SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.45.
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Malagola, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione VI (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2460, di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che consta di 16 articoli, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 1, tra l’altro, introduce delle modifiche volte a circoscrivere l’obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini Irpef, Ires ed Irap) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo per le spese sostenute all’estero.
In particolare, il comma 1, lettera b), modificando l’articolo 51, comma 5, quinto periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) dispone, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), che l’obbligo di tracciabilità dei metodi di pagamento degli stessi (versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) si applichi solo per quelle sostenute nel territorio nazionale. Pertanto, la detassazione dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal dipendente per trasferte fuori dal territorio dello Stato non è condizionata all’obbligo di tracciabilità dei relativi pagamenti.
L’articolo 3 è volto ad escludere le diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell’incremento occupazionale, necessario ai fini dell’incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.
In particolare, il comma 1 interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. La novella, infatti, modifica il criterio di calcolo dell’incremento occupazionale, sopprimendo il riferimento alle società collegate, presente nella versione previgente, con la conseguenza che l’aumento del numero degli occupati – più precisamente, dei dipendenti a tempo indeterminato – necessario ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale si considera al netto delle diminuzioni occupazionali relative soltanto a società controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La disposizione, dunque, identifica, ai fini dell’accesso alla maggiorazione, il gruppo interno come un unico soggetto economico, prevedendo il mancato riconoscimento del beneficio qualora non sia raggiunto un effettivo incremento occupazionale anche a livello di gruppo. Allo stesso tempo, sempre ai fini dell’accesso alla maggiorazione, esclude, tuttavia, le società collegate dalla nozione di gruppo.
Il comma 2 chiarisce che le disposizioni dell’articolo in oggetto si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta comincia alle 14.
5-03922 Barzotti: Iniziative volte a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro garantendo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, dichiara di non ritenersi soddisfatta dalla risposta. Pur comprendendo che l’orientamento politico del Governo sia molto distante da quello del MoVimento 5 Stelle sui temi oggetto dell’interrogazione in titolo, lamenta che – al contrario – affrontare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe essere un obiettivo non divisivo.
Si dice contenta che a rispondere all’interrogazione in esame sia stata la viceministra, in quanto – avendo ella fatto parte della Commissione XII (Affari sociali) – ritiene sia maggiormente a conoscenza di quale possano essere le conseguenze degli infortuni sul lavoro che, spesso, producono malattie professionali.
Ricorda che, purtroppo, quest’anno il dato sulle malattie professionali è in aumento di circa il 20 per cento. Denuncia, quindi, che le misure proposte dal Governo non stanno producendo effetti positivi. Riconosce che è stato approvato un Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma giudica criticamente che il Governo lo abbia fatto con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senza il coinvolgimento del Parlamento e la necessaria concertazione con le parti sociali.
Richiamando il contenuto della risposta del Governo, prende atto della reintroduzione del reato di somministrazione illecita di manodopera, ricordando che questa è sempre stata una battaglia del MoVimento 5 Stelle. Giudica, invece, criticamente che soluzioni, come la patente a punti, si siano trasformate esclusivamente in strumenti di natura burocratica poco efficaci e limitati, peraltro, al solo settore edile. Parimenti, non condivide l’approccio culturale del Governo nei confronti di temi quali la dignità del lavoro e il benessere dei lavoratori. Sottolinea, a tal proposito, che proposte come l’introduzione del salario minimo legale – di cui il suo gruppo è uno dei promotori – intendono andare proprio nella direzione di garantire – tra le altre cose – una maggiore sicurezza ai lavoratori.
Fa presente che, uno degli obiettivi dell’interrogazione in titolo, era anche quello di far emergere la necessità di misure volte a garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori costretti a lavorare ad alte temperature. Denuncia che, sul tema, il Governo non ha ancora adottato alcun decreto, nonostante sia già in ampio ritardo attese le alte temperature di questi giorni. La necessità di dover affrontare tale tematica, peraltro, richiede di ripensare l’utilizzo di uno strumento importante come lo smart working, che in questo caso potrebbe essere utile per evitare che i lavoratori si debbano spostare nei giorni più caldi. Ricorda, inoltre, che – negli ultimi due giorni – due lavoratori sono morti per via di un malore dovuto alle alte temperature.
Rammenta che, tra le diverse iniziative proposte dal suo gruppo, vi è l’adozione di un piano straordinario sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che includa, tra le diverse misure, l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e l’istituzione di una Procura nazionale del lavoro composta da magistrati specializzati in materia di sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro. Si tratterebbe di misure volte anche a garantire giustizia ai lavoratori e alle famiglie dei lavoratori coinvolti.
Conclude richiamando la dura realtà dei dati relative alle ispezioni effettuate sui luoghi di lavoro: l’84 per cento di queste hanno condotto alla rilevazione di irregolarità a dimostrazione del fatto che le misure del Governo sulla materia non hanno prodotto alcun passo in avanti.
5-04093 Rizzetto: Iniziative volte ad individuare con chiarezza l’organo della pubblica amministrazione legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese.
Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiarandosi soddisfatto della risposta ricevuta dal viceministro, considera che, a questo a punto, vi siano tutti gli elementi per individuare con chiarezza ed univocità l’organo della pubblica amministrazione legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese.
Nel merito della risposta fornita dal Governo, valuta positivamente – quale primo step – la costituzione di un tavolo tecnico tra Ispettorato nazionale del lavoro e Coordinamento Regioni e fa presente che vi sia la necessità che il Governo, come dichiarato nella risposta, promuova ogni azione utile a garantire uniformità interpretativa, certezza del diritto e soprattutto la massima tutela dei lavoratori.
Ritiene, dunque, necessario che si debba procedere in maniera spedita verso il raggiungimento dell’uniformità interpretativa, impegnandosi inoltre nei lavori di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
Audizione informale di rappresentanti di ANPIT nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final).
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 13.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l’attivazione.
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato.
C. 1609 Zinzi.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento.
Giorgia LATINI, presidente, poiché l’onorevole Cangiano, relatore per la VII Commissione, è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, invita l’onorevole Giaccone, relatore per la XI Commissione, a svolgere la relazione introduttiva.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore per la XI Commissione, nel rilevare che il provvedimento è composto da 5 articoli, riferisce che l’articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tutte accomunate dalla finalità di valorizzare il possesso del titolo di dottore di ricerca.
In particolare, le lettere a) e b) intervengono sull’articolo 28, che disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle pubbliche amministrazioni, inserendo un riferimento specifico al titolo di dottore di ricerca tra i requisiti che il personale in servizio deve possedere, in alternativa all’aver maturato un’esperienza di servizio di 5 anni, per rientrare nella quota di riserva per l’accesso alla dirigenza.
La lettera c) inserisce nell’articolo 29-bis il comma 1-bis, in base al quale, ai fini della mobilità intercompartimentale, la tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti per i diversi comparti deve essere approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali e deve tenere conto, tra l’altro, anche dell’istituzione dell’area destinata al personale di elevata qualificazione.
La lettera d), incidendo sull’articolo 35, comma 3, che fissa, con le lettere da a) a e-ter), i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento del personale, stabilisce che i componenti delle commissioni esaminatrici scelti tra i funzionari delle amministrazioni siano preferibilmente di elevata qualificazione.
La lettera e) interviene sul comma 5.2 del medesimo articolo 35, inserendo un riferimento specifico alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca tra gli elementi cui devono essere ispirate le linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli ivi disciplinate.
La lettera f) incide sull’articolo 35-quater, in materia di procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale, consentendo alle amministrazioni di qualificare taluni profili come «ad elevata specializzazione amministrativa e gestionale», oltreché tecnica, e prevedendo in tal caso una maggiore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nella fase di valutazione dei titoli.
La lettera g) modifica l’articolo 52, includendo il titolo di dottore di ricerca tra gli elementi oggetto di valutazione in sede comparativa ai fini delle progressioni tra le aree (cosiddette progressioni verticali).
Osserva che l’articolo 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia aggiornato il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, al fine di prevedere che i punteggi da attribuire ai titoli siano coerenti con il valore degli stessi nonché con la durata e la complessità del percorso di formazione per il loro conseguimento. Ricorda che il regolamento citato, all’articolo 8, prevede che la valutazione dei titoli sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e sulla base di criteri predeterminati, che per i titoli non possa essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente e che il bando indichi i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
Rileva che l’articolo 3 modifica la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante l’Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, ed in particolare l’articolo 5 di tale legge, che disciplina gli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy, inserendo tra coloro che prestano la loro opera nei percorsi formativi di tali istituti, in aggiunta ai docenti, ai ricercatori ed agli esperti, anche i dottori di ricerca.
Riferisce che l’articolo 4, composto di un solo comma, novella gli articoli 6, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento.
In primo luogo, la lettera a) inserisce il nuovo comma 4-bis all’articolo 6 della legge n. 240 del 2010, il quale prevede che ai titolari dei contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca di cui all’articolo 24 della medesima legge, dopo il primo anno è attribuito il titolo di «professore a tempo determinato» per l’anno accademico in cui gli stessi svolgono l’attività didattica e per l’anno accademico successivo.
La lettera b) inserisce il comma 4-quater all’articolo 18 della legge n. 240 del 2010 (relativo alla chiamata dei professori universitari), il quale prevede che ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di seconda fascia (ex professori associati) alla chiamata di ricercatori di cui al citato articolo 24 della medesima legge, in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare.
La lettera c) modifica in più parti, l’articolo 24 della legge n. 240 del 2010 (concernente i ricercatori a tempo determinato).
Il numero 1) della lettera c) integra il comma 1 dell’articolo 24, nel senso di prevedere che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di ricerca possono essere attivati esclusivamente previa verifica, in termini di sostenibilità, del rispetto degli obblighi sussistenti in capo all’università, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, in materia di valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, dei ricercatori già titolari di un contratto, ove abilitati. Si prevede che le università che non predispongano una pianificazione coerente con tale obbligo non possono procedere all’assunzione di personale docente a qualsiasi titolo per la durata di tre anni, e si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’università e della ricerca, il compito di stabilire le modalità per la verifica del rispetto di tali obblighi.
Il numero 2) della lettera c) inserisce i nuovi commi 1-ter e 1-quater al suddetto articolo 24 della legge n. 240 del 2010. In particolare, il nuovo comma 1-ter prevede che, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2030, ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di ricerca, in favore di candidati già titolari di incarico di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 24 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell’articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Si tratta dei noti «ricercatori di tipo A» che, prima della citata riforma del 2022, si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 24, prevede che la quota di riserva istituita dal comma 1-ter è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1-bis, anch’essa pari ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti e riservata ai candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando. Il comma 1-quater specifica altresì che le università possono bandire procedure di selezione per posizioni in cui sia richiesto il possesso cumulativo dei requisiti previsti per entrambe le quote.
Il numero 3) della lettera c) modifica il comma 2 dell’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che reca i criteri sulla base dei quali le università dovranno disciplinare, con proprio regolamento, le procedure pubbliche di selezione tramite cui individuare i destinatari dei contratti per ricercatori a tempo determinato. Tra tali criteri, quello di cui alla lettera d) prevede che il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, e che in caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l’università non possa bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare «in relazione al dipartimento interessato». Ora, la disposizione in commento modifica la disposizione appena descritta prevedendo che, ad essere bloccate per un triennio, siano tutte le procedure di selezione bandite dall’università relativamente al gruppo scientifico disciplinare interessato dalla procedura non andata a buon fine, anche se relative a dipartimenti diversi da quello direttamente procedente.
Il numero 4 della lettera c) modifica il comma 5 dell’articolo 24 della medesima legge n. 240 del 2010, anticipando di due anni, dalla conclusione del terzo alla conclusione del primo, la valutazione dei ricercatori a tempo determinato, da parte dell’università, su istanza degli interessati, ove abilitati, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
Infine, rileva che l’articolo 5 dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riscatto agevolato dei corsi di studio universitario per periodi da valutare con il sistema contributivo. In particolare, la norma dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applichi l’articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 184 del 1997 che, ai fini del riscatto dei corsi di studio universitario relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, prevede la facoltà di optare per un calcolo dell’onere del riscatto secondo un meccanismo specifico, ad un costo inferiore rispetto al meccanismo ordinario. Il suddetto meccanismo agevolato prevede che il contributo da versare sia pari, per ogni anno da riscattare, al minimale contributivo annuo vigente per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (pari per il 2025 a 18.555 euro) moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 33 per cento.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che le Presidenze propongono di svolgere un breve ciclo di audizioni, invitando i rappresentanti dei gruppi a far prevenire le segnalazioni dei soggetti da audire entro le ore 12 di venerdì 4 luglio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 1° luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 13.55.
DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.
C. 2482 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere non espresso).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2482, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile, approvato dal Senato.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 2 reca modifiche e integrazioni all’articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di organizzazione e strumenti per l’esercizio delle funzioni commissariali, di funzionamento della relativa struttura di supporto, della governance complessiva delle attività e delle vaste forme di assistenza tecnica che possono essere assicurate mediante apposite convenzioni.
In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede l’inserimento al predetto articolo 20-ter del comma 1-bis con il quale si provvede alla proroga di ulteriori 5 mesi, fino al 31 maggio 2026, delle funzioni commissariali e della relativa struttura di supporto.
Inoltre alla lettera c), numero 1), novellando il comma 4 del predetto articolo 20-ter, si prevede una riduzione del contingente massimo di unità di personale assegnato alla struttura di supporto dalle attuali 60 a 50, in coerenza con la riduzione delle strutture di livello dirigenziale prevista dalle modifiche apportate ai sensi della successiva lettera d), che prevede l’inserimento al medesimo articolo 20-ter dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.
Il comma 4-bis contiene le disposizioni necessarie per consentire la riorganizzazione della struttura di supporto mediante l’impiego di personale civile, prevedendo gli opportuni istituti sia ordinari, sia speciali, come originariamente stabilito per il solo personale militare reso disponibile dall’Amministrazione della Difesa. In particolare, al fine di ottimizzare le attività e contenere i costi operativi, alla lettera a) del comma 4-bis si prevede che le unità di personale dirigenziale e non dirigenziale impiegate nella struttura di supporto possano prestarvi servizio fino a un massimo di 22 unità, di cui 2 dirigenti di livello generale e 5 dirigenti di livello non generale, mediante il ricorso a comandi, distacchi o altri istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, prevedendo, in particolare, che alle figure dirigenziali sia riconosciuto il trattamento economico previsto per il personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura massima consentita, e che al personale non dirigenziale, sia riconosciuto il trattamento accessorio previsto per il personale della medesima Presidenza, oltre alla corresponsione di compensi per la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo di 80 ore mensili pro capite, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. La disposizione, in analogia a quanto previsto per la costituzione di altre strutture a supporto di commissari straordinari istituiti con norme di legge nell’ambito della Presidenza del Consiglio, contiene, inoltre, alcune misure specifiche volte a consentire la rapida individuazione e costituzione della struttura medesima, anche in ragione della limitata prospettiva temporale disponibile. A tale scopo si prevede, in particolare, che gli incarichi dirigenziali di cui alla lettera a) possano essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni richieste. Per le rimanenti 28 unità, di cui 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale, la disposizione contenuta nella lettera b) del medesimo comma 4-bis prevede che esse possano essere impiegate nella struttura di supporto permanendo nell’amministrazione di appartenenza, mediante il conferimento di incarichi straordinari, da svolgersi oltre l’orario di servizio, alla cui disciplina si provvede nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nel quadro di apposite convenzioni definite con le amministrazioni interessate, nelle quali disciplinare anche le modalità di corresponsione dei compensi previsti, individuati sulla base di parametri economici coerenti con quelli previsti.
Il comma 4-ter prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite in qualità di sub-commissari in conseguenza delle modifiche apportate al successivo comma 9, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, individuino le strutture regionali esistenti chiamate ad assicurare il necessario supporto nei diversi ambiti di attività, rinviando la relativa disciplina a convenzioni da stipularsi con il Commissario straordinario.
Il comma 4-quater prevede quindi che, allo scopo di favorire l’immediata operatività della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-bis, valorizzando l’esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di 50 unità di cui al comma 4, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonché degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facoltà relative alla possibilità di conferire incarichi retribuiti ai soggetti collocati in quiescenza previste dall’articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero a concordare, nell’ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024.
Il comma 4-quinquies prevede che, nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all’ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti.
L’articolo 9, comma 1, introducendo l’articolo 20-novies.1 nel decreto-legge 61 del 2023, reca disposizioni finalizzate a disciplinare l’approvazione e l’attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024; all’attuazione del PSIRRII, che avverrà mediante due stralci della durata di sei anni ciascuno, sono destinate risorse complessive pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038.
Inoltre con l’articolo 20-novies.2 – introdotto da medesimo articolo 9, comma 1 – si dispone, al comma 1, che – allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l’implementazione del PSIRRII – le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell’ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l’esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l’ente o le sue agenzie, anche nell’ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto: a) dei Commissari nominati per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI); b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016; c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile.
Il comma 2 dell’articolo 20-novies.2 dispone quindi che – fermi restando, per l’eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato – per il personale a tempo determinato di cui al medesimo articolo 20.novies.2, il termine per la stabilizzazione (previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023) è prorogato dal 31 dicembre 2026 fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l’accesso alla procedura di reclutamento. Il comma 2 consente inoltre la concessione di compensi aggiuntivi al personale in servizio nelle articolazioni organizzative previste dal comma 1. Viene infatti stabilito che a tale personale, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a) quanto al personale non dirigenziale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di 50 ore mensili pro capite; b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. Per tali finalità è autorizzata, dal comma 3, la spesa complessiva di 30 milioni di euro (2,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038).
L’articolo 9, comma 2, novellando l’articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024, modifica i criteri di applicazione della riduzione relativa, per i periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, ai premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 – allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 –. La modifica consiste nell’applicazione in misura integrale, previa autorizzazione della Commissione europea, della suddetta riduzione – tale misura integrale è pari al 68 per cento – anche per le imprese cooperative e i loro consorzi appartenenti al settore agroalimentare e che, in ragione della loro dimensione, abbiano finora usufruito del beneficio solo entro il limite posto dalla decisione della Commissione europea C(2024) 8990 final del 13 dicembre 2024 (decisione che ha autorizzato l’applicazione della disciplina di riduzione transitoria in oggetto).
L’articolo 11 riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, negli immobili interessati dagli eventi sismici dei Campi Flegrei. Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini di versamento delle rate della cosiddetta Rottamazione-quater, nonché degli adempimenti e dei versamenti concernenti la procedura di riammissione all’istituto medesimo, in scadenza nel predetto periodo di sospensione.
L’articolo 13-bis autorizza la spesa di euro 529.598 per l’anno 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei contratti a tempo determinato – stipulati per 24 mesi – di personale specializzato presso le strutture comunali di protezione civile dei comuni interessati dal rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame sia largamente insufficiente, poiché non stanzia risorse adeguate, procrastinando quindi l’emergenza e non prevedendo l’introduzione di interventi strutturali. Segnala, inoltre, che le misure contenute nel provvedimento non producono un ritorno significativo nemmeno sul piano dell’occupazione nelle aree coinvolte.
Ricorda che durante l’iter del provvedimento nella Commissione di merito il suo gruppo ha avanzato numerose proposte volte a prevedere maggiori investimenti nelle diverse aree colpite, anche mediante misure volte ad aumentare il potenziamento del personale di polizia municipale dei comuni e nei presidi dei vigili del fuoco, unitamente all’introduzione di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree coinvolte.
Denuncia, al contrario, come il provvedimento in esame contenga esclusivamente interventi «tampone» dotati di scarsa incisività e che avranno, come ineluttabile conseguenza, l’effetto di produrre successivi e necessari interventi normativi al fine di risolvere le attuali problematiche, le quali si perpetueranno vista l’assenza di interventi strutturali.
Ribadisce che l’impianto del decreto-legge in esame si iscrive dentro una logica di cronicità, di interventi «tampone», nonché di una scarsa visione del territorio e di carenza di programmazione delle politiche di cura e di messa in sicurezza delle aree coinvolte. Soprattutto, aggiunge, si inserisce dentro un’idea del Parlamento dove non trova alcuna valorizzazione lo sforzo costruttivo dell’opposizione.
A tal proposito, fa notare che ci si trova dinanzi all’ennesimo provvedimento sull’area dei Campi Flegrei dove, ancora una volta, le innumerevoli proposte dell’opposizione non hanno trovato il minimo ascolto. Parimenti, rileva criticamente, non hanno trovato accoglimento le proposte avanzate dalle amministrazioni locali, che identifica come delle vere «antenne» in grado di captare le reali sofferenze e necessità delle popolazioni coinvolte.
Esauriti gli aspetti concernenti il merito del provvedimento, si sofferma su alcuni aspetti relativi ai lavori della Commissione. In particolare, premette di essere consapevole che l’opposizione non detiene i numeri per approvare, in autonomia, proposte di sua iniziativa. Premette, altresì, che la maggioranza ha dovere di governare e, dunque, di avanzare legittimamente le proposte che ritiene conformi con il suo indirizzo politico. Ciò che giudica non sia ammissibile, al contrario, è che la maggioranza si arroghi il diritto di aggirare, attraverso l’utilizzo di tecniche ed espedienti dilatori, le proposte messe in campo dall’opposizione.
Ricorda che, già da alcune settimane, il gruppo del Partito Democratico, unitamente ai gruppi del MoVimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra, ha proposto di inserire nel calendario dei lavori della Commissione la proposta di iniziativa popolare C. 2179, recante disposizioni per l’istituzione del salario minimo, per la presentazione della quale sono state raccolte decine di migliaia di firme dei cittadini. A tal proposito, rammenta che il Presidente della Commissione ha indicato, tra i motivi ostativi alla calendarizzazione della proposta, il contestuale svolgimento, presso il Senato della Repubblica, dell’iter relativo alla proposta di legge n. 957, recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, già approvata dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 2023 (C. 1275), che verterebbe su identica materia.
Lamenta, tuttavia, che l’iter di tale provvedimento è in corso da un anno e mezzo presso il Senato e sta procedendo molto a rilento. Fa presente che si tratta, a suo avviso, di una delega «morta e sepolta», e che viene tenuta in vita, e anzi ravvivata, ogni qual volta presso la Camera dei deputati si paventa la possibilità di tornare a discutere dell’introduzione di misure rivolte a sostenere i salari sia da parte dell’opposizione che della maggioranza stessa. Fa riferimento, a tal proposito, alla proposta sui salari equi presentata dalla Lega, che pure il suo gruppo non condivide, ma la cui calendarizzazione è stata rinviata adducendo le stesse motivazioni utilizzate per impedire una nuova discussione sull’introduzione del salario minimo.
Avviandosi verso la conclusione del suo intervento, ricorda inoltre che l’opposizione non si è mai tirata indietro dinanzi alla possibilità di discutere la calendarizzazione di proposte di legge di iniziativa popolare. Al contrario, sottolinea che il suo gruppo ha espresso la sua disponibilità, negli scorsi mesi, a che si discutesse la proposta di legge di legge di iniziativa popolare C. 1573 e abbinate, recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, che ha visto l’approvazione in prima lettura alla Camera e poi in via definitiva al Senato il 14 maggio 2025.
Walter RIZZETTO (FDI) ricorda che nella gestione dei lavori della Commissione ha sempre tenuto, da Presidente, un atteggiamento di apertura nei confronti delle opposizioni.
Sull’ordine dei lavori, con riferimento alla seduta odierna, ritiene che, risultando ancora iscritti a parlare alcuni deputati per dichiarazione di voto, in considerazione dell’imminente inizio delle votazioni in Assemblea, la Commissione non è nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere di competenza.
Replicando invece al deputato Scotto con riferimento alla richiesta di inserimento all’ordine del giorno della Commissione della proposta di legge C. 2179 d’iniziativa popolare, recante disposizioni per l’istituzione del salario minimo, ricorda di aver già esplicitato in maniera puntuale, nella seduta della Commissione del 7 maggio 2025, le motivazioni che sul piano regolamentare si pongono come ostative alla predetta calendarizzazione.
Al riguardo, richiamando più sinteticamente quanto già esplicitato, ricorda che presso la 10a Commissione del Senato è in corso l’esame in sede referente della proposta di legge S. 957, recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, già approvata dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 2023 (C. 1275), vertente su identica materia, cui sono abbinate le proposte di legge S. 956 d’iniziativa popolare (recante «Disposizioni in materia di salario minimo») e S. 1237 Magni (recante anch’essa «Disposizioni per l’istituzione del salario minimo»). Una ipotetica calendarizzazione della citata proposta di legge C. 2179, oltre ad essere contraria a principi di economia procedurale, in sostanza interferirebbe con i lavori del Senato sulla materia in questione, rilevando peraltro come il testo della predetta proposta di legge sia identico a quello di una delle proposte di legge all’esame del Senato, la S. 1237 Magni. Oltre ad essere illogico da parte della Camera voler ritornare su un argomento su cui ha già espresso la sua decisione con l’approvazione della proposta di legge C. 1275, nell’ipotesi – per assurdo – che si avviasse l’esame della proposta di legge C. 2179 e si giungesse alla sua approvazione, verrebbe trasmesso al Senato un testo che potrebbe contenere scelte di merito confliggenti con quelle contenute nelle proposte di legge già all’esame del Senato, che medio tempore potrebbe peraltro approvare le predette proposte di legge. Si rischierebbe quindi di deliberare in maniera diversa sulla stessa materia creando un cortocircuito legislativo.
Per tali motivi ribadisce come appaia evidente non doversi procedere all’inserimento all’ordine del giorno della Commissione della proposta di legge C. 2179 d’iniziativa popolare, recante disposizioni per l’istituzione del salario minimo.
Concludendo, suggerisce ai gruppi di opposizione, nel caso intendessero insistere a tenere ferma la predetta proposta di calendarizzazione, di attivarsi presso i Presidenti di Camera e Senato con una richiesta formale in tal senso per giungere ad una soluzione definitiva della questione.
Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), associandosi alle considerazioni espresse dal collega Scotto nell’intervento precedente, fa presente che le argomentazioni in esso contenute, relative alla calendarizzazione della proposta di iniziativa popolare sul salario minimo legale, erano indirizzate soprattutto al Presidente della Commissione, affinché si faccia parte attiva nel predisporre ed inviare una lettera ad hoc, in qualità di massimo rappresentante istituzionale della Commissione ed a nome di essa, al Presidente della Camera.
Tiziana NISINI, presidente, avverte che – risultando ancora iscritti a parlare alcuni deputati per dichiarazione di voto – in considerazione dell’imminente inizio delle votazioni in Assemblea e della necessità da parte della Commissione di merito di concludere ora l’esame in sede referente del provvedimento, stante la sua calendarizzazione in Aula al termine delle votazioni della seduta odierna, la Commissione non è nelle condizioni di poter esprimere il parere di competenza su di esso.
Così rimane stabilito.
La seduta termina alle 14.15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 518 del 24 giugno 2025, a pagina 225, alla undicesima riga, dopo le parole: «Martedì 24 giugno 2025.» sono aggiunte le seguenti: «– Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI».