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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

15 Giugno 2011
in Senato

228ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che allo scadere del termine sono stati presentati 5 emendamenti a firma del relatore Castro (vedi allegato della seduta del 1° giugno). Informa altresì che è già giunto il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti della 1a commissione permanente, e che si attende il parere della Commissione bilancio.

Il relatore CASTRO (PdL) dà conto della ratio sottesa agli emendamenti da lui sottoscritti, precisando che essi originano da un’intesa bipartisan tra i componenti della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio
(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave
(147) DE LILLO. – Modifica all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità
(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 10 emendamenti a firma del relatore Zanoletti (vedi allegato della seduta del 1° giugno). Avverte altresì che è nel frattempo giunto il parere della 1a Commissione permanente, non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione dell’emendamento 2.2, sul quale il parere è favorevole. Parere favorevole con osservazione è stato invece espresso dalla Commissione finanze, che ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che le modalità di copertura degli oneri finanziari sono destinate a produrre un incremento della pressione fiscale. Si è invece ancora in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore ZANOLETTI (PdL) rinuncia ad illustrare gli emendamenti, frutto di un’intesa bipartisan conseguita in Commissione e finalizzata ad un miglioramento del testo del disegno di legge n. 2206, già approvato dalla Camera dei deputati e scelto dalla Commissione come testo base. Coglie altresì l’occasione per ringraziare nuovamente la senatrice Ghedini per il particolare contributo profuso nella fase di preparazione delle proposte emendative.

La senatrice GHEDINI (PD) ritiene che l’osservazione formulata dalla Commissione finanze non risulti attuale alla luce degli emendamenti predisposti. Ribadisce l’esigenza di pervenire in tempi rapidi all’approvazione del testo, caldeggiando allo scopo il necessario parere della Commissione bilancio, considerato che il disegno di legge individuato come testo base venne votato all’unanimità dalla Camera dei deputati il 19 maggio del 2010.

Il presidente GIULIANO conviene con tali osservazioni, assicurando che solleciterà nuovamente il parere della Commissione bilancio, il cui ordine del giorno è peraltro particolarmente denso.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 24 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che allo scadere del termine sono stati presentati 29 emendamenti al disegno di legge (vedi allegato).

Il senatore CASTRO (PdL) illustra congiuntamente i propri emendamenti 4.1 e 5.1, che ha presentato per analoghe ragioni di natura metodologica. A proposito dell’articolo 4, nota che esso introduce significative forme di attenuazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro per la particolare tipologia d’impresa cui il disegno di legge attiene, rilevando che certo non può pensarsi che esso intenda attutire il necessario standard di sicurezza, bensì che ci si trovi all’interno di uno standard comunque considerato di sicurezza assoluta. Ne deriverebbe una ammissione implicita di ridondanza di quei medesimi standard per imprese di analogo dimensionamento, anche sotto il profilo del fatturato, dandosi di conseguenza luogo ad un’ipotesi di concorrenza sleale. Analoghe considerazioni possono valere con riferimento all’articolo 5, ed in questa logica ha inteso presentare due proposte di emendamento soppressive di tali articoli. Poiché tuttavia non gli sfugge come siano in corso delicate valutazioni sugli strumenti finalizzati a dare stimolo e propulsione all’attività economica attraverso la cosiddetta “autoimprenditorialità”, al fine di garantire un iter particolarmente spedito del provvedimento, anticipa la propria disponibilità al ritiro dei predetti emendamenti. In tal caso riterrebbe però necessaria la presentazione di un ordine del giorno contenente una esplicita previsione di valutazione dell’impatto in tema di infortuni che si siano così verificati nel periodo di riferimento. Accede a questa impostazione unicamente nella considerazione della perimetrazione temporale del provvedimento, riferita al 2012.

Il presidente GIULIANO prende atto delle considerazioni del senatore Castro, ricordando che lo stesso giudice costituzionale ritiene che la perimetrazione temporale giustifichi diversità di trattamento rispetto alle regole di carattere generale.

La relatrice SPADONI URBANI (PdL) si riserva di esprimere il proprio parere sul complesso degli emendamenti, che ha acquisito solo da pochi minuti, evidenziando il rilievo specifico delle finalità cui l’iniziativa legislativa è volta.

