociali comuni. Paventa infine l’impatto che potranno avere le nuove tecnologie sull’occupazione nei prossimi anni.
La senatrice CATALFO (M5S) precisa che la Commissione europea, nel momento in cui dà parametri riguardo al contrasto al dumping sociale o alla promozione dell’inclusione, contribuisce a individuare indicatori comuni per il Pilastro sociale europeo; peraltro anche il Parlamento europeo sta lavorando per delineare indicatori comuni delle politiche sociali. In riferimento alle considerazioni della senatrice D’Adda, afferma che le differenze tra gli Stati membri non possono far venir meno un obiettivo di convergenza delle diverse misure di protezione sociale. Quanto alle differenze territoriali all’interno di uno stesso Paese, le nuove tecnologie stanno imponendo forme di aggregazione sociale e urbana, tendenzialmente differenti da quelle conosciute a partire dalla rivoluzione industriale.
La senatrice FAVERO (PD) invita a considerare congiuntamente le misure del Jobs Act con quelle contenute nella recente riforma dell’istruzione. In particolare, plaude all’esperienza scuola-lavoro, che apre importanti prospettive di lotta alla dispersione scolastica. Ricorda che il ministro Poletti ha sempre ribadito la necessità di un monitoraggio attento sull’attuazione del Jobs Act.
Il presidente SACCONI sottolinea che la discussione in corso si ricollega ampiamente alle valutazioni sull’atto n. 915 (Affare assegnato su “Le priorità dell’Unione europea per il 2017”) sul quale ha svolto la sua relazione la senatrice Manassero nella seduta di ieri e su cui la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell’Unione europea.
Auspica inoltre che una riflessione sul Pilastro sociale europeo possa stemperare le polemiche politiche del nostro Paese. Si dice certo che il Pilastro non porterà ad una omologazione delle politiche sociali degli Stati membri, che rimangono liberi nel valutare gli strumenti da adottare e, a tale proposito, fa riferimento alle specificità del sistema previdenziale italiano. Ritiene opportuno realizzare invece un approccio condiviso, che tenga in considerazione una inevitabile gradualità nella definizione delle politiche sociali. Sostiene che alla base dell’Unione europea debba esserci un’idea confederale più che un’istanza di rigida omologazione.
SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2048 E CONNESSI
Con riferimento ai disegni di legge nn. 2048 e connessi (Caregiver familiare) il PRESIDENTE informa che sarà avviato il confronto con i soggetti indicati dai Gruppi, utilizzando la piattaforma digitale predisposta per la Commissione.
Il senatore ANGIONI (PD) chiede di individuare un termine oltre il quale si procederà ad esaminare nel merito il provvedimento.
Il PRESIDENTE ritiene che dieci giorni siano un tempo sufficiente affinché gli interlocutori della Commissione possano fornire le loro valutazioni.
La Commissione prende atto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore ICHINO (PD) chiede di fissare un termine per l’espressione del parere relativo al disegno di legge n. 2208 (Segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato).
La senatrice CATALFO (M5S) si associa alla richiesta del senatore Ichino.
Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione di merito non ha sollecitato l’espressione del parere, che avverrà comunque in tempo utile. Il disegno di legge presenta a suo avviso profili delicati, che meritano un approfondimento adeguato.
La seduta termina alle ore 16,30.
290ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(2241) BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare
(2437) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 febbraio.
Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 173 emendamenti e 26 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2494, scelto dalla Commissione come testo base, e pubblicati in allegato.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) dà conto delle modifichealla direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La proposta è intesa al rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante l’inserimento dei lavori comportanti esposizione agli oli usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore e di valori limite relativi a cinque agenti già inquadrati come cancerogeni, rispettivamente negli allegati I e III della direttiva. E’ inoltre prevista l’introduzione di una nota che stabilisce che l’esposizione agli oli summenzionati o a uno dei cinque agenti cancerogeni può determinare una penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale. L’articolo 2 pone il termine di recepimento delle novelle in due anni dall’entrata in vigore del testo in esame.
La relatrice fa presente che la proposta in esame si basa giuridicamente sull’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che inquadra il miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori tra i settori in cui l’Unione europea ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. La medesima proposta è inoltre conforme al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità.
Da ultimo, dopo aver dato conto degli aspetti più rilevanti della direttiva 2004/37/CE, non oggetto di modifica, la relatrice ricorda l’altra proposta in itinere (COM(2016) 248 final), di modifica della direttiva 2004/37/CE, che reca novelle diverse ed autonome rispetto a quelle di cui alla proposta in oggetto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea) (n. 915)
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MANASSERO (PD) procede all’illustrazione del Programma di lavoro per il 2017 “Un’Europa che protegge, dà forza e difende”, contenente le 10 priorità politiche individuate dalla Presidenza Juncker. In particolare, la relatrice si sofferma sulla strategia che mira a dare nuovo impulso a occupazione, crescita e investimenti, attraverso l’implementazione di un’iniziativa per i giovani, un piano d’azione sull’attuazione dell’economia circolare e la predisposizione di un nuovo quadro finanziario pluriennale per il post 2020.
La nuova iniziativa per i giovani si articola in alcune proposte relative a un quadro di qualità per i tirocini e all’introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti, nonché in un’iniziativa sulla modernizzazione dell’istruzione scolastica e superiore. A questo proposito, la relatrice fa presente che la Comunicazione “Migliorare e modernizzare l’istruzione” preannuncia un’agenda in tema di istruzione superiore, assieme ad un pacchetto di iniziative specifiche per rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni.
Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, la relatrice osserva che il Governo ha preannunciato un impegno per l’attuazione di forme più incisive di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali ed internazionali e l’avanzamento del negoziato sulla proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Ricorda a questo proposito le osservazioni contenute nelle risoluzioni adottate sia dalla Commissione lavoro del Senato (Doc XVIII, n. 125) che dalla corrispondente commissione della Camera dei deputati (Doc XVIII, n. 41). In tema di politiche di coesione ed utilizzo di fondi strutturali, si sofferma sull’intenzione del Governo di sostenere un rafforzamento della politica di coesione per favorire la convergenza delle regioni dell’Unione europea.
Passa poi ad illustrare brevemente gli interventi in tema di mercato unico digitale connesso, politica dell’energia in materia di cambiamenti climatici, unione economica e monetaria e accordi di libero scambio con gli Stati Uniti.
Dà conto altresì delle iniziative correlate al pilastro dei diritti sociali, relative alla conciliazione vita-lavoro, all’accesso alla protezione sociale, all’attuazione della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro e alla revisione della direttiva 91/533/CEE sulle condizioni applicabili al contratto di lavoro.
Da ultimo, riferisce sulla nuova politica della migrazione, che mira anche al contrasto al caporalato, alla realizzazione di interventi per favorire il ricongiungimento familiare e alla gestione di percorsi migratori regolari per i lavoratori stranieri dotati di elevate competenze tecniche e professionali (Carta blu).
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789) (n. 789)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.
Il presidente SACCONI invita i Gruppi che ancora non hanno presentato i propri contributi a farlo al più presto, nell’auspicio che si possa pervenire all’adozione di un testo condiviso.
La senatrice PARENTE (PD) manifesta la necessità di un approfondimento, tenuto conto che l’istituto dell’apprendistato è stato oggetto di recente di importanti modifiche, a cominciare dal decreto legislativo n. 150 del 2015, attuativo del Jobs Act.
Il presidente SACCONI osserva che un tempestivo intervento della Commissione può efficacemente orientare l’attività del Governo nella riforma del programma Garanzia Giovani.
La senatrice CATALFO (M5S), nel sottolineare i risultati negativi del programma Garanzia Giovani, concorda con il Presidente sulla necessità di adottare con tempestività un atto di indirizzo in materia di apprendistato e tirocini.
Il presidente SACCONI ricorda che l’istituto dell’apprendistato è stato progressivamente marginalizzato da una serie di interventi normativi succedutisi negli anni, che hanno finito per lasciare spazio ai tirocini gratuiti. Questi ultimi non sono uno strumento adeguato per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e mancano persino delle tutele possedute invece dai voucher, pur oggetto di tante critiche. Conferma l’invito ai Gruppi a presentare tempestivamente i propri contributi, che potranno essere discussi dalla Commissione nella prossima settimana, orientativamente giovedì 16 febbraio.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2494
LEPRI, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge collegato alla stabilità 2016 recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
l’articolo 1, comma 1, prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una misura nazionale di contrasto della povertà, denominata reddito di inclusione, da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
l’articolo 1, comma 2, lettera a), tra i princìpi e i criteri direttivi, prevede che la suddetta misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;
ciò posto, l’articolo 1, comma 2, alla lettera d), prevede la possibilità di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra determinate categorie di soggetti, sulla base di risorse aggiuntive che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
premesso inoltre che:
l’uso dell’ISEE dovrà essere calibrato anche in base alla ricomposizione delle misure di contrasto alla povertà esistenti;
l’ISEE, pur efficace nella valutazione complessiva della valutazione patrimoniale e reddituale, può produrre distorsioni in quanto non riporta le diminuzioni o gli aumenti di reddito e beni che avvengono tra quelli indicati al momento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e quelli realmente disponibili al momento della richiesta di prestazione; ciò comporta il rischio di valutare una condizione molto precedente al momento della prestazione e, quindi, di non individuare correttamente la graduatoria dei beneficiari rispetto all’effettiva condizione;
considerato che:
l’articolo 1, comma 2, alla lettera c) prevede che il beneficio sia riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, mentre alla lettera h) prevede che venga definita la durata dello stesso, prevedendone la possibilità di rinnovo;
considerato inoltre che:
la condizionalità prevista nella predisposizione del progetto personalizzato richiede che vengano anche stabilite soluzioni per impegnare, almeno parte dei beneficiari, in programmi di lavoro di pubblica utilità;
ritenuto fondamentale che tutte le risorse stanziate possano trovare un pieno impiego;
impegna il Governo:
a stabilire in modo chiaro, in sede di attuazione del disegno di legge delega, che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia effettivamente carattere di universalità prevedendo, altresì, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti utili a tal fine, lo stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere concretamente realizzabili l’incremento graduale del beneficio, la graduale estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di adeguati servizi per l’inclusione, nell’ambito di un Piano nazionale di contrasto alla povertà di durata pluriennale;
a valutare l’opportunità di considerare l’incidenza dei costi dell’abitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio;
a valutare l’opportunità di prevedere che gli enti erogatori possano richiedere ISEE aggiornati, adottando a tal fine anche una modulistica coerente all’«attualizzazione» del reddito disponibile, in modo che la prestazione sia resa sulla base della condizione posseduta al momento della erogazione della stessa;
a prevedere programmi nazionali, da realizzare su base locale, per attivare lavori di utilità sociale, in applicazione della condizionalità prevista per alcuni dei beneficiari;
a gestire le risorse disponibili in modo da garantire nel corso dell’anno un progressivo riconoscimento dei soggetti titolari del diritto all’erogazione della prestazione;
a definire criteri e modalità di selezione, nonché procedure semplificate in applicazione delle priorità indicate, comunque in grado di assicurare il pieno impiego di tutte le risorse in dotazione.
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);
premesso che:
in Italia come noto, esistono pensioni minime, mentre un livello di salari minimi non è previsto da leggi nazionali, ma dalla contrattazione fra le parti sociali;
tale disciplina lascia aperte evidenti falle nel sistema provocando sacche di assenza di tutele per cospicue fasce di lavoratori. Non è infatti obbligatoria la stipula di contratti collettivi, esistono imprese o tipologie di contratti di lavoro individuali cui non è applicabile nessun contratto collettivo, e quindi nessuna forma di salario minimo;
se si guarda la percentuale di lavoratori effettivamente coperta dal salario minimo contrattuale, si scopre che l’Italia è il Paese con la quota di persone «escluse» più elevata, circa il 13 per cento, con picchi di oltre il 40 per cento nel settore dell’agricoltura, del 30 nelle costruzioni e oltre il 20 nelle attività artistiche e intrattenimento e nei servizi di hotel e ristorazione. In mercati del lavoro relativamente rigidi o segmentati, più il salario minimo è elevato, più alto è il numero di persone scoperte;
il minimo contrattuale in Italia diventa l’ennesimo diritto parziale o negato a una fetta crescente di lavoratori;
in tutti i Paesi ci sono persone pagate meno del limite stabilito, ma in Italia la percentuale è la più elevata. In particolare ne sono esclusi i lavoratori in nero e coloro che deliberatamente ricevono meno del dovuto. Oppure perfettamente nei confini della legge gli indipendenti non coperti dai contratti collettivi, quelle famose partite IVA che rimangono sempre fuori dalla discussione politica e sindacale. Il sistema di contratti collettivi mostra quindi crepe vistose;
la via preferita dai sindacati per ridurre il numero degli esclusi è quella di includere i precari nella contrattazione collettiva. Questo non è possibile in un mercato del lavoro sempre più parcellizzato e in cui il contratto dipendente non è più l’unica forma di lavoro subordinato;
i sindacati maggiormente rappresentativi rischiano di perdere un po’ di potere negoziale ed è per questo motivo che in più di una occasione hanno mostrato la loro contrarietà rispetto all’adozione di un salario minimo;
tuttavia, al di là delle evidenti falle nel sistema, emerge forte la necessità di offrire coperture di carattere universale che riportino uguaglianza sociale e pongano le basi per una effettiva crescita e rilancio dei consumi;
in Italia, in assenza di una specifica legislazione in merito ai compensi, con la pressione fiscale che spesso non incentiva l’attività economica, c’è il rischio reale che l’alternanza scuola-lavoro possa tradursi in una forma di sfruttamento. Uno strumento che consente alle imprese di risparmiare sul personale, a danno anche della popolazione inoccupata che ha già completato gli studi e dei disoccupati con bassi livelli di scolarizzazione;
in Italia gli stipendi sono, in diversi ambiti, regolati dai contratti collettivi di lavoro, ma molti settori produttivi non rientrano nelle tipologie interessate dai suddetti contratti. Non tutte le categorie di lavoratori sono di fatto rappresentate dai sindacati. In ambito privato, l’assenza di regole chiare – che impongano un tetto minimo salariale – abbassa la qualità della vita in Italia;
l’economia internazionale spinge il Governo a una serie di decreti che portino il Paese a livello degli altri Stati dell’Unione europea, per quanto concerne il mercato del lavoro. In Germania il salario orario minimo è di 8,50 euro e nessuno può essere pagato di meno. In Francia 9,61 euro; in Gran Bretagna, il salario orario minimo nazionale è di 6.70 sterlineper chi ha più di 21 anni, 5.30 sterline tra i 18 e i 21, 3.87 sterline per i minorenni. In Irlanda il salario minimo per gli adulti è di 8,65 euro; in Belgio va dagli 8,94 minimo per gli adulti ai 6,10 per i sedicenni. Le singole regioni all’interno di una nazione possono stabilire un salario minimo più alto di quello nazionale ma non più basso. Negli Usa, dove il minimum wage è di 7,25 dollari orari, ben 29 Stati lo hanno stabilito più alto. In Canada, il salario orario minimo garantito per legge varia, a seconda delle regioni, tra i 10 e gli 11 dollari e il costo della vita non è più alto che in Italia. In Australia il minimum wage è di ben 17,29 dollari orari;
in determinati settori, l’alternanza scuola-lavoro, sebbene abbia lo scopo di potenziare le competenze degli studenti, ha già dato ampiamente prova di prestarsi ad un utilizzo non sempre etico della forza lavoro. Si pensi ad esempio, agli aspiranti parrucchieri e all’alternanza scuola lavoro che caratterizza il loro ciclo di studi. Il corso professionale prevede un periodo d’apprendimento in aula e un altro presso le sale parrucchieri, dove i ragazzi si prestano a lavorare, con turni giornalieri assai impegnativi, a fronte di compensi/rimborsi che, nella maggioranza dei casi, equivalgono a pochi spiccioli. Lo stesso accade in altri settori, eterogenei tra loro: dal mondo della produzione televisiva e cinematografica, al business della ristorazione. Per tale ragione la riforma scolastica non può considerarsi scollegata da un’adeguata riforma del lavoro;
in Francia l’introduzione del salario minimo (Salaire minimum interprofessionnel de croissance, meglio noto come SMIC) è avvenuta con legge parlamentare nel 1950. La legislazione francese, frutto di varie modifiche nel corso degli anni, prevede che lo SMIC sia ricalcolato ogni anno secondo un meccanismo basato sul potere d’acquisto e altri fattori. Dal 19 dicembre 2013 lo SMIC è di 9,53 euro lordi all’ora ovvero per un lavoro a tempo pieno (35 ore alla settimana), 1.445,38 euro lordi mensili circa 1.130,00 euro netti; nell’ambito dell’attuazione degli accordi politici di Großie Koalition, anche in Germania è stata votata e approvata l’introduzione del salario minimo, a partire dal 2015, con la misura iniziale di 8,5 euro all’ora; il 15 giugno 2015, il Canton Ticino ha votato un referendum per inserire in Costituzione un salario minimo legale di 3.400 euro al mese. Il referendum è passato col voto favorevole del 54,7 per cento di quanti si sono recati alle urne. La norma si applica anche ai lavoratori transfrontalieri, e prevede una differenza di salario per mansione e settore economico, mentre non si applica a quel 40 per cento di lavoratori che già sono tutelati da un contratto collettivo;
lo stesso presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha più volte richiesto al Congresso aumenti dei salari minimi fino a 10,10 dollari. Peraltro in molte città statunitensi, il salario minimo è più alto di quello richiesto dallo stesso Obama;
alla luce delle predette considerazioni paiono poco credibili le resistenze da parte di chi ritiene che l’introduzione di un «salario minimo» conduca all’aumento della disoccupazione o alla perdita di competitività nei confronti dei Paesi esteri. Il principale motivo a favore, oltre a quelli politici, è la volontà di sostenere i consumi interni in un Paese che trae sostentamento principalmente dalle esportazioni, che dipendono dalla domanda estera. L’esperienza tedesca e quella di molti altri Paesi rappresenta un interessante campo di studio, specialmente per le particolari condizioni in cui versa attualmente l’economia mondiale. Il fatto che uno dei Paesi più sviluppati e meno colpiti dalla recente crisi abbia deciso di introdurre una legislazione riguardante i salari minimi potrebbe indicare come gli eventuali, tuttavia non comprovati, effetti negativi sull’occupazione possano essere compensati da effetti benefici in altri campi;
con l’introduzione di un «salario minimo», inoltre, il ruolo del sindacato dovrebbe essere molto diverso da quello odierno. Se la trattativa per l’integrazione al minimo fosse basata principalmente sull’incremento della produttività (come molto probabile), il sindacato dovrebbe contribuire positivamente innanzitutto a dare una definizione chiara del concetto di produttività stessa (non certo riconducibile al mero ricorso al lavoro straordinario), ma soprattutto si dovrebbero prevedere in capo al sindacato reali poteri di codefinizione degli obiettivi e dei metodi per l’incremento della produttività, come anche meccanismi di controllo efficaci sulla valutazione dei risultati;
nella definizione di uno schema di relazioni industriali come quello delineato è altresì cruciale il ruolo dello Stato. Da una parte, bisognerebbe predisporre dei meccanismi di detassazione delle retribuzioni almeno nella parte definita da accordi territoriali e aziendali (in sostanza avviando il processo di riduzione del cuneo fiscale e premiando la parte della retribuzione più variabile in quanto legata a parametri economici territoriali e aziendali), avviando la riduzione della tassazione sul lavoro promessa da vari Governi negli ultimi anni, per altro verso andrebbe impostato un sistema di ammortizzatori sociali coerente con il nuovo modello di definizione della busta paga, prevedendo l’introduzione di un ammortizzatore sociale di carattere universale semplice, ammortizzatori che tendano a formare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro (ammortizzatori sociali attivi) e che soprattutto non disincentivino i disoccupati dalla ricerca di un nuovo lavoro,
impegna il Governo:
in attuazione dei princìpi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione, fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale, ad assumere iniziative per introdurre il salario minimo garantito, stabilendo che la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non possa essere inferiore ai nove euro;
ad assumere iniziative per istituire un’autorità scientifica ed indipendente che proponga al Governo il livello e gli adeguamenti del salario minimo, monitorandone gli effetti sul mercato del lavoro;
ad accompagnare l’introduzione del «salario minimo» con la creazione di un ammortizzatore sociale di carattere universale, tendente a formare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro; a porre in essere iniziative volte a prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata, o realisticamente prevedibile, e inflazione reale, sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);
premesso che:
il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l’impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;
durante l’esame del disegno di legge alla Camera è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all’«universalismo selettivo» nell’accesso al beneficio;
il provvedimento all’esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;
i 600 milioni di euro per l’anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente, ma sistemica e strutturale;
una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibiIi;
le stime diffuse dall’ISTAT riferite alla povertà, assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);
l’incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);
questo andamento nel corso dell’ultimo anno si deve principalmente all’aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;
i grandi assenti del provvedimento all’esame sono la definizione di povertà e l’individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,
impegna il Governo:
ad adottare nell’esercizio della delega un indicatore preciso di povertà con riferimento a quelli esistenti e indicati dall’Unione europea, pari a 6 decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito povero in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
secondo i dati dell’OCSE, dal 2008 al 2014 in Italia la povertà assoluta è pressoché raddoppiata con oltre 4 milioni di persone, di cui circa 1.470.000 famiglie, che non riescono a consumare un paniere di beni essenziali;
l’emergenza riguarda soprattutto le famiglie numerose e con figli minori. Livelli elevati di povertà assoluta si osservano per le famiglie con cinque o più componenti (16,4 per cento), soprattutto se coppie con tre o più figli (16 per cento) e l’incidenza sale al 18,6 per cento se in famiglia ci sono almeno tre figli minori;
le famiglie con figli, in particolare quelle numerose, sono più spesso famiglie monoreddito, specie se la donna è a bassa qualifica, e lo squilibrio tra ricchezza disponibile e numero di consumatori familiari le rende a rischio di povertà;
considerato che:
il sostegno monetario alle famiglie è oggi realizzato sostanzialmente da due istituti: gli assegni al nucleo familiare, destinati alle sole famiglie di lavoratori dipendenti, e le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, che escludono i cosiddetti «incapienti»;
è quindi necessario un nuovo sostegno economico alle famiglie per le spese sostenute per i figli a carico, progressivo in base alla condizione economica del nucleo, che consentirebbe a molte famiglie di lavoratori poveri di uscire dalla loro condizione di povertà;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, una misura economica destinata ai nuclei familiari con minori e figli conviventi con età fino a 25 anni, impegnati in percorsi educativi, assumendo l’ISEE come misura della loro condizione economica, in modo da evitare per tali famiglie il rischio di povertà.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
nel corso degli anni, sono aumentati gli oneri per l’assistenza e la cura di persone anziane con disabilità e in condizione di non autosufficienza;
il numero di persone in età avanzata è destinato ad aumentare in Italia, nell’arco di un decennio, mentre il numero di non autosufficienti crescerà più velocemente della media europea;
le politiche di welfare sono impegnate sempre più ad intervenire non solo nei casi di non autonomia e non autosufficienza ma anche sulle condotte di crisi che determinano la riduzione in povertà di tali persone già fortemente svantaggiate per le loro condizioni di salute;
sono quindi necessarie nuove misure che si sostituiscano a quelle attuali e che aumentino il benessere delle persone disabili e non autosufficienti, e dei loro familiari, a rischio povertà, in modo coerente con le loro condizioni specifiche;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, una serie di misure, in sostituzione di quelle vigenti, di sostegno ai disabili e non autosufficienti di tutte le età a rischio di povertà, rapportate alla entità e caratteristica del loro bisogno di assistenza, cui si aggiungano opportunità di inserimento lavorativo attivo per evitare la loro esclusione sociale.
