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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

3 Dicembre 2015
in Camera

RISOLUZIONI
Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba
La seduta comincia alle 14.05.
7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.
 
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente7-00631, che ha elaborato una proposta di testo unificato, se vuole darne conto alla Commissione. , ricorda che, come concordato nell’ambito delle riunioni dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni ha svolto un ciclo di audizioni informali e che era stata prospettata la possibilità di pervenire alla redazione di un testo unificato delle diverse risoluzioni. Chiede all’onorevole Gribaudo, prima firmataria della risoluzione n.

Chiara GRIBAUDO (PD), nell’illustrare per sommi capi il contenuto della proposta di testo unificato della risoluzione, si sofferma, in particolare, sugli impegni richiesti al Governo e sui quali si è registrata la convergenza dei gruppi della Commissione. Fa riferimento, in particolare: alla richiesta di prevedere, nell’ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, specifici servizi volti a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro autonomo e a promuovere l’autoimprenditorialità; alla possibilità per il lavoratore di sospendere il versamento degli oneri fiscali e previdenziali per la durata del periodo di malattia e all’equiparazione dei trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche alla degenza ospedaliera; al sostegno della formazione continua dei lavoratori autonomi; al rafforzamento delle tutele per le lavoratrici autonome in caso di maternità; alla stabilizzazione, anche successivamente all’anno 2016, del livello dell’aliquota di contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata dell’INPS, nella prospettiva di una sua omogeneizzazione con quella prevista per le altre categorie di lavoratori autonomi; alla costituzione di un tavolo di confronto per rivedere il sistema previdenziale dei professionisti iscritti alle casse previdenziali private; alla piena valorizzazione dei contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, attraverso il loro riscatto a titolo non oneroso; al riconoscimento, anche per l’anno 2016, di una indennità di disoccupazione di contenuto analogo alla DIS-COLL; alla garanzia di accesso anche per i lavoratori autonomi alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale con riferimento ai finanziamenti per la formazione e l’aggiornamento professionale; alla costituzione di un tavolo di confronto relativo al settore artistico, al fine di individuare garanzie uniformi per i lavoratori; alla costituzione di un tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo e professionale per l’individuazione, attraverso specifiche linee guida, di equivalenze e proporzioni volte a delineare, in ogni settore, i parametri retributivi di riferimento utili per il calcolo dell’equo compenso delle prestazioni professionali.

Tiziana CIPRINI (M5S) comunica di aver predisposto una propria proposta di testo unificato delle risoluzioni e chiede il rinvio alla seduta di domani del voto sulle proposte presentate, per consentire al proprio gruppo di approfondire il contenuto della proposta della collega Gribaudo, al fine di valutare se sussistano le condizioni per la redazione di un testo condiviso.

Roberto SIMONETTI (LNA) si associa alla richiesta della collega Ciprini di rinviare alla seduta di domani il voto sulle risoluzioni. Propone quindi alla collega Gribaudo di prevedere tra gli impegni richiesti al Governo anche la sospensione dell’applicazione degli studi di settore in caso di grave malattia dei liberi professionisti, o comunque la previsione di una loro applicazione meno stringente.

Walter RIZZETTO (Misto) si associa alla proposta del collega Simonetti sugli studi di settore, ricordando che, lo scorso marzo, la Camera ha approvato una mozione con la quale si richiede, tra l’altro, l’impegno del Governo a trasformare gli studi di settore da strumenti inquisitori a strumenti di analisi statistica sull’attività dei contribuenti. Ricorda poi che recentemente il responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei, commentando i più recenti dati sull’occupazione, ha salutato come segnale di ripresa l’aumento, nel trimestre agosto-ottobre 2015, del numero dei lavoratori dipendenti, cresciuto di 55.000 unità, cui ha corrisposto la diminuzione di quello dei lavoratori autonomi, per 23.000 unità. A suo, invece, il dato dimostra il contrario, in quanto l’aumento della fiducia dovrebbe portare all’aumento della libera iniziativa economica e si stupisce di come i colleghi del Partito Democratico possano accettare una simile lettura dei dati da parte del Governo che è loro espressione.

