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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

23 Febbraio 2022
in Camera

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Martedì 22 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Romina MURA, presidente, comunica che che è entrata a fare parte della Commissione la deputata Simona Suriano, alla quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
(COM(2021) 762 final).
(Esame ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Romina MURA, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l’esame dell’atto europeo in titolo.
Ricorda che, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento, l’esame può eventualmente concludersi con l’approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull’opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la relazione introduttiva.

Antonio VISCOMI (PD), relatore, segnala preliminarmente che la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021)762) è stata presentata dalla Commissione europea il 9 dicembre 2021.
Si tratta di un’iniziativa che la Presidente von der Leyen aveva preannunciato sin dalle sue dichiarazioni programmatiche e che è stata preceduta, nei mesi scorsi, da una consultazione delle parti sociali.

Il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali (platform worker), società operanti su internet che intermediano e organizzano l’attività svolta da lavoratori subordinati o autonomi in favore di clienti terzi (imprese o consumatori), costituisce, nelle intenzioni della Commissione europea, una delle principali misure per l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Il tema all’esame ha una dimensione sociale ed economica molto rilevante. La cosiddetta «economia delle piattaforme» è cresciuta infatti esponenzialmente negli ultimi anni e sta acquisendo un crescente protagonismo nel mercato del lavoro europeo. La Commissione europea stima che nell’Unione europea siano attive oltre 500 piattaforme digitali, da cui dipendono 28,3 milioni di occupati (destinati ad aumentare considerevolmente entro il 2025), per lo più appartenenti alle giovani generazioni.

L’Italia – secondo le stime della Commissione europea – avrebbe il maggior numero di platform worker con circa 4,13 milioni, di cui di cui circa 1,11 milioni svolgono tale attività in via principale: si tratta di un numero complessivamente maggiore rispetto a quello della Spagna (4,01 milioni), della Germania (3,84 milioni) e della Francia (3,09 milioni).

Le piattaforme di lavoro digitali spaziano dalle grandi società operanti sui mercati internazionali alle piccole start-up locali, interessano i più disparati settori economici ed erogano le prestazioni lavorative «in loco» (per esempio, consegna di prodotti alimentari, trasporto a chiamata) od online (per esempio, codifica di dati, servizi di traduzione).

Tali piattaforme promuovono servizi innovativi e nuovi modelli di business e possono rappresentare un’opportunità di lavoro anche per le categorie che incontrano maggiori ostacoli nell’accedere al mercato del lavoro.

Secondo la Commissione europea, però, il 55 per cento dei platform worker percepisce una retribuzione netta inferiore al salario minimo orario previsto dalla legislazione del Paese ove svolge la propria attività lavorativa. A ciò si aggiunga che alcuni platform worker sono classificati erroneamente dai contratti come lavoratori autonomi.

Nell’analisi della Commissione europea, il rischio di errata classificazione è principalmente determinato dalla mancanza di chiarezza normativa e dalla giurisprudenza non consolidata in materia. Nessuno Stato membro ha finora affrontato completamente tale rischio e solo alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, hanno optato per una legislazione settoriale, concentrandosi sulle piattaforme di trasporto a chiamata e di consegna.

Ricorda, infatti, che, il decreto legislativo n. 81 del 2015, così come recentemente modificato, prevede norme specifiche a tutela del lavoro svolto mediante piattaforme digitali e, in particolare, dell’attività lavorativa dei ciclo-fattorini (i cosiddetti rider). L’intervento normativo italiano ha operato su due piani prevedendo: l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato ai rider impiegati in maniera continuativa ed etero-organizzata dal datore di lavoro/committente; l’individuazione di livelli minimi di tutela per i rider impiegati in maniera occasionale e discontinua (considerati, quindi, lavoratori autonomi).

La Commissione europea stima che, a seguito dell’entrata in operatività della direttiva, a livello europeo il numero dei lavoratori che potrebbero essere riqualificati come subordinati potrebbe oscillare da 1,72 a 4,1 milioni di unità, dal che conseguirebbe un incremento annuo dei costi gravanti sulle piattaforme digitali fino a 4,5 miliardi di euro.

Richiama di seguito, quindi, i principali contenuti della proposta di direttiva, rimandando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.
L’articolo 1 enuncia la finalità dell’intervento normativo: migliorare la condizione giuridica, economica e sociale dei platform worker. Nelle intenzioni della Commissione europea, il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere: dalla corretta qualificazione della situazione giuridica in cui versi, concretamente, il singolo lavoratore operante mediante piattaforme digitali; dalla regolamentazione della gestione algoritmica di tali piattaforme; dal miglioramento della trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo uno sviluppo sostenibile delle stesse.

Tale articolo delimita, altresì, l’ambito soggettivo di applicazione della direttiva: in particolare, essa si applica a tutti coloro che, nell’ambito dell’Unione europea, svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno instaurato con le stesse, in via di fatto o di diritto, un contratto o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Per quanto riguarda i veri lavoratori autonomi, ossia coloro che non hanno un contratto o un rapporto di lavoro, invece, la direttiva si applica nei loro confronti limitatamente alle sole disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali nel contesto della gestione algoritmica.
Inoltre, con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la direttiva opera nei confronti di quelle che organizzano il lavoro ovunque svolto nel territorio dell’Unione europea, indipendentemente dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile. La relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, evidenzia un ambito applicativo più ampio rispetto alle disposizioni nazionali vigenti in materia.

L’articolo 2 reca un elenco di definizioni rilevanti, tra cui quelle di «piattaforma di lavoro digitale» e di «lavoro mediante piattaforme digitali».

L’articolo 3 impone agli Stati membri di definire procedure che, guardando alle caratteristiche sostanziali della fattispecie (il cosiddetto principio del primato dei fatti), consentano di pervenire alla corretta qualificazione della condizione giuridica del lavoratore come lavoratore subordinato o autonomo.

In quest’ottica, si introduce una presunzione legale in base alla quale, al ricorrere delle condizioni previste dalla direttiva, sintomatiche dell’esistenza di una forma di «controllo», il rapporto di lavoro si presume legalmente subordinato. Nello specifico, per far scattare tale presunzione, è sufficiente che il rapporto di lavoro presenti almeno due degli elementi elencati nel paragrafo 2 dell’articolo 4, tra cui: la determinazione effettiva del livello della retribuzione o la fissazione dei limiti massimi per tale livello; la supervisione dell’esecuzione del lavoro o la verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elettronici; l’effettiva limitazione, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare la facoltà di scegliere l’orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti; l’effettiva limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavoro per terzi.

A tale presunzione, operante in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo nazionale, corrisponde l’inversione dell’onere della prova disciplinata dall’articolo 5: sarà il «datore-piattaforma digitale» a dover dimostrare l’insussistenza di una relazione di dipendenza ovvero a dover prestare assistenza al lavoratore che contesti la sussunzione entro la categoria del lavoro subordinato della propria condizione occupazionale. L’inserimento di una presunzione di subordinazione rappresenta l’elemento più innovativo della proposta, come riconosciuto dalla relazione del Governo.

Le disposizioni precedentemente segnalate introducono innovazioni rilevanti, che reputa opportuno approfondire nel corso dell’istruttoria, anche al fine di valutare il concreto impatto dell’intervento nell’ordinamento nazionale.

Gli articoli da 6 a 10 disciplinano la gestione algoritmica. Si tratta di previsioni di assoluto interesse, tenuto conto del fatto che le piattaforme di lavoro digitali si basano su tecnologie che consentono una gestione automatizzata del lavoro, tanto ai fini dell’abbinamento della domanda e dell’offerta quanto del monitoraggio e della valutazione della prestazione, e che incidono in modo determinante sulla condizione del singolo lavoratore.
Tali disposizioni intendono, tra l’altro, potenziare la trasparenza e l’accessibilità dei criteri che presiedono al funzionamento dei sistemi automatizzati, da parte del singolo lavoratore, delle rappresentanze sindacali e delle autorità pubbliche competenti (articolo 6).

Una specifica disciplina introduce una serie di divieti al trattamento dei dati personali relativi alla condizione di salute dei lavoratori delle piattaforme digitali (paragrafo 5 dell’articolo 6), che richiama anche i casi di non applicazione previsti dalla disciplina generale.
Le ulteriori disposizioni del Capo III sono volte a: introdurre obblighi di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati, allo scopo di valutare i rischi che ne derivino per la salute e la sicurezza dei lavoratori (articolo 7); riconoscere il diritto a contestare le decisioni automatizzate dinanzi ad un responsabile designato dalla piattaforma digitale (articolo 8); assicurare l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi per ciò che concerne l’introduzione o la modifica sostanziale di utilizzo dei sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione (articolo 9).

Segnala che la citata relazione del Governo evidenzia che le disposizioni sul controllo dell’algoritmo potrebbero essere destinate a sovrapporsi con le misure previste dalla proposta di regolamento, in corso di esame presso le Istituzioni europee, sull’intelligenza artificiale. Sul punto ritiene opportuno un approfondimento.

Gli articoli da 11 a 12 riguardano la trasparenza in merito al lavoro mediante piattaforme digitali. Tra l’altro, gli Stati membri sono tenuti ad imporre alle piattaforme di lavoro digitali, qualificabili come datori di lavoro, di dichiarare alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro viene svolto l’attività lavorativa prestata e i pertinenti dati, nonché di fornire informazioni, anche ai rappresentanti dei lavoratori, sul numero di platform worker e sulla loro situazione occupazionale o contrattuale.

L’articolo 13 impone agli Stati membri di garantire l’accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale, il diritto di promuovere ricorso e, se del caso, il diritto a una compensazione adeguata in caso di violazione dei diritti sanciti dalla direttiva, mentre l’articolo 14 consente ai rappresentanti dei platform worker o ad altri soggetti giuridici che hanno un legittimo interesse a difendere i diritti dei platform worker di avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti o gli obblighi previsti dalla direttiva.

Da segnalare anche l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che, nell’ambito dei ricorsi riguardanti la non corretta qualificazione della situazione professionale di un soggetto, gli organi giurisdizionali o le autorità competenti possano ottenere dalla piattaforma digitale qualsiasi prova pertinente che rientri nel suo controllo (articolo 16) e di prevedere misure necessarie a vietare licenziamenti o misure equivalenti determinati dall’esercizio dei diritti previsti dalla proposta di direttiva.

Infine, gli Stati membri hanno il compito di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva e di assicurare che tali sanzioni siano applicate (articolo 19).

Segnala, infine, che il termine per il recepimento della nuova direttiva è fissato in due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa.

Prima di avviarsi alla conclusione, segnala che il Governo italiano ha accolto positivamente l’iniziativa della Commissione europea in quanto, secondo quanto specificato in un comunicato stampa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la proposta accoglie e dà supporto a due richieste italiane: 1) chiarire lo status dei lavoratori delle piattaforme, orientandosi a favore del riconoscimento di un rapporto dipendente; 2) dare centralità al tema dell’utilizzo di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale.

Ricorda, infine, che i temi oggetto della proposta di direttiva sono oggetto di particolare attenzione da parte della XI Commissione. Sono infatti in discussione atti di indirizzo concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma. È inoltre in corso di svolgimento un’indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

Considerata l’importanza della proposta all’esame, ritiene sia opportuna un’approfondita istruttoria sui temi precedentemente evidenziati, in esito alla quale la Commissione potrà adottare un documento conclusivo nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea. La proposta di direttiva, infatti, reca disposizioni che, al momento del loro recepimento nell’ordinamento nazionale, necessiteranno di approfondimenti soprattutto dal punto di vista giuridico e processuale. A tale fine, ritiene opportuno che la Commissione acquisisca, attraverso uno specifico ciclo di audizioni di esperti in materia, elementi di giudizio, con riferimento, in particolare, alle tematiche della qualificazione giuridica, della trasparenza e della tracciabilità.

Valentina BARZOTTI (M5S) ricorda che la Commissione ha già affrontato la tematica del lavoro attraverso piattaforme digitali in occasione dell’indagine conoscitiva sui creatori di contenuti digitali e la proposta di documento conclusivo che ha trasmesso ai colleghi per una prima valutazione reca, a suo giudizio, considerazioni che possono essere validamente utilizzate anche in relazione alla proposta di direttiva in esame. Segnala, inoltre, che anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, di cui fa parte, ha affrontato alcuni dei temi citati dal relatore. Auspica, pertanto, che l’esame della proposta di direttiva si possa avvalere del contributo delle esperienze da lei citate, allo scopo di approfondirne le criticità e di individuare le modalità migliori per superarle.

Antonio VISCOMI (PD), relatore, concordando con la collega Barzotti, ritiene che la Commissione abbia maturato una grande esperienza in materia, dal momento che, in occasione dell’indagine conoscitiva sui creatori di contenuti digitali, ha avuto modo di raccogliere dati ed elementi di giudizio dalle audizioni di esperti, di cui certamente terrà conto, unitamente agli spunti derivanti dal lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Valentina BARZOTTI (M5S) ribadisce la necessità di approfondire alcuni aspetti della direttiva, come, ad esempio, la monocommittenza rispetto alle piattaforme, approfonditi anche nel corso dell’indagine conoscitiva sui creatori di contenuti digitali.

Romina MURA, presidente, rinviando la discussione sulla modalità di prosecuzione dell’esame della proposta di direttiva alla prossima riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
(Doc. CCLXIII, n. 1)

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2022. — Presidenza della presidente della XI Commissione Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo e C. 3419 Invidia.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3419 Invidia).

Le Commissioni proseguono l’esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2021.

Romina MURA, presidente, avverte che è stata assegnata alle Commissioni la proposta di legge C. 3419 Invidia, recante: Disciplina del tirocinio formativo curriculare. Trattandosi di una proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte in esame, le presidenze ne hanno disposto l’abbinamento ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Invito, quindi, i relatori, l’onorevole Tuzi, per la VII Commissione, e l’onorevole Ungaro, per la XI Commissione, ad illustrare sinteticamente la proposta di legge da ultimo abbinata.

Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega Tuzi, relatore per la VII Commissione, illustra il contenuto della proposta di legge C. 3419 Invidia, che consta di dieci articoli e definisce, all’articolo 1, il tirocinio formativo curriculare come una metodologia formativa o una misura di politica attiva finalizzata all’orientamento, all’occupabilità, all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro del tirocinante, precisando che non costituisce un rapporto di lavoro.

L’articolo 2 reca la disciplina del contratto di tirocinio formativo curriculare, che può essere stipulato tra lo studente di scuola secondaria di secondo grado, universitario o già diplomato, da una parte, e, dall’altra parte, aziende, enti della pubblica amministrazione, associazioni professionali, fondazioni, associazioni o altri soggetti datori di lavoro dotati di personalità giuridica, università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale post-diploma o post-universitari operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competenti per territorio.
L’articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento dei tirocini formativi curriculari, che sono finalizzati all’acquisizione di specifici obiettivi di apprendimento previsti nei piani di studio e articolati su base settimanale. L’articolo 4 reca disposizioni riguardanti le competenze e le funzioni del tutor, mentre l’articolo 5 disciplina il contenuto e le modalità di sottoscrizione del piano formativo individuale da parte del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante.
Sulla base dell’articolo 6, i crediti formativi acquisiti durante il tirocinio sono riconosciuti dall’INPS quali contributi figurativi, a condizione che il beneficiario abbia effettuato il versamento di contributi previdenziali per lavoro subordinato. L’articolo 7, inoltre, prevede la consegna al tirocinante, al termine del tirocinio formativo curriculare, di un’attestazione finale.
L’articolo 8 dispone la corresponsione al tirocinante di un’indennità obbligatoria mensile di importo lordo non inferiore a 500 euro, adeguato ogni tre anni in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevate dall’ISTAT. Infine, gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le disposizioni transitorie e le abrogazioni.
A conclusione, ritiene importante accelerare al massimo i tempi di esame delle proposte di legge, anche alla luce delle recenti tragedie che hanno visto la morte di due ragazzi nel corso di esperienze lavorative condotte nell’ambito dei corsi scolastici.

Manuel TUZI (M5S) relatore per la VII Commissione, dopo aver comunicato di aver presentato in materia anche una proposta di legge a sua firma, rileva che i contenuti della proposta di legge C. 3419 Invidia contribuiscono alla costruzione del quadro giuridico di supporto alla previsione di un collegamento tra i giovani e il mondo del lavoro. Dopo essersi brevemente soffermato sulle disposizioni in materia di contributi figurativi e indennità, che ricalcano in parte quelle contenute nelle proposte di legge il cui esame è stato già avviato, sottolinea in particolare le misure necessarie ad assicurare le giuste tutele per i ragazzi e le condizioni di sicurezza dei luoghi in cui si svolgeranno i tirocini.

Massimo UNGARO (IV), relatore per la XI Commissione, intervenendo sull’ordine dei lavori, allo scopo di accelerare le procedure e giungere celermente all’approvazione di un testo condiviso, propone di concludere il ciclo delle audizioni con quelle dei rappresentanti dell’INPS e dell’INAIL previste nella giornata odierna, acquisendo le memorie scritte da parte degli altri soggetti non ancora auditi indicati dai gruppi.

Romina MURA, presidente, rinvia la discussione sulla proposta del relatore Ungaro alla riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, convocato nella giornata odierna.

Antonio VISCOMI (PD), considerata l’estrema delicatezza del tema e alla luce delle recenti tragedie che hanno coinvolto due giovani nel corso di un’esperienza lavorativa, invita i colleghi delle Commissioni riunite a non lasciarsi condizionare dalle emozioni e a non cedere alla tentazione di contrapporre la scuola al mondo del lavoro, giudicando negativamente l’esperienza che i giovani possono acquisire attraverso tirocini, stage e alternanza. Si tratta, al contrario, di esperienze preziose per i giovani, anche dal punto di vista della crescita personale, che devono essere incentivate nella massima sicurezza e con tutor consapevoli dell’importanza della funzione che sono chiamati a svolgere.

Carmela BUCALO (FDI) ribadisce la contrarietà di Fratelli d’Italia a impostazioni che consentano alle imprese di avvalersi di manodopera senza costi. Al contrario, la sua parte politica ritiene che debba essere la scuola a preparare i giovani alle esperienze future nel mondo del lavoro e che il personale chiamato a tale compito debba avere grande competenza e sensibilità.

Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 febbraio 2022.

Audizioni nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare.

Audizione di rappresentanti dell’INPS.

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.10.

Audizione di rappresentanti dell’INAIL.

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 febbraio 2022.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 febbraio 2022.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 febbraio 2022.

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
C. 1951 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Romina MURA, presidente, avverte che l’ordine del giorno reca l’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del parere di competenza alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1951 Bruno Bossio e abbinate, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante al termine dell’esame delle proposte emendative in sede referente.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole De Lorenzo, perché svolga il suo intervento introduttivo.

Rina DE LORENZO, relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento interviene in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati cosiddetti ostativi, di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, che non collaborino con la giustizia. Come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, tale disciplina, più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale, che si è richiamata, in particolare, all’articolo 27, terzo comma, della Costituzione e all’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è volta a differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l’accesso alle misure premiali e alternative previste dall’ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Si tratta, pertanto, di un provvedimento, che non presenta aspetti direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione. Pertanto, preannuncia che nella sua relazione ne esporrà il contenuto in maniera estremamente sintetica.

Il provvedimento, che consta di quattro articoli, estende, all’articolo 1, che modifica l’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, la possibilità di accedere ai benefici del lavoro esterno e dei permessi premio anche ai detenuti condannati alla pena dell’ergastolo per i reati cosiddetti ostativi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché sussistano le condizioni specificamente indicate dalla norma. Con riferimento a tali soggetti, inoltre, la norma riconosce al tribunale di sorveglianza, anziché al magistrato di sorveglianza come per gli altri detenuti, la competenza di approvare il provvedimento di ammissione al lavoro esterno nonché quella di concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.

L’articolo 2 introduce modificazioni all’articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, in ordine alla disciplina di concessione della liberazione condizionale.

L’articolo 3 introduce modifiche all’articolo 25 della legge n. 646 del 1982 in ordine agli accertamenti della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti nei cui confronti sia stato adottato un decreto di proroga del regime restrittivo di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975.

L’articolo 4, infine, reca l’entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, ritiene che il provvedimento si inserisca nel solco della legislazione di contrasto alle mafie e al crimine organizzato, le cui finalità devono rimanere una priorità del Paese.

Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta convocata nella giornata di domani, nel corso della quale la Commissione esprimerà il parere di competenza.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 febbraio 2022.

Audizione informale del professor Raffaele De Luca Tamajo, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Napoli Federico II, e del professor Pietro Ichino, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università statale di Milano, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 139 Cirielli, C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi e C. 3420 Invidia, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.

L’audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.45.


SEDE CONSULTIVA
Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
C. 1951 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2022.

Romina MURA, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole De Lorenzo, impossibilità a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere un parere favorevole sul testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla presidente in sostituzione della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.20.

Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati

5-07583 Rizzetto: Iniziative a tutela dei lavoratori di Verti Assicurazioni Spa.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra l’interrogazione in titolo, con la quale chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla decisione della società Verti Assicurazioni di dichiarare l’esubero di circa la metà dei suoi dipendenti e di riorganizzare l’attività. Si tratta di una vicenda che coinvolge molte lavoratrici e che, per l’alto numero di dipendenti coinvolti, rischia di diventare estremamente problematica.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Carmela BUCALO (FDI), in qualità di cofirmataria dell’interrogazione, nel ringraziare la sottosegretaria, intende sottolineare, in primo luogo, la necessità che l’eventuale riassorbimento dei lavoratori in esubero nelle società che svolgeranno le funzioni esternalizzate non avvenga a condizioni peggiorative rispetto a quelle esistenti, come, purtroppo, paventato dalle organizzazioni sindacali. In secondo luogo, depreca il fatto che, ancora una volta, si tratta di un’azienda che, pur non versando in uno stato di crisi, decide di restare sul mercato riorganizzando la propria struttura e la propria attività a scapito dei lavoratori. Esprime, inoltre, il suo rammarico nel constatare che, nonostante l’impegno profuso, anche dalla XI Commissione, per il miglioramento delle condizioni delle donne lavoratrici, ancora una volta i fatti mostrano una realtà diversa. Infine, ritiene inaccettabile che, in un momento altamente drammatico come quello attuale, un’azienda faccia scelte che implicano la perdita del lavoro dei propri dipendenti.

5-07584 Costanzo: Sull’opportunità di rivedere il bando di concorso per le assunzioni di ispettori del lavoro al fine di prevedere requisiti più qualificanti.

Jessica COSTANZO (MISTO-A), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione, che riguarda la non conformità dei bandi di concorso per le assunzioni di ispettori del lavoro rispetto alla competenza che tali figure professionali devono possedere per poter svolgere al meglio la loro funzione.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato

Jessica COSTANZO (MISTO-A), intervenendo da remoto, pur ringraziando la sottosegretaria, esprime i suoi dubbi sul fatto che il numero dei posti di ispettore messi a concorso sia coerente con quello degli incidenti mortali che si verificano annualmente. Non ritiene inoltre giustificabile il ricorso alla procedura semplificata per l’effettuazione di tali tipologie di concorso, proprio in considerazione dell’estrema delicatezza delle funzioni degli ispettori e della mole di lavoro che essi sono chiamati ad affrontare. Una procedura siffatta sarebbe accettabile, infatti, solo se il numero di incidenti mortali sul lavoro non fosse alto come quello relativo all’ultimo anno. La drammaticità della situazione dovrebbe, al contrario, indurre a ripensare all’intero sistema della vigilanza, partendo dalle criticità ben messe in luce nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva svolta dalla XI Commissione proprio all’inizio della presente legislatura, che, purtroppo, non pare essere stato preso in considerazione. Auspica, pertanto, un impegno serio nell’identificazione e nel superamento delle criticità del sistema delle ispezioni, soprattutto per rispetto dovuto alle vittime di incidenti verificatisi sul posto di lavoro.

5-07586 Invidia: Sulla rimodulazione della misura relativa all’utilizzo del green pass base e del super green pass sui luoghi di lavoro.

Niccolò INVIDIA (M5S) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo chiarimenti in ordine alla tempistica di graduale superamento delle restrizioni e degli obblighi imposti ai lavoratori ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Niccolò INVIDIA (M5S) ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi soddisfatto nell’apprendere della volontà del Governo di tornare gradualmente alla normalità, rimuovendo progressivamente i presidi introdotti nel corso dell’emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del virus. Auspica, infine, che l’Esecutivo renda noti al più presto i dettagli di tale percorso e la tempistica della disapplicazione delle misure.

5-07587 Lacarra: Sulla individuazione delle più opportune misure di gestione degli effetti occupazionali delle crisi che stanno colpendo l’area industriale di Bari.

Marco LACARRA (PD) illustra l’interrogazione, riguardante le diverse situazioni di crisi che interessano il territorio di Bari, richiamandosi al testo depositato.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

Marco LACARRA (PD), ringraziando la sottosegretaria per la risposta puntuale e dettagliata, ritiene necessario utilizzare le risorse del PNRR per un piano di investimenti strutturali, dotato di visione strategica e mirato soprattutto alla formazione dei lavoratori e al matching tra domanda e offerta di lavoro. Esprime, quindi, la sua soddisfazione per i programmi del Governo illustrati dalla sottosegretaria, in quanto la zona industriale di Bari ha molte potenzialità che potrebbero essere proficuamente sfruttate.

Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

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