SEDE REFERENTE
Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Valentina GRIPPO.
La seduta comincia alle 12.40.
Sulla pubblicità dei lavori.
Valentina GRIPPO, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
C. 1271, C. 1349 e C. 2771, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento.
Valentina GRIPPO, presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, si procederà all’esame abbinato delle proposte di legge C. 1271 d’iniziativa della deputata Ghirra, C. 1349 d’iniziativa del deputato Amato e C. 2771 d’iniziativa della senatrice Bucalo, in quanto vertenti su identica materia.
Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore per la VII Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, onorevole Tenerini, riferisce che la principale innovazione recata dal provvedimento è costituita dall’istituzione della figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione: un intervento strettamente connesso ai commi da 706 a 711 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, che inseriscono l’impiego di personale dotato di un profilo professionale apposito tra i contenuti necessari dei LEP da garantire su tutto il territorio nazionale in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità.
Ricorda che l’identificazione dei LEP in questione è considerata di particolare urgenza, in ragione del fatto che la riforma 1.14 («riforma del quadro fiscale subnazionale») della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissa al secondo trimestre del 2026 il termine per l’entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario in almeno due settori di intervento.
Venendo al contenuto della proposta di legge, l’unico articolo di cui essa si compone reca un serie di novelle all’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dedicato alle prestazioni per l’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia, delle alunne e degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare, osserva che la lettera a) sostituisce il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2017 con tre nuovi commi 4, 4-bis e 4-ter.
Ricorda che nel testo vigente il comma 4 citato demanda ad un’intesa in sede di Conferenza unificata l’individuazione dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.
Ora, evidenzia che il nuovo comma 4 istituisce direttamente la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo comma prosegue delineando il profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, definendolo come un operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione e di supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenendo conto delle diverse condizioni di disabilità e facilitando anche l’esercizio del diritto all’educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare. La definizione specifica delle caratteristiche del profilo professionale, comprensive delle specifiche e dei contenuti professionali, del trattamento economico e di ogni altro istituto contrattuale, è demandata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Funzioni locali». L’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione è compresa nell’ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.
Il comma 4-bis stabilisce che l’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è svolta da: coloro che sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico; coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze necessarie; coloro che, alla data di entrata in vigore della disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; coloro che sono in possesso del titolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, a seguito di un percorso di formazione di durata non inferiore a 830 ore, di cui almeno 810 di pratica della lingua dei segni italiana, oppure hanno svolto un’esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l’autonomia e la comunicazione.
Il comma 4-ter dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, sono definiti l’ambito di attività dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico.
Venendo alla lettera b) dell’unico comma dell’articolo di cui si compone il progetto di legge, rileva come essa aggiunga tre nuovi periodi in fine al comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2017.
Ricorda che, nel testo vigente, il comma 5-bis stabilisce che, con accordo in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi assicurati dagli enti territoriali in materia di inclusione (ossia, nello specifico, i servizi di assistenza da parte di personale specializzato, di trasporto, di accessibilità e fruibilità degli spazi e degli strumenti scolastici), comprese le modalità e le sedi per l’individuazione e l’indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi.
Ora, i nuovi periodi introdotti dalla disposizione in esame prevedono che gli enti territoriali che forniscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, nonché i soggetti che mediante qualsiasi forma di affidamento forniscono la predetta assistenza, riconoscono ai lavoratori coinvolti l’inquadramento e il trattamento economico e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
La disposizione prosegue disponendo che i lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione hanno diritto alla priorità nelle assunzioni da parte dell’ente interessato dai suddetti contratti, nell’ambito delle procedure concorsuali apposite di cui al successivo comma 6-bis, previa verifica del possesso dei requisiti previsti. Si chiarisce che i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della disposizione, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.
Sottolinea che la lettera c) introduce il comma 5-ter al medesimo articolo 3, volto a stabilire che gli enti erogatori del servizio garantiscono il coordinamento con il progetto di vita, lo strumento finalizzato a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
La lettera d) introduce, infine, i commi 6-bis e 6-ter al medesimo articolo 3.
Osserva che il comma 6-bis prevede che, in sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale che ha svolto funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere tale personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, a tale fine, possono indire un’apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. A tale procedura sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all’assunzione o presso i soggetti affidatari dell’erogazione del servizio e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze richieste. Si applicano, in quanto compatibili, i principi relativi alle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 6-ter stabilisce, infine, che nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori impiegati negli affidamenti precedenti.
Irene MANZI (PD-IDP), considerato che il testo della proposta di legge approvata dal Senato è stato modificato rispetto alla formulazione originaria, chiede alla Presidenza di valutare lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Valentina GRIPPO, presidente, avverte che le Presidenze propongono di svolgere un breve ciclo di audizioni e invitano i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le relative segnalazioni – nel limite di 2 soggetti da audire per gruppo – alle segreterie delle Commissioni entro le ore 12 di venerdì 20 febbraio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.45.



