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (collegato alla legge di stabilità 2016);
premesso che:
il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l’impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;
durante l’esame del disegno di legge alla Camera è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all’«universalismo selettivo» nell’accesso al beneficio;
il provvedimento all’esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;
i 600 milioni di euro per l’anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente ma sistemica e strutturale;
una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;
le stime diffuse dall’ISTAT riferite alla povertà: assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);
l’incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);
questo andamento nel corso dell’ultimo anno si deve principalmente all’aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;
i grandi assenti del provvedimento all’esame sono la definizione di povertà e l’individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,
impegna il Governo:
a recuperare mediante specifici provvedimenti legislativi ulteriori, necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2494, «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,
considerato l’obiettivo dell’inclusione sociale ed il sostanziale fallimento, a questo proposito, della sperimentazione relativa al reddito minimo di inserimento;
riconosciuta la dimensione locale quale la più idonea a prevenire, individuare e superare lo stato di bisogno attraverso azioni di prossimità;
apprezzate le competenze in materia di presa in carico del volontariato e delle associazioni non profittevoli in quanto capaci di esprimere relazionalità,
impegna il Governo:
ad attuare le deleghe in termini tali da collegare e condizionare l’erogazione del sussidio alla valutazione dei soggetti che sono stati incaricati della cura del beneficiario, affinché la prestazione monetaria non concorra ad esaltare eventuali condizioni di degrado e dipendenza, ma si inserisca in un coerente percorso di effettiva inclusione.
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,
premesso che:
in Italia il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popolazione, ed è in crescita da molti anni. Tra il 2008 e il 2014 la quota di italiani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuta di circa un terzo, passando da 11 a 15 milioni di persone;
i dati ISTAT appena pubblicati nel Report «La povertà in Italia nel 2015», parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta, pari a 4 milioni e 598 mila persone: il numero più alto dal 2005. Per quanto riguarda i minori in povertà assoluta, questi sono pari al 10,9 per cento, ossia più di un minore su 10 (nel 2005 la percentuale era del 3,9 per cento);
soltanto il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va alla parte più povera della popolazione;
nonostante questi dati drammatici, in Europa solo il nostro Paese, insieme alla Grecia, è privo di una misura universalistica per chi si trova in una condizione di povertà;
è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari la Comunicazione della Commissione relativa all’«Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali» con annesso l’allegata «Prima stesura del pilastro dei diritti sociali». Questa comunicazione dovrebbe fungere da quadro di riferimento per esaminare le performance occupazionali e sociali degli Stati membri;
nel suddetto documento, il quindicesimo settore di intervento osserva che la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Come principio viene proposto quello di assicurare un adeguato reddito minimo garantito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso;
l’evidente elevato onere per la finanza pubblica conseguente all’eventuale attuazione delle suddette misure di sostegno al reddito può essere affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque richiede prioritariamente una effettiva volontà politica di intraprendere questo percorso. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo, nel recente passato, ha «trovato» circa 4 miliardi di euro per l’esenzione dell’IMU per l’abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti «80 euro» in busta paga,
impegna il Governo:
ad assumere, in coerenza con le risoluzioni europee del 2008 e del 2010, e con il documento sul «Pilastro europeo dei diritti sociali» di cui in premessa, le opportune iniziative per un graduale ampliamento delle misure per il contrasto alla povertà al fine di garantire a regime un sostegno economico minimo da garantire a tutte alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328 del 2000;
nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera d), si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;
nella suddetta norma non è esplicitata, tra le iniziative di confronto tra gli operatori, la possibilità di promuovere anche la realizzazione di attività formative che sarebbero propedeutiche per i soggetti che lavorano nel settore dei servizi sociali;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenze, la predisposizione di attività formative per fornire agli operatori, che agiscono in tale ambito, un adeguato sostegno alla loro attività nel quadro delle misure previste dal presente provvedimento.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328 del 2000;
nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera i), si prevede il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e, in particolare, del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell’assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti;
è necessario garantire, così come previsto per gli enti locali, anche agli operatori del settore, di cui al comma 4, lettera d) del presente provvedimento, la possibilità di fruire delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali in supporto alla loro attività:
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di garantire, mediante atti di propria competenza, la trasparenza, l’accessibilità e la condivisione dei dati e delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali di cui all’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, rendendoli disponibili agli operatori del settore di cui al comma 4, lettera d) dell’atto in esame, impegnati nella strategia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328 del 2000;
nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera d), si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;
considerato che:
con l’approvazione della legge n. 106 del 2016 (Riforma del Terzo Settore), il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare uno o più decreti legislativi volti a sostenere la libera iniziativa, personale e associativa, finalizzata al bene comune, all’incremento dei livelli di coesione e protezione sociale e all’inclusione e al pieno sviluppo della persona;
tale intervento si è reso necessario anche a causa della grave crisi economica che ha colpito il Terzo settore e il sistema dei servizi sociali del nostro Paese;
il sistema dei servizi sociali locali si trova in difficoltà a causa dell’insufficienza di personale, del blocco delle assunzioni e del turn-over, dei limiti della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché a causa della progressiva riduzione degli stanziamenti statali destinati al sostegno degli interventi sociali sui territori;
in particolare, gli operatori che lavorano nel settore dei servizi sociali, di cui al comma 4, lettera d) dell’A.S. 2494, si trovano in una situazione di disagio per l’aumento delle domande di aiuto e assistenza da parte di persone in difficoltà e, al contempo, della diminuzione delle risorse economiche loro destinate per costruire progetti che rispondano ai bisogni individuali dei soggetti svantaggiati;
per garantire la continuità del lavoro svolto dai servizi sociali locali, in difficoltà nel loro complesso, è quindi necessario risolvere la situazione di disagio degli operatori in modo da permettere a tali lavoratori, attraverso risorse adeguate, di poter svolgere la loro attività in favore delle comunità in cui operano;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere, mediante atti di propria competenza, misure al fine di potenziare l’offerta del sistema dei servizi sociali del nostro Paese, favorendo l’aumento del numero dei professionisti che svolgono la loro attività in tale settore e sostenendo i servizi sociali locali con risorse finanziarie esplicitamente finalizzate allo sviluppo e il rafforzamento delle attività e delle strutture coinvolte nella misura di contrasto alla povertà, prevista nel presente provvedimento.
Il Senato,
premesso che:
al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle prestazioni, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la presente iniziativa legislativa prevede l’introduzione di misure relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;
il pieno sviluppo della persona umana, nella ricerca e scelta del lavoro ideale per sé e per il giusto contributo che può offrire alla società di appartenenza, non può prescindere da una corretta e completa informazione circa le possibilità a disposizione, in merito. Per questo motivo appare essenziale provvedere ad istituire, nel nostro ordinamento, il diritto all’orientamento alla formazione ed al lavoro;
dagli inizi del 2000 si è andato incrementando l’impegno economico ed organizzativo relativo ai Servizi pubblici per l’impiego, con un forte ruolo dell’Europa che coordina, indica e finanzia la strada da seguire. La congiuntura economica negativa ha posto nuove sfide alla politica europea per l’occupazione; l’esercizio di riduzione del budget ha aumentato la pressione sul miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei Servizi pubblici per l’impiego.
visto il ruolo che le politiche attive vanno assumendo e il rischio di congestione, è necessaria una forte e strutturata cooperazione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della pubblica istruzione, attraverso una efficace e snella riorganizzazione delle infrastrutture e del personale già presente, al fine di strutturare un orientamento alla formazione ed al lavoro che accompagni il percorso dell’individuo fin dal termine delle scuole dell’obbligo, per avvicinarsi al livello dei principali Paesi europei;
il successo dello strumento previsto da questa proposta di legge comporterebbe una maggior consapevolezza delle proprie capacità e autodeterminazione da parte delle nostre nuove generazioni, con conseguente maggior partecipazione attiva dei singoli alla Società nel suo complesso ed inevitabile abbattimento delle ormai tristemente note quote di N.E.E.T. ovvero quei ragazzi che sentendosi ignorati ed emarginati dalla propria (la nostra) comunità decidono di non impegnarsi in nessun percorso di istruzione, formazione o di occupazione;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere l’introduzione, di una o più misure, contenenti norme generali riguardanti il riordino delle misure a sostegno dell’orientamento alla formazione ed al lavoro, ovvero l’armonizzazione di tutte le offerte di orientamento alle possibilità educative e lavorative disponibili ed all’individuazione delle più vicine alle proprie inclinazioni, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita civica, sociale e occupazionale.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi del comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l’introduzione di una misura, denominata reddito di inclusione da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull’intero territorio nazionale, di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale;
ai sensi del comma 2, lettera a), si prevede che la misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i princìpi di cui alla lettera f) del medesimo comma;
non si ritiene opportuno che un sostegno economico di contrasto alla povertà, come definito nel provvedimento in esame, prescinda dai costi connessi al mantenimento di una abitazione, bene immobile che rappresenta uno dei problemi principali per le persone in condizioni di povertà, non è equo nei confronti di chi invece non possiede una propria abitazione;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di introdurre, attraverso atti di propria competenza, nella quantificazione del sostegno economico previsto ai sensi del comma 2, lettera a), i costi connessi al mantenimento di una abitazione, in modo anche da consentire una differenziazione della misura a livello territoriale.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;
premesso che:
il provvedimento è finalizzato ad introdurre una misura unitaria nazionale di contrasto alla povertà e, a tal scopo, è stato previsto in sede di legge di stabilità 2016 lo stanziamento di 600 milioni di euro di risorse per l’anno in corso e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;
in Italia il rischio povertà riguarda circa 1/3 della popolazione; secondo l’ultimo rapporto ISTAT sono in condizioni di povertà assoluta 1 milione e 470mila famiglie;
rapportando il numero del poveri assoluti allo stanziamento delle risorse, si tratta di destinare al contrasto alla povertà circa 0,70 euro al giorno, ben al di sotto del 35 euro giornalieri spesi per l’accoglienza di clandestini;
si rende, pertanto necessario un’ottimale finalizzazione delle risorse stanziate all’obiettivo di lungo periodo del contrasto alla povertà, ritenendo la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del provvedimento in oggetto non sufficiente a garantire ciò;
si ricorda, in proposito, che già la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto legittimo una limitazione nell’accesso alle prestazioni sociali da parte del singolo Stato, pur se costituisce una discriminazione indiretta, se questa è giustificata dalla necessità di proteggere le proprie finanze (v. Corte di Giustizia europea vs Gran Bretagna);
impegna il Governo:
a prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati e nel rispetto del criterio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del provvedimento in oggetto, che il requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale sia fissato in almeno dieci anni continuativi e stabili.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;
preso atto delle finalità del provvedimento di contrastare, mediante l’adozione di una misura unitaria a carattere nazionale, la condizione di povertà e di indigenza delle famiglie;
considerate insufficienti le risorse stanziate a tale scopo dalla legge di stabilità 2016, quantificate in 600 milioni di euro per l’anno in corso e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;
rammentato, infatti, il rapporto ISTAT sulla povertà, che ci ricorda sono in condizioni di povertà assoluta 1.470.000 famiglie, pari a 4.102.000 persone, ed in condizioni di povertà relativa 2.654.000 famiglie, pari a 7.815.000 persone;
valutato, quindi, che lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui, suddiviso per il numero dei poveri in Italia, corrisponde a circa 56 euro al mese per famiglia in condizioni di povertà assoluta, cifra irrisoria per modificare lo stato di indigenza delle famiglie italiane;
vagliato il criterio direttivo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del provvedimento, cui il Governo deve attenersi nell’emanazione del decreto delegato, di previsione di un requisito di durata minima della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea;
ricordato che in ambito europeo già la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto legittimo da parte della Gran Bretagna limitare l’accesso alle prestazioni sociali, in particolare agli assegni familiari, per i cittadini europei presenti in Gran Bretagna, in quanto, anche se tratta si di una discriminazione indiretta, questa è giustificata dalla necessità di proteggere le proprie finanze;
impegna il Governo:
a riconoscere, in sede di emanazione dei decreti delegati e nel rispetto del criterio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del provvedimento in oggetto, una priorità alle famiglie di cittadinanza italiana e fissando per le famiglie extracomunitarie, ai fini dell’accesso al beneficio, una soglia punti da accumulare dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi del comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l’introduzione di una misura, denominata reddito di inclusione da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull’intero territorio nazionale, di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale;
il comma 2, lettera b), prevede che la misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i princìpi di cui alla lettera f) del medesimo comma;
ai sensi del comma 2, lettera h), si prevede la definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b), prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera a), nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio;
non è opportuno che il limite di durata previsto dalla suddetta norma crei un possibile disincentivo nell’accettazione di un lavoro da parte delle persone con redditi bassi o nulli, in quanto ogni reddito addizionale sarebbe compensato da perdite di benefici sociali e aumenti delle imposte (cosiddetta «trappola della povertà»);
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere, mediante atti di propria competenza, per un periodo di tempo iniziale, l’erogazione di una quota del beneficio di cui al comma 2, lettera b), anche qualora i beneficiari di tale sussidio accedano al mercato del lavoro, nel caso in cui i redditi dei medesimi non fossero adeguati a permettere alla persona interessata una condotta di vita libera e dignitosa.
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»
premesso che:
il provvedimento in esame, indica espressamente tra le sue finalità quella di «contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale, e ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali»;
dette finalità, tutte condivisibili, si scontrano però con le risorse messe in campo dal Governo per dare loro piena attuazione, ossia il miliardo di euro stanziato a partire dal 2017; ulteriori risorse saranno eventualmente rinvenibili dai risparmi conseguenti dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale;
il rischio che si profila quindi, è che il previsto riordino delle prestazioni di natura assistenziale, venga utilizzato per fare cassa con tagli alle prestazioni, e trovare quindi ulteriori risorse a favore del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui al comma 386 della legge di stabilità 2016. Sotto questo aspetto è indispensabile che non vengano intaccati i diritti già acquisiti,
impegna il Governo:
a far salvi, nell’ambito del previsto riordino delle prestazioni di natura assistenziale, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi.
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»
premesso che:
il provvedimento in esame prevede delle deleghe al Governo per l’introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà; per il riordino delle prestazioni assistenziali, nonché per il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), uno dei decreti attuativi dovrà provvedere – tra l’altro – alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
è evidente che la suddetta previsione, che avrà impatto anche sulla riorganizzazione degli enti e dei lavoratori del Ministero, non potrà non vedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,
impegna il Governo:
a prevedere, nell’ambito della prevista razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui in premessa, il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»
premesso che:
per raggiungere gli obiettivi di strategia Europa 2020 ed in coerenza con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) l’Italia dovrebbe elevare il tasso di occupazione dall’attuale 60,5 per cento ad un minimo del 67 per cento e ridurre quello di povertà dal 28,3 al 25 per cento, ovvero dovrà garantire una crescita «inclusiva» creando 2,8 milioni di nuovi posti di lavoro e sottrarre circa 2,2 milioni di persone a condizioni di povertà o deprivazione;
questi dati emergono da una recente indagine promossa dall’istituto Demoskopika, denominata «Europa inclusiva. Lo stato di avanzamento delle regioni italiane» dove si rileva, tra l’altro, una distanza tra le Regioni del nord e del sud Italia che lo stesso istituto definisce «incolmabile»;
tra le regioni ritardatarie figurano tutte quelle del sud, con una distanza da colmare che va da 8,4 a 24,9 punti percentuali: in testa la Calabria (-24,9), seguono la Campania (-23,9), la Sicilia (-23,6), la Puglia (-20), la Basilicata (-13,9), la Sardegna (-13,5), l’Abruzzo (-8,4);
la Basilicata dovrebbe, entro il 2020, innalzare il tasso di occupazione della fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni dal 48 al 61,3 per cento, ovvero 25mila posti di lavoro in più; contestualmente dovrebbe calare il tasso di povertà dal 39,6 di oggi al 34,5 per cento nel 2020, sottraendo circa 30mila persone all’emarginazione sociale;
impegna il Governo:
a prevedere, fin dalla prossima legge di bilancio, un incremento graduale di risorse nel triennio 2017-2019, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l’introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà;
dal 2017 le risorse su cui la citata misura unica potrà contare è di circa un miliardo di euro, stanziato dall’ultima legge di stabilità;
è evidente che se l’obiettivo è quello di far uscire dalla soglia di povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse stanziate si dimostrano chiaramente del tutto insufficienti. Dai dati ISTAT si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi di euro, altri autorevoli stime, come quelle prodotte dall’«Alleanza contro la povertà in Italia», parlano di almeno 7 miliardi di euro;
è quindi evidente che le risorse messe in campo, seppur siano un primissimo passo verso la giusta direzione, risultano del tutto inadeguate a dare una risposta credibile a centinaia di migliaia di famiglie che vivono in grave disagio economico;
i dati ISTAT appena pubblicati parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta nel 2015, pari a 4 milioni e 598 mila persone, il numero più alto dal 2005;
impegna il Governo:
a prevedere, fin dalla prossima legge di bilancio, un incremento graduale di risorse nel triennio 2017-2019, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,
premesso che:
il comma 2, lettera a) dell’articolo 1, prevede che la misura unica nazionale di contrasto della povertà, sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l’ISEE, nonché all’adesione di un progetto personalizzato per l’inclusione sociale e lavorativa, predisposto e attuato di fatto dagli enti locali;
si evidenzia che questi progetti personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa, dipendano di fatto dalla capacità degli enti locali e dei centri per l’impiego di far fronte alle richieste inoltrate;
la realtà però è che gli enti locali, pur in previsione di risorse a loro destinate per dette finalità dal provvedimento in esame, che però sono del tutto inadeguate dopo anni di tagli, hanno risorse finanziarie e professionali inadeguate a garantire l’attuazione dei suddetti progetti personalizzati;
il rischio più che concreto quindi è che i comuni e i centri per l’impiego non saranno in grado di «accogliere» tutte le persone che hanno le caratteristiche per poter accedere ai benefici riconosciuti;
impegna il Governo:
a incrementare i trasferimenti a favore degli enti locali e dei Centri per l’impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per l’erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;
preso atto delle finalità che il provvedimento in oggetto intende perseguire, ovvero di contrastare la povertà in Italia attraverso l’adozione di una misura unitaria nazionale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
considerato il criterio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), laddove si prevede che la misura: «sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti»;
ribadito che sarebbe stato più opportuno ed equo utilizzare quale parametro l’indicatore della situazione reddituale (ISR), posto che la casa di proprietà, se utilizzata per viverci e non come investimento, non rappresenta una fonte di reddito;
ritenuto pertanto che la modifica apportata, in sede di esame in assemblea del provvedimento, di tener conto dell’effettivo reddito disponibile e della tipologia di beni consumati, mantenendo come parametro l’ISEE lascia comunque margini di discrezionalità ed ambiguità,
impegna il Governo:
a garantire, nelle more di attuazione del provvedimento, che l’indicatore della situazione economica equivalente cui parametrare l’accesso al beneficio della misura unitaria di contrasto alla povertà sia inequivocabilmente l’ISR.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;
preso atto che il Governo ha scelto la strada della delega per contrastare la povertà in Italia, attraverso l’adozione di una misura unica a livello nazionale ed a carattere universale condizionata alla prova dei mezzi nonché il riordino delle prestazioni di natura assistenziale;
ritenuto tale percorso errato ed inefficiente rispetto all’obiettivo che si intende perseguire, posto che il Governo interviene a valle del problema e non sulle cause da cui esso trae origine, vale a dire la disoccupazione, le pensioni minime irrisorie, un carico fiscale troppo alto per le famiglie;
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni provvedimenti, nell’ambito delle proprie competenze, finalizzati a rimuovere o comunque a contrastare le cause che concorrono alla condizione di povertà delle famiglie italiane, in primis il carico fiscale che grava sulle famiglie.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;
premesso che:
il criterio di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), prevede che il riordino delle prestazioni di natura assistenziale avvenga mediante loro assorbimento nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà e, con riguardo alla Carta acquisti ordinaria, cosiddetta «Social Card», di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, che il suo completo assorbimento avvenga: «nel momento in cui la misura ( … ) copra le fasce interessate»;
la Social Card, si ricorda, è un beneficio economico utilizzabile per la spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche, riconosciuto agli anziani di età pari o superiore a 65 anni ed ai bambini di età inferiore ai 3 anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto, riconosciuta inizialmente ai soli cittadini italiani e poi estesa anche ai cittadini di Stati membri della UE ed agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo;
tale sovrapposizione di misure rischia di esautorare le già irrisorie risorse stanziate per il contrasto alla povertà;
il miliardo di euro annui previsti a decorrere dal 2017 per finanziare la misura unica nazionale, rapportato ai 4 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta ed ai quasi 3 milioni di persone in condizioni di povertà relativa, si traducono in appena 0,70 centesimi al giorno per le famiglie;
impegna il Governo:
ad attenersi, nelle more di attuazione del provvedimento, allo spirito originario con il quale il legislatore ha previsto la cosiddetta Social Card, ovvero sostenere le famiglie italiane in difficoltà, escludendo dalla copertura delle fasce interessate gli stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, al fine di ottimizzare la finalizzazione delle risorse stanziate.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;
premesso che:
obiettivo ambizioso del provvedimento è quello di contrastare la povertà in Italia attraverso il riordino delle prestazioni di natura assistenziale vigenti e l’adozione di una misura unica a livello nazionale ed a carattere universale;
per conseguire tale finalità sono stati stanziati, in sede di ultima legge di stabilità cui il provvedimento è collegato, 600 milioni di euro per l’anno 2016 e 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;
tali risorse appaiono oltremodo esigue ed insufficienti a contrastare la povertà in Italia, tenuto conto che le cifre ISTAT parlano di oltre 4.102.000 persone in condizioni di povertà assoluta (1.470.000 famiglie), cui si aggiungono 7.815.000 persone (2.654.000 famiglie) in condizioni di povertà relativa;
tra le cause che contribuiscono a porre in condizioni di povertà le famiglie italiane è la disoccupazione giovanile e degli over 45enni, questi ultimi rappresentanti la categoria maggiormente in difficoltà a ricollocarsi sul mercato del lavoro una volta espulsi dal ciclo produttivo;
le recenti misure adottate dal Governo per accrescere l’occupazione con il cosiddetto «Jobs Act» rappresentano una sorta di bolla occupazionale, destinata a scoppiare appena terminato l’incentivo della decontribuzione;
impegna il Governo:
a reperire le occorrenti risorse da stanziare nei prossimi provvedimenti di natura economica, senza ricorrere tuttavia ad un aumento della tassazione sui cittadini, per rendere permanenti e strutturali misure di riduzione del costo del lavoro.
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (AS 2494);
premesso che:
la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge in esame delega il Governo all’emanazione di un decreto legislativo recante il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà;
la medesima dispone un’eccezione al citato riordino per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
impegna il Governo:
a prevedere in fase di attuazione della disposizione di cui in premessa, di ricomprendere tra le prestazioni per le quali è prevista un’eccezione al citato riordino anche quelle a favore dei superstiti.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Reddito di cittadinanza). 1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3,4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1º aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all’articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato ”Fondo per il reddito di cittadinanza”.
6. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
a) ”reddito di cittadinanza”: l’insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
b) ”beneficiario”: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
c) ”soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro”: i benefici ari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
d) ”struttura informativa centralizzata”: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l’aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
e) ”sistema informatico nazionale per l’impiego”: la banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f) ”fascicolo personale elettronico del cittadino”: l’insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l’anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
g) ”libretto formativo elettronico del cittadino”: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l’impiego;
h) ”soglia di rischio di povertà”: il valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
i) ”reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza”: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
l) ”nucleo familiare”; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l’appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare ai quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell’Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l’impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
m) ”Fondo per il reddito di cittadinanza”: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
n) ”bilancio di competenze”: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l’auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l’utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
o) ”registro nazionale elettronico delle qualifiche”: l’elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
p) ”salario minimo orario”: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
q) ”tessera sanitaria nazionale”: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.
7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l’anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all’allegato 1 alla presente legge.
9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. il valore è aggiornato annualmente secondo l’indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
10. L’erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all’allegato 3 della presente legge.
11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l’INPS per l’assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l’imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent’anni e l’imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
12. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1,2 e 3 alla presente legge.
14. L’accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l’erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1,2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria.
16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea;
b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l’accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell’Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l’adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
22. Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell’implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l’impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l’attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l’impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l’impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l’accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l’orientamento e l’apprendimento permanente;
b) le regioni, in coordinamento con i centri per l’impiego, e i comuni favoriscono, d’intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fin iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l’impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l’offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell’orientamento, della formazione e dell’apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l’impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell’osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l’offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;
c) i comuni svolgono le procedure per l’accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l’impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l’esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l’impiego, con l’anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
d) i centri per l’impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). i centri per l’impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all’INPS il parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell’implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l’impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l’impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l’impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell’incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro. I centri per l’impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l’impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l’impiego e all’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro;
e) l’INPS, nell’ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l’impiego territorialmente competente, all’erogazione dei contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l’impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
f) l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell’ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l’impiego;
h) l’INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d’invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all’erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l’impiego;
l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;
m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l’impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell’implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l’impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell’implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all’inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.
23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l’evoluzione del mercato dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l’attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall’ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L’Osservatorio definisce, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell’offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell’impatto occupazionale.
24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell’attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.
25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l’integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l’uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell’ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l’interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all’attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafi ci, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all’anno in corso, dati in possesso dell’INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l’impiego, le direzioni territoriali per l’impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all’attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l’impiego.
26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l’impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
31. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:
a) copia della dichiarazione ISEE;
b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
34. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
35. Sui siti internet dei centri per l’impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,
36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l’impiego presso il quale è stata formulata l’istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l’accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all’INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
38.Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti. r lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle nonne in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
40. Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell’entità dell’ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l’impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al comma 41.
43. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all’attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
44. L’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 l è attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
45.1 beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all’assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.
46. I centri per l’impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all’inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
47. I centri per l’impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l’Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l’impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un’agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l’agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l’attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
49. L’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
”Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare dì concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell’Agenzia del demanio. L’individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. L’affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all’esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a) l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.
4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
6. Al fine di promuovere l’inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l’insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l’attuazione di progetti volti all’accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l’impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
9. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l’assenso all’affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell’agricoltura nazionale con priorità all’agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell’agricoltura locale.”.
50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei. settori innovativi, dopo il comma 1 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
”1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 dei 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 de12012”.
51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso l’impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
52. Le agenzie, iscritte all’albo informatico di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all’inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l’impiego del soggetto beneficiario di reddito.
53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all’inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l’impiego.
54. I centri per l’impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).
55. I centri per l’impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l’utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l’assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell’Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l’occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l’attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l’assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l’obiettivo occupazionale fissato.
58. Le agenzie formative accreditate hanno l’obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l’impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l’obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l’impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formati ve. Tale strumento è utilizzato dall’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.
60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l’impiego al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell’lNPS rende possibile l’acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l’impiego;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell’operatore
addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento lavorativo;.
e) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d’intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l’accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l’impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l’utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L’azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l’impiego;
g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l’ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l’impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
c) rifiuta, nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l’impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell’anno solare;
e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.
64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all’80 per cento di quella riferita alte mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l’importo di 3.000 euro lordi;
c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.
65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l’impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
66. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
67. Sono esentate dall’obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 64.
70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, dall’articolo Il del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l’accesso all’alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.
71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell’abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l’abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo Il della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2017.
73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l’accesso alle agevolazioni.
75. All’articolo Il, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: ”di cui al comma 4” sono inserite le seguenti: ”ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza”.
76. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: ”479-bis. TI percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l’accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476”.
77. Ai fini di cui ai commi da l a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d’obbligo, in particolare per l’acquisto di libri di testo;
b) il sostegno all’istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
c) il sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) il sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;
e) il sostegno all’uso dei trasporti pubblici locali;
f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
79. Al fine di promuovere l’accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l’impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell’accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
81. Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
83. li reddito di cittadinanza è erogato dall’INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.
84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l’importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l’erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell’importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
85. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l’INPS, finalizzata all’erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l’ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
86. Al fine di promuovere l’emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un’eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
87. Al beneficiario che trova autonomamente un’occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell’adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
89. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l’impresa beneficiaria dell’incentivo.
91. L’incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione, nel limite dell’importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
92. L’incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.
93. L’incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
94. L’incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l’acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell’ambiente.
96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall’accertamento dell’impiego di lavoratori in modo non regolare.
97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall’avvenuto accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell’accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
98. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l’INPS e l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l’esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l’impiego territorialmente competente nonché all’autorità giudiziaria.
99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
100. Chiunque, nell’ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’effettivo incremento del reddito.
102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l’ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all’erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l’impiego, altresì prevedendo in particolare:
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.
105. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l’anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 145.
106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOD) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
I risparmi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente legge.
107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. II mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
109. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 109.
111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AGU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
117. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.”;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”I risparmi conseguenti all’applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all’articolo 1 comma 5 della presente legge. Il ‘Fondo straordinario di sostegno all’editoria’, di cui al comma26l dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.”;
118. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariati di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
”Art. 1 – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.”;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
”Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.”;
121. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;”.
122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
123. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
124. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ”e tenendo conto delle riduzioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: ”la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;
d) al comma 14, le parole: ”per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”.
125. A decorrere dal 1º gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
126. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ”ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.
127. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.
128. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.”;
b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare”;
c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura deIl’82 per cento”.
129. In deroga all’articolo 3 della legge 27luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
130. Le modifiche introdotte dai commi 126, 127 e 128 rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2016.
131. Al [me di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati.
132. Gli articoli 586, 992,2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
133. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
134. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comunicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.
136. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.
137. A decorrere dall’anno 2017, i dividendi percepiti dall’INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.
138. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
”486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.
139. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):
140. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
142. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 139, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
143. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
144. A decorrere dal I o gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.
145. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
146. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
147. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l’istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l’Unione delle province d’Italia CUPI). Entro i130 novembre di ogni anno, a partire dal 20 17, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
148. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 146, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
149. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
150. All’articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ”17,5 per cento” sono sostituite dalla seguenti: ”20 per cento”;
151. All’articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ”5,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”8,5 percento”.
152. Alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389 sono abrogati.”.
153. A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
Allegato 1
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| Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014 | Erogazione (Relazione annuale Istat 2014) | |
Totale Componenti | Adulti (14+anni) | Ragazzi ( | Coeff. | Importo annuale massimo erogabile (Euro) | Importo mensile massimo erogabile (Euro) |
1 | 1 | 0 | 1 | 9.360 | 780 |
2 | 1 | 1 | 1.3 | 12.168 | 1.014 |
2 | 2 | 0 | 1.5 | 14.040 | 1.170 |
3 | 1 | 2 | 1.6 | 14.976 | 1.248 |
3 | 2 | 1 | 1.8 | 16.848 | 1.404 |
4 | 1 | 3 | 1.9 | 17.784 | 1.482 |
3 | 3 | 0 | 2 | 18.720 | 1.560 |
4 | 2 | 2 | 2.1 | 19.656 | 1.638 |
5 | 1 | 4 | 2.2 | 20.592 | 1.716 |
4 | 3 | 1 | 2.3 | 21.528 | 1.794 |
5 | 2 | 3 | 2.4 | 22.464 | 1.872 |
4 | 4 | 0 | 2.5 | 23.400 | 1.950 |
6 | 1 | 5 | 2.5 | 23.400 | 1.950 |
5 | 3 | 2 | 2.6 | 24.336 | 2.028 |
6 | 2 | 4 | 2.7 | 25.272 | 2.106 |
5 | 4 | 1 | 2.8 | 26.208 | 2.184 |
7 | 1 | 6 | 2.8 | 26.208 | 2.184 |
6 | 3 | 3 | 2.9 | 27.144 | 2.262 |
5 | 5 | 0 | 3 | 28.080 | 2.340 |
7 | 2 | 5 | 3 | 28.080 | 2.340 |
6 | 4 | 2 | 3.1 | 29.016 | 2.418 |
7 | 3 | 4 | 3.2 | 29.952 | 2.496 |
6 | 5 | 1 | 3.3 | 30.888 | 2.574 |
7 | 4 | 3 | 3.4 | 31.824 | 2.652 |
6 | 6 | 0 | 3.5 | 32.760 | 2.730 |
7 | 5 | 2 | 3.6 | 33.696 | 2.808 |
7 | 6 | 1 | 3.8 | 35.568 | 2.964 |
7 | 7 | 0 | 4 | 37.440 | 3.120 |
Allegato 2
(articolo 3, comma 5)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’allegato 1
Ra, Rb, Rc, … Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare.
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: RF = Ra+Rb+Rc+ … Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc, … Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’allegato 1 Ra, Rb, Re … Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+ … Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))
Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell’extragricoli del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l’erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti l’introduzione di Una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precari età, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza».
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell’individuo attraverso l’informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura;
b) previsione di un rafforzamento dei centri per l’impiego con relativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti funzionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresì essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l’unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l’obiettivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i procedimenti finalizzati all’ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informativa centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione;
c) previsione dell’istituzione dell’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analizzare l’evoluzione del mercato dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d’attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l’obiettivo di rendere funzionale un dispositivo per l’attuazione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell’individuo attraverso l’informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dall’ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;
d) previsione dell’istituzione di strumenti di natura normativa utili a stimolare la partecipazione, da parte dei beneficiari, a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività dei beneficiari di misure universali di sostegno al reddito, comunque non superiore al numero di otto ore settimanali;
e) promozione del riconoscimento da parte dello Stato, le regioni e i comuni ad ogni cittadino del diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, dall’articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l’accesso all’alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione»;
b) sopprimere i commi 3 e 4;
c) sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. All’attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadraginta quinquies del presente articolo.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubbIicati entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui aI 6-quinquies.
6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
6-octies. Ai fini di cui al comma 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
6-terdecies. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole ”alla gestione 2013.” sono inserite le seguenti: ”Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.”;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”I risparmi conseguenti all’applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il ‘Fondo straordinario di sostegno all’editoria’, di cui al comma 261 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.”.
6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall’anno 2017, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all’entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni Iiquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
”Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.”;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
”Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni”.
6-septiesdecies. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:
a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato”.
6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
6-undevicies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrisposta alio Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
6-vicies. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ”e tenendo conto delle riduzioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: ”la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;
d) al comma 14, le parole: ”per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”.
6-viciessemel. A decorrere dal 1º gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
6-vicies bis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ”ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.
6-vicies ter. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.
6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare”;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura dell’82 per cento”.
6-viciesquinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6-viciesbis a 6-viciesquater si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati.
6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
6-undetricies. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all’attuazione dei princìpi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l’obbligo di comunicare all’ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all’attuazione dei princìpi del comma 1.
6-triciessemel. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all’attuazione dei princìpi di cui al comma 1.
6-triciesbis. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
”486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: ‘aliquota 0,1 per cento’;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: ‘aliquota 5 per cento’;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: ‘aliquota 10 per cento’;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: ‘aliquota 15 per cento’;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: ‘aliquota 20 per cento’;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: ‘aliquota 25 per cento’;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: ‘aliquota 30 per cento’;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: ‘aliquota 32 per cento’.
486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a deferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.
6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.
6-triciesquater. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
6-triciesquinquies. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
6-triciessexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all’attuazione del comma 1.
6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da patte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
6-duodequadragies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, non può:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
6-quadragiessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 6-undequadragies comunicano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
6-quadragiesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
6-quadragiester. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all’8,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
6-quadragiesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 35 milioni di euro per l’anno 2017, 74 milioni di euro per l’anno 2018 e 84 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) per l’anno 2017 per un ammontare pari a 35 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
b) per l’anno 2018 per un ammontare pari a 74 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
c) a decorrere dall’anno 2019 per un ammontare pari a 84 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
6-quadragiesquinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l’anno 2017, 100 milioni di euro per l’anno 2018 e 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», aggiungere le seguenti: «e garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», aggiungere le seguenti: «e rafforzare».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e nel rispetto dei princìpi», aggiungere le seguenti: «delle pari opportunità, sussidiarietà circolare, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, nonché dei princìpi».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», aggiungere le seguenti: «e fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le parti sociali».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», aggiungere le seguenti: «tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali, i soggetti istituzionali interessati e i rappresentanti del Terzo settore quanto alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a)».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente
«a) introduzione del reddito minimo garantito».
Conseguentemente:
a) al comma 2) sostituire le lettere da a) ad f) con le seguenti:
«a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l’inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;
b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnova bile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l’anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l’impiego;
d) previsione che il reddito minimo venga ricalco lato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito»;
b) al comma 3, sopprimere la lettera c);
c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-sexies»;
d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Le risorse di cui ai successivi commi, e nei limiti delle risorse rinvenienti dall’attuazione dei medesimi commi, contribuiscono al finanziamento del reddito minimo garantito di cui all’articolo 1, comma 2.
6-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell’articolo 1, sono abrogati.
6-quater. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ”nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95 per cento”.
6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 6, comma 9, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 94 per cento”;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 94 per cento”.
6-sexies. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: ”nella misura del 26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 35 per cento”».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale» con le seguenti: «una o più misure».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale», con le seguenti: «una o più misure regionali».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una misura», sopprimere la parola: «nazionale».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nazionale» a: «dell’esclusione sociale», con le seguenti: «unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli, stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza;».
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All’attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo.»;
b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 6-quinquies.
6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
6-octies. Ai fini di cui al comma 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
6-terdecies. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ”alla gestione 2013.”, sono inserite le seguenti: ”Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.”;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”I risparmi conseguenti all’applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il Fondo straordinario di sostegno all’editoria’, di cui al comma 261 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 141, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.”.
6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall’anno 2017, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all’entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria’, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
”Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.”;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
”Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.”.
6-septiesdecies. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:
a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato”.
6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
6-undevicies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
6-vicies. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ”e tenendo conto delle riduzioni”, fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: ”la Commissione di cui al comma 7”, sono sostituite dalle seguenti: ”la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;
d) al comma 14, le parole: ”per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”.
6-viciessemel. A decorrere dal 1º gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
6-viciesbis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ”ai commi da 65 a 68”, sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.
6-viciester. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.
6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.”;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura dell’82 per cento”.
6-viciesquinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6-viciesbis a 6-viciester si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annuì del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati.
6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
6-undetricies. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all’attuazione dei princìpi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l’obbligo di comunicare all’ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all’attuazione dei princìpi del comma 1.
6-tricies semel. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all’attuazione dei princìpi di cui al comma 1.
6-tricies bis. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
”486. A decorrere dal periodo di imposta 2017, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.
6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma.
6-triciesquater. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
6-triciesquinquies. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
6-triciessexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all’attuazione del comma 1.
6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
6-duodequadragies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, non può:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
6-quadragiessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
6-quadragiesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
6-quadragiester. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all’8,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
6-quadragiesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 35 milioni di euro per l’anno 2017, 74 milioni di euro per l’anno 2018 e 84 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) per l’anno 2017 per un ammontare pari a 35 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
b) per l’anno 2018 per un ammontare pari a 74 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
c) a decorrere dall’anno 2019 per un ammontare pari a 84 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
6-quadragiesquinquies. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinati 2 milioni di euro per l’anno 2017, 100 milioni di euro per l’anno 2018 e 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nazionale» a: «l’esclusione sociale» con le seguenti: «unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a contrastare il lavoro nero, promuovere attraverso convenzioni ad hoc la produzione e il consumo di beni e servizi ispirati a princìpi di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovere altresì l’occupazione delle categorie particolarmente svantaggiate».
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionalizzata».
Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «livello di vita dignitoso,», aggiungere le seguenti: «come indicato nella Risoluzione 2010/2039 del Parlamento europeo,».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «livello di vita dignitoso» aggiungere le seguenti: «con riferimento all’indicatore ufficiale della povertà monetaria dell’Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tale misura» aggiungere le seguenti: «nell’ambito del processo di definizione degli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «livello essenziale» con le seguenti: «livello minimo».
