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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

5 Aprile 2017
in Senato

309ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.                                  

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(n. 393)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ICHINO (PD) dà conto di un nuovo schema di osservazioni favorevole con rilievi, redatto sulla base delle indicazioni emerse nel corso della seduta di ieri e pubblicato in allegato.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) ribadisce la complessità delle tematiche affrontate, come è confermato dalla circostanza che le Commissioni di merito di Camera e Senato si stiano orientando per lo svolgimento di audizioni sull’Atto. Lamenta poi che con le misure proposte le pubbliche amministrazioni si chiudano al ricambio generazionale. Esprime forti preoccupazioni sui poteri dei dirigenti pubblici, che ritiene eccessivi, in quanto si estendono al licenziamento del lavoratore. Manifesta il proprio dissenso anche sulla disciplina della flessibilità e sulle modalità di stabilizzazione del personale precario. Preannuncia conclusivamente il suo voto contrario.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) dà atto al relatore Ichino di aver accolto parte delle sue proposte avanzate nella seduta di ieri. Chiede però di espungere dallo schema di osservazione i riferimenti all’articolo 21, relativi alla necessità di armonizzare la disciplina della legge n. 92 del 2012 con l’ordinamento generale del pubblico impiego.

Il senatore PAGANO (AP-CpE) ritiene i suggerimenti della senatrice Gatti meritevoli di approfondimento da parte del relatore.

Il relatore ICHINO (PD) si sofferma sulle specifiche modalità con cui avviene il turnover nel pubblico impiego. Con riferimento alle osservazioni formulate dalla senatrice Gatti nella seduta di ieri, fa presente che le forme di stabilizzazione dei lavoratori precari coinvolgeranno non solo i lavoratori subordinati a tempo determinato, ma anche parte dei collaboratori autonomi. Con riguardo alle criticità evidenziate nella stessa seduta dal presidente Sacconi, assicura che l’ampliamento degli spazi della contrattazione collettiva non comporterà una indebita limitazione delle capacità manageriali della dirigenza pubblica. Ciò vale anche per la specifica disciplina della mobilità del personale. Ammette che lo schema di decreto legislativo, non modificando nella sua interezza il testo unico del pubblico impiego,  non contiene specifiche disposizioni sull’istituto dell’apprendistato. Ribadisce i termini dell’articolo 15 dello schema di decreto legislativo, confermando che il dirigente può comminare la sanzione del licenziamento per gravi e reiterate violazioni dei codici disciplinari del settore pubblico. Ritiene infine di non poter accogliere la sollecitazione della senatrice Gatti riguardante l’articolo 21 dello schema di decreto legislativo.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), rammaricandosi del mancato accoglimento della sua ultima osservazione nella proposta del relatore, annuncia il suo voto favorevole per spirito di lealtà nei confronti della maggioranza.

Il presidente SACCONI (AP-CpE), pur prendendo atto delle precisazioni del relatore, dichiara voto contrario, continuando a manifestare perplessità relativamente al rapporto tra fonte contrattuale e fonte legislativa. Conferma altresì le proprie critiche sulla disciplina dei poteri del dirigente pubblico. Ribadisce la necessità di ricercare nuovi criteri di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di valutazione del loro operato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, il nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dal relatore è approvato. 

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) interviene per una dichiarazione di voto contrario, ribadendo che lo schema di decreto legislativo si limita a riproporre i principi ispiratori della riforma del Jobs Act.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni favorevoli, proposto dal relatore e allegato al resoconto della seduta di ieri, è approvato.

IN SEDE REFERENTE 

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 2233-B è collegato alla manovra di finanza pubblica e che, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento del Senato, sono inammissibili gli emendamenti 2.1, 5.2, 5.7 limitatamente alla lettera d), 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2, 11.3, 12.4, 17.1, 20.4, 20.0.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Dichiara altresì inammissibili, poiché relativi a parti approvate dal Senato in prima lettura e non modificate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 14.0.1, 17.0.1 e 20.0.1.

La Commissione prende atto.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione passa quindi all’esame degli ordini del giorno e delle proposte di modifica.

Il senatore ZIZZA (Misto) dichiara di far propri tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti a firma del senatore Divina.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere l’ordine del giorno G/2233-B/4/11, a firma del senatore Divina.

Il senatore PAGANO (AP-CpE) dichiara di sottoscrivere l’ordine del giorno e gli emendamenti a firma della senatrice Anitori.

Il sottosegretario BOBBA accoglie l’ordine del giorno G/2233-B/2/11 e invita i proponenti a riformulare gli ordini del giorno G/2233-B/1/11, G/2233-B/3/11 e G/2233-B/25/11.

Il relatore presidente SACCONI (AP-CpE) e il senatore ZIZZA (Misto)  accolgono l’invito del Governo a riformulare i rispettivi ordini del giorno nei testi 2 allegati al resoconto.

Il sottosegretario BOBBA esprime poi parere contrario su tutti i restanti ordini del giorno, che, con successive e distinte votazioni, risultano respinti. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il relatore presidente SACCONI (AP-CpE) manifesta parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PUGLIA (M5S), pur apprezzando la disciplina proposta negli articoli da 1 a 17, ritiene inammissibile l’inserimento nel disegno di legge in esame della normativa sul lavoro agile, nel timore che questa modalità di lavoro si configuri come una prestazione subordinata priva di adeguati controlli. Pertanto dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) annuncia voto contrario, manifestando serie perplessità in particolare sul lavoro agile, per cui non sono previsti strumenti di tutela. Richiama la necessità di estendere la disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008 a questi lavoratori.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, auspica che siano presi in dovuta considerazione i percorsi di assistenza e di reinserimento delle lavoratrici autonome che abbiano subito violenze o altre forme di molestia.

La senatrice PARENTE (PD), dopo aver ricordato le misure adottate nella legge di stabilità per tutelare le lavoratrici vittime di molestie o violenze, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che il disegno di legge distingua chiaramente le prestazioni di lavoro autonomo da quelle di lavoro subordinato. Ciò consente di prevedere adeguati e differenziati strumenti di tutela che dovranno essere estesi anche al lavoro agile. Ricorda infine l’impegno del proprio Gruppo nel rendere stabile l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) preannuncia il proprio voto favorevole, sottolineando le novità del provvedimento in esame. Invita tuttavia ad approfondire i temi della sicurezza e della salute dei lavoratori agili.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene per dichiarazione di voto favorevole, nonostante gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo non siano stati accolti in prima lettura. Riconosce però gli interventi migliorativi introdotti dalla Camera dei deputati.

Anche il senatore PAGANO (AP-CpE) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il presidente relatore SACCONI (AP-CpE) sottolinea il rilievo del provvedimento, che riconosce le specificità organizzative del lavoro agile, conseguenti alla diffusione delle nuove tecnologie digitali. Considera che i problemi relativi alla sicurezza e alla salute di questi lavoratori non possano essere risolti accentuando le responsabilità del datore di lavoro ed invita a considerare la sorveglianza sanitaria un importante strumento di prevenzione e di monitoraggio. Auspica che in un’ottica di prevenzione generale i dati della sorveglianza sanitaria siano inseriti anche nel fascicolo elettronico della salute della persona, come già avviene in alcune Regioni. Le risultanze della sorveglianza sanitaria devono divenire inoltre parte essenziale del Piano nazionale di prevenzione. Auspica che tale attività di controllo si focalizzi soprattutto sugli stili di vita, che possono agevolare in alcuni casi l’insorgere di patologie professionali. Questa visione della sorveglianza sanitaria e delle politiche di prevenzione appare tanto più necessaria a fronte della riorganizzazione dei cicli produttivi.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato al presidente relatore Sacconi a riferire oralmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2233-B.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la seduta convocata per domani, giovedì 6 aprile, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 393

L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che il provvedimento in esame, emanato in attuazione delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 124 del 2015, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico sul pubblico impiego);

valutato che gli aspetti di maggiore criticità riguardano quelli relativi ai rapporti tra legge e contrattazione collettiva, al trasferimento dei dipendenti, al procedimento disciplinare, all’assorbimento del precariato, al recesso delle amministrazioni dal rapporto di lavoro,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Con riferimento all’articolo 1, con cui si interviene sull’articolo 2 del Testo Unico del pubblico impiego (in combinato disposto con l’articolo 5, comma 2, e con l’articolo 40), prevedendo la possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare alle disposizioni recate da legge, regolamento o statuto in materia di mobilità, valutazione e progressioni economiche, si segnala che la novella consente da una parte di superare lo squilibrio in favore delle fonti normative derivante dal testo introdotto dalla legge n. 15 del 2009, ma dall’altra potrebbe anche produrre uno squilibrio contrario, determinando una sorta di regime di cogestione delle amministrazioni per quel che riguarda la materia della mobilità interna o fra amministrazioni. Rispetto al testo originario del decreto legislativo n. 165 del 2001, è stato cancellato il passaggio secondo il quale la deroga può avere luogo “salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”: sembra pertanto essere definita la totale esclusione della possibilità che le leggi e gli altri atti normativi possano dichiarare la inderogabilità, generale o parziale, di regole da esse dettate da parte degli accordi collettivi. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare la congruità di questo articolo con i principi di delega di cui alla legge n. 124 del 2015, e comunque di prevedere una disposizione che consenta alla legislazione futura l’eventuale fissazione di limiti alla contrattazione collettiva in funzione di salvaguardia delle prerogative dirigenziali in materia di valutazione e di mobilità.

In merito all’articolo 4, si fa rilevare che la procedura del trasferimento d’ufficio fra amministrazioni diverse per esigenze organizzative non è stata, di fatto, quasi mai applicata, nonostante i gravi squilibri esistenti tra gli organici delle diverse amministrazioni. Sarebbe pertanto opportuno integrare la disciplina contenuta nel TU, nel senso di rendere più effettivo l’obbligo di ciascuna amministrazione di rilevare annualmente, al tempo stesso, le eventuali eccedenze di organico e le eventuali carenze, ai fini dell’attivazione delle procedure di trasferimento e dei percorsi di formazione o riqualificazione necessari; e in ogni caso escludere che le eventuali integrazioni procedurali introdotte dalla contrattazione collettiva possano appesantire o rallentare il procedimento.

Sull’articolo 5, sarebbe necessario chiarire che la definizione del rapporto di collaborazione autonoma, risultante dal combinato disposto degli articoli 2222 del codice civile e 409 n. 3 del codice di procedura civile si applica anche ai contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all’articolo 9, comma 1, lettera b), si segnala che il diritto di precedenza si applica al solo personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mentre la relazione illustrativa riconosce tale diritto solo al personale delle categorie protette. Si suggerisce pertanto un chiarimento nel testo legislativo su questo punto.

Alla medesima lettera b), si dà facoltà alle amministrazioni di ricorrere a forme di lavoro accessorio retribuito mediante buoni-lavoro. Considerata la normativa sopravvenuta che abolisce la norma del decreto legislativo n. 81 del 2015 su tale materia, si suggerisce un coordinamento formale con il testo del decreto-legge n. 25 del 2017 (Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti). Sempre alla lettera b), sarebbe opportuno precisare che il personale utilizzato dalle amministrazioni in regime di somministrazione, al pari di quello utilizzato dalle imprese private, debba in ogni caso essere sottoposto agli stessi percorsi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione della corruzione.

Inoltre, poiché le amministrazioni e gli enti locali possano procedere all’immissione in ruolo dei loro dipendenti o collaboratori precari, si suggerisce di prevedere che vengano offerti loro strumenti affidabili di aggiustamento degli organici in caso di sopravvenute difficoltà economiche od organizzative.

In materia di procedimento disciplinare, gli articoli da 12 a 17 dello schema di decreto in esame confermano l’orientamento già fatto nel decreto legislativo n. 150 del 2009: dettare una disciplina dettagliata del procedimento disciplinare, differenziandola da quanto previsto per la generalità dei rapporti di lavoro nell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, e sanzionare l’omesso esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti responsabili. Sarebbe tuttavia necessario valutare se sia più funzionale regolare minuziosamente ogni aspetto che la dirigenza pubblica deve compiere su questo ambito, o non piuttosto attivare gli incentivi adeguati affinché la dirigenza stessa si riappropri di questa prerogativa e la eserciti, in funzione degli obiettivi di efficienza e produttività cui è vincolata, in modo analogo a quanto accade nelle strutture private funzionanti.

In merito alla disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 1, lettera c), dove si prevede la convenzione non onerosa per la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, si fa osservare che l’affidamento di una funzione di consulenza e assistenza a un organismo consortile esterno comporta sempre (e non può, logicamente, non comportare) per l’amministrazione interessata l’onere di un corrispettivo per il servizio in tal modo decentrato, ovviamente compensato dal corrispondente risparmio di risorse interne all’amministrazione stessa. Pertanto, per salvaguardare le buone prassi di gestione consortile delle funzioni di gestione del personale della PA, si suggerisce alla Commissione di merito di sostituire la dicitura “convenzione non onerosa” (che vieta il pagamento di qualsiasi corrispettivo all’ente cui il servizio viene affidato) con un’espressione che consenta una gestione consortile congruamente remunerata, purché “senza maggiori oneri complessivi” per le amministrazioni interessate rispetto all’ipotesi della gestione in proprio della stessa funzione.

Qualche perplessità suscita il contenuto dell’articolo 15, che modifica l’articolo 55-quater  del Testo unico. La novella contenuta nella lettera f-quater), del citato articolo 55-quater, prevede che si attivi il licenziamento per la “reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato la sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nel corso di un biennio”. Si fa presente che tale formulazione rischia di essere utilizzata allo scopo diametralmente opposto, per evitare o annullare il licenziamento in tutti i casi di violazioni gravi che non siano “reiterate” e che non abbiano già in precedenza dato luogo a sospensione di durata superiore a un anno nel corso di un biennio.

Inoltre si osserva che l’ipotesi di accertamento in flagranza non pare agevolmente riferibile, in concreto, a tutte le condotte per le quali la disposizione intende comminare il licenziamento a norma dell’articolo 55-quater, comma 1: nei casi di accertamento delle “falsità documentali o dichiarative” appare necessario, in ogni caso, lo svolgimento di una qualche attività istruttoria, così come per quelli di “ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per esigenze di servizio”. Si suggerisce pertanto di chiarire questo aspetto.

Si coglie altresì l’occasione per introdurre nel decreto una disposizione transitoria, a norma della quale i procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore siano portati a termine secondo le procedure e il riparto di competenze vigenti alla data del loro avvio, ossia alla notifica della contestazione, risultando tuttavia applicato anche a tali procedimenti il comma 9-ter dell’articolo 55-bis del testo novellato; inoltre, sarebbe opportuno che, alle infrazioni disciplinari cui si riferiscono i procedimenti in corso, si applichino le sanzioni previste a tale data, se più favorevoli.

L’articolo 17, che modifica l’articolo 55-sexies del TU, contiene un rinvio erroneo all’articolo 55-quater, comma 3-sexies (comma inesistente), mentre dovrebbe intendersi all’articolo 55-quater, lettera f-ter).

Sull’articolo 20, che prevede un doppio canale per la stabilizzazione del personale che abbia maturato almeno un triennio di servizio in una amministrazione pubblica, e al comma 2 prevede in particolare il canale riservato a chi abbia collaborato con contratti di “lavoro flessibile”, si sottolinea l’opportunità che nel testo del decreto venga chiarito l’intendimento di ricomprendere in questa espressione anche i rapporti di “lavoro parasubordinato”, ovvero le collaborazioni autonome continuative in posizione di sostanziale dipendenza dall’amministrazione.

In riferimento allo stesso articolo 20, dove viene espressamente esclusa la possibilità che personale già regolarmente assunto con funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine possa rientrare in questo processo di stabilizzazione, si osserva che, per evitare di determinare una irragionevole esclusione pregiudiziale del personale dirigenziale, sarebbe opportuno che le pubbliche amministrazioni possano procedere a inquadrare nei rispettivi ruoli dirigenziali il personale che abbia i seguenti requisiti:

· avere maturato almeno 5 anni in posizioni funzionali alle quali è richiesto il possesso della laurea;

· essere stato assunto nella PA con le forme previste dall’articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

· aver svolto, in forza di contratti a tempo determinato, funzioni dirigenziali presso la PA per almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, conseguendo sempre valutazioni positive.

In merito all’articolo 21, che stabilisce una nuova disciplina delle conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi per le amministrazioni, si fa osservare che la legge n. 124 del 2015 non reca contenuti specifici in tema di recesso unilaterale. Essa delega tuttavia il Governo all’emanazione di norme volte a sciogliere le antinomie, ovvero i nodi interpretativi e applicativi esistenti, che in questo caso devono intendersi come relativi alla legge n. 92 del 2012, la quale ha modificato l’apparato sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi anche in riferimento al settore pubblico. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare attentamente la congruità, rispetto al contenuto e ai principi della legge delega, di questo articolo del decreto in esame. Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l’opportunità di fornire, viceversa, indicazioni circa le modalità dell’armonizzazione della nuova disciplina dettata dalla legge n. 92 del 2012 su questa materia, rispetto all’ordinamento generale dell’impiego pubblico, anche in riferimento all’entità del risarcimento.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2233-B

G/2233-B/1/11 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

impegna il Governo:

a produrre tempestivamente atti interpretativi rivolti a:

1) specificare se l’accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la palte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni in itinere;

3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l’attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;

5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;

6) precisare che non possano rientrare nell’ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l’utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.

G/2233-B/3/11 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerato che:

al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario delle rispettive gestioni e di garantire la continuità e stabilità della tutela previdenziale a lungo termine, si rende opportuno per gli enti di previdenza di diritto privato realizzare un adeguato e stabile monitoraggio, nonché un’attività di analisi e valutazione dell’andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell’evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di avvalersi anche di un’attività di monitoraggio organizzata dall’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico degli enti gestori.

G/2233-B/25/11 (testo 2)

DIVINA, ZIZZA

Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di smart working, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;

rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l’applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;

considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell’incertezza normativa che ostacola l’applicazione dello smart working;

ritenuto che l’espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell’articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,

impegna il Governo:

a chiarire, quando se ne presenterà l’occasione, mediante propri atti, quali luoghi corrispondano ad un criterio di ragionevolezza.

308ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.                                 

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(n. 393)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore ICHINO (PD)  dà conto di uno schema di osservazioni favorevole con rilievi, pubblicato in allegato.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) sottolinea che le norme dell’Atto del Governo n. 393 sono strettamente intrecciate a quelle dell’Atto del Governo n. 391, pure all’ordine del giorno della Commissione. In particolare, evidenzia il nesso fra l’articolo 3 dell’Atto del Governo n. 391, in materia di priorità e di obiettivi delle pubbliche amministrazioni, e l’articolo 15 dell’Atto del Governo n. 393 riguardante la responsabilità e la valutazione dei dirigenti. Si sofferma poi sul piano di assunzione del personale precario nel triennio 2018-2020, denunciando che alcune figure di lavoratori, come i co.co.co o gli assegnisti di ricerca, restano esclusi da questa operazione di stabilizzazione. Analogamente stigmatizza l’assenza di attenzione nei confronti di altre forme di precariato che pur costituiscono un segmento molto rilevante della forza lavoro nella pubblica amministrazione. Fa riferimento infine all’intervento recente della Corte costituzionale in merito al riparto di competenza tra Stato e regioni in questo ambito. Rileva che al momento sugli Atti del Governo citati non sono ancora pervenuti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, dai quali ritiene possano provenire considerazioni di rilievo di cui tenere conto nella formulazione delle osservazioni da parte della Commissione.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), considerata la complessità della materia e il rapporto tra gli Atti del Governo nn. 391 e 393, invita a compiere ulteriori approfondimenti, senza procedere nella seduta odierna alla votazione.

Il presidente SACCONI (AP-CpE) esprime forti perplessità sull’Atto, che si caratterizza come un provvedimento del tutto congiunturale, volto principalmente a rafforzare, sotto la spinta di una campagna mediatica, la materia dei procedimenti disciplinari nelle pubbliche amministrazioni. Ritiene l’apparato sanzionatorio nelle pubbliche amministrazioni già adeguatamente normato e critica che il lavoro pubblico sia oggetto di valutazione sulla base di criteri meramente quantitativi, come l’orario di lavoro. Tale impostazione stride gravemente con la sensibilità evidenziata dal legislatore nel disciplinare le più recenti fattispecie di lavoro agile. Con riferimento al rapporto fra fonte legislativa e fonte contrattuale, manifesta forte preoccupazione per il rischio che sia ridotto il peso del potere del datore di lavoro e che siano rese complesse e poco trasparenti le forme di  relazioni sindacali, che da anni rendono farraginosa e onerosa la gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni. Lamenta il grave condizionamento politico subito dalla dirigenza, che ne compromette spesso l’operato. Riporta esempi riguardanti la cogestione delle piante organiche, che hanno bloccato negli anni tentativi di riforma organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Richiama l’aspetto della mobilità del personale, che deve essere adeguatamente razionalizzato, assegnando i dovuti poteri alla dirigenza. Paventa che la stabilizzazione del precariato, la terza dal 2006, unitamente alla ricollocazione del personale delle province, possa determinare un blocco del reclutamento attraverso procedure concorsuali. Giudica necessario sostenere processi di progressiva omologazione fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, ad esclusione ovviamente delle cosiddette professioni d’ordine. Troppo spesso questa tendenza all’omologazione normativa, già prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993, si è arrestata, mantenendo i due settori del mondo del lavoro troppo distanti tra di loro. Stigmatizza infine la mancata introduzione nella pubblica amministrazione dell’istituto dell’apprendistato, che, unