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Per trasferire il dirigente sindacale per incompatibilità ambientale è sempre necessario il nullaosta dell’organizzazione sindacale

Biagio Cartillone
Luglio21/ 2023

Un dipendente del Ministero dell’istruzione, facente parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, componente della rsu ha impugnato il provvedimento di trasferimento d’ufficio adottato dalla direzione scolastica per incompatibilità ambientale a causa di una diffusa conflittualità esistente nel comparto scolastico con situazioni di disagio, difficoltà operative e relazionali.

Il provvedimento di trasferimento è stato impugnato dal diretto interessato perché, a suo dire, era stato adottato dalla pubblica amministrazione senza aver preventivamente raccolto il necessario nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Il Tribunale di Foggia e la Corte di appello di Bari hanno respinto l’impugnazione del trasferimento ritenendolo legittimo e fondato sul comportamento scarsamente collaborativo e con conflitto di interessi del dipendente, ritenendo non necessario il preventivo nullaosta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’impiegato pubblico. Il Ministero e le amministrazioni scolastiche hanno resistito riproponendo gli argomenti difensivi svolti avanti i giudici di merito che tanto successo avevano avuto.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’impiegato-dirigente sindacale che ha lamentato la violazione dell’art. 22 dello Statuto dei lavoratori e le previsioni del contratto collettivo, atteso che la trasferibilità degli impiegati pubblici componenti della r.s.u. (equiparati, quanto alle prerogative ivi previste, ai dirigenti delle rappresentanze aziendali) è subordinata al preventivo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza che, nella specie, non era stato acquisito, con effetto preclusivo sul disposto trasferimento.

La Cassazione ha motivato la decisione affermando che: “Nel pubblico impiego, i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro sono regolati dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 42 (norma che, ai sensi dell’art. 70, comma 8, si applica al personale della scuola) oltre che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

l’art. 42, comma 1 cit. prevede che “nelle pubbliche amministrazioni le libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della L. 20 maggio 1970, n 300, e successive modificazioni ed integrazioni” e così dall’art. 22 Stat. lav. che sottopone il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 (tra i quali, ai sensi dell’art. 42, comma 6, devono annoverarsi anche i componenti delle r.s.u., al previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza; ed allora deve ritenersi che il trasferimento in questione (dall’originaria sede di lavoro fosse subordinato al preventivo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza del dipendente (e risulta dalla stessa sentenza impugnata che proprio all’associazione sindacale di appartenenza il nulla osta non era stato richiesto avendo l’Amministrazione interpellato solo i componenti delle altre due sigle sindacali, ricevendo pareri difformi in merito a tale trasferimento);

né possono assumere rilievo dirimente le asserite esigenze tecniche, organizzative e produttive, individuate in una accertata incompatibilità ambientale, poste erroneamente a fondamento della impugnata decisione; come di recente affermato da questa Corte (Cass. 30 giugno 2022, n. 20827) in mancanza del previsto nulla osta non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere (in quel caso ai sensi dell’art. 2013 c.c.; nel caso del personale ATA della scuola ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 566 e 567 e delle disposizioni dei contratti collettivi in materia di mobilità), il trasferimento che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di anti sindacabilità; ciò, in quanto le suddette ragioni di incompatibilità, addotte a giustificazione del provvedimento di trasferimento, non possono condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale;“ Cassazione civile sez. lav., 01/06/2023, n.15548.

La sentenza della Cassazione ha ritenuto così prevalente l’esigenza di tutelare l’attività sindacale rispetto al trasferimento dell’impiegato per incompatibilità ambientale. Senza questo preventivo nullaosta dell’organizzazione sindacale i giudici di merito non avrebbero nemmeno dovuto esaminare i fatti dell’incompatibilità ambientale che non potevano essere giudizialmente introdotti e tantomeno accolti.
I principi giuridici affermati dalla Cassazione, mutate le cose che sono da mutare, valgono tanto per il pubblico impiego che per quello privato stante la comune disciplina prevista dallo Statuto dei lavoratori.

Biagio Cartillone

Biagio Cartillone

Avvocato, Giuslavorista del Foro di Milano - www.biagiocartillone.it