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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

SEDE CONSULTIVA

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 1772, approvato dal Senato, Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, presidente, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in esame. In proposito, osserva che l’articolo 1 detta una nuova disciplina del trasferimento d’ufficio dei magistrati a sedi disagiate, modificando la legge 4 maggio 1998, n. 133. Con riferimento all’ambito di applicazione della citata normativa, sono previste le seguenti novità: vengono esclusi dall’ambito di applicazione della legge n. 133 del 1998 i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio; alle sedi disagiate possono essere trasferiti d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità; il numero di magistrati che possono essere destinati d’ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a cento unità, in luogo delle cinquanta stabilite dalla legislazione previgente.
Ulteriore novità concerne la definizione di trasferimento d’ufficio: ferme restando le altre condizioni stabilite dalla legge, è ora previsto che tra la sede in cui il magistrato presta servizio e quella di destinazione deve intercorrere una distanza superiore a cento chilometri. La normativa previgente richiedeva il mutamento di regione e una distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri.
In relazione alla definizione di sede disagiata, viene eliminato il riferimento geografico alle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: la disciplina relativa alla copertura delle sedi disagiate trova pertanto applicazione su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’ufficio giudiziario è definito sede disagiata quando, ferma restando la mancata copertura dei posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione, la quota di posti vacanti sia non inferiore al 20 per cento dell’organico: tale previsione è stata introdotta dal Senato.
Nell’ambito delle non più di sessanta sedi disagiate individuate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura, devono essere indicate dal medesimo organo non più di dieci sedi «a copertura immediata». Tali sedi, destinatarie di una nuova specifica disciplina, sono individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
Viene quindi introdotto il nuovo istituto del «trasferimento d’ufficio nelle sedi a copertura immediata», la cui disciplina è sostanzialmente mutuata da quella dettata dagli articoli 3 e 4 della legge n. 321 del 1991, relativa ai trasferimenti nelle cosiddette sedi non richieste, di cui pertanto il decreto-legge in esame dispone l’abrogazione. Come già detto, le dieci sedi a copertura immediata sono individuate tra quelle rimaste vacanti per mancanza di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Questo tipo di trasferimento, al contrario del trasferimento d’ufficio di cui all’articolo 1 della legge n. 133 del 1998, prescinde dall’esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.
Esso può riguardare magistrati che: svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni; alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato; prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. In presenza di più distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Nell’ambito dello stesso distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall’ufficio con organico più ampio. Nell’ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.
I requisiti per il trasferimento nelle sedi a copertura immediata debbono essere posseduti simultaneamente alla data di pubblicazione della delibera di individuazione annuale delle sedi disagiate da parte del CSM.
Non possono essere trasferiti d’ufficio nelle sedi a copertura immediata magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico nonché presso altre sedi disagiate.
Il provvedimento riscrive, inoltre, la disciplina relativa all’indennità da corrispondere in caso di trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate. L’indennità mensile è fissata in misura pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. Tale indennità è corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni.
Ulteriori modifiche riguardano poi i cosiddetti benefici di «carriera» riconosciuti ai magistrati trasferiti d’ufficio nelle sedi disagiate.
La nuova disciplina del trasferimento d’ufficio a sedi disagiate si applica esclusivamente ai procedimenti di trasferimento avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Al fine di evitare un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio superiore della magistratura, è soppressa la disposizione del regio decreto n. 12 del 1941 sull’ordinamento giudiziario, secondo la quale le domande di trasferimento ad altra sede conservavano validità fino ad una eventuale successiva domanda di revoca.
Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta una disposizione che abroga l’articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tal modo eliminando il limite di età dei 75 anni per la copertura delle funzioni direttive, con esclusione di quelle di primo grado, per i magistrati che, dopo la sospensione del rapporto di servizio o la quiescenza anticipata, erano stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale.
Più in dettaglio, rileva che la norma oggetto di abrogazione prevede che in relazione alla copertura delle più elevate funzioni direttive – da elevate di primo grado ad apicali di legittimità – per i magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge finanziaria 2004 (Legge 350 del 2003) e 2, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2004, alla data di ordinario collocamento a riposo è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età.
Al riguardo ricorda che, in relazione al limite di età per il conferimento di funzioni direttive, la legge n. 111 del 2007, riformulando l’articolo 35 del decreto legislativo 160 del 2006 ha stabilito che le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14, del decreto legislativo 160 del 2006 (funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado; funzioni direttive giudicanti e requirenti elevate di primo grado; funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado; funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale; funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità) possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 503 del 1992 al massimo al compimento del settantacinquesimo anno di età, e hanno esercitato la facoltà di trattenimento in servizio prevista dal medesimo articolo 16, comma 1-bis. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio indicato non possono essere conferite funzioni direttive se non nell’ipotesi di conferma per un’ulteriore sola volta dell’incarico già svolto. Attualmente le sole funzioni direttive per il cui conferimento non è previsto un limite di età risultano, quindi, quelle direttive superiori di legittimità (presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente aggiunto e procuratore generale aggiunto presso la cassazione) e le due direttive apicali di legittimità (primo presidente e procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) di cui ai commi 15 e 16 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006.
Tuttavia, la citata legge n. 111 del 2007, modificando l’articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, ha posto comunque il limite di età dei settantacinque anni per la copertura delle funzioni direttive, con esclusione di quelle di primo grado, per i magistrati che, dopo la sospensione o la quiescienza anticipata, erano stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale.
Il comma 8-bis dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, abrogando il suddetto articolo 36, è dunque volto a rimuovere tale limite.
L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene norme concernenti il ruolo organico della magistratura ordinaria, con specifiche disposizioni relative ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie. In particolare si sostituisce, a decorrere dal 1o luglio 2008, la tabella B, prevista dalla legge n. 111 del 2007, recante il ruolo organico della magistratura ordinaria, confermando il numero complessivo dei magistrati in 10.151 unità, inserendovi, tra l’altro, una nuova voce che fissa il numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in duecento unità.
Una specifica disciplina è quindi dettata in materia di destinazione a funzioni non giudiziarie. In particolare, per tali incarichi si prevede un limite temporale di dieci anni, anche continuativi, salvo il maggior termine previsto da specifiche disposizioni legislative. Sono fatte specificamente salve le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, che fissa la durata dei collocamenti fuori ruolo per incarichi di diretta collaborazione con gli organi di Governo, non oltre il limite di cinque anni consecutivi. Inoltre, si prevede che la disciplina sui limiti temporali, così come quella sui limiti numerici dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie non si applichi a quelli destinati alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.
Inoltre, si modifica il comma 1 dell’articolo 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48. La norma oggetto della modifica disponeva un aumento del ruolo organico del personale della magistratura di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. La novella recata dal decreto-legge in esame elimina il riferimento al contingente dei trecento magistrati prevedendo che, alla trattazione delle suddette controversie, sia assicurata «un’adeguata destinazione di magistrati».
L’articolo 1-ter, introdotto dal Senato, estende l’applicazione della disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, alla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.
L’articolo 2, come modificato nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, affidandone la gestione a Equitalia Giustizia s.p.a.
In particolare, le nuove norme ampliano la tipologia delle risorse che affluiscono al citato Fondo, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, oltre alle risorse già indicate dal predetto decreto-legge n. 112 del 2008 (somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione; somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative; proventi dei beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione o di sanzioni amministrative), anche le somme di denaro e i proventi: che siano oggetto di sequestro, trascorsi cinque anni dalla sentenza non più soggetta a impugnazione, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione ai sensi dell’articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale; relativi a titoli al portatore, a valori di bollo, a crediti pecuniari, a conti correnti e altre attività finanziarie oggetto di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di sanzioni amministrative; depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, se non riscossi entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito; depositati presso uffici postali o banche a seguito del riparto finale in sede fallimentare, se non riscossi o reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni.
Specifiche norme riguardano poi le modalità di gestione del Fondo. Quanto alla destinazione delle risorse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono annualmente stabilite le quote da destinare in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia e, infine, all’entrata del bilancio dello Stato.
L’articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri ammontano complessivamente ad euro 5.137.296 per l’anno 2009 e ad euro 4.785.678 a decorrere dal 2010.
L’articolo 4, infine, disciplina l’entrata in vigore.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 29 ottobre 2008.

La seduta termina alle 14.25.


SEDE REFERENTE


Martedì 28 ottobre 2008. – Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 691, C. 1377, C. 1448 e C. 1504 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Stefano SAGLIA, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 691 d’iniziativa del deputato Prestigiacomo, recante «Modifica all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l’ampliamento delle agevolazioni in materia di riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave»; C. 1377, d’iniziativa dei deputati Naccarato e Miotto, recante «Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente»; C. 1448, d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri, recante «Benefici previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari affetti da grave disabilità e C. 1504, d’iniziativa dei deputati Cazzola ed altri, recante «Disposizioni concernenti il regime contributivo dei permessi retribuiti in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili». Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 82 e abbinate, ne dispone l’abbinamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del regolamento.

Teresio DELFINO (UdC), relatore, fa presente che il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato ai fini dell’adozione quale testo base per il seguito dell’esame (vedi allegato). Si sofferma quindi sul contenuto della proposta di testo unificato, che illustra, soffermandosi sui punti a proprio avviso più significativi. Si riferisce, in particolare, ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento, nonché ai requisiti necessari per il conseguimento dei benefici in esso previsti. Si sofferma, quindi, sull’articolo 5 della proposta di testo unificato, che reca il regime contributivo dei permessi retribuiti, sottolineando l’importanza di questo aspetto, che richiede adeguata attenzione.
Più in generale, osserva che quello in esame è un provvedimento che tiene in considerazione anche il dibattito svoltosi nella passata legislatura e che necessita di un largo consenso al fine di giungere ad un’approvazione il più possibile condivisa.

Giuliano CAZZOLA (PdL) esprime preliminarmente la propria contrarietà rispetto all’impostazione di fondo del provvedimento in esame, che giudica non equilibrato nel sistema complessivo, sottolineando come il comitato ristretto, nella elaborazione della proposta di testo unificato, non abbia tenuto conto dei suggerimenti da lui formulati.
Si sofferma quindi sull’articolo 5 della proposta di testo unificato, evidenziandone la disarmonia rispetto al complessivo provvedimento. La materia dei permessi, inoltre, è oggetto in particolare del disegno di legge C. 1441-quater/A, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», attualmente in corso di conversione. Pur comprendendo la finalità perseguita dal relatore, ritiene che sarebbe preferibile sopprimere l’articolo 5, valutando invece l’opportunità di estendere ai lavoratori ed alle lavoratrici che si occupano dei parenti che necessitano di assistenza continua il regime vigente a tutela dei lavoratori che svolgono attività usuranti.
Esprime quindi il proprio orientamento favorevole sul comma 6 dell’articolo 1, che prevede che l’estensione del beneficio previdenziale previsto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 1 al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale.

Amalia SCHIRRU (PD) osserva che la proposta di testo unificato predisposta dal comitato ristretto tiene fedelmente conto del dibattito sviluppatosi in quella sede. Si sofferma, in particolare, sull’articolo 3, che reca norme in materia di contribuzione volontaria per i genitori che hanno dovuto abbandonare la propria attività lavorativa per assistere continuativamente un figlio disabile. Si tratta di una norma che dichiara di condividere, e che del resto è contenuta nella proposta di legge in oggetto C. 331, da lei presentata. Dichiara inoltre il proprio orientamento favorevole sull’articolo 4, in materia di modalità di riconoscimento dei benefici.
Si sofferma, infine, sulla disciplina in materia di permessi, recata dall’articolo 5, che a proprio avviso potrebbe anche essere soppresso in vista della complessiva riconsiderazione di tutta la materia.

Teresio DELFINO (UdC), relatore, sottolinea come la proposta di testo unificato si pone la specifica finalità di garantire una tutela di specie in ordine alle situazioni contemplate dal provvedimento in esame, che richiedono una disciplina adeguata. Si tratta di assicurare un trattamento previdenziale specifico e adeguato a favore di quei lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, che costituisce l’essenza del provvedimento in esame.
Si sofferma, quindi, sull’articolo 5, in materia di regime contributivo dei permessi retribuiti. Al riguardo ritiene che esso sarà successivamente oggetto di esame da parte della Commissione, anche tenendo conto di come il Governo eserciterà la delega su questa materia, prevista nel disegno di legge C. 1441-quater/A, attualmente in corso di conversione.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che si debba predisporre una adeguata disciplina in materia di permessi, trattandosi di una questione di assoluto rilievo e delicatezza. Al fine di rendere proficuo il lavoro fin qui svolto dal relatore, che ha dovuto tenere conto in proposito delle diverse proposte di legge in oggetto, ritiene che l’articolo 5 potrebbe essere oggetto di uno specifico approfondimento da parte della Commissione nel seguito dell’esame, eventualmente tenendo conto delle osservazioni che il Governo riterrà di formulare in proposito.

Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea l’importanza di predisporre una adeguata disciplina a tutela dei lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa. Al riguardo, infatti, evidenzia come sia cambiata la vita delle persone disabili, che ora hanno un’aspettativa di vita più lunga: ciò produce evidenti ripercussioni sulla vita dei familiari che li assistono a cui, pertanto, deve essere assicurata una adeguata tutela.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, sottolinea di nutrire perplessità relativamente alla norma in materia di età pensionabile. Ribadisce, in proposito, di essere favorevole ad estendere ai lavoratori ed alle lavoratrici che si occupano dei parenti che necessitano di assistenza continua il regime vigente a tutela dei lavoratori che svolgono attività usuranti.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell’esame la proposta di testo unificata predisposta dal comitato ristretto.

Stefano SAGLIA, presidente, fa presente di condividere l’opportunità che il Governo assicuri la propria presenza nel corso del seguito dell’esame al fine di illustrare alla Commissione la propria posizione sui punti più significativi del provvedimento in esame. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

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