GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025
18ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 9,25.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il presidente ZAFFINI comunica che entro i termini precedentemente posti sono stati presentati 41 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1357 (Promozione salute nelle scuole e Giornata prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita) – pubblicati in allegato – e 10 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1301 (Pratica sportiva amatoriale persone con disabilità) – anch’essi pubblicati in allegato -. Rende inoltre noto che la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo con osservazione su ciascuno dei disegni di legge summenzionati.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) segnala l’urgenza di dotarsi di strumenti incisivi per fronteggiare il preoccupante impatto dei social media sulla salute, particolarmente mentale, degli adolescenti.
Il presidente ZAFFINI conviene circa la serietà della questione, meritevole della massima attenzione nell’ambito dei lavori delle Commissioni riunite.
La seduta termina alle ore 9,35.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1357
Art. 1
1.1
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti» con le seguenti: «in ambito scolastico-formativo»;
b) sostituire le parole: «la presente legge introduce, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, misure per l’insegnamento e l’apprendimento» con le seguenti: «le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel pieno rispetto dell’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono introdurre e trasmettere nozioni e principi finalizzati all’acquisizione».
1.2
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e di uno stile di vita sano» con le seguenti: «attraverso l’adozione di sani stili di vita e il corretto utilizzo di rimedi naturali».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La presente legge mira altresì a contribuire al miglioramento della salute di alunne, alunni, studentesse e studenti, attraverso un approccio sistemico e integrato che coinvolga diverse competenze trasversali, fornendo informazioni valide e motivando al cambiamento migliorativo nei determinanti della salute come: alimentazione, astensione dal fumo e dal consumo di sostanze a rischio, attività fisica, espressione emotiva e relazioni.».
1.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) promozione della salute: insieme coordinato di strategie, politiche e azioni intersettoriali volte a sviluppare la consapevolezza individuale e collettiva circa i determinanti della salute, nonché a sostenere attivamente sani stili di vita, relazioni significative, ambienti di vita salubri e condizioni favorevoli al benessere fisico, psichico, sociale ed ecologico. La promozione della salute si configura come un ambito trasversale e partecipativo, fondato sulla responsabilizzazione della persona e delle comunità, con particolare attenzione all’età evolutiva e al contesto scolastico come luogo privilegiato di apprendimento e trasformazione;
b) prevenzione primaria: insieme di interventi finalizzati alla riduzione dell’incidenza delle malattie tramite l’identificazione e la riduzione o neutralizzazione dei fattori di rischio. Può essere utile distinguerla dalla promozione della salute, che è orientata all’educazione e alla promozione di sani stili di vita;
c) prevenzione secondaria: attività orientate alla diagnosi precoce o preclinica delle patologie, mediante programmi di screening, con l’obiettivo di individuare tempestivamente processi patologici in fase iniziale;
d) prevenzione terziaria: misure sanitarie e terapeutiche attuate successivamente alla diagnosi di una malattia, finalizzate a limitarne la progressione, a prevenire le complicanze e a migliorare la qualità della vita del soggetto affetto. Essa condivide molti interventi con la prevenzione primaria, benché più spesso vi affianchi misure mediche e sanitarie, come trattamenti farmacologici, interventi riabilitativi e percorsi di gestione integrata della cronicità;
e) profilassi: interventi rivolti a soggetti sani, consistenti nella somministrazione di vaccini o nell’uso di farmaci preventivi o di dispositivi sanitari, con lo scopo di impedire l’insorgenza di specifiche patologie, in particolare infettive o trasmissibili;
f) prevenzione quaternaria: approccio critico e precauzionale volto a proteggere la persona da pratiche mediche eccessive, non necessarie o potenzialmente dannose. Mira a prevenire le sovradiagnosi, i sovratrattamenti, l’ipermedicalizzazione e gli effetti iatrogeni, favorendo una medicina, informata e rispettosa dell’autodeterminazione.».
Art. 2
2.1
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e formazione» e dopo la parola: «, autonomia, » inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prevedono» con le seguenti: «possono prevedere».
2.2
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Piano triennale dell’offerta formativa, prevedono» inserire le seguenti: «- previo riguardo delle necessità e dei bisogni, espliciti o impliciti, di cui agli studenti con disabilità -».
2.3
Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorra, sostituire le parole: «gli enti del Terzo settore», con le seguenti: «gli enti del Terzo Settore e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».
Art. 3
3.1
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «educativo di istruzione e formazione» con le seguenti: «nazionale di istruzione».
3.2
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «esperti in materia di» inserire la seguente: «promozione, »;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole «il piano» inserire le seguenti: «in ambito di prevenzione e promozione della salute»;
3) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) promuovere la conoscenza e l’esperienza di una sana alimentazione a favore del miglioramento dello stato di salute, del benessere, della qualità della vita, del rendimento scolastico e del comportamento di ogni studente o studentessa;»;
4) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, motivandoli a scelte quotidiane a vantaggio della salute e della longevità sana»;
5) al comma 2, lettera d), sostituire la parola «sportiva» con la seguente: «fisica»;
6) al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché sull’utilizzo corretto di tecnologia e social media e di risorse cui ricorrere per il necessario supporto»;
7) al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) collocare l’informazione sulle vaccinazioni all’interno di un percorso più ampio di promozione della salute, volto a favorire nei giovani lo sviluppo del senso critico, della consapevolezza e della responsabilità individuale, al fine di promuovere un’adesione pienamente informata e consapevole alle pratiche vaccinali, riconoscendone il potenziale contributo alla tutela della salute individuale e collettiva, nel rispetto della libertà educativa e dell’autodeterminazione delle famiglie»;
8) al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «, e di possibili concorsi a soluzioni alla portata degli individui»;
9) al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) valorizzare, presso le nuove generazioni, il prezioso patrimonio culturale immateriale rappresentato dalle conoscenze e dalle pratiche legate alla Medicina Tradizionale Europea e Mediterranea (MTEM), riconoscendole come parte integrante della cultura della salute.».
3.3
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di rafforzare le competenze nella prevenzione e promozione della salute, garantendo una corretta trasmissione di conoscenze e buone pratiche, il Piano prevede anche la promozione di attività di formazione e aggiornamento rivolte a insegnanti, personale scolastico e operatori educativi».
3.4
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di verificare i risultati raggiunti, identificare le criticità e migliorare le strategie di intervento, il piano prevede la creazione di strumenti di valutazione e monitoraggio delle attività svolte».
3.5
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche ai fini della prevenzione odontoiatrica».
3.6
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche ai fini della prevenzione primaria in odontoiatria».
3.7
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche ai fini della prevenzione delle lesioni cariose».
3.8
Barbara Floridia, Pirondini, Mazzella
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche per contrastare l’impatto dei Social Network sulla percezione di sé e sulla promozione di modelli stereotipati».
3.9
Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dell’igiene e della salute orale».
3.12
Pellegrino, Fallucchi, Mancini
Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) informare sull’importanza dell’adesione consapevole alle vaccinazioni basate su valide prove scientifiche di efficacia e sicurezza ai fini della tutela della salute presente e futura delle giovani generazioni».
3.13
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) informare sull’importanza dell’adesione consapevole alle vaccinazioni basate su valide prove scientifiche in ordine all’efficacia e alla sicurezza ai fini della tutela della salute presente e futura delle giovani generazioni».
3.14
Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «consapevole» inserire le seguenti: «e non obbligatoria».
3.15
Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) promuovere la cultura dell’autocura intesa come adozione di comportamenti proattivi e consapevoli da parte dei cittadini finalizzati a preservare e migliorare il proprio stato di salute.».
3.16
Barbara Floridia, Pirondini, Mazzella
Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) promuovere l’educazione digitale e prevenire l’impatto dell’uso distorto dei Social Network sul benessere psico-fisico e relazionale».
Art. 4
4.1
Al comma 1, sostituire le parole: «di ogni ordine e grado» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione» e sopprimere le parole: «dal Ministero dell’istruzione e».
4.2
Al comma 1, sostituire le parole: «nei settori» con le seguenti: «negli ambiti» e le parole: «e dell’educazione della salute» con le seguenti: «, educativo, culturale e sociale che si occupano di promozione della salute».
4.3
Al comma 1, dopo la parola: «medici» inserire le seguenti: «, gli odontoiatri e igienisti dentali».
Art. 5
5.1
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le reti di scuole sono supportate attraverso l’adozione di strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e dei risultati, al fine di migliorare continuamente le progettualità e favorire lo scambio di best practices tra le istituzioni».
Art. 6
6.1
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «sono promosse attività dedicate alla» con le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono essere svolte attività di promozione della»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «. Sono, altresì, promosse» con la seguente «e».
6.2
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono, altresì, promosse attività dirette alla conoscenza delle buone pratiche riguardanti l’igiene del sonno, delle pratiche mente-corpo utili a sostenere la salute mentale delle alunne e degli alunni e a gestire al meglio le loro emozioni, nonché alla promozione dell’attività fisica per il benessere psicofisico.».
6.3
Barbara Floridia, Pirondini, Mazzella
Al comma 1, dopo le parole: «riguardanti l’igiene del sonno» inserire le seguenti: «, il corretto utilizzo dei dispositivi digitali».
6.4
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria si promuovono altresì attività di coinvolgimento diretto delle famiglie e della comunità locale, attraverso incontri, laboratori e campagne di sensibilizzazione, per rafforzare il percorso educativo e favorire comportamenti salutari anche in un contesto domestico».
6.0.1
D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di educazione motoria nella scuola primaria)
1. Al fine di dare attuazione e continuità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, riguardo all’importanza dell’attività fisica quotidiana per il benessere psicofisico, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 329, le parole “nelle classi quarte e quinte” sono soppresse;
b) il comma 330 è abrogato.».
Art. 7
7.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono promosse attività dedicate alla salute alimentare, all’attività fisica, all’informazione completa in merito alle vaccinazioni, alla nocività del fumo tradizionale, dei nuovi dispositivi per fumare e dei prodotti a base di nicotina, nonché dell’alcol, delle droghe e alle relative dipendenze, all’utilizzo corretto di tecnologia e social media e alla conoscenza di possibili risorse e percorsi per ottenere eventuale supporto. Sono altresì realizzate iniziative volte alla conoscenza delle cause dell’inquinamento e delle sue conseguenze sulla salute, delle buone pratiche riguardanti l’igiene del sonno, l’equilibrio mente-corpo utili a promuovere il benessere psicofisico.».
7.2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «sono promosse attività dedicate» con le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono essere svolte attività di promozione dedicate»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «. Sono altresì» con le seguenti: «e possono essere».
7.3
Pellegrino, Fallucchi, Mancini
Al comma 1, sopprimere le parole: «all’importanza delle vaccinazioni,».
7.4
Barbara Floridia, Pirondini, Mazzella
Al comma 1, dopo le parole: «all’importanza delle vaccinazioni,» inserire le seguenti: «al corretto uso dei dispositivi digitali e dei social network,».
7.5
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, favorendo percorsi di educazione ambientale e sostenibilità, con particolare attenzione alle relazioni tra inquinamento, cambiamenti climatici e salute, per promuovere una cittadinanza più consapevole e responsabile».
Art. 8
8.1
Al comma 1, sostituire le parole: «nonché di» con la seguente: «attraverso» e sostituire le parole: «e di corretti stili di vita» con le seguenti: «attraverso corretti stili di vita».
Art. 9
9.1
Al comma 1, sostituire le parole: «nonché sull’adozione» con le seguenti: «attraverso l’adozione».
Art. 10
10.1
Sostituire le parole: «di ogni ordine e grado» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione».
10.2
Al comma 1, sostituire le parole «nonché sull’adozione» con le seguenti: «attraverso l’adozione».
Art. 11
11.1
D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito
Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» con le seguenti: «annui a decorrere dall’anno 2025».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1301
Art. 1
1.1
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, promuovendo altresì criteri di progettazione universale e la personalizzazione degli ausili, al fine di garantire la piena partecipazione, l’autodeterminazione e l’effettiva inclusione sportiva delle persone con disabilità, in coerenza con i princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità».
1.2
Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La fornitura e la somministrazione degli ausili e delle protesi, di cui al presente comma, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.».
1.3
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. Al fine di favorire l’innovazione e l’accessibilità alla pratica sportiva, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, espressamente finalizzato alla ricerca e allo sviluppo di nuovi dispositivi e protesi tecnologicamente avanzate per lo svolgimento di attività sportive. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Art. 2
2.1
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Gli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere a favore degli studenti con disabilità misure di inclusione scolastica e di sensibilizzazione volte a incentivare la partecipazione all’attività sportiva di base e agonistica.».
2.2
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire la parola: «possono», con le seguenti: «promuovono, compatibilmente con le risorse disponibili e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le seguenti finalità: »;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; favorire altresì, con il supporto dello Stato, percorsi di formazione specifica e gratuita per i docenti interessati, in collaborazione con enti sportivi paralimpici, associazioni delle persone con disabilità ed enti del terzo settore».
2.3
D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito
Al comma 1, dopo le parole: «assumere iniziative che favoriscano l’inclusione» inserire le seguenti: «e sostenere la realizzazione di eventi di inclusione sportiva presso le palestre scolastiche».
2.4
D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; eliminare le barriere architettoniche e sensoriali delle palestre scolastiche».
2.5
D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; favorire l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti».
2.0.1
D’Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di educazione motoria nella scuola primaria)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, con riferimento all’aumento a tre delle ore settimanali dedicate all’insegnamento dell’educazione fisica motoria negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 329, le parole “nelle classi quarte e quinte” sono soppresse;
b) il comma 330 è abrogato.».
2.0.2
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Osservatorio nazionale per lo sport inclusivo)
- È istituito presso il Dipartimento per lo Sport l’Osservatorio nazionale per lo sport inclusivo delle persone con disabilità, con i seguenti compiti:
a) monitorare l’attuazione della presente legge su base regionale e nazionale;
b) raccogliere e diffondere annualmente dati disaggregati per età, genere, tipo di disabilità e territorio;
c) formulare raccomandazioni per il miglioramento delle politiche e dei servizi relativi allo sport per le persone con disabilità;
d) promuovere la collaborazione tra istituzioni pubbliche, scuole, enti sportivi e organizzazioni della società civile.
- Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da emanare entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione e del merito, sono definite le modalità di composizione e funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, nel rispetto del principio di rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni.».
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025
324ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 8,45.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l’accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 20.)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore ha presentato e illustrato uno schema di risoluzione.
Il relatore ZULLO (FdI) presenta un nuovo testo (pubblicato in allegato) dello schema di risoluzione. Evidenzia che il testo è stato integrato con un’osservazione relativa alla necessità di potenziamento della capacità produttiva di principi attivi all’interno dell’Unione europea, finalizzato a limitare la dipendenza da Paesi terzi.
Il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di risoluzione, nel nuovo testo appena presentato.
La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando innanzitutto l’esigenza di maggiore condivisione e unitarietà nelle politiche europee sul farmaco. Auspica infine che in materia sanitaria, nelle sedi internazionali, la condotta italiana sia improntata a una maggiore armonizzazione con l’Europa.
Nell’intervenire per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) esprime soddisfazione per il contenuto dello schema di risoluzione, nel quale risultano accolti gli apporti forniti in sede di audizione. Sottolinea quindi l’opportunità di disporre di strategie comuni a livello dell’Unione europea riguardo ai medicinali critici e alla produzione dei principi attivi, per la quale è necessario introdurre degli incentivi.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine lo schema di risoluzione. Il PRESIDENTE rileva che la deliberazione è stata unanime.
La seduta termina alle ore 8,55.
risoluzione APPROVATA DALLA COMMISSIONE sul progetto di atto legislativo dell’unione europea N. COM(2025) 102 definitivo (Doc. xviii, n. 20)
La Commissione,
esaminato l’Atto dell’Unione europea n. COM (2025) 102 definitivo, recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l’accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795;
considerato che la proposta prevede misure volte ad agevolare gli investimenti nelle capacità di fabbricazione di medicinali critici, a incentivare la diversificazione e la resilienza delle catene di approvvigionamento, a sfruttare la domanda aggregata degli Stati membri attraverso procedure di appalto collaborativo, e ad agevolare la conclusione di partenariati strategici;
considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
tenuto conto dell’istruttoria svolta;
considerata la risoluzione adottata dalla Commissione Politiche dell’Unione europea di questo ramo del Parlamento sulla proposta;
esprime una valutazione complessivamente positiva, con le seguenti osservazioni.
In primo luogo, la Commissione fa proprie le osservazioni formulate nella succitata risoluzione dalla Commissione Politiche dell’Unione europea relativamente agli aspetti critici della proposta, osservazioni da intendersi qui integralmente riportate con riferimento al merito della proposta medesima.
In secondo luogo, la Commissione formula le seguenti ulteriori osservazioni:
1) la proposta non affronta in modo diretto il tema della qualificazione della forza lavoro, fattore indispensabile nella rilocazione della produzione di medicinali innovativi e critici in ambito europeo: tale lacuna determina il forte rischio di non raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici che si intendono perseguire;
2) per rispondere alla disponibilità dei farmaci critici è necessario rafforzare la capacità produttiva, con incentivi mirati e semplici, per progetti strategici, inclusi siti produttivi in grado di creare capacità produttiva “di sicurezza”. Allo scopo occorre: a) superare i vincoli degli aiuti di Stato in modo da non favorire esclusivamente Paesi con maggiore capacità fiscale; b) elaborare procedure burocratiche e di rispetto ambientale in linea con le esigenze di competitività, in particolare per i prodotti strategici;
3) nella rilocazione delle produzioni va comunque favorita la competitività in ambito europeo allo scopo di non indirizzare gli incentivi in singole direzioni sostituendo la dipendenza da Paesi terzi con la dipendenza da un Paese membro o da un produttore localizzato in ambito europeo: in tal senso si pone come necessaria l’integrazione dei medicinali critici tra le priorità industriali dell’Unione Europea (UE) nel quadro delle politiche di reshoring e sicurezza tecnologica, anche al fine di rafforzare la leadership tecnologica dell’UE;
4) si rileva la necessità del superamento della diversità di accesso dei medicinali critici tra i diversi Stati, che determina gravissimi problemi soprattutto per le malattie rare e ciò in ragione di differenti condizioni sociali, economiche e strutturali;
5) stante la strategicità delle terapie avanzate, e posto che gli ATMP (terapie geniche, cellulari e tessutali) sono terapie fondamentali per patologie gravi, croniche o rare, è fondamentale riconoscere espressamente gli ATMP stessi come medicinali critici e strategici all’interno della proposta, promuovendo in tal senso un ecosistema industriale favorevole, attraverso incentivi specifici allo sviluppo e alla produzione su larga scala degli ATMP, introducendo altresì nel CMA una cornice di riferimento per i modelli di pagamento pluriennuali basati sugli esiti clinici (cosiddetti payment-at-result), e individuando, nel lungo periodo, il riconoscimento della spesa per ATMP come spesa di investimento nell’ambito del sistema europeo dei conti (ESA);
6) al fine di assicurare i bisogni degli assistiti nell’ottica di tutelare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), garantendo così la disponibilità effettiva dei farmaci maggiormente in uso nelle strutture ospedaliere, e coniugando la più ampia concorrenza nei procedimenti di acquisto con l’esigenza di avere a disposizione più fornitori di famaci, occorre procedere alla revisione delle procedure di acquisto dei farmaci non biologici a brevetto scaduto introducendo un sistema di aggiudicazione multipla in una gara a lotto unico, attraverso accordi quadro;
7) in riferimento all’articolo 2 della proposta, che cita i medicinali critici che figurano nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici, si ritiene che i relativi criteri di individuazione debbano consentire un’effettiva e reale gestione delle criticità, e debbano quindi essere integrati con le valutazioni relative alla vulnerabilità della catena di approvvigionamento dei medicinali;
8) in riferimento all’articolo 16 della proposta, si valuti l’opportunità di prevedere strumenti di incentivi accessibili anche in caso di investimenti compresi tra i 5 ed i 20 milioni di euro;
9) occorre prevedere per le gare criteri di aggiudicazione riferiti non solo al prezzo più basso, ma anche alla molteplicità di fornitori e alla certezza delle forniture (articolo 18);
10) in riferimento all’articolo 20 della proposta, si ritiene che sarebbe importante prevedere che la Commissione Europea, parallelamente al ruolo di coordinamento tra i vari Stati membri che hanno introdotto obblighi di scorte, adotti anche misure finalizzate al superamento delle forme di scorte nazionali per giungere ad una riserva europea limitata, sia dal punto di vista dei prodotti soggetti all’obbligo sia da quello dei quantitativi;
11) occorre limitare gli appalti collaborativi/congiunti (articoli 21, 22, 23) a circostanze chiaramente definite;
12) occorre evitare l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive per i farmaci distribuiti negli Stati Membri (articolo 29), prevedendo l’utilizzo di strumenti già disponibili e consolidati come il Sistema Europeo di Verifica dei Medicinali (EMVS) ed eliminando in tal modo duplicazioni di obblighi per le imprese;
13) al fine di garantire un approvvigionamento stabile, resiliente e sostenibile dei farmaci critici e limitare la dipendenza da Paesi terzi è imprescindibile che la proposta ponga al centro dell’azione il rafforzamento della capacità produttiva europea di principi farmaceutici attivi (API).
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025
17ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 14,25.
IN SEDE REFERENTE
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita
– e petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 luglio.
Il PRESIDENTE fa presente che il fascicolo degli emendamenti presentati (pubblicati in allegato), riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, è a disposizione delle Commissioni riunite. Comunica inoltre che, come testé concordato in sede di Uffici di Presidenza integrati, nella presente seduta si concluderà la discussione generale e, dopo le eventuali repliche, si avvierà l’illustrazione degli emendamenti, che proseguirà fino alla pausa estiva dei lavori. Alla ripresa dell’attività parlamentare a settembre si procederà alle votazioni, anche con riferimento a eventuali proposte emendative dei relatori e ai relativi subemendamenti.
Intervenendo in sede di discussione generale, il presidente ZAFFINI (FdI) auspica che nel prosieguo dell’esame congiunto non si verifichino contrapposizioni sterili, dettate da eccessiva rigidità ideologiche, mentre è da vedere con favore la possibilità di soluzioni di compromesso, finalizzate a licenziare un testo di legge adeguato e in sintonia con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Risulta infatti imprescindibile che le questioni del fine vita siano oggetto di una disciplina certa e organica, a garanzia degli alti valori da contemperare.
Per quanto riguarda il merito del testo unificato, si possono cogliere margini di miglioramento delle disposizioni riguardanti il Comitato nazionale di valutazione: posto che è necessario garantire una generale uniformità di orientamenti, non è tuttavia secondaria la capacità di interazione con le sensibilità presenti nei diversi territori.
Va inoltre garantita la presa in carico di ciascun caso da parte del Servizio sanitario nazionale, il quale deve rimanere estraneo al solo momento della prestazione immediatamente finalizzata al fine vita. Il legislatore deve altresì impegnarsi al fine di rendere i percorsi di cure palliative effettivi e pienamente disponibili in tutto il territorio nazionale.
Non essendovi altre richieste di intervento, la discussione generale è dichiarata conclusa.
Intervenendo in replica, il relatore per la 2a Commissione ZANETTIN (FI-BP-PPE) assicura la massima attenzione e apertura al confronto riguardo alle principali questioni poste dal dibattito, quali quelle in materia di cure palliative, nonché di Comitato nazionale di valutazione. Tale organo, così come delineato dall’articolo 4 del testo unificato, in ragione della composizione e del carattere centralizzato, giustifica in effetti perplessità rispetto alla sua effettiva capacità di rapportarsi con le singole persone che gli si rivolgono.
Il CORRELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano allo svolgimento della replica.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene in primo luogo sull’emendamento 1.1, soppressivo dell’articolo 1, il quale appare restrittivo rispetto al complesso dei diritti già garantiti dall’ordinamento costituzionale. Le finalità di cui all’emendamento 1.2, volto alla sostituzione dell’articolo 1, richiamano espressamente, oltre alla Costituzione, le principali fonti internazionali in materia di diritti dell’uomo. Nella medesima logica dell’emendamento 1.1, gli emendamenti 1.6 e 1.15 sono tesi alla soppressione, rispettivamente, del comma 1 e del comma 2. L’emendamento 1.11, infine, reca una modifica puntuale alla formulazione del comma 1.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) dichiara, innanzitutto, di accogliere con favore i contenuti dell’intervento del presidente Zaffini, che indicano una apertura della maggioranza rispetto ad alcuni temi che il suo Gruppo considera molto importanti ai fini del miglioramento del testo proposto dai relatori. Auspica pertanto che attraverso il lavoro comune di tutti i Gruppi si possa trovare un’intesa quanto più ampia possibile che potrebbe rappresentare la base per una condivisione del disegno di legge. Illustra quindi gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, riferiti all’articolo 1, che, pur non rappresentando certamente la disposizione più importante del testo proposto dai relatori, necessita tuttavia di ritocchi fondamentali. Anzitutto la rubrica dell’articolo, che tiene insieme due concetti distinti quali l’inviolabilità e la indisponibilità della vita: al riguardo precisa che mentre il concetto di inviolabilità della vita è assolutamente condivisibile, richiamare l’indisponibilità della stessa rischia di alludere a casi o elementi che non possono essere intesi in senso così assoluto alla luce delle norme già vigenti dell’ordinamento. Ritiene pertanto opportuno, come proposto dagli emendamenti presentati dal suo Gruppo, che i principi presentati al comma 1 facciano riferimento esclusivamente agli articoli della Costituzione che danno sostanza al principio di inviolabilità del diritto alla salute. Con riferimento poi al comma 2 dell’articolo 1, l’emendamento presentato ne dispone la soppressione, in quanto, così come formulato, appare – alternativamente – o pleonastico ovvero suscettibile di assumere un significato troppo esteso. Ritiene quindi che sia necessaria una soppressione o, quanto meno, una migliore precisazione del contenuto dispositivo del comma citato.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) illustra gli emendamenti a sua prima firma presentati all’articolo 1, diretti a riformulare la disposizione richiamando i principi costituzionali che tutelano il diritto alla vita, alla salute e alla cura. La formulazione della proposta 1.5 infatti, appare maggiormente pertinente rispetto alle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale e consentono di eliminare i problemi applicativi ed interpretativi legati all’attuale formulazione della norma. A tali principi di adesione alla giurisprudenza costituzionale in materia si ispira anche la proposta 1.0.1 in materia di morte volontaria medicalmente assistita: appare evidente come già l’individuazione dell’oggetto della norma – ovvero la morte volontaria medicalmente assistita – risulti maggiormente coerente con le sentenze della Corte costituzionale; inoltre, la proposta introduce requisiti e modalità della richiesta in stretta aderenza a quanto previsto da quelle stesse sentenze.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE), intervenendo sugli emendamenti presentati all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 100, comma 9, del Regolamento, dichiara di aggiungere la propria firma alle proposte 1.1, 1.5 e 1.0.1, in quanto rappresentano formulazioni normative alternative al testo proposto dai relatori che personalmente condivide. Precisa infatti che su questo provvedimento il suo Gruppo ha indicato piena libertà di coscienza rispetto alla votazione delle diverse proposte. Ritiene che l’articolo 1 del testo base si configuri come una norma meramente pleonastica che non apporta nessuna autonoma novità normativa, ma anzi sembra assumere un valore programmatico ed ideologico. In sostanza, è certamente possibile arricchire l’articolo 1, dal punto di vista tecnico, di contenuti che innovino concretamente l’ordinamento, ma in linea generale la disposizione appare priva di una reale portata normativa. Per questa ragione, condivide le scelte degli emendamenti 1.5 e 1.0.1 che chiariscono in modo puntuale i principi alla base della tutela del diritto alla vita e alla salute, nonché le conseguenze che la giurisprudenza costituzionale ha desunto da tali principi sotto il profilo delle scelte di autodeterminazione rispetto alla possibilità di accedere a procedure di morte volontaria medicalmente assistita. Infatti, le sentenze della Corte costituzionale hanno già chiarito con precisione i limiti del ricorso a tale procedura, riconoscendo dignità e pieno diritto di autodeterminazione alle persone affette da patologie irreversibili e fonte di sofferenze intollerabili: il metro applicabile in questi casi non può essere quello della convinzione ideologica, bensì esclusivamente quello della persona che vive una vita di sofferenze fisiche e psichiche intollerabili, sulla cui dignità è l’unico soggetto deputato a giudicare.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sottoscrive l’emendamento 1.0.1.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere sia la proposta 1.5 che la proposta 1.0.1.
Il PRESIDENTE informa che i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 si intendono illustrati e che, nella prossima seduta delle Commissioni riunite, riprenderà l’illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 2.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
Art. 1
1.1
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino, Scalfarotto
Sopprimere l’articolo.
1.2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1
(Finalità)
- La presente legge tutela il diritto al rispetto della dignità della persona e il diritto alla libertà di autodeterminazione del paziente nella scelta dei trattamenti sanitari, compresi quelli finalizzati al suicidio medicalmente assistito, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina e della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.».
1.3
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1
(Finalità)
- La presente legge tutela il diritto alla dignità e all’autodeterminazione della persona, garantendo una buona qualità della vita, libera da sofferenze non necessarie, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, adottata a Oviedo il 4 aprile 1997, e ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.»
1.4
Zambito, Zampa, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1
(Inviolabilità del diritto alla salute)
- Il diritto alla tutela della salute è un diritto fondamentale della persona. La Repubblica assicura la tutela alla salute per ogni persona senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale, nonché la tutela del diritto all’autodeterminazione ed alle scelte libere e consapevoli relativamente alla salute ed alla vita.».
1.5
Lombardo, Scalfarotto, Camusso
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1
(Diritto alla vita, alla salute e alle cure)
- La Repubblica tutela il diritto alla vita e alla salute nelle relazioni di cura, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, secondo quanto stabilito dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.»
1.6
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sopprimere il comma 1.
1.7
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Apportare le seguenti modificazioni:
- a)sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La Repubblica assicura la libertà di autodeterminazione della persona nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione.»;
- b)sopprimere il comma 2.
1.8
Al comma 1, sostituire le parole: «assicura la tutela della vita di ogni persona» con le seguenti: «assicura la tutela di una vita dignitosa a ogni persona».
1.9
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della vita» inserire le seguenti: «e della dignità».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e della dignità».
1.10
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della vita» inserire le seguenti: «e della libertà di autodeterminazione individuale, anche nelle fasi finali della vita,».
1.11
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, sopprimere le parole: «senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale».
1.12
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ogni persona capace di assumere decisioni libere e consapevoli è titolare di un diritto fondamentale, ai sensi degli articoli. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, a esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario e, specularmente, a rifiutarlo, anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente stesso.».
1.13
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi.».
1.14
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Sopprimere il comma 2.
1.15
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sopprimere il comma 2.
1.16
Sopprimere il comma 2.
1.17
Mennuni, Menia, Rastrelli, Zedda, Pellegrino, Russo, De Priamo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nessuno può essere obbligato ad agevolare l’esecuzione del suicidio altrui per effetto delle disposizioni della presente legge, neppure qualora sussistano e vengano accertate le condizioni di non punibilità di cui all’articolo 580 terzo comma del codice penale. Il medico, il personale sanitario o qualsiasi terzo che rifiuti di agevolare l’esecuzione del suicidio, o che rifiuti di tenere condotte configurabili in termini di concorso materiale o morale nell’istigazione o nell’aiuto al suicidio, non può subire per tale rifiuto alcuna conseguenza negativa di carattere penale, civile, amministrativo, disciplinare o di altra natura. Sono nulli gli atti civili ed amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.».
1.18
Mennuni, Zedda, Russo, Menia, Pellegrino, Rastrelli
Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «È vietato ogni atto di eutanasia.».
1.19
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Inviolabilità del diritto alla vita)».
1.0.1
Lombardo, Scalfarotto, Zampa, Camusso
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Morte volontaria medicalmente assistita)
- La morte volontaria medicalmente assistita è il decesso cagionato da un atto volontario, autonomo e consapevole della persona, con adeguato sostegno sanitario e assistenziale, quando sussistano le condizioni di cui al comma 2, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 7.
- Può ottenere l’assistenza medica alla morte volontaria la persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, la cui omissione o interruzione determinerebbe la morte in un breve lasso di tempo.
- La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere libera e attuale e la persona deve essere informata dai medici che l’hanno in cura delle terapie palliative indicate per alleviare lo stato di sofferenza. La richiesta essere formulata per iscritto, o, nell’impossibilità materiale di provvedervi in detta forma, mediante qualunque altra modalità idonea e manifestare inequivocabilmente la volontà della persona. Può essere revocata in qualunque momento e in qualunque forma.
- La richiesta è presentata per il tramite del medico di medicina generale, ovvero del medico specialista che ha in cura il paziente presso il collegio di valutazione multidisciplinare istituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della Sanità entro sessanta giorni dall’approvazione della seguente legge. Il collegio di valutazione clinica esamina la richiesta sentito il richiedente, i medici che l’hanno in cura e, eventualmente, altri professionisti che questi richieda di ascoltare. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta il collegio si pronuncia sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso di valutazione positiva, sulle modalità di attuazione della procedura di assistenza alla morte volontaria, indicando i farmaci da utilizzare.
- Il collegio di valutazione multidisciplinare trasmette l’esito dell’esame della richiesta al Comitato etico territorialmente competente, che esprime su di essa un parere nel termine massimo di 10 giorni. In caso di parere conforme, si procede entro i successivi tre giorni all’attuazione delle procedure per la morte volontaria medicalmente assistita, che deve avvenire nel domicilio del richiedente o, dove questo non sia possibile, presso una struttura del servizio sanitario nazionale.
- Gli esercenti le professioni sanitarie non sono tenuti a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria di cui al presente articolo e possono opporre obiezione di coscienza entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge con una comunicazione alla direzione della struttura sanitaria da cui dipendono. L’obiezione di coscienza può essere revocata ovvero opposta anche oltre il predetto termine, ma produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 4.
Art. 2
2.1
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Non punibilità in caso di morte volontaria medicalmente assistita)
- Non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale chiunque agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio della persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale.
- Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:
- a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili;
- b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.».
Conseguentemente sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019.».
2.2
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Non punibilità in caso di morte volontaria medicalmente assistita)
- Non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale chiunque agevoli l’esecuzione del proposito di suicidio della persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte, le cui condizioni e le modalità di esecuzione della procedura siano state verificate, nell’ambito della procedura medicalizzata di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.».
2.3
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. All’articolo 580 del Codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
“Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.”».
2.4
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifica all’articolo 580 del codice penale)
- All’articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
“Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, le cui sofferenze fisiche o psichiche sono insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833″.»
2.5
Bilotti, Lopreiato, Castellone, Pirro, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Apportare le seguenti modifiche all’articolo:
- a) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) all’alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti»;
2) sostituire il primo capoverso con i seguenti: «Non è punibile chi agevola l’esecuzione dell’altrui proposito nei casi in cui l’aiuto al suicidio sia prestato nei confronti di persona maggiorenne, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative o che ne abbia già intrapreso un percorso o lo abbia volontariamente interrotto o esplicitamente rifiutato, capace di prendere decisioni libere e consapevoli, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale.
Le condizioni di cui al comma precedente devono essere previamente verificate nell’ambito della procedura medicalizzata di cui all’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, e sottoposte al parere del comitato di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Nei casi di persona nelle condizioni indicate dall’articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2017, n.219, il requisito del trattenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale non è richiesto ai fini dell’esclusione della punibilità.».
- b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Per procedura medicalizzata di cui al presente articolo si intende quella nell’ambito della quale il medico dovrà: prospettare al paziente le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative; promuovere ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica; dare conto nella cartella clinica tanto del carattere irreversibile della patologia, quanto delle sofferenze fisiche o psicologiche, dal momento che il promovimento delle azioni di sostegno al paziente, comprensive delle terapie del dolore, presuppone una conoscenza accurata delle condizioni di sofferenza. Deve essere espressa nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente; documentata in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare; inserita nella cartella clinica, ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà.»
2.6
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui ai commi precedenti, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, a cui sia stato proposto un percorso di cure palliative e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato Nazionale di Valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n.883».
2.7
Al comma 1, sostituire le parole da: «inserita nel percorso di cure palliative» fino a: «intollerabili» con le seguenti: «le cui sofferenze fisiche o psichiche sono insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta,».
2.8
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, sopprimere le parole: «inserita nel percorso di cure palliative».
2.9
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «inserita nel percorso di cure palliative».
2.10
Lopreiato, Bilotti, Castellone, Pirro, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, primo capoverso, apportare le seguenti modifiche:
- a) sostituire le parole: «inserita nel percorso di cure palliative» con le seguenti:«adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative o che ne abbia già intrapreso un percorso o lo abbia volontariamente interrotto o esplicitamente rifiutato»;
- b) sostituire le parole:«trattamenti sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «trattamenti di sostegno vitale»;
- c) sostituire le parole:«capace di intendere e di volere» con le seguenti: «capace di prendere decisioni libere e consapevoli sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale,»;
- d) sostituire le parole:«le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833» con le seguenti: «previo parere del comitato di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3».
2.11
Pellegrino, Mennuni, Rastrelli, De Priamo, Menia
Al comma 1, sostituire le parole: «inserita nel percorso di cure palliative» con le seguenti: «inserita in un percorso di cure palliative personalizzate, che tengano conto delle sue specifiche esigenze e volontà».
2.12
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, sostituire le parole: «inserita nel percorso di cure palliative» con le seguenti: «cui siano state adeguatamente prospettate e offerte le cure palliative, nel rispetto della volontà della persona».
2.13
Al comma 1, sostituire le parole: «inserita nel percorso di cure palliative» con le seguenti: «a cui sia stato proposto un percorso di cure palliative».
2.14
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
- a)sostituire le parole: «inserita nel percorso» con le seguenti: «coinvolta in una offerta o in un percorso»;
- b)sostituire le parole: «dal Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833» con le seguenti: «secondo le modalità previste dalla legge».
2.15
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «inserita» inserire le seguenti: «, su richiesta;».
2.16
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «cure palliative» inserire le seguenti: «al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte».
2.17
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, dopo le parole: «inserita nel percorso di cure palliative,» aggiungere le seguenti: «con prognosi infausta a breve termine ovvero».
2.18
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali».
2.19
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, sostituire le parole: «tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile» con le seguenti: «in condizione di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile ovvero da una patologia con una prognosi infausta a breve termine».
2.20
Al comma 1, sostituire le parole: «tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «cui sono somministrati trattamenti di sostegno vitale».
2.21
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «necessari ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali il cui legittimo rifiuto determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente».
2.22
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sostitutivi di funzioni vitali» con le seguenti: «di sostegno vitale».
2.23
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sostitutivi di funzioni vitali», con le seguenti: «di sostegno vitale».
2.24
Al comma 1, sostituire le parole: «fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili» con le seguenti: «fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili».
2.25
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, sostituire le parole: «sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili» con le seguenti: «sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili».
2.26
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sofferenze fisiche e psicologiche» con le seguenti: «sofferenze fisiche o psicologiche».
2.27
Al comma 1, dopo le parole: «fisiche e psicologiche» inserire la seguente: «soggettivamente».
2.28
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «le cui condizioni» fino alla fine del periodo.
2.29
Mennuni, Russo, Rastrelli, Pellegrino, De Priamo, Zedda, Menia
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La pena è aumentata, con la reclusione da uno a due anni, se il fatto è commesso per motivi di lucro o se l’autore riceve per la sua condotta una utilità economica, anche indiretta, fatti salvi i diritti ereditari.».
2.30
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. I trattamenti sostitutivi di funzioni vitali di cui all’articolo 580, del codice penale sono da intendersi come definiti dalla sentenza n.135 della Corte Costituzionale del 18 luglio 2024».
2.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modalità)
- Il medico di medicina generale o il medico che ha in cura l’interessato redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari dell’interessato e sulle motivazioni che l’hanno determinata, nonché sulle terapie palliative in corso, e lo inoltra al Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 4. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.
- Il rapporto di cui al comma 1 deve precisare se l’interessato è stato adeguatamente informato della propria condizione e della prognosi, se è stato adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se l’interessato è stato adeguatamente informato da specialisti in cure palliative su ulteriori o diversi percorsi di palliazione. Nel rapporto il medico di cui al medesimo comma 1 è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di esecuzione del proposito di cui all’articolo 2 non sia libera, consapevole e informata.
- Per la stesura del rapporto di cui al comma 1, la valutazione clinica e ogni altra considerazione ritenuta pertinente, il medico di cui al medesimo comma 1 può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino i presupposti e le condizioni per la sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il medico ha l’obbligo di evidenziare tali profili nella richiesta al comitato di cui all’articolo 4.».
2.0.2
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Obiezione di coscienza)
- Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
- L’obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
- L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente.»
2.0.3
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Livelli essenziali di assistenza)
- Le procedure di cui alla presente legge rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
- Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
- Agli oneri del presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.4
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n.219)
- All’articolo 1, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n.219, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi comprese quelle procedure normalmente compiute dal personale sanitario che, pur richiedendo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, potrebbero essere apprese dai soggetti che si facciano carico dell’assistenza del paziente.”».
Art. 3
3.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3
(Interventi straordinari in materie di cure palliative)
- Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 5, comma 4-bisdella legge 15 marzo 2010, n. 38 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo straordinario per le cure palliative domiciliari con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
- Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera b), al capoverso “4-ter” premettere il seguente:
«4-bis.1. La sezione O) del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute, preposta per l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, nel mandato 2026-2029 deve rivedere gli indicatori del decreto del Ministero della salute 22 Febbraio 2007, n. 43, riferiti:
- a)all’attività della rete delle cure palliative: domicilio, ambulatorio, ospedale-consulenza ospedaliera e transitional care, ospedale-territorio-hospice;
- b)ai pazienti affetti da patologie non oncologiche;
- c) alla definizione di flussi informativi nazionali per il monitoraggio della rete delle cure palliative.»
3.3
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera b), capoverso “4-quater“, primo periodo, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «al comma 4-bis».
3.4
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. All’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, le parole: «10 milioni» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni»;
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni volte a garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».
3.0.1
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Requisiti e forma della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita)
- La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà.
- Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato.
- La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.
- Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
- La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso.
- Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, espressa nelle forme di cui al comma 2, redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo trasmette senza ritardo al Comitato etico territoriale competente e all’interessato. Il rapporto è corredato di copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente. Per le finalità di cui al presente comma, i Comitati etici territoriali, individuati dall’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di seguito nominati CET, sono integrati da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
- Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata.
- Per la redazione del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui al presente articolo, il medico non trasmette la richiesta al CET, motivando per iscritto la sua decisione al richiedente.
- Il CET, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dal presente articolo a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il CET può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per un’audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.
10 Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al CET e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.
- Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l’adozione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell’atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge.
- Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al CET o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione motivata del medico di cui al comma 4 o del parere contrario del Comitato.
- La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai commi 6 e 9 fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.
- Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui al presente articolo.
- Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.».
Conseguentemente,
- a) sopprimere l’articolo 4;
- b) sostituire la rubrica con la seguente:«(Modifica all’articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, e disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita)».
Art. 4
4.1
Sopprimere l’articolo.
4.2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 4
(Condizioni e presupposti)
- La persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere come espressione piena della propria libera autodeterminazione, l’accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-bis.
(Forma e requisiti della richiesta)
- La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile.
- Nel caso in cui le condizioni del paziente non consentano l’osservanza delle forme previste dal comma 1, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà, che deve essere attuale, consapevole, libera ed esplicita.
- La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente.
- La richiesta può essere revocata dal paziente in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà di interrompere la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-ter.
(Procedure sanitarie e amministrative)
- Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’effettuazione delle procedure sanitarie relative al suicidio medicalmente assistito presso strutture adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
- Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della dignità del paziente in modo da non provocare sofferenze e senza alcun abuso in danno di pazienti vulnerabili. Il paziente ha la facoltà di indicare le persone che devono essere informate e quelle che possono assistere alle procedure.
- Il medico che ha ricevuto la richiesta di suicidio medicalmente assistito redige un rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, di una copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente e lo trasmette al Comitato etico territoriale competente di cui all’articolo 4-quatere all’interessato.
- Il rapporto di cui al comma 3 deve precisare se il paziente è stato adeguatamente informato sulla sua situazione clinica e sulla prognosi, se è consapevole della sua condizione di salute, se è stato adeguatamente informato sui trattamenti sanitari ancora attuabili e su tutte le possibili alternative, concrete e dignitose, alla scelta fatta, nonché del diritto di accedere alle cure palliative, specificando se vi è stato già sottoposto.
- La richiesta, la documentazione relativa alle procedure effettuate dal medico ai sensi del presente articolo, nonché l’eventuale revoca di cui all’articolo 4-bis, comma 4, sono inseriti nella cartella clinica e, ove attivo, nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
- Il medico nel corso delle procedure è tenuto ad accertare che persista la volontà del paziente di porre fine alla sua vita.
- Il decesso a seguito di suicidio medicalmente assistito, effettuato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla presente legge, è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 4-quater.
(Valutazione dei comitati etici territoriali)
- I Comitati etici territoriali istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, verificano la sussistenza di condizioni e presupposti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
- I Comitati etici sono composti dagli esperti di cui al Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 e sono integrati di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona richiedente, nonché da un medico specialista in medicina palliativa e da un medico specialista in anestesia e rianimazione.
- Il medico presenta all’azienda sanitaria locale competente il rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, che lo trasmette al Comitato etico che verifica entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza la sussistenza delle condizioni e presupposti di cui all’articolo 4.
- Il Comitato verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
- Il Comitato etico esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, assicurando l’interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico che ha in cura il paziente. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
- Il Comitato etico esprime il parere entro sette giorni dagli accertamenti effettuati e redige la relazione finale attestante gli esiti delle condizioni e dei presupposti di cui all’articolo 4.
- In caso di parere positivo l’azienda sanitaria comunica all’interessato gli esiti dell’accertamento e attiva la procedura di suicidio medicalmente assistito presso il suo domicilio o nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti di cui al comma 6. L’azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
- In caso di accertamento dell’insussistenza delle condizioni e presupposti di cui all’articolo 4, la richiesta per l’accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito può essere reiterata non prima di centoventi giorni
- Resta ferma per la persona che abbia richiesto il suicidio medicalmente assistito la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione del parere contrario del Comitato etico.
Art. 4-quinquies.
(Livelli essenziali di assistenza)
- Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
- Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
- Agli oneri del presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 4-sexies.
(Obiezione di coscienza)
- Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
- L’obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
- L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente.».
4.3
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 4
(Condizioni, presupposti, forma e requisiti della richiesta)
- La persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, adeguatamente informata riguardo a una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, può chiedere come espressione piena della propria libera autodeterminazione, l’accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito.
- La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile.
- Nel caso in cui le condizioni del paziente non consentano l’osservanza delle forme previste dal comma 2, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà, che deve essere attuale, consapevole, libera ed esplicita.
4 La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente.
- La richiesta può essere revocata dal paziente in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà di interrompere la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Art. 4-bis.
(Valutazione dei comitati etici territoriali)
- I Comitati etici territoriali istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, verificano la sussistenza di condizioni e presupposti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.
- I Comitati etici sono composti dagli esperti di cui al Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 e sono integrati di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona richiedente, nonché da un medico specialista in medicina palliativa e da un medico specialista in anestesia e rianimazione.
- Il medico presenta all’azienda sanitaria locale competente il rapporto sulle condizioni cliniche del paziente, corredato del suo parere, che lo trasmette al Comitato etico che verifica entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza la sussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all’articolo 4.
- Il Comitato verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219
- Il Comitato etico esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, assicurando l’interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico che ha in cura il paziente. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
- Il Comitato etico esprime il parere entro sette giorni dagli accertamenti effettuati e redige la relazione finale attestante gli esiti della sussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all’articolo 4.
- In caso di parere positivo l’azienda sanitaria comunica all’interessato gli esiti dell’accertamento e attiva la procedura di suicidio medicalmente assistito presso il suo domicilio o nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti di cui al comma 6. L’azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
- In caso di accertamento dell’insussistenza delle condizioni e presupposti, forma e requisiti di cui all’articolo 4 la richiesta per l’accesso alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito può essere reiterata non prima di centoventi giorni
- Resta ferma per la persona che abbia richiesto il suicidio medicalmente assistito la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione del parere contrario del Comitato etico.».
4.4
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4
(Comitati per la valutazione clinica)
- Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli operatori delle professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali.
- I Comitati di cui al comma 1 devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti a essi demandati.
- Ricevuta da parte del malato, dotato di capacità d’agire ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato di cui al comma 1 la esamina senza ritardo, entro il termine massimo di 10 giorni prorogati di ulteriori 10 giorni in caso di richiesta che preveda modalità di esecuzione comportanti l’assunzione di farmaci off label, per i quali sia necessario acquisire parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di dieci giorni, in caso di motivate esigenze.
- La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall’interessato.
- In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei casi in cui è dimostrata dall’interessato l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi.
- Il parere rilasciato dal Comitato di cui al comma 1 è valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale.
- Le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi della presente legge. In caso contrario, la struttura sanitaria pubblica è tenuta, in aggiunta a ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato».
4.5
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9-bis. – (Comitato di valutazione) – 1. Presso ogni azienda sanitaria locale è istituito il Comitato di valutazione, organo competente a rilasciare, su richiesta del malato interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale.
- Il Comitato di valutazione è formato da 3 componenti, di cui un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra. I componenti del Comitato di valutazione sono nominati dal Direttore generale, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L’ufficio di componente del Comitato di valutazione prevede un rimborso spese.
- Ricevuta da parte del malato interessato, dotato di capacità d’agire ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l’assunzione di farmaci off label, il Comitato di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato di valutazione si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta, prorogati di 15 giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato di valutazione può essere prorogato, di 10 giorni, in caso di motivate esigenze.
- La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dal malato interessato.
- In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata.
- Il parere rilasciato dal Comitato di valutazione è valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale”.».
4.6
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4
(Comitati etici territoriali)
- Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, i Comitati etici territoriali, individuati dall’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di seguito nominati CET, sono gli organi competenti a rilasciare parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale. Il parere è espresso su richiesta della persona interessata trasmessa al CET competente dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura la persona stessa, tramite un rapporto dettagliato e documentato sulle sue condizioni cliniche e psicologiche e sulle motivazioni che l’hanno determinata, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.
- Per le finalità di cui al comma 1, i CET sono integrati da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
- Ai componenti dei CET non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le medesime finalità e per un’azione di coordinamento, il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate è altresì integrato con i soggetti di cui al periodo precedente.
- Ricevuta, secondo le modalità di cui al comma 1, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il CET di riferimento, come integrato ai sensi del comma 2,entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il CET può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per un’audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.
- Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al CET e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.».
4.7
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4
(Disciplina delle richieste per la morte volontaria medicalmente assistita)
- La procedura per il rilascio, su richiesta dell’interessato, del parere circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, comma 2-bisdel Codice Penale in esecuzione della sentenze della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242 e del 1° luglio 2024, n. 135 comporta una valutazione da parte di un collegio sanitario multidisciplinare istituito presso ogni azienda sanitaria locale, sulla base dei principi stabiliti con decreto del Ministro della salute entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e del comitato etico territorialmente competente.
- La richiesta può essere revocata in ogni momento dall’interessato.
- In caso di parere conforme, da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta da parte del collegio sanitario multidisciplinare e entro i successivi dieci giorni da parte del comitato etico territorialmente competente, si procede entro i successivi tre giorni all’attuazione delle procedure per la morte volontaria medicalmente assistita, che deve avvenire nel domicilio del richiedente o, dove questo non sia possibile, presso una struttura del servizio sanitario nazionale.
- Con il decreto di cui al primo comma, è istituito altresì un comitato nazionale di garanzia per la corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, composto da sette membri, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere, nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, dopo il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari.
- Il comitato di cui al comma precedente emana linee guida per l’applicazione uniforme su tutto il territorio dei principi delle sentenze di cui al comma 1 e ne verifica la corretta attuazione. I suoi componenti durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo.».
4.8
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Per le finalità di cui alla presente legge, le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
- a)tutela della dignità e dell’autonomia della persona;
- b)tutela della qualità della vita fino al suo termine;
- c)adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.».
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.9
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 9-bis » con il seguente:
«Art. 9-bis. – (Procedura di verifica dei requisiti per la morte volontaria medicalmente assistita) – 1. La verifica della sussistenza dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale è avviata dal medico curante su richiesta della persona interessata o di una sua delegata.
- Il medico curante informa tempestivamente, entro il termine di sette giorni dalla richiesta della persona interessata o di una sua delegata, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- Entro sette giorni dalla segnalazione del medico curante, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente avvia la procedura di verifica di cui al comma 1, trasmettendo la relativa documentazione ad un comitato di valutazione composto dai seguenti specialisti: un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista nella patologia di cui è affetta la persona malata, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere. La composizione del comitato è integrabile ove gli specialisti già nominati lo ritengano opportuno.
- Il Comitato di valutazione redige, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una relazione motivata sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, nonché sulle modalità di esecuzione della morte volontaria medicalmente assistita.
- La relazione è trasmessa al Comitato etico territorialmente competente unitamente al fascicolo istruttorio. Il Comitato etico esprime parere non vincolante entro sette giorni dalla ricezione. Decorso tale termine senza che il parere sia pervenuto, la relazione è comunque comunicata alla persona interessata.
- Dal momento della segnalazione del medico curante, l’intera procedura si conclude nel termine massimo di cinquanta giorni. In caso di urgenza medica, certificata dal medico curante, tutti i termini sono ridotti della metà.
- La richiesta di cui al comma 1 può essere ritirata in ogni momento dalla persona interessata o da una sua delegata.
- 8. Fermo restando quanto espressamente disciplinato dal presente articolo, le modalità tecniche, organizzative e procedurali di attuazione della verifica dei requisiti sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
4.10
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 9-bis» con il seguente:
«Art. 9-bis. – (Comitato regionale di valutazione) – 1. Presso le Regioni sono istituiti i Comitati regionali di valutazione competenti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale.
- Il Comitato regionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. I componenti di ogni Comitato regionale di valutazione sono nominati e, in caso di cessazione dell’incarico, sono sostituiti con decreto del Ministero della Salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono nominati fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato regionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L’ufficio di componente del Comitato regionale di valutazione è gratuito.
- Ricevuta da parte dell’interessato, dotato di capacità d’agire ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato regionale di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l’assunzione di farmaci off label, il Comitato regionale di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato regionale di valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato regionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell’adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato regionale di valutazione si avvale delle strutture del Ministero della salute – Dipartimento per l’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
- 4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall’interessato.
- 5. In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrata dall’interessato l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni.».
4.11
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla letteraa), al capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole «Il Comitato nazionale di valutazione» con le seguenti: «La Commissione aziendale di valutazione clinica e tecnica, di seguito denominata “Commissione”»;
2) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La Commissione è istituita nell’ambito delle aziende sanitarie, nel numero di una ogni 500.000 abitanti ed è formata da un medico-legale, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, uno psicologo o un medico specialista in psichiatra, un infermiere con competenze nelle cure di fine vita e un medico specialista nella patologia di cui è affetta la persona richiedente la morte medicalmente assistita. I componenti della Commissione sono nominati dalla Direzione delle aziende sanitarie.»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Il Comitato nazionale di valutazione» con le seguenti: «La Commissione»;
4) al comma 3, sostituire le parole: «del Ministero della salute – Dipartimento per l’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio,» con le seguenti: «del Servizio Sanitario nazionale»;
5) al comma 6, sostituire le parole: «dal Comitato nazionale di valutazione» con le seguenti: «dalla Commissione»;
- b) alla letterab), sostituire il capoverso con il seguente:
«Ferme restando le competenze della Commissione di cui all’articolo 9-bis, tutte le attività previste dalla procedura medicalizzata di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 22 novembre 2019, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».
4.12
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «su richiesta dell’interessato», aggiungere le seguenti: «o di una sua persona delegata».
Al comma 3, dopo le parole: «Ricevuta da parte dell’interessato», aggiungere le seguenti: «o di una sua persona delegata».
4.13
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l’interessato» con le seguenti: «il malato interessato».
4.14
Pellegrino, Mennuni, Rastrelli, De Priamo, Menia
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis» apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sostituire le parole:«parere obbligatorio» con le seguenti: «parere obbligatorio e avente valore vincolante riguardo all’accertamento tecnico-scientifico»;
- b) al comma 6, sostituire le parole:«valutato dall’autorità giudiziaria» con le seguenti: «elemento di prova qualificato e di carattere vincolante per gli aspetti tecnico-scientifici ivi accertati, valutato dall’autorità giudiziaria».
4.15
De Priamo, Menia, Mennuni, Zedda, Russo, Pellegrino, Rastrelli
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dei requisiti» con le seguenti: «delle condizioni».
4.16
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma del codice penale deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, o verbalmente al medico di medicina generale o a quello che ha in cura il paziente, il quale è obbligato a redigere apposito verbale, rivestendo a tal fine la qualità di pubblico ufficiale.
La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà.
Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o con qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato.
La richiesta, manifestata in una delle forme predette, deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.
Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso “Art. 9-bis“, sopprimere il comma 4.
4.17
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o con qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato.
La richiesta, manifestata in una delle forme predette, deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.».
4.18
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato nazionale di valutazione è composto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dal Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, dal Presidente dell’Istituto Superiore di sanità, dal Presidente del Consiglio Superiore di sanità, dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, dal Presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. L’attività del Comitato nazionale è svolta a titolo gratuito.».
4.19
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis.», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori e sei medici specialisti in servizio presso il Servizio sanitario nazionale da non meno di cinque anni, fra i quali un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra. I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Ministro della Salute, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato nazionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive.».
4.20
Al comma 1, lettera a), capoverso “Art. 9-bis“, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «è formato da sette componenti», con le seguenti: «è articolato in tre sezioni, rispettivamente, per il NORD, per il CENTRO e per il SUD, ciascuna formata da sette componenti»;
2) al secondo e terzo periodo, dopo le parole: «I componenti», aggiungere le seguenti: «delle sezioni»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «di componente», inserire le seguenti: «delle sezioni»;
- b) al comma 3;
1) al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: «il Comitato nazionale di valutazione acquisisce», con le seguenti: «le sezioni del Comitato nazionale acquisiscono»;
2) al terzo periodo, sostituire le parole: «Il Comitato nazionale di valutazione si pronuncia», con le seguenti: «Le sezioni del Comitato nazionale di valutazione si pronunciano»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «da parte», inserire le seguenti: «delle sezioni»;
4) al sesto periodo, sostituire le parole: «il Comitato nazionale di valutazione si avvale», con le seguenti: «le sezioni del Comitato nazionale di valutazione si avvalgono»;
- c) sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «del Comitato nazionale di valutazione», con le seguenti: «le sezioni del Comitato nazionale di valutazione».
4.21
Al comma 1, lettera a), al comma 2, sopprimere le parole: «un bioeticista» e «un infermiere».
Conseguentemente, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».
4.22
Al comma 1, lettera a), comma 2, sopprimere le parole: «un bioeticista».
Conseguentemente, sostituire la parola: «sette» con la parola: «sei».
4.23
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 2, dopo le parole: «e un infermiere» aggiungere le seguenti: «, un neurologo e uno specialista di medicina riabilitativa».
4.24
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo le parole«e un infermiere» inserire le seguenti: «di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza»
- b)dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Con informativa apposita relazione il Presidente del Consiglio dei ministri rende noti alle Camere i nominativi, i criteri la procedura di nomina adottata e le motivazioni alla base si dà conto della procedura seguita per addivenire alle delle suddette nomine, delle motivazioni delle scelte, nonché del curriculum vitae delle persone designate, con l’indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento.».
4.25
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome, tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità del settore di loro competenza.».
4.26
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della salute predispone, d’intesa con il Comitato nazionale di valutazione, il protocollo standard, comprensivo di indicazioni relative alle procedure, ai farmaci e ai dosaggi necessari a dare attuazione al proposito di cui all’articolo 580 del codice penale. Gli esercenti la professione sanitaria devono attenersi a quanto stabilito dal protocollo, nonché accludere nella cartella clinica il monitoraggio delle funzioni vitali»”.
4.27
Menia, Zedda, Russo, De Priamo, Mennuni, Pellegrino, Rastrelli
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. La richiesta di parere del Comitato Nazionale di Valutazione è ammissibile solo se:
- a)il medico curante, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, legge 22 dicembre 2017, n. 219, abbia prospettato al paziente le conseguenze della decisione di rinunciare o rifiutare i trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, rappresentando le possibili alternative e promuovendo ogni azione di sostegno al paziente medesimo;
- b)a seguito delle informazioni ricevute il paziente abbia rifiutato le terapie necessarie alla propria sopravvivenza o abbia revocato il consenso già prestato;
- c)la revoca o il rifiuto del paziente siano stati annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
2-ter. Ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni di non punibilità di cui all’articolo 580 comma 4 del codice penale, l’interessato al rilascio del parere del Comitato Nazionale di Valutazione deve essere stato inserito in un percorso di cure palliative.
2-quater. La richiesta di cui al presente articolo è strettamente personale e non può essere delegata ad alcuno. Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione non può essere chiesto se il paziente, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, seconda parte, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, abbia rifiutato in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero abbia indicato un familiare o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece.».
4.28
Al comma 1, lettera a), comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Comitato nazionale di valutazione», aggiungere le seguenti: «è integrato di volta in volta con tutte le competenze professionali e relazionali necessarie alla specifica situazione di ciascun richiedente e».
4.29
Al comma 1, lettera a), comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Comitato nazionale di valutazione», aggiungere le seguenti: «procede anche alla verifica dell’avvenuta effettiva proposta delle terapie di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 2017, n. 219, compresa la sedazione palliativa profonda».
4.30
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente» con le seguenti: «dei medici specialisti che hanno in cura il paziente».
4.31
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, del medico di riferimento o dell’équipe sanitaria ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.».
4.32
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso la struttura dove è in cura e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l’adozione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell’atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita la possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione motivata del medico o del parere contrario del Comitato.».
Conseguentemente,
- a) sopprimere all’articolo 4, comma 1, sopprimere la letterab);
- b) sostituire la rubrica con la seguente:«(Modifica all’articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, e disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita)».
4.33
Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 9-bis», comma 3, sopprimere le parole da: «Ove la richiesta» a: «11 gennaio 2018, n. 3».
4.34
Russo, Menia, Mennuni, Zedda, Pellegrino, Rastrelli
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3 dopo le parole: «Centro di Coordinamento nazionale di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», inserire il seguente periodo: «Il Comitato Nazionale di Valutazione è chiamato a verificare che la richiesta di aiuto al suicidio non dipenda, nemmeno in parte, da problemi di allocazione delle risorse pubbliche».
4.35
Zampa, Zambito, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Comitato nazionale di valutazione», inserire le seguenti: «, incontrata la persona richiedente,».
4.36
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «si pronuncia» con le seguenti: «esprime un parere motivato».
4.37
Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 9-bis», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «entro sessanta giorni della richiesta» a: «periodi precedenti» con le seguenti: «entro trenta giorni dall’acquisizione del parere non vincolante di cui al primo periodo del presente comma, che deve essere richiesto dal Comitato nazionale di valutazione contestualmente al ricevimento della richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del Codice penale».
4.38
Al comma 1, lettera a), comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».
4.39
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «venti» e ovunque ricorra, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».
4.40
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e sopprimere le parole: «, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze.».
4.41
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni»;
- b)al comma 5, sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
4.42
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
4.43
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
4.44
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: «il termine di rilascio» fino a: «motivate esigenze».
4.45
Al comma 1, lettera a), capoverso “Art. 9-bis” comma 3, sopprimere le seguenti parole: «né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219».
4.46
Zampa, Zambito, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sostituire le parole da: «Ministero» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Servizio Sanitario Nazionale».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
4.47
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 3, lettara a), capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, infine, le seguenti parole: «In caso di situazioni cliniche di particolare urgenza, adeguatamente documentate dal medico curante, tutti i termini procedimentali previsti dal presente comma sono ridotti della metà.».
4.48
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Comitato nazionale di valutazione può riunirsi anche telematicamente».
4.49
Al comma 1, lettera a), comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge vengono disciplinate le funzioni del Comitato Nazionale di Valutazione, nel quale ciascuna fase sarà di norma prevista entro il termine ordinario di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
4.50
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis.» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Comitato nazionale di valutazione, di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, valuta senza limitazioni arbitrarie sull’utilizzo dei farmaci off label purché siano validate le modalità di somministrazione sotto controllo medico.».
4.51
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis.», comma 4, sostituire le parole: «dall’interessato» con le seguenti: «senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà».
4.52
Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 5 con il seguente:
«In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti, la richiesta può essere reiterata».
4.53
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Nel caso in cui il Comitato nazionale di valutazione non identifichi la sussistenza dei requisiti di non punibilità cui all’articolo 580, terzo comma, del Codice penale, l’interessato può fare appello entro 30 giorni con motivata documentazione scientifica».
4.54
Al comma 1, lettera a), comma 5, sopprimere le parole da: «nei soli casi in cui è dimostrata dall’interessato» fino a «non prima di centottanta giorni».
4.55
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis.», sostituire le parole: «nei soli casi in cui è dimostrata dall’interessato l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni» con le seguenti: «in qualsiasi momento successivo al rigetto.».
4.56
Zambito, Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 5, sostituire le parole da: «nei soli casi in cui è dimostrata dall’interessato l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni» con le seguenti: «non prima di trenta giorni».
4.57
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», al comma 5, sopprimere le parole: «e comunque non prima di centottanta giorni».
4.58
Al comma 1, lettera a), comma 5, sopprimere le parole: «e comunque non prima di centottanta giorni».
4.59
Bilotti, Castellone, Pirro, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», comma 5, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».
4.60
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.
4.61
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.
4.62
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.
4.63
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 6, con il seguente:
«L’autorità giudiziaria valuta la conformità del parere del Comitato nazionale di valutazione al rispetto delle indicazioni della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019.».
Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
4.64
Russo, Mennuni, Zedda, Menia, Pellegrino, Rastrelli
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione è motivato e riporta, se richiesto dai componenti interessati, anche le opinioni dissenzienti.
6-ter. Il parere favorevole alla sussistenza delle condizioni per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma del codice penale è valido se votato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
6-quater. Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione non è impugnabile davanti all’Autorità giudiziaria.»
4.65
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-bis. Per la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dell’articolo 80, primo comma, è istituito un Comitato di Valutazione provinciale quale organo competente a rilasciare, su richiesta dell’interessato assistito dal Servizio sanitario nazionale nel territorio provinciale, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, valutato ai fini del comma 6. Il Comitato di Valutazione provinciale è nominato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Esso è composto ed opera nel rispetto dei principi della presente legge.»
4.66
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.67
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.68
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.69
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.70
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.71
Castellone, Pirro, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) all’articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e le relative prestazioni sono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte del paziente.
Le procedure relative al suicidio medicalmente assistito possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, presso il suo domicilio.
Agli oneri concernenti le procedure relative al suicidio medicalmente assistito di cui al presente articolo, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al direttore sanitario della struttura sanitaria competente.
L’obiezione di coscienza può essere sempre revocata o essere proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma precedente. In tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla data della sua presentazione.
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a consentire al paziente l’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente.”».
4.72
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all’articolo 25 è aggiunto, in fine il seguente comma:
“Le strutture sanitarie pubbliche sono demandate in via esclusiva a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi della presente legge, sia direttamente presso le proprie strutture che attraverso l’assistenza domiciliare. In caso contrario, la struttura sanitaria pubblica è tenuta, in aggiunta a ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato”.»
4.73
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all’articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Ferme restando le competenze del Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della presente legge in materia di verifica della sussistenza o insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, al fine dell’agevolazione dell’esecuzione del proposito di cui al medesimo articolo 580 del codice penale, possono essere impiegati esclusivamente il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale”.».
4.74
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«Il Servizio sanitario nazionale assicura l’esecuzione del proposito di cui all’articolo 580 del codice penale, mettendo a disposizione, nei limiti dell’organizzazione e delle risorse effettivamente disponibili, il personale sanitario in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo.
In assenza di un medico di fiducia indicato dal paziente, l’azienda sanitaria locale competente garantisce l’intervento di personale sanitario idoneo all’assistenza all’esecuzione del proposito di cui al predetto articolo 580 del codice penale.
Fermo restando le previsioni di cui ai periodi precedenti, nei confronti dei soggetti in condizioni economiche disagiate il Servizio sanitario nazionale assicura, in ogni caso, anche mediante strutture convenzionate e accreditate, l’accesso alla prestazione di morte volontaria medicalmente, in attuazione dell’articolo 32, comma 1 della Costituzione.».
4.75
Bazoli, Zampa, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«Il personale utilizzato nella procedura medicalizzata prevista dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, fa parte del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’ambito della suddetta procedura, tutte le attività riguardanti la verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto al suicidio ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, rientrano tra le attività ordinarie svolte dagli esercenti la professione sanitaria, mentre le attività di esecuzione del proposito di suicidio rientrano tra le attività prestate in modo volontario dai suddetti esercenti.».
4.76
Zampa, Bazoli, Camusso, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Al comma 1, lettera b), al capoverso, sopprimere la parola: «non» aggiungere il seguente periodo: «Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 37,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.77
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non in regime di intramoenia. La procedura di esecuzione del proposito di cui all’articolo 580 del Codice penale può avvenire a casa o nel luogo di ricovero e può essere effettuata da uno specialista in medicina di rianimazione e urgenza e un infermiere di rianimazione e urgenza. Al fine di eseguire il suddetto proposito, i costi derivanti dalla procedura realizzata in intramoenia o in altro luogo di ricovero devono essere sostenuti esclusivamente da organizzazioni senza scopo di lucro appositamente accreditate.».
4.0.1
De Priamo, Mennuni, Menia, Zedda, Russo, Pellegrino, Rastrelli
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente
«Art. 4-bis.
(Divieto di esercizio di strutture destinate all’esecuzione dell’aiuto al suicidio)
- Sono vietate e non possono esercitare la loro attività sul territorio nazionale strutture – sanitarie o non sanitarie – che forniscono, esclusivamente o in via preponderante, ausilio o danno esecuzione all’aiuto al suicidio, anche nel caso in cui sia stato rilasciato parere favorevole dal Comitato Nazionale di Valutazione di cui all’art. 9-bislegge 23 dicembre 1978, n. 833 come introdotto dalla presente legge.
- I sanitari che operano in dette strutture sono sospesi dall’esercizio delle funzioni.
- I prefetti adottano le misure necessarie per la chiusura di tali strutture.
- La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a quattro anni.».
4.0.2
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito, D’Elia
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 4-bis
(Esclusione della punibilità)
- Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
- Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni della medesima legge e la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.
- Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.».
4.0.3
Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Zambito
Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 4-bis
(Obiezione di coscienza)
- L’esercente la professione sanitaria non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell’azienda sanitaria locale.
- L’obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1.
- L’obiezione di coscienza esonera l’esercente la professione sanitaria dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento.»
4.0.4
Aurora Floridia, Cattaneo, Unterberger, Spagnolli, Patton
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Formazione del personale sanitario)
- Il Ministero della salute, d’intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le linee guida nazionali per la formazione del personale sanitario coinvolto nelle procedure di morte volontaria medicalmente assistita.
- Le Regioni e le Province autonome garantiscono l’inserimento di moduli formativi specifici nei percorsi di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con le linee guida di cui al comma 1.
- La formazione di cui al presente articolo è finalizzata a garantire un approccio uniforme, rispettoso dei diritti della persona e conforme ai principi della presente legge, con particolare riguardo alla comunicazione con il paziente e la valutazione dei requisiti di ammissibilità.
- All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Tit.1
Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita».
Tit.2
Pirro, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Maiorino
Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito».
Tit.3
Sostituire il titolo con il seguente:
«Modifica all’articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di potenziamento delle cure palliative e terapia del dolore».
Riunione n. 16
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2025
15ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli ordini del giorno G/1146-B/1/8e10 e G/1146-B/5/8e10.
Dichiara quindi l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 16.2, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4 e 24.0.5, nonché degli ordini del giorno G/1146-B/4/8e10 e G/1146-B/6/8e10.
Dichiara inoltre inammissibili, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento, in base al parere della 5ª Commissione, gli emendamenti 3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.7, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.0.2, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.0.1, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 24.0.5.
Il senatore BASSO (PD-IDP), in relazione al parere della 5a Commissione, giudica poco comprensibile la contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, in quanto tali proposte hanno la finalità di ripristinare il testo del provvedimento nella versione precedentemente approvata dal Senato.
Il presidente ZAFFINI osserva che, in questa sede, non si può che prendere atto del parere espresso dalla 5ª Commissione.
Il senatore MAZZELLA (M5S) aggiunge la propria firma all’emendamento 16.1.
Tutti gli emendamenti e ordini del giorno ammessi sono infine dati per illustrati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.
MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025
323ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,25.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l’accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.
Il relatore ZULLO (FdI) presenta e illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato) sulla proposta di regolamento in esame, specificando di aver tenuto conto, ai fini della sua redazione, degli esiti della trattazione svolta dalla 4a Commissione sul medesimo provvedimento e delle interlocuzioni informali con i componenti della Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il relatore ZULLO (FdI) segnala in primo luogo che l’articolo 6, comma 1, modifica la disciplina sanzionatoria riguardante le condotte poste in violazione degli obblighi normativi in materia di prodotti cosmetici, mentre il comma 2 modifica la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.
Il successivo comma 3 abroga alcune disposizioni del D.P.R. n. 392 del 1998, secondo le quali alla categoria dei presidi medico-chirurgici appartengono anche kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV, di HBsAg e anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV, topicidi e ratticidi a uso domestico e civile.
L’articolo 7 integra un intervento normativo già adottato, in base al quale è sospesa l’efficacia di alcune disposizioni relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un’intesa, in sede di Conferenza Stato-regioni, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale. Tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, cessa il 31 dicembre 2026; entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione; la sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio – in base alla disciplina previgente – di nuovi accreditamenti ad altre strutture. La novella integrativa di cui all’articolo 7 in esame prevede che la revisione in oggetto tenga conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure a evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale con una struttura privata accreditata. La modifica appare intesa alla definizione di un’articolazione di parametri, al fine della selezione dei soggetti privati per la stipulazione degli accordi contrattuali. Tale articolazione è relativa alla circostanza che si tratti del rinnovo di un accordo contrattuale oppure di un primo accordo.
L’articolo 8, ai commi 3 e 4, prevede che siano trasferite alla fondazione Tech eBiomedical le risorse destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico, nel limite di 250 milioni di euro, per un più efficace reindirizzamento delle risorse pubbliche adibite all’innovazione tecnologica. I commi 5 e 6 del presente articolo prevedono che le fondazioni competenti in materia, i centri ad alta specializzazione e l’ente nazionale di ricerca e sperimentazione possano promuovere il trasferimento tecnologico tramite progetti da sottoporre alla fondazione Tech e Biomedical, che li valuta e li finanzia, previo assenso del MIMIT. Il successivo comma 7 stabilisce i criteri e le modalità con cui la fondazione verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, prevedendo altresì la redazione di un report annuale sull’attività di monitoraggio. Il comma 8 ridenomina la fondazione “Enea Tech e Biomedical” in fondazione “Tech e Biomedical” e ne disciplina la nuova governance.
L’articolo 9, infine, interviene sulla disciplina in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all’interno della persona giuridica.
Si apre la discussione generale.
La senatrice CASTELLONE (M5S) fa presente la rilevanza della questione oggetto dell’articolo 9, in particolar modo per quanto riguarda la valorizzazione della partecipazione dei professionisti nelle attività dell’ambito sanitario svolte in forma societaria, quali quelle di farmacie e studi odontoiatrici.
Sottolinea quindi l’urgenza di subordinare l’accreditamento delle strutture sanitarie private al rinnovo dei contratti di lavoro. I dipendenti di tali strutture sono infatti da troppo tempo penalizzati da retribuzioni non adeguate. Il sistema di remunerazione vigente, legato alle prestazioni erogate, incentiva inoltre l’inappropriatezza.
Il presidente ZAFFINI dà atto dell’importanza dei profili di competenza della Commissione, sui quali sarà possibile soffermarsi nell’ambito del parere.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) condivide quanto espresso dalla senatrice Castellone, facendo presente il ritardo ormai decennale nel rinnovo del contratto del personale socio-sanitario del settore privato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,40.
SCHEMA DI risoluzione PROPOSTO DAL RELATORE sul progetto di atto legislativo dell’unione europea N. COM(2025) 102 definitivo
La Commissione, esaminato l’Atto dell’Unione europea n. COM (2025) 102 definitivo, recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l’accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795;
considerato che la proposta prevede misure volte ad agevolare gli investimenti nelle capacità di fabbricazione di medicinali critici, a incentivare la diversificazione e la resilienza delle catene di approvvigionamento, a sfruttare la domanda aggregata degli Stati membri attraverso procedure di appalto collaborativo, e ad agevolare la conclusione di partenariati strategici;
considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
tenuto conto dell’istruttoria svolta;
considerata la risoluzione adottata dalla Commissione Politiche dell’Unione europea di questo ramo del Parlamento sulla proposta;
esprime una valutazione complessivamente positiva, con le seguenti osservazioni.
In primo luogo, la Commissione fa proprie le osservazioni formulate nella succitata risoluzione dalla Commissione Politiche dell’Unione europea relativamente agli aspetti critici della proposta, osservazioni da intendersi qui integralmente riportate con riferimento al merito della proposta medesima.
In secondo luogo, la Commissione formula le seguenti ulteriori osservazioni:
1) la proposta non affronta in modo diretto il tema della qualificazione della forza lavoro, fattore indispensabile nella rilocazione della produzione di medicinali innovativi e critici in ambito europeo: tale lacuna determina il forte rischio di non raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici che si intendono perseguire;
2) per rispondere alla disponibilità dei farmaci critici è necessario rafforzare la capacità produttiva, con incentivi mirati e semplici, per progetti strategici, inclusi siti produttivi in grado di creare capacità produttiva “di sicurezza”. Allo scopo occorre: a) superare i vincoli degli aiuti di Stato in modo da non favorire esclusivamente Paesi con maggiore capacità fiscale; b) elaborare procedure burocratiche e di rispetto ambientale in linea con le esigenze di competitività, in particolare per i prodotti strategici;
3) nella rilocazione delle produzioni va comunque favorita la competitività in ambito europeo allo scopo di non indirizzare gli incentivi in singole direzioni sostituendo la dipendenza da Paesi terzi con la dipendenza da un Paese membro o da un produttore localizzato in ambito europeo: in tal senso si pone come necessaria l’integrazione dei medicinali critici tra le priorità industriali dell’Unione Europea (UE) nel quadro delle politiche di reshoring e sicurezza tecnologica, anche al fine di rafforzare la leadership tecnologica dell’UE;
4) si rileva la necessità del superamento della diversità di accesso dei medicinali critici tra i diversi Stati, che determina gravissimi problemi soprattutto per le malattie rare e ciò in ragione di differenti condizioni sociali, economiche e strutturali;
5) stante la strategicità delle terapie avanzate, e posto che gli ATMP (terapie geniche, cellulari e tessutali) sono terapie fondamentali per patologie gravi, croniche o rare, è fondamentale riconoscere espressamente gli ATMP stessi come medicinali critici e strategici all’interno della proposta, promuovendo in tal senso un ecosistema industriale favorevole, attraverso incentivi specifici allo sviluppo e alla produzione su larga scala degli ATMP, introducendo altresì nel CMA una cornice di riferimento per i modelli di pagamento pluriennuali basati sugli esiti clinici (cosiddetti payment-at-result), e individuando, nel lungo periodo, il riconoscimento della spesa per ATMP come spesa di investimento nell’ambito del sistema europea dei conti (ESA);
6) al fine di assicurare i bisogni degli assistiti nell’ottica di tutelare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), garantendo così la disponibilità effettiva dei farmaci maggiormente in uso nelle strutture ospedaliere, e coniugando la più ampia concorrenza nei procedimenti di acquisto con l’esigenza di avere a disposizione più fornitori di famaci, occorre procedere alla revisione delle procedure di acquisto dei farmaci non biologici a brevetto scaduto introducendo un sistema di aggiudicazione multipla in una gara a lotto unico, attraverso accordi quadro;
7) in riferimento all’articolo 2 della proposta, che cita i medicinali critici che figurano nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici, si ritiene che i relativi criteri di individuazione debbano consentire un’effettiva e reale gestione delle criticità, e debbano quindi essere integrati con le valutazioni relative alla vulnerabilità della catena di approvvigionamento dei medicinali;
8) in riferimento all’articolo 16 della proposta, si valuti l’opportunità di prevedere strumenti di incentivi accessibili anche in caso di investimenti compresi tra i 5 ed i 20 milioni di euro;
9) occorre prevedere per le gare criteri di aggiudicazione riferiti non solo al prezzo più basso, ma anche alla molteplicità di fornitori e alla certezza delle forniture (articolo 18);
10) in riferimento all’articolo 20 della proposta, si ritiene che sarebbe importante prevedere che la Commissione Europea, parallelamente al ruolo di coordinamento tra i vari Stati membri che hanno introdotto obblighi di scorte, adotti anche misure finalizzare al superamento delle forme di scorte nazionali per giungere ad una riserva europea limitata, sia dal punto di vista dei prodotti soggetti all’obbligo sia da quello dei quantitativi;
11) occorre limitare gli appalti collaborativi/congiunti (articoli 21, 22, 23) a circostanze chiaramente definite;
12) occorre evitare l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive per i farmaci distribuiti negli Stati Membri (articolo 29), prevedendo l’utilizzo di strumenti già disponibili e consolidati come il Sistema Europeo di Verifica dei Medicinali (EMVS) ed eliminando in tal modo duplicazioni di obblighi per le imprese.
Riunione n. 82
MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI