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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

3 Maggio 2023
in Camera

ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Atto n. 42.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, presidente, avverte che il termine per l’espressione del parere scadrà il 20 maggio 2023.
Invita, quindi, il relatore a illustrare il contenuto del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, osserva che la Commissione XI è chiamata ad esaminare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (atto n. 42).
L’atto in esame consta di tre articoli.
L’articolo 1 reca una serie di novelle al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che sono di seguito illustrate.
Nel dettaglio, le lettere a) e s) del comma 1 dell’articolo 1, novellando gli articoli 1 e 18-bis del regolamento, ridefiniscono l’ambito di applicazione della disciplina regolamentare in oggetto. Ricorda che la revisione della normativa di cui al citato regolamento è richiesta dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Quest’ultimo ha previsto l’adozione, entro il termine (non perentorio) del 31 dicembre 2022, di un regolamento recante modifiche alla suddetta disciplina regolamentare. Ricorda altresì che la disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, ora oggetto di revisione, ha carattere generale, essendo relativo alla generalità delle pubbliche amministrazioni e del relativo personale, fatte salve alcune esclusioni o alcune modalità specifiche di applicazione; per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, tuttavia, esistono atti regolamentari specifici, tra cui, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «in materia di accesso alla qualifica di dirigente».
Riguardo alle suddette esclusioni, il capoverso 6 della lettera a) specifica che la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 non si applica per il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali e provinciali. Lo stesso capoverso 6 fa salve le disposizioni previste dagli specifici ordinamenti relativi alle categorie di personale in regime di diritto pubblico (cosiddetto personale non contrattualizzato) – categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad eccezione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria Si prevede che le regioni e gli enti locali si conformino alla disciplina regolamentare di cui al citato D.P.R. n. 487 del 1994, ora oggetto di revisione o comunque si conformino ai princìpi posti dalla stessa disciplina. Riguardo alle modalità di accesso, si indicano, in conformità alla vigente disciplina di rango primario, le varie tipologie – concorso per esami o per titoli ed esami, corso-concorso, avviamento a selezione (per le aree o categorie per l’accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico) degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego e, per le assunzioni rientranti nel cosiddetto collocamento obbligatorio, chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, novellando l’articolo 2 del regolamento, ridefinisce la disciplina regolamentare dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. La novella adegua il testo rispetto alle norme di rango primario sopravvenute – come quelle che, salvo eccezioni, hanno soppresso il limite massimo di età e quelle relative all’accesso da parte di cittadini non appartenenti all’Unione europea –. Si segnalano poi: la soppressione della norma escludente un requisito di titolo di studio superiore al diploma di laurea per i concorsi (per funzionari) relativi all’ex ottava qualifica funzionale; la previsione che i requisiti posti dal medesimo articolo 2 debbano essere posseduti non solo alla data di scadenza del termine per la domanda di ammissione, ma anche all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro; la soppressione della norma che esclude dall’accesso al pubblico impiego i soggetti in posizione irregolare rispetto alla pregressa disciplina sull’obbligo di leva.
Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 1, novellando gli articoli 3 e 4 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sui bandi di concorso (per il reclutamento di personale nel pubblico impiego) e sulle procedure relative alla pubblicazione dei bandi, alla domanda di partecipazione ai medesimi concorsi e alle comunicazioni ai candidati. Rileva, in primo luogo, che la novella adegua il testo rispetto alle norme sopravvenute, come quelle che prevedono lo svolgimento delle suddette procedure tramite il Portale unico del reclutamento (portale InPA) e quelle che contemplano specifiche agevolazioni per i soggetti aventi disturbi specifici di apprendimento (DSA). Queste ultime vengono estese ai soggetti con disabilità e vengono previste con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni. Si introduce poi la previsione che il bando di concorso definisca gli indirizzi per la commissione esaminatrice, al fine della definizione, da parte di quest’ultima, dei criteri per la valutazione delle prove.
Le lettere e) e f) del comma 1 dell’articolo 1, novellando gli articoli 5 e 6 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sulle quote di riserva nei bandi di concorso (per il reclutamento di personale nel pubblico impiego) e sui criteri di preferenza nei casi di parità di merito e di titoli tra i candidati. Riguardo alle quote di riserva – relative alle categorie rientranti nel cosiddetto collocamento obbligatorio per le categorie protette (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) e ai militari –, la novella costituisce un adeguamento rispetto alle norme sopravvenute. Riguardo alle modifiche rispetto al testo vigente, si rileva che: agli insigniti di medaglia al valor militare vengono affiancati quelli omologhi al valor civile e si specifica che per tali categorie la priorità si applica qualora il soggetto sia cessato dal servizio; si sopprimono una serie di categorie facenti riferimento ai servizi militari in tempo di guerra o a eventi di guerra; si sopprime la categoria dei coniugati; si sopprime la fattispecie dell’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; si inserisce la fattispecie della titolarità o del pregresso svolgimento di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a.; si introduce – come penultimo eventuale criterio di preferenza (mentre l’ultimo resta quella della minore età anagrafica) – l’appartenenza al genere meno rappresentato – nell’ambito dell’amministrazione che bandisce il concorso – nella qualifica per la quale i candidati concorrono, con applicazione di tale criterio limitata ai casi in cui il differenziale tra i generi (nella medesima qualifica dell’amministrazione) sia superiore al trenta per cento. A quest’ultimo fine, si fa riferimento alle percentuali di rappresentatività dei generi, relative alla data di adozione del bando e indicate in quest’ultimo.
Le lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 1, novellando gli articoli 7 e 8 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sulla fase di valutazione dei titoli. Le modifiche inerenti alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali costituiscono un adeguamento a norme sopravvenute o all’evoluzione degli strumenti tecnici. Rileva che si fa riferimento – per il divieto di svolgimento delle prove – alle festività religiose definite dalle intese tra lo Stato e le singole Chiese diverse da quella cattolica e che viene soppresso il divieto in oggetto per i giorni qualificati come festivi in base all’ordinamento nazionale. In merito al termine dilatorio minimo per lo svolgimento delle prove, si pone un termine di quindici giorni rispetto al giorno in cui viene inserita la data sul Portale unico del reclutamento. Si introduce inoltre il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni devono assicurare la partecipazione alle prove, senza alcun pregiudizio, delle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o a causa delle esigenze di allattamento; al fine dell’attuazione di tale principio, la novella prevede la possibilità di svolgimento di prove asincrone, l’allestimento di appositi spazi per l’allattamento, la definizione – da parte dei bandi di concorso – di misure di carattere organizzativo e delle modalità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti rientranti nelle suddette condizioni. Si prevede poi che, nei casi di concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei candidati sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali. Resta fermo che la valutazione deve essere preceduta dalla determinazione dei relativi criteri.
La lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 9 del regolamento, relativo alle commissioni esaminatrici. In particolare, l’articolo 9, come novellato, prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debbano essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Possono, altresì, far parte delle commissioni specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si prevede inoltre che, per ciascun concorso, le amministrazioni pubblicano, attraverso il portale InPa, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente delle commissioni. L’individuazione dei componenti avviene mediante sorteggio tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti. Non possono essere nominati componenti delle suddette commissioni i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Le disposizioni in esame disciplinano, altresì, le sottocommissioni e le eventuali prove decentrate, stabilendo che in ogni sede sia costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri di tale comitato sono individuati dall’amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi dei concorsi unici di cui all’articolo 19 e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Le commissioni esaminatrici devono prevedere, preferendo l’individuazione di personale di qualifica superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, anche appartenente ad altra amministrazione; docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali se definite dai bandi di concorso o appartenenti a soggetti esterni specializzati in assessment; personale non dirigenziale appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, con funzione di segretario; specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi, salvo che il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Si prevede che possano essere nominati supplenti e che possano essere aggregati membri aggiunti per lingue straniere e materie speciali. Si stabilisce che la commissione esaminatrice comunichi i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, nel rispetto della sicurezza e della tracciabilità delle comunicazioni. È infine previsto che i componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione.
La lettera l) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 11 del regolamento, riguardante gli adempimenti della commissione esaminatrice. In particolare, l’articolo 11, come novellato, prevede che, prima dell’inizio delle prove concorsuali, la commissione esaminatrice, in funzione del numero dei concorrenti, stabilisce e rende pubblico il termine del procedimento concorsuale e, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile (recante disciplina dei casi di astensione del giudice). La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, segrete, elaborate con modalità digitale. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati avviene tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. L’accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito soltanto previa loro identificazione. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte.
Si prevede, infine, che le procedure concorsuali devono concludersi entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle prove scritte o, se si tratta di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L’inosservanza di questo termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, o all’amministrazione che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.
La lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce il comma 3 dell’articolo 12 del regolamento, in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali. Si stabilisce, in particolare, che per gli avvisi e le selezioni pubblicati sul portale di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli obblighi di comunicazione, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006, e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione da parte dell’amministrazione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo portale.
La lettera n) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce il comma 2 dell’articolo 13 del regolamento, in materia di adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. Si stabilisce, in particolare, che gli elaborati sono scritti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. La commissione assicura che il file salvato dal candidato non sia modificabile, specificandosi, infine, che i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
La lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce i commi 6 e 7 dell’articolo 15 del regolamento, in materia di pubblicazione e vigenza delle graduatorie dei concorsi. In particolare, si prevede che i termini per l’impugnativa delle graduatorie decorrono dalla contestuale pubblicazione delle stesse sul portale e sul sito dell’amministrazione interessata, in luogo dell’attuale previsione della decorrenza dei medesimi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 7 prevede la durata di validità delle graduatorie, fissandola, in luogo degli attuali 18 mesi, in due anni dalla data di approvazione.
La lettera p) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 16 del regolamento, in materia di presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina. In particolare, l’articolo 16, come novellato, prevede che le amministrazioni che hanno bandito il concorso pubblicano sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire idonea documentazione digitale, che attesta il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza indicati nella domanda. Tale documentazione non deve essere prodotta e non può essere richiesta in ogni caso in cui le amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»), che abbiano conseguito l’idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l’impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto dell’immissione in servizio.
La lettera q) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 17 del regolamento, in materia di assunzioni in servizio. In particolare, l’articolo 17, come novellato, prevede che i candidati dichiarati vincitori e gli idonei, in caso di scorrimento della graduatoria, sono invitati dall’amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l’assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell’assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell’arco di validità della graduatoria. Si stabilisce, infine, che il vincitore o l’idoneo, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall’assunzione e, qualora assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
La lettera r) del comma 1 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 18 del regolamento, in materia di compensi per le commissioni di concorso. In particolare, l’articolo 18, come novellato, prevede che i compensi per i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza sono quelli stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 13, della legge n. 56 del 2019, e che tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dagli enti locali.
Le lettere t), u) e v) del comma 1 dell’articolo 1 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 19, 20 e 21 del regolamento, relativi al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche e alle modalità di svolgimento dei concorsi unici.
L’articolo 19, come novellato, dispone che il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), alle agenzie e agli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi della normativa vigente che disciplina l’accesso alla dirigenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento e dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al Capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come novellato dallo schema in esame. Con le modalità previste dalla normativa vigente, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare le suddette amministrazioni a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Inoltre, le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni fatta dal Dipartimento della funzione pubblica prima dell’indizione del concorso unico. In caso di adesione, i predetti soggetti si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni. Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici, si dispone: che, attraverso il Portale, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce la diffusione di ogni informazione utile sullo stato delle procedure medesime; che per l’applicazione software dedicata alle prove concorsuali e alle connesse procedure il Dipartimento della funzione pubblica, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario; che il Dipartimento della funzione pubblica provvede all’assegnazione del personale collocato in disponibilità alla amministrazione che intende bandire un concorso entro 8 giorni (in luogo dei 7 attualmente previsti) dalla comunicazione di tale intenzione o dalla comunicazione da parte del CPI dell’assenza di personale da assegnare. Se tale assegnazione non interviene, le amministrazioni possono procedere ad indire il concorso decorsi 20 giorni (in luogo dei 15 attualmente previsti) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica; che il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a dieci euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i dieci e i quindici euro per i concorsi per il personale dirigenziale. Si dispone infine che la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
L’articolo 20, come novellato, dispone che il Dipartimento della funzione pubblica, nella previa ricognizione del fabbisogno ai fini dell’indizione del concorso unico, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Se tali vacanze sono riferibili ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. Tale individuazione avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.
L’articolo 21, come novellato, dispone che i concorsi unici in oggetto sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate. Si dispone che le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione), e quelle che enunciano i principi ai quali le amministrazioni devono uniformarsi nelle procedure di reclutamento, anche con riferimento alle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato.
Le lettere da z) a gg) del comma 1 dell’articolo 1 recano alcune modifiche ai Capi III e IV del regolamento, relativi alle modalità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, rispettivamente, di lavoratori da inquadrare in livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo e di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
I numeri da 1 a 6 recano modifiche formali ai suddetti Capi III e IV (articoli da 23 a 32) al fine di riferire le disposizioni ivi contenute non più alle sezioni circoscrizionali e alle direzioni provinciali del lavoro, come attualmente previsto, ma ai centri per l’impiego; di sostituire la parola «lista» con «elenco», in relazione alle graduatorie di lavoratori formate dai centri per l’impiego sulla base delle quali le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni dei suddetti soggetti previo avviamento di una apposita procedura di selezione; di aggiornare taluni riferimenti normativi relativi alla disciplina della presentazione della documentazione amministrativa richiesta, rinviando all’attuale Testo unico in materia, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Le lettere da aa) a cc) recano ulteriori modifiche agli articoli 24, 25 e 27 del regolamento. In particolare, tali ulteriori modifiche sono volte a riferire la terminologia ivi prevista alla riclassificazione delle figure professionali del pubblico impiego operata dagli ultimi CCNL 2019-2021 dei diversi comparti, che hanno ridefinito la suddivisione in aree del personale pubblico; ad aggiornare i riferimenti normativi in materia di assunzioni riservate al personale militare, rinviando all’attuale Codice dell’ordinamento militare.
La disciplina delle assunzioni di lavoratori per impieghi per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo è recata dagli articoli da 23 a 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come novellati dallo schema in esame. In base a tale disciplina, le amministrazioni pubbliche effettuano le suddette assunzioni sulla base di selezioni tra gli iscritti presenti negli elenchi formati dai centri per l’impiego, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria formata, sulla base di determinati elementi, dai centri per l’impiego relativamente a ciascuna area o categoria e profilo. A questo punto, le amministrazioni inoltrano direttamente al centro per l’impiego la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, il CPI procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi del Codice dell’ordinamento militare. Al termine della selezione – che per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dal Dipartimento della funzione pubblica – Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata, mentre il Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell’ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
Le lettere da dd) a gg) recano ulteriori modifiche agli articoli da 29 a 32 regolamento. In particolare, tali ulteriori modifiche sono volte ad aggiornare i riferimenti normativi relativi al cosiddetto collocamento obbligatorio, rinviando alla legge n. 68 del 1999 che disciplina le modalità di assunzione dei soggetti appartenenti a tali categorie e di accertamento delle condizioni di disabilità, nonché i casi di cancellazione di tali soggetti dalle liste di collocamento; a specificare che le richieste di avviamento dei suddetti soggetti da parte di amministrazioni ed enti pubblici devono essere rese pubbliche mediante avviso sul Portale InPA.
La disciplina delle assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette – i quali devono essere obbligatoriamente assunti dai datori di lavoro pubblici e privati secondo determinate quote di riserva – è recata dagli articoli da 29 a 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica, come novellati dallo schema in esame. In base a tale disciplina, i soggetti appartenenti a tali categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l’impiego, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente. È comunque riservata all’amministrazione o ente che procede all’assunzione la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l’assunzione. I centri per l’impiego formano le graduatorie (con validità annuale) dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie, i quali vengono avviati a selezione; nel caso in cui il lavoratore, per due volte consecutive e senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto, il centro per l’impiego dispone la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi. Le amministrazioni e gli enti pubblici richiedono ai CPI l’avviamento a selezione dei lavoratori, mediante avviso sul Portale InPA, e, al termine della selezione e prima di procedere all’assunzione, l’amministrazione interessata deve richiedere la visita di controllo della permanenza dello stato invalidante.
L’articolo 2 reca le abrogazioni di norme superate da provvedimenti successivi o incompatibili con il nuovo assetto introdotto.
L’articolo 3 dispone, infine, che dalle disposizioni del presente schema di regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività ivi previste sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), nell’ottica della predisposizione di una proposta di parere il più possibile condivisa, si riserva, a nome del suo gruppo, di trasmettere al relatore alcune osservazioni, anche alla luce del contenuto del parere espresso, in particolare, dal Consiglio di Stato sul provvedimento in titolo.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, fa presente che nella predisposizione della proposta di parere presterà particolare attenzione alle osservazioni che il collega Laus si è riservato di trasmettergli.

Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA
Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001 Governo.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1001, che prevede la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
Rileva, in premessa, che l’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e l’Ucraina è stato firmato il 12 ottobre 2021 in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev. Al termine del summit, il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno rilasciato una Dichiarazione congiunta nella quale si «riafferma il costante impegno a rafforzare l’associazione politica e l’integrazione economica dell’Ucraina con l’Unione europea, sulla base dell’Accordo di associazione e della sua area di libero scambio globale e approfondita».
È stata ribadita la piena solidità della partnership con Kiev e l’impegno dell’Unione europea «a favore dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale». Inoltre, è stato ricordato che l’attuazione dell’Accordo di associazione e della relativa zona di libero scambio, collegato al più ampio processo di ravvicinamento normativo e alle relative riforme necessarie, contribuisce a creare le condizioni per rafforzare le relazioni economiche e commerciali con l’UE, portando a un’ulteriore graduale integrazione economica dell’Ucraina nel mercato interno dell’Unione europea.
Tale Accordo, come rilevato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell’Unione europea e l’Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l’Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l’Ucraina e i singoli Stati membri. Tuttavia, l’Accordo consente l’esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell’Unione europea e i loro cittadini.
Come sottolineato dalla relazione, la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l’Ucraina è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell’Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell’Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione «La politica estera dell’UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future».
L’Accordo, composto da 40 articoli e VII allegati regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (safety) e protezione (security); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra il presente Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l’Ucraina e i singoli Stati membri.
L’Accordo in particolare ha l’obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l’accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un’effettiva osservanza da parte dell’Ucraina della pertinente normativa dell’Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l’articolo 14, laddove stabilisce che, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all’allegato III all’Accordo, le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi agli aspetti sociali specificati nell’allegato I, parte E, all’Accordo stesso. Viene inoltre prescritto che l’Ucraina adotti le misure necessarie per incorporare nella propria normativa e applicare effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni transitorie di cui al medesimo allegato III. Si rileva, in proposito, che l’allegato I (elenco dei requisiti e delle norme applicabili adottati dall’Unione europea nel settore dell’aviazione civile da incorporare nella normativa dell’Ucraina), nella parte E, menziona la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 19890, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e la direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 recante disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 1, che dall’attuazione degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell’Accordo non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L’Ente nazionale per l’aviazione civile provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Ente stesso e i relativi oneri sono posti a carico del suo bilancio. Il comma 2 prevede che dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai sensi del comma 3, a eventuali oneri derivanti dall’Articolo 30 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
L’articolo 4 prevede che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula in conclusione una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l’approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE
Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Nazario PAGANO (FI-PPE), relatore per la I Commissione, nell’accingersi ad illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente che nella sua relazione si dedicherà agli articoli da 1 a 16, mentre i restanti articoli saranno oggetto della relazione del presidente Rizzetto, relatore per la XI Commissione.
Segnala pertanto che l’articolo 1 reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali. In particolare, il comma 1 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti percentuali previsti dal testo unico in materia di impiego pubblico (di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni della pubblica amministrazione che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e fino al 31 dicembre 2026. La nuova disposizione è introdotta come novella all’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che già è intervenuto sulla materia autorizzando le amministrazioni pubbliche impegnate nell’attuazione del PNRR a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali ordinari previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni (ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001).
I commi da 2 a 4, unitamente ai commi 13 e 14 del medesimo articolo, intervengono in materia di incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni. Nel dettaglio il comma 2 dell’articolo 1, insieme con l’allegato 1, tabella A, al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri ivi elencati, dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell’Avvocatura dello Stato; tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree. Come previsto dal medesimo comma 2, le relative modifiche ai regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati sono adottate entro il 30 ottobre 2023, mediante procedura semplificata (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204). Sulla base di tale procedura, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tale normativa costituisce una deroga alla procedura ordinaria in materia, procedura che contempla, tra l’altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il comma 2 in esame specifica che resta fermo il termine del 30 giugno 2023 per le possibili modifiche regolamentari inerenti alla riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle unità di missione di livello dirigenziale generale, modifiche che possono essere adottate secondo la procedura suddetta e in relazione al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il successivo comma 3 prevede che le amministrazioni di cui alla Tabella B dell’allegato 2, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate. A tal fine le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali indette unitamente anche ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il medesimo comma specifica inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata Tabella B a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga alla disciplina di cui all’articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa all’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici non economici nazionali. Il comma 4, al fine di garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell’allegato 2, prevede per la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile e per il Ministero dell’interno criteri e modalità specifiche per le eventuali procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici. Il comma 13 dell’articolo 1 reca la quantificazione degli oneri – distinti tra quelli per le assunzioni e quelli di funzionamento nonché distinti per ogni amministrazione – derivanti dai commi 2 e 3; il successivo comma 14 provvede alla copertura finanziaria dei medesimi oneri.
Il comma 5 dell’articolo 1 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili), e di una adeguata valorizzazione dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che alla data del 1° aprile 2023 abbiano svolto, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.
Il comma 6 dell’articolo 1 consente di prevedere, nei bandi di concorso per la copertura degli incrementi di personale non dirigenziale del Ministero del turismo previsti dal decreto in esame, una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l’ENIT che abbia maturato per almeno nove mesi un’adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all’esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.
Il comma 7 e la lettera c) del comma 8 incrementano il numero delle posizioni di livello dirigenziale afferenti alla dotazione organica del Ministero del turismo. In particolare, le posizioni di livello dirigenziale non generale vengono aumentate da 19 a 23 (dal comma 7, che novella il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55) e le posizioni di livello dirigenziale generale da 5 a 7 (dal comma 8, lettera c) che novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo).
Le lettere a) e b) del comma 8 recano novelle a specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delineando dettagliatamente le aree funzionali nel cui ambito il Ministero medesimo svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i dipartimenti in cui esso si articola e la relativa organizzazione.
Il comma 9 dell’articolo 1 modifica la disciplina relativa alle assunzioni presso il Ministero dell’ambiente (prevista dall’articolo 17-quinquies del decreto-legge n. 80 del 2021) al fine di sostituire i riferimenti a disposizioni richiamate dalla norma e che sono state successivamente abrogate.
Il comma 10 autorizza l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ad avvalersi per la sua prima operatività, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale fino a 50 unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti messo a disposizione dell’Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Altra previsione è posta dalla lettera a) del comma 11, che, novellando il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti suscettibili di essere sottratti all’obbligo di pubblicazione dei dati (nomina, curriculum, compensi, altri incarichi con oneri di finanza pubblica) prescritto dal decreto legislativo n. 33 del 2013. La sottrazione a tale obbligo si giustifica in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna. La successiva lettera b) del comma 11 reca nel medesimo decreto-legge n. 162 del 2019 una modifica di coordinamento.
L’articolo 1, al comma 12, attribuisce infine all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all’Autorità stessa il tempestivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnati mediante ripetuti provvedimenti adottati sin dall’anno 2021 in materia di energia elettrica e gas naturale, nonché nell’ambito dell’emergenza idrica.
L’articolo 2 contiene disposizioni finalizzate al monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, il comma 1 – che aggiunge il comma 8-bis all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con la finalità di promuovere lo sviluppo strategico del PNRR e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Il medesimo comma 1 demanda la definizione della composizione dell’Osservatorio e del suo funzionamento ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si precisa altresì che all’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati. Conseguentemente, al comma 2 dell’articolo 2 vengono soppressi l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la performance.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali. Nel dettaglio, il comma 1 estende espressamente anche alle regioni la possibilità di applicare, senza aggravio di spesa, la previsione normativa di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale disposizione prevede che i ministri, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si avvalgano di uffici di diretta collaborazione (comunemente denominati uffici di staff) istituiti e disciplinati, per ciascuna amministrazione, con regolamenti di delegificazione. Tali uffici hanno esclusivamente competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione. Questa disposizione è ribadita dal comma in esame che vieta al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione delle regioni di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale anche se il loro trattamento economico è parametrato al personale di livello dirigenziale. Come riportato nella relazione che accompagna il decreto-legge, l’intervento si rende necessario in quanto si è rilevato una disomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta – in assenza di una espressa previsione normativa – non ha riconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governo regionale. La relazione precisa altresì che la misura attraverso l’espresso rinvio alla disciplina della diretta collaborazione impedisce che al personale reclutato attraverso valutazioni di carattere fiduciario possano essere applicate salvaguardie riservate, invece, al personale precario.
Il comma 2 dell’articolo 3 prevede che le risorse impegnate e non utilizzate relative all’annualità 2022 del fondo di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, assegnate ai comuni beneficiari, pari a quasi 10 milioni di euro, possono essere utilizzate per la medesima spesa di personale nell’anno 2023. Ricordo che il richiamato fondo è stato istituito dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al fine di concorrere alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni autorizzate dal medesimo decreto al fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il successivo comma 3 – modificando il comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – stabilisce che la spesa sostenuta dalle regioni a statuto ordinario che provvedono all’attuazione dei progetti previsti dal PNRR per il reclutamento di personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, autorizzato in deroga dal citato decreto-legge, non rileva ai fini del computo dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente trattamento economico accessorio del personale (articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).
Il comma 4 dell’articolo 3 consente alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della progettazione e della realizzazione delle grandi opere, in deroga al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.
Il comma 5 consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che abbia maturato, entro il predetto termine, almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi dettati dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Come specificato dalla disposizione in esame, tale personale deve essere inoltre in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Faccio presente a tale proposito che la citata lettera a) richiede che il lavoratore fosse in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati. Quanto alla lettera b), essa richiede che il soggetto fosse stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione. Resta fermo che, come previsto dal medesimo comma 5 dell’articolo 3, l’ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell’ambito delle facoltà assunzionali ammesse a legislazione vigente.
Il comma 6 dell’articolo 3 esclude il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. La disposizione trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2026. A tale proposito, nella relazione di accompagnamento al provvedimento si segnala che molti nuovi iscritti all’Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. In altri termini, le difficoltà non riguardano soltanto, e in ogni caso non sempre, la reale disponibilità economica dell’ente, ma spesse le stesse consistono nell’impossibilità per l’ente di rispettare i vincoli di spesa per il personale.
L’articolo 4 introduce, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione recata dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), adottata nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali modifiche, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si rendono necessarie in ragione dell’intervallo temporale intercorso tra definizione della disciplina di quel concorso con il decreto-legge n. 34 del 2020 e l’effettivo avvio delle attività formative dell’VIII corso-concorso, considerato il diverso contesto connesso all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. In particolare, la lettera a) del comma 1 aggiorna le disposizioni relative allo svolgimento del corso di formazione, attualmente in itinere, per gli allievi ammessi all’esito delle prove concorsuali. Con una prima modifica (numero 1)) si dispone che i sei mesi di formazione specialistica presso le amministrazioni di destinazione sono di «tirocinio» e non di «lavoro», come previsto dal testo originario. La relazione illustrativa chiarisce che la novella serve ad evitare incertezze circa la veste giuridica che tale periodo assume. Con una seconda modifica (numero 2), si aggiunge che la Scuola nazionale dell’amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le amministrazioni di destinazione dei corsisti specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private. L’intento, come chiarito nella relazione, è assicurare che formazione specialistica e tirocinio possano svolgersi anche in amministrazioni diverse da quelle che assumeranno i vincitori, valorizzando le esperienze internazionali. Con riguardo agli allievi dell’VIII corso-concorso ciò è funzionale a specializzare la loro preparazione per le attività inerenti ai progetti del PNRR. La lettera b) del comma 1 sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 250 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplinava specifiche modalità di utilizzo della graduatoria finale del concorso.
Tenuto, altresì, conto dell’esigenza di aggiornare i testi regolamentari di riferimento, in considerazione delle novità legislative intervenute nell’ultimo biennio sul versante delle procedure concorsuali, il comma 2 dell’articolo 4 demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023 l’aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
L’articolo 5 reca disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito. In particolare, il comma 1 interviene sulle procedure concorsuali per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero, recate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) al fine di: modificare le condizioni di ammissione (lettera a), numeri 1) e 2)); demandare le modalità di svolgimento del concorso e di pubblicazione del bando, le prove e i programmi concorsuali, i titoli valutabili, nonché le modalità di individuazione e di nomina delle commissioni esaminatrici ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (lettera a) numero 3)); modificare la disciplina della nomina e composizione delle commissioni dei concorsi (lettera b)); introdurre una nuova articolazione dei punti di cui dispongono le commissioni esaminatrici nella valutazione delle prove (lettera c)); introdurre precisazioni in ordine alle graduatorie e alla loro approvazione (lettera d)).
Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, la scelta del ricorso allo strumento normativo del regolamento, benché comporti una tempistica apparentemente più lunga per l’attivazione del concorso, è tesa a prevenire l’insorgere di possibili problemi di contenzioso, assicurando, in tal modo, all’Amministrazione la possibilità di poter procedere al reclutamento dei dirigenti tecnici in modo più celere. L’intervento normativo si rende necessario, sempre secondo quanto riportato nella relazione, poiché la risorsa professionale rappresentata dai dirigenti tecnici concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate alle istituzioni scolastiche e educative. In particolare, l’attività del dirigente tecnico si traduce in attività tese al miglioramento della qualità e all’innalzamento dei livelli del servizio scolastico, in coerenza con il processo di innovazione e revisione organizzativa del sistema di istruzione e formazione, avviato con il PNRR.
I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 dispongono la proroga dell’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) e dell’articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevedendo che per l’anno scolastico 2022/2023 continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale sulla base delle risorse disponibili nel Fondo unico nazionale – FUN, ripartite, a livello regionale, dal Ministero.
L’articolo 5 reca inoltre misure straordinarie volte ad assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico 2023/2024 e articolate in diversi interventi. Segnala a tale proposito che: i commi da 5 a 9 e il comma 11 sono diretti a prevedere una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente. I posti sono assegnati ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno; il comma 10 è teso a garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno destinatari di nomina a tempo determinato, stabilendo un vincolo triennale di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova prima di poter chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso; il comma 12, al fine di garantire ulteriormente il reclutamento del personale docente di sostegno e di provvedere alla copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili, prevede che, laddove residuino ulteriori posti a seguito dello scorrimento delle graduatorie della sopra citata procedura concorsuale (di cui al comma 5) e dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province; il comma 19 elimina il requisito dell’abilitazione all’insegnamento per l’accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; i commi da 13 a 18 riguardano la questione del conseguimento all’estero dei titoli per l’abilitazione all’insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento; il comma 20 detta uno specifico regime per la mobilità del personale docente al fine di assicurare la continuità didattica, anche alla luce degli impegni assunti dall’Italia in sede europea. In particolare è estesa ai docenti della scuola secondaria, oltre – come già previsto – a quelli della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, l’applicazione delle disposizioni (di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017), riguardanti le modalità di immissione in ruolo dei docenti che superano il test finale e ottengono una valutazione finale positiva. Le disposizioni sopra richiamate si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024 ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto.