Marialuisa GNECCHI (PD) 228 del 2012 ha previsto, ai fini del cumulo dei periodi contributivi per coloro che hanno meno di venti anni di contribuzione in un’unica gestione pensionistica, la possibilità di tenere conto anche dei contributi versati presso la Gestione separata di cui si sofferma, in particolare, sull’impegno richiesto al Governo dalla collega Gribaudo di valorizzare tutti i contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o occasionali, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, consentendo la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall’INPS ovvero altra cassa privata obbligatoria. Ricorda, in proposito, che, grazie all’impegno del Parlamento, il comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 335. La risoluzione chiede uno specifico impegno al Governo in tale senso in quanto l’esperienza di «Opzione donna» ha dimostrato che tali tipologie di contributi spesso non hanno lo stesso peso di quelli versati in altre gestioni INPS in caso di ricongiunzione. Per la totalizzazione, invece, il problema non si pone. Dovendo tuttavia provvedere alla tutela del futuro pensionistico dei giovani iscritti alla gestione separata, a suo avviso, non potendo eliminare il requisito di almeno venti anni di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, l’unica strada possibile rimane quella di valorizzare i contributi di chi ha versato in gestioni diverse. all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

Tiziana CIPRINI (M5S) segnala ai colleghi Simonetti e Rizzetto che nella sua proposta di risoluzione unitaria è trattata la materia degli studi di settore. Stigmatizza poi il comportamento della maggioranza che, non tenendo conto del fatto che il M5S si è per primo attivato per la presentazione di una risoluzione sul lavoro autonomo, intende intestarsi il merito di avere raccolto consensi intorno alla sua iniziativa. A tale proposito, ricorda che in seduta era stato convenuto di considerare la risoluzione a sua prima firma quale testo base per il prosieguo della discussione.

Valentina PARIS (PD) osserva che, a suo avviso, occorrerebbe considerare che il Governo ha annunciato la prossima presentazione di un proprio disegno di legge in materia, collegato alla manovra di finanza pubblica. Rispondendo al collega Rizzetto, sottolinea la necessità di inserire il dibattito sul lavoro autonomo, su cui non si è mai intervenuti in modo organico, nel quadro storico, senza giocare sulla presunta irresponsabilità di chi non ha assunto le necessarie iniziative in tal senso. Quanto ai dati statistici relativi al trimestre agosto-ottobre 2015, osserva che essi si prestano a molteplici interpretazioni, potendosi considerare anche come il segnale del successo della lotta del Governo contro il lavoro autonomo fittizio, che ha portato alla stabilizzazione di un gran numero di lavoratori precari.

Claudio COMINARDI (M5S) giudica maggiormente corretto organizzare la discussione delle risoluzioni partendo da quella presentata per prima e anzi ricorda che, nella seduta dello scorso 25 marzo, la collega Ciprini aveva esplicitamente auspicato che la risoluzione a sua prima firma fosse assunta come base da cui partire in vista della elaborazione di un testo unificato. Chiede pertanto l’intervento del presidente Damiano perché sia ristabilito il corretto andamento dei lavori della Commissione.

Walter RIZZETTO (Misto) invita la collega Gribaudo a richiedere al Governo un impegno sugli studi di settore, non prevedendone la sospensione in caso di malattia ma prevedendone la totale soppressione per tutti coloro che esercitano l’attività di impresa, in modo da favorire l’uscita dalla crisi.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che se il Governo si è impegnato a presentare entro il prossimo gennaio un disegno di legge organico sul tema del lavoro autonomo, a suo avviso ciò è anche il frutto del lavoro della Commissione, che ha sollecitato l’avvio di tale percorso. Giudica pertanto utile l’approvazione di un testo unitario delle risoluzioni perché favorisce il processo in atto. Rispondendo al collega Cominardi, chiarisce che il presidente non ha il potere di intervenire sulla questione da lui posta, potendo soltanto sollecitare i gruppi a trovare un accordo su un testo condiviso. Se l’accordo sarà raggiunto, sarà suo compito verificare il rispetto formale delle regole e metterlo in votazione, altrimenti dovrà mettere ai voti le singole risoluzioni. Nel ricordare che i testi delle proposte di risoluzione unitaria non sono stati formalizzati, sottolinea la necessità di portare al più presto tali testi alla conoscenza del Governo perché questo possa formulare il proprio parere.
Rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad una seduta che verrà convocata per la giornata di domani.  
La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:  
ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. 
238. Atto n.


SEDE CONSULTIVA
Norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria.
 
Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. 
C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. 
Nuovo testo unificato C. 259 e abb.

 

 

 

 

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.15.

Norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria. 
Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato. 

(Parere alla VI Commissione). 
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvierà l’esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge recante norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria, ai fini dell’espressione del parere di competenza alla VI Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, segnalato preliminarmente che il provvedimento è composta da un unico articolo di tredici commi, fa presente che nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, oltre a puntuali modifiche, sono stati aggiunti i commi 3-bis, 8-bis, 8-ter e 8-quater58 del 1998, che, contestualmente, assume la denominazione e la funzione di Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Il successivo comma 3 prevede che l’albo unico dei 641 del 1972. Rileva che il comma 2 dispone il trasferimento delle funzioni di vigilanza sui promotori finanziari, attualmente esercitate dalla CONSOB, all’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari, previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. . Passando in rassegna il contenuto dell’articolo unico, osserva che il comma 1 dispone che l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, come disciplinato dal successivo comma 3, sia subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall’articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n.58 del 1998, sia articolato in tre distinte sezioni, riguardanti, rispettivamente, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (gli attuali promotori finanziari), i consulenti finanziari in regime di esenzione (gli attuali consulenti finanziari) e le società di consulenza finanziari, così denominate anche dalla legislazione vigente, assumendo, contestualmente, la denominazione di albo unico dei consulenti finanziari, in luogo delle articolazioni in cui attualmente si distingue l’albo. La VI Commissione ha disposto, con il comma 3- promotori finanziari, istituito dall’articolo 31 del decreto legislativo n.bis58 del 1998. Passa, quindi, al comma 5, che appare più direttamente riconducibile alla competenza della Commissione, in quanto dispone che l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale, anche con qualifica dirigenziale, posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. La norma pone a carico dell’Organismo gli oneri del personale proveniente da altre amministrazioni, contestualmente posto fuori ruolo, e quelli relativi ad un eventuale compenso aggiuntivo. Si prevede, inoltre , la possibilità di iscrizione all’albo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, per gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione A, purché essi siano in possesso dei requisiti richiesti e previo espletamento di una prova valutativa semplificata. Segnala che il comma 4 provvede all’aggiornamento delle definizioni riguardanti i promotori finanziari, disponendo che essi assumano le denominazioni, rispettivamente, di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e di consulenti finanziari in regime di esenzione, modificando, conseguentemente il decreto legislativo n., che al termine del periodo di distacco, comando e degli eventuali rinnovi, tale personale rientri nell’amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta, l’organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall’incarico, di cui all’articolo 29-bis 179 del 2007, modificato dal successivo comma 8 262 del 2005, per la cui attuazione la norma rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Rileva che il comma 6 prevede l’adozione di un protocollo di intesa tra la CONSOB e l’Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari per l’individuazione dei principi e dei criteri nel rispetto dei quali deve operare l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. La VI Commissione ha previsto l’iscrizione di diritto a tale albo dei soggetti che, alla data di avvio dell’operatività dell’albo, risultino iscritti all’albo unico dei promotori finanziari. Osserva, poi, che il comma 7, modificato dalla Commissione di merito, prevede che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 1 affluiscano, nei limiti di 0,25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. della legge n.-bis. Segnala che il comma 8, nel testo approvato dalla Commissione di merito, interviene in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e, in particolare, introducendo il comma 2-bis 58 del 1998, prevede poteri sanzionatori in capo al Ministero dell’economia e delle finanze e in capo alla CONSOB, in caso di irregolarità commesse dagli organi di gestione e di controllo dell’albo unico. Rileva che la VI Commissione, intendendo dare attuazione all’articolo 75 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che prevede l’istituzione da parte degli Stati membri di meccanismi efficaci per garantire la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ha introdotto il comma dell’articolo 190-ter del decreto legislativo n.8-bis179 del 2007. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività degli intermediari nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione all’albo. In via transitoria, il comma 8- , che trasforma il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, mai avviato, nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, per garantire a tali soggetti la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n.ter 179 del 2007, provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante il ricorso ai proventi delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché mediante il ricorso agli importi posti a carico dei soggetti che si avvalgono della procedura di tutela stragiudiziale. Il successivo comma 8- prevede che la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n.quater reca le disposizioni transitorie da applicare alle procedure di conciliazione non ancora concluse nonché le abrogazioni delle norme incompatibili con il meccanismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie introdotto dal provvedimento in esame. Il comma 9, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. 
C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 

(Parere alla VIII Commissione). 
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvierà l’esame in sede consultiva del disegno di legge, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ai fini dell’espressione del parere di competenza alla VIII Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, segnala preliminarmente che la Commissione di merito non ha introdotto modifiche al testo approvato dal Senato. Fa presente anche che il disegno di legge in esame risulta collegato alla legge di stabilità 2014, in conformità a quanto previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013. Rileva altresì che il disegno di legge del Governo, originariamente composto da trentuno articoli, nell’ambito di un lungo ed articolato iter di esame, è stato sottoposto ad incisive modifiche, anche al fine di tenere conto delle disposizioni che nel frattempo erano state inserite nell’ambito di provvedimenti già entrati in vigore. In estrema sintesi, il testo reca un intervento assai articolato in materia di protezione dell’ambiente, introducendo disposizioni relative alla protezione dell’ecosistema e della fauna, alla strategia dello sviluppo sostenibile, norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale, disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra, nonché misure tese ad agevolare il ricorso agli appalti verdi. Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni incentivanti per i prodotti derivati da materiali post consumo, disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche, disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, norme in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali, 99 del 2009. In particolare, l’articolo 4 provvede a disciplinare l’organizzazione dell’Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono ulteriormente specificati, inoltre, i compiti dell’ENEA, quale Agenzia nel settore dell’efficienza energetica. La norma conferma la piena autonomia dell’ENEA per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad esso assegnate dalle disposizioni previste dall’articolo 37, nel testo approvato dal Senato, e dallo Statuto, nonché dai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, indicati dal comma 7 e sempre nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale. Con particolare riguardo al personale dell’ENEA, segnala che il comma 9 prevede la determinazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, ispirato al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa. Il successivo comma 10 ribadisce quanto già a legislazione vigente, secondo cui alle risorse umane dell’ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca, mentre il comma 11 dispone poi che, nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività. L’articolo 5, comma 6, del testo approvato dal Senato prevede l’adozione di specifiche linee guida nazionali per l’istituzione in tutti gli istituti scolastici della figura del nonché interventi in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale. Facendo riferimento esclusivamente alle modifiche introdotte dal Senato che incidono su materie di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, che il Senato, all’articolo 4, ha introdotto modifiche alla disciplina istitutiva dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), recata dall’articolo 37 della legge n. mobility manager scolastico, con il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni. Segnala che assume interesse per la Commissione anche l’articolo 56, introdotto dal Senato, che introduce, ai commi da 1 a 6, un credito d’imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive. Il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l’istituzione, presso il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, ritengo che si possa esprimere un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge in esame. Mi riservo, in ogni caso, di formulare una proposta di parere tenendo conto di eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso della discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro. 
C. 2014 Mosca e C. 3120 Ciprini.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell’11 novembre 2015.  

  Cesare DAMIANO, presidente, 3120, di cui è prima firmataria la collega Ciprini, che reca disposizioni concernenti la flessibilità dell’orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l’istituzione della banca delle ore. segnala che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 
Poiché tale proposta verte su materie omogenee a quelle recate dalla proposta di legge in esame, ne propone l’abbinamento.  

La Commissione concorda.  

  Cesare DAMIANO, presidente, in sostituzione della relatrice, segnala che la proposta di legge C. 3120, a prima firma della collega Ciprini, reca la disciplina del lavoro flessibile, articolata in sette articoli. In particolare, rileva che l’articolo 1 afferma che la finalità della proposta è quella di promuovere forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Osserva che l’articolo 2 prevede la possibilità per il lavoratore di determinare liberamente l’inizio e il termine dell’orario di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell’ambito di una fascia di presenza obbligatoria, nel rispetto dell’organizzazione aziendale e delle esigenze produttive. Inoltre, si prevede la possibilità per il datore di lavoro di introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori. Segnala che l’articolo 3 consente la cessione tra lavoratori, in tutto o in parte, di ferie e riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio. Il successivo articolo 4 rinvia ad accordi decentrati di secondo livello la definizione delle modalità di esecuzione e dell’organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa. Fa presente, poi, che l’articolo 5 prevede la possibilità di istituire la banca delle ore, per permettere ai lavoratori di fruire, attraverso un conto individuale, delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi. Osserva che l’articolo 6 disciplina la possibilità per il datore di lavoro di introdurre modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso il regime denominato smart working, caratterizzato dallo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali, da un orario medio annuale non inferiore al 50 per cento dell’orario di lavoro normale, dall’utilizzo di strumenti telematici e dall’assenza dell’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali. Allo smart working sono estesi gli incentivi di carattere fiscale e contributivo in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro previsti dalla normativa vigente. Infine, l’articolo 7 dispone la destinazione, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di una quota annuale per la concessione di contributi in favore delle aziende che applicano le disposizioni previste dal provvedimento in esame.

 2014, ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento, anche al fine di acquisire l’avviso del Governo sul punto. In conclusione, trattandosi di una proposta di legge molto articolata, che tocca anche tematiche diverse rispetto ai contenuti della proposta Atto Camera n.  

Il sottosegretario   Luigi BOBBA, preannunciando la presentazione da parte del Governo, entro il prossimo 31 gennaio, di un disegno di legge sul lavoro autonomo e sullo smart working, rappresenta l’opportunità di un ulteriore approfondimento dei testi e chiede, nel contempo, che, nell’organizzazione dei propri lavori, la Commissione tenga conto anche della prossima presentazione della proposta del Governo in materia.

  Cesare DAMIANO, presidente, concorda con la necessità di coordinare il lavoro della Commissione con quello del Governo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

 

 

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