SEDE REFERENTE
Mercoledì 19 marzo 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 15.50.
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2280 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. In sostituzione del relatore per la I Commissione, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che procederà all’illustrazione degli articoli da 1 a 11 del provvedimento, lasciando alle relatrici per l’XI Commissione, onorevoli Nisini e Schifone, l’illustrazione della restante parte del provvedimento.
Segnala pertanto che l’articolo 1 riconosce a comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane la possibilità – fino al 31 dicembre 2026 – di destinare il 10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali al reclutamento a tempo determinato – con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi – di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore. Tale percentuale si aggiunge a quella già prevista dalla normativa vigente per i medesimi enti territoriali per l’assunzione – sempre fino al 31 dicembre 2026 – di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle facoltà assunzionali. Ai fini della formazione del personale così assunto, i suddetti enti territoriali e il Dipartimento della funzione pubblica stipulano un protocollo d’intesa per l’applicazione, entro determinati limiti di spesa, del progetto denominato «PA 110 e lode» volto ad incentivare l’istruzione terziaria dei dipendenti pubblici.
Evidenzia quindi che l’articolo 2, comma 1, consente la stabilizzazione di alcune unità di personale dell’Agenzia industrie difesa e del Ministero dell’interno secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 50, comma 17, del decreto-legge n. 13 del 2023; per altro verso, autorizza l’Agenzia industrie difesa, in via transitoria, a rinnovare alcuni contratti di apprendistato, quantificando i relativi oneri e individuandone le coperture. Il comma 2 autorizza il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ad assumere a tempo indeterminato 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica. A tal fine disciplina i requisiti concorsuali e provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da tali assunzioni. Il comma 3, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, differisce di un anno – dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 – sia il termine per la possibile stabilizzazione, attraverso una disciplina transitoria, del dipendente a tempo determinato, sia il termine – previsto al medesimo fine – per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Segnala che l’articolo 3, comma 1, lettera a), intervenendo sul testo unico sul pubblico impiego – decreto legislativo n. 165 del 2001 –, provvede alla ridenominazione della «Scuola superiore della pubblica amministrazione» in «Scuola nazionale dell’amministrazione». La lettera b) introduce, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di seconda fascia – menzionate dall’articolo 28, comma 1, del suddetto testo unico – quella del concorso unico. La lettera c), intervenendo sull’articolo 30 del testo unico, reca una revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale, al fine di «favorire – come si legge nella relazione illustrativa – le procedure di mobilità tra amministrazioni diverse». In particolare, prevede che le amministrazioni – ad eccezione della Presidenza del Consiglio – destinino a tali procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali. Vengono poi stabilite disposizioni specifiche per il caso di mancato ricorso alle citate procedure e per il caso di mancata adesione alle stesse. Inoltre, si riformula il vigente criterio di priorità nell’immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale. La lettera d), numeri 1) e 2), intervenendo sull’articolo 35 del testo unico, disciplina i concorsi unici per le assunzioni di dirigenti e per le figure professionali comuni e le elevate professionalità nelle pubbliche amministrazioni, definendo peraltro le competenze attribuite alla Commissione RIPAM. Il numero 3.1) chiarisce che la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale è pari, per quelli relativi agli enti locali, a tre anni, in base al termine già previsto dal relativo testo unico, anziché alle durate inferiori stabilite per le altre pubbliche amministrazioni. I numeri 3.2) e 3.3) e 4) concernono, con riferimento agli idonei non vincitori, l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale, ivi compreso l’utilizzo da parte di amministrazioni diverse da quella titolare della procedura concorsuale e il numero 4) incide altresì sulle modalità di redazione delle graduatorie concorsuali. La lettera e) reca poi una novella nella disciplina del Portale unico del reclutamento, che favorisce – come si legge nella relazione illustrativa – la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni concorsuali, tramite l’attivazione di notifiche personalizzate. La lettera f) dispone che l’istanza di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente – con esclusione dei concorsi per il personale docente di ogni ordine e grado – non deve più essere presentata anteriormente alla partecipazione al concorso, bensì in un momento successivo, e solo in caso di vittoria del concorso stesso, entro quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale. Il comma 2 reca alcune norme transitorie, per l’anno 2025, in relazione alla novella di cui alla lettera c) del comma 1.
Fa presente che il comma 3 esclude l’applicazione delle disposizioni sul concorso unico – di cui alle lettere b) e d) del comma 1 – ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione 2025 (PIAO), nonché a quelli già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Evidenzia che l’articolo 4 dispone misure urgenti in materia di reclutamento. Nel dettaglio, il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di specificare che il concorso pubblico è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Rammenta che la richiamata disposizione subordina, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici nazionali e gli enti di ricerca, l’autorizzazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), concernente l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, alla condizione della verifica della previa immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione, relative a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica («salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate»). L’intervento interpretativo è dunque inteso a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni necessitino di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori. Segnala inoltre che tale intervento interpretativo concerne, come prevede il medesimo comma 1, anche i concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del decreto in esame (15 marzo 2025).
Il comma 2 dell’articolo 4 – novellando il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – specifica che i bandi di concorso che, in base alla normativa vigente, prevedono una riserva di posti non superiore al 40 per cento destinata al personale a tempo determinato assunto dalle amministrazioni per l’attuazione dei progetti del PNRR si riferiscono al reclutamento a tempo indeterminato del solo personale non dirigenziale.
Il comma 3 interviene invece sul comma 1-bis dell’articolo 28 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112) al fine di precisare che la riserva di posti da destinare, nei concorsi per dirigenti degli enti locali, a personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti locali assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso il medesimo ente che bandisce il concorso.
Il comma 4 – modificando il comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – include gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale tra i soggetti beneficiari della riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali.
Il comma 5 modifica il comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), al fine di disporre che, in relazione alle quote supplementari destinate allo svolgimento del servizio civile universale al fine dell’erogazione del supporto formazione e lavoro presenti nei relativi bandi di selezione, non si deroghi più a talune disposizioni vigenti che fissano determinati requisiti di partecipazione. Quindi in base alla novella in esame possono partecipare i cittadini italiani o di Paesi UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e si escludono coloro che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale.
Il comma 6 prevede, al fine esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia e di superare il caso EU Pilot (2021)9915/Empl, che le stabilizzazioni e le altre assunzioni, già consentite da norme transitorie, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2025. Ricordo che il citato suddetto caso EU Pilot concerne la conformità o meno delle norme relative ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità con la disciplina dell’Unione europea limitativa dell’utilizzo e della durata dei contratti a tempo determinato.
Il comma 7 prevede che gli enti pubblici di ricerca elencati dall’articolo 1, comma 308, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024), enti vigilati da varie Amministrazioni centrali, possono – al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello, nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi dei commi da 308 a 310 del suddetto articolo 1 e disponibili per il singolo ente – adottare procedure di selezione riservate (come già previsto dalle norme vigenti in oggetto) o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della citata legge n. 213).
Il comma 8, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), prevede l’applicazione anche per l’anno accademico 2025-26, delle disposizioni che consentono l’utilizzo delle graduatorie nazionali a esaurimento di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 – cosiddette graduatorie «143» –, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Il comma 9 esclude in via transitoria – in aggiunta ad un’esclusione transitoria già vigente – l’applicazione del limite numerico relativo al reclutamento degli idonei non vincitori. L’applicazione di tale limite, si osserva, è oggetto di ridefinizione da parte delle novelle di cui all’articolo 3, lettera d), numeri 3.2) e 4).
Segnala che l’articolo 5 reca disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell’amministrazione civile dell’interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero. Nello specifico, i commi da 1 a 5 incrementano di 200 unità (nell’area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno «al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell’interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori», in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Il comma 6 prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno acquisisca le informazioni concernenti l’ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale.
L’articolo 6 detta disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nello specifico, il comma 1 prevede che il personale femminile in congedo di maternità, il quale frequenti il corso di formazione iniziale per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sospeso dal servizio per l’intera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. Stabilisce altresì che, al termine del congedo, tale personale sia ammesso a partecipare al primo corso utile ed a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con l’obbligo, nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e l’inizio del, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto. Il comma 2 prescrive un incremento delle risorse – per 812.000 euro annui dal 2025 – dei fondi di incentivazione del Corpo.
Il comma 3 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario (mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005). Si tratta di una dotazione di 28 milioni nel 2025; 28 milioni nel 2026; 34 milioni a decorrere dal 2027. Il comma 4 proroga a tutto il 2025 il termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai fini dell’erogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).
Fa presente che l’articolo 7 introduce misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità. Coerentemente, il comma 1 demanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, per rafforzare le attività della Commissione RIPAM, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza stessa. Il comma 2 prevede che, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della P.A., è autorizzata, a decorrere dall’anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Il comma 3 integra le finalità del fondo disciplinato dall’articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, aggiungendo al finanziamento della formazione dei dipendenti pubblici e dei sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica il finanziamento sia delle spese relative alle procedure di reclutamento del personale pubblico sia di interventi per finalità sociali o culturali, intesi in particolare all’innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro. Il comma 4 prevede la modifica della struttura organizzativa, nonché il potenziamento dell’organico del Dipartimento delle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di rafforzare le attività svolte in materia di prevenzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, nonché di assistenza delle relative vittime.
L’articolo 8 introduce misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 1 estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali. Il comma 2, invece, esclude i comuni capoluogo di provincia compresi nei medesimi crateri dall’obbligo di prevede la soppressione della figura del direttore generale. Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando la disciplina statale in materia. Il comma 4 attribuisce a INVITALIA S.p.A. il ruolo di centrale di committenza per gli interventi a favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa relativi al fenomeno migratorio. Il comma 5 consente alle regioni e alle province autonome di stabilizzare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre il 31 dicembre 2025, il personale non dirigenziale, assunto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 6 interviene sull’applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2025, anziché del rendiconto 2024 – l’obbligo di ricostituzione di un apposito fondo, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell’esercizio 2025. È inoltre spostato dall’esercizio 2026 il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell’eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2025 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del Fondo. Si prevede, infine che il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni si applica anche agli enti che fuoriescono dal dissesto oltre il 31 dicembre 2024 (termine fissato dalla normativa previgente). Il comma 7 modifica il TUEL al fine di introdurre una causa di non applicabilità delle sanzioni interdittive previste per gli amministratori locali in caso di dissesto dell’ente locale, ossia l’ineleggibilità e l’inconferibilità di determinati incarichi. Le sanzioni per il dissesto non si applicano agli amministratori, in caso di colpa grave, nel caso in cui sia avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto predissesto) dagli stessi amministratori entro due anni dall’insediamento e a seguito di una delibera della Corte dei conti che abbia accertato gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione. Il comma 8 autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre ed attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile, ad utilizzare, per tali interventi, la somma di 8,3 milioni di euro, allocata presso una contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli. Il comma 9, intervenendo sull’articolo 19 del decreto-legge 124 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ne modifica il comma 6, secondo e sesto periodo (lettera a)). Si stabilisce, dunque, che il corso di formazione sulle politiche di coesione – di durata non superiore a tre mesi, che, al termine delle procedure selettive previste dal richiamato articolo 19, i vincitori del concorso pubblico sono tenuti a frequentare, come stabilito dal primo periodo di tale comma 6 (non modificato dalla novella in esame) – sia erogato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA (in luogo del Formez PA o di istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, come prevedeva il testo previgente), precisandosi che tale corso sia da frequentare da parte dei vincitori in presenza (come già previsto) ovvero a distanza, secondo le modalità definite con apposita convenzione tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA, convenzione a cui è affidata la definizione delle modalità organizzative del medesimo corso. Si prevede, quindi, alla lettera b), una modifica al comma 7 del medesimo articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, aggiungendo, in fine, che è fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell’ambito convenzioni che gli enti locali possono stipulare, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in deroga al divieto di utilizzo presso altre amministrazioni previsto dalla medesima disposizione oggetto della presente novella. Il comma 10 aggiunge all’articolo 1, comma 365, della legge di bilancio 2025 un nuovo periodo, con il quale si prevede l’accesso di tutte le regioni al rimborso derivante dalla quota del fabbisogno sanitario nazionale standard (pari a 15 milioni di euro annui), stanziata per sostenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.
Evidenzia che l’articolo 9 dispone che al comune di Lampedusa e Linosa possa essere assegnato un segretario comunale di fascia immediatamente superiore rispetto a quella prevista per l’ente, qualora l’ente sia nelle condizioni finanziarie di poterne sostenere le maggiori spese (comma 1). Il comma 2 interviene sulla disciplina del fondo istituito per il sostegno delle assunzioni per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR nonché dei segretari comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevedendo la riassegnazione delle risorse non utilizzate e restituite ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici.
Segnala quindi che l’articolo 10 adotta misure urgenti finalizzate all’implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, in particolare per quanto concerne il conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza o avvalendosi delle facoltà previste dalla disciplina del conferimento incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza o ricorrendo al trattenimento in servizio. Si prevedono inoltre specifiche misure per la bonifica dell’area denominata «Terra dei Fuochi», attraverso il potenziamento del ruolo del commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale.
L’articolo 11 detta disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali. Nello specifico, il comma 1 introduce per il personale di Agenzia delle entrate-Riscossione i requisiti di onorabilità e affidabilità richiesti ai dipendenti pubblici. A tal fine, legittima l’ente citato al trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti e di coloro che si candidano agli avvisi di selezione.
I commi 2 e 3 intervengono sulla composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali, specificando che possono essere nominati i dirigenti, anche in servizio, dell’Agenzia fiscale e ricostituisce il Consiglio superiore delle finanze al fine di coadiuvare il riordino del sistema tributario.
Come anticipato, passa quindi la parola alle relatrici per la XI Commissione per l’illustrazione dei restanti articoli del provvedimento.
Tiziana NISINI (LEGA), relatrice per la XI Commissione, anche a nome della collega Schifone, passando ad esaminare gli articoli da 12 a 22, osserva che l’articolo 12, che reca ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, al comma 1, abroga la norma che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che l’assenza per la malattia denominata COVID-19 sia equiparata, anche sotto il profilo della retribuzione, alle assenze dei dipendenti pubblici per ricovero ospedaliero – con la conseguente applicazione della relativa disciplina, posta dalle norme statali e dai contratti collettivi nazionali di comparto – e che la medesima assenza non sia ricompresa nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro). In conseguenza di tale abrogazione, per le assenze in oggetto, a decorrere – come specifica il comma 1 – dalla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025), trovano applicazione le disposizioni ordinarie relative ai periodi di assenza per malattia dei pubblici dipendenti, ivi compresa la disciplina relativa al periodo di comporto.
Il comma 2 modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, nella parte in cui prevede il riconoscimento integrale dei compensi medesimi in aggiunta al trattamento economico in godimento, al fine di stabilire che il riconoscimento ha inizio dagli importi già percepiti dall’anno 2021 e avviene integralmente in ogni caso, nonché di precisare che l’aggiunta dei compensi al trattamento in godimento riguarda i dipendenti pubblici. Il comma 3 prevede l’applicazione anche ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia del sistema di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, introdotto dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, sistema in base al quale quota parte della retribuzione di risultato (in misura non inferiore al 30 per cento) è direttamente legata al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
Il comma 4 disciplina la determinazione della dotazione del Fondo del trattamento accessorio del personale dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), non ancora costituita alla data di entrata in vigore della norma in commento.
Il comma 5 prevede che il Piano integrato di attività e di organizzazione, adottato dalle pubbliche amministrazioni, determini il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per la sicurezza informatica.
Il comma 6 indica il regime transitorio retributivo applicabile al personale in servizio dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), con riferimento in particolare al profilo dell’indennità. Tale norma prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti ENAC con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell’ANSV continuano ad applicarsi i valori dell’indennità per il personale ENAC attualmente vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse già assegnate all’Agenzia.
Il comma 7 stabilisce che gli enti pubblici previdenziali o assicurativi sono tenuti a investire, entro il limite del 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili, in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio Invimit S.p.a., la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una modifica dell’ammontare dell’investimento.
Il comma 8 prevede che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. si applichino le disposizioni concernenti la gestione del personale dettate dall’articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016).
Il comma 9 incrementa di otto unità la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della Difesa, per soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi che favoriscono l’integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa del Centro alti studi per la difesa (CASD).
Il comma 10 istituisce il programma «Hub per l’Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile», in relazione agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei, e per la gestione del programma autorizza la spesa complessiva di euro 5.281.400 a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 11 introduce, per gli anni 2025 e 2026, la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. La risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e può riguardare, per ogni amministrazione, una quota massima pari al quindici per cento (con arrotondamento all’unità superiore) dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell’ambito potenziale di applicazione della risoluzione medesima. L’istituto transitorio in esame non si applica al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Il successivo comma 12 provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal comma 11 e alla relativa copertura.
Il comma 13, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei, prevede l’istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione – Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara.
Il comma 14 autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad assumere a tempo pieno e indeterminato 96 unità di personale non dirigenziale.
Il comma 15, lettera a), novella il comma 524 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 al fine di chiarire che le modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione per il previsto mancato funzionamento della barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo si riferiscono alla sospensione del pedaggio relativo al citato svincolo, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all’effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. La lettera b) del medesimo comma 15 dispone che il Fondo, originariamente affidato alla gestione diretta della Presidenza del Consiglio sul proprio bilancio autonomo, sia affidato alla gestione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze. La lettera c) sopprime l’obbligo di rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della provincia autonoma di Trento sul contributo ricevuto. Infine, la lettera d) prevede che le risorse del fondo siano assegnate ai Ministeri competenti.
Il comma 16 interviene in materia di disciplina della composizione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non debbano più, ma al contrario possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l’intera durata del mandato. Prevede inoltre che il segretario generale della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l’ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.
Evidenzia che l’articolo 13, comma 1, dispone che l’Unione italiana tiro a segno si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. sulla base di un contratto di servizio cui è affidata la regolamentazione del relativo rapporto.
Il comma 2, alla lettera a), stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva (volontaria o meno) previsto per il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, previo riconoscimento dell’interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti, ed indipendentemente dall’inquadramento del personale coinvolto.
La lettera b) prevede che gli atleti aventi disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica, ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono collocati nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 14, al comma 1, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituisce, a decorrere dall’anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui destinata all’incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Si rinvia quindi ad uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del fondo tra le predette amministrazioni, contemplando altresì la relativa copertura finanziaria.
Il comma 2 incrementa annualmente di 90.000 euro, a decorrere dal 2025, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate per rendere l’Agenzia Italiana per la Gioventù più efficiente ed efficace in termini operativi. I fondi necessari a tal fine sono prelevati dal Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
Il comma 3 regola l’inquadramento giuridico del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferito all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il comma 4 consente la destinazione di una quota, non superiore a 5.455.680 euro per l’anno 2025 e a 5.000.000 euro per l’anno 2026, del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la corresponsione, entro il 31 dicembre 2026 e con modalità tali da garantire il rispetto dei suddetti limiti massimi, al personale del medesimo Ispettorato della quota non ancora erogata dell’indennità di amministrazione relativa al periodo 1° marzo 2022-31 dicembre 2022. La corresponsione di tale quota di indennità viene prevista in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 dell’11 dicembre 2024-23 gennaio 2025. L’onere derivante dal presente comma 4 è posto dal medesimo comma, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a carico dell’avanzo di amministrazione disponibile (per il relativo anno) del suddetto Ispettorato; il comma provvede altresì alla copertura degli effetti finanziari relativi al fabbisogno di cassa e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 5 autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali ai parametri specificati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.
Il comma 6 autorizza la spesa di euro 20.000.000 per l’anno 2025, di euro 50.000.000 per l’anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.
Segnala che l’articolo 15, comma 1, dispone che la Struttura commissariale costituita per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, può utilizzare, per garantire il regolare svolgimento del Giubileo dei Giovani e l’accoglienza dei pellegrini, gli edifici scolastici ubicati nella regione Lazio, assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione. Il comma 2 esonera i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che dovessero verificarsi alle strutture scolastiche e al materiale didattico durante lo svolgimento del Giubileo dei Giovani. Il comma 3 autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile in relazione al Giubileo 2025, attraverso: il conferimento di quattro incarichi dirigenziali; l’assunzione di ulteriori venti unità di personale; il riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario. Il comma 4 consente, alle condizioni e con le procedure indicate dal comma medesimo, l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle vigenti NTC) alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, nonché alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data del 22 marzo 2018.
Fa presente che l’articolo 16, comma 1, prevede nei confronti dei dipendenti pubblici – nonché degli iscritti a determinate forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria – assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini dell’accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali. Il comma 2 prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo in esame viene erogato nel termine di tre mesi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140, confermando la disposizione di maggiore favore già prevista nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, in deroga ai termini dilatori ordinari. Il comma 3 esclude l’applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 nei confronti del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardarne la specificità della funzione.
L’articolo 17 prevede l’istituzione di una nuova direzione generale presso il Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. L’articolo medesimo reca, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento.
Osserva che l’articolo 18, commi 1 e 2, modifica le condizioni alle quali le amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa procedono – nell’ambito delle risorse già stanziate in un Fondo appositamente istituito dalla normativa vigente – alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi ad esperti, al fine di potenziare le rispettive competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Viene altresì specificato che il personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato sia inquadrato, oltre che nell’Area dei funzionari, come già disposto, anche in quella delle elevate professionalità (ai sensi del CCNL funzioni centrali 2019-2021), che i predetti incarichi ad esperti sono volti all’acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione nelle suddette materie e che tale acquisizione può avvenire anche mediante la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca e l’acquisto di servizi di consulenza e di formazione. Viene infine definita la procedura per il reclutamento, attraverso concorso unico, delle unità di personale non dirigenziale assumibile, da autorizzarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o con decreto del Ministro delegato). Il comma 3 istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato quattro nuove posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca in relazione all’attuazione della nuova governance europea. Il comma 4 estende la possibilità per la Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di esperti, sulla base di una autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente, anche per il monitoraggio della nuova governance europea. Il comma 5 adegua le denominazioni delle articolazioni delle Ragionerie territoriali dello Stato.
L’articolo 19, al comma 1, attribuisce al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l’attuazione di specifiche progettualità. Agli oneri derivanti dal comma medesimo si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020». Con la finalità di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, il comma 2 autorizza la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni. Il comma 3 modifica la disciplina relativa all’incarico di Responsabile Unico del Contratto (RUC), per ciascun contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Si prevede una deroga alle disposizioni vigenti consentendo di nominare Responsabile Unico del Contratto (RUC) anche soggetti già dipendenti pubblici o privati attualmente in quiescenza, e di attribuire loro un emolumento, fermi alcuni limiti sulla cumulabilità con i trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede che il decreto di nomina del RUC fissi un compenso annuo lordo in ogni caso compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro, definito in base ad alcuni criteri. Si conferisce ai tavoli istituzionali che supervisionano i contratti istituzionali di sviluppo già stipulati la facoltà di rideterminare i compensi dei RUC, a valere sulle risorse destinate all’attuazione dei contratti stessi. Il comma 4 dispone che la quota non utilizzata delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 destinate al sostegno al Terzo settore nel Mezzogiorno, in Lombardia e nel Veneto, disposto durante la pandemia da COVID-19 ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 87,9 milioni di euro, è destinata all’imputazione delle riduzioni del FSC 2014-2020, richieste ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022. I commi da 5 a 9 prorogano dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione.
Segnala che l’articolo 20, introducendo le opportune modifiche nei relativi allegati al Codice degli appalti pubblici, predispone misure la cui finalità dichiarata consiste nel migliorare la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L’articolo 21 riconosce alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della Protezione civile, al fine di garantire la massima operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile. È, altresì, previsto un aumento fino al 17 per cento della relativa dotazione organica del limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027 in deroga alla normativa vigente.
L’articolo 22 dispone infine che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 15 marzo 2025.
Alfonso COLUCCI (M5S) segnala quanto sia improprio lo strumento legislativo scelto dal Governo rispetto al contenuto delle disposizioni e alla materia disciplinata, che peraltro – essendo di natura ordinamentale – non si presta al ricorso al decreto-legge, in conformità al dettato costituzionale, che lo prevede soltanto in casi straordinari di necessità e di urgenza. Rilevata quindi la complessità delle norme introdotte dal corposo provvedimento in esame, evidenzia che – per citare il solo comparto della sanità – le disposizioni del decreto-legge spaziano dalla mobilità al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero fino alla stabilizzazione del personale. Ritiene superfluo citare le diverse sentenze della Corte costituzionale secondo cui la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza va valutata con riguardo a ciascuna singola disposizione e non soltanto al complesso del provvedimento. Manca anche, a suo avviso, il requisito dell’omogeneità di materia richiesto per la legittimità costituzionale del decreto-legge, considerata la complessità e l’eterogeneità dei temi affrontati che possono essere solo genericamente sussunti nel concetto di pubblica amministrazione. Nel rinviare alle successive fasi di esame per l’illustrazione delle osservazioni di merito da parte del suo gruppo, invita la presidenza a non contingentare l’approfondimento istruttorio del provvedimento per il solo fatto che sia stato adottato un veicolo improprio. Chiede quindi che sia concesso ampio spazio allo svolgimento delle audizioni e alla possibilità di emendare il testo, evidenziando come la scelta illegittima e unilaterale del Governo non possa essere posta a carico delle opposizioni.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), condividendo le osservazioni del collega Colucci, ritiene necessaria la definizione di un calendario condiviso dei lavori delle Commissioni, al fine di evitare che esse non abbiano il tempo adeguato ad approfondire i nodi problematici del decreto-legge in esame. Sottolinea che esse si trovano dinanzi ad un testo che è stato inviato alla Camera con quattro settimane di ritardo rispetto alla data di approvazione in Consiglio dei Ministri. A ciò aggiunge che, recentemente, lo stesso Consiglio dei ministri ha approvato, su iniziativa del Ministro Zangrillo, un disegno di legge finalizzato a valorizzare il merito nella pubblica amministrazione. Fa notare, pertanto, che il combinato disposto dei due provvedimenti in oggetto rischia di generare un sovraccarico di lavoro e, conseguentemente, una compressione dei tempi di esame in Commissione. Rileva inoltre, anche al fine di evitare i rischi appena evidenziati, come sia necessario che il Governo e la maggioranza si impegnino a non inserire, in sede di conversione del decreto-legge, disposizioni estranee rispetto alla materia oggetto del decreto-legge medesimo. Assicura che il suo gruppo parteciperà all’iter in Commissione anche con la segnalazione di soggetti da audire e la presentazione di emendamenti. Dichiara, inoltre, che occorre prestare la massima attenzione alla conversione del decreto-legge in esame poiché esso contiene disposizioni che riguardano la vita di migliaia di persone. Esprime contrarietà rispetto ad alcune misure contenute nel decreto e che depotenziano di fatto diversi enti pubblici ed aziende locali. Per tutte queste ragioni conclude dichiarando che occorrerà lavorare per migliorare le disposizioni del decreto in esame.
Valentina BARZOTTI (M5S), confermando la posizione espressa dal collega Colucci, evidenzia la mancanza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza che devono caratterizzare il decreto-legge. Rileva l’inadeguatezza del provvedimento anche nel merito, segnalando che esso prevede la distribuzione di 190 milioni di euro per misure frammentarie senza un’adeguata visione d’insieme volta a recare effettivi benefici al funzionamento della pubblica amministrazione e quindi ai cittadini, nonché la stabilizzazione di personale dirigenziale a tempo determinato senza adeguate procedure selettive. Sottolinea, inoltre, che i tempi stretti necessari per la conversione del decreto-legge non consentono di procedere ad un’analisi approfondita dei temi di cui si occupa il decreto-legge.
Concludendo dichiara che le finalità del decreto in esame non sono chiaramente individuabili, segnalando come le necessità della pubblica amministrazione siano altre; tra queste, ricorda l’efficientamento dei processi amministrativi, l’utilizzo dello smart working e l’implementazione dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione.
Nazario PAGANO, presidente, nel fare presente che il prosieguo dell’esame sarà definito nella imminente riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 19 marzo 2025.
Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 16 alle 16.15.