MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025
19ª Seduta (2ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 12,55.
IN SEDE REFERENTE
(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all’articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita
(1597) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE- Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570, 1083 e 1408, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1597, e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.
Intervenendo anche a nome del correlatore Zullo, il relatore per la 2ª Commissione ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1597, a partire dall’articolo 1, il quale prevede che l’interessato possa scegliere, d’accordo con il medico, tra l’autosomministrazione e la somministrazione dei farmaci per il fine vita. Entrambe le ipotesi sono ammesse, in base all’articolo 3, qualora il soggetto – sempre che maggiorenne – sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli – o abbia espresso in precedenza le proprie decisioni libere e consapevoli attraverso determinate modalità – e sia affetto da una condizione o patologia irreversibile o da una patologia con una prognosi infausta a breve termine, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche accertate da un medico e ritenute intollerabili dal medesimo interessato. L’accertamento dei requisiti deve essere effettuato dal Servizio sanitario nazionale.
I farmaci per il fine vita sono definiti, insieme con altre nozioni, nell’articolo 2.
La procedura di richiesta e di verifica è disciplinata dall’articolo 4; quest’ultimo prevede, tra l’altro, che il Servizio sanitario nazionale fornisca i farmaci per il fine vita, la strumentazione necessaria e il personale medico per l’aiuto alla autosomministrazione o per la somministrazione, qualora la persona non voglia avvalersi di un medico di fiducia.
Le modalità di autosomministrazione e di somministrazione sono oggetto del successivo articolo 5. L’articolo 6 reca norme di coordinamento con il codice penale.
L’articolo 7 esclude che il personale sanitario sia obbligato all’assistenza nell’autosomministrazione o alla somministrazione e prevede che la struttura sanitaria pubblica debba garantire l’accesso alla procedura tramite personale disponibile, anche esterno alla struttura. Si esclude, in ogni caso, che l’aiuto da parte di un medico di fiducia possa essere svolto anche con fini di lucro.
L’articolo 8 prevede che il Ministro della salute presenti una relazione annuale alle Camere.
In considerazione dell’affinità di materia, il presidente ZAFFINI, concordi i relatori, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1597 con gli altri disegni di legge in titolo, già all’esame congiunto delle Commissioni riunite, fermo restando il testo base già adottato.
Le Commissioni riunite convengono.
Riprende quindi l’illustrazione degli emendamenti riferiti al testo base.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) illustra tutti gli emendamenti a sua prima firma riferiti all’articolo 2, sottolineando come i termini della discussione sui disegni di legge all’esame delle Commissioni riunite debbano necessariamente ritenersi integrati dai contenuti della recente sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2025, relativa al caso di una donna gravemente malata impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco letale. Nella pronuncia citata, infatti, la Corte ha certamente ampliato le indicazioni già espresse nelle precedenti sentenze sul fine vita: in particolare, ha ritenuto che nel caso di specie ci si trovasse di fronte a una situazione soggettiva tutelata e che la ricorrente avesse il diritto di essere accompagnata dal Servizio Sanitario Nazionale nel percorso di suicidio assistito anche attraverso il reperimento di dispositivi idonei alla somministrazione del farmaco letale. Rispetto ai contenuti del testo dei relatori, ed in particolare dell’articolo 2 riguardante la causa di non punibilità, pertanto, la Corte ha affermato il necessario ruolo ed intervento della struttura pubblica affiancata dal Comitato etico, struttura pubblica chiamata a svolgere un doveroso ruolo di garanzia nonché a verificare nel concreto le modalità di esecuzione del fine vita. Inoltre, dalla sentenza si evince chiaramente che la situazione soggettiva tutelata rappresenta un diritto in linea con i principi stabiliti a salvaguardia delle persone più fragili. Le Commissioni riunite dovranno quindi necessariamente tenere in considerazione le ultime statuizioni della Corte al fine di formulare una legge pienamente conforme ai principi costituzionali; per fare ciò è certamente necessario intervenire su alcune disposizioni del testo base individuando dei doverosi punti di mediazione e di sintesi tra le diverse posizioni. Gli emendamenti a sua prima firma presentati all’articolo 2 sono diretti proprio a riportare con maggiore precisione le condizioni poste dalla Corte costituzionale per poter accedere al suicidio assistito nelle quattro pronunce sul tema che oramai costituiscono certamente un orientamento consolidato. In primo luogo occorre modificare la parte dell’articolo 2 secondo cui la persona che vuole accedere al percorso di morte volontaria medicalmente assistita debba essere inserita in un percorso di cure palliative: la Corte costituzionale nelle sue sentenze non ha mai parlato di inserimento ma di coinvolgimento della persona malata in questo percorso in quanto certamente le cure palliative debbono essere concretamente offerte al malato, ma non lo si può sottoporre obbligatoriamente a tale percorso in quanto tale imposizione contrasterebbe con l’articolo 32 della Costituzione. Quanto al requisito previsto dal testo base per cui la persona che accede al suicidio assistito debba essere tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, rileva poi come la Corte abbia sempre fatto riferimento, invece, a trattamenti di sostegno delle funzioni vitali. Infine, nel testo base in esame si richiede che la persona che accede alla morte volontaria medicalmente assistita debba essere affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili: ancora una volta, l’orientamento consolidato della Corte costituzionale ha precisato con maggiore nettezza tale requisito prevedendo che l’intollerabilità delle sofferenze sia riferita alla percezione soggettiva della persona malata. Personalmente, considera certamente possibile una interpretazione costituzionalmente orientata del testo dell’articolo 2, ma al fine di evitare equivoci interpretativi appare comunque opportuno precisare anche quest’ultimo aspetto dell’articolo 580 novellato del codice penale.
La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra gli emendamenti presentati all’articolo 2 dal suo Gruppo, richiamandosi – per quanto riguarda la recente sentenza della Corte costituzionale – alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli circa la necessità di integrare il dibattito delle Commissioni riunite tenendo conto delle nuove indicazioni che emergono dalla pronuncia n. 132 del 2025. Le proposte di modifica presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle risolvono tutte le criticità presenti nel testo dei relatori recependo integralmente le condizioni poste dalle sentenze della Corte costituzionale in materia di fine vita. In primo luogo, gli emendamenti intervengono sul tema delle cure palliative, che non possono essere considerate obbligatorie ma devono essere offerte concretamente al paziente. Deve essere cioè preservata la libertà di scelta del malato sull’accesso alle cure palliative, sia in quanto diversamente si sarebbe in presenza di un trattamento sanitario obbligatorio, vietato dall’articolo 32 della Costituzione, sia perché in alcuni casi i trattamenti palliativi si risolvono in una sedazione profonda che finisce per incidere sulla capacità stessa della persona e che quindi deve essere oggetto di una scelta consapevole. L’ulteriore elemento contenuto nell’articolo 2 del testo proposto dai relatori che deve essere necessariamente modificato in adesione alle statuizioni della Corte costituzionale è il riferimento al trattamento sostitutivo di funzioni vitali: nelle sentenze sul fine vita, infatti, si è sempre fatto riferimento al sostegno delle funzioni vitali, laddove per sostegno non si intende soltanto la dipendenza da macchine ma anche – come precisato nella sentenza n. 135 del 2024 – la dipendenza da terze persone per l’espletamento delle funzioni vitali. È opportuno anche modificare il riferimento ad un unico Comitato etico nazionale contenuto nell’articolo 2 e definito meglio nelle successive disposizioni del testo unificato. Così come, in particolare alla luce dell’ultima pronuncia n. 132 del 2025, occorre affrontare il tema cruciale rappresentato dal coinvolgimento doveroso del Servizio Sanitario Nazionale nelle procedure di morte volontaria medicalmente assistita. Il SSN rappresenta una garanzia di sicurezza e di controllo dei percorsi di fine vita e pertanto non può essere escluso; parallelamente deve tuttavia essere prevista la possibilità, per il personale sanitario, dell’obiezione di coscienza
Il presidente ZAFFINI (FdI) ritiene che nell’esercizio della funzione che gli è propria, quella legislativa, il Parlamento non debba essere tenuto all’adesione pedissequa alle posizioni di altri organi costituzionali.
Ha quindi la parola il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE), il quale illustra l’emendamento 2.3, sostitutivo dell’articolo 2 del testo unificato. La proposta si basa in particolare sulla necessità di evitare che l’operato del legislatore sia oggetto di successivi e prevedibili ricorsi per incostituzionalità. In particolare, occorre evitare che la legge ponga condizioni ulteriori all’esercizio dei diritti già riconosciuti dalla Corte costituzionale. L’emendamento prevede specificamente il requisito della piena capacità di scelta e della sussistenza di una situazione di sofferenza reputata intollerabile dal soggetto interessato.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) osserva che il Parlamento non può non tenere conto delle pronunce della Corte costituzionale, anche relativamente, in base alla giurisprudenza più recente, alla necessità di garantire le tutele e l’ausilio materiale che possono essere forniti esclusivamente dal Servizio sanitario nazionale. Rileva che un’eventuale censura di incostituzionalità sarebbe motivo di grave discredito per le istituzioni parlamentari.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) sottoscrive gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.22 e 2.27. Fa quindi presente il valore irrinunciabile per i sistemi di democrazia liberale del sindacato di costituzionalità sulla legislazione. Questo è in particolare un elemento essenziale a tutela delle minoranze nei confronti delle maggioranze contingenti, che necessariamente hanno un ruolo preponderante nella definizione della legislazione. Riguardo al tema specifico dei disegni di legge in esame, il Parlamento non può pertanto eludere la necessità di evitare arretramenti rispetto al quadro di diritti già definito dalla Corte costituzionale. Diversamente, si determinerebbe un complessivo indebolimento del sistema istituzionale. Si verificherebbe infatti una contrapposizione di volontà di diversi organi costituzionali, che pure sono chiamati ad agire secondo un principio di leale collaborazione.
La senatrice PELLEGRINO (FdI) illustra l’emendamento 2.11, il quale è volto a prevedere l’inserimento di ciascun soggetto in un percorso di cure palliative personalizzate, attuato tenendo conto delle sue specifiche esigenze e volontà.
Il senatore GUIDI (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP), anche in base al proprio vissuto, richiama l’attenzione sul valore della vita, che è sempre meritevole della massima considerazione e tutela.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,30.
MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025
18ª Seduta (1ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 12,50.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il presidente ZAFFINI comunica che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite il disegno di legge n. 1597 (“Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria”). L’ordine del giorno è pertanto integrato con l’esame di tale disegno di legge a partire dalla prossima seduta delle Commissioni riunite.
Le Commissioni riunite prendono atto.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite sono convocate per un’ulteriore seduta al termine della presente, per l’esame del disegno di legge n. 1597 e il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in materia di morte medicalmente assistita.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 12,55.
MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025
16ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1146-B) Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.
Il presidente ZAFFINI ricorda che emendamenti e ordini del giorno sono stati dati per illustrati e dà atto che sono stati acquisiti i pareri sul testo delle Commissioni 1a, 2a, 4a, 5a e 9a, mentre le restanti Commissioni consultate hanno fatto sapere che non esprimeranno i propri pareri.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore BASSO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti a prima firma del senatore Magni.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.1, 5.3, 16.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.9.
Essendo così concluso l’esame degli emendamenti, si passa a quello degli ordini del giorno.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore BASSO (PD-IDP) insiste per la votazione.
L’ordine del giorno G/1146-B/2/8 e 10 viene posto in votazione e risulta respinto.
Si passa all’esame dell’ordine del giorno G/1146-B/3/8 e 10.
Il senatore BASSO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, segnala che l’ordine del giorno in esame tratta una materia affrontata anche da alcuni emendamenti a sua prima firma, che non è stato però possibile discutere, in quanto su di essi la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione a suo avviso del tutto sorprendente, trattandosi di proposte volte a ripristinare il testo del provvedimento nella versione precedentemente approvata dal Senato.
Ricorda che la questione della conservazione dei dati strategici sul territorio nazionale è stata ampiamente analizzata nel corso dell’iter e ritiene incomprensibile che ora si dia parere contrario anche a un ordine del giorno che – limitandosi a impegnare il Governo a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico possano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblico sicurezza – costituisce un minimo indispensabile sul quale anche la maggioranza e il Governo hanno sempre detto di concordare.
Per tali motivi, dichiara il voto favorevole suo Gruppo.
Il senatore NAVE (M5S) sottoscrive l’ordine del giorno in questione e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, associandosi a quanto dichiarato dal senatore Basso e ritenendo insoddisfacenti i chiarimenti forniti sul punto dal rappresentante del Governo in sede di replica.
L’ordine del giorno G/1146-B/3/8 e 10 viene alfine posto in votazione e risulta respinto.
Si passa al conferimento del mandato ai relatori.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 8,45.
325ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI informa circa la lettera trasmessa lo scorso 22 luglio, dal Presidente del Senato, ai presidenti delle Commissioni permanenti, volta a dare ulteriore stimolo ai lavori parlamentari.
Nella lettera in questione si ricorda che i calendari dei lavori approvati dalla Conferenza dei Capigruppo sono ora ordinati in un arco temporale più ampio rispetto al passato, per consentire di organizzare in maniera ottimale i tempi riservati ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni. A tal proposito, il Presidente del Senato osserva che, per meglio armonizzare i lavori delle Commissioni con quelli dell’Assemblea, bisogna valutare la possibilità di utilizzare le giornate di lunedì e venerdì per svolgere attività istruttoria, al fine di consentire la piena operatività delle Commissioni, anche con votazioni, il martedì mattina e il giovedì pomeriggio.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1511) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. – Disposizioni per l’eliminazione di barriere architettoniche negli immobili da adibire a case rifugio
(Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI comunica che il disegno di legge in titolo, già in discussione in sede redigente, su richiesta del prescritto numero di senatori è stato riassegnato alla Commissione in sede referente, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone dunque di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 13,50.
(989) ZULLO e altri. – Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale
(Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI comunica che il disegno di legge n. 989, già in discussione in sede redigente, su richiesta del prescritto numero di senatori è stato riassegnato alla Commissione in sede referente, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone dunque di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,55.