Può una relazione sentimentale trasformare ventisette anni di lavoro in una prestazione gratuita? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, pubblicata il 4 febbraio scorso, ha dato una risposta netta: no, se i fatti dimostrano che si è trattato di lavoro subordinato a tutti gli effetti. La vicenda nasce all’interno di uno studio legale e ruota attorno a un intreccio tra vita privata e attività professionale che, per anni, ha coperto formalmente un rapporto di lavoro stabile e continuativo.
La lavoratrice aveva iniziato a operare nello studio nel gennaio 1991 e aveva proseguito senza interruzioni fino al 31 gennaio 2018. In quel lungo arco temporale aveva svolto mansioni tipiche di una segretaria di studio: gestione dell’agenda professionale, rapporti con clienti e fornitori, dattilografia e redazione di atti a partire dai manoscritti dell’avvocato, organizzazione amministrativa dell’ufficio, utilizzo costante degli strumenti dello studio, esecuzione di pagamenti per conto del titolare. Le attività, secondo quanto accertato in appello, erano rimaste nel tempo identiche, ripetitive, routinarie, pienamente riconducibili al terzo livello del contratto collettivo degli studi professionali.
Il nodo della controversia non riguardava tanto le mansioni, quanto il contesto personale. Tra la lavoratrice e il titolare dello studio era infatti intercorsa una convivenza more uxorio. Proprio su questo elemento si era fondato il rigetto della domanda in primo grado: secondo il Tribunale, la prestazione doveva presumersi resa per ragioni affettive, affectionis vel benevolentiae causa, e quindi gratuita. In presenza di una relazione stabile, la presunzione di gratuità – secondo un orientamento consolidato – è particolarmente forte e l’onere probatorio per chi rivendica la subordinazione diventa più rigoroso.
La Corte d’Appello di Milano ha però ricostruito diversamente la vicenda. Ha valorizzato la continuità della prestazione per oltre ventisette anni, la presenza di compensi erogati nel tempo anche sotto qualificazioni formalmente diverse – prestazioni occasionali, co.co.co., co.co.pro. – il riconoscimento documentale di istituti tipici del lavoro subordinato come ferie, tredicesima, TFR e contributi, l’inserimento stabile della lavoratrice nella struttura organizzativa dello studio, l’assenza di qualsiasi rischio economico in capo alla stessa. Ha osservato che le mansioni erano quelle tipiche di una segreteria professionale e che la prestazione era pienamente integrata nell’attività dello studio. In altri termini, non si trattava di un aiuto occasionale o di una collaborazione dettata da solidarietà affettiva, ma di un lavoro organizzato e funzionale all’attività professionale.
Sulla base di questi elementi la Corte territoriale ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1991 al 2018 e ha condannato l’erede del professionista al pagamento del TFR, quantificato in oltre 53 mila euro. Il ricorso per Cassazione ha tentato di rimettere in discussione questa ricostruzione, sostenendo che mancassero gli indici dell’eterodirezione e che la relazione sentimentale fosse stata sottovalutata, oltre a contestare la quantificazione delle somme dovute.
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ricordato che la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto spettano al giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente. Soprattutto, ha ribadito un principio di fondo: la presunzione di gratuità che può operare nei rapporti affettivi non è assoluta. Può essere superata quando emergono in modo concreto e documentato gli indici tipici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, l’inserimento stabile nell’organizzazione del datore, la corresponsione di un compenso fisso, l’assenza di autonomia imprenditoriale e di rischio.
La convivenza, in altre parole, non sterilizza la realtà economica del rapporto. Se la prestazione è oggettivamente organizzata, continuativa e funzionale all’attività professionale, il diritto del lavoro si applica. La sentenza assume un rilievo che va oltre il singolo caso: nei contesti in cui le collaborazioni nascono in ambiti personali o familiari e si sviluppano in modo informale, la qualificazione giuridica non dipende dalle etichette utilizzate né dalla natura del legame affettivo, ma dall’analisi concreta delle modalità di svolgimento dell’attività. Quando i fatti parlano il linguaggio della subordinazione, la presunzione di gratuità è destinata a cadere. (Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 2281/2026, pubblicata il 4 febbraio 2026)
Biagio Cartillone




























