95ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sul prelievo tributario e contributivo sui redditi di lavoro.
Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di mercoledì 17 ottobre si è svolta una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi politici, della 6a e della 11a Commissione permanente, al fine di valutare la possibilità di adottare iniziative comuni su temi che investono la competenza di entrambe le Commissioni.
In particolare, gli uffici di presidenza – riallacciandosi ad una richiesta già avanzata dal senatore Sacconi nell’ambito dell’ufficio di presidenza della 11a Commissione, di ascoltare informalmente le organizzazioni sindacali confederali sulle iniziative che intendevano intraprendere sul tema della tassazione del lavoro – hanno convenuto sulla opportunità di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare le due Commissioni, ai sensi dell’articolo 48 comma 1 del Regolamento, a svolgere congiuntamente una indagine conoscitiva sul prelievo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro.
E’ facilmente intuibile l’opportunità di uno svolgimento congiunto di tale procedura informativa, il cui oggetto coinvolge in pari misura le competenze delle due Commissioni. Inoltre, l’argomento proposto è particolarmente attuale: esso è affrontato nel Protocollo su previdenza lavoro e competitività sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 23 luglio 2007, è oggetto di specifiche iniziative annunciate recentemente dalle organizzazioni sindacali confederali, nonché del disegno di legge n. 1627, d’iniziativa del senatore Sacconi e di altri senatori, recante norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario, premi e incentivi, liberalità e contratti aziendali, attualmente all’esame della Commissione finanze e tesoro, in sede referente.
Nel programma dell’indagine, che dovrebbe svolgersi in tempi quanto più possibile ristretti, dovrebbero essere previste le audizioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dell’artigianato, della cooperazione e dell’agricoltura, dell’ISTAT, della Banca d’Italia, dell’Agenzia delle entrate, dell’Anagrafe tributaria, del CNEL, dell’ISAE, dei Ministri del lavoro e dell’economia, nonché di esperti ed istituti di ricerca specializzati, degli ordini professionali e delle relative associazioni.
Senza discussione, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il PRESIDENTE avverte pertanto che presenterà, unitamente al Presidente della 6a Commissione permanente, alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’indagine conoscitiva in titolo.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: “Definizione dei rapporti relativi all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e all’Istituto di medicina sociale (IIMS)” (n. 181)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame e rinvio)
Introduce l’esame la relatrice alla Commissione ALFONZI (RC-SE), la quale ricorda preliminarmente che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha istituito, in luogo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due nuovi Dicasteri, ossia il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale, trasferendo a tali due strutture le funzioni spettanti precedentemente al predetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2007, n. 125, avente ad oggetto la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, all’articolo 9 ha rinviato a successivo provvedimento la definizione dei rapporti relativi all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), nonché di Italia lavoro s.p.a. e dell’Istituto di medicina sociale, sui quali precedentemente all’istituzione dei due sopra citati Dicasteri – Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero della solidarietà sociale – esercitava la propria vigilanza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ora soppresso.
La relatrice fa quindi presente che nella fase preliminare all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, la Commissione lavoro, previdenza sociale, in data 7 marzo 2007, aveva adottato un parere sul relativo schema, nel quale si raccomandava al Governo di adottare il provvedimento richiamato dal predetto decreto entro e non oltre 60 giorni, nella prospettiva di consentire una tempestiva definizione dei rapporti tra il Ministero del lavoro e l’Isfol, nonché tra il Ministero della solidarietà sociale e l’Istituto di medicina sociale.
Passando ad esaminare l’articolato, la relatrice dà quindi conto del contenuto dell’articolo 1, nel quale si stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciti la vigilanza esclusiva sull’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e su Italia lavoro S.p.A; con l’articolo 2 è invece demandata al Ministero della solidarietà sociale la vigilanza esclusiva sull’Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), che assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS), ferme restando le attuali fonti di finanziamento dell’Istituto.
Al comma 2 dell’articolo 2 si rinvia a successivo decreto del Ministro della solidarietà sociale l’approvazione dello statuto dell’Istituto degli affari sociali.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo concernente: “Recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto” (n. 169)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 giugno 2007, n. 77. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE fa presente che nel pomeriggio, prima dell’inizio della seduta, presso l’Ufficio di Presidenza si è svolta l’audizione della Confindustria sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Poiché non vi sono richieste di intervenire nella discussione, dà quindi la parola al relatore.
Il relatore ROILO (Ulivo) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione (v. allegato).
Il senatore TOFANI (AN) annuncia l’astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.
Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, si passa alla votazione.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazione sullo schema di decreto legislativo n. 169, nel testo predisposto dal relatore.
La seduta termina alle ore 15,45.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DI GOVERNO N. 169
La 11a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) benché la disciplina in esame non si applichi fino al 23 marzo 2009 agli autotrasportatori autonomi, si invita a valutare se sia opportuno recepire anche la definizione di orario di lavoro per tale categoria di lavoratori – definizione di cui all’articolo 3, primo paragrafo, lettera a), numero 2), della direttiva 2002/15/CE -.
Si rileva, inoltre, riguardo alla data suddetta, di cui all’articolo 2, comma 2, dello schema, che l’esclusione temporanea dovrebbe essere posta fino al 22 marzo 2009 (anziché fino al giorno successivo), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/15/CE;
b) in merito alla definizione di “settimana”, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), dello schema, occorre valutare se sia opportuno chiarire (in conformità al considerando n. 13 del regolamento (CE) 561/2006) che tale nozione non impedisce ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in qualsiasi giorno della settimana;
c) nell’articolo 4, comma 2, dello schema – che consente alla contrattazione collettiva di definire (in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze riguardanti l’organizzazione del lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) una durata massima e media dell’orario di lavoro diversa da quella indicata in via generale dal comma 1 dello stesso articolo 4 -, occorrerebbe prevedere un limite temporale massimo per la deroga, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/15/CE;
d) in merito all’articolo 8 dello schema, si invita a valutare se le norme sugli obblighi di registrazione di cui all’articolo 9, primo paragrafo, lettera b), della direttiva 2002/15/CE possano essere recepite senza l’istituzione di un nuovo registro, ma facendo rinvio alla disciplina sui libri di matricola e sui libri di paga, disciplina peraltro menzionata nello stesso articolo 8 (al comma 3). In tal caso, occorrerebbe comunque prevedere in forma esplicita il diritto di copia in favore del lavoratore, di cui all’ultimo periodo della suddetta lettera b) dell’articolo 9, primo paragrafo, della direttiva 2002/15/CE;
e) riguardo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 9, comma 2, dello schema, si rileva che la misura minima della stessa dovrebbe essere elevata da 100 a 103 euro, in conformità alla disciplina di delega, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 18 aprile 2005, n. 62;
f) in merito alla norma transitoria di cui all’articolo 10, comma 3, dello schema, occorrerebbe chiarire se, decorso inutilmente il termine dei dodici mesi ivi previsto, gli accordi già stipulati siano ancora applicabili, in misura totale o parziale.
La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare attentamente, in sede attuativa, l’ambito soggettivo di applicazione del provvedimento in titolo, chiarendo, in particolare, se le disposizioni in esso contenute si riferiscano alle sole imprese di autotrasporto ovvero alle attività di autotrasporto comunque esercitate.