55ª seduta: martedì 11 febbraio 2014, ore 15
56ª seduta: mercoledì 12 febbraio 2014, ore 15,30
57ª seduta: giovedì 13 febbraio 2014, ore 9
ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (Approvato dalla Camera dei deputati). – Relatrice alla CommissioneD’ONGHIA.
(Parere alla 2a Commissione)
(1288)
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l’impiego, all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. – Relatrice alla Commissione Rita GHEDINI.
(Osservazioni della 1ª, della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 6 definitivo)
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
SACCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica. – Relatore alla Commissione SACCONI.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(1051)
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni.
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO
GATTI , D’ADDA , GHEDINI Rita , MATTESINI , FAVERO , PARENTE , ANGIONI , SPILABOTTE – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto nuovi requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, prevedendo, tra l’altro, l’introduzione di un sistema di penalizzazioni che si attiva qualora gli aventi diritto – gli uomini con un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese e le donne di almeno 41 anni e 1 mese – anticipino l’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; è infatti prevista l’applicazione di una riduzione di 1 punto percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto alla predetta soglia anagrafica e tale percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;
l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha successivamente stabilito la non applicabilità delle predette penalizzazioni ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;
tra i periodi suddetti, purtroppo, non sono incluse le maggiorazioni concesse ai lavoratori esposti all’amianto che, come noto, usufruiscono di benefici previdenziali – variabili a seconda dell’evento che lo ha determinato, della durata dell’esposizione e del momento in cui sono stati richiesti – utili sia ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime;
tale esclusione presenta, a parere degli interroganti, aspetti paradossali, poiché, da un lato, l’ordinamento garantisce ai lavoratori esposti all’amianto il diritto di anticipare il pensionamento in ragione dei maggiori rischi cui sono sottoposti – legati a una possibile minore aspettativa di vita rispetto alla media -, mentre, dall’altro, li penalizza per ciò che attiene all’importo del trattamento pensionistico che percepiranno, in ragione della medesima anticipazione;
la riforma pensionistica del dicembre 2011, avendo previsto un parametro anagrafico, 62 anni, indifferenziato per il meccanismo delle penalizzazioni – e quindi non tenendo conto della diversa aspettativa di vita dei lavoratori esposti all’amianto – presenta, a parere degli interroganti, profili di iniquità che andrebbero urgentemente sanati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga condivisibili le ragioni brevemente esposte in premessa e se non intenda promuovere l’adozione di urgenti provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a consentire ai lavoratori esposti all’amianto di usufruire di deroghe relativamente alle disposizioni attinenti alle penalizzazioni di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
(3-00131)
FRAVEZZI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, in vigore dal 18 luglio 2012, ha apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio;
l’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall’articolo 32, comma 1, della legge sopra richiamata definisce la prestazione di lavoro accessorio e l’ambito di applicazione;
nel settore agricolo, in particolare, è prevista, per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro), la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli entro il limite di 3.000 euro/annui, mentre per le aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro è prevista esclusivamente la possibilità di utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
considerato che:
i buoni lavoro sono molto pratici e snelliscono le incombenze amministrative che caratterizzano la regolarizzazione di un rapporto di lavoro, facilitando anche la lotta al lavoro illegale;
alcuni lavori in ambito agricolo come la vendemmia, la raccolta delle olive o delle mele, per la stagionalità che li caratterizza, necessitano di reperimento urgente per brevi periodi di manodopera occasionale e saltuaria;
la limitazione imposta dalla legge per i produttori agricoli con volume d’affari annuo superiore a 7.000 euro di avvalersi per il lavoro occasionale accessorio solo di studenti o pensionati mal si concilia con la necessità di reperire con urgenza manodopera,
si chiede di sapere se non sia il caso di estendere anche ai produttori agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro annui la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro per svolgere attività agricola stagionale impiegando qualsiasi tipologia di prestatore.
(3-00423)