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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Marzo29/ 2022

306ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame )

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE avverte che si procederà all’illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore MAFFONI (FdI) aggiunge la propria firma all’ordine del giorno G/2459/1/11.

La senatrice DRAGO (FdI) sottoscrive a sua volta l’ordine del giorno G/2459/1/11, rilevandone l’affinità con precedenti ordini del giorno a propria firma  presentati in altre occasioni e accolti dal Governo.

Il senatore ROMANO (M5S) dà per illustrato l’ordine del giorno G/2459/2/11.

Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) sottoscrive e dà per illustrato l’ordine del giorno G/2459/3/11, al quale aggiunge la firma anche il senatore FLORIS (FIBP-UDC).

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ricapitola le iniziative rispetto alle quali è richiesto l’impegno del Governo in base all’ordine del giorno G/2459/4/11.

L’ordine del giorno G/2459/4/11 è sottoscritto dai senatori MAFFONI (FdI) e SERAFINI (FIBP-UDC) e dalla senatrice DRAGO (FdI).

Sull’ordine del giorno G/2459/5/11 (testo 2), pubblicato in allegato, ha la parola il senatore FLORIS (FIBP-UDC), il quale pone in evidenza la finalità del reperimento di risorse per il riconoscimento e il sostegno del cargiver familiare.

All’ordine del giorno G/2459/5/11 (testo 2) aggiungono le rispettive firme la senatrice GUIDOLIN (M5S) e i senatori ROMANO (M5S), ROMAGNOLI (M5S), SERAFINI (FIBP-UDC) e LAUS (PD).

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il senatore MAFFONI (FdI) dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2,1.3, 1.4 e 1.5.

La senatrice DRAGO (FdI) illustra l’emendamento 1.0.1, recante principi e criteri direttivi per una rimodulazione dei parametri attualmente impiegati per il calcolo dell’ISEE, con particolare riguardo all’aspetto patrimoniale e nell’ottica di agevolare le famiglie con più figli. Specifica inoltre che la proposta emendativa è formulata sulla base di un suo disegno di legge riguardante la medesima materia, che ha riscosso l’apprezzamento di esperti tributaristi e di associazioni rappresentative delle famiglie.

Il senatore MAFFONI (FdI) illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3, richiamandone le finalità.

I rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 2 e la proposta 2.0.1 sono dati per illustrati.

Il senatore MAFFONI (FdI) dà per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

La senatrice DRAGO (FdI) interviene sull’emendamento 3.6, volto a consentire la facoltà di fruizione del congedo parentale fino ai tre anni di età di ciascun figlio. Rileva inoltre che la proposta emendativa reca un criterio di priorità relativamente alla sostituzione nei posti di lavoro resi vacanti a giovani diplomati e neolaureati, in modo da concorrere ad arginare l’emigrazione giovanile e a stimolare la domanda interna.

Le restanti proposte emendative riferite all’articolo 3 sono quindi date per illustrate.

Il senatore MAFFONI (FdI) illustra gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, recanti forme di agevolazione rivolte alle imprese in relazione a condotte favorevoli alla genitorialità.

I successivi emendamenti all’articolo 4 e l’emendamento 4.0.1 sono dati per illustrati.

Il senatore MAFFONI (FdI) illustra le agevolazioni rivolte alle famiglie recate dagli emendamenti 5.1 e 5.2.

La senatrice DRAGO (FdI) illustra l’emendamento 6.0.1, concernente l’adozione di interventi di carattere infrastrutturale mirati a soddisfare le esigenze delle famiglie, richiamando l’importanza che nella medesima ottica riveste un’opera quale il ponte sullo Stretto di Messina.

Il senatore MAFFONI (FdI) illustra l’emendamento 6.0.2, finalizzato all’istituzione della Giornata della vita nascente.

Si sofferma quindi sull’emendamento 6.0.3, volto a prevedere agevolazioni tributarie in relazione a spese per specifiche attività di carattere  terapeutico o ricreativo destinate ai figli.

L’emendamento 7.1 è quindi dato per illustrato.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) pone in evidenza la scelta di non proporre modifiche migliorative del testo in esame, in ragione dell’opportunità di consentire al Governo di disporre di più tempo per la predisposizione dei decreti legislativi, di cui auspica peraltro l’adozione in tempi il più possibile rapidi.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno in esame.

Gli ordini del giorno G/2459/1/11, G/2459/2/11, G/2459/3/11, G/2459/4/11 e G/2459/5/11 (testo 2) sono quindi accolti dal ministro Elena BONETTI.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1, nonché sull’emendamento 1.0.1.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2 e sull’emendamento 2.0.1.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore MAFFONI (FdI) ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3, preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Il parere della presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) e del GOVERNO è contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 3.

Il senatore MAFFONI (FdI) aggiunge la firma all’emendamento 3.6. Ritira quindi gli emendamenti 3.3 e 3.6 per trasformarli in ordini del giorno.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) si esprime in senso contrario sugli emendamenti riferiti all’articolo 4 e sull’emendamento 4.0.1.

Il parere del ministro Elena BONETTI è conforme.

Il senatore MAFFONI (FdI) ritira gli emendamenti 4.1 e 4.3 e ne preannuncia la trasfomazione in ordini del giorno.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) esprime parere  contrario sulle proposte emendative 5.1 e 5.2.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) esprime il proprio orientamento contrario agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore MAFFONI (FdI) aggiunge la firma all’emendamento 6.0.1 e lo ritira per trasformarlo in ordine del giorno.

Sull’emendamento 7.1 la presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) e il GOVERNO esprimono parere contrario.

La PRESIDENTE dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17,50.

La presidente MATRISCIANO fa presente che si procederà alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale e in esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.7 la senatrice DRAGO (FdI), la quale osserva che la previsione dell’obbligatorietà in relazione al congedo di paternità, recata dal disegno di legge in esame, comporta una limitazione eccessiva dell’autonomia individuale.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) dichiara il voto di astensione sull’emendamento 3.7.

Posto in votazione, l’emendamento 3.7 è respinto.

La Commissione respinge successivamente con distinte votazioni le proposte emendative 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 5.1, 5.2, 6.0.2, 6.0.3 e 7.1.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2459/6/11 (già emendamento 2.2), G/2459/7/11 (già emendamento 2.3), G/2459/8/11 (già emendamento 3.3), G/2459/9/11 (già emendamento 3.6), G/2459/10/11 (già emendamento 4.1), G/2459/11/11 (già emendamento 4.3) e G/2459/12/11 (già emendamento 6.0.1), pubblicati in allegato, che sono quindi accolti dal GOVERNO.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di forma e di coordinamento che risultassero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, la PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 31 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 2459

G/2459/5/11 (testo 2)

ToffaninDamianiFlorisGuidolinRomanoRomagnoliSerafiniLaus

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

sono circa 600.000 in Italia le prestazioni indennitarie erogate mensilmente a titolo di disabilità grave; di questi sono circa 438.000 i soggetti su cui possono concentrarsi più prestazioni INPS e che necessitano di assistenza da parte del loro caregiver familiare, in modo continuativo;

con il decreto n. 1662 del 22 ottobre 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia, sono stati destinati complessivamente alle regioni circa 68,3 milioni di euro da impiegare per il sostegno ai caregiver familiari. Infatti, in alcune regioni si è aperta la procedura per richiedere un assegno mensile il cui importo verrà modulato sulla base della condizione economica rilevata attraverso l’ISEE della persona non autosufficiente;

i nuclei familiari con persone con disabilità sono quelli che maggiormente hanno risentito degli effetti derivanti dalle misure di contenimento dell’epidemia da virus Covid-19 e dai periodi di lockdown;

per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare, come peraltro previsto tra le riforme del PNRR, appare oggi imprescindibile e non più rinviabile sostenere, anche economicamente, la figura del caregiver familiare che svolge, in seno al suo stesso nucleo familiare, l’attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell’età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all’Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

al fine di una corretta quantificazione del numero esatto di caregiver familiari e dunque dell’individuazione delle necessarie risorse economiche da destinarsi a titolo di sostegno individuale, è indispensabile procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la loro esatta individuazione numerica attraverso sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, coinvolgendo nel processo di definizione dei criteri e di valutazione anche le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

occorre ribadire l’urgenza di riconoscere il valore sociale ed economico dei caregiver per la famiglia e per l’intera collettività, persone che vivono una condizione di abnegazione quasi totale, che limitano la loro salute, il riposo, la vita sociale e la realizzazione personale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assicurare il pieno coinvolgimento, anche nelle fasi di valutazione, delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

a reperire ulteriori risorse necessarie per l’approvazione del provvedimento in materia di riconoscimento e di sostegno del caregiver familiare;

a prevedere misure volte a corrispondere ai caregiver familiari che ne abbiano titolo, un sostegno di natura economica erogato direttamente dall’INPS, il cui importo è definito sulla base di criteri di equità, gradualità e proporzionalità alla condizione individuale del caregiver familiare e del carico del lavoro di cura effettivamente svolto.

G/2459/6/11 (già 2.2)

MaffoniDragoRautiDe Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del ddl 2549 recante «Deleghe al Govero per il sostegno e la valorizzazione della famiglia»;

premesso che:

l’articolo 2 concernente “Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli”, si prevede con uno o più decreti legislativi il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli;

il comma 2 stabilisce che nell’esercizio della delega, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali al comma 1, il Governo si attiene a una serie princìpi e criteri direttivi;

sarebbe opportuno garantire la gratuità dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, erogati nell’ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere la gratuità dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, erogati nell’ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

G/2459/7/11 (già 2.3)

MaffoniDragoRautiDe Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del ddl 2549 recante «Deleghe al Govero per il sostegno e la valorizzazione della famiglia»;

premesso che:

l’articolo 2 concernente “Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli”, si prevede con uno o più decreti legislativi il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli;

il comma 2 stabilisce che nell’esercizio della delega, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali al comma 1, il Governo si attiene a una serie princìpi e criteri direttivi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo.