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, infine, le parole: «tenendo conto dell’indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali».
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «uniformemente» con le seguenti: «, prevedendo altresì specifiche misure normative di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false dichiarazioni al fine dell’illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla misura di contrasto alla povertà».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) previsione, nell’ambito dei servizi alla persona, di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16, i cui genitori abbiano i requisiti di cui alla lettera b) del presente comma, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 40, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
a-ter) previsione che le modalità attuative, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l’eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell’attuazione del presente articolo, siano individuate previa intesa in sede di Conferenza Unificata».
Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 2, lettere a-bis) e a-ter) si provvede anche mediante l’utilizzo delle risorse rinvenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi;
6-ter. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ”nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95 per cento”;
6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 6, comma 9, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 95 per cento”;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 95 per cento”».
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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «riordino» aggiungere le seguenti: «e l’ottimizzazione».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle prestazioni di natura assistenziale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, lo sviluppo e la ottimizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni al fine del progressivo superamento della situazione di povertà da parte dei soggetti coinvolti».
Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «nonché tutte le prestazioni atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione».
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Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «e dei familiari o conviventi che assistono il beneficiario medesimo».
Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché le prestazioni a favore dei superstiti».
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Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in maniera uniforme».
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, individuando con un successivo provvedimento legislativo le occorrenti risorse finanziarie».
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».
Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),», con le seguenti: «sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale,».
Conseguentemente:
1) alla lettera c), sostituire le parole: «come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;», con le seguenti: «come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;»
2) sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera a)».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),», con le seguenti: «sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale,».
Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;», con le seguenti: «come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;».
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «situazione economica equivalente (ISEE)» con le seguenti: «situazione reddituale (ISR)».
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «effettivo reddito disponibile» inserire le seguenti: «che deve tener in conto le spese sostenute dai cittadini non proprietari di abitazione per il pagamento dei canoni di locazione e quelle sostenute dai cittadini proprietari di abitazione per il pagamento dei ratei del mutuo sulla prima casa».
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Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «di attivazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «finalizzato all’emancipazione dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328».
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Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e di inclusione sociale e lavorativa» aggiungere le seguenti: «coerente con le attitudini, il percorso formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario».
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Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «finalizzato» aggiungere le seguenti: «all’emancipazione dalla vulnerabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché».
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Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) previsione che il sostegno economico, di cui al comma 1, lettera a), sia comunque riconosciuto laddove la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato non dipenda dalla persona che dovrebbe beneficiare del medesimo sostegno;».
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a),» aggiungere le seguenti: «sia coordinata con le misure assistenziali già presenti nell’ordinamento giuridico,».
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e in una componente» con le seguenti: «, ferma restando la garanzia».
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e in una componente di servizi alla persona», inserire le seguenti: «con particolare riferimento all’informazione, l’accesso ai servizi, la presa in carico e la previsione di percorsi di reinserimento socio-lavorativi».
Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n. 328», aggiungere le seguenti: «e dalla Rete nazionale dei servizi per il lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «uniformemente in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) individuazione, ai fini della predisposizione e attivazione della misura di cui al comma 1 lettera a), delle funzioni dei Comuni in merito all’attivazione sul proprio territorio di un sistema a rete di interventi e servizi sociali; promozione, ai medesimi fini, di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché di accordi con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà; predisposizione, in favore dei beneficiari della misura di cui al comma 1 lettera a), di progetti personalizzati volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale».
b) al comma 4, lettera d), dopo le parole: «in accordo con la regione» aggiungere le seguenti: «e con l’ANCI regionale»;
c) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «per l’utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020», inserire le seguenti: «nonché afferenti a ulteriori risorse nazionali da definire mediante specifici provvedimenti legislativi»;
d) al comma 4, lettera g), dopo la parola: «riordino» inserire le seguenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata,».
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) individuazione, ai fini della predisposizione e attivazione della misura di cui al comma 1, lettera a), delle funzioni dei Comuni in merito all’attivazione sul proprio territorio di un sistema a rete di interventi e servizi sociali; promozione, ai medesimi fini, di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché di accordi con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà; predisposizione, in favore dei beneficiari della misura di cui al comma 1 lettera a), di progetti personalizzati volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale».
Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «in accordo con la regione» aggiungere le parole: «e con l’ANCI regionale».
Al comma 4, lettera f), inserire, dopo le parole: «per l’utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020», le seguenti: «nonché afferenti a ulteriori risorse nazionali da definire mediante specifici provvedimenti legislativi».
Al comma 4, lettera g), inserire, dopo la parola: «riordino», le seguenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata,».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un requisito di durata minima» con le seguenti: «il requisito».
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del periodo di residenza nel territorio nazionale», aggiungere le seguenti: «dei cittadini comunitari e del periodo di soggiorno dei cittadini extracomunitari».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del presente comma» aggiungere le seguenti: «, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l’Anci,».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «, nei limiti delle risorse» con le seguenti: «al fine della quantificazione delle risorse necessarie, tenuto conto delle risorse disponibili».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 12 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 12 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 50.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie, ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.
Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
I risparmi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente legge.
5. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 3, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
6. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
7. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 6.
9. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
10. Ai fini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 4 a 11 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
15. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.”;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”I risparmi conseguenti all’applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all’articolo 1 comma 5 della presente legge. Il Fondo straordinario di sostegno all’editoria’, di cui al comma 261 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.”.
16. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
18. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
”Art. 1 – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.”;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
”Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.”.
19. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato”;
20. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
21. A decorrere dal 1º gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
22. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ”e tenendo conto delle riduzioni”, fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: ”la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;
d) al comma 14, le parole: ”per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”.
23. A decorrere dal 1º gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
24. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ”ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.
25. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti deIl’82 per cento del loro ammontare”.
26. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.”;
b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare”;
c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura dell’82 per cento”.
27. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
28. Le modifiche introdotte dai commi 23, 24 e 25 rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
29. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati.
30. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
31. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
32. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
33. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comunicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 1.
34. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 1.
35. A decorrere dall’anno 2017, i dividendi percepiti dall’INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 1, nella misura del 70 per cento.
36. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
”486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.
37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
38. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
39. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
40. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 36, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
41. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
42. A decorrere dal 1º gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 1.
43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
44. A decorrere dal 1º gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
45. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l’istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
46. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 44, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
47. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
48. All’articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: ”17,5 per cento” sono sostituite dalla seguenti: ”20 per cento”;
49. All’articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: ”5,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”8,5 per cento”.
50. A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, all’articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
2) al comma 2, sopprimere la lettera d);
3) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza».
4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 2,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 e 5.
4. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l’istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
5. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 4, gli enti di cui al citato comma possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali».
Conseguentemente, all’articolo 1:
1) al comma 2), alla lettera c) sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
2) al comma 2, sopprimere la lettera d);
3) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
4) al comma 6) dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.
4. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ”ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.
5. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare”;
b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare”;
c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura dell’82 per cento”.
7. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
8. Le modifiche introdotte dai commi 5, 6 e 7 rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
Conseguentemente, all’articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
2) al comma 2, sopprimere la lettera d);
3) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 1500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.
4. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;”.
5. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
7. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ”e tenendo conto delle riduzioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: ”la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;
d) al comma 14, le parole: ”per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”.
8. A decorrere dal 1º gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».
Conseguentemente, all’articolo 1:
a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
c) aI comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 e 5.
4. All’articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: ”17,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”20 per cento”.
5. All’articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: ”5,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”8,5 percento”».
Conseguentemente, all’articolo 1:
a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
c) aI comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fonda per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.
4. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni Iiquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato».
Conseguentemente, all’articolo 1:
a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 13.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.
Per le ASL provinciali è prevista al massimo un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza. I risparmi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente legge.
5. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
6. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
7. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 7.
9. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
10. Ai fini di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 5 a 12 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro».
Conseguentemente, all’articolo 1:
a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.
4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2017-2019 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati».
Conseguentemente, all’articolo 1:
a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
c) aI comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo l, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
4. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
”486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”».
Conseguentemente, all’articolo 1:
a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
b) al comma 2, sopprimere lo lettera d);
c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo I, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
5. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
7. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 4, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
8. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».
Conseguentemente, all’articolo 1:
a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo l-bis della presente legge»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 1».
Conseguentemente, all’articolo 1:
a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante ulteriore riduzione per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro della spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Conseguentemente, all’articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
2) al comma 2, sopprimere la lettera d);
3) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 14 miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.
4. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
”Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.”;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
”Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.”».
Conseguentemente, all’articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
2) al comma 2, sopprimere la lettera d);
3) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 29 milioni di euro a decorrete dall’anno 2017 a favore del di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 29 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.».
Conseguentemente, all’articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
2) al comma 2, sopprimere la lettera d);
3) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il reddito di cittadinanza)
1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rinominato Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.
4. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.”;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”I risparmi conseguenti all’applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all’articolo 1, comma 5 della presente legge. Il Fondo straordinario di sostegno all’editoria, di cui al comma 261 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.”».
Conseguentemente, all’articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge»;
2) al comma 2, sopprimere la lettera d);
3) aI comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di cittadinanza»;
4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo articolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della presente legge».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «condizione economica» aggiungere la seguente: «anche».
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e della sua relazione con una soglia di riferimento», fino alla fine dell’emendamento, con le seguenti: «composto anche da un solo individuo e del riferimento alle soglie di povertà come rilevate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall’Ufficio statistico dell’Unione Europea (Eurostat), sia in termini relativi che assoluti per l’individuazione della condizione di povertà».
Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le parole: «e all’esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una o più misure».
Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le parole: «e all’esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una o più misure regionali».
Al comma 2, lettera d), sostituire lo parola: «nazionale» con la seguente: «regionalizzato».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incremento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio per i nuclei familiari con uno o più figli minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio abitativo, sulla base delle risorse destinate al Fondo di cui alla lettera c)».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incremento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dell’estensione dei beneficiari e dell’incremento del beneficio prioritariamente per i nuclei familiari con uno o più figli minori, o con persone disabili gravi, ovvero con soggetti con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, individuando al contempo le risorse necessarie da far affluire al fondo di cui alla lettera c) del presente comma».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell’articolo 4-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione.».
Conseguentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano» inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni».
Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «minori» con le seguenti: «in un numero superiore a due, anche di maggiore età inoccupati;».
Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le seguenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni, che ai sensi dell’articolo 4-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione».
Conseguentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano», inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione».
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», aggiungere la seguente: «numerosi».
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «disabilità grave», aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali,».
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Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o con persone», aggiungere le seguenti: «con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, in particolare».
Conseguentemente, sostituire la parola: «definire», con la seguente: «individuare».
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «55 anni», con le parole: «50 anni».
Ai commi 2, lettera d), dopo le parole: «14 settembre 2015, n. 150,», aggiungere le seguenti: «o tra le persone fisiche, il cui reddito annuo netto, calcolato secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, è pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare;».
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «2015, n. 150», aggiungere le seguenti: «o tra le donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case rifugio e dai Servizi sociali territoriali nonché tra i soggetti già indicati dall’articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328».
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Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le parole: «; le risorse sono devolute alle Regioni, tenendo conto dell’indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali».
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Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «entro sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».
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Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «dei pro getti», fino a: «lettera a)», con le seguenti: «e allo sviluppo o implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell’offerta formativa secondo il metodo del «long life learning» promossa dai centri territoriali permanenti per l’istruzione e l’educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell’offerta dei centri antiviolenza e case rifugio».
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Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «concorrano» con le seguenti: «si aggiungano».
Al comma 2, sostituire la lettera f), con le seguenti:
«f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano predisposti dalle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego secondo i princìpi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; un’attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell’impatto sociale; i princìpi di cui alla lettera f-bis) del presente comma:
f-bis) previsione che il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, in relazione alle proprie capacità sia tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
1) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l’impiego;
2) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
3) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
4) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell’operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento lavorativo;
5) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d’intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l’accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l’impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l’utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L’azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
6) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l’impiego;
7) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l’ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
8) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate».
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «lettera a) del presente articolo» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei princìpi di trasparenza anche con la pubblicazione, sui siti istituzionali dei comuni interessati, della composizione e del calendario delle attività delle équipe multidisciplinari,».
Al comma 2, dopo lo lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) previsione, al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) ed f), garantendo la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, della possibilità per le province e le città metropolitane di assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all’esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-quater dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l’esercizio dei predetti servizi,».
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b) per tutto il tempo del persistere dei requisiti».
Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto al di sotto della soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».
Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di permanenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera a)».
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Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente» con le seguenti: «prevedendone il rinnovo, subordinato».
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma» aggiungere le seguenti: «, il cui esito sia valutato periodicamente tramite strumenti di misurazione dell’impatto sociale,».
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) previsione che le risorse di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell’esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall’attuazione della lettera c) del presente comma».
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera d).
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) previsione di strumenti atti a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell’impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo un’adeguata pubblicità riguardo la platea dei beneficiari, i progetti approvati e i risultati raggiunti».
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Al comma 3, sopprimere la lettera a).
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Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328».
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «la misura di cui al comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «al fine esclusivo di evitare la duplicazione o la sovrapposizione di misure assistenziali analoghe alla medesima platea».
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «altresì,», fino a: «completo assorbimento», con le seguenti: «, con riferimento alla Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che tale riordino».
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Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con riferimento alla Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) esclusione dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 delle borse di studio, dei premi di studio, dei premi di laurea, delle borse per la mobilità internazionale e delle altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;».
Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, lettera a-bis), si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196».
Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori del fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di welfare, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui al comma 4, lettera i), anche valutando l’estensione del principio dell’abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di welfare e ISEE;».
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Al comma 3, sopprimere la lettera c).
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Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «all’incremento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «allo sviluppo o all’implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell’offerta formativa secondo il metodo del long life learning promossa dai Centri territoriali permanenti per l’istruzione e l’educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell’offerta dei Centri antiviolenza e Case rifugio;».
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) previsione che l’attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall’articolo 15 della legge 19 agosto 2016, n. 166, debba avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) promozione di un sistema di continuità terapeutica ospedale-territorio nel sistema sanitario nazionale volto a razionalizzare la rete assistenziale attraverso la collaborazione tra le diverse figure professionali deputate alla tutela della salute e del ricorso al servizio di monitoraggio e gestione della terapia, finalizzato a promuovere l’aderenza del paziente alla terapia farmacologica, erogato dal farmacista nelle farmacie di comunità».
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) incremento dell’importo minimo dei trattamenti pensionistici ad una cifra superiore alla soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione’europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».
Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell’organismo di cui alla lettera a),».
Al comma 4, sopprimere la lettera a), ed alla lettera b), aggiungere dopo: «nazionale», le seguenti parole: «sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata; b) compilazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti come da lettera a) del presente comma 1».
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Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di un organismo di coordinamento», con le seguenti: «della costituzione di un Osservatorio permanente», e sostituire le parole: «dell’organismo» con le seguenti: «dell’osservatorio permanente».
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell’INPS,» aggiungere le seguenti: «del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
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Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)», aggiungere le seguenti: «ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Associazioni femminili – Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori».
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Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)», aggiungere le seguenti: «nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore».
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Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: «al fine di favorire» fino a: «per gli interventi» con le seguenti: «con la funzione di: a)assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni e delle risorse nell’ambito delle vulnerabilità;
b) assicurare alle città metropolitane programmazione e pianificazione di azione di sicurezza urbana tenendo conto anche dei seguenti elementi:
1) valorizzazione dei tradizionali codici di condotta civica;
2) cura del territorio, degli spazi e parchi pubblici;
3) sviluppo dei servizi pubblici nelle aree degradate;
4) rimozione dei fattori ambientali di rischio quali: squallore dello spazio urbano, la non chiarezza dei percorsi, scarsa illuminazione;
c) assicurare attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di dati funzionali a quanto stabilito in attuazione della presente legge;
d) assicurare la lettura e analisi del bisogno e ricognizione e mappatura delle risorse territoriali;
e) assicurare attività di formazione e informazione agli enti territoriali;
f) assicurare attività di coordinamento degli osservatori regionali e altri osservatori costituiti da soggetti pubblici e privati;
g) assicurare la valutazione e il monitoraggio di quanto previsto in attuazione della presente legge».
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Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «una maggiore omogeneità» con le seguenti: «l’omogeneità».
Al comma 4 lettera a) dopo le parole: «definire le linee guida per gli interventi» aggiungere il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sono designati in Conferenza Unificata rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dall’ANCI».
Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «definire le linee guida per gli interventi» aggiungere il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sono designati in Conferenza Unificata rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dall’ANCI».
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «Terzo settore» aggiungere le seguenti: «nonché i competenti organismi dell’Unione europea e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, con particolare riguardo al monitoraggio e alla valutazione degli esiti della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo anche momenti di incontro, di formazione e di affiancamento degli operatori impegnati nei territori, nonché l’adozione di manuali operativi di supporto».
Al comma 4, lettera c) primo periodo, dopo le parole: «che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata» ed al secondo periodo, dopo le parole: «gli esiti nel proprio sito internet istituzionale» inserire le seguenti: «compilazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti ai sensi della presente lettera».
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e come individuati all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «le funzioni di verifica e controllo sono svolte in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione, con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza;».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell’organismo di cui alla lettera a)».
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «, anche avvalendosi dell’organismo di cui alla lettera a),», con le seguenti: «, anche avvalendosi dell’INAPP,».
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «; anche avvalendosi dell’organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull’attuazione della misura», con le seguenti: «, anche avvalendosi dell’INAPP, effettui un monitoraggio sull’attuazione e sugli esiti della misura».
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Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «riordino».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente: «ridefinizione».
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «mediante l’utilizzo», aggiungere la seguente: «razionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «associata dei» con le seguenti: «pubbliche associate dei».
Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «in relazione all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, sopprimere la lettera h).
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Al comma 4, lettera h), premettere le parole: «previsione di maggiori risorse finanziarie al fine di implementare la».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «promozione di accordi territoriali», con le seguenti: «valorizzazione degli accordi di programma di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «competenti», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «pubblici competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un’offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni tenuto conto anche dell’intervento sussidiario, ma non sostitutivo delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell’ambito delle politiche sociali».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «risorse delle comunità», aggiungere le seguenti: «la realizzazione di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di oggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili».
Al comma 4, alla lettera h), sostituire le parole: «e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell’ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un’offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni», con le seguenti: «al fine di realizzare un’offerta integrata di interventi e di servizi».
Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «e del privato sociale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Promozione della trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni necessarie al monitoraggio, rendendoli disponibili ai soggetti sociali previsti alla successiva lettera h) del presente comma che parteciperanno alla strategia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale».
Al comma 4, alla lettera i), sostituire le parole: «e del lavoro», con le seguenti: «e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei comuni» aggiungere le seguenti: «, previo censimento dei sistemi informativi in dotazione e delle relative risorse umane, da effettuarsi di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione al fine di armonizzare la rete informatica nazionale».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei comuni»; aggiungere le seguenti: «potenziamento delle informazioni in uscita dal Sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni a supporto della gestione della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «miglioramento della fruibilità» con le seguenti: «obbligo di trasmissione».
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Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «del sistema informativo dei servizi sociali» con le seguenti: «e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali omogeneo su tutto il territorio nazionale al fine di rendere accessibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati e garantire un adeguato sistema di monitoraggio degli interventi e della loro efficacia».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «di trasmissione di dati al Casellario» aggiungere le seguenti: «delle prestazioni erogate dal Terzo settore nonché».
Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «prestazioni indebitamente percepite» aggiungere le seguenti: «effettuate anche in anonimato e in via telematica sulla base di appositi protocolli d’intesa elaborati con l’ANAC».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «definizione di un termine massimo dall’erogazione della prestazione, entro il quale gli enti devono fornire i dati informativi».
Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l’accesso, la gestione e l’erogazione della misura di cui alla lettera a) del comma 1, rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».
Al comma 4, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l’accesso, la gestione e l’erogazione della misura di cui alla lettera a) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».
Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti locali, per l’accesso, la gestione e l’erogazione della misura di cui alla lettera a) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi sociali dei comuni».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «di relazione tecnica» con le seguenti: «di dettagliata relazione tecnica ed economica nonché delle previsioni sulle ricadute economiche e delle risorse pluriennali necessarie,».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «eventuali economie fino alla fine del comma», con le seguenti: «risorse derivanti dai successivi commi 6-bis e 6-ter».
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
”48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all’imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49.1. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all’imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere”.
6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre n. 346 e successive modificazioni, sono abrogate».
Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le eventuali risorse di cui al primo periodo non impiegate nel 2016 dovranno essere utilizzate nel 2017».
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull’attuazione di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità attuative eventualmente emerse, anche ai fini dell’adozione delle disposizioni integrative e correttive, ai sensi del comma 7 del presente articolo».
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le quali adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nonché dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, applicando misure di contrasto alla povertà complessivamente non meno favorevoli di quelle disciplinate dai decreti legislativi di attuazione. Le risorse finanziarie statali stanziate e destinate all’introduzione di misure nazionali di contrasto alla povertà nei territori delle regioni a statuto speciale e in quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite a tali enti territoriali, che le gestiscono secondo la loro disciplina, per le finalità di cui al comma 1».
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Servizi per l’impiego)
1. Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del comma 2 dell’articolo 1 garantendo la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, le province e le città metropolitane possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all’esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-quater dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l’esercizio dei predetti servizi.
2. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».