28ª Seduta
Presidenza della Presidente
CATALFO
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce il provvedimento, per le parti di competenza, la relatrice CAMPAGNA (M5S), che si sofferma sull’articolo 8. L’articolo 8, infatti, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla preparazione, trasporto e vendita delle piccole produzioni locali (PPL); tali corsi hanno altresì lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione delle PPL. Conclusivamente si riserva di esprimere un parere alla conclusione del dibattito.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) chiede di poter disporre di un tempo adeguato per approfondire i contenuti del provvedimento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.
La relatrice NOCERINO (M5S) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.
Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore PATRIARCA (PD) riepiloga una serie di problematiche emerse durante l’esame del provvedimento, partendo dal passaggio di alcuni dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’INAIL, che andrebbe adeguatamente segnalato alla Commissione di merito. Segnala poi il tema dell’assicurazione, che risulterebbe non adeguata alle attività che tipicamente vengono svolte da tale personale. Ricorda poi che, ai sensi dell’articolo 10 del Codice della protezione civile, sono stati affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco compiti di formazione: tuttavia, poiché tali funzioni non sono state sufficientemente definite nei loro contenuti, la predetta disposizione è rimasta di fatto inattuata. Altra tematica segnalata concerne le caratteristiche del diploma necessario per l’accesso, su cui il dibattito rimane aperto. In conclusione, propone alla relatrice di introdurre nel parere una modifica in tema di inquadramento del personale del Corpo diretta a prevedere l’istituzione di un ruolo direttivo speciale avente le stesse denominazioni del ruolo direttivo ordinario, stabilendo altresì che la sovraordinazione funzionale sia posta in capo alla dirigenza.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenzia come il parere mette in luce alcune problematiche già emerse nel corso delle audizioni. Ritiene fondamentale che nella prossima legge di bilancio siano previste le necessarie risorse dedicate al personale dei vigili del fuoco e che sia previsto un trattamento economico analogo a quello stabilito per gli altri operatori del settore della sicurezza. Sul tema dei titoli di studio richiesti per l’accesso ritiene preferibile il possesso di un diploma di carattere tecnico stante la particolare professionalità richiesta nello svolgimento delle attività.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo e ricorda come le audizioni hanno messo in luce principalmente la grave carenza di organico che affligge il Corpo dei vigili del fuoco. Ritiene pertanto che vada prioritariamente rafforzata la loro consistenza numerica dal momento che il Gruppo della Lega è interessato soprattutto agli ambiti legati alla sicurezza dei cittadini.
Anche il senatore BERTACCO (FdI), nel preannunciare il proprio voto favorevole, evidenzia come la proposta di parere raccolga diverse sollecitazioni già emerse nel corso delle audizioni. Auspica principalmente che il Governo possa reperire le risorse necessarie per l’assolvimento degli importanti compiti assegnati ai vigili del fuoco. Sul tema del titolo di studio necessario per l’accesso, ritiene che oltre alle considerazioni sul carattere tecnico delle attività svolte, vadano anche salvaguardate professionalità e posizioni acquisite dai dipendenti già in servizio.
La relatrice NOCERINO (M5S) apprezza le diverse sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, per quanto concerne in particolare il passaggio dei dipendenti all’INAIL, i titoli di studio necessari per l’accesso e la necessità di disporre di maggiori risorse per il personale. Per quanto concerne la proposta di modifica suggerita dal senatore Patriarca, pur apprezzandone gli intenti, ritiene preferibile non modificare i contenuti del parere precedentemente illustrato.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità lo schema proposto dalla relatrice.
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea del lavoro (COM(2018) 131 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell’Unione europea, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore PUGLIA (M5S) illustra una nuova formulazione della proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, con cui intende dare conto dei rilievi e delle osservazioni evidenziate nel corso della discussione svoltasi nella seduta di ieri.
Il senatore CAUSIN (FI-BP) sottolinea come per l’importanza del ruolo che dovrà essere svolto dall’Autorità europea del lavoro sia necessario un dibattito serio e approfondito sull’argomento. Più in dettaglio, ritiene improprio l’inserimento del tema del reddito di cittadinanza all’interno della risoluzione, dal momento che tale argomento andrebbe più opportunamente affiancato ad un efficiente sistema delle politiche attive per il lavoro, circostanza quest’ultima che è vera in altri Paesi europei ma non in Italia. Chiede pertanto più tempo al relatore al fine di poter svolgere i necessari approfondimenti.
