SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.35.
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 9 marzo scorso, l’espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Rostellato, per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole, offermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto, l’espressione del parere di competenza alla VIII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola al relatore, on. Zappulla, per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Giuseppe ZAPPULLA (MDP), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE REFERENTE
Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.15.
Modifica all’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l’assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell’appaltatore.
C. 4211 Damiano e C. 4306 De Maria.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame delle proposte di legge.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione avvia l’esame della proposta di legge Atto Camera n. 4211, che modifica l’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l’assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell’appaltatore. Segnala che, nella seduta dell’Assemblea del 13 marzo, è stata assegnata alla XI Commissione anche la proposta di legge Atto Camera n. 4306, di iniziativa del deputato De Maria, che verte su materia identica a quella dell’Atto Camera n. 4211 e, quindi, il loro esame è stato abbinato ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Come deciso dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 marzo scorso, nell’odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell’ambito dell’esame preliminare delle proposte di legge.
Dà, quindi, la parola al relatore, on. Davide Baruffi, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.
Davide BARUFFI (PD), relatore, osserva preliminarmente che la proposta di legge Atto Camera n. 4211, di cui è primo firmatario il presidente Damiano, modifica la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Nell’indicare le ragioni dell’intervento legislativo, la relazione illustrativa evidenzia come questo sia volto a ripristinare integralmente la responsabilità solidale negli appalti e a stimolare la contrattazione affinché le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possano individuare clausole di maggior favore per i lavoratori.
La proposta di legge si compone di un solo articolo, che sostituisce l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportando diverse modifiche alla normativa vigente.
Come è noto, sulla medesima disposizione interviene il referendum abrogativo sostenuto dalla CGIL, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2017, la cui data di celebrazione è stata fissata proprio oggi dal Governo il prossimo 28 maggio.
Al fine di meglio inquadrare i contenuti di tale referendum e delle proposte di legge all’esame della Commissione, ritiene utile ricostruire brevemente l’evoluzione nel tempo dei contenuti di tale disposizione. Ricorda, in particolare, che il testo originario del richiamato articolo 29, comma 2, prevedeva l’obbligo solidale tra il committente, imprenditore o datore di lavoro, e l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, con riferimento alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti. Tale disposizione è stata successivamente più volte modificata. In primo luogo, con l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 251 del 2004, recante disposizioni correttive del decreto legislativo n. 276 del 2003, è stata introdotta la possibilità di derogare alla responsabilità solidale da parte dei contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Successivamente l’articolo 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che la responsabilità solidale opera entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, e che la stessa vale anche per ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori e, quindi, non solo nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro e dell’appaltatore. È stato, inoltre, soppresso il riferimento ad eventuali diverse previsioni contenute nei contratti collettivi. L’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, ha successivamente specificato che le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori si intendono comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto, che, oltre ai contributi previdenziali, devono essere corrisposti anche i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e che resta escluso qualsiasi obbligo solidale per le sanzioni civili, di cui risponde pertanto solo il responsabile dell’inadempimento. In sede di conversione del decreto si è introdotta quindi una disciplina volta a prevedere la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore. Successivamente, l’articolo 4, comma 31, della legge n. 92 del 2012, la cosiddetta «legge Fornero», ha nuovamente previsto che la responsabilità solidale valga, salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Quanto alla disciplina di tale solidarietà, si è previsto che il committente sia sempre convenuto in giudizio unitamente all’appaltatore. Si è altresì stabilito che l’eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente debba riguardare non solo il patrimonio dell’appaltatore, come in precedenza previsto, ma anche quello di eventuali subappaltatori e che, in ogni caso, il committente non sia tenuto, come in precedenza previsto, ad indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Infine, si è stabilito che l’azione esecutiva possa essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore, come in precedenza previsto, ma anche dopo l’infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori. Da ultimo, con una novella introdotta dall’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, si è stabilito l’obbligo, per il committente che abbia eseguito il pagamento, di assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta.
Per effetto di tale stratificazione normativa, quindi, il testo vigente del comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede l’obbligazione solidale tra il committente e l’appaltatore, nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, in relazione ai trattamenti retributivi, comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per le eventuali sanzioni civili risponde, invece, solo il responsabile dell’inadempimento. Resta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare a tali disposizioni, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Si applicano, quindi, le disposizioni sulla preventiva escussione di appaltatori e subappaltatori risultanti a seguito delle novelle introdotte dalla legge n. 92 del 2012.
Con la proposta di legge in esame si prevede, in primo luogo, che ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore sia attribuita solo la facoltà di individuare clausole di maggior favore per i lavoratori, escludendo la possibilità, ora concessa dalla normativa, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Si riduce, inoltre, da due a un anno dalla cessazione dell’appalto il limite temporale entro il quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e i subappaltatori. È, altresì, soppresso il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Da ultimo, si introduce una ulteriore sanzione, consistente nell’esclusione dalle gare di appalto indette dalle amministrazioni pubbliche, in caso di condanna definitiva per la violazione delle disposizioni recate dal comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Quanto al referendum sostenuto dalla CGIL, riprendendo la sintesi elaborata dalla Corte costituzionale nella sua sentenza in ordine all’ammissibilità del quesito, segnala che si propone l’abrogazione di due corpi di disposizioni autonome, presenti nel richiamato articolo 29, relative, rispettivamente, alla deroga al regime di responsabilità solidale, consentita alla contrattazione collettiva nazionale, e alla articolata disciplina processuale dell’azione esperibile dal lavoratore. Secondo il quesito, rimarrebbe, invece, in vigore la disciplina sostanziale della responsabilità solidale negli appalti, comprensiva degli obblighi tributari e dell’azione di regresso del committente.
Per completezza, segnala che sulla materia interviene anche la proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», sostenuta dalla CGIL. In particolare, l’articolo 90 della proposta reca una nuova disciplina di carattere generale in materia di responsabilità solidale negli appalti. Gli elementi di maggiore novità rispetto alla normativa vigente, riguardano, in primo luogo, l’estensione dell’area della responsabilità solidale, che si applica anche ai contributi agli enti bilaterali, ivi compresa la Cassa edile, ai fondi sanitari e ai fondi di previdenza complementare dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità solidale non è, inoltre, limitata ai soli casi di appalto o subappalto, ma si applica in tutti i casi nei quali i lavoratori sono impiegati nello svolgimento di un’opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi e con gestione a rischio dell’impresa obbligata al loro compimento, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti alla relazione contrattuale tra di esse instaurata, e comunque in ogni caso nel quale i lavoratori sono utilizzati indirettamente e non occasionalmente per la realizzazione di una fase o porzione del ciclo produttivo di un’impresa terza, anche di carattere accessorio o riguardante funzioni logistiche e di trasporto. La responsabilità è altresì estesa ai rapporti di affiliazione commerciale, a favore dei lavoratori impiegati dall’affiliato. Quanto ai beneficiari della solidarietà, le norme si applicano in favore dei lavoratori utilizzati non occasionalmente per la realizzazione dell’opera o del servizio indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, di collaborazione autonoma coordinata e continuativa ovvero autonomo o professionale direttamente connessa all’oggetto dell’opera o del servizio. Si prevede, altresì, che i contratti collettivi di lavoro ad efficacia generale di livello nazionale, del settore delle imprese appaltatrici, possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Essi possono, altresì, disporre che non si applichi la disposizione sulla responsabilità solidale a condizione che istituiscano apposite forme di garanzia e, in particolare, forme alternative assicurative o mutualistiche in grado di garantire effettivamente ai lavoratori impiegati negli appalti la soddisfazione dei diritti ad essi spettanti, con diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente. In tal caso la raccolta dei premi e contributi è affidata all’INPS, sulla base di apposite convenzioni. Nel caso in cui tali forme di garanzia non ristorino pienamente i diritti dei lavoratori, questi possono comunque far valere la responsabilità solidale secondo la disciplina generale.
Passa, quindi, a illustrare brevemente il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4306, che consta di un unico articolo. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce modifiche al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendo, al numero 1), la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime di responsabilità solidale individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Al numero 2), la norma prevede l’estensione della responsabilità solidale anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Sottolinea che tale estensione è peraltro già prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, ai sensi del quale «le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo».
Sulla base del numero 3), infine, la disciplina in esame è estesa ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e l’eventuale debito dell’appaltatore nei confronti degli enti previdenziali costituisce condizione ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Quanto alle pubbliche amministrazioni ricorda che il medesimo comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2013 prevede che la disciplina sulla responsabilità solidale non trovi applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 1, lettera b), introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, recanti disposizioni in ordine, rispettivamente, alla segnalazione al committente delle irregolarità dell’appaltatore, nonché alla possibilità per il committente di liberarsi delle responsabilità, o pagando direttamente i lavoratori e gli enti previdenziali, rivalendosi su quanto dovuto all’appaltatore, o sospendendo il pagamento del corrispettivo all’appaltatore fino a quando questi non produca la documentazione attestante la completa soddisfazione degli obblighi. Il comma 2, infine, prevede l’obbligo del committente di notificare all’appaltatore e al responsabile in solido la motivata sospensione del pagamento.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D’Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l’esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che la Commissione ha costituito il 14 febbraio scorso un Comitato ristretto per il seguito dell’istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame, evidenziando che tale Comitato ha concluso i propri lavori lo scorso 9 marzo, con l’elaborazione di un testo unificato che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Dà, quindi, la parola alla relatrice perché illustri il contenuto della proposta di testo unificato.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, nell’illustrare sinteticamente il contenuto del testo unificato elaborato in sede di Comitato ristretto e che propone di adottare come testo base, si sofferma, in particolare, sui punti salienti della disciplina introdotta, volta a ricondurre l’istituto del lavoro accessorio all’ispirazione originaria del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Richiama, in particolare, i nuovi limiti oggettivi e soggettivi per l’utilizzo dei buoni lavoro, ricordando altresì i nuovi tetti previsti per il ricorso al lavoro accessorio, segnalando che la proposta fissa a 3.000 euro il valore massimo delle prestazioni di lavoro occasionale di cui ciascun committente può avvalersi nel corso di un anno. Rileva, poi, che la proposta individua specifiche categorie di lavoratori di cui i committenti imprenditori possono avvalersi, laddove, in relazione alle famiglie, non è posta alcuna limitazione in tal senso. Infine, segnala la previsione di sanzioni differenziate a seconda che la violazione della normativa sia da imputare alle famiglie o agli imprenditori.
Fa presente, conclusivamente, che il testo elaborato dal Comitato ristretto intende costituire una base per la discussione della Commissione, suscettibile di modifiche e perfezionamenti, anche alla luce dei contenuti delle proposte emendative che saranno presentate.
Giuseppe ZAPPULLA (MDP) ribadisce la già manifestata contrarietà del suo gruppo alla parte del testo riferita alle imprese e ai professionisti, in relazione alla quale preannuncia la presentazione di appositi emendamenti, che si augura siano accolti dalla Commissione. Nel caso in cui, tuttavia, il testo non dovesse essere modificato, il suo gruppo non potrebbe dichiararsi favorevole alla sua approvazione.
Cesare DAMIANO, presidente, associandosi a quanto testé dichiarato dalla relatrice, sottolinea che in sede di esame delle proposte emendative si potranno valutare i contenuti delle modifiche proposte, allo scopo di pervenire all’approvazione di un testo il più possibile condiviso.
Irene TINAGLI (PD) si augura che, pur in considerazione della necessità di pervenire al più presto all’approvazione del provvedimento, i deputati abbiano a disposizione il tempo sufficiente per elaborare le proposte emendative ritenute necessarie.
Gessica ROSTELLATO (PD) preannuncia la sua intenzione di chiedere chiarimenti alla relatrice su alcuni punti del testo che presentano profili, a suo avviso, non convincenti.
Fa riferimento, in primo luogo, alle limitazioni previste per lo svolgimento di prestazioni occasionali nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, che appaiono escludere la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in favore di imprenditori agricoli con un fatturato annuo inferiore a 7.000 euro, come, invece, prevede, attualmente, l’articolo 48, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015.
In secondo luogo, a suo avviso, il testo dovrebbe prevedere il computo dei compensi percepiti dai lavoratori stranieri ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Chiede, quindi, chiarimenti sull’utilizzo della tessera magnetica prevista dal comma 2 del nuovo testo dell’articolo 49, segnalando, infine, che, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni informali, sarebbe preferibile che la comunicazione preventiva relativa all’utilizzo dei buoni lavoro sia inviata all’INPS piuttosto che all’Ispettorato nazionale del lavoro.
Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ribadito che la Commissione avrà modo di discutere su tutti i rilievi sollevati dai colleghi, nessun altro chiedendo di intervenire, secondo quanto prospettato dalla relatrice, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 584, 1681, 3601, 3796, 4125, 4185, 4206, 4214, 4297, 4305 e C. 4312, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, al termine della seduta odierna, è convocata una riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione al fine di stabilire le modalità del proseguimento dell’esame delle proposte di legge.
Come già prospettato nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 9 marzo, preannuncia che, in ragione dell’esigenza di procedere rapidamente all’esame delle proposte emendative, in quella sede proporrà di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative già nella giornata di domani, mercoledì 15 marzo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 14 marzo 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.