SEDE CONSULTIVA
Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
Testo unificato C. 154 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Cinzia Maria FONTANA (PD-U), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 154 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati, che contiene disposizioni volte alla valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
L’articolo 1 stabilisce le finalità dell’intervento legislativo ovvero la tutela da parte della Repubblica, ai sensi del secondo comma, lettera s) e del terzo comma dell’articolo 117 della Commissione, delle botteghe e locali storici, delle botteghe d’arte, degli antichi mestieri e dei pubblici esercizi.
L’articolo 2 individua come beni culturali, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dunque meritevoli di tutela, le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, le botteghe d’arte, nelle quali sono svolte particolari attività artistiche, nonché gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali. In connessione con tale previsione, si escludono dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, gli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, ovvero testimonianza storico-culturale e etno-antropologica.
L’articolo 3 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali definisca, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l’individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri.
Sulla scorta di tali criteri i comuni redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, mentre le regioni sono tenute a realizzare il censimento di tali esercizi, nonché ad istituire un apposito elenco regionale, l’inserimento nel quale comporta l’acquisizione della qualifica di locale storico.
L’articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali adottino provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale, che siano sede di botteghe e locali storici o di botteghe d’arte.
Vengono quindi indicati i requisiti che caratterizzano le botteghe storiche, le botteghe d’arte e gli antichi mestieri, consistenti, in particolare, nello svolgimento dell’attività, nella medesima sede, per un periodo non inferiore a cinquanta anni, nella presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nell’esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero nello svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.
Si prevede altresì che le attività storiche siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all’interno della bottega storica, pena l’esclusione dagli elenchi regionali di cui all’articolo 3.
L’articolo 5 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le cui risorse, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono ripartite fra le regioni per essere poi destinate ai comuni che abbiano predisposto il piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri presenti nel proprio territorio.
Una quota delle risorse del Fondo può essere utilizzata dalle regioni per la realizzazione di appositi corsi di formazione per gli antichi mestieri, eventualmente tramite l’utilizzazione degli enti di formazione accreditati, mentre un’ulteriore quota delle risorse del Fondo può essere destinata dalle regioni ai comuni che intendono erogare contributi per l’affitto e il restauro delle botteghe storiche.
L’articolo 6 stabilisce che la concessione di finanziamenti a botteghe e locali storici, botteghe d’arte e degli antichi mestieri è subordinata alla stipula, tra enti locali, proprietari delle mura e gestori delle attività, di un’apposita convenzione che stabilisca, tra l’altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d’uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione, prevedendo la revoca dei contributi, nel caso di mancato rispetto dei predetti vincoli.
L’articolo 7 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nel provvedimento in esame, mentre l’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Nel concludere, evidenzia pertanto che, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, essi sono rinvenibili soprattutto nell’articolo 5, laddove si prevede la possibilità che una quota delle risorse del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri, possa essere utilizzata dalle regioni per la realizzazione dei corsi di formazione per gli antichi mestieri. Desidera tuttavia sottolineare le finalità apprezzabili dell’intero provvedimento. Le botteghe storiche e di antichi mestieri costituiscono infatti una preziosa testimonianza del patrimonio storico del nostro Paese e del patrimonio artigianale, da intendersi come motore di sviluppo socio-culturale e di crescita economica, che è giusto tutelare e valorizzare. I lavoratori artigianali e di antica tradizione tramandano mestieri cui è opportuno assicurare adeguata valorizzazione, in quanto rappresentano, per la loro peculiare specificità, un fondamentale fattore di identità nel Paese, un elemento caratterizzante dei nostri territori e una punta di eccellenza nel tessuto produttivo di riferimento, perché sanno coniugare sapienza artigianale e artistica, creatività e innovazione. Per queste considerazioni, propone sin d’ora di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.