Il senatore PATRIARCA (PD) ribadisce la propria contrarietà riferita alla parte della proposta di risoluzione concernente il reddito di cittadinanza.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) chiede una breve sospensione della seduta per poter meglio valutare le proposte di modifica avanzate dal relatore.
La PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,05.
Il relatore PUGLIA (M5S) ritiene utile poter effettuare ulteriori approfondimenti diretti, per quanto possibile, ad accogliere i molteplici suggerimenti pervenuti nel corso del dibattito, con l’obiettivo di pervenire ad una risoluzione che risulti il più possibile condivisa. Richiede pertanto il rinvio della votazione finale sulla risoluzione.
La presidente CATALFO prende atto di tale intendimento del relatore e rinvia pertanto il seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente CATALFO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani giovedì 20 settembre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,10.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 36
L’11a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che lo schema concerne:
– funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo;
– rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. Sono inoltre previste: la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori); l’attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli); talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione (e talora l’accesso ad una qualifica superiore è mutata in a ruolo aperto). Per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado;
– l’istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche(specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative;
– l’istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali(operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);
– l’istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);
– l’incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell’accesso al ruolo dei ruoli direttivi;
– l’istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);
– l’istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;
– la valutazione del personale di alcuni ruoli,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi e suggerimenti.
Anzitutto si invita la Commissione di merito a:
– prevedere un consistente aumento dell’organico per il ruolo dei capi squadra rispetto a quanto previsto nelle tabelle allegate allo schema di decreto in esame, che appare decisamente insufficiente rispetto alle reali esigenze del Corpo. Come infatti rilevato nel corso delle audizioni da numerose organizzazioni sindacali, ciò appare ancor più necessario alla luce della centralità della funzione svolta dal capo squadra (il quale è peraltro ufficiale di polizia giudiziaria e sempre più spesso non conclude la propria opera al termine dell’intervento di soccorso, ma si occupa altresì dei rapporti d’intervento, delle informative e delle comunicazioni di reato, oltre a dover assolvere alle richieste di collaborazione e deleghe d’indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti) e della grave carenza d’organico in cui il Corpo si trova attualmente ad operare;
– modificare la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 259 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (introdotta all’articolo 5 dello schema di decreto in esame) riguardante i criteri d’inquadramento del personale del Corpo appartenente all’ex carriera degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio nell’istituendo ruolo dei Direttivi Aggiunti. Tale disposizione richiede infatti come requisito base per la nuova collocazione professionale il titolo della laurea (articolo 215, comma 1, lettera b)). Tuttavia non si può non considerare il fatto che il personale interessato al nuovo inquadramento, anche se non in possesso del titolo della laurea, svolge da decenni alte funzioni direttive in settori nevralgici dell’attività di soccorso e della prevenzione incendi. Per tale personale dunque l’applicazione del nuovo articolo 259 comporterebbe una forte penalizzazione e, di fatto, una vera e propria “degradazione” rispetto alla loro posizione prima del riordino. Ciò deve essere analogamente considerato in riferimento all’inquadramento del personale amministrativo-tecnico-informatico attualmente inserito nelle qualifiche dei ruoli degli Ispettori e Sostituto Direttori Amministrativo Contabili e nelle qualifiche del ruolo degli Ispettori e dei Sostituti Direttori Tecnico-Informatici, in quanto detto personale viene penalizzato dalla richiesta del titolo di laurea come requisito di accesso al ruolo Direttivo Aggiunto pur se “ad esaurimento”. A tal riguardo appare utile ricordare come attraverso il decreto legislativo n. 334 del 2000 e il decreto legislativo n. 201 del 2001 il Comparto Sicurezza abbia istituito il similare “ruolo direttivo speciale” riservato al personale degli Ispettori delle Forze dell’Ordine, senza richiedere il requisito del titolo di laurea.
Da ultimo, si suggerisce alla Commissione di merito di modificare la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore viene previsto unicamente il diploma di tipo tecnico, poiché tale disposizione finirebbe di fatto per annullare di colpo l’anzianità operativa acquisita. Appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, senza l’indicazione di un unico indirizzo specifico. Sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall’indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza.
NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 131 definitivo
L’11a Commissione, esaminato l’atto in titolo, premesso che:
la proposta in esame si inserisce nel quadro del pacchetto sull’equità sociale presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, che si compone della comunicazione “Monitorare l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali” (COM (2018) 130) e della raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM (2018) 132);
la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è dare risposte ai lavoratori in relazione a un mercato del lavoro sempre di più caratterizzato da aspetti di natura transfrontaliera nonché avviare una progressiva armonizzazione a livello di diritto interno degli Stati membri dei sistemi nazionali di protezione sociale, spesso non più adeguati a un’economia con modelli produttivi propensi a determinare fenomeni di disoccupazione cosiddetta tecnologica;
in tale contesto, si delinea sempre più chiaramente la necessità di creare ammortizzatori sociali che rispondano a un mondo del lavoro in cui al lavoro subordinato e a tempo indeterminato si affiancano sempre di più forme di lavoro atipico, a tempo determinato e autonomo, anche su grandi piattaforme digitali dove spesso i lavoratori sono privi di tutele (indennità di malattia, di maternità, eventuali sussidi di disoccupazione);
visti i dati sulla crescente mobilità lavorativa intraeuropea, con gli evidenti fenomeni di dumping salariale, le Istituzioni europee e gli Stati membri sono chiamati ad agire per la tutela del lavoratore non più nazionale, ma “europeo”, in un quadro transfrontaliero che pur garantendo sulla carta la parità di trattamento tra lavoratori dei diversi Stati membri e la loro libera circolazione, stenta poi a trovare applicazione concreta e reale;
il pilastro europeo dei diritti sociali esprime principi e diritti fondamentali per assicurare l’equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nell’Europa del XXI secolo. Aggiunge nuovi principi per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici. Al quattordicesimo principio viene sancito il diritto a un adeguato reddito minimo. La riforma dei sistemi di protezione sociale, che vede in Italia il dibattito sull’introduzione di un reddito di cittadinanza, è un tema che interessa tutta l’Europa, proprio perché i cambiamenti sempre più rapidi nel mondo del lavoro hanno interessato in maniera similare tutti gli Stati membri, che hanno trovato difficoltà a mettere in atto le necessarie risposte alle problematiche che da ciò ne sono derivate;
considerato che:
l’istituzione dell’Autorità europea del lavoro, negli intenti che emergono dalla proposta in esame, dovrebbe agevolare l’accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e doveri nei campi della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l’accesso ai servizi pertinenti con il supporto di funzionari di collegamento nazionali. Dovrebbe, inoltre, sostenere la cooperazione operativa tra autorità nazionali ai fini dell’esecuzione transfrontaliera della pertinente normativa dell’Unione, anche agevolando le ispezioni congiunte, nonché offrire mediazioni e agevolare soluzioni in caso di controversie tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro transfrontaliero, ad esempio nel quadro di ristrutturazioni di imprese che riguardano più Stati membri;
l’Autorità avrebbe, quindi, facoltà di proporre ispezioni congiunte agli Stati membri (in ogni caso effettuate nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro interessato), qualora dovesse rilevare possibili frodi o abusi;
l’Autorità europea del lavoro collaborerà strettamente con gli esistenti organismi europei afferenti al lavoro, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), al fine di garantire complementarità e coerenza tra le rispettive attività ed elaborando analisi e valutazioni del rischio su questioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Nell’Autorità verranno, inoltre, integrati diversi comitati e reti amministrative esistenti;
acquisite le osservazioni della 14a Commissione per quanto attiene ai profili di competenza;
si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.
La costituzione dell’Autorità europea del lavoro dovrà rappresentare a livello europeo il raccordo fra Stati membri per avviare una discussione più ampia sulle condizioni salariali e sociali europee, per procedere a una armonizzazione anche dei sistemi di protezione sociale, con strumenti idonei ad arginare e contrastare il fenomeno del dumpingsalariale, anche per i lavoratori in distacco o in mobilità transnazionale, prevedendo controlli volti a contrastare il fenomeno delle aziende che collocano la sede legale e/o impianti produttivi negli Stati membri che dispongono di un regime fiscale e/o offrono oneri di manodopera più vantaggiosi.
Inoltre, risulta necessario individuare con chiarezza i criteri oggettivi con cui gli Stati membri dovranno scegliere la sede dell’Autorità, tenendo in considerazione soprattutto quegli Stati con livelli occupazionali più critici e con maggiore mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Proprio per le considerazioni sopra esposte, è auspicabile che la sede venga attribuita all’Italia in una delle regioni che presenta maggiori criticità occupazionali, che, come rilevato anche dall’ISTAT, risultano le Regioni del territorio del Mezzogiorno.
Appare necessario altresì assicurare che l’Autorità sia dotata di personale in grado di godere piena autonomia e operatività, valutando anche la possibilità di prevedere più di un solo funzionario per Stato membro, rapportandosi al numero degli abitanti, al fine di garantire copertura e continuità all’azione amministrativa, con rapporti di dialogo e stretta collaborazione con le parti sociali nazionali ed europee, nonché con le autorità ispettive nazionali.
Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l’Autorità cooperi con altre agenzie dell’Unione, in particolare quelle attive nell’ambito dell’occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie nonché evitando le duplicazioni e ottenendo così risparmi finanziari: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
In fase di approvazione della proposta di regolamento dovranno essere chiarite le conseguenze di un eventuale mancato adeguamento, da parte di uno Stato membro, alle indicazioni dell’Autorità in fase di attività di mediazione in controversie tra le autorità degli Stati membri in merito all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dalla medesima proposta, concernenti la mobilità transfrontaliera e il coordinamento della sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 13 della stessa. Al riguardo, occorrerà tenere in considerazione come la funzione di mediazione, tecnicamente intesa, attribuirebbe all’Autorità un carattere giurisdizionale invece che una funzione di supporto tecnico e assistenza, rischiando di generare implicazioni giuridiche sovranazionali.
Ulteriori chiarimenti risultano essere necessari in riferimento alla possibilità di adire la Corte di giustizia avverso gli atti dell’Autorità, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza formatasi in relazione ad altre agenzie europee e recepita nel Trattato di Lisbona.
Nell’ambito dell’attività ispettiva dell’Autorità, risulterebbe opportuno garantire la possibilità di consultare i dati presenti a livello europeo nel Business Registers Interconnection System e nel database che accompagnerà la creazione dello European Social Security Number, così come i dati a disposizione nei diversi Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali. Sul punto, è infatti auspicabile che l’Autorità abbia una funzione di raccordo e coordinamento tra gli ispettorati, facilitando l’accesso e lo scambio di informazioni nonché lo scambio di buone prassi tra Stati membri.
Da ultimo, in riferimento all’articolo 14, si dovrebbe specificare che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala o i grandi progetti con ripercussioni sull’occupazione, che in quanto tali possono comportare l’intervento dell’Autorità, debbano riguardare non solo le “regioni di confine” tra Stati membri, ma tutte le regioni interessate dagli eventi considerati.
27ª Seduta
Presidenza della Presidente
Intervengono, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, in rappresentanza dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il presidente, dottor Antonello Soro, la dottoressa Chiara Romano, assistente giuridico del presidente, il dottor Francesco Modafferi, dirigente del dipartimento realtà pubbliche, sanità e ricerca, la dottoressa Marisa Serafini, funzionario del servizio relazioni esterne e media.
La seduta inizia alle ore 15,10.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo su YouTube canale 3 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in relazione all’affare assegnato sull’utilizzo delle metodologie di data mining per eseguire visite mediche di controllo ai lavoratori del settore pubblico (n. 58)
Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 6 settembre.
La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell’affare assegnato.
Il dottor SORO, presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, svolge quindi un ampio intervento sulle questioni relative all’utilizzo delle metodologie di data mining.
Prendono la parola per porre quesiti e formulare considerazioni i senatori FLORIS (FI-BP), AUDDINO (M5S), PATRIARCA (PD), MATRISCIANO (M5S) e la presidente CATALFO.
A tutti replica il dottor SORO.
La PRESIDENTE ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara infine conclusa l’audizione, comunicando che la documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione non appena trasmessa.
Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(717-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Introduce il provvedimento, per le parti di competenza, il relatore AUDDINO (M5S), che si sofferma sulle modifiche apportate dalla Camera. In particolare, ilcomma 1-bisdell’articolo 5 proroga dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018 il termine entro il quale la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni deve concludere i propri lavori. Illustra poi il comma 3-octies del successivo articolo 6, che differisce dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 il termine di decorrenza delle disposizioni che richiedono lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, e l’articolo 9-quater che amplia per il 2018 le destinazioni delle risorse in favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.
La senatrice PARENTE (PD) sottolinea alcune proroghe che sarebbe stato più opportuno inserire nel provvedimento, quale, ad esempio, quella per il cosiddetto voucherbaby sitting, strumento di particolare utilità a sostegno delle lavoratrici donne.
Il senatore PATRIARCA (PD) esprime preoccupazione per quanto previsto dal comma 3-octies dell’articolo 6, che sembra preannunciare una profonda rivisitazione del modello di alternanza scuola-lavoro, uno strumento importante utilizzato diffusamente anche negli altri Paesi europei. Più opportuna sarebbe stata la previsione di uno strumento di monitoraggio diretto a valutare quali aspetti dell’alternanza scuola-lavoro abbiano funzionato meglio.
Interviene in replica il relatore AUDDINO (M5S) sottolineando come quanto previsto dal comma 3-octies citato indichi l’attenzione con cui il Governo segue l’argomento, individuando la necessità di una seria rivisitazione del sistema scuola-lavoro.
Conclusivamente propone pertanto l’espressione di un parere favorevole.
Preannuncia il proprio voto contrario il senatore FLORIS (FI-BP) alla luce di un giudizio negativo sul complesso del provvedimento.
Anche il senatore LAUS (PD) preannuncia il proprio voto contrario e formula un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, rilevando in particolare come in tale occasione venga evidenziata la grande distanza che sussiste tra quanto promesso in campagna elettorale e quanto concretamente realizzato dall’attuale Governo.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ritiene che le modifiche apportate migliorino il testo così come approvato dal Senato; più in generale condivide la portata complessiva del provvedimento ricordando i molti interventi che l’attuale Esecutivo sta portando avanti per realizzare il programma di Governo.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) esprime condivisione per la proposta di parere del relatore.
Presente il prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)
(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.
La relatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az), dopo aver ricordato che le integrazioni e correzioni suggerite sono il frutto della diretta esperienza dei soggetti interessati, evidenzia come gli aspetti rilevanti per la Commissione rivestono carattere marginale. Propone pertanto di esprimere osservazioni non ostative.
Il senatore PATRIARCA (PD), nel ricordare che il provvedimento in esame ha richiesto un lungo e intenso lavoro avviato dal precedente Governo, condivide la proposta di parere avanzata dalla relatrice.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) evidenzia come l’atto del Governo vada a completare un percorso avviato nel 2017 che ha coinvolto le forze di Polizia nel loro complesso. Sottolinea come il provvedimento ha fatto emergere una serie di criticità, in particolare per quanto concerne le risorse necessarie, che si auspica tuttavia potranno essere superate in fase attuativa, così come ulteriori miglioramenti potrebbero essere realizzati prevedendo una legge delega per le forze armate.
Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva all’unanimità lo schema di osservazioni non ostative proposto dalla relatrice.
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea del lavoro (COM(2018) 131 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell’Unione europea e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.
Il relatore PUGLIA (M5S) illustra una bozza di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
Il senatore PATRIARCA (PD) esprime in generale apprezzamento per il testo proposto dal relatore, che riconosce all’Europa un ruolo privilegiato. Ritiene tuttavia che il paragrafo presente nella premessa con cui si fa riferimento al reddito di cittadinanza andrebbe più opportunamente espunto dalla risoluzione: chiede pertanto se sia possibile procedere ad una votazione della risoluzione per parti separate.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) fa presente che è intenzione dell’attuale maggioranza cambiare non soltanto l’Italia, ma anche l’Europa e che pertanto, in tale ottica, è del tutto coerente operare per un’Europa più umana e sociale, attenta alla tutela del lavoro, in ciò manifestando una netta discontinuità rispetto all’operato dei precedenti governi.
La senatrice PARENTE (PD) ricorda come la relazione governativa all’atto comunitario abbia proposto la possibilità di prevedere un modello di governance inclusivo anche delle parti economiche e sociali. Invita pertanto il relatore a valutare la possibilità di inserire tale possibile modello di governance tripartito, che includa anche le parti economiche e sociali oltre alla Commissione europea e agli Stati membri, nell’ambito della proposta di risoluzione.
Il senatore FLORIS (FI-BP) ricorda che esistono già in ambito europeo molteplici organismi che si occupano di tematiche attinenti al lavoro. Più in generale, fa presente che sussiste un problema di mancanza di controlli sulla spesa in ambito europeo a cui l’atto comunitario in discussione non porta alcun contributo significativo. Per quanto concerne la governance del nuovo organismo, ritiene che l’Autorità europea del lavoro probabilmente già ingloba al proprio interno i rappresentanti delle parti sociali. Ritiene infine che non sia opportuno nell’ambito della risoluzione dare indicazioni sulla preferibile collocazione della sede dell’Autorità, in quanto tale decisione va presa in sedi più opportune. Chiede in conclusione se sia possibile procedere ad una votazione della proposta di risoluzione per parti separate.
Il senatore AUDDINO (M5S) ritiene che, se esistono già organismi in ambito europeo che si occupano di tematiche attinenti al lavoro, ciò non significa che l’Autorità in parola non possa svolgere un ruolo particolarmente significativo. Ribadisce inoltre che il tema del reddito di cittadinanza è comunque un argomento altamente rilevante soprattutto nell’ottica di coloro che sono privi di un lavoro.
La presidente CATALFO, nel ricordare che all’interno del pilastro europeo dei diritti sociali è presente il principio secondo cui chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto ad un adeguato reddito minimo, aspetto del tutto assimilabile al tema del reddito di cittadinanza, rinvia la votazione della bozza di risoluzione alla seduta di domani per consentire eventuali ulteriori approfondimenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,50.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 131 DEFINITIVO
L’11a Commissione, esaminato l’atto in titolo, premesso che:
la proposta in esame si inserisce nel quadro del pacchetto sull’equità sociale presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, che si compone della comunicazione “Monitorare l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali” (COM (2018) 130) e della raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM (2018) 132);
la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è dare risposte ai lavoratori in relazione a un mercato del lavoro sempre di più caratterizzato da aspetti di natura transfrontaliera nonché avviare una progressiva armonizzazione a livello di diritto interno degli Stati membri dei sistemi nazionali di protezione sociale, spesso non più adeguati a un’economia con modelli produttivi propensi a determinare fenomeni di disoccupazione cosiddetta tecnologica;
in tale contesto, si delinea sempre più chiaramente la necessità di creare ammortizzatori sociali che rispondano a un mondo del lavoro in cui al lavoro subordinato e a tempo indeterminato si affiancano sempre di più forme di lavoro atipico, a tempo determinato e autonomo, anche su grandi piattaforme digitali dove spesso i lavoratori sono privi di tutele (indennità di malattia, di maternità, eventuali sussidi di disoccupazione);
visti i dati sulla crescente mobilità lavorativa intraeuropea, con gli evidenti fenomeni di dumping salariale, le Istituzioni europee e gli Stati membri sono chiamati ad agire per la tutela del lavoratore non più nazionale, ma “europeo”, in un quadro transfrontaliero che pur garantendo sulla carta la parità di trattamento tra lavoratori dei diversi Stati membri e la loro libera circolazione, stenta poi a trovare applicazione concreta e reale;
la riforma dei sistemi di protezione sociale, che vede in Italia il dibattito sull’introduzione di un reddito di cittadinanza, è un tema che interessa tutta l’Europa, proprio perché i cambiamenti sempre più rapidi nel mondo del lavoro hanno interessato in maniera similare tutti gli Stati membri, che hanno trovato difficoltà a mettere in atto le necessarie risposte alle problematiche che da ciò ne sono derivate;
considerato che:
l’istituzione dell’Autorità europea del lavoro, negli intenti che emergono dalla proposta in esame, dovrebbe agevolare l’accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e doveri nei campi della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l’accesso ai servizi pertinenti con il supporto di funzionari di collegamento nazionali. Dovrebbe, inoltre, sostenere la cooperazione operativa tra autorità nazionali ai fini dell’esecuzione transfrontaliera della pertinente normativa dell’Unione, anche agevolando le ispezioni congiunte, nonché offrire mediazioni e agevolare soluzioni in caso di controversie tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro transfrontaliero, ad esempio nel quadro di ristrutturazioni di imprese che riguardano più Stati membri;
l’Autorità avrebbe, quindi, facoltà di proporre ispezioni congiunte agli Stati membri (in ogni caso effettuate nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro interessato), qualora dovesse rilevare possibili frodi o abusi;
l’Autorità europea del lavoro collaborerà strettamente con gli esistenti organismi europei afferenti al lavoro, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), al fine di garantire complementarità e coerenza tra le rispettive attività ed elaborando analisi e valutazioni del rischio su questioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Nell’Autorità verranno, inoltre, integrati diversi comitati e reti amministrative esistenti;
acquisite le osservazioni della 14a Commissione per quanto attiene ai profili di competenza;
si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.
La costituzione dell’Autorità europea del lavoro dovrà rappresentare a livello europeo il raccordo fra Stati membri per avviare una discussione più ampia sulle condizioni salariali e sociali europee, per procedere a una armonizzazione anche dei sistemi di protezione sociale, con strumenti idonei ad arginare e contrastare il fenomeno del dumpingsalariale, anche per i lavoratori in distacco o in mobilità transnazionale, prevedendo controlli volti a contrastare il fenomeno delle aziende che collocano la sede legale e/o impianti produttivi negli Stati membri che dispongono di un regime fiscale e/o offrono oneri di manodopera più vantaggiosi.
Inoltre, risulta necessario individuare con chiarezza i criteri oggettivi con cui gli Stati membri dovranno scegliere la sede dell’Autorità, tenendo in considerazione soprattutto quegli Stati con livelli occupazionali più critici e con maggiore mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Proprio per le considerazioni sopra esposte, è auspicabile che la sede venga attribuita all’Italia in una delle regioni del Sud.
Appare necessario altresì assicurare che l’Autorità sia dotata di personale in grado di godere piena autonomia e operatività, valutando anche la possibilità di prevedere più di un solo funzionario per Stato membro, rapportandosi al numero degli abitanti, al fine di garantire copertura e continuità all’azione amministrativa, con rapporti di dialogo e collaborazione con le parti sociali nazionali ed europee, nonché con le autorità ispettive nazionali.
In fase di approvazione della proposta di regolamento dovranno essere chiarite le conseguenze di un eventuale mancato adeguamento, da parte di uno Stato membro, alle indicazioni dell’Autorità in fase di attività di mediazione in controversie tra le autorità degli Stati membri in merito all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dalla medesima proposta, concernenti la mobilità transfrontaliera e il coordinamento della sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 13 della stessa. Al riguardo, occorrerà tenere in considerazione come la funzione di mediazione, tecnicamente intesa, attribuirebbe all’Autorità un carattere giurisdizionale invece che una funzione di supporto tecnico e assistenza, rischiando di generare implicazioni giuridiche sovranazionali.
Ulteriori chiarimenti risultano essere necessari in riferimento alla possibilità di adire la Corte di giustizia avverso gli atti dell’Autorità, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza formatasi in relazione ad altre agenzie europee e recepita nel Trattato di Lisbona.
Nell’ambito dell’attività ispettiva dell’Autorità, risulterebbe opportuno garantire la possibilità di consultare i dati presenti a livello europeo nel Business Registers Interconnection System e nel database che accompagnerà la creazione dello European Social Security Number, così come i dati a disposizione nei diversi Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali.Sul punto, è infatti auspicabile che l’Autorità abbia una funzione di raccordo e coordinamento tra gli ispettorati, facilitando l’accesso e lo scambio di informazioni nonché lo scambio di buone prassi tra Stati membri.
Da ultimo, in riferimento all’articolo 14, si dovrebbe specificare che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala o i grandi progetti con ripercussioni sull’occupazione, che in quanto tali possono comportare l’intervento dell’Autorità, debbano riguardare non solo le “regioni di confine” tra Stati membri, ma tutte le regioni interessate dagli eventi considerati.


