G/2459/8/11 (già 3.3)

MaffoniDragoRautiDe Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del ddl 2549 recante «Deleghe al Govero per il sostegno e la valorizzazione della famiglia»;

premesso che:

l’articolo 3 concerne “Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità”;

il comma 2, del medesimo articolo, impone al Governo, nell’esercizio della delega, di attenersi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, a ulteriori princìpi e criteri direttivi;

sarebbe opportuno prevedere la copertura del congedo parentale, di centottanta giorni, fino all’80 per cento, per un periodo che copra fino al sesto anno di vita, a fronte di quello attuale del 30 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di attenersi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame, ad introdurre tra i medesimi principi quello di prevedere la copertura del congedo parentale, di 180 giorni, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, fino all’ottanta per cento.

G/2459/9/11 (già 3.6)

DragoDe VecchisMaffoni

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia»;

premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge in esame dispone la delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità stabilendo i principi e criteri direttivi cui esso dovrà attenersi nell’esercizio di tale delega;

in particolare, il comma 2, lettera d) del medesimo articolo, tra tali principi e criteri direttivi, introduce la previsione che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l’orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero al parente entro il secondo grado;

appare necessario invece prevedere che tale previsione possa essere riconosciuta fino al terzo anno di età del figlio con retribuzione riconosciuta non inferiore al 50 per cento e fino al compimento del dodicesimo anno di età con retribuzione massima al 30 per cento, e prevedere altresì che, nella sostituzione dei posti resi vacanti dalla fruizione di tali permessi, sia data priorità ai giovani «under 40»;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, tra i principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 3 del disegno di legge in esame, che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, siano riconosciuti secondo i criteri indicati in premessa e che, per la sostituzione dei posti resi vacanti per effetto dell’applicazione di tale previsione, sia data priorità ai giovani di età inferiore ai 40 anni.

G/2459/10/11 (già 4.1)

MaffoniDragoRautiDe Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia»;

premesso che:

l’articolo 4 del disegno di legge in esame dispone la delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

appare necessario, al comma 2, tra i principi e criteri direttivi già previsti, inserire una specifica previsione di agevolazioni fiscali in favore di imprese che istituiscono asili nido aziendali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di integrare la previsione di agevolazioni fiscali in favore di imprese che istituiscono asili nido aziendali tra i principi e criteri direttivi già disposti dal disegno di legge in materia di deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

G/2459/11/11 (già 4.3)

MaffoniRautiDe Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia»;

premesso che:

l’articolo 4 del disegno di legge in esame dispone la delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

appare necessario, al comma 2, tra i principi e criteri direttivi già previsti, inserire la previsione di agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neomamme o giovani donne;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di integrare la previsione di agevolazioni fiscali in favore di imprese che assumono neomamme o giovani donne tra i principi e criteri direttivi già disposti dal disegno di legge in materia di deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

G/2459/12/11 (già 6.0.1)

DragoDe VecchisMaffoni

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia»;

premesso che:

l’articolo 6 del disegno di legge in esame dispone la delega per sostenere e promuovere le responsabilità familiari;

l’emendamento 6.0.1 è volto a introdurre una delega ulteriore ad adottare misure per l’armonizzazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare una ulteriore delega al Governo ad adottare misure per l’armonizzazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia secondo i principi e criteri direttivi indicati dall’emendamento n. 6.0.1.


305ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, anche sulla web-TV canale 4 e su YouTube canale 4, per la procedura informativa all’ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato. Audizione del Ministro per le politiche giovanili

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La presidente MATRISCIANO introduce l’odierna audizione.

Il ministro Fabiana DADONE ha la parola.

Intervengono successivamente i senatori DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) e ROMAGNOLI (M5S), le senatrici DRAGO (FdI) e ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az), nonché il senatore FLORIS (FIBP-UDC) .

Il ministro Fabiana DADONE interviene quindi in replica.

La presidente MATRISCIANO conclude l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri.  –  Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 marzo.

La PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti (pubblicati in allegato) e del parere su testo ed emendamenti trasmesso dalla 1a Commissione. Avverte quindi che si procederà all’illustrazione delle proposte emendative.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) interviene sull’emendamento 1.1, finalizzato a incentivare un’attività sperimentale di screening ai fini della prevenzione delle maculopatie.

Illustra successivamente l’emendamento 2.1, recante una formulazione più ampia, adeguata al complesso delle forme di maculopatia degenerativa.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) aggiunge la propria firma all’emendamento 2.3.

La senatrice DRAGO (FdI) sottoscrive l’emendamento 3.0.1, che illustra, soffermandosi sulla proposta di istituzione dell’Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver riassunto le linee generali d’intervento disposte dal provvedimento in esame, il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) richiama l’attenzione, per quanto di competenza, sull’articolo 11. Dà conto in primo luogo del comma 1, che prevede la possibilità di riconoscimento di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o di periodi di assegno di integrazione salariale.

Illustra quindi il successivo comma 2, volto a escludere in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022, l’applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale, mentre il comma 3 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi precedenti.

Passa poi all’articolo 12, il quale opera un’estensione dell’ambito dello sgravio contributivo già previsto per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e ricadenti in determinate fattispecie.

Segnala inoltre l’articolo 34, finalizzato a consentire l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all’estero.

La senatrice CATALFO (M5S) segnala le potenziali criticità connesse all’imminente termine della possibilità, per i lavoratori fragili, di fruire delle modalità di lavoro agile.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) rileva che la questione è consequenziale al termine dello stato di emergenza, le cui implicazioni per il mondo del lavoro richiedono una riflessione di carattere generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021” (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Richiamati i contenuti dell’intervento svolto in sede di illustrazione degli aspetti di competenza e rilevata la valenza dell’apporto costituto dalle diverse audizioni svolte nell’ambito dell’esame del Documento in titolo, la relatrice FEDELI (PD) ritiene che la Commissione possa concludere l’esame in tempi brevi. Preannuncia quindi che la sua proposta di parere sarà di natura favorevole e sollecita a trasmettere eventuali proposte in merito alla redazione del testo, proponendo a tale scopo, quale termine, le ore 12 di giovedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 marzo.

La presidente MATRISCIANO comunica che, allo scadere del termine, sono stati presentati 35 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) preannuncia la presentazione di una nuova formulazione dell’ordine del giorno G/2459/5/11.

Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) sottoscrive l’ordine del giorno G/2459/2/11.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La PRESIDENTE avverte che la documentazione acquisita nell’ambito delle odierne audizioni informali delle Commissioni 11a e 14a  riunite – svolte nell’ambito dell’esame dell’atto COM (2021) 762 def, sul lavoro mediante piattaforme digitali – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 1419

Art. 1

1.1

FregolentCantùAlessandriniRufaDoriaMarinLunesu

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In via sperimentale per gli anni dal 2022 al 2025, per coloro che svolgono l’attività di video-terminalista e hanno un età pari o superiore a 50 anni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, con partecipazione su base volontaria, l’effettuazione con cadenza biennale di esami di screening morfo-funzionali della macula inclusivi di fotografia maculare mediante fundus-camera non midriatica e misurazioni comparative multimodali della visione centrale mediante ottotipi elettronici standardizzati con metodica staircase per garantire livelli molto elevati nella definizione delle soglie critiche di visione mediante l’aumento automatizzato del numero di presentazioni vicine al limite di transizione tra il visto ed il non-visto di ciascun individuo. Gli esami di screening di cui al presente comma sono eseguiti anche da personale sanitario non medico, in possesso del titolo di studio di ortottista assistente in oftalmologia.

1-ter. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo e integrato nonché favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano un modello di flusso informativo, affinché i dati ricavati dagli esami di screening di cui al comma 1-bis siano inviati ad un reading center, al fine della valutazione da parte di un medico specialista, attraverso modalità ottimizzate di tele-medicina che prevedono l’utilizzo di sistemi dotati di intelligenza artificiale.

1-quater. Per l’attuazione delle iniziative di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.».

Art. 2

2.1

FregolentCantùAlessandriniRufaDoriaMarinLunesu

Al comma 1 sostituire le parole: «della maculopatia degenerativa» con le seguenti: «delle maculopatie degenerative».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «della maculopatia degenerativa» con le seguenti: «delle maculopatie degenerative».

2.2

De PoliBinetti

Al comma 1, dopo le parole: «maculopatia degenerativa miopica e senile», inserire le seguenti: «e dell’edema maculare diabetico».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’edema maculare diabetico».

Conseguentemente, all’articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell’ambito dello stanziamento del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.3

PirroRomanoMatriscianoRomagnoli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni, promuovendo l’aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in setting ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»

2.4

SerafiniBinetti

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni, promuovendo l’aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in setting ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.».

2.5

CantùFregolentAlessandriniRufaDoriaMarinLunesu

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, secondo principi di appropriatezza ed economicità promuovendo l’aderenza terapeutica, privilegiando la capacità di erogazione dei trattamenti in regime ambulatoriale e favorendo al contempo la prossimità delle cure, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurano nella programmazione di competenza piani di azione con la rete accreditata e a contratto volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti chirurgici ambulatoriali erogati in setting sterili adeguatamente equipaggiati.».

Art. 3

3.1

CantùFregolentAlessandriniRufaDoriaMarinLunesu

Al comma 1, dopo la parola: «accreditato» aggiungere le seguenti: «e specializzato» e sostituire le parole: «per la» con la seguente: «nella».

3.2

FregolentCantùAlessandriniRufaDoriaMarinLunesu

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I lavoratori video-terminalisti che, a seguito dell’effettuazione degli esami di screening di cui all’articolo 1, risultano presentare un sospetto clinico di maculopatia, possono sottoporsi per la diagnosi definitiva di maculopatia degenerativa miopica o senile a visita oculistica completa accompagnata da eventuali ulteriori accertamenti strumentali, effettuata da un medico specialista operante presso atrutture accreditate e specializzate nella diagnosi e nella cura di queste patologie che ne attesta l’eventuale effetto invalidante.».

3.0.1

MaffoniDrago

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie)

  1. Per la realizzazione delle finalità degli articoli 1 e 2, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile con particolare riguardo non solamente alle innovazioni in ambito scientifico oftalmologico ma anche alle ricadute nell’ambito sociale e lavorativo.
  2. L’Osservatorio nazionale è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni e dei comitati impegnati sul tema.
  3. Ne fa altresì parte un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).
  4. Competono all’Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nella presente legge. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 4

4.1

Serafini

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell’ambito dello stanziamento del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 2459

G/2459/1/11

AlessandriniBressaCarboneFlorisLaforgiaLausRomanoCatalfoDe PoliFedeliGuidolinMinasiRomagnoliRomeoRufaSerafini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AS 2459);

premesso che:

il disegno di legge in oggetto, cosiddetto Family Act, reca misure che rientrano tra le riforme previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, destinate alle famiglie con figli e allo scopo di promuovere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine e dei bambini e favorendo l’autonomia finanziaria dei giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

il Family Act rappresenta una risposta ampia e integrata che coglie gli aspetti necessariamente complessi e multidimensionali dei problemi che colpiscono il nostro Paese relativi alla denatalità e alla capacità delle famiglie di mantenere i figli;

inoltre il Family Act integra politiche di sostegno al reddito con politiche di welfare a sostegno della natalità, ponendo come obiettivo il miglioramento della situazione lavorativa femminile e giovanile, con un grande investimento in questi due settori;

nell’esercizio delle deleghe, si prescrive al Governo di assicurare, tra le altre cose, l’applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;

in questo contesto, l’assegno unico e universale per i figli rappresenta il primo tassello del Family Act, che è già stato autonomamente a compimento ed è già divenuto pienamente realtà, poiché le erogazioni prenderanno ufficialmente il via in questo mese;

considerato che:

l’assegno unico è il primo passo significativo nell’ambito del sostegno al reddito familiare nell’ambito della più ampia riforma del Family Act;

esso definisce per la prima volta una misura universale che si rivolge ai figli senza dipendere dalle condizioni contingenti e anche economico-lavorative del nucleo familiare; l’assegno unico e universale è una misura semplificata che consiste in una quota mensile data ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per ciascun figlio dal settimo mese di gravidanza e fino a 21 anni; in presenza di figli maggiorenni l’assegno è concesso a patto che i ragazzi studino, svolgano tirocini con reddito inferiore agli 8mila euro, siano disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o impegnati nel servizio civile universale; non è previsto un limite di età, invece, per i figli disabili, ma solo un importo differenziato in base al grado di autosufficienza: produrre l’ISEE non è obbligatorio in quanto in mancanza si ha diritto comunque all’importo minimo;

ritenuto che:

l’attuale meccanismo di calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presenta diversi limiti, in quanto, fra l’altro, è parametrato sui redditi lordi (con la conseguenza che le famiglie sono tassate due volte) e penalizza in modo eccessivo l’abitazione principale, sebbene essa non rappresenti una fonte di reddito per le medesime famiglie;

considerato inoltre che:

il testo della riforma del Family Act è già stato approvato alla Camera e deve adesso essere approvato al Senato;

data la situazione macroeconomica in cui si trova ora il nostro Paese e vista l’urgenza delle misure contenute nel provvedimento, si è deciso di procedere velocemente all’approvazione del decreto, senza possibilità per il Senato di attuare modifiche;

il Governo ha già espresso la sua posizione favorevole in merito ad un’apertura di tavolo di lavoro tecnico sulla stesura dei decreti attuativi in modo da garantire il più ampio coinvolgimento possibile degli attori istituzionali interessati;

impegna il Governo:

a predisporre un tavolo tecnico per verificare una possibile revisione e diversa combinazione dei parametri del sistema di calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

G/2459/2/11

CatalfoGuidolinRomanoFedeliLausLaforgiaRomagnoli

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AS 2459);

premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega per il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità;

il secondo periodo del comma 1 del citato articolo specifica che resta fermo quanto disposto dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e dall’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, fatte salve disposizioni di maggior favore;

l’articolo 33 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

in alternativa al prolungamento del congedo, il genitore lavoratore ha diritto a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, come disposto dall’articolo 33 della legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

inoltre, il citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992 stabilisce che:

a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

l’articolo 4 del disegno di legge in esame reca, tra l’altro, disposizioni di delega al Governo per la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

impegna il Governo:

a prevedere, nell’ambito dell’interpretazione della delega, a partire da quanto già previsto dalla normativa in premessa, ad ampliare e diversificare le vigenti disposizioni in materia attraverso l’introduzione di ulteriori specifici congedi per i soggetti che si trovano nella necessità di dover assicurare la cura e assistenza prolungata per figli e/o familiari che siano affetti da patologie che comportano degenze di lunga durata o da patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile che abbiano espresso la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari o il consenso alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore nelle forme previste secondo le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219.

G/2459/3/11

Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

l’articolo 3 prevede la delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità;

nell’esercizio della citata delega, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene a ulteriori princìpi e criteri direttivi tra i quali l’introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali;

in questo quadro, sarebbe opportuno che le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendano valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, contestualmente sarebbe necessario aumentare da 3 a 4 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutto il personale dipendente pubblico e privato che assiste persone con handicap in situazione di gravità,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a prevedere che le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si intendano valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa e contestualmente ad aumentare da 3 a 4 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutto il personale dipendente pubblico e privato che assiste persone con handicap in situazione di gravità.

G/2459/4/11

BinettiFloris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

il disegno di legge esprime la condivisione rispetto all’approccio generale del dispositivo che mira a sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, la crescita dei figli nelle diverse fasce di età, nonché il contrasto alla denatalità e a confermare le politiche di migliore equilibrio nella conciliazione tra la vita lavorativa e genitorialità;

i veloci cambiamenti nella società, sempre più complessa ed interconnessa, hanno da tempo evidenziato le difficoltà che la scuola, organismo educativo per eccellenza, sta incontrando nell’assumere da sola questa sfida educativa;

anche il mondo della scuola infatti si sta gradualmente aprendo al territorio e riconosce, come emerge anche dalla Linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione, il ruolo fondamentale svolto dalla cosiddetta “comunità educante”. La letteratura e gli studi spingono verso il riconoscimento delle esperienze educative alle quali, in base alle opportunità presenti nei territori in cui essi vivono, i bambini, gli adolescenti e i giovani partecipano nelle diverse fasce di età e della loro vita evolutiva;

è in questo ambito che si colloca la responsabilità degli enti del terzo settore, e in generale della società civica organizzata, ma anche della famiglia quale luogo naturale e principale punto di riferimento per i bambini, gli adolescenti e i giovani;

il disegno di legge supporta finanziariamente la famiglia e i genitori ma sarebbe opportuno prendere simultaneamente in considerazione anche il rafforzamento della loro preparazione ad assumere questa responsabilità;

in sede attuativa, congiuntamente al supporto finanziario potrebbe essere facilitata anche la messa a disposizione di quella gamma di nuovi e attuali servizi informativi, formativi ed educativi alle famiglie che migliorano l’esercizio della genitorialità;

si tratta inoltre di considerare la famiglia, e in particolare la genitorialità, come una responsabilità della società; nel riconoscerle questa funzione, sarebbe utile che il sistema pubblico e privato sia indirizzato a mettere a disposizione quelle attività e quei servizi che sostenendo l’empowerment della genitorialità considerano la famiglia quale importante elemento fondativo del carattere di una società e non solo come soggetto che esprime dei bisogni. Nel momento in cui le famiglie sono più forti nell’assolvere queste responsabilità, potranno dare quelle risposte ai figli in termini di capacità di accompagnamento ed orientamento lungo tutto l’arco della loro vita fino al loro passaggio nella vita adulta;

questo risultato costituisce un traguardo e un miglioramento del benessere e della qualità di vita e di coesione per tutta la società, ben oltre il confine della singola vita familiare;

si ritiene opportuno perciò che la famiglia sia supportata nella completezza delle funzioni che essa svolge nella società e che i genitori, fin da prima della fase della genitorialità, possano fruire di quei servizi atti a migliorare le loro competenze e capacità per assumere il ruolo educativo naturale che gli viene affidato. L’acquisizione di quelle competenze relazionali specifiche, della cultura digitale affinché il mondo con il quale i figli si rapportano sia a loro più vicino e più accessibile, delle soft skills in generale e della comprensione dei linguaggi dei figli, contribuiscono a ricucire non solo il dialogo tra genitori e figli, ma anche la virtuosa triangolazione tra scuola, figli e genitori che deve tronare ad essere una relazione virtuosa, e non conflittuale;

si tratta di mettere in campo tutti gli interventi, e non solo quelli finanziari, per supportare l’empowerment delle famiglie, dei genitori e del ruolo importante della famiglia quale prima pratica di educazione alla solidarietà, alla partecipazione e alla condivisione;

tra le linee di indirizzo, il disegno di legge indica inoltre anche il conseguimento della autonomia finanziaria dei giovani e il supporto alla autonomia delle giovani coppie e dei giovani genitori unici. Si tratta di obiettivi importanti che in altri Paesi sono già una realtà e ci si auspica che una attenzione costante sia dedicata non solo alla autonomia finanziaria, ma alla crescita sana e solida dei giovani ed è in questa prospettiva che si conferma il ruolo di orientamento che le famiglie possono svolgere;

infine emerge la volontà di creare un sistema che rafforzi l’equità di genere e anche nel perseguimento di questo obiettivo, in fase di attuazione, occorre valorizzare l tempo speso nella cura dei familiari e nel suo riconoscimento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative volte a:

riconoscere il tempo speso nella cura dei figli in ottica di pari opportunità e l’importanza della famiglia in senso ampio, ossia non solo rispetto alle proprie responsabilità educative, ma anche quale attore nella società complessa nonché come pratica educativa alla condivisione, alla assunzione delle responsabilità e alla solidarietà tra le persone;

a sostenere la famiglia e in particolare l’esercizio della funzione educativa intrinseca alla genitorialità, non solo tramite un supporto finanziario connesso al numero dei figli o alle esigenze di studio e o di autonomia dei giovani, ma anche nelle competenze dei genitori affinché assicurino al meglio l’esercizio delle loro responsabilità e siano esempio, nella società, di condivisione, solidarietà e partecipazione e che tali esigenze siano prese in considerazione anche prima dell’essere genitore.

G/2459/5/11

ToffaninDamianiFloris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

sono circa 600.000 in Italia le prestazioni indennitarie erogate mensilmente a titolo di disabilità grave; di questi sono circa 438.000 i soggetti su cui possono concentrarsi più prestazioni INPS e che necessitano di assistenza da parte del loro caregiver familiare, in modo continuativo;

dalla dichiarazione dello stato di emergenza del gennaio 2020 ad oggi i caregiver familiari, di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonostante i numerosi ordini del giorno proposti dal Parlamento e approvati dal Governo nel corso dell’esame dei precedenti provvedimenti connotati da carattere di urgenza, non hanno ricevuto, se non un contributo una tantum entro dei limiti di spesa, alcun sostegno o ristori di natura economica;

i nuclei familiari con persone con disabilità sono quelli che maggiormente hanno risentito degli effetti derivanti dalle misure di contenimento dell’epidemia da virus Covid-19 e dai periodi di lockdown;

nel mese di febbraio 2021 la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso il parere di merito sul provvedimento relativo al caregiver familiare – AS 1461, adottato come testo base – decretandone, a seguito dei rilievi mossi ribaditi anche sulla base delle precedenti note 23/3/2020 n. 30232 e 17/9/2020 n. 192438, una sostanziale improcedibilità con un parere contrario all’ulteriore corso del testo che, allo stato, è fermo alla fase iniziale della prima lettura da parte del Parlamento, presso l’11a Commissione del Senato;

per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare, come peraltro previsto tra le riforme del PNRR, appare oggi imprescindibile e non più rinviabile sostenere, anche economicamente, la figura del caregiver familiare che svolge, in seno al suo stesso nucleo familiare, l’attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell’età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all’Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

al fine di una corretta quantificazione del numero esatto di caregiver familiari e dunque dell’individuazione delle necessarie risorse economiche da destinarsi a titolo di sostegno individuale, è indispensabile procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la loro esatta individuazione numerica attraverso sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, coinvolgendo nel processo di definizione dei criteri e di valutazione anche le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

occorre ribadire l’urgenza di riconoscere il valore sociale ed economico dei caregiver per la famiglia e per l’intera collettività, persone che vivono una condizione di abnegazione quasi totale, che limitano la loro salute, il riposo, la vita sociale e la realizzazione personale,

impegna il Governo:

ad individuare, nell’esercizio della presente delega, i criteri per la definizione di sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale atti all’individuazione dei caregiver familiari di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, in seno al loro stesso nucleo familiare l’attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell’età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all’Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, assicurando il pieno coinvolgimento, anche nelle fasi di valutazione, delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

a prevedere misure volte a corrispondere ai caregiver familiari che ne abbiano titolo sulla base delle risultanze della valutazione multidisciplinare e multidimensionale realizzata, a domanda effettuata anche attraverso le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, un sostegno di natura economica erogato direttamente dall’INPS, il cui importo è definito sulla base di criteri di equità, gradualità e proporzionalità alla condizione individuale del caregiver familiare e del carico del lavoro di cura effettivamente svolto nonché misure volte a riconoscere la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura svolto in qualità di caregiver familiari.

Art. 1

1.1

MaffoniRautiDe Vecchis

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» con le seguenti: «sul reddito familiare».

1.2

MaffoniRautiDe Vecchis

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell’importo delle misure di sostegno al reddito.».

1.3

MaffoniRautiDe Vecchis

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) attuare una riforma fiscale che preveda l’introduzione di una “no tax area famiglia” e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.».

1.4

MaffoniDragoRautiDe Vecchis

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il lavoro del» aggiungere la seguente: «genitore».

1.5

MaffoniRautiDe Vecchis

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega».

1.0.1

DragoDe Vecchis

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Delega al Governo per la modifica alla disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
  2. a) in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, assumere il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito complessivo eventualmente decurtate delle detrazioni spettanti;
  3. b) ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale, modulare la percentuale da applicare all’indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oggi stabilita dall’articolo 2 del medesimo decreto nella misura del 20 per cento, prevedendo almeno tre diversi scaglioni, in funzione della consistenza del nucleo familiare e dell’eventuale presenza, all’interno del nucleo, di soggetti in condizioni di disabilità;
  4. c) ridefinire la scala di equivalenza recata dall’allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, allo scopo di rafforzare le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a 5 anni e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entra trenta giorni dalla data della trasmissione.».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ISEE» aggiungere le seguenti: «come modificato dall’articolo 1-bis della presente legge».

Art. 2

2.1

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Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «incluso l’acquisto di prodotti e servizi culturali».

Conseguentemente:

  1. aalla letterac), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile , piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle start-up innovative di cui all’articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;
  2. balla letterae), dopo le parole:«viaggi di istruzione» aggiungere le seguenti: «, servizi o attività culturali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle start-up innovative di cui all’articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

2.2

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Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere la gratuità dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, erogati nell’ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare;».

2.3

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Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere in particolare la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo;».

2.4

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell’ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, alle Regioni e agli enti locali spetta il compito di:

a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

  1. b)prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19,30;
  2. c)prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;
  3. d)promuovere e valorizzare l’istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della Tagesmutter.».

2.0.1

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

  1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i princìpi e i criteri di-rettivi di cui ai commi seguenti.
  2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell’assegno sociale vigente nell’anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all’assegno sociale.
  3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell’articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:
  4. a) 1 per il primo percettore di reddito;
  5. b) 0,65 per il coniuge;
  6. c) 0,5 per il primo figlio;
  7. d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
  8. e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all’articolo 433 del codice civile.
  9. L’imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l’importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
  10. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l’importo delle detrazioni applicabili all’imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.
  11. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.
  12. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere.».

Art. 3

3.1

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Al comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

3.2

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Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave;».

3.3

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Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere la copertura del congedo parentale, di 180 giorni, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, fino all’ottanta per cento;».

3.4

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Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «cinque ore» con le seguenti: «quindici ore».

3.5

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Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, con un’indennità pari almeno all’80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge».

3.6

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Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da «convivente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dal terzo anno di età del figlio con retribuzione riconosciuta al 70 per cento e fino al compimento del dodicesimo anno di età con retribuzione massima al 30 per cento, e prevedere altresì che, nella sostituzione dei posti resi vacanti dalla fruizione di tali permessi, sia data priorità ai giovani diplomati e neolaureati;».


3.7

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Al comma 3, lettera a), sostituire la parola «obbligatorio» con la seguente: «facoltativo».

3.8

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Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio;».

3.9

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Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) garantire un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste;».

3.10

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Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere l’estensione del periodo del congedo di maternità post-partum fino a 180 giorni;».

Art. 4

4.1

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Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido aziendali;».

4.2

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Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l’accesso al part-time;».

4.3

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Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neomamme o giovani donne;».

4.4

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Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità;».

4.5

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Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;».

4.6

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Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere l’anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l’utilizzo dei contributi figurativi;».

4.7

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Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico;»

4.0.1

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Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)

  1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all’estero, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, è riconosciuto un bonusnella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall’articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.
  2. Nei confronti dei beneficiari del bonusdi cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l’anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall’articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.».

Art. 5

5.1

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Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere agevolazioni alle famiglie nell’ambito dei servizi di trasporto locale;».

5.2

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Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la locazione» aggiungere le seguenti: «e l’acquisto» e sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

Art. 6

6.0.1

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Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l’adozione di misure volte ad armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia)

  1. Al fine di armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia, sostenendo le coppie nella gestione familiare serena e nell’educazione dei figli, garantendo loro la massima presenza e vicinanza al nucleo familiare, e di limitare altresì lo spopolamento dei piccoli comuni dell’entroterra e delle zone montane, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
  2. a) prevedere interventi d’urgenza per l’ammodernamento delle infrastrutture territoriali, dei collegamenti stradali, autostradali e ferroviari nonché dell’intera rete di comunicazioni terrestri, marittime e aeree;
  3. b) favorire nell’ambito delle risorse rese disponibili dal PNRR l’implementazione delle mense scolastiche;
  4. c) prevedere un piano aggiornato secondo i più moderni profili innovativi tecnologici per la rete dei trasporti pubblici e privati, individuando eventuali punti strategici per la realizzazione di nodi di interscambio, al fine di velocizzare i collegamenti, rendendoli più economici.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entra trenta giorni dalla data della trasmissione.».

6.0.2

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Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Istituzione della Giornata della vita nascente)

  1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale “Giornata della vita nascente”, al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.
  2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazione e sull’interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell’esperienza genitoriale.
  3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.».

6.0.3

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Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)

  1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:

c-quater) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto”;

  1. b) al comma 1, dopo la lettera iquinquies), è aggiunta la seguente:

i-quinquies.1) le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l’iscrizione dei figli ai centri estivi”;

  1. c) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

“1-quinquies. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successi alla data del parto”.».

Art. 7

7.1

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Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.».

Riunione n. 1
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
Presidenza del Vice Presidente della 14ª Commissione
Simone BOSSI

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,55

AUDIZIONI INFORMALI DI PASQUALE TRIDICO, PRESIDENTE DELL’INPS, DEL PROFESSOR MARCO SCIALDONE, DEL PROFESSOR GIANLUCA SGUEO, DEL PROFESSOR NICOLA FERRIGNI, DEL DOTTOR ROBERTO FALCONE, SEGRETARIO GENERALE ASSOPROFESSIONI, DELLA PROFESSORESSA ANNAMARIA DONINI, DEL PROFESSOR GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA, DEL PROFESSOR MAURIZIO DEL CONTE E DELLA DOTTORESSA LUCILLA DELEO, RESPONSABILE RAPPORTI ISTITUZIONALI DI SEARCH ON MEDIA GROUP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’ESAME DELL’ATTO COM (2021) 762 (MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI)

 

 

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