Anche le senatrici GHEDINI (PD) e CARLINO (IdV) si riservano di illustrare gli emendamenti sottoscritti in una prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della riunione dell’Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 17 maggio scorso, si era sviluppato un breve dibattito sulla possibilità di approfondire la tematica delle prospettive occupazionali derivanti dalla crisi finanziaria. In tale sede, i senatori Castro, Passoni e Carlino avevano avanzato l’ipotesi di ascoltare i maggiori rappresentanti del settore industriale italiano (Federmeccanica, Fincantieri, Finmeccanica, FIAT, Federtessile, ANCE, Federchimica, Federdistribuzione) e le organizzazioni sindacali più rappresentative.

La Commissione conviene sulla proposta di indagine conoscitiva, nei termini testé illlustrati.

Il PRESIDENTE avverte che procederà pertanto a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, riservandosi comunque di integrare il programma delle audizioni oggi approvato sulla base di ulteriori elementi che dovessero successivamente emergere.

SULLA RIPRESA DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 784, 1405, 1718 E 1980

La senatrice GHEDINI (PD) ricorda che nella seduta del 15 marzo scorso il senatore Morra, relatore dei disegni di legge nn. 784, 1405, 1718 e 1980, aveva annunciato che il 7 marzo era stato siglato al Ministero del lavoro da tutte le parti sociali un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro e che allo scopo sarebbe stato attivato un tavolo tecnico, chiamato a concludere i propri lavori entro 90 giorni. Nel frattempo veniva sospeso l’esame congiunto dei provvedimenti. Essendo decorso tale termine, sollecita indicazioni in ordine agli esiti di tale procedura, chiedendo l’inserimento dei disegni di legge nel prossimo ordine del giorno della Commissione.

Il presidente GIULIANO assicura che informerà il relatore di tale sollecitazione, anche ai fini di una tempestiva ripresa dell’esame congiunto delle iniziative legislative in questione.


La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2514
Art. 1
1.1
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. In via straordinaria, per gli anni 2011 e 2012, è riconosciuta una somma, liquidata in un’unica soluzione, pari al 60 per cento del reddito percepito l’anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali abbiano conseguito nell’anno 2010 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 3.
3. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall’anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un’imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,9 per mille.
4. La Banca d’Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all’attività e alla forma giuridica degli intermediari».
Conseguentemente all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 1 e 2» con le seguenti: «dell’articolo 2».
1.2
CARLINO
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1 In via straordinaria, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta una somma, liquidata in un’unica soluzione, pari al 60 per cento del reddito percepito l’anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali abbiano conseguito nell’anno 2011 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.
2. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall’anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un’imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,9 per mille.
3. La Banca d’Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all’attività e alla forma giuridica degli intermediari».
1.3
CARLINO
Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari al 75 per cento».
1.4
TREU, GHEDINI
Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
«9. Nei casi di cessazione di attività per crisi di mercato, come accertate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico predispongono, a favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, interventi di assistenza rivolti alla riconversione dell’attività e al reinserimento nel mercato.
9-bis. Nei casi di cui al comma 9, i medesimi soggetti possono essere ammessi ai prestiti agevolati di cui al comma 9-ter.
9-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 8-bis, possono essere erogati prestiti agevolati a sostegno dei processi di riconversione e di riorganizzazione, sulla base di piani predisposti dai soggetti di cui al comma 9, valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.
9-quater. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 9-ter è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all’1 per cento.
9-quinquies. Le agevolazioni di cui al comma 9-ter sono riconosciute prioritariamente alle attività produttive e professionali riguardanti nuovi settori di mercato anche internazionali, servizi di prossimità e di cura dell’ambiente, settori ad alto contenuto tecnologico e alla ricerca.
9-sexies. A valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 8-bis, possono essere altresì erogati, in caso di crisi di mercato accertate secondo le modalità del comma 9, sostegni economici in forma di somme forfettarie una tantum a fondo perduto, secondo importi e condizioni stabiliti con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con le regioni, sentite le categorie interessate».
Conseguentemente, dopo l’articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo)
1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali per la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell’ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il ”Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011. Il Fondo è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, adottato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 3.
3. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un’imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,9 per mille.
4. La Banca d’Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all’attività e alla forma giuridica degli intermediari».
1.0.1
GHEDINI, PASSONI, TREU, BLAZINA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 247 del 2007, come modificati dall’articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un’unica soluzione, pari all’80 per cento del reddito percepito l’anno precedente, e comunque non superiore a 12.000 euro, ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo non superiore a 24.000 euro e non inferiore a 2.000 euro;
b) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
d) abbiano sottoscritto un contratto di servizio con i Centri per l’impiego».
Art. 2
2.1
CARLINO
Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 25 per cento» con le seguenti: «pari al 50 per cento».
2.0.1
FINOCCHIARO, GHEDINI, BERTUZZI, BUBBICO, LIVI BACCI, PIGNEDOLI, ADRAGNA, BLAZINA, TREU, PASSONI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Sostegno all’avvio di attività di lavoro autonomo)
1. A decorrere dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall’imposizione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell’attività.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
3. L’avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d’intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presene articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell’1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di finanza pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
7. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 6, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
8. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 6, propone ogni anno, nell’ambito del disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».
2.0.2
FINOCCHIARO, GHEDINI, BERTUZZI, BUBBICO, LIVI BACCI, PIGNEDOLI, ADRAGNA, BLAZINA, TREU, PASSONI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Credito all’iniziativa imprenditoriale dei giovani)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assicurazione del credito a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:
a) imprese individuali il cui titolare abbia un’età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d’impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;
b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d’impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;
c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d’impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.
2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo centrale di garanzia è rifinanziato a decorrere dall’anno 2011 per un ammontare pari a 75 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2.0.3
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il fondo di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è rifinanziato per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorita’indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l’anno 2011, a 160 milioni di euro per l’anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2.0.4
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al fine di incentivare la costituzione delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, alla società Italia Lavoro Spa è assegnato un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. La società Italia Lavoro è autorizzata a concedere, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, ai soggetti di cui all’articolo 1 che ne facciano domanda, prestiti d’onore di un ammontare massimo di 10 mila euro. I prestiti a tasso zero sono rimborsabili in 36 mensilità a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla erogazione.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorita’indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l’anno 2011, a 160 milioni di euro per l’anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2.0.5
CARLINO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. AI fine di incentivare la costituzione delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, alla società Italia Lavoro Spa è assegnato un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La società Italia Lavoro è autorizzata a concedere, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, ai soggetti di cui all’articolo 1 che ne facciano domanda, prestiti d’onore di un ammontare massimo di 10 mila euro. I prestiti a tasso zero sono rimborsabili in 36 mensilità a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla erogazione.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
2.0.6
CARLINO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il fondo di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è rifinanziato per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
Art. 3
3.0.1
TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, PASSONI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sostegno alla ricerca e all’innovazione)
1. Una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è annualmente destinata al finanziamento di programmi di sviluppo e innovazione promossi dai soggetti che svolgono in forma abituale e a titolo oneroso prestazioni di opera o di servizio, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale, al di fuori di vincoli di subordinazione e di organizzazione altrui.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 8-bis possono essere finanziate, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, le seguenti attività:
a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;
b) prestazioni di garanzie per l’accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e innovazione;
c) investimenti per la ricerca industriale, per l’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di categoria, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, riconoscendo priorità ai progetti di ricerca e innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi. A tal fine gli enti di ricerca pubblici e le strutture pubbliche centrali e locali competenti, predispongono servizi di informazione diretti a favorire l’incontro fra domanda e offerta di innovazione e promuovono la diffusione di intese tra lavoratori autonomi e imprese».
Conseguentemente, dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo)
1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali per la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell’ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il ”Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011. Il Fondo è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, adottato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 3.
3. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un’imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,9 per mille.
4. La Banca d’Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all’attività e alla forma giuridica degli intermediari».
3.0.2
TREU, GHEDINI, ARMATO, BLAZINA, FIORONI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Promozione del lavoro autonomo femminile)
1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell’accesso alle attività d’impresa e alle attività di lavoro autonomo:
a) l’articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
”Art. 45. – (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). – 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l’impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all’articolo 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati: a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati; b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall’Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente”;
b) l’articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
”Art. 54. – (Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile). – 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile, istituito dall’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all’articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l’accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l’accesso al credito.
3. Ai soggetti di cui all’articolo 53, comma l, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste”.
2. A decorrere dall’anno 2010, il Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile, di cui all’articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma l del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d’anno.
3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti riconosciuti ai sensi del Capo I del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono assegnate al «Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile», di cui al citato articolo 54.
4. A decorrere dall’anno 2010, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d’impresa di cui all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento delle attività di piccola e microimpresa avviate da donne.
5. Nell’esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all’innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell’autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.
6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8-bis».
Conseguentemente, dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo)
1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali per la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell’ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il ”Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011. Il Fondo è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, adottato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 3.
3. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un’imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un’imposta pari allo 0,9 per mille.
4. La Banca d’Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all’attività e alla forma giuridica degli intermediari».
3.0.3
SANGALLI, GHEDINI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sostegno alle iniziative di investimento informale
nel capitale di rischio delle imprese)
1. I soggetti pubblici o privati che investono nell’avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, detraggono il 60 per cento dell’ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d’impresa, nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d’imposta successivi, mediante meccanismi automatici di agevolazione fiscale mediante credito d’imposta, bonus fiscale o voucher.
2. I soggetti di cui al comma 1 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azione con il capitale di rischio di cui al comma 1.
3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l’anno 2011, di 30 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni di euro per l’anno 2013.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è messo esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all’individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l’anno 2011, a 160 milioni di euro per l’anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
3.0.4
GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Credito d’imposta per gli investimenti nella formazione dei lavoratori)
1. A decorrere dall’anno 2011, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per finanziare la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo certificati da organismi accreditati, orientati all’accrescimento di conoscenze e competenze professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il credito d’imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute per la formazione di lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, svolta nel periodo compreso tra l’inizio del rapporto e i ventiquattro mesi successivi alla sua conclusione, ove, entro tale termine, venga stipulato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le stesse parti.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.
4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
3.0.5
GHEDINI, PASSONI, TREU
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alle società di capitali, alle società di persone, alle società cooperative, alle persone fisiche, alle società semplici e a quelle ad esse equiparate, agli esercenti arti e professioni, ai produttori agricoli titolari di reddito agrario nonché agli enti privati e società e agli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa la detrazione dall’importo dovuto per IRAP della somma di euro 1.000 per ogni nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo periodo di imposta.
2. Dall’applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 sono esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
3. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti fino ad un limite massimo annuo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
Art. 4
4.1
CASTRO
Sopprimere l’articolo.
4.2
CARLINO
Sopprimere l’articolo.
4.3
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Sopprimere l’articolo.
Art. 5
5.1
CASTRO
Sopprimere l’articolo.
5.2
CARLINO
Sopprimere l’articolo.
5.3
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Sopprimere l’articolo.
5.4
ALICATA, ORSI
Sopprimere i commi 1 e 2.
Art. 6
6.1
CARLINO
Al comma 4, sostituire le parole: «superiore a tre» con le seguenti: «superiore a nove».
6.2
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Al comma 4, sostituire le parole: «superiore a tre» con le seguenti: «superiore a nove».
Art. 7
7.1
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Sopprimere l’articolo.
7.2
CARLINO
Sopprimere l’articolo.
7.3
ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU
Sopprimere il comma 2.


227ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Musumeci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE QUESTORE COMINCIOLI

Il presidente GIULIANO esprime profondo cordoglio a nome proprio dell’intera Commissione per la scomparsa del senatore Comincioli, questore anziano del Senato, ricordandone l’impegno e la lunga militanza politica.

Il sottosegretario MUSUMECI si associa a nome del Governo.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario MUSUMECI risponde all’interrogazione n. 3-02104, sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici a seguito delle recenti misure volte a contenere l’incidenza della spesa pensionistica, osservando che l’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lettera a) della legge n. 220 dello stesso anno, prevede che nei confronti di un contingente di 10.000 lavoratori continui ad applicarsi la previgente disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Rientrano nelle categorie di lavoratori beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 in tutto il territorio nazionale, quelli collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro la stessa data, e quelli che alla data di entrata in vigore del decreto-legge erano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore. La deroga riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento ed afferisce, perciò, sia alla pensione di vecchiaia che a quella di anzianità. Tali disposizioni, inoltre, non riguardano i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2010, e che quindi conseguono il trattamento pensionistico sulla base delle previgenti regole di accesso. L’inserimento nella platea dei potenziali beneficiari è subordinato al raggiungimento dei requisiti, di età e di contribuzione per il diritto a pensione, nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
Considerato che la legge nulla precisa in ordine alla ripartizione del numero dei 10.000 lavoratori tra le diverse categorie, l’INPS ritiene che l’unico criterio per individuare le priorità sia rappresentato dalla data di cessazione del rapporto di lavoro presso l’azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità o in esodo. Ai lavoratori interessati verrà inviata una comunicazione-certificazione attestante la possibilità di avvalersi della salvaguardia, con l’indicazione della prima decorrenza utile per l’accesso a pensione.
L’articolo 12, comma 5-bis, del citato decreto-legge, come modificato, prevede che per i lavoratori beneficiari possa essere disposta, in alternativa all’applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, la concessione del prolungamento dell’intervento di sostegno al reddito per il periodo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza dei trattamenti pensionistici. Tale concessione dovrà effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell’economia, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Sono peraltro in corso incontri tecnici tra i rappresentanti dei Dicasteri del lavoro e dell’economia e dell’INPS per definire l’adozione del decreto e valutare l’opportunità di adottare le eventuali iniziative volte ad assicurare entro il 31 luglio 2011 l’effettivo accesso alla pensione a tali categorie di lavoratori, qualora il numero reale dei potenziali beneficiari sia superiore alle previsioni, pur se allo stato non vi sono elementi che confermino tale ipotesi.

Il senatore NEROZZI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la relativa celerità della risposta, che però lo lascia insoddisfatto. Invita i due dicasteri interessati ad individuare nei tempi più rapidi la soluzione idonea a dare certezze ai lavoratori interessati, esprimendo altresì stupore per il ritardo con il quale l’INPS ha rilevato la situazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (n. 364)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Castro ha illustrato il testo, proponendo la formulazione di osservazioni non ostative.

Il senatore ICHINO (PD) ritiene che lo schema di decreto si presenti come un paradossale intervento di dettaglio su un meccanismo invece totalmente bloccato. La cosiddetta “riforma Brunetta” era estremamente ambiziosa ed alcuni suoi aspetti risultavano condivisibili; è stata tuttavia totalmente azzerata, prima per effetto della manovra economica adottata dal ministro Tremonti e successivamente in conseguenza dell’accordo sindacale del 4 febbraio siglato dallo stesso ministro Brunetta. La chiave di volta funzionale della riforma è rappresentata da un’Autorità indipendente, a garanzia del funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Ma, praticamente in un momento contestuale a quello nel quale il ministro Brunetta ne designava un componente che ne avrebbe rivestito il ruolo di Presidente, veniva attivata, proprio con il figlio del designato, una consulenza sulla digitalizzazione degli atti delle pubbliche amministrazione nei paesi terzi, peraltro per una cifra elevatissima. Uno dei primi atti del Presidente dell’Autorità è stata poi l’attivazione di una consulenza a favore dell’assistente del Ministro per l’attuazione del programma, anche in questo caso con una sproporzione evidente tra l’entità della spesa ed il compito assegnato. Ci si trova dunque di fronte a un’evidente lesione del principio di indipendenza e trasparenza dell’agire dell’Autorità, fermo restando il valore delle persone, ed indipendentemente da ogni considerazione del medesimo.
Il gruppo PD stigmatizza tali fatti e manifesta al riguardo profondo sconcerto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (IdV) ritiene che il provvedimento, che dovrebbe correggere i dubbi interpretativi circa l’applicazione delle norme stabilite dalla cosiddetta “riforma Brunetta” e le conseguenti incongruenze tra le norme contrattuali e quelle legali, in realtà ignori tutto ciò che è accaduto successivamente alla pubblicazione del decreto legislativo n. 150. Si è assistito nel tempo ad ulteriori interventi legislativi, ma anche ad una vera e propria paralisi della riforma dei comparti della contrattazione e del rinnovo delle rappresentanze sindacali, in conseguenza dell’accordo sindacale dello scorso febbraio, a cui, peraltro, la CGIL non ha apposto la propria firma.
Lo schema di decreto in esame non fa altro che contribuire al caos organizzativo dovuto alla complessità della “riforma Brunetta” e rischia di ostacolare il lavoro della Magistratura, che in numerose sentenze ha riaffermato il ruolo dei contratti collettivi vigenti in tema di relazioni sindacali. Peraltro, non risulta che le principali organizzazioni sindacali siano state realmente interpellate, contrariamente a quanto dichiarato nella documentazione presentata in Parlamento. Non è questa la strada per arrivare al cambiamento e all’adattamento sistematico e armonico della normativa sul pubblico impiego che tutti auspicano: da ciò, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore ROILO (PD) annuncia la contrarietà della propria parte, richiamandosi alle ragioni già esposte dal senatore Ichino.

Il relatore CASTRO (PdL) osserva che il rispetto del riparto delle competenze tra le Commissioni permanenti non gli consente di entrare nel merito dello schema di decreto, atteso che gli aspetti di interesse della Commissione lavoro risultano marginali rispetto a quelli ricadenti nella competenza della 1a Commissione permanente. Esprime tuttavia ampie riserve sulle osservazioni avanzate nel corso del dibattito, che ritiene per molti versi insultanti nei confronti di un accademico insigne, i cui meriti oggettivi possono essere ridotti solo per effetto di una lettura raggirante e maliziosa dei fatti. Ribadisce che ogni approfondimento sugli aspetti contenuti nel decreto legislativo n. 150, di straordinario interesse, non compete tuttavia alla Commissione lavoro, e che da questo muove la sua proposta di formulare osservazioni non ostative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il numero prescritto dei senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta del relatore, che è approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

 

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