SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 14.20.
DL 215/2011 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’amministrazione della difesa.
C. 4864 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Luigi BOBBA, presidente, avverte che le Commissioni riunite III e IV hanno trasmesso il testo del provvedimento in esame, come risultante dall’approvazione degli emendamenti. Comunica che il relatore ha conseguentemente presentato una proposta di parere favorevole su tale testo (vedi allegato 3).
Michele SCANDROGLIO (PdL), relatore, illustra la propria proposta di parere favorevole, raccomandandone l’approvazione da parte della Commissione.
Il viceministro Michel MARTONE prende atto della proposta di parere del relatore.
Elisabetta RAMPI (PD) esprime apprezzamento per un provvedimento che si propone di fornire sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, valutando positivamente l’arco temporale al quale si riferisce il decreto-legge in esame, che garantisce una migliore programmazione degli interventi e il rafforzamento della posizione dell’Italia nel consesso internazionale decisionale. Dopo aver giudicato con favore, altresì, la ripartizione delle risorse stanziate dal provvedimento, che consente un maggior coinvolgimento di altri dicasteri in vista del perseguimento di obiettivi condivisi, prende atto che le norme in tema di disciplina del personale risultano in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti in materia. Proprio soffermandosi su tali norme di competenza della Commissione, esprime un giudizio favorevole sulla parte dell’articolato che prevede la possibilità di assumere personale con determinati profili tecnici o adeguate specializzazioni, garantendo una certa flessibilità di impiego in settori delicati dell’amministrazione della difesa.
Passando ad altri delicati profili di merito del provvedimento, auspicato che l’AID (Agenzie industrie difesa) concluda positivamente e in tempi certi i propri lavori, esprime soddisfazione per l’approvazione presso le Commissioni di merito di un emendamento teso a prevedere il parere vincolante delle Commissioni parlamentari sugli investimenti previsti in relazione ai programmi di armamento. Con riferimento a tale ultimo aspetto, sottolinea come tale previsione consenta un controllo del Parlamento sulla sostenibilità finanziaria di taluni progetti di spesa militare – cita, a tale proposito, il caso del programma d’investimenti sul cacciabombardiere ritenuto in contrasto con talune iniziative intraprese a livello europeo e discutibile sotto il profilo delle ricadute occupazionali e finanziarie – soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, in cui sarebbe necessario dosare le risorse disponibili per destinarle a finalità di maggiore importanza civile ed etica.
In conclusione, ritenuto quanto mai opportuno garantire la continuità dell’impegno italiano nelle missioni di cooperazione allo sviluppo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), sottolineato che in passato il suo gruppo, per puro senso di responsabilità, ha dato il proprio sostegno alle missioni internazionali a cui partecipa l’Italia, pur non astenendosi dal segnalare gli elementi di criticità presenti in tali provvedimenti di proroga, ritiene che la grave crisi economica in atto imponga una seria riflessione circa l’opportunità di continuare a prevedere forti impegni di spesa militari, come quelli stabiliti dal provvedimento in esame. Giudica ormai insostenibile dal punto di vista finanziario la partecipazione dell’Italia a tali missioni, valutando in termini negativi anche l’arco temporale del provvedimento, che impegna impropriamente per un anno risorse pubbliche che potrebbero, a suo avviso, essere destinate ad altre finalità di maggiore utilità per il Paese. Fa notare, in proposito, che i risparmi di spesa che si potrebbero conseguire attraverso un disimpegno dell’Italia sul fronte delle partecipazioni militari internazionali potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per realizzare interventi sul fronte previdenziale (risolvendo, tra gli altri, il problema delle ricongiunzioni onerose o affrontando le problematiche dell’istruzione e della formazione) o sul versante sociale, tutelando quelle fasce deboli o produttive della società che, al contrario, vengono colpite dal Governo in carica. Si dichiara sorpreso dalle posizioni di aperto sostegno alle missioni internazionali assunte dal gruppo del Partito Democratico, facendo notare che storicamente le forze di sinistra si sono sempre collocate su altri versanti, prendendo atto che solo il gruppo della Lega Nord Padania mantiene un atteggiamento di critica nei confronti tale tipo di operazioni internazionali.
In conclusione, auspicando un progressivo ridimensionamento degli stanziamenti previsti per le missioni internazionali, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Giuliano CAZZOLA (PdL), preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea il ruolo scomodo che spesso i Governi sono costretti ad assumere per far fronte ad impegni internazionali di carattere militare, ricordando, in proposito, un episodio storico che ha visto protagoniste grandi figure di statisti internazionali.
Giovanni PALADINI (IdV) fa notare che il suo gruppo ha sempre espresso forti riserve sui provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, sottolineando i gravi rischi ai quali va incontro il personale civile e militare impegnato in aree a forte rischio di conflitto. Auspicando, pertanto, una progressiva riduzione della partecipazione dell’Italia a tali missioni, rileva nel provvedimento in esame ulteriori elementi di criticità, soprattutto laddove si prevede la concessione a titolo gratuito di mezzi per scopi militari a Paesi terzi, che potrebbe rivelare una mal celata forma di armamento nonché anomale «triangolazioni» tra Paesi nella fornitura di mezzi materiali.
Preannuncia, per tali motivazioni, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, l’Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.
C. 4878 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Silvano MOFFA, presidente, preso atto che non sembrano registrarsi particolari profili problematici sul provvedimento in esame e attesa l’opportunità di passare rapidamente al successivo punto all’ordine del giorno, per il quale è prevista la presenza del Ministro Fornero, prospetta l’esigenza di procedere con celerità alla votazione della proposta di parere del relatore.
La Commissione conviene.
