MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2011
198ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) ricorda che nella seduta di ieri sono intervenuti in discussione generale i senatori Roilo e Spadoni Urbani.
Nessun altro chiedendo la parola, passa ad illustrare una proposta di parere favorevole.
Seguono interventi del senatore ROILO (PD), che conferma le ragioni del voto contrario del suo Gruppo, già esposte nel precedente intervento, nonché del senatore CASTRO (PdL) e della senatrice MARAVENTANO (LNP), che dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.
Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del presidente relatore GIULIANO (PdL).
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM(2010) 794 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice BLAZINA (PD), nel riservarsi eventuali considerazioni aggiuntive una volta acquisiti i pareri delle Commissioni permanenti 3a e 14a, evidenzia che il regolamento proposto rappresenta sostanzialmente un atto dovuto, da valutarsi pertanto in senso favorevole.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (n. 320)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)
Il relatore CASTRO (PdL) evidenzia che lo schema di decreto reca un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostitutivo di quello adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 2004 ed inteso anche a definire un assetto organizzativo conforme alle norme restrittive poste, con riferimento alla generalità dei Dicasteri, dall’articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006, dall’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, e dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, e successive modificazioni. Rispetto all’attuale normativa regolamentare, il numero delle direzioni generali del Dicastero viene ridotto da tredici a dieci (articolo 2). Resta ferma la figura del Segretario generale, a cui continuano a spettare il coordinamento dell’azione amministrativa, l’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, il coordinamento degli uffici e delle attività del Dicastero (articoli 2 e 3).
Riguardo alla riduzione del numero delle direzioni generali, vengono soppresse la Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione, trasferendone le competenze a quella per le politiche attive e passive del lavoro, la Direzione generale per l’innovazione tecnologica, le cui competenze sono ripartite tra quella per le politiche del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica, quella per la comunicazione e l’informazione in materia di lavoro e politiche sociali e quella per le politiche dei servizi per il lavoro, e la Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR), con il prevalente trasferimento delle competenze a quella per l’inclusione e le politiche sociali.
Il numero complessivo degli incarichi di livello dirigenziale generale viene ridotto da quindici a dodici; ai dieci incarichi di direttore generale vanno aggiunti quelli di Segretario generale e di titolare dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui ogni pubblica amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Dall’altro lato, tuttavia, l’articolo 2, comma 2, dell’ultima versione dello schema di regolamento aggiunge tre incarichi di livello dirigenziale generale, di cui uno presso il Segretario generale. La norma attua l’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 322 del 2010, che prevede il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, in sostituzione di quelli omologhi già conferiti, fuori ruolo, presso il collegio dei sindaci dell’IPSEMA, istituto soppresso ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto-legge n. 78. Di conseguenza, il numero complessivo degli incarichi dirigenziali di livello generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferiti, fuori ruolo, presso i collegi dei sindaci degli enti pubblici previdenziali, risulta ridotto da quattordici ad undici, poiché restano in essere solo gli incarichi presso i collegi dei sindaci dell’INPS, dell’INAIL e dell’INPDAP.
L’organizzazione territoriale del Dicastero è ridefinita dall’articolo 14 dello schema, che conferma l’articolazione in direzioni regionali e territoriali – cioè, provinciali – del lavoro e dispone che, nell’ambito provinciale in cui abbiano sede, le direzioni regionali esercitino anche i compiti operativi della direzione territoriale. Complessivamente, gli incarichi dirigenziali (tutti di livello non generale) presso le direzioni regionali e territoriali si riducono da 183 a 118; la contrazione numerica si deve, tra l’altro, alla configurazione di tutte le direzioni territoriali come strutture costituite da un unico ufficio dirigenziale.
Considerando anche l’amministrazione centrale del Dicastero, gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono rideterminati complessivamente nel numero di 201, ivi compresi otto posti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. L’attuale dotazione organica prevede, invece, 262 uffici di livello dirigenziale non generale.
Anche per il personale non dirigenziale, lo schema dispone una riduzione della dotazione organica; sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale, gli articoli 15 e 16 fanno rinvio a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione delle norme. Dalla documentazione allegata allo schema emerge che le riduzioni di organico disposte non determinano alcun esubero rispetto ai livelli attuali di personale in servizio.
Gli articoli 17 e 18 dello schema recano infine, rispettivamente, le norme abrogatrici e finali.
Conclusivamente, il relatore invita ad esprimere un parere favorevole.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1337) NEROZZI ed altri. – Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro
(2435) CARLINO ed altri. – Norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi di lavoro
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Con riferimento allo svolgimento di audizioni ulteriori, sollevato nella precedente seduta, il senatore CASTRO (PdL) evidenzia che questa fase conoscitiva dovrebbe apportare alla Commissione elementi riguardanti l’impatto dei recenti accadimenti sul sistema delle relazioni industriali, offrendo conseguentemente valutazioni prospettiche in materia di regolazione della rappresentanza. A tale scopo riterrebbe opportuno contenere il numero dei soggetti da convocare, che propone di individuale in quelli che stanno gestendo l’accordo in materia, vale a dire i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nonché di Confindustria e Confartigianato.
Il senatore ROILO (PD) condivide questa impostazione, finalizzata a far si che le nuove audizioni non rappresentino la mera ripetizione di quelle già effettuate con riferimento al disegno di legge n. 1337. In questo senso, l’individuazione dei soggetti da convocare in audizione, sulla quale concorda, lungi dall’essere il frutto di una volontà di esclusione, intende piuttosto acquisire elementi nuovi da parte degli attori più coinvolti dalle recenti vicende sindacali.
Concorda la senatrice MARAVENTANO (LNP).
Il presidente relatore GIULIANO (PdL), nel sottolineare con soddisfazione l’orientamento condiviso della Commissione, assicura che si procederà nel senso concordato nei tempi più rapidi.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.
MARTEDÌ 25 GENNAIO 2011
197ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
Il senatore ROILO (PD) espone le ragioni a fondamento della contrarietà del suo Gruppo nei confronti del provvedimento, che si presenta come l’ennesimo provvedimento omnibus, disorganico e del tutto avulso dalla grave situazione economico-sociale nella quale si dibatte il Paese. Mancano inoltre misure riguardanti la riforma degli ammortizzatori sociali, pur di urgente necessità. Una importante questione che pure viene ignorata, e che egli si augura venga quanto meno risolta in via emendativa presso le Commissioni di merito, accogliendo in tal senso una proposta di modifica del suo Gruppo, attiene alle ricadute delle modifiche introdotte dalla legge n. 122 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 a carico dei lavoratori dei comparti telefonico ed elettrico. Manca, infine, qualsiasi attenzione nei confronti dei lavoratori precari della pubblica amministrazione, settore nel quale la scadenza dei contratti a termine rischia di provocare licenziamenti in massa.
La senatrice SPADONI URBANI (PdL) stigmatizza la difficile lettura del provvedimento, molto burocratico e assai poco intelleggibile. Per quanto di competenza della Commissione, plaude all’incremento dei fondi previsti per il cosiddetto “cinque per mille”. Sottolinea quindi la lentezza con la quale si sta procedendo all’emanazione del decreto ministeriale finalizzato ad individuare le modalità di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Segnala poi che non può perennemente farsi luogo ad una proroga degli ammortizzatori sociali e che nella fase attuale è innanzitutto necessario favorire lo sviluppo del Paese.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM(2010) 794 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta il relatore Zanoletti ha illustrato la proposta e dichiara aperto il dibattito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2514) Deputati Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito
(Esame e rinvio)
La relatrice SPADONI URBANI (PdL) rileva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, detta negli articoli da 1 a 6 misure intese ad agevolare l’attività di impresa da parte di determinati soggetti. Il successivo articolo 7 riguarda l’inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all’albo delle imprese artigiane. Gli articoli 8 e 9 pongono norme finanziarie e finali.
In particolare, l’articolo 1 concede, in via sperimentale per il biennio 2011-2012, la possibilità che i lavoratori dipendenti destinatari degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà individuati al comma 2 percepiscano, qualora avviino attività di impresa e per la residua durata prevista dai rispettivi istituti summenzionati, un’indennità mensile pari al cinquanta per cento della misura stabilita per gli ammortizzatori sociali in deroga. Tale possibilità è concessa al fine di contenere gli oneri correnti che, avviando la propria nuova impresa, essi dovrebbero comunque continuare a sostenere nella loro vita quotidiana e familiare. La facoltà è posta in alternativa alle norme che per l’avvio di un’attività d’impresa consentono la liquidazione in un’unica soluzione delle indennità residue spettanti. Peraltro, il comma 1 dell’articolo 2 ammette che, su richiesta, una somma corrispondente ad un quarto complessivo della nuova indennità in oggetto venga percepita in unica soluzione. I commi 3 e 4 dell’articolo 1 concernono la contribuzione previdenziale, parzialmente figurativa, per i periodi di godimento della nuova indennità, il cui riconoscimento è subordinato (comma 6) alla sussistenza di un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali. I commi 7 e 8 prevedono poi uno sgravio contributivo con riferimento all’ipotesi in cui la nuova impresa in oggetto assuma lavoratori dipendenti rientranti nelle medesime condizioni di cui al comma 2. In merito alla forma dell’impresa, il successivo articolo 6, comma 2, consente, oltre all’impresa individuale, anche quella familiare, nonché la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società cooperativa. In ogni caso, il numero di addetti, occupati o comunque “impegnati” nell’impresa, non può essere superiore a tre unità, ivi compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento (comma 4 dell’articolo 6).
L’articolo 2 reca norme per favorire il finanziamento delle imprese, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono rientrare nel regime cosiddetto dei contribuenti minimi, ipotesi nella quale possono accedere ad benefici fiscali, tra cui un credito di imposta per nuove assunzioni.
Riguardo all’applicazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, l’articolo 4 fa riferimento, per una fase iniziale, cioè per il biennio 2011-2012, alle norme previste in materia per le imprese familiari, agli obblighi discendenti dalle misure generali di tutela, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché all’obbligo, per il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività nei cantieri, di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il successivo articolo 5 reca alcune norme in materia di rifiuti; si prevede, tra l’altro, che, per il biennio 2011-2012, esse abbiano l’obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi.
L’articolo 7 del disegno di legge, in tema di inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all’albo delle imprese artigiane, specifica che il socio che instauri con la suddetta società un rapporto di lavoro in forma autonoma ha titolo all’iscrizione nella gestione pensionistica INPS relativa agli artigiani. L’articolo 8 reca le norme sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria, nonché le clausole contabili e di monitoraggio. L’articolo 9, infine, dispone la presentazione alle Camere, entro un anno dall’entrata in vigore, di una relazione sull’attuazione della legge, intesa anche all’individuazione di possibili modifiche e integrazioni per la semplificazione delle procedure e alla valutazione circa la possibile estensione della disciplina ad altre categorie di lavoratori, quali i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU).
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della riunione dell’Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi tenutasi il 18 gennaio scorso era emersa la possibilità di garantire una tempestiva conclusione dell’iter del provvedimento, eventualmente richiedendone alla Presidenza del Senato il trasferimento dell’esame alla sede deliberante. Fa quindi presente che la 1a Commissione permanente ha già espresso parere non ostativo, e che si è in attesa del parere della Commissione Bilancio.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2417) Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, approvato dalla Camera dei deputati
(2082) DELOGU ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell’assicurato o del pensionato
(2151) PINOTTI. – Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti
(2278) SPADONI URBANI ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dell’uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 novembre scorso.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) ricorda che in tale precedente seduta ha illustrato il provvedimento e che la Commissione ha deliberato di adottare come testo base il disegno di legge n. 2417, già approvato dalla Camera dei deputati. Propone quindi di fissare per domani, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.
