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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Maggio18/ 2022

323ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (M5S) specifica innanzitutto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega concernente l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1238, istitutivo del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), di cui ricapitola i contenuti principali.

Illustra quindi le previsioni recate dallo schema di decreto, a partire dall’articolo 1, recante una serie di definizioni.

Si sofferma successivamente sugli articoli da 2 a 7, i quali individuano le autorità competenti riguardo gli specifici aspetti della disciplina in esame, in conformità ai principi e criteri di delega.

Segnala quindi l’articolo 8, recante sanzioni amministrative per le varie ipotesi di violazione della normativa in esame, e l’articolo 9, volto a garantire la trasmissione ai risparmiatori delle proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento europeo.

Quanto all’articolo 10, rileva la previsione della deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati e della possibilità di contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile.

Fa poi presente che l’articolo 11 reca il principio di segregazione delle attività e delle passività derivanti dalla fornitura e dalla gestione del PEPP e che l’articolo 12 prevede norme volte a garantire al risparmiatore la possibilità di trasferimento della propria posizione a un diverso fornitore di PEPP.

Prosegue illustrando l’articolo 13, riguardante la disciplina dell’eventuale fase di decumulo anticipata rispetto alla fase di decumulo relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica, e l’articolo 14, il quale disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento.

Successivamente dà conto dell’articolo 15 riguardante la fase finale di decumulo, relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica.

Segnala infine l’articolo 16, recante norme di coordinamento, l’articolo 17, concernente la risoluzione stragiudiziale delle controversie, e l’articolo 18, che reca disposizioni finali di natura finanziaria.

In conclusione, rileva che l’introduzione del PEPP consente di disporre di un’alternativa all’attuale offerta di prodotti pensionistici, peraltro integrabile in tale contesto.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) fa presente l’opportunità di svolgere audizioni, in virtù della complessità tecnica del provvedimento e del suo potenziale impatto sul sistema pensionistico.

Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) suggerisce di audire il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS.

Il relatore ROMANO (M5S) conviene circa la proposta di procedere ad audizioni. Segnala inoltre, in quanto temi da approfondire, la questione del ricorso al trattamento di fine rapporto come fonte di finanziamento dei fondi pensione, non previsto dalla normativa in esame, e il trattamento fiscale del nuovo prodotto pensionistico in rapporto all’attuale disciplina tributaria dei prodotti pensionistici.

Il senatore LAUS (PD) condivide la proposta dello svolgimento di audizioni e si riserva di comunicare al più presto le proposte in merito del proprio Gruppo.

La presidente MATRISCIANO propone infine di trasmettere le proposte riguardanti i soggetti da audire entro le ore 19 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 18 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

322ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell’11 maggio.

La presidente MATRISCIANO ricorda che il relatore Serafini ha già presentato uno schema di parere favorevole con condizioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell’11 maggio) e, constatato che non vi sono richieste di intervento, lo pone in votazione.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, osservando che le condizioni proposte sono funzionali al miglioramento dello schema di decreto legislativo.

Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore FLORIS (FIBP-UDC) puntualizza che le condizioni recate dallo schema di parere, piuttosto che come disapprovazione nei confronti del Governo, sono da intendere come richiamo alla necessità di una maggiore aderenza alle previsioni della direttiva (UE) 2019/1152.

Intervengono successivamente i senatori LAUS (PD), ROMANO (M5S) e CARBONE (IV-PSI) per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Il senatore MAFFONI (FdI) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell’11 maggio.

La relatrice CATALFO (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice FEDELI (PD) richiede l’integrazione della condizione di cui al numero 5, dell’osservazione di cui al numero 1 e della raccomandazione con riferimenti puntuali al sostegno della paternità, alla durata del congedo di paternità e dell’acquisto di servizi di baby sitting in favore dei lavoratori a turni, tenendo conto della finalità generale dell’equiparazione delle previsioni riferite ai padri e alle madri.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) paventa il rischio che la disciplina in esame comporti oneri di difficile sostenibilità da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni, per cui suggerisce un’integrazione consistente in un riferimento mirato al loro sostegno.

La relatrice CATALFO (M5S) ritiene quindi di integrare lo schema di parere in accoglimento di quanto sollecitato dagli intervenuti.

La senatrice DRAGO (FdI) ricorda lo specifico ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, volto a consentire l’adozione di strumenti di tutela della genitorialità fino al compimento del terzo anno dei figli e a prevedere la sostituzione nei posti di lavoro resi vacanti con i giovani al di sotto dei 40 anni, in un’ottica di contrasto al fenomeno dell’emigrazione giovanile. Nell’esprimere condivisione rispetto all’impianto dello schema di decreto legislativo in esame, auspica ulteriori interventi mirati a consentire un’effettiva parità sul piano delle possibilità di carriera in base alle competenze possedute.

Il senatore LAUS (PD) esprime apertura al confronto riguardo le posizioni della senatrice Drago e segnala il disegno di legge n. 2125, già assegnato alla Commissione, in materia di congedi parentali e di sostegno alle imprese.

La presidente MATRISCIANO rileva che la proposta legislativa segnalata dal senatore Laus sarà posta all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori. Richiama inoltre l’attenzione sulla questione dei dipendenti delle mense scolastiche, in grande maggioranza donne, in regime di part-time ciclico verticale, che non prevede retribuzione per i periodi di interruzione dell’attività didattica.

Il senatore ROMANO (M5S), richiamandosi all’intervento del senatore Laus, sollecita l’attenzione della Commissione sulla possibilità di procedere alla trattazione del disegno di legge n. 1462.

La relatrice CATALFO (M5S) esprime soddisfazione per l’andamento del dibattito e segnala l’importanza dell’osservazione di cui al numero 1, basata sul principio di pari durata dei congedi di paternità e di maternità, già contemplato in altri ordinamenti, che costituisce un fattore di agevolazione della parità nelle possibilità di carriera. Segnala quindi la necessità di ulteriori interventi relativamente al tema dei lavoratori impegnati su  turni notturni, che, come nel caso del personale infermieristico, spesso sono donne e risentono di notevoli disagi in ordine alla conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità della vita familiare.

Interviene quindi brevemente la senatrice DRAGO (FdI), ribadendo l’importanza dell’impegno assunto dal Governo per mezzo dell’accoglimento degli ordini del giorno e sollecitando l’attenzione della Commissione sul disegno di legge n. 1689 in materia di welfare familiare.

Lo schema di parere, così come riformulato è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA

(1785) Roberta PINOTTI ed altri.  –  Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) propone l’espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1e 7a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell’11 maggio.

La presidente MATRISCIANO ricorda il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito, fissato al 26 maggio, e rammenta che eventuali proposte concernenti la redazione della proposta di parere potranno essere trasmesse al relatore, come già convenuto, entro le ore 10 di giovedì 19 maggio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 378

L’11a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

sottolineata l’importanza delle finalità del decreto legislativo stesso per l’equa condivisione del lavoro di cura familiare nella prospettiva di un’autentica parità di genere e il conseguente svincolo del tema della conciliazione da una prospettiva riferita al solo genere femminile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con condizioni, osservazioni e una raccomandazione.

Quanto alle condizioni:

1) in merito all’articolo 2, comma 1, lettera e), che interviene sull’articolo 29 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si segnala l’esigenza di sostituire le parole: «un’indennità giornaliera nella misura di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92», con le seguenti: «un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione», al fine di assicurare maggiore chiarezza e immediata conoscibilità per i destinatari della disposizione;

2) si ritiene necessario agevolare il genitore che sia affidatario unico del figlio, garantendogli la possibilità di fruire dell’intero congedo indennizzato disponibile in via ordinaria per entrambi i genitori. Diversamente, infatti, si determinerebbe uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale (la cura dei figli), in quanto l’altro genitore non potrebbe utilizzarlo per lo scopo proprio dell’istituto. Si invita pertanto il Governo ad apportare le seguenti modificazioni all’articolo 2, comma 1:

– sostituire la lettera h) con la seguente: «h) all’articolo 32, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS;“»;

– alla lettera i), numero 1), capoverso “1.”, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.»;

3) al fine di non pregiudicare i diritti agli emolumenti accessori eventualmente già acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione collettiva di settore, consentendo alla stessa di operare miglioramenti anche per il futuro, appare necessario all’articolo 2, comma 1, lettera i), punto 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva»;

4) si segnala l’esigenza di prevedere, o attraverso una novella, di identico contenuto, agli articoli 18, 31-bis, 38, 46, 52 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero attraverso una modifica all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), l’impossibilità di ottenere la certificazione di genere quale sanzione accessoria per le aziende che ostacolino l’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e le altre agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001, dall’articolo 4 della legge n. 53 del 2000; dall’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dagli articoli 8, comma 4, e 18, comma 3-bis, della legge n. 81 del 2017; dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

5) si invita infine a inserire nel testo dello schema di decreto legislativo in esame un articolo specificamente dedicato ad interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della paternità, della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l’esercizio dei relativi diritti e l’accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini. In particolare, si suggerisce di demandare all’INPS, nell’ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, l’attivazione di specifici servizi digitali per l’informazione e l’accesso personalizzato ai congedi ed ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all’articolo 2, comma 1, lettera c), che introduce il nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, si sottolinea che, sebbene in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/1158, sarebbe auspicabile incrementare la durata del congedo di paternità ivi stabilita, con l’obiettivo di parificarne la durata a quello di maternità. Un incremento della durata del congedo di paternità inciderebbe positivamente sull’equa ripartizione dei carichi di cura familiari sin dalla nascita dei figli, con ricadute positive su più fronti, riconoscendo e valorizzando la figura del padre e rendendolo parte attiva dell’accudimento della prole già nella fase iniziale della crescita dei figli e ponendo sullo stesso piano uomo e donna, ai fini dell’accesso al lavoro e della costruzione di carriera. Si evidenzia inoltre che molti paesi europei hanno già introdotto misure che equiparano i congedi paterni e materni, o estendono quello paterno a tre mesi;

2) con riferimento alla misura dell’indennità dovuta per il congedo parentale, al fine di facilitare il ricorso allo stesso (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva) e di stabilire un livello adeguato dell’indennità, tenendo conto del fatto che la fruizione del congedo parentale spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia, sarebbe auspicabile valutare un incremento dell’indennità prevista all’articolo 2, comma 1, lettera i), portando la stessa al 50 per cento della retribuzione;

3) quanto al congedo parentale per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nello spirito peraltro di quanto previsto anche dall’articolo 3, comma 2, lettera f) della legge 7 aprile 2022, n. 32, si sottolinea l’opportunità di:

– integrare le modifiche agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall’articolo 2, comma 1, lettere o) e q), dello schema di decreto in esame al fine di incrementare da 80 a 100 le percentuali di calcolo delle indennità giornaliere ivi previste;

– integrare le modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello schema di decreto in esame al fine di equiparare la durata di tale congedo al congedo parentale riconosciuto ai lavoratori dipendenti;

4) al fine di una maggiore armonizzazione complessiva della materia, sarebbe inoltre auspicabile intervenire anche sulla disciplina del congedo di maternità, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, in particolare prevedendo:

– all’articolo 22, l’incremento dell’indennità giornaliera per il suddetto congedo dall’80 al 100 per cento della retribuzione laddove la differenza non sia coperta dalla contrattazione collettiva nazionale;

– all’articolo 25, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici a prescindere dall’anzianità contributiva del soggetto fruitore;

5) l’articolo 9 della direttiva 2019/1158 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai lavoratori con figli o prestatori di assistenza l’accesso a modalità di lavoro flessibili. L’impostazione delle novelle recate dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in esame sembra delineare un’interpretazione restrittiva delle previsioni della direttiva, identificando di fatto le “modalità di lavoro flessibili” ivi previste con il solo lavoro agile.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare l’adozione di ulteriori interventi di sostegno, quali la messa a regime di strumenti per l’acquisto di servizi di babysitting in favore delle lavoratrici e dei lavoratori a turni e la previsione della generale esclusione dei servizi di welfare aziendale dal computo del reddito imponibile del lavoratore. Si auspica altresì che venga disposto l’utilizzo di maggiori risorse a compensazione degli aumentati oneri a carico delle piccole imprese in conseguenza di tali interventi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 378

L’11a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

sottolineata l’importanza delle finalità del decreto legislativo stesso per l’equa condivisione del lavoro di cura familiare nella prospettiva di un’autentica parità di genere e il conseguente svincolo del tema della conciliazione da una prospettiva riferita al solo genere femminile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con condizioni, osservazioni e una raccomandazione.

Quanto alle condizioni:

1) in merito all’articolo 2, comma 1, lettera e), che interviene sull’articolo 29 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si segnala l’esigenza di sostituire le parole: «un’indennità giornaliera nella misura di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92», con le seguenti: «un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione», al fine di assicurare maggiore chiarezza e immediata conoscibilità per i destinatari della disposizione;

2) si ritiene necessario agevolare il genitore che sia affidatario unico del figlio, garantendogli la possibilità di fruire dell’intero congedo indennizzato disponibile in via ordinaria per entrambi i genitori. Diversamente, infatti, si determinerebbe uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale (la cura dei figli), in quanto l’altro genitore non potrebbe utilizzarlo per lo scopo proprio dell’istituto. Si invita pertanto il Governo ad apportare le seguenti modificazioni all’articolo 2, comma 1:

– sostituire la lettera h) con la seguente: «h) all’articolo 32, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS;“»;

– alla lettera i), numero 1), capoverso “1.”, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.»;

3) al fine di non pregiudicare i diritti agli emolumenti accessori eventualmente già acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione collettiva di settore, consentendo alla stessa di operare miglioramenti anche per il futuro, appare necessario all’articolo 2, comma 1, lettera i), punto 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva»;

4) si segnala l’esigenza di prevedere, o attraverso una novella, di identico contenuto, agli articoli 18, 31-bis, 38, 46, 52 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero attraverso una modifica all’articolo 46-bis deldecreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), l’impossibilità di ottenere la certificazione di genere quale sanzione accessoria per le aziende che ostacolino l’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e le altre agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001, dall’articolo 4 della legge n. 53 del 2000; dall’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dagli articoli 8, comma 4, e 18, comma 3-bis, della legge n. 81 del 2017; dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

5) si invita infine a inserire nel testo dello schema di decreto legislativo in esame un articolo specificamente dedicato ad interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità, della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l’esercizio dei relativi diritti e l’accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini. In particolare, si suggerisce di demandare all’INPS, nell’ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, l’attivazionedi specifici servizi digitali per l’informazione e l’accesso personalizzato ai congedi ed ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all’articolo 2, comma 1, lettera c), che introduce il nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, si sottolinea che, sebbene in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/1158, sarebbe auspicabile incrementare la durata del congedo di paternità ivi stabilita, pari a 10 giorni. Un incremento della durata del congedo di paternità inciderebbe positivamente sull’equa ripartizione dei carichi di cura familiari sin dalla nascita dei figli, con ricadute positive su più fronti, riconoscendo e valorizzando la figura del padre e rendendolo parte attiva dell’accudimento della prole già nella fase iniziale della crescita dei figli e ponendo sullo stesso piano uomo e donna, ai fini dell’accesso al lavoro e della costruzione di carriera. Si evidenzia inoltre che molti paesi europei hanno già introdotto misure che equiparano i congedi paterni e materni, o estendono quello paterno a tre mesi;

2) con riferimento alla misura dell’indennità dovuta per il congedo parentale, al fine di facilitare il ricorso allo stesso (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva) e di stabilire un livello adeguato dell’indennità, tenendo conto del fatto che la fruizione del congedo parentale spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia, sarebbe auspicabile valutare un incremento dell’indennità prevista all’articolo 2, comma 1, lettera i), portando la stessa al 50 per cento della retribuzione;

3) quanto al congedo parentale per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nello spirito peraltro di quanto previsto anche dall’articolo 3, comma 2, lettera f) della legge 7 aprile 2022, n. 32, si sottolinea l’opportunità di:

– integrare le modifiche agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall’articolo 2, comma 1, lettere o) e q), dello schema di decreto in esame al fine di incrementare da 80 a 100 le percentuali di calcolo delle indennità giornaliere ivi previste;

– integrare le modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello schema di decreto in esame al fine di equiparare la durata di tale congedo al congedo parentale riconosciuto ai lavoratori dipendenti;

4) al fine di una maggiore armonizzazione complessiva della materia, sarebbe inoltre auspicabile intervenire anche sulla disciplina del congedo di maternità, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, in particolare prevedendo:

– all’articolo 22, l’incremento dell’indennità giornaliera per il suddetto congedo dall’80 al 100 per cento della retribuzione laddove la differenza non sia coperta dalla contrattazione collettiva nazionale;

– all’articolo 25, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici a prescindere dall’anzianità contributiva del soggetto fruitore;

5) l’articolo 9 della direttiva 2019/1158 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai lavoratori con figli o prestatori di assistenza l’accesso a modalità di lavoro flessibili. L’impostazione delle novelle recate dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in esame sembra delineare un’interpretazione restrittiva delle previsioni della direttiva, identificando di fatto le “modalità di lavoro flessibili” ivi previste con il solo lavoro agile.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare l’adozione di ulteriori interventi di sostegno, quali la messa a regime di strumenti per l’acquisto di servizi di babysitting in favore delle lavoratrici a turni e la previsione della generale esclusione dei servizi di welfare aziendale dal computo del reddito imponibile del lavoratore.

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