Il comma 21 dell’articolo 5, secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, modifica la previsione recata dall’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – al fine di adeguarla allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, attesa l’adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Con la lettera a) del comma 21 si precisa quindi che gli esperti di cui si avvale l’ufficio di gabinetto del Ministero sono chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme. La lettera b) specifica che il contingente di esperti «è da considerarsi aggiuntivo» rispetto a quello di cui all’articolo 9, comma 4, del Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2020). La lettera c) reca una modifica di coordinamento normativo mentre la lettera d) prevede che le risorse poste a copertura della norma per la remunerazione del contingente di esperti possano essere utilizzate per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.
L’articolo 6 detta disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri. In particolare, il comma 1 – al fine di favorire la stabilizzazione di lavoratori a contratto – incrementa dal 10 al 50 per cento la riserva di posti in favore del personale assunto localmente a contratto dagli uffici all’estero, nelle procedure concorsuali del Ministero relative all’assunzione di personale dell’area degli assistenti. Gli impiegati in questione devono essere in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l’accesso all’area degli assistenti, oltre ad aver compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio. Il comma 2 anticipa al 1° giugno 2023 (rispetto alla prevista data del 1° ottobre 2023) l’incremento di 100 unità di personale non dirigente della seconda area funzionale, disposto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 714, lettera a), della legge n. 197 del 2022) e aumenta di ulteriori 100 unità la medesima dotazione organica, a partire dal 1° ottobre 2024. Il comma 3 elimina l’obbligo, nelle sedi estere, di mantenere il distanziamento sociale e di utilizzare i dispositivi di protezione individuali, ferme restando le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi ospitanti. Il comma 4 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri, abrogando la disciplina prevista all’articolo 34, in materia di destinazioni, trasferimenti e richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali e prevedendo in casi eccezionali un aumento della percentuale di rimborso per le spese sostenute dai funzionari all’estero per l’istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico. Il comma 5, per rafforzare il contingente di militari dell’Arma dei Carabinieri a protezione delle sedi diplomatiche all’estero e del loro personale, autorizza una spesa di 3,4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
L’articolo 7, relativo al personale del Ministero della difesa, interviene prevedendo il potenziamento dell’organico della sanità militare, introducendo modifiche nell’organizzazione apicale del Ministero e, seppur di minor rilievo, alle prove nei concorsi per il reclutamento degli ispettori dell’Arma dei carabinieri e alla composizione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato.
In particolare, il comma 1 autorizza l’assunzione, a tempo indeterminato, di sei funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, a decorrere dal 1° aprile 2023, per lo svolgimento delle attività di laboratorio di competenza delle strutture della sanità militare.
Il comma 2 modifica il codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) per intervenire sull’organizzazione del Ministero. La disposizione, in particolare, prevede l’aumento degli uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro portandoli da due a tre (lettera a)); la relazione illustrativa sottolinea che nel nuovo ufficio saranno concentrate le attività di promozione e valorizzazione degli asset della Difesa, per quanto riguarda demanio e patrimonio. Le rimanenti disposizioni della lettera a) prevedono la riconfigurazione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa» con l’obiettivo – come si legge nella relazione illustrativa – di valorizzare il patrimonio costituito dalla cultura della difesa, diffondendo i relativi valori a livello istituzionale e nella collettività. Le ulteriori lettere da b) a g) apportano i conseguenti adeguamenti terminologici alle disposizioni del Codice. La lettera h), introduce, nei concorsi per il reclutamento degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, la possibilità di sostenere, in aggiunta o in alternativa alla prova facoltativa di lingue estere, anche la prova facoltativa sulle materie di interesse professionale, tra quelle indicate nel bando di concorso. La lettera i), al fine di semplificare le modalità di formazione della commissione superiore di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato, transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, prevede la presenza in commissione del generale di grado più elevato anziché dell’unico generale di divisione del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, consentendo così la costituzione della commissione anche quando il generale di divisione non possa parteciparvi.
Il comma 3 prevede l’incremento di due unità della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero della difesa (che passano quindi da 9 a 11) con la finalità – in base alla relazione illustrativa – di potenziare l’azione del dicastero nei settori della politica industriale, della ricerca e innovazione. Il comma 4, al fine di assicurare l’invarianza di spesa per l’incremento di una delle due nuove posizioni di dirigente generale, prevede la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Il comma 5, sempre nell’ottica di potenziare le strutture della sanità militare, autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell’anno 2023, di 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti e 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti. Il comma 6 demanda a un decreto ministeriale la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l’Arma dei carabinieri. Il comma 7, allo scopo di favorire il passaggio in ruolo del personale reclutato durante il periodo dell’emergenza pandemica, dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. La previsione non fissa alcun limite d’età per la partecipazione al concorso.
L’articolo 8 reca disposizioni volte ad assicurare la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana nell’ex area militare denominata Arsenale militare situata nell’Isola de La Maddalena. In particolare, la disposizione integra il contenuto dell’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, per prevedere che il Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell’ex area militare possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La medesima disposizione prevede che la remunerazione del sub-commissario sia pari a 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
L’articolo 9 detta disposizioni relative al Ministero dell’università e della ricerca. In particolare, il comma 1 interviene sull’articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle aree funzionali nelle quali il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale, aggiungendo il supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie oltre alla promozione del coordinamento delle attività di ricerca al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché la valutazione dei progetti di ricerca. L’integrazione delle aree funzionali è da ricondurre all’istituzione, presso il medesimo Ministero, della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, con compiti di supporto agli Osservatori di cui si è fatta menzione, e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Poiché le norme di riferimento prevedono l’istituzione di Strutture tecniche di livello dirigenziale generale, il comma 1 interviene anche sull’articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di prevedere due ulteriori uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell’università e della ricerca, incrementandone il numero da 6 a 8. Il comma 2 reca una serie di novelle al fine di adeguare le norme concernenti le Strutture tecniche in oggetto alle disposizioni in esame.
I commi 3 e 4 recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell’ambito dell’Unione europea e a livello internazionale. Più in particolare, il comma 3 novella l’articolo 9 della legge n. 240 del 2010 per consentire alle università, di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, alimentato con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell’ambito dell’Unione europea e a livello internazionale e demanda a un decreto del Ministro la definizione delle modalità di erogazione di una quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato. La quota premiale non dovrà comunque essere superiore al 30 per cento del trattamento economico individuale, e dovrà essere riferita al solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse medesime. Si dovrà peraltro tenere conto dell’impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività. Il comma 4 introduce una disposizione analoga nell’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 2016 consentendo l’integrazione del trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell’ambito dell’Unione europea e a livello internazionale.
L’articolo 10 stanzia 270 mila euro per il 2023, per il lavoro straordinario del personale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), il quale svolge controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare. Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di un intervento finanziario una tantum riferito all’anno 2023, in attesa di trovare una soluzione strutturale con carattere pluriennale all’assenza di risorse dedicate a tali servizi anche tramite una possibile modifica della natura dei compensi spettanti al personale che svolge tali attività.
L’articolo 11 dispone che, in attesa dell’affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500 per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, venga garantito dal Ministero della salute fino al 31 dicembre 2023. Il servizio, già affidato in outsourcing, dovrà pertanto continuare ad operare secondo le stesse finalità, nella misura in cui siano compatibili, in regime di contabilità ordinaria. La norma inoltre quantifica e copre gli oneri, che sono complessivamente stimati in 4,9 milioni di euro per i quali il MEF è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 12 interviene sulla disciplina relativa all’inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione riconoscendogli, in tal caso, un compenso nei limiti previsti dalla normativa sui tetti ai compensi nella pubblica amministrazione e, comunque, entro la soglia di 238.380 euro. Ricordo che la figura dell’inviato speciale per il cambiamento climatico è stata introdotta dal decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e che alla nomina provvedono il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sino alla data di adozione del decreto-legge in esame l’inviato poteva essere individuato sono tra il personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche e gli era conseguente riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione.
L’articolo 13 interviene sulla disciplina riguardante l’avvalimento da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del personale di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), per rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Modificando in più punti l’articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, che già disciplina l’avvalimento, la disposizione finalizza al rafforzamento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, invece che all’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del PNRR, il distacco di 30 unità di personale di ciascun ente al Ministero (lettera a)) e sopprime il termine di sessanta giorni decorrenti dal 24 giugno 2021, per la stipula del protocollo d’intesa volto all’individuazione del personale da distaccare (lettera b)).
L’articolo 14 provvede all’istituzione e alla riorganizzazione di unità di missione finalizzate al potenziamento delle capacità amministrative delle amministrazioni centrali. In particolare, i commi 1 e 2 istituiscono presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) la nuova unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, che sostituisce la struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, della quale assorbe il personale, aggiungendo due dirigenti di livello non generale e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Dei due nuovi dirigenti dà conto la tabella A dell’allegato 1 del decreto-legge mentre il dirigente di livello generale è il dirigente già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica – istituita sempre presso il MIMIT – di supporto al Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri (CAIE). L’unità di missione dovrà perseguire le medesime finalità già perseguite dalla soppressa struttura di supporto (e delineate dall’articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022), inerenti il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo, da parte del Ministero, in caso di inerzia di pubbliche amministrazioni non territoriali nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali. L’unità di missione dovrà svolgere la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio e dovrà garantire la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori.
Il comma 3 prevede l’istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una unità di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. Compito della struttura è quello di fornire supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordinamento per l’elaborazione di linee strategiche sulla salute globale. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrate nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute. Conseguentemente, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere il contingente di personale indicato mediante contratti di lavoro a tempo determinato con durata fino (e non oltre) al 31 dicembre 2026.
Il comma 4 prevede una rimodulazione delle già previste 45 assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie. In particolare, la disposizione interviene sulla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 882, della legge n. 178 del 2020), che tali assunzioni aveva previsto, per eliminare la possibilità di procedere alle assunzioni mediante scorrimento di graduatorie già formate e, soprattutto, per rimodulare i profili professionali richiesti. Nell’ambito delle già previste 45 unità dirigenziali, i dirigenti sanitari passano da 25 a 33 (aumentando da 11 a 20 i medici e da 4 a 10 i veterinari, e aggiungendo 2 chimici e 1 farmacista, a fronte della integrale eliminazione della previsione di 10 psicologi) a scapito dei dirigenti non sanitari che vengono ridotti da 20 a 12 (eliminando la previsione di 2 dirigenti con profilo economico sanitario, mantenendo quella di 10 dirigenti con profilo giuridico e di 1 dirigente biomedico; vengono inoltre eliminate le previsioni di 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e ridotta da 2 a 1 la previsione di un dirigente ambientale).
Il comma 5 consente l’istituzione presso l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), fino al 31 dicembre 2026, di una unità di missione di livello dirigenziale generale per rafforzare le capacità di supporto dell’Istituto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, conseguentemente autorizzando la spesa di 751.219 euro per il periodo 2023-2026. Il comma 6 disciplina il conferimento, da parte di ISPRA, degli incarichi dirigenziali di livello non generale, richiamando la disciplina di cui all’articolo articolo 19, comma 6-quater, del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), che consente di conferire l’incarico anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione. La durata dell’incarico non potrà comunque superare il termine del 31 dicembre 2026.
L’articolo 15 reca disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza oltre a disposizioni in materia di personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.
I commi da 1 a 6 riguardano gli organici del personale della Polizia di Stato. In particolare, il comma 1 sostituisce le tabelle che delineano gli organici, rispettivamente, della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (lettera a)), del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (lettera b)) e del personale sanitario della Polizia di Stato (lettera c)) prevedendo: per il personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’incremento da 35 a 39 dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e da 686 a 716 dei primi dirigenti; la riduzione da 1.595 a 1.525 dei vicequestori e vicequestori aggiunti; la riduzione da 1969 a 1816 dei commissari capi, dei commissari e dei vicecommissari; per il personale della Polizia di Stato con funzioni di assistente tecnico: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’incremento da 70 a 73 degli ingegneri, l’incremento da 70 a 93 dei fisici e l’incremento da 25 a 52 degli psicologi; per il personale sanitario della Polizia di Stato: a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’incremento da 36 a 38 dei primi dirigenti medici e da 185 a 195 dei medici superiori e dei medici capo.
Dovrà conseguentemente essere rielaborato il piano programmatico pluriennale di riduzione della dotazione organica complessiva dei funzionari di polizia (lettera d).
Il comma 2 prevede che alle questure dei capoluoghi di regione di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza (in precedenza per tali sedi era previsto un dirigente superiore). Il comma 3 prevede l’adozione di un regolamento di delegificazione per apportare al regolamento sulla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza le conseguenti modifiche.
Il comma 4 autorizza la Polizia di Stato ad effettuare l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità. In particolare è prevista l’assunzione: di 17 commissari di polizia non prima del 1° settembre 2023; di 8 commissari tecnici (3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi) non prima del 1° settembre 2023; di 18 ispettori tecnici non prima del 1° settembre 2023; di 50 ispettori con funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2025; di 50 agenti e assistenti con funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2025; di 9 agenti e assistenti tecnici non prima del 1° settembre 2025; di 50 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2026; di 70 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2027; di 30 agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia non prima del 1° settembre 2028. I commi 5 e 6 recano la copertura finanziaria dei commi da 1 a 4.
I commi da 7 a 10 dell’articolo 15 hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell’Arma dei carabinieri e l’autorizzazione all’assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 371 unità. In particolare, il comma 7 interviene Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per incrementare le consistenze organiche dell’Arma dei carabinieri di 19 ispettori, 306 appuntati e carabinieri (lettera a)), 30 unità di personale del Comando carabinieri per la tutela della salute (lettera b)).
Il comma 8 autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione straordinaria, da effettuarsi non prima del 1° settembre 2023, di 371 unità di personale, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali. In particolare potranno essere assunte 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico (12 appartenenti al comparto sanitario-psicologico e 4 appartenenti al comparto tecnico-scientifico); 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; 19 unità nel ruolo ispettori; 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri. I commi 9 e 10 provvedono alla copertura degli oneri derivanti da tali assunzioni straordinarie operando un rinvio al comma 22.
I commi da 11 a 14 intervengono sul personale del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, il comma 11 interviene sul decreto legislativo n. 199 del 1995, che disciplina il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, al fine di aumentare di 289 unità la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri (che raggiunge dunque le 23.894 unità). La disposizione, inoltre, al fine di accrescere l’efficienza della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della Guardia di finanza, incrementa di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo di personale da adibire a tale componente specialistica. Il comma 12, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, autorizza il Corpo della Guardia di finanza all’assunzione straordinaria di 289 unità con la seguente tempistica: non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri. I commi 13 e 14 provvedono alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali e alle spese di funzionamento delle disposizioni introdotte dal comma 12.
I commi da 15 a 18 riguardano il Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, il comma 15 istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria inserendo nel decreto legislativo n. 146 del 2000 il nuovo Capo II-bis, composto dagli articoli 19-bis e 19-ter.
L’articolo 19-bis prevede tale carriera abbia sviluppo dirigenziale e si articoli nelle seguenti qualifiche: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico. La dotazione organica della carriera è stabilita in 102 unità complessive, così suddivise tra le diverse qualifiche: 51 medici principali; 32 medici capo; 16 primi dirigenti medici; 3 dirigenti superiori medici. Il trattamento economico del personale della carriera dovrà essere eguale a quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti istituzionali e le funzioni del Corpo di polizia penitenziaria stabilendo le opportune equiparazioni. Per la disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell’aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell’attività libero professionale, l’articolo 19-bis rinvia a un successivo regolamento governativo, da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute. Il nuovo articolo 19-ter del decreto legislativo n. 146 del 2000 enumera le attribuzioni dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria (dall’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli, alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; dall’assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale in servizio alle attività di medico competente, alle attività di vigilanza nell’ambito delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria), attribuisce al personale appartenente alla carriera le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico e consente al DAP di stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di «particolari competenze». Al comma 16 sono previste norme sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 15 e sulla relativa copertura, ed è indicato un cronoprogramma delle procedure per il reclutamento dei medici summenzionati (non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico; non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico; non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico; non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico). I commi 17 e 18 recano la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 16 e dispongono la relativa copertura.
I commi da 19 a 21 riguardano il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 19 prevede l’assunzione straordinaria di un contingente di 616 unità di personale – con correlativo incremento della dotazione organica dei singoli ruoli interessati – nonché ulteriori 404 unità – queste nei limiti della dotazione organica vigente. L’assunzione delle 616 unità che vanno ad aumentare la dotazione organica è prevista a decorrere dal 1° settembre 2023 per 447 unità e a decorrere dal 1° gennaio 2026 per 169 unità. Il primo contingente (le 447 unità dal settembre 2023) è così ripartito: 110 unità nel ruolo dei vigili del fuoco; 100 unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; 30 ispettori antincendi; 66 ispettori tecnico-professionali; 60 direttivi con funzioni operative; 80 direttivi tecnico-professionali; 1 dirigente (qualifica di dirigente generale). Il secondo contingente (le 169 unità dal 1° settembre 2026) è così ripartito: 12 piloti di aeromobile vigile del fuoco; 13 specialisti di aeromobile vigili del fuoco; 10 elisoccorritori vigili del fuoco; 50 capi squadra e capi reparto; 55 ispettori tecnico-professionali; 29 ispettori antincendi; 7 dirigenti con funzioni operative; 7 dirigenti tecnico-professionali (qualifica di primo dirigente); 1 dirigente con funzioni operative (qualifica di dirigente superiore); 1 dirigente con funzioni operative (qualifica di dirigente generale); 7 dirigenti tecnico-professionali (qualifica di dirigente superiore). Per le figure dirigenziali di questo secondo «lotto» del contingente da assumere, si prevede la corrispettiva riduzione di un pari numero di unità di personale con la qualifica immediatamente inferiore (talché l’onere finanziario della nuova previsione è dato dalla differenza retributiva tra ruoli soppressi e ruoli istituiti). Dalla configurazione sopra delineata del contingente di personale, risulta la previsione di due aggiuntivi dirigenti generali: la relazione illustrativa riporta che uno sarà titolare di competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di attività sanitarie e motorie; l’altro sarà (dal 2026, si legge) il Comandante dei vigili del fuoco di Roma. Il comma 19 disciplina inoltre le modalità di assunzione prevedendo in particolare che per l’assunzione di personale con la qualifica di vigile del fuoco si possa procedere attraverso lo scorrimento di specifiche graduatorie. Per le altre categorie si procederà con concorso pubblico oppure mediante procedura selettiva interna (lettere da a) ad m). Il decreto-legge prevede anche l’assunzione straordinaria di 404 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, queste nei limiti della dotazione organica (comma 19, lettera ). Il contingente è così ripartito: 136 unità nel ruolo dei vigili del fuoco; 24 unità nel ruolo degli ispettori antincendi; 176 unità dei ruoli degli ispettori logistico-gestionali; 8 unità dei ruoli degli ispettori informatici; 60 unità del ruolo degli operatori e degli assistenti. Le successive lettere da o) a r) dispongono in ordine alle modalità di assunzione. I commi 20 e 21 recano quantificazione degli oneri assunzionali e di funzionamento.
Il comma 22 contiene le disposizioni finanziarie per potenziare gli organici della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incisi dai commi 1-21.
Il comma 23 interviene sulle cause di sospensione dagli scrutini di promozione dei funzionari della Polizia di Stato rinviati a giudizio per determinati delitti o ammessi ai riti alternativi, modificando l’articolo 61 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Il comma 24 prevede la partecipazione delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato. Si prevede inoltre che il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, sia designato dai sindacati di polizia «rappresentativi sul piano nazionale» e non, come nel testo previgente, «più rappresentativi sul piano nazionale». Si dispone infine che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti due funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia «rappresentativi a livello nazionale» e non, come nel testo previgente «più rappresentativi a livello nazionale»
I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia. In particolare, il comma 25 autorizza per l’anno 2023, ma non prima del 1° luglio 2023, l’assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo. Il comma 26 precisa che fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al sopra citato comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ed individua i requisiti dei partecipanti al concorso. Il comma 27 prevede che i vincitori del concorso di cui al comma precedente siano nominati marescialli, avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi e destinati, al termine del corso, allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario. Il comma 28 stabilisce che al personale assunto in base al comma 25, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della Guardia di finanza, sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e che il medesimo personale sia vincolato a una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento. Il comma 29 chiarisce che si applicano, ove non diversamente stabilito dall’articolo in esame e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995. Il comma 30, al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, modifica il comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 che disciplina la materia degli ufficiali in soprannumero agli organici.
Con i commi da 31 a 34 l’articolo 15 torna a trattare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 31 circoscrive l’attribuzione delle posizioni organizzative al personale direttivo con specifiche funzioni di responsabilità (svolgimento di funzioni vicariali e di responsabile di distretto), anziché a tutto il personale direttivo e direttivo aggiunto (lettera a)); dispone un incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti (per complessivi 55 posti da primo dirigente), con contestuale riduzione di un corrispondente numero di personale direttivo (lettera b)); prevede che il primo dirigente logistico gestionale possa ricevere incarichi di funzioni nell’ambito delle «strutture centrali e periferiche» del Corpo (anziché nell’ambito delle sole direzioni regionali e interregionali). Ancora riguardo le posizioni organizzative, il comma 32 sopprime la disposizione (recata dall’articolo 13-ter del decreto legislativo n. 97 del 2017) che in via transitoria ne prevedeva l’attribuzione al personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali espletanti funzioni operative. Quest’insieme di previsioni relative alle posizioni organizzative si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, secondo quanto prevede il comma 33. Il comma 34 quantifica gli oneri delle disposizioni sopra ricordate, relative all’attribuzione di posizioni organizzative ed all’incremento dei ruoli dei dirigenti.
Il comma 35 incrementa le risorse per l’invio, da parte del Ministero dell’interno, di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, per le specifiche esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con paesi interessati.
Infine, il comma 36 dell’articolo 15 individua gli oneri derivanti dalle finalità di potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza e di funzionalità del medesimo Corpo, di rafforzamento dei servizi di soccorso pubblico e contrasto agli incendi boschivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l’invio di esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, in attuazione dei commi 25, 30, 31 e 35 del medesimo articolo 15.
L’articolo 16 modifica le annualità delle autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 198 del 2022 per il finanziamento delle disposizioni introdotte dall’articolo 1-bis del medesimo decreto finalizzate al potenziamento dell’organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. La disposizione modifica l’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2032, che diventa, per il medesimo importo, a decorrere dal 2032 e interviene sulla copertura degli oneri.

Walter RIZZETTO, presidente e relatore per la XI Commissione, con riferimento agli ulteriori articoli (da 17 a 30) del decreto-legge in esame, rileva in primo luogo che l’articolo 17 autorizza un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, mediante l’arruolamento nei vari ruoli, di 390 unità, a decorrere dal 2024, e in particolare: 40 unità per gli ufficiali del ruolo speciale; 20 unità all’anno per cinque anni (100 unità complessive) per il ruolo sergenti; 50 unità all’anno per cinque anni (250 unità complessive) per i graduati (comma 1). I successivi commi 2 e 3 indicano la relativa spesa e la corrispondente copertura finanziaria.
L’articolo 18 interviene sull’applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 – l’obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell’esercizio 2023. È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall’esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell’eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all’esercizio precedente. Il predetto meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024 (comma 1).
Si provvede poi a ridurre il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione Valle d’Aosta di 3 milioni di euro limitatamente al 2023 (comma 2).
In attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza Stato-regioni l’8 marzo 2023, il successivo comma 3 definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all’evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle regioni.
Sono, infine, vincolate le risorse ricevute dalle regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale (comma 4).
L’articolo 19 prevede, in primo luogo, al fine di rendere omogeni i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, un incremento di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2023, del fondo (di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio 2020) destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. L’incremento in oggetto avviene attraverso riduzione corrispondente del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 (trattasi di un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato) (comma 1, primo periodo).
È inoltre disposto un incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree del CCNL relativo al Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del MUR (comma 1, secondo periodo).
È altresì incrementata di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2023, la consistenza del «Fondo premialità e condizioni di lavoro», con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (comma 2).
Ai sensi del successivo comma 3, le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni soppresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Il comma 4 reca misure volte ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico tra il personale del Ministero della salute e quello dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): è in primo luogo previsto l’adeguamento, a decorrere dall’anno 2023, dell’indennità di amministrazione del personale delle aree dell’AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute; in secondo luogo, con la stessa decorrenza anzidetta, è disposto che, per il personale dell’AIFA, il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell’indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Si prevede inoltre la quantificazione degli oneri connessi alle predette misure e si indica la relativa copertura.
Nel comma 5 si modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM. Si prevede, in particolare, che il riparto non abbia più luogo in sede di adozione del decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali, alle quali sarebbe poi spettato il compito di provvedere all’assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti di miglioramento della didattica e della ricerca. Al contrario, si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse che confluiranno nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM.
I commi 6, 7 e 8 concernono i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio ed il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale, cui sono destinate specifiche aggiuntive risorse.
L’articolo 20, comma 1, consente al Ministero dell’economia e delle finanze di conferire una serie di incarichi dirigenziali previsti da recenti decreti-legge anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero stesso da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
Ai sensi del comma 2, al fine di dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze, si dispone il corrispondente adeguamento della dotazione organica del personale dello stesso Ministero, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L’aumento della pianta organica comporta l’incremento di 1.159 funzionari e di 225 assistenti
Si dispone infine, ai sensi del comma 3, una modifica la legge di bilancio 2020, prevedendosi, in particolare, che la disciplina dell’utilizzo e dell’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze senza scadenze prefissate.
L’articolo 21, comma 1, modifica la disciplina del termine temporale entro il quale alcuni dipendenti pubblici possono esercitare la scelta di escludere l’applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico e di base di calcolo del trattamento pensionistico (duplice limite riguardante i soggetti rientranti nel sistema contributivo integrale). La novella in esame, in primo luogo, differisce il termine dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 ed eleva da sei mesi a dodici mesi l’eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo. Inoltre, la novella sopprime un ulteriore termine alternativo, che scadeva alla fine del sesto mese dalla data di assunzione. Resta fermo che l’esclusione del limite massimo in esame può essere operata solo dai dipendenti pubblici che siano privi, in un regime pensionistico obbligatorio, di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
Il successivo comma 2 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi (ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a «figure assimilate» a questi ultimi).
L’articolo 22, comma 1, ai fini del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport, dispone che presso questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri.
I seguenti commi da 2 a 4 introducono alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Innanzitutto, si modifica la disciplina del consiglio di amministrazione sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione (compresi il presidente e l’amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell’istruzione e del merito e dal Ministro dell’università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, si autorizza la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell’ambito dell’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.
Il comma 5 ridefinisce l’articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell’articolazione della stessa Segreteria tecnica. Si prevede conseguentemente un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio per un totale di 5 unità in base a quanto previsto dalla tabella A dell’Allegato 1 al decreto in esame (1 unità aggiuntiva dirigenti di 2^ Fascia; 3 unità di Cat. A – F1; 1 unità di Cat. B – F5).
I commi 6 e 7 istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, composto da due dirigenti e quindici unità di personale non dirigenziale, e provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari.
Ai sensi del comma 8, si dispone che i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte nei precedenti commi, devono essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 che disciplina l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.
Si dispone, infine, che, a decorrere dall’anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo (comma 9).
L’articolo 23 è finalizzato a implementare gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – anche nell’ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali (comma 1).
Il comma 2 è finalizzato alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dall’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.).
Nel seguente comma 3 sono introdotte disposizioni volte a promuovere l’imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando a tal fine una somma pari a 28 milioni di euro.
L’articolo 24 attribuisce nuove funzioni all’Associazione Formez PA e modifica i requisiti professionali richiesti per ricoprire il ruolo di Presidente dell’Associazione, nonché le modalità di designazione dei membri del Consiglio di amministrazione.
A seguito di tali modifiche, si dispone la decadenza di tali organi a decorrere dal 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge), e l’attribuzione della funzione di Commissario straordinario al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, fino all’insediamento dei nuovi organi.
Nel dettaglio, nell’ambito delle funzioni inerenti al settore del reclutamento e della formazione vengono aggiunti i seguenti compiti: fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP); elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l’attuazione delle misure del PNRR.
Per quanto riguarda i comuni fino a 5.000 abitanti: si dispone che le funzioni inerenti al settore dei servizi e dell’assistenza tecnica e di supporto al PNRR siano esercitate in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti; si rende strutturale la previsione, sinora valida fino al 2022, in base alla quale Formez PA fornisce adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l’utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile.
Con riferimento ai requisiti professionali del Presidente e alle modalità di designazione del consiglio di amministrazione, si prevede, in particolare, che il Presidente di Formez PA sia scelto tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici; che, nell’ambito degli ulteriori cinque membri del Cda, due siano designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e due dall’assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell’organizzazione delle PA (comma 1).
Come sopra detto, si prevede altresì la decadenza del Presidente e del Cda a decorrere dal 23 aprile 2023, e, fino all’insediamento dei nuovi organi, l’attribuzione della funzione di Commissario straordinario al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, che si avvale delle articolazioni e del personale del dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il Commissario, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l’organizzazione e la struttura interna di Formez PA, anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi (comma 2).
L’articolo 25, commi da 1 a 8, autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro e prevede, contestualmente a tale costituzione, la soppressione dell’ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo. ENIT S.p.A. costituisce una società in house sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo.
Il comma 9 modifica l’articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2021, sostituendo il comma 4: per effetto di tale sostituzione, viene riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da due a tre, gli uffici dirigenziali non generali. Il successivo comma 10 stabilisce che, in relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, provvede all’adozione del regolamento di organizzazione. Si prevede inoltre la quantificazione degli oneri connessi alle predette misure e si indica la relativa copertura (comma 11).
L’articolo 26, allo scopo di assicurare l’implementazione dell’attività di prevenzione oncologica unitamente a quella socio-sanitaria e riabilitativa, destina una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (pari a euro 276.242 per l’anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dal 2024) al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. A tal fine l’ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive.
L’articolo 27 ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni. In particolare, si specifica che trattasi di ente finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l’innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del made in Italy, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell’economia dei dati e del business e management. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione – inoltre – partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea. Si demanda allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione (comma 1). Il comma 2 dispone, conseguentemente, che il Cda della Fondazione decada trascorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in commento e si proceda al relativo rinnovo. Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria.
L’articolo 28 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L’articolo 29 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.
L’articolo 30 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 aprile 2023.
Intervenendo da ultimo, anche a nome del Presidente Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, sulle modalità di prosecuzione dell’iter, fa presente che i lavori delle Commissioni proseguiranno nella prossima settimana con lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, nell’ambito dell’esame del provvedimento in titolo, secondo quanto convenuto nell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.
Avverte, infine, che, non essendovi obiezioni, al termine di tale ciclo di audizioni, le Commissioni, anche alla luce del vigente calendario dei lavori dell’Assemblea, saranno convocate per concludere l’esame preliminare del provvedimento nella giornata di mercoledì 10 maggio prossimo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizione informale, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di Vito La Monica, Direttore Centrale Pensioni dell’Istituto nazionale della previdenza Sociale – INPS.

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.50

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE
Mercoledì 3 maggio 2023.

Incontro con la Sottosegretaria Parlamentare del Ministero Federale per il lavoro e le politiche sociali della Repubblica Federale di Germania, MdB Anette Kramme.

L’incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 3 maggio 2023.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 2 maggio 2023.

Audizione informale, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di Federica Murineddu, avvocato del Foro di Roma, e di rappresentanti del Nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (NUOVOIMAIE).

L’audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 2 maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato Imprese, CNA, ANIAC e Casartigiani, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

L’audizione si è svolta dalle 13.35 alle 14.10.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli e C. 844 Gatta, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L’audizione si è svolta dalle 14.15 alle 14.45.

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