La Commissione unanime conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.
Il presidente GIULIANO ricorda che in tale precedente seduta il relatore Castro ha illustrato il provvedimento, sul quale è stata richiesta l’acquisizione dell’orientamento del Governo. Preannuncia quindi che a tal fine il rappresentante del Governo ha preannunciato la propria disponibilità per la seduta già prevista per domani.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1337) NEROZZI ed altri. – Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro
(2435) CARLINO ed altri. – Norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi di lavoro
(Esame del disegno di legge n. 2435, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1337 e rinvio. Seguito dell’esame del disegno di legge n. 1337, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2435 e rinvio)
Prosegue l’esame del disegno di legge n. 1337, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) rileva che il disegno di legge intende porre una disciplina legislativa della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché dell’efficacia dei contratti collettivi di lavoro: materie che nell’ordinamento vigente sono prevalentemente regolate dalla giurisprudenza e da accordi tra le parti sociali. Il disegno di legge inoltre riformula la disciplina sui diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali e reca norme sulle modalità di adesione alle medesime organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori.
Il testo presenta numerosi punti di contatto con l’Atto Senato n. 1337, di cui la Commissione ha già intrapreso l’esame. Al pari dell’altro, anch’esso riguarda sia il settore privato che le pubbliche amministrazioni.
Gli articoli da 1 a 4 disciplinano la costituzione delle RSU, stabilendo l’ambito di applicazione della norma proposta, i soggetti ai quali è attribuito il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze, i criteri di composizione e i procedimenti per eleggerle. In particolare, l’articolo 1 prevede che si possa istituire una rappresentanza unitaria in ogni unità produttiva avente più di quindici dipendenti e nelle unità delle pubbliche amministrazioni individuate dai contratti collettivi. Per le unità che occupano fino a quindici dipendenti è prevista, invece, la possibilità di rappresentanze unitarie aziendali o interaziendali, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 e quelle definite dalla contrattazione collettiva nazionale o da accordi interconfederali di pari livello; qualora non si raggiungessero le intese necessarie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce temporaneamente le modalità opportune. Per le imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere creati organismi di coordinamento tra le RSU, che nell’eventuale contrattazione territoriale integrativa affiancano le organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative.
In base all’articolo 2, hanno titolo a promuovere la costituzione di RSU le associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali, le organizzazioni sindacali che nell’unità produttiva o amministrativa interessata vantino una presenza associativa non inferiore al cinque per cento dei lavoratori addetti, nonché le forme associative o i comitati di lavoratori a cui aderiscano un certo numero di addetti. Inoltre, il diritto di promuovere il rinnovo della rappresentanza unitaria spetta anche alla RSU uscente.
L’articolo 3 demanda la disciplina elettorale delle RSU ai contratti nazionali di lavoro o agli accordi interconfederali, ma reca altresì una serie di criteri vincolanti in materia, tra i quali la segretezza del voto, l’adozione di un sistema proporzionale puro, la periodicità triennale, l’equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori e la condizione della partecipazione al voto di almeno la metà degli aventi diritto, ai fini della validità della consultazione. Eventuali controversie sulle elezioni sono di competenza del giudice del lavoro.
L’articolo 4 gradua – fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi – il numero dei componenti di una RSU in funzione del numero di addetti dell’unità produttiva o amministrativa e regola la rappresentanza delle categorie di quadri, dirigenti e lavoratori parasubordinati.
L’articolo 5 e l’articolo 6 fissano, rispettivamente, i diritti che competono alle RSU e ai loro componenti e i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative.
L’articolo 5conferisce alle RSU – facendo salve eventuali condizioni più favorevoli contemplate dalla contrattazione collettiva – i diritti alla contrattazione, i diritti all’informazione stabiliti da norme e contratti collettivi, i diritti che le medesime fonti prevedono in favore delle rappresentanze sindacali aziendali, e altri diritti elencati in dettaglio. I membri delle RSU potranno usufruire di permessi retribuiti e non retribuiti; sempre ai sensi dell’articolo 5, la RSU è legittimata ad esperire azioni legali in ordine a condotte antisindacali.
L’articolo 6 enuncia i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative, esercitati tramite rappresentanti designati: la disponibilità di un locale idoneo per le riunioni e di spazi per le affissioni, nonché la convocazione di assemblee fuori dell’orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
L’articolo 7afferma la competenza del giudice del lavoro per ogni controversia sulla legge e sulle relative norme attuative.
L’articolo 8stabilisce che sono considerati rappresentativi i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento -sette per cento per le categorie dei dirigenti e dei quadri-; tali soglie vengono calcolate con riferimento alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Per i sindacati delle minoranze linguistiche e per le confederazioni sindacali sono previsti specifici criteri. Le organizzazioni rappresentative hanno diritto di partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell’area contrattuale di riferimento. Il medesimo articoloistituisce comitati paritetici provinciali e un comitato paritetico nazionale, ai fini della verifica dei dati rilevanti per la rappresentatività.
L’articolo 9individua quale ordinaria modalità di adesione di un lavoratore ad un sindacato la cessione dei crediti per le retribuzioni future. La cessione del credito ha validità quadriennale. Sono tuttavia ammesse altre forme di adesione dei lavoratori ai sindacati.
L’articolo 10verte sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro, attualmente, regolata in via legislativa esclusivamente nel pubblico impiego. Affinché essi producano effetti nei confronti di tutti i lavoratori, sono poste due condizioni. La prima è la sottoscrizione da parte di sindacati che nel loro insieme rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori oppure rappresentino almeno il sessanta per cento del dato elettorale; la seconda è che i contratti collettivi siano approvati a seguito di apposito referendum.
L’Atto Senato n. 2435, dunque, differisce dalle previsioni dell’Atto Senato n. 1337 in materia di efficacia dei contratti collettivi: secondo l’Atto Senato n. 2435, le condizioni di sottoscrizione e di approvazione referendaria devono ricorrere entrambe, mentre secondo l’altro la sottoscrizione è sufficiente ai fini dell’efficacia immediata dei contratti, e l’eventuale fase successiva della consultazione referendaria comporterebbe o la risoluzione degli effetti contrattuali o il loro proseguimento.
I rimanenti due articoli del disegno di legge n. 2435dispongono che, ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tenga conto del numero delle imprese associate, nonché del personale e della diffusione territoriale delle medesime imprese e dettano contiene norme transitorie e finali.
Conclusivamente, il presidente relatore GIULIANO (PdL) propone che l’esame del disegno di legge venga congiunto a quello del disegno di legge n. 1337, di analogo contenuto.
La Commissione conviene.
Il senatore ROILO (PD) sottolinea che entrambi i provvedimenti attengono ad un problema delicatissimo e recentemente tornato di attualità. Ciò rende a suo giudizio necessaria l’acquisizione dell’orientamento del Governo sulla materia, onde verificare le modalità più idonee per la prosecuzione dell’esame parlamentare.
Il senatore CASTRO (PdL) rileva che la posizione del Governo sul tema è ampiamente nota, e si sostanzia nella rigorosa subordinazione dell’intervento legislativo alla previa realizzazione di una intesa tra le parti. In considerazione delle recenti vicende, e con particolare riferimento alla recente consultazione svoltasi nello stabilimento FIAT di Mirafiori, suggerisce l’effettuazione in tempi rapidi di audizioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali, onde individuare l’approccio più appropriato alla materia.
I senatori ROILO (PD), PASSONI (PD) e GHEDINI (PD) convengono con tale impostazione, precisando che la loro richiesta non riguarda tanto l’acquisizione di orientamenti riguardo ai testi all’esame della Commissione, ma fa piuttosto riferimento ai fatti nuovi recentemente occorsi.
Anche il presidente GIULIANO concorda con tale impostazione, di cui sottolinea la proficuità in prospettiva.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.