226ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 15,35.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (Assistenza disabili gravi), svoltesi oggi e il 31 marzo scorso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Nell’introdurre il provvedimento, che è stato sensibilmente modificato dalla Camera dei deputati, la relatrice FAVERO (PD) segnala che è stato soppresso l’articolo 30, contenente disposizioni in tema di lavoro agricolo, e che tale disposizione è stata inserita nel testo del disegno di legge n. 2217, in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, all’articolo 6. Dopo aver ricordato che tale articolo è stato illustrato proprio in occasione dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2217 e 2119, si sofferma sulle differenze tra la precedente formulazione ora soppressa e la nuova disposizione dell’articolo 6, evidenziandone gli aspetti migliorativi.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il voto sul parere proposto, ritenendo necessaria una disamina accurata del provvedimento.
La senatrice PARENTE (PD) fa osservare che alcune questioni, sicuramente degne di approfondimento, potranno essere oggetto di analisi da parte della Commissione nel corso dell’esame, in sede consultiva, dei disegni di legge sul contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
Il presidente SACCONI dispone quindi il rinvio dell’espressione del parere alla seduta della Commissione già convocata per domani.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio )
La relatrice SPILABOTTE (PD) osserva preliminarmente che la proposta di direttiva modifica, con particolare riferimento ai profili della parità di trattamento dei lavoratori distaccati e a forme specifiche dell’organizzazione economica e del mercato del lavoro, come i subappalti ed il lavoro interinale, la direttiva 96/71/CE, la cui applicazione, secondo il documento sulla valutazione d’impatto, allegato alla proposta in esame, presenta alcuni aspetti problematici. Il primo riguarda la possibilità di differenze retributive tra lavoratori distaccati e lavoratori locali, con le conseguenze di un vantaggio competitivo per le imprese operanti il distacco rispetto a quelle degli Stati membri ospitanti e di una distorsione della concorrenza. Un secondo aspetto problematico riguarda una definizione generica di “distacco” e l’assenza di un limite temporale specifico, che permette spesso un notevole vantaggio competitivo per le imprese, nei casi in cui per il periodo di distacco pratichino livelli di remunerazione più bassi rispetto a quelli delle imprese locali. Un terzo aspetto concerne l’esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nell’economia e nel mercato del lavoro contemporanei, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.
Passando quindi ad illustrare la proposta di direttiva in esame, la relatrice osserva che essa inserisce nella direttiva 96/71/CE un articolo 2-bis, che pone una disciplina specifica per il distacco di durata superiore ai 24 mesi, stabilendo che in tal caso lo Stato membro ospitante è considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto. Ai fini del computo dei 24 mesi, si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori, nel caso di sostituzione con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi. Dalla novella discende, in base al combinato disposto con il citato articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008, che, per i distacchi eccedenti i suddetti limiti di durata, trovino in ogni caso applicazione le disposizioni inderogabili relative al contratto di lavoro secondo la legge dello Stato membro in cui ha luogo il distacco. Viene inoltre modificato l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE, sostituendo il riferimento alle tariffe minime salariali con il principio di riconoscimento della retribuzione, composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale. Si prevede inoltre che, qualora le imprese stabilite nel territorio di uno Stato membro abbiano l’obbligo di subappaltare solo ad imprese che garantiscano determinate condizioni di lavoro e di occupazione, lo Stato membro possa disporre che tali imprese siano soggette ai medesimi obblighi per quanto riguarda i subappalti ad imprese che si avvalgano di lavoratori distaccati. Infine, viene posto l’obbligo (e non più la semplice facoltà) per l’ordinamento degli Stati membri di garantire ai lavoratori distaccati da parte delle imprese di lavoro temporaneo l’applicazione del principio di tutela di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/104/CE.
La nuova direttiva dovrà essere recepitaentro due anni dalla sua adozione.
La relatrice riferisce quindi che la proposta di direttiva in esame appare suscettibile di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri, come emerso già prima della presentazione della proposta, durante i lavori preparatori condotti dai servizi della Commissione. Il documento di valutazione d’impatto riferisce che, da un lato, Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia hanno dichiarato il proprio supporto per una revisione della disciplina europea sul distacco dei lavoratori che ponga il principio “parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo”; d’altro lato, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Romania hanno affermato, in una lettera congiunta, che una revisione della direttiva del 1996 sarebbe prematura e andrebbe posticipata oltre il termine di scadenza per il recepimento della direttiva di attuazione, al fine di valutarne gli effetti. Questo gruppo di Stati ha espresso la preoccupazione che il principio “parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo” possa risultare incompatibile con il mercato unico, in quanto le differenze costituiscono un elemento legittimo di vantaggio competitivo per le imprese. Conclusivamente, la relatrice ritiene importante approfondire le problematiche implicate dalla proposta attraverso audizioni dei rappresentanti delle principali associazioni dei lavoratori e datoriali, nonché delle Agenzie di somministrazione.
Il presidente SACCONI segnala l’esigenza di coniugare il tempo disponibile con l’intenso calendario dei lavori della Commissione, concentrando tali audizioni in un’unica seduta, con interlocutori essenziali alle finalità di approfondimento segnalate.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) reputa imprescindibile un’analisi mirata delle ragioni alla base delle divergenti posizioni espresse da alcuni gruppi di Stati membri ed emerse nel corso dei lavori preparatori della proposta di direttiva.
La senatrice PAGLINI (M5S) ritiene essenziale allargare il novero dei soggetti da convocare anche ad operatori del settore.
Conviene il presidente SACCONI, ribadendo l’importanza che la Commissione adotti, a conclusione del proprio esame, una risoluzione ben motivata ed articolata, attesa la fase nella quale l’esame stesso si inserisce e le delicate tematiche cui la proposta attiene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione Fondo dopo di noi”
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.
Il presidente SACCONI avverte che si è testé concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai provvedimenti in esame, ciclo dal quale sono emersi elementi di particolare interesse.
La relatrice PARENTE (PD) propone di adottare come testo base per il proseguimento dell’esame il disegno di legge n. 2232 e di fissare alle ore 10 di mercoledì 13 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
Riunione n. 78
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)
Riunione n. 77
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 11 alle ore 12
AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)