di Alberto Pizzoferrato – Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Bologna
L’avvio, proprio in questi giorni, della trattativa sindacale tra la Triplice confederale e Confindustria in ordine alla riforma della struttura della contrattazione collettiva, rappresenta un fatto di straordinario rilievo e di grande aspettativa perché documenta un interesse convergente delle parti sociali verso una, ormai indifferibile, revisione degli assetti, delle funzioni e delle competenze contrattuali. Finalmente assunto come irrinunciabile il valore del cambiamento (sia consentito il rinvio ad un mio scritto Il contratto di secondo livello come espressione di una cultura cooperativa e partecipativa, in RIDL, 2006, I, p. 434 ss.), anche sulle soluzioni concrete sembrano emergere ampie sintonie e corrispondenze, quanto meno sulle linee di fondo, che lasciano ben sperare in un esito fruttuoso del negoziato. Certo, esiste un «convitato di pietra» che è il Governo, necessariamente assente in questa fase pre-elettorale, il cui impulso e assunzioni di responsabilità è determinante non solo per la buona riuscita dell’accordo, ma anche e soprattutto per la successiva fase di implementazione.
Il sistema non può reggere all’innovazione se non viene corredato di misure stabili ed efficaci sul piano della riduzione del peso fiscale dei redditi di lavoro, sulla detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e degli altri emolumenti aziendali (es. straordinari, mensilità aggiuntive, indennità specifiche), sull’ampia fungibilità dei livelli contrattuali in sede di regolamentazione integrativa o derogatoria della legge, sull’assimilazione, quanto meno parziale, delle regole contrattuali valide per il settore privato e di quelle valide per il settore pubblico, sull’efficacia generalizzata del contratto nazionale e di quello aziendale/territoriale, a prescindere dal mandato rappresentativo o dal consenso individuale e a fronte di obiettivi indici di rappresentatività sindacale dei soggetti stipulanti. La trattativa dunque, pur partendo sotto i migliori auspici, stando anche alle dichiarazioni pubbliche dei suoi protagonisti, presenta l’incognita di un’adesione effettiva a posteriori dell’eligendo esecutivo e quindi non può ritenersi davvero conclusa ed in ogni caso davvero idonea allo scopo fino ad una sua piena ratifica da parte della nuova compagine di governo.
Ma vediamo intanto la base di partenza, e dove essa potrebbe essere migliorata o integrata. Intanto va dato atto a Cgil, Cisl e Uil di aver approntato un documento unitario di svolta, che abbandona alcune remore di un passato anche molto recente, per dichiarare un catalogo, in larga parte condivisibile, di riferimenti d’azione: i) conferma del sistema articolato su due livelli complementari, in cui al nazionale competa di preservare il potere di acquisto dei salari, oltre che di fornire la “definizione della normativa nazionale e generale, la regolazione del sistema di relazioni industriali a livello settoriale”, mentre al decentrato spetti di redistribuire la produttività e di concorrere “all’organizzazione del lavoro, alla valorizzazione della professionalità e degli orari, all’individuazione della flessibilità contrattata e della salute e sicurezza sul lavoro puntando sulla prevenzione e formazione”, con l’effetto così di uno spostamento, per il vero contenuto, dell’assetto regolativo dal centro in periferia; ii) razionalizzazione e semplificazione dei contratti collettivi nazionali, che hanno raggiunto ormai una dimensione complessiva patologica (non si conosce il numero esatto dei ccnl, pare si attesti intorno ai 450), così realizzando non solo un utile “disboscamento”, ma anche una riorganizzazione delle coperture che concorra a prevenire il deprecabile fenomeno dei contratti c.d. selvaggi; iii) anticipazione dei tempi di apertura dei tavoli di rinnovo contrattuale (6 mesi prima della scadenza naturale) e unificazione della durata del ccnl per la parte economica e per quella normativa a tre anni; iv) ripudio verso il ricorso a qualunque meccanismo automatico di perequazione salariale ma con contestuale allestimento di strumenti contrattuali prevenzionistici tarati sulla “inflazione realisticamente prevedibile”, in grado di ridurre efficacemente i differenziali, e quindi maggiormente «performanti» rispetto all’indennità di vacanza contrattuale.
Tali ottime intenzioni di riforma non ci sembrano tuttavia sufficienti perché sorvolano su questioni centrali che non possono essere rimandate. La prima riguarda le clausole di rinvio del ccnl al contratto di secondo livello. Nell’impostazione del documento si rinnova l’attuale esperienza, basata sul protocollo del 23 luglio 1993, di una distribuzione delle competenze regolative effettuate, di volta in volta, dal ccnl, sul principio che, al di fuori delle materie espressamente delegate, tutte le altre siano di competenza esclusiva del livello nazionale. E’ vero che nel documento si cedono al secondo livello alcune materie aggiuntive rispetto alla retribuzione variabile ed accessoria, ma è altrettanto vero che non si intacca il modello di riparto, lasciando al livello nazionale il pieno arbitrio delle quote di “sovranità” normativa che possono essere attribuite al livello inferiore, confinato sempre in anguste e predefinite aree di intervento. Inadeguata appare qui la difesa dello status quo, anche considerato che la giurisprudenza di legittimità ha concluso, valorizzando il principio di libertà sindacale e di rappresentanza civilistica, per la piena validità ed efficacia di accordi aziendali sopraggiunti che, in violazione di clausole di rinvio o di uscita, si siano espressi su aspetti ignorati dal ccnl o da questo esplicitamente regolati in maniera difforme (da ultimo, Cass. 14 maggio 2007, n. 11019): formalmente, quindi, nulla osta a che il livello inferiore vada per la sua strada e ponga disposizioni in aperto dissidio con il ccnl.