Elisabetta RAMPI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, l’Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. Nell’osservare che il precedente Accordo, ratificato nel 2007, non è ancora entrato in vigore, non essendo state espletate le procedure relative alla ratifica da parte di tutti gli Stati parte, ed è applicato dal 30 marzo 2008 per i soli aspetti tecnico-operativi, precisa che il Protocollo di modifica in esame è stato elaborato proprio in ottemperanza ad uno specifico obbligo previsto dal richiamato Accordo del 2007, che impone di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato. Segnala che l’obiettivo di tale intervento è quello di promuovere l’allineamento delle relazioni euro-americane su alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell’ambiente. Rileva che, con il presente Protocollo, entrambe le parti si impegnano ad eliminare tutte le barriere ancora esistenti al libero accesso al mercato, in modo da garantire nuove opportunità di investimento mediante la liberalizzazione degli investimenti e l’accesso dei vettori: tale liberalizzazione dovrebbe portare ad un sensibile rafforzamento del sistema transatlantico del trasporto aereo tra le due sponde dell’Atlantico; viene inoltre previsto l’accesso delle compagnie aeree dell’Unione europea al trasporto aereo merci e passeggeri finanziato dal Governo degli Stati Uniti, prima riservato alle sole compagnie aeree americane. Giudica, poi, di particolare importanza l’attenzione riservata alla tematica ambientale e alla necessità di adottare interventi volti a limitare l’impatto ambientale del traffico aereo internazionale, come anche il riferimento alla cooperazione tra i due Paesi in materia di ricerca, promozione e sviluppo delle tecnologie aeronautiche rispettose dell’ambiente e dei combustibili sostenibili alternativi per l’aviazione.
Per quanto attiene alle norme di più diretto interesse della XI Commissione, segnala che tutte le disposizioni del Protocollo sono adottate nel rispetto della dimensione sociale delle relazioni Unione Europea-Stati Uniti in materia di traffico aereo, riconoscendo e garantendo la tutela dei diritti dei dipendenti delle compagnie aeree. Evidenzia, al riguardo, l’articolo 4, in base al quale si aggiunge un nuovo articolo all’Accordo del 2007 (articolo 17-bis) che riconosce la dimensione sociale dell’Accordo e le opportunità da esso create, nonché la tutela dei diritti preesistenti dei dipendenti delle compagnie aeree. A tale proposito, precisa che il citato articolo 17-bis prevede che le parti riconoscano l’importanza della dimensione sociale dell’Accordo e i benefici che sorgono quando i mercati sono accompagnati da elevate norme in materia di lavoro, stabilendo altresì che le opportunità create dall’Accordo non siano intese come lesive delle norme in materia di lavoro o dei diritti ad essi correlati né dei principi contenuti nelle rispettive leggi delle parti. Segnala, quindi, gli articoli 5 e 6, che, incidendo sugli articoli 18 e 21 del predetto Accordo del 2007, intervengono a rafforzare il ruolo del Comitato misto Unione europea-Stati Uniti – organismo incaricato, tra l’altro, di vigilare sull’attuazione dell’Accordo e di valutarne l’impatto sociale – e a prevedere un ulteriore ampliamento delle opportunità, impegnando le parti a condividere l’obiettivo di continuare a rimuovere le barriere che impediscono l’accesso ai mercati, al fine di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree e i lavoratori.
Preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, riguardanti, in particolare, la salvaguardia dei diritti lavoratori del settore, propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.
La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, e il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell’11 gennaio 2012.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati presentati taluni subemendamenti all’emendamento 4.10 del relatore, depositato nella precedente seduta (vedi allegato 4). Chiede, di conseguenza, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali se intenda esporre una preliminare posizione del Governo sul complesso del provvedimento in esame, unitamente alle proposte emendative ad esso riferite.
Il ministro Elsa FORNERO fa presente che già stamani, di fronte alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha riconosciuto l’importanza del tema delle casse previdenziali, ritenendo che un loro riordino non possa che essere finalizzato a garantire una maggiore tutela degli associati e a favorire il conseguimento dell’importante obiettivo della stabilità finanziaria e dell’equilibrio dei conti. Osserva, pertanto, che l’azione del Governo in materia – già avviata con un primo intervento dettato all’interno del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» – non potrà non essere ispirata a determinate linee-guida, mirate a garantire, in un’ottica di lungo termine, la stabilità finanziaria delle casse privatizzate, l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali e l’efficienza delle rispettive gestioni amministrative, nel segno di una buona gestione delle risorse che preveda una diversificazione del rischio d’investimento, pur nel rispetto dell’autonomia di tali enti. Ritiene, peraltro, che proprio l’esigenza di diversificare il rischio richieda che le casse sappiano anche «mettersi insieme», avviando processi di aggregazione che ne evitino l’isolamento, nell’interesse degli iscritti (attuali e futuri) e della collettività.
Ritenuto che l’importante lavoro svolto finora dalla Commissione su tale argomento, con l’elaborazione del testo unificato in esame, possa essere in gran parte salvaguardato e recuperato, soprattutto nelle parti in cui esso si pone sulla stessa linea di indirizzo testé indicata, auspica che l’ulteriore istruttoria possa proseguire nell’ambito del Comitato ristretto, al cui interno si impegna ad assicurare la stretta collaborazione del Governo, al fine di far convergere i diversi interessi in gioco in un testo efficace e condiviso. Giudica di primaria importanza, in tale ottica, valorizzare il lavoro già svolto dalla Commissione e prevedere, al contempo, forme di intervento che sappiano scongiurare il rischio che poco oculate gestioni di risorse da parte delle casse medesime si ripercuotano sulla collettività, richiedendo – in ultima istanza – un improvvido intervento protettivo da parte dello Stato.
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, nel ringraziare il ministro per le considerazioni svolte, accoglie con favore l’ipotesi di tornare a deferire al Comitato ristretto il testo unificato in esame, unitamente alle proposte emendative presentate, auspicando che in quella sede possa avere luogo un confronto serio ed articolato con il Governo, che tuttavia dovrà avvenire in tempi certi: sul provvedimento, infatti, si è già svolto un lungo e articolato lavoro istruttorio, che è necessario preservare e non disperdere.
Il ministro Elsa FORNERO dichiara di essere molto attenta e sensibile alle tematiche in discussione, sottolineando che è interesse dello stesso Governo procedere celermente lungo l’iter di esame del provvedimento.
Giuliano CAZZOLA (PdL) ricorda che il testo in esame è il risultato dell’unificazione di due proposte di legge abbinate, una delle quali, in particolare, prevedeva l’istituzione di un unico ente previdenziale, all’interno del quale far confluire le casse esistenti, al fine di perseguire l’obiettivo di definire un sistema previdenziale unitario e omogeneo dei liberi professionisti. Nel rilevare che tale proposta di legge non è stata presa in considerazione in fase di elaborazione del presente testo unificato, auspica che possa ora esserne recuperato, sia pure in parte, lo spirito, se non altro prevedendo l’avvio di processi di aggregazione, così come stabilito da taluni emendamenti a sua firma presentati nel corso dell’iter, pur nel rispetto dell’autonomia delle casse.
Cesare DAMIANO (PD), preso atto delle considerazioni svolte dal ministro, fa notare che il lavoro della Commissione, sulla scia di talune innovazioni legislative introdotte in materia, è stato proprio rivolto a garantire la stabilità finanziaria della gestione delle casse privatizzate, nonché l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali a vantaggio dei professionisti, in un quadro di equilibrio dei conti pubblici e di rispetto dell’autonomia degli enti interessati. In particolare, ricorda che il provvedimento è anche frutto di un contatto e di un dialogo costante che la Commissione ha mantenuto con i rappresentanti delle casse, che non deve in alcun modo essere disperso. Ritenuti, altresì, possibili interventi tesi a favorire processi di unificazione – purché essi non siano imposti obbligatoriamente, ma siano piuttosto rimessi alla libera decisione degli enti interessati – auspica su tale materia un confronto serio con il Governo, anche nella sede del Comitato ristretto, che sappia recuperare e valorizzare, in tempi certi, la lunga e valida istruttoria svolta dalla Commissione.
Giulio SANTAGATA (PD), nell’associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Damiano, fa presente che il futuro lavoro della Commissione sul provvedimento in esame dovrà chiarire, in primo luogo, se il sistema delle casse privatizzate debba porsi al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, con il rischio di determinare importanti conseguenze sul piano della gestione dei conti pubblici, sulle quali giudica necessario svolgere un’attenta riflessione. Ritiene, altresì, opportuno verificare con scrupolo le attribuzioni degli ordini in relazione alla determinazione della platea contributiva, osservando che la complessità del panorama delle professioni in tale ambito impone di approfondire non soltanto la rispondenza tra ordini e rispettive casse (alcune delle quali restano autonome, pur a fronte della sostanziale fusione dei relativi ordini), ma anche la posizione specifica dei professionisti non regolamentati o di quelli che incontrano difficoltà a fare riconoscere i rispettivi ordini professionali. Raccomanda, poi, alla Commissione di cogliere l’occasione dell’esame del presente provvedimento per approfondire taluni altri aspetti più generali riguardanti gli oneri contributivi dei professionisti – tematica già affrontata, ma non completamente risolta, con l’approvazione di un recente progetto di legge di iniziativa parlamentare – e di effettuare, quindi, una riflessione specifica sulla relazione tra l’entità del contributo integrativo, posto dal professionista a carico della clientela, e la misura del contributo soggettivo, al fine di conseguire un giusto equilibrio tra le due forme di onere, che salvaguardi anche gli interessi dell’utenza.
Auspica, in conclusione, che la discussione su tali importanti tematiche favorisca l’avvio di un processo di riflessione complessiva, che passi anche e soprattutto da un preliminare chiarimento sul destino della riforma delle professioni.
Antonino FOTI (PdL) ritiene che le linee di azione del Governo sulla materia siano praticabili, dal momento che si propongono di garantire l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, in un quadro di equilibrio finanziario e di rispetto dell’autonomia delle casse. Giudica importante, infatti, avviare un riordino di tali enti privatizzati, che ne garantisca una gestione oculata e fondata sulla contribuzione degli associati, affinché eventuali squilibri finanziari non ricadano sulla collettività. Auspica, in conclusione, che il confronto con il Governo possa svolgersi con serietà e celerità, valorizzando il lungo ed articolato lavoro già svolto dalla Commissione.
Silvano MOFFA, presidente, considerata l’opportunità – anche alla luce delle valutazioni svolte dal Ministro e dai rappresentanti dei gruppi intervenuti – di procedere alla ridefinizione del testo unificato dei progetti di legge in esame, propone di tornare a deferire il provvedimento, unitamente alle proposte emendative presentate, al Comitato ristretto.
La Commissione conviene.
Silvano MOFFA, presidente, nel preannunciare che il Comitato ristretto sarà convocato sin dalla prossima settimana, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D’Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta – su esplicita richiesta del relatore – si è convenuto di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo, in attesa di approfondimenti sulla possibile presentazione di ulteriori proposte emendative dirette a individuare idonee soluzioni alla rideterminazione della Tabella F, allegata alla legge n. 335 del 1995. Fa presente, pertanto, che il relatore ha nel frattempo predisposto un ulteriore emendamento riferito al predetto testo unificato (vedi allegato 5).
Propone, quindi, di prevedere un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento 3.50 del relatore, che potrebbe essere fissato per le ore 12 di venerdì 3 febbraio 2012.
La Commissione concorda.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, nel ringraziare il ministro per la presenza ai lavori della Commissione in occasione dell’esame di un provvedimento da lungo tempo all’attenzione del Parlamento, fa presente che il suo emendamento 3.50 si propone di rivedere in termini più complessivi la tabella F, allegata alla legge n. 335 del 1995, al fine di rivalutare il sistema di decurtazione del trattamento, prevedendo limiti di cumulo con i redditi del beneficiario più equi, nonché di superare il rischio che vengano ingiustamente penalizzati soprattutto i cespiti derivanti dalla pensione di reversibilità.
Per queste ragioni, auspica che il Governo possa assicurare – anche con il contributo dei competenti organismi ministeriali di valutazione della compatibilità finanziaria – una verifica dei profili di onerosità dell’emendamento.
Il ministro Elsa FORNERO assicura che il suo dicastero approfondirà il contenuto dell’emendamento del relatore, nei termini appena prospettati.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati presentati taluni emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base nella seduta di ieri (vedi allegato 6), avvertendo preliminarmente che il viceministro del lavoro e delle politiche sociali – che ha dovuto allontanarsi dalla Commissione per recarsi presso l’altro ramo del Parlamento – ha fatto presente per le vie brevi che, su richiesta del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per altri impegni istituzionali, il suo dicastero ha acquisito l’indicazione di rimettersi alla Commissione sul complesso degli emendamenti presentati.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario. Ritiene, infatti, che il lungo lavoro svolto nell’ambito del Comitato ristretto sia sufficiente a garantire la completezza del testo unificato in esame, senza apportarvi ulteriori modifiche. Con specifico riferimento, inoltre, alle proposte emendative che intervengono sull’unicità dei concorsi, giudica già ampiamente idonea la formulazione proposta nel provvedimento in esame, manifestando forti perplessità sull’ipotesi di regionalizzare le procedure concorsuali uniche.
Il ministro Elsa FORNERO, secondo quanto anticipato dalla presidenza, conferma che il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti presentati.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.1, sottolineando l’opportunità di tenere separato lo status dei vincitori di concorso da quello degli idonei.
La Commissione respinge l’emendamento Fedriga 1.1.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira il proprio emendamento 1.2. Illustra, quindi, il proprio emendamento 1.3, teso a salvaguardare la possibilità per gli enti territoriali di stipulare apposite convenzioni: paventa, infatti, il rischio che la trasversalità orizzontale delle graduatorie – se estesa anche a regioni ed enti locali – possa aprire le porte a un obbligo, per le amministrazioni locali più virtuose, di procedere al reclutamento forzoso di personale meno qualificato.
La Commissione respinge l’emendamento Fedriga 1.3.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.4, richiamando l’esigenza di favorire la pari opportunità per i giovani nell’accesso alla pubblica amministrazione.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.4 e Borghesi 1.5.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.6, segnalando l’esigenza di circoscrivere l’arco temporale entro cui consentire alle pubbliche amministrazioni di attingere alle graduatorie degli idonei.
Cesare DAMIANO (PD) osserva che la tematica in questione è stata oggetto di un approfondito lavoro istruttorio in Commissione, che ha condotto a un testo largamente condiviso. Ricorda, in particolare, che sono state affrontate importanti tematiche, che hanno portato all’individuazione di soluzioni riguardanti, per un verso, la decorrenza delle graduatorie prorogate, rispetto alle quali si è addivenuti ad una progressiva anticipazione dei termini (dal dicembre 2005 al settembre 2003) con l’approvazione di un apposito emendamento al decreto-legge recante la proroga di termini legislativi, e, per altro verso, il periodo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di reclutamento di idonei e vincitori di concorso, che è stato ridotto di ben due anni rispetto all’impostazione originaria.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.6 e 1.7.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.8, raccomandandone l’approvazione.
Giovanni PALADINI (IdV) avverte che – come avvenuto per i precedenti emendamenti a prima firma del deputato Fedriga – il suo gruppo si asterrà anche sull’emendamento Fedriga 1.8.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.8 e Paladini 1.9.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.10, ribadendo l’esigenza di garantire una organizzazione dei concorsi unici su base regionale.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.10 e 1.11, Borghesi 1.12, Aniello Formisano 1.13, Paladini 1.14 e Aniello Formisano 1.15.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che il deputato Baldelli ha ritirato il suo emendamento 1.16, riservandosi di ripresentarlo nel seguito dell’esame in Assemblea.
La Commissione respinge l’emendamento Paladini 1.17.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.18, giudicando iniquo prevedere nel testo il requisito della laurea specialistica al fine di accedere al corso-concorso selettivo di formazione, che ritiene suscettibile di determinare discriminazioni tra lavoratori privati e dipendenti pubblici.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, fa presente che il requisito dei cinque anni è già previsto per la dirigenza pubblica.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) insiste sull’opportunità di rendere uniforme il requisito di accesso tra soggetti pubblici e soggetti privati.
Silvano MOFFA, presidente, richiama l’esigenza di non alterare, con l’adozione di scelte affrettate, i principi generali in materia di pubblico impiego.
Giuliano CAZZOLA (PdL), richiamata la legittimità delle considerazioni svolte dal relatore, precisa comunque che per laurea specialistica si intende un corso di laurea quinquennale.
Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull’emendamento Fedriga 1.18.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l’emendamento Fedriga 1.18 e respinge l’emendamento Borghesi 1.19.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che il nuovo testo unificato in titolo – come risultante dall’esame degli emendamenti, appena conclusosi – sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione dei prescritti pareri.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 25 gennaio 2012.
L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.
ALLEGATO 1
5-05090 Contento: Inclusione dell’attività dei «magazzinieri cellisti» nell’ambito dei lavori usuranti.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’onorevole Contento – con il presente atto parlamentare – richiama l’attenzione sull’attività lavorativa espletata dai cosiddetti «magazzinieri cellisti», lavoratori che si occupano dell’immagazzinamento, della movimentazione e della spedizione di prodotti surgelati conservati in celle frigorifere.
Al riguardo, ricordo che il decreto legislativo n. 67/2011 – in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 183/2010 – ha previsto la possibilità per gli «addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti» – individuati nell’articolo 1 del medesimo decreto – di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento.
L’articolo 1 del predetto decreto, alla lettera a), inoltre, rinvia espressamente all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 per l’individuazione di quei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti.Il decreto ministeriale 19 maggio 1999, in particolare, ha specificato – nell’ambito delle attività particolarmente usuranti, individuate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 374/93 – le mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura.
Tanto premesso, con specifico riferimento alle lavorazioni effettuate in celle frigorifere, o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a cinque gradi centigradi, nel novero delle quali potrebbero essere ricondotte le attività svolte dai cosiddetti «magazzinieri cellisti», faccio presente che queste ultime – sebbene elencate nella tabella di cui al su citato decreto legislativo n. 374/1993 – non sono state tuttavia incluse tra le mansioni usuranti di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999.
Pertanto, le vigenti disposizioni normative – individuando tassativamente i destinatari delle agevolazioni previdenziali – non consentono, allo stato, di estendere ai «magazzinieri cellisti», i benefici previdenziali concessi per lo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
In conclusione, faccio presente che la soluzione della questione rappresentata dall’interrogante richiederebbe un intervento normativo il quale, tuttavia, non può prescindere da una valutazione di compatibilità in ordine agli attuali vincoli finanziari e di bilancio.
ALLEGATO 2
5-04379 Schirru: Trattamenti di cassa integrazione per i lavoratori che ricoprono cariche elettive.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’onorevole Schirru – con il presente atto parlamentare – richiama l’attenzione sulla questione relativa alla cumulabilità dei trattamenti di integrazione salariale con gli emolumenti percepiti per lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi.
Com’è noto, il comma 4 dell’articolo 8 della legge n. 160/1988, nel disporre che «il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Non sancisce una incompatibilità assoluta delle prestazioni investigative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa. Infatti, lo svolgimento di una prestazione lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro, con diritto all’integrazione salariale, comporta, non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto, ma solo una riduzione dell’integrazione medesima, in proporzione ai proventi percepiti. Tale principio, riconosciuto da giurisprudenza costante è stato inoltre recepito dalle numerose circolari INPS intervenute sul tema, da ultimo la n. 130 del 4 ottobre 2010.
Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo della legge n. 160/1988, stabilisce che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività».
Anche su tale ultimo punto, l’INPS, sulla base di una consolidata giurisprudenza, ha fornito specifiche istruzioni sulla necessità che venga assolto l’obbligo della comunicazione preventiva.
Sulla tematica oggetto dell’atto di sindacato ispettivo odierno è intervenuta, a più riprese, la Corte di cassazione che ne ha chiarito la portata applicativa.
Nello specifico il Giudice di legittimità ha affermato che «la ratio della norma è volta ad evitare l’erogazione della cassa integrazione guadagni in concomitanza dello svolgimento di una attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l’indennità viene corrisposta, sanzionando con la decadenza l’omessa preventiva comunicazione dell’attività svolta alla sede provinciale dell’Inps» (Cassazione – sezione lavoro n. 2788/2001).
Voglio inoltre ricordare che, sempre ad avviso della Corte di cassazione, «il sistema previdenziale non ha ragione di intervenire, ove non sussista lo stato di bisogno del soggetto che dovrebbe beneficiarne – il lavoratore in attuazione dell’obbligo di correttezza e buona fede – che a lui incombe durante lo stato di sospensione del rapporto di lavoro – è tenuto a compiere la comunicazione, connotata dalla predetta finalità, anche prima che intervenga il provvedimento concessorio: che anzi in attesa che l’Istituto esaurisca gli accertamenti necessari, tale obbligo risulta ancora più vincolante proprio perché concorre alla emanazione di un provvedimento concessorio il più possibile rispondente all’effettivo bisogno del sistema previdenziale» (Cassazione – sezione lavoro, n. 6296/2001).
Pertanto, lo svolgimento dell’incarico pubblico e il relativo compenso, dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva all’Istituto anche al fine della sua totale o parziale incumulabilità con la prestazione di integrazione salariale, come ribadito dall’INPS con la citata circolare n. 130/2010.
In conclusione è opportuno considerare che il disposto normativo dell’articolo 8, comma 5, della legge 160/1988, attraverso l’obbligo della comunicazione preventiva dell’attività svolta durante il periodo di integrazione salariale, intende favorire il più efficace impiego delle risorse finanziarie pubbliche destinate agli interventi di integrazione salariale, evitando che le stesse possano essere destinate in favore di soggetti occupati in attività lavorative produttive di reddito e tuttavia non dichiarate. In tal senso, la Corte di cassazione, con sentenza n. 4004 del 21 febbraio 2007, ha rilevato che la portata applicativa della disposizione in esame è: «volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell’Istituto, funzionalizzati, da un lato, a ridurre l’area del cosiddetto “lavoro nero” ed a garantire, dall’altro che, nel rispetto del precetto dell’articolo 38 della Costituzione, le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati».
ALLEGATO 3
DL 215/2011 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’amministrazione della difesa (C. 4864 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4864, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2011, come risultante dagli emendamenti approvati presso le Commissioni riunite III e IV;
rilevato che esso reca la consueta proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
ritenuto quanto mai opportuno garantire la continuità dell’impegno italiano nelle missioni di cooperazione allo sviluppo, nonché di peace-keeping e di stabilizzazione delle aree a forte rischio di conflitto;
segnalata l’esigenza che – anche in vista del previsto vertice della NATO – il Governo riferisca al Parlamento sulla exit strategy in relazione a talune delle missioni più delicate, con particolare riferimento all’Afghanistan;
valutato positivamente l’arco temporale al quale si riferisce il provvedimento, che garantisce una migliore programmazione degli interventi e il rafforzamento della posizione del Paese nel consesso internazionale decisionale;
preso atto delle ulteriori disposizioni urgenti relative all’amministrazione della difesa e rilevato che le norme in materia di disciplina del personale risultano in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti in materia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ALLEGATO 4
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).
EMENDAMENTO 4.10 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
Art. 4.
All’emendamento 4.10 del relatore, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 marzo 2012.
0. 4. 10. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.
All’emendamento 4.10 del relatore, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, ovunque ricorrano, con le seguenti: 30 settembre 2012.
0. 4. 10. 2.Cazzola.
All’emendamento 4.10 del relatore, dopo le parole: ministeri vigilanti, si applicano inserire le seguenti: , con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
0. 4. 10. 3. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.
All’emendamento 4.10 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di dare uniformità e trasparenza ai bilanci tecnici di cui al presente comma, stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità con cui le casse sono tenute a predisporre i suddetti bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
0. 4. 10. 4.Cazzola.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comma 24 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive, patrimoni e relativi rendimenti, e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 dicembre 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei ministeri vigilanti, si applicano:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento”.
4. 10.Il Relatore.
ALLEGATO 5
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità (Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D’Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).
NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE
Art. 3.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all’importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell’allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
3. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge.
Allegato 1 – Tabella F
Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario
Pensione di reversibilità/indiretta Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all’85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo
3. 50.Il Relatore.
ALLEGATO 6
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi (Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1 sostituire le parole: le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici con le seguenti: le rispettive graduatorie.
1. 1. Fedriga, Munerato, Bonino.
Al comma 1, sopprimere le parole: ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all’assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime.
1. 2. Fedriga, Munerato, Bonino.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni,.
1. 3. Fedriga, Munerato, Bonino.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1. 4. Fedriga, Munerato, Bonino.
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: redige un elenco delle graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: , anche delle regioni e degli enti locali, trasmesse ai sensi dei successivo comma 2,.
1. 5. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e d’imparzialità.
1. 6. Fedriga, Munerato, Bonino.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2013.
1. 7. Fedriga, Munerato, Bonino.
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.
1. 8. Fedriga, Munerato, Bonino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli obblighi contenuti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche con riguardo ai posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso per le medesime qualifiche per le quali il concorso è stato bandito.
1. 9. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.
Al comma 4, sostituire le parole: pubblici unici con le seguenti: pubblici a livello regionale.
1. 10. Fedriga, Munerato, Bonino.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica con le seguenti: I predetti concorsi sono organizzati dalle regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica.
1. 11. Fedriga, Munerato, Bonino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Risponde a titolo di danno erariale chiunque, presso una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ritarda, ostacola o impedisce lo svolgimento o la conclusione di un concorso. Risponde allo stesso titolo chiunque ritardi, ostacoli o impedisca l’assunzione dei vincitori e degli idonei di un concorso.
1. 12. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nei bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono riconosciuti punteggi ai lavoratori con contratti non a tempo indeterminato che hanno lavorato presso la pubblica amministrazione che indice il concorso nelle qualifiche per le quali il concorso è stato bandito. I punteggi previsti dal comma 1 sono attribuiti in misura proporzionale alla durata del rapporto o dei rapporti di lavoro svolti presso la pubblica amministrazione.
1. 13. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Per giustificate ragioni organizzative dell’amministrazione, il termine può essere differito una sola volta per non più di sei mesi. In caso di differimento, l’amministrazione comunica al vincitore del concorso le motivazioni del ritardo dell’assunzione.
1. 14. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire l’assunzione di tutti i vincitori dei concorsi pubblici e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contestualmente all’indizione di un concorso pubblico devono vincolare nel proprio bilancio le somme necessarie a coprire l’onere finanziario derivante dall’assunzione per i posti messi a concorso a decorrere dalla data di conclusione del procedimento di concorso.
1. 15. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il previo esperimento delle procedure di mobilità di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si effettua con riferimento alle sole procedure concorsuali e non in caso di scorrimento di graduatorie, successivamente alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 34-bis di cui al medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
1. 16. Baldelli.
Al comma 8, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 2012, con aggiornamento costante,.
1. 17. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.
Al comma 9, lettera b), sopprimere la parola: specialistica.
1. 18. Fedriga, Munerato, Bonino.
(Approvato)
Al comma 9, sopprimere la lettera d).
1. 19. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 24 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.
La seduta comincia alle 13.40.
Sui lavori della Commissione.
Silvano MOFFA, presidente, prima di procedere con lo svolgimento dei diversi punti all’ordine del giorno, intende comunicare che la presidenza – in relazione all’andamento dei lavori dell’Assemblea – si riserva di modificare le convocazioni della Commissione per la giornata di domani.
La Commissione prende atto.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Atto n. 428.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2012.
Silvano MOFFA, presidente, comunica preliminarmente che – in relazione allo schema di decreto in esame – sono stati trasmessi alle Camere sia il prescritto parere della Conferenza unificata sia gli esiti della consultazione svolta dal Governo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Avverte, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) ha valutato favorevolmente il provvedimento sotto il profilo delle sue conseguenze di carattere finanziario.
Fa presente, quindi, che il relatore – in coerenza con il dibattito svolto e con la documentazione acquisita – ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in titolo (vedi allegato 1).
Maria Grazia GATTI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni, soffermandosi, in particolare, sull’osservazione che fa riferimento all’esigenza di individuare possibili rimedi a un significativo fenomeno di dumping esercitato sul territorio nazionale da agenzie di lavoro interinale provenienti da altri Paesi europei, che – utilizzando l’istituto del distacco – somministrano alle aziende lavoratori italiani formalmente reclutati all’estero, beneficiando in tal modo di un minor costo contributivo.
Dopo aver sottolineato, inoltre, la necessità che sulle importanti tematiche in oggetto – e, in particolare, sul tema del vincolo causale – prosegua il confronto con le parti sociali, che appare utile in prospettiva di un miglioramento complessivo della normativa vigente, raccomanda l’approvazione della propria proposta di parere favorevole con osservazioni.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), ritenendo meritevoli della massima attenzione talune delle considerazioni contenute nella proposta di parere in esame, chiede al relatore di valutarne una riformulazione, nel senso di trasformare in condizioni le osservazioni giudicate di maggior rilievo, tra cui cita quelle relative al fenomeno del dumping sociale e al vincolo causale. Fatto presente che, qualora venisse accolta tale richiesta, il voto del suo gruppo non potrebbe che essere favorevole, ritiene doveroso sottolineare l’esigenza che nel campo della somministrazione di lavoro si eviti di legittimare una corsa al ribasso dei costi, che, a suo avviso, potrebbe andare a detrimento sia delle agenzie che operano nel territorio italiano sia degli stessi lavoratori coinvolti. Ritiene, in ogni caso, che ulteriori riflessioni sul tema vadano rinviate ad una fase successiva, quando saranno note le determinazioni che il Governo assumerà sulla materia del mercato del lavoro: solo in quel momento, a suo avviso, sarà possibile svolgere considerazioni più complessive e organiche sul tema. Ritiene opportuno, nel frattempo, astenersi dall’anticipare inutili dibattiti, evitando di comportarsi come taluni esponenti della compagine di Governo, che hanno preferito interloquire con gli organi di informazione piuttosto che confrontarsi nelle sedi parlamentari, prima ancora di aver definito i termini delle questioni in gioco.
Giuliano CAZZOLA (PdL), dopo aver sottolineato – in coerenza con quanto già sostenuto in altre occasioni – la propria contrarietà a formulare sotto forma di condizioni i rilievi di competenza della Commissione, giudicando tale veste formale inidonea a mantenere un rapporto collaborativo e leale sia con l’Esecutivo sia, più in generale, con gli altri organi parlamentari, fa notare che, nel caso di specie, l’apposizione di condizioni appare ancor più inopportuna, attesa la natura generica delle finalità che si chiede di perseguire al Governo.
Maria Grazia GATTI (PD), relatore, giudicando condivisibili le considerazioni testé volte dal deputato Cazzola, fa notare che la formulazione generica e volutamente «a maglie larghe» delle osservazioni contenute in taluni punti della sua proposta di parere è dettata da una oggettiva difficoltà – segnalata dalle stesse organizzazioni rappresentative delle agenzie – ad individuare nell’immediato soluzioni precise alle problematiche in questione, considerata anche la necessità di inquadrarle nell’ambito dell’ordinamento comunitario e in coordinamento con le legislazioni dei diversi Paesi: la richiesta al Governo di un impegno stringente e specifico sul tema, a suo avviso, mal si concilierebbe con l’esigenza di una riflessione ponderata e articolata, che richiederà approfondimenti complessi e specifici da parte dell’Esecutivo. Invita, pertanto, il deputato Fedriga a valutare in termini positivi il testo della proposta di parere favorevole con osservazioni, così come formulato, affinché la Commissione, votando all’unanimità, possa lanciare un segnale di condivisione e convergenza su un tema delicato e importante.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) giudica pretestuose le argomentazioni svolte dal relatore e dal deputato Cazzola, facendo notare che in altre occasioni la decisione di formulare osservazioni in luogo di condizioni è stata motivata proprio dall’esigenza di non sottoporre il Governo ad oneri troppo pressanti, mal disponendolo rispetto ad un confronto aperto con le istituzioni parlamentari. Osserva, pertanto, che la formulazione generica e vaga delle osservazioni – in particolare di quelle contenute alla lettera f) – non impedirebbe di scegliere lo strumento delle condizioni, atteso che in questo modo, lasciandosi inalterata la libertà di azione del Governo nell’individuazione delle soluzioni più opportune, lo si vincolerebbe esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo, in un quadro di rapporti istituzionali di assoluta armonia. Dichiara, in ogni caso, che il suo gruppo è disponibile ad un lavoro di approfondimento sul merito della questione, in collaborazione con gli altri gruppi, prospettando anche l’ipotesi di tornare a convocare la Commissione sul punto, al fine di riformulare la proposta di parere e rendere possibile una convergenza unanime sui temi in discussione.
Silvano MOFFA, presidente, fa notare che la Commissione ha sempre svolto il proprio ruolo in sede consultiva nella massima autonomia, approvando pareri contenenti condizioni o osservazioni, in presenza di presupposti differenti e in coerenza con determinate premesse, non sussistendo a priori alcuna contrarietà nei confronti dell’adozione dell’una o dell’altra forma di espressione del parere. Ritiene, quindi, che una sorta di «disputa etimologica» sulla natura dei rilievi della Commissione non possa divenire una questione centrale di merito e che, pertanto, vi siano tutti gli elementi per procedere sin d’ora alla votazione della proposta di parere presentata dal relatore, pur nel rispetto delle diverse posizioni assunte sul tema, che auspica non pregiudichino un’approvazione unanime del provvedimento.
Il viceministro Michel MARTONE, osservato che l’azione del Governo in materia – a prescindere da qualsiasi argomentazione svolta in sede parlamentare – è condizionata inevitabilmente dall’esigenza di rispettare precisi vincoli comunitari, auspica che sul tema si possa raggiungere un consenso unitario da parte dell’intera Commissione. Dichiara, in ogni caso, di condividere la proposta di parere del relatore.
Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur manifestando un forte disappunto per la scelta del relatore di non accogliere la sua richiesta di riformulazione, preannuncia l’astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13.55.
SEDE REFERENTE
Martedì 24 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.
La seduta comincia alle 13.55
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2011.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che la Commissione aveva deferito al Comitato ristretto il compito di esaminare gli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo. Al riguardo, avverte che lo stesso Comitato ristretto ha elaborato – nell’ultima riunione svolta – una nuova proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame (vedi allegato 2), che il relatore prospetta di adottare come nuovo testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Nessuno chiedendo di intervenire, propone pertanto di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 4116, 4366 e 4455, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 4116, 4366 e 4455, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Silvano MOFFA, presidente, fa presente che – avendo il Comitato ristretto già approfonditamente esaminato le proposte emendative presentate al precedente testo e avendo svolto una esauriente istruttoria rispetto alle diverse questioni poste – si sarebbe convenuto, in quell’ambito, di inviare direttamente ai pareri delle Commissioni competenti il nuovo testo unificato, evitando di fissare un ulteriore termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur non avendo ritenuto opportuno tornare a manifestare una esplicita contrarietà all’adozione come testo base del testo unificato in esame, giudica necessario consentire ai gruppi – anche fissando un termine piuttosto ravvicinato – di intervenire in sede emendativa per migliorarlo, rilevando che il suo gruppo ha evidenziato a più riprese, nel corso dell’iter di esame e anche in sede di Comitato ristretto, talune forti perplessità, che non sono state ancora superate.
Silvano MOFFA, presidente, alla luce delle legittime considerazioni testé svolte, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato, adottato come testo base, per le ore 10 di domani, mercoledì 25 gennaio.
La Commissione concorda.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta, avvertendo che essa sarà convocata per la stessa giornata di domani.
La seduta termina alle 14.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (Atto n. 428).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (atto n. 428);
osservato che esso propone una trasposizione sostanzialmente fedele della citata direttiva comunitaria;
ritenuto il contratto di somministrazione quello che, tra i contratti flessibili, mantiene nel modo più adeguato le caratteristiche della tutela e della sicurezza del lavoratore, dal punto di vista contributivo e delle garanzie nel luogo di lavoro e riconosciuto, in questo ambito, il ruolo svolto nel territorio nazionale dalle agenzie di somministrazione;
rilevata l’opportunità che una possibile riforma del mercato del lavoro, che dovrà vedere la rivitalizzazione dei centri per l’impiego e la riaffermazione strategica di una regia pubblica, sia caratterizzata da una migliore integrazione tra sistema pubblico e privato nella sua gestione;
acquisite le valutazioni emerse nell’ambito delle consultazioni del Governo con le parti sociali e approfondito il contenuto della documentazione da queste depositata presso l’altro ramo del Parlamento, resa pubblica tramite il sito della omologa Commissione del Senato;
giudicato utile suggerire talune ipotesi di modifica del testo che possano accogliere preoccupazioni e spunti emersi nell’ambito delle predette consultazioni ovvero nel corso del dibattito in Commissione;
preso atto che – nel corso del confronto con le parti sociali – il Governo ha, altresì, ricevuto dalle parti datoriali la richiesta di ampliare l’intervento normativo anche ad altri istituti, legati sostanzialmente al tema del vincolo causale e dello svincolo dello staff leasing dalle fattispecie legittimanti;
preso atto, inoltre, che alcune forze sindacali hanno posto anche problemi relativi alla fiscalità e all’accesso agli ammortizzatori sociali;
ritenuto che i predetti argomenti – al pari di altri che non costituiscono stretto recepimento della direttiva 2008/104/CE – potranno più utilmente essere affrontati nell’ambito del percorso che porterà il Governo a proporre al Parlamento le misure per la riforma del mercato del lavoro e, comunque, nel naturale rapporto tra le parti sociali;
acquisito il parere favorevole espresso in sede di Conferenza unificata;
preso atto, infine, che la V Commissione ha valutato positivamente il testo sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, si segnala che talune parti sociali hanno richiesto che la facoltà di introdurre disposizioni in melius per i lavoratori sia possibile con l’intervento dei sindacati maggiormente rappresentativi «del settore del lavoro in somministrazione»;
b) all’articolo 2, comma 1, laddove si introduce la definizione di «condizioni di base di lavoro e di occupazione», valuti il Governo l’opportunità di attenersi strettamente alle indicazioni presenti nella direttiva 2008/104/CE, peraltro già recepite dall’ordinamento italiano nell’ambito della fissazione del principio di parità di trattamento; in tal senso, appare altresì utile che l’articolo 7 dello schema di decreto, che novella l’articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, possa includere una formulazione che tenga conto della previgente previsione legislativa, ossia il riferimento a condizioni «economiche e normative»;
c) con riferimento al citato articolo 7, che introduce un comma 7-bis all’articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in relazione all’individuazione del soggetto su cui gravano gli obblighi di informazione circa le vacancies presso l’utilizzatore, occorre specificare che tale obbligo ricade sull’utilizzatore e non sul somministratore;
d) facendo seguito ad una richiesta presentata in modo comune dalla parte sindacale in sede tecnica, si auspica che il Governo – verificate le ricadute finanziarie, anche in considerazione della clausola generale di invarianza di cui all’articolo 8 dello schema di decreto – possa valutare l’eventuale inserimento di un comma aggiuntivo all’articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante misure volte ad assicurare parità di trattamento ai lavoratori in somministrazione per ciò che riguarda assegni familiari e computo dell’indennità di maternità;
e) con riferimento al recepimento dell’articolo 6, comma 4, della direttiva 2008/104/CE, vigili il Governo sull’applicazione non discriminatoria, verso i lavoratori con contratto di somministrazione, dell’articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
f) si segnala l’esigenza di individuare possibili rimedi a un significativo fenomeno di dumping esercitato sul territorio nazionale da agenzie di lavoro interinale provenienti da altri Paesi europei, che – utilizzando l’istituto del distacco – somministrano alle aziende lavoratori italiani formalmente reclutati all’estero, beneficiando in tal modo di un minor costo contributivo;
g) facendo seguito alla richiesta presentata da alcune parti sociali, si auspica, infine, che il Governo prosegua il confronto con il complesso delle parti sociali stesse, allo scopo di chiarire la questione del vincolo causale.
ALLEGATO 2
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. (Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all’assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono dello strumento di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato di cui all’articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l’eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale.
2. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d’imparzialità. Per l’anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l’indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle loro graduatorie vigenti e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al comma 1 e al presente comma, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
5. Con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
9. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea specialistica. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al successivo comma 5, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilanci. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;
d) al comma 5, lettera a), le parole: «non inferiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 50 per cento».
10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.