321ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 16.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Fucksia, entrata a far parte della Commissione.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE annuncia che la documentazione riferita all’affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale) e consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi oggi dinanzi all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE preannuncia che, in relazione al calendario dei lavori del Senato stabilito dall’ultima Conferenza dei Capigruppo, nella prossima settimana la Commissione non terrà seduta.
La Commissione prende atto.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) dà conto delle preoccupazioni sorte negli stabilimenti FCA Auto a seguito delle dichiarazioni dell’amministratore delegato Marchionne su una riduzione nella produzione di motori diesel. Chiede che il problema sia trattato in Commissione alla presenza del rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE, nell’assicurare che le tematiche sollevate dal senatore Barozzino saranno affrontate quanto prima dalla Commissione, sollecita il rappresentante del Governo ad acquisire tutte le informazioni necessarie.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente SACCONI invita la relatrice Spilabotte ad approfondire i meccanismi di riparto della parte del cinque per mille su cui i contribuenti non esprimono la propria preferenza, tenuto conto della genericità dell’Atto del Governo.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP), dopo aver precisato le differenze tra gli istituti del cinque per mille e dell’otto per mille, afferma che non è previsto alcun criterio di riparto per i contribuenti che non abbiano effettuato scelte espresse.
Il senatore LEPRI (PD) precisa che la definizione dei criteri di riparto del cinque per mille dei redditi dei contribuenti che non esprimono una scelta è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al momento tale quota di redditi viene ripartita in proporzione ai soggetti più beneficiati. Ritiene che questo criterio debba essere ripensato e soprattutto che non si possa rimettere a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di riparto.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione un quadro dettagliato sulla destinazione del cinque per mille, ritenendo che, in assenza di una scelta espressa del contribuente, le somme possano essere assorbite dalla fiscalità generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,20.
Riunione n. 99
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16
AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)
Riunione n. 98
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25
AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)
320ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano. La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il presidente relatore SACCONI (AP-CpE-NCD) precisando che lo schema, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 106 del 2016, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina relativa al Terzo settore mediante la redazione di un apposito codice. La definizione normativa del Terzo settore, da cui sono escluse le Fondazioni bancarie, è data dal Titolo I che ne individua le finalità e precisa il campo di applicabilità del codice. Il Titolo II invece ne delimita il perimetro ripartendo gli enti interessati in organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Sono razionalizzati i settori di attività di tali soggetti attraverso la compilazione di un elenco unico che potrà essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. E’ previsto inoltre l’obbligo per gli enti del Terzo settore di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Titolo VI). Dopo aver fatto riferimento allo status del volontario, definito dal Titolo III, il Presidente relatore passa ad esaminare la disciplina della costituzione e della amministrazione delle associazioni e delle fondazioni, prevista dal Titolo IV. Richiama le norme particolari del Titolo V per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso. Dà conto infine della disciplina dei rapporti fra i soggetti del Terzo settore e gli enti pubblici e di quella in materia fiscale e di finanza sociale.
Al termine, richiama l’attenzione della Commissione sulla necessità degli enti del Terzo settore di dotarsi di particolari e avanzate competenze professionali, tenuto conto soprattutto della dimensione organizzativa di alcuni di essi e dell’importanza e della delicatezza delle attività svolte. Per tali ragioni, ritiene che debbano essere riconsiderati i rapporti fra i livelli minimi e massimi delle retribuzioni dei loro dipendenti. E’ auspicabile che per alcune professionalità impegnate nel Terzo settore siano previsti livelli retributivi superiori ai tetti individuati nello schema di decreto. Al contrario, sarebbe opportuno introdurre maggiori vincoli alle retribuzioni degli amministratori delle imprese sociali, che in alcuni casi sono fin troppo generose. Cita esperienze a livello internazionale che non fanno riferimento alle retribuzioni dei dipendenti, ma ai finanziamenti ricevuti dagli enti per specifici progetti. Propone infine la soppressione delle norme che qualificano come una distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori di retribuzioni superiori del 20 per cento a quelle previste dai contratti collettivi di riferimento. Si riserva conclusivamente l’espressione di una proposta di parere.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (n. 418)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LEPRI (PD) illustra lo schema in esame, concernente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. L’articolo 1 reca la definizione normativa di impresa sociale. L’articolo 2 individua i settori di attività che un’impresa sociale può svolgere. Il relatore segnala in particolare le novità introdotte rispetto alla disciplina vigente. L’articolo 3 disciplina il requisito dell’assenza di scopo di lucro, mentre l’articolo 4 concerne la struttura proprietaria dell’impresa sociale ed i gruppi di imprese sociali. L’articolo 7 si riferisce alle cariche sociali.
L’articolo 9 pone a carico dell’impresa sociale l’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di presentazione del bilancio sociale, mentre l’articolo 10 concerne gli organi di controllo interno.
L’articolo 11 reca disposizioni intese a favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all’attività dell’impresa sociale.
L’articolo 13 ribadisce il principio della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei lavoratori dell’impresa sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi generali e stabilisce che l’eventuale divario retributivo tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto (calcolato sulla retribuzione annuale lorda) di uno ad otto.
L’articolo 14 assoggetta l’impresa sociale, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa.
L’articolo 15 prevede che il Ministero del lavoro promuova attività di raccordo con le pubbliche amministrazioni, il Consiglio nazionale del terzo settore e le parti sociali, e disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività ispettive sulle imprese sociali, nonché il relativo apparato sanzionatorio.
L’articolo 16 prevede la possibilità di versamento di utili dell’impresa sociale in favore di fondi istituiti da enti associativi riconosciuti o da associazioni nazionali del movimento cooperativo o di un fondo istituito dalla Fondazione Italia Sociale. L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’articolo 18 reca misure fiscali e di sostegno economico, intese alla promozione e allo sviluppo dell’impresa sociale. Anche l’efficacia di queste disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Conclusivamente, il relatore si riserva di proporre uno schema di parere al termine del dibattito. Pur dando una valutazione complessivamente positiva sull’Atto, manifesta tuttavia alcune perplessità sulla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Ritiene difficilmente sostenibile in primo luogo che alle cooperative sociali non si possano estendere le misure previste nell’atto del Governo per gli altri tipi di impresa. Il risultato di tale scelta comporterebbe una evidente discriminazione a danno delle cooperative sociali; ne deriva, a suo avviso, una normativa che incoraggia lo sviluppo dell’impresa sociale con la ingiustificata eccezione della cooperativa sociale. Lamenta inoltre la mancata armonizzazione della normativa sui consorzi di cooperative, in cui non potrebbero essere ricomprese imprese che non siano cooperative sociali. Esprime decisa contrarietà nei confronti della introduzione della società unipersonale fra le forme di impresa che possono acquisire la qualifica di impresa sociale, dal momento che la società unipersonale non garantisce quel coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti che è un tratto caratterizzante l’impresa sociale. Auspica che sia resa obbligatoria la devoluzione del 3 per cento degli utili delle imprese sociali per fondi dedicati, superando l’opzionalità della scelta attualmente prevista dall’atto del Governo. Paventa il rischio di un differente ed ingiustificato trattamento nell’accesso al credito agevolato tra imprese sociali partecipate da enti pubblici e imprese non partecipate, che verrebbero ad essere svantaggiate. Ritiene infine necessaria una più puntuale definizione dei requisiti di non commercialità delle associazioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra lo schema di decreto, finalizzato a completare la riforma strutturale dell’istituto cosiddetto del 5 per 1000, mediante la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi, l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate e la revisione della disciplina sanzionatoria. Introdotto invia sperimentale per l’esercizio finanziario 2006, annualmente confermato sino all’esercizio 2014 e reso definitivo dall’esercizio 2015, nei primi anni di applicazione l’istituto del 5 per mille ha presentato una particolare variabilità dei soggetti destinatari e in ciascun anno sono stati emanati specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per le disposizioni attuative. Dall’esercizio 2010, i soggetti ammessi al riparto sono rimasti invariati e l’istituto è stato riproposto per ogni annualità senza modifiche. Alle tipologie di soggetti destinatari (enti del volontariato e ONLUS; università e istituti universitari, enti ed istituzioni di ricerca scientifica; enti della ricerca sanitaria; Comuni; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI) recentemente è stata aggiunta la finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Passando alle singole disposizioni dello schema, la relatrice si sofferma in particolare sull’articolo 3, che individua le finalità e i soggetti destinatari della scelta del contribuente, secondo una logica di continuità con la vigente normativa. L’elemento innovativo risiede nel comma 1, lettera a), che prende in considerazione quali destinatari del beneficio gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. L’introducenda formulazione è coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante un Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio. In ragione della complessità del processo istitutivo del citato Registro unico, il comma 2 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni, relative agli enti ivi iscritti, prevedendo la loro applicabilità dall’anno solare successivo a quello di operatività del Registro. L’articolo 4 dello schema rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del 5 per mille, nonché per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali. In particolare, è confermato il carattere permanente dell’iscrizione negli elenchi e viene disposta la costituzione di un apposito elenco stabile con i nominativi degli enti ammessi al beneficio, da aggiornare annualmente con i nuovi iscritti o in presenza di variazioni.
L’articolo 5 concerne il riparto e l’erogazione del contributo. Dovranno essere individuati l’importo minimo erogabile a ciascun ente e le modalità di riparto del cosiddetto ‘inoptato’, riguardante le “scelte non espresse”. Nella determinazione della soglia minima, si dovrà tenere conto del principio di economicità dell’azione amministrativa. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilirà le modalità per il pagamento del contributo ed i termini per la comunicazione alle amministrazioni erogatrici dei dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, per consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Si prevede che la mancata o tardiva comunicazione dei dati comporti la decadenza dal beneficio delle somme originariamente attribuite. Tranne che nell’ipotesi di contenzioso con i beneficiari, dette somme incrementeranno la dotazione finanziaria del Fondo medesimo per l’anno successivo.
Al fine di velocizzare le procedure di erogazione delle risorse, l’articolo 6 stabilisce che per il calcolo del riparto non si tenga conto delle dichiarazioni dei redditi integrative.
L’articolo 7 conferma il divieto di utilizzo delle somme percepite a titolo di 5 per mille per coprire le spese per campagne pubblicitarie intese alla sensibilizzazione sulla destinazione del medesimo contributo, prevedendo, a titolo sanzionatorio, il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione del divieto.
Ai sensi dell’articolo 8, sui soggetti beneficiari grava un duplice obbligo. Il primo concerne la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, da inoltrare nei successivi 30 giorni all’amministrazione erogatrice, unitamente ad una relazione che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito. Il secondo obbligo concerne la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice. In caso di inadempimento, la norma introduce un sistema sanzionatorio ispirato al principio di gradualità, prevedendo una preventiva diffida ad adempiere entro 30 giorni e, qualora persista l’inadempimento, l’applicazione di una sanzione pecuniaria corrispondente al 25 per cento del contributo percepito. La disciplina di dettaglio, comprensiva delle modalità di versamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato, è demandata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4. Le amministrazioni erogatrici hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, l’elenco dei destinatari con l’indicazione dell’importo ed entro 30 giorni dall’acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario, il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni. Tale inadempimento, oltre ad essere presupposto di applicazione di sanzione pecuniaria, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
Conclusivamente, la relatrice si riserva di formulare una propria proposta di parere al termine del dibattito.
Il presidente SACCONI ringrazia la relatrice per l’ampia illustrazione dell’Atto, senz’altro particolarmente delicato. In particolare, segnala l’esistenza di una delega sostanzialmente in bianco, riguardante il cinque per mille dell’inoptato, che non ritiene problema di poco conto. Reputa pertanto opportuna una disamina attenta del testo, come degli altri due schemi di decreto precedentemente illustrati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.

