Si aggiunga che l’esperienza contrattuale già conosce gli accordi aziendali in deroga governati direttamente dallo stesso contratto nazionale e dunque “istituzionalizzati”, in presenza di situazioni di difficoltà congiunturali dell’impresa o di accompagnamento ad azioni di sviluppo e investimento con ricadute occupazionali (v. accordo settore chimico-farmaceutico del 29 giugno 2007). Di guisa che, fermi restando i principi di intangibilità dei diritti quesiti e di inderogabilità delle norme legislative di riferimento (prime fra tutte l’art. 36 Cost. sulla retribuzione sufficiente e proporzionata), si sarebbe meglio potuto ipotizzare – anche per dare ingresso a legittime istanze di diversificazione dei trattamenti per territorio, per distretto o per filiera produttiva – un sistema invertito, caratterizzato dal principio per cui tutto ciò che non è espressamente devoluto al livello nazionale dallo stesso accordo interconfederale (o triangolare) ricada nella sfera di agibilità del contratto aziendale che potrebbe pertanto cimentarsi su tutte le materie ed istituti che non sono di esclusiva pertinenza del contratto di categoria (secondo una formula già adottata dall’accordo interconfederale dell’artigianato del 17 marzo 2004 e dalla successiva intesa applicativa del 14 febbraio 2006).
La seconda questione riguarda l’efficacia soggettiva del contratto collettivo. Sul versante nazionale, il problema concerne la possibile competizione fra contratti concorrenti, stipulati da sigle sindacali distinte, tutti legittimati dal riconoscimento di fatto da parte della rispettiva controparte sociale. Ora, solo con una legge che imponga soglie misurabili e certe di rappresentatività e ad esse associ l’efficacia generalizzata del contratto collettivo, come accade per il settore pubblico, si potrà pervenire al risultato utile di sgomberare il campo da contratti di comodo al ribasso e di scongiurare un’ulteriore “balcanizzazione” del sistema contrattuale. Sul versante aziendale, sempre la legge potrebbe sterilizzare il potere di dissenso dei singoli lavoratori rispetto all’ipotesi contrattuale raggiunta, garantendo uniformità di applicazione, anche in caso di contratti in perdita o gestionali, a prescindere dall’esistenza di una specifica norma legislativa che abiliti il contratto a porre, a quei limitati fini, disposizioni derogatorie o autorizzatorie. Naturalmente un tale modello, sbilanciato a favore del secondo livello, cui si attribuirebbe una competenza normativa generale e un’efficacia applicativa generalizzata e indipendente dal consenso individuale, nono solo implica un elevato livello di responsabilizzazione da parte dei sindacati comparativamente più rappresentativi nelle diverse sedi decentrate, ma richiede almeno un paio di correttivi minimali: che si possa individuare un meccanismo efficace di esigibilità del secondo livello (anche tramite applicazioni analogiche), che dovrebbe comunque essere garantito ad una platea di destinatari di molto superiore all’attuale grado di copertura del 30%; e che il ccnl diventi inderogabile (in peius) anche alla contrattazione aziendale, e quindi venga sganciato dal criterio cronologico di prevalenza nella successione fra fonti e riportato ad un criterio gerarchico, in quanto rappresentante un affresco essenziale e “blindato” di diritti intangibili.
Insomma, bene alla conferma del sistema binario, bene all’apertura verso il secondo livello, anche se ci sembra che tale apertura dovrebbe essere più coraggiosa, modificando l’attuale sistema delle clausole di rinvio; mentre riteniamo indispensabile un intervento legislativo di supporto che garantisca l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi, nel quadro di una ridefinizione dei soggetti stipulanti e della prevalenza del livello nazionale in caso di conflitto applicativo. L’impresa potrebbe apparire ardua data la possibile resistenza bipartisan, di tipo culturale e relazionale, alla proposta, ma ci sembra necessaria per dare nuovo slancio al sistema contrattuale, favorire le differenze territoriali e produttive in un contesto di salvaguardia a tutto tondo degli aspetti fondamentali del rapporto, disincentivare prassi deresponsabilizzate di competizione contrattuale verso il basso. Certo, perché questo possa avverarsi, rimane la precondizione, giustamente sottolineata dalle parti sociali, della riduzione della pressione fiscale e di quella contributiva sul lavoro in genere e sul lavoro subordinato in particolare. Il tema dell’abnorme costo del lavoro italiano non può più aspettare: speriamo che la coalizione che sarà chiamata a governare il paese per i prossimi anni se ne rammenti, anche dopo le elezioni.



























