MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
455ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE CONSULTIVA
(2045) Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) illustra i profili di interesse del provvedimento in esame. In particolare, con riferimento all’articolo 2, relativamente ai principî e criteri direttivi della delega, pone in evidenza le seguenti lettere del comma 1.
La lettera a) impegna il Governo alla riorganizzazione delle attività che costituiscono oggetto della professione attraverso il riordino della disciplina vigente, operando una puntuale ricognizione delle attività riservate per legge rispetto a quelle tipiche dell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario e della crisi d’impresa, lasciando impregiudicate le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate e alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. La lettera b) richiede la definizione di una disciplina organica per l’esercizio della professione in forma associata e societaria, fissando i criteri per la costituzione, la gestione, il funzionamento e i relativi limiti. La lettera c) impone una revisione del regime delle incompatibilità che escluda automatismi rigidi e introduca sistemi di controllo ex post, in aderenza ai limiti e alle facoltà stabiliti dalla normativa dell’Unione europea. In materia di corrispettivi, la lettera d) riafferma il principio della libera pattuizione del compenso professionale negoziale, che deve comunque risultare proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione, fatto salvo quanto stabilito dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso. A completamento della disciplina tariffaria, la lettera e) dispone che l’aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali sia effettuato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNDCEC, nei soli casi in cui tali parametri siano previsti dalla legge. La lettera q) richiede la regolamentazione delle specializzazioni professionali per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo nei settori citati dalla precedente lettera a), con la clausola espressa di evitare la proliferazione di sotto-albi o elenchi autonomi e di definire chiaramente le funzioni delle figure specializzate. La lettera r) richiede la revisione della disciplina del tirocinio abilitante per le Sezioni A e B, contemplando la facoltà di svolgere il predetto tirocinio interamente durante il corso di studi universitari allo scopo di abbreviare i tempi di accesso alla professione.
Segnala, infine, l’articolo 2, comma 2, che pone in capo al legislatore delegato l’obbligo di disporre l’abrogazione espressa delle norme della disciplina vigente incompatibili con la nuova regolamentazione, nonché di introdurre disposizioni di coordinamento e norme transitorie e finali.
Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP), con riguardo all’articolo 2, solleva dubbi circa l’opportunità della delega, in quanto le questioni trattate risultano avere un carattere specifico e non generale. Pone in particolare l’accento sulla professionalità e sulla tipicità della funzione svolta dalle professioni ordinistiche interessate, tali da differenziarle da altre figure professionali, nonché sulla giurisprudenza già intervenuta al riguardo. Ritiene la delega troppo ampia e tesa a riaprire questioni già risolte, con l’effetto di determinare incertezza in merito alle risposte ai bisogni sollevati dai soggetti interessati. Al contempo, troverebbe utile un intervento sulle questioni che invece corrispondono a una reale necessità.
In assenza di altre richieste d’intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Ha la parola la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole.
Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), riscontrando la mancata formulazione di osservazioni sui profili critici evidenziati, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,10.
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
454ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(2035) Deputato Elena Ethel SCHLEIN e altri.- Disposizioni in materia di cinema, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Elly Schlein e altri, Mollicone e altri, Amato e altri, Valentina Grippo, Giorgia Latini e altri
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Con riguardo ai profili di competenza, la relatrice LEONARDI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, volto a disciplinare il settore del cinema e dell’audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale. Fra gli obiettivi esplicitati dall’articolo 1 è compreso il rafforzamento della competitività del sistema economico e del mercato del lavoro, anche assicurando la tutela delle professionalità coinvolte.
L’articolo 2 istituisce il Forum del cinema e dell’audiovisivo e ne disciplina la composizione, specificando che tra i soggetti designati delle associazioni del settore devono essere compresi rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo.
Il testo specifica che ai componenti del Forum non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L’articolo 3 dispone l’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, le cui funzioni sono elencate nel comma 3. In particolare, la lettera f) prevede la promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell’aggiornamento professionale e delle competenze, mentre la lettera h) riguarda la raccolta e la pubblicazione sistematica dei dati economici, occupazionali e industriali della filiera.
Ai sensi del comma 4 l’Agenzia, nel rispetto delle competenze regionali, coordina inoltre le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell’audiovisivo ed elabora, di concerto con le Film Commission e con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema, un piano triennale per la formazione delle professionalità ricercate dal comparto.
Il successivo comma 9 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione la determinazione della dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 197 unità, di cui sette posizioni dirigenziali di livello non generale.
In base al comma 10 alla copertura dell’organico dell’Agenzia si provvede: mediante l’inquadramento di un contingente di personale trasferito dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura di non oltre 84 unità, di cui due con qualifica dirigenziale di livello non generale; mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; mediante procedure selettive pubbliche; a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Il comma 11 dispone che al momento dell’adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 10 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’Agenzia. Tali dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area e del comparto funzioni centrali e continua a essere corrisposto, ove riconosciuto, l’assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l’indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
L’articolo 4 reca la delega al Governo per la riforma del settore del cinema e dell’audiovisivo. I principi e criteri direttivi sono oggetto del comma 2. Si segnalano in particolare le lettere r) – che prevede la promozione del rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità – e s) – che richiama la promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche nei contesti caratterizzati da disagio sociale.
L’articolo 5 istituisce la Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, composta da venti esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale.
Ai sensi del comma 4, a decorrere dal 2028, l’individuazione degli esperti avviene a seguito di avviso pubblicato dall’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo. Le candidature sono esaminate da un comitato selezionatore costituito da cinque membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo 2. Il comitato selezionatore redige un elenco di trenta candidati e procede all’estrazione a sorte di venti commissari. In ogni fase della selezione e del sorteggio sono garantiti la parità di genere e la partecipazione di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura.
Il comma 10 riconosce a ciascun componente della Commissione un compenso pari a 29.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’articolo 6 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle tutele del lavoro e degli ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo.
Il comma 2, lettera a), prevede che sia confermata l’attuale disciplina in materia di: individuazione delle categorie dei soggetti rientranti nell’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS); assoggettamento all’iscrizione in oggetto a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro o dalla natura autonoma dell’attività e indipendentemente dalla classificazione dell’attività economica dell’eventuale datore di lavoro o committente.
Ai sensi della lettera b) l’eventuale adeguamento dell’elenco delle categorie rientranti nel FPLS è demandato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La lettera c) prevede la conferma dell’applicazione delle norme generali sui limiti minimi di retribuzione imponibile ai fini della contribuzione di previdenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché sul limite massimo relativo alla retribuzione imponibile ai fini della contribuzione pensionistica e alla base di calcolo del trattamento pensionistico.
Il successivo comma 3 reca ulteriori principi e criteri direttivi: a) accesso riservato ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS il cui reddito prevalente derivi da attività svolte nel settore dello spettacolo; b) riconoscimento dell’indennità, previa domanda, a chi abbia maturato almeno cinquantuno giornate di contribuzione versata o accreditata nei dodici mesi precedenti o nell’anno precedente; c) incremento della durata della prestazione rispetto a quella prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175; d) revisione del periodo di riferimento per il calcolo dell’indennità giornaliera della prestazione rispetto a quello previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2023; e) determinazione dell’indennità giornaliera nella misura massima dell’80 per cento della retribuzione o del reddito di riferimento, differenziando la misura in base al numero delle giornate di indennità riconosciute; f) definizione del tetto giornaliero non superiore al doppio del minimale contributivo determinato annualmente dall’INPS; g) riconoscimento, per le giornate di percezione dell’indennità, della contribuzione figurativa ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; h) individuazione, per i lavoratori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, di criteri di determinazione delle giornate accreditabili e delle relative contribuzioni compatibili con i sistemi di gestione dei flussi di denuncia retributiva e contributiva dell’INPS, evitando il ricorso a criteri fondati sull’appartenenza a categorie non stabilmente individuabili nel tempo in capo al medesimo lavoratore; i) divieto di cumulo dell’indennità con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria; l) misure di sostegno per i lavoratori dello spettacolo in condizioni di particolare fragilità socioeconomica.
Il comma 4 precisa che il finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 è assicurato anche mediante l’incremento del contributo specifico sulla retribuzione o sui compensi imponibili ai fini previdenziali e del contributo di solidarietà a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al FPLS.
La relatrice, infine, segnala come il comma 5 disponga che all’attuazione della delega di cui al medesimo articolo 6 si provveda nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 175 del 2023 e delle entrate derivanti dalle misure di cui al comma 4.
Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP), con riferimento al tema del lavoro nel settore del cinema, evidenzia in particolare le criticità legate alla discontinuità delle retribuzioni, agli ammortizzatori sociali e alle questioni previdenziali. Pur rilevando l’ennesimo ricorso alle deleghe, che recano principi e non soluzioni, dà atto, ad ogni modo, del passo in avanti mosso con il provvedimento in esame.
In assenza di altre richieste d’intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Interviene la relatrice LEONARDI (FdI), la quale presenta una proposta di parere favorevole.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva. Il presidente ZAFFINI rileva l’unanimità della deliberazione.
(2028) Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI), in merito al disegno di legge in esame, segnala, per quanto di competenza, le seguenti disposizioni.L’articolo 6 introduce norme in materia di sicurezza sul lavoro nell’art. 184 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). In particolare, fatte salve le previsioni speciali già disposte per le Forze armate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si specifica che non devono intendersi per “luoghi di lavoro” le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all’estero, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di pertinenza, con l’impiego di assetti operativi delle Forze armate, ovvero, le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative nell’adempimento delle funzioni di tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. In tali aree gli obblighi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si intendono adempiuti se: il personale militare ivi impiegato è adeguatamente formato, informato e addestrato per le attività specifiche da svolgere; le attrezzature, i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati sono adeguati, idonei e conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza; le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza.
Con riferimento all’articolo 7, che prevede l’attribuzione al Ministro della difesa di nuove funzioni in ambito cyber, rilevano alcune previsioni in materia di personale militare specialista del settore. Al riguardo, le lettere d), e) e f) del comma 1 regolano l’istituzione del brevetto di “Specialista Cyber Militare”, rilasciato dal Capo di stato maggiore della difesa al personale militare che abbia superato corsi formativi di particolare livello tecnico (e che risulti, previo accertamento, in possesso di elevate competenze specialistiche), nonché prevedono vincoli di ferma, indennità e incentivi per chi consegue tale brevetto. Il comma 2 dispone l’autorizzazione, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), di 1.573.951 euro per l’anno 2027 − con ulteriori indicazioni per le successive annualità − nonché, a decorrere dal 2041, di 14.624.727 euro annui. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 1.
Infine, la relatrice pone in evidenza l’articolo 14, che interviene sull’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militare. In particolare, quanto ai profili di competenza, rileva il comma 1, lettera c), numero 1), in materia di individuazione del personale di cui la società “Difesa Servizi spa” può avvalersi. In aggiunta alla previsione relativa al personale militare e civile del Ministero della difesa, la disposizione in esame consente altresì di ricorrere al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e delle autorità indipendenti, escludendo invece espressamente il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. In proposito, si richiede il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza e si prevede, quanto al trattamento economico fisso e continuativo, nonché al salario accessorio, che gli oneri relativi restino totalmente a carico della predetta società.
Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 8,50.



























