GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023
2ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D’Eramo.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REDIGENTE
(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 maggio.
Il presidente ZAFFINI ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni. Dichiara quindi aperta la discussione generale.
La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) ritiene che dalle audizioni siano emerse alcune criticità, tanto nel merito quanto nell’approccio del disegno di legge, anche per ragioni di opportunità. I prodotti alimentari di derivazione sintetica devono essere infatti oggetto di disciplina europea e attualmente non vi sono procedure autorizzatorie in corso; di fatto, dunque, il provvedimento affronta una tematica non esistente, togliendo spazio e tempo ad altri lavori parlamentari. Rimarca pertanto che, nel caso in cui verrà attivato un procedimento autorizzatorio europeo, la legge nazionale risulterà in contrasto con esso.
Soffermandosi in particolare sull’articolo 2, relativo al principio di precauzione, rileva che anche il divieto di importazione si scontra con la normativa europea. Sarebbe stato invece preferibile disciplinare la materia sulla base delle informazioni scientifiche di volta in volta disponibili. Afferma infatti che il provvedimento sembra pervaso da pregiudizi anziché motivato dal principio di precauzione.
Quanto al tema della ricerca, reputa che esso avrebbe dovuto trovare un adeguato spazio nel testo; paventa invece il rischio che le disposizioni del provvedimento finiscano per dissuadere la possibilità di fare ricerca.
In ultima analisi, ritiene che le sanzioni non siano proporzionate all’entità della violazione, come peraltro emerso nel corso delle audizioni di ieri. Si augura pertanto che possano essere apportati i correttivi necessari attraverso la fase emendativa.
Non essendoci ulteriori interventi nel dibattito, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa tale fase procedurale.
I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.
Il presidente ZAFFINI propone di fissare a martedì 27 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, al fine di procedere al relativo esame nella giornata di mercoledì.
Il senatore CANTALAMESSA (LSP-PSd’Az) chiede di disporre di un giorno in più per la redazione degli emendamenti.
Le Commissioni riunite convengono quindi di fissare a mercoledì 28 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023
85ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 13,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del decreto-legge n. 69, il relatore SATTA (FdI) segnala innanzitutto l’articolo 5, teso a modificare la disciplina del computo dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera, presso organizzazioni internazionali.
Il successivo articolo 6 reca modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza.
Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’articolo 7 istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree ad alta attività di radon nell’aria. L’ulteriore fondo di cui all’articolo 8 è destinato al finanziamento degli interventi relativi al radon negli edifici.
L’articolo 9 è volto a consentire a regioni e province autonome di stabilire riduzioni della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali nei tratti che attraversano centri abitati o posti in prossimità degli stessi, È inoltre introdotta la possibilità per i comuni di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all’interno di una determinata ZTL.
In riferimento ad aree e periodi determinati, l’articolo 10 prevede il sostanziale divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso.
L’articolo 11 estende al personale delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato nelle medesime istituzioni.
L’incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato dagli articoli 12 e 13.
L’articolo 14 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera e previdenziali, per il personale delle istituzioni scolastiche immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023-2024, mentre l’articolo 15 estende il riconoscimento della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
L’articolo 26 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al decreto-legge in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,25.
Riunione n. 4
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
indi della Vice Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,55
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE – NAS, AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA), FEDERBIO, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI (ASSICA), ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI (ASSALZOO), LEGAMBIENTE, CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI (COPAGRI), AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651 (ALIMENTI SINTETICI)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023
2ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4 e 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, e dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14. Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI informa preliminarmente le Commissione riunite che sullo schema di decreto legislativo in titolo, assegnato con riserva, devono ancora essere acquisite le prescritte intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza unificata.
Il presidente MARTI (LSP-PSd’Az), relatore per la 7ª Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale reca un complesso di disposizioni integrative e correttive di diversi decreti legislativi concernenti il settore dello sport. Nel soffermarsi sulle disposizioni d’interesse per la 7a Commissione permanente, segnala anzitutto l’articolo 2, che integra la vigente disciplina concernente il contratto di mandato sportivo (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo). La novella specifica che, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stato stipulato dall’agente sportivo con due soggetti da lui assistiti, lo stesso agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e la società sportiva cessionaria.
Quanto all’articolo 3, esso integra la vigente disciplina relativa ai contenuti necessari del regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi (di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). Nello specifico l’articolo aggiunge un ulteriore periodo alla lettera b) del comma 2, in base al quale il regolamento unico deve prevedere anche l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo n. 39 del 2021, per la raccolta e gestione dei dati.
Il Presidente relatore dà indi conto dell’articolo 4, che novella gli articoli 2, 5, 6 e 14 del decreto legislativo n. 39 del 2021, in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Le modifiche riguardano principalmente la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anche rispetto al settore paralimpico, sotto il profilo delle modalità d’iscrizione, della documentazione da allegare, dei controlli sull’attività e dell’acquisto della personalità giuridica.
Quanto all’articolo 5, esso novella gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 40 del 2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Le modifiche riguardano l’ampliamento della definizione del concetto di «piste da discesa», con riferimento all’attrezzatura impiegabile, e l’implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista stessa.
Il Presidente relatore illustra infine l’articolo dell’articolo 6 dello schema di decreto in commento, recante disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni. In proposito, si sofferma sul comma 3, che novella l’articolo 5, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. In particolare, quest’ultima disposizione, nell’ambito delle funzioni del CONI, attribuisce al Consiglio la deliberazione in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. Lo schema di decreto in esame sopprime il riferimento alle società e associazioni sportive, consequenzialmente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2021 e dalle disposizioni sul riconoscimento da questo recate.
La relatrice per la 10a Commissione LEONARDI (FdI) si sofferma sull’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, che modifica il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, riguardante la disciplina degli enti sportivi e del lavoro sportivo.
In merito alle modifiche di maggior rilievo, nota in principio che il comma 1, lettera b), riguarda la regolarità degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e che la successiva lettera c) è volta a permettere lo svolgimento delle attività statutarie nelle sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a prescindere dalla destinazione urbanistica del locale.
Il successivo comma 3 riguarda le ipotesi in cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche violino i criteri in base ai quali esse possono esercitare attività diverse da quella sportiva dilettantistica, mentre il comma 5 interviene sulla materia dei benefici fiscali.
La disciplina delle attività sportive che prevedono l’impiego di animali è oggetto dei commi da 9 a 15; il comma 16 reca una serie di modifiche alla disciplina sul lavoratore sportivo; il comma 19 interviene sulle norme in materia di rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
Una disciplina specifica in favore dei lavoratori dipendenti, rientranti, come atleti paralimpici, in determinati livelli tecnico-agonistici di discipline e specialità riconosciute dal CIP è introdotta dal comma 20.
Il successivo comma 21 interviene sulla normativa riguardante i rimborsi delle spese in favore delle prestazioni dei volontari e il comma 22 fissa, per quanto riguarda gli atleti, il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica.
I commi 24 e 25 riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi.
Il comma 26 interviene sull’obbligo assicurativo contro gli infortuni relativo ai lavoratori subordinati sportivi.
La modalità di comunicazione mensile all’INPS dei dati riguardanti i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è oggetto dell’articolo 27.
Il comma 28 concerne la determinazione della base imponibile dell’IRAP per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre il comma successivo interviene sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
Infine, il comma 37 prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
Il ministro ABODI segnala la rilevanza del provvedimento in esame, necessario a garantire adeguate certezze a tutti i soggetti interessati, rispetto al quale il Governo si è attenuto al massimo rispetto dei termini della delega legislativa e alla finalità di garantire, secondo un’ottica di equilibrio, la più ampia tutela ai lavoratori del settore sportivo e al contempo il massimo di semplificazione e trasparenza a beneficio delle società. La normativa proposta è inoltre calibrata al fine di consentire agli operatori di disporre di tempi congrui per un agevole adeguamento.
Risultano poi significativi l’attenzione posta alla totalità dei soggetti attivi nel settore, la collaborazione attuata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la razionalizzazione che si intende compiere attraverso l’istituzione di un unico registro nazionale delle attività sportive, nonché l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, deputato a verificare, con la partecipazione delle parti sociali, l’attuazione della normativa. È infine assicurata la massima apertura nei confronti del contributo del Parlamento per l’eventuale ulteriore miglioramento del testo in esame.
Il presidente ZAFFINI sollecita una riflessione sull’opportunità di fissare un termine per la trasmissione ai relatori di proposte relative al parere.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) suggerisce, in considerazione della complessità del provvedimento, di procedere a un ciclo di audizioni.
Nello stesso senso si esprime il senatore MAZZELLA (M5S).
Il senatore MARCHESCHI (FdI), dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in ordine ai contributi che i Gruppi potranno fornire ai relatori per la predisposizione dello schema di parere sul provvedimento in titolo, invita il Governo a mettere a disposizione delle Commissioni riunite un’analisi dell’impatto della disciplina recata nel medesimo provvedimento nei confronti dei lavoratori e degli operatori del settore sportivo.
Il presidente ZAFFINI propone quindi di trasmettere le proposte circa i soggetti da audire entro le ore 14 del 30 giugno prossimo.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell’ambito delle audizioni informali svolte ai fini della discussione del disegno di legge n. 236, così come quella che sarà acquisita nelle successive audizioni informali relative al medesimo disegno di legge, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web delle Commissioni 7a e 10a. Con le stesse forme avverrà inoltre la pubblicazione della documentazione che sarà acquisita nell’ambito del ciclo di audizioni informali riguardanti l’Atto del Governo n. 49.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 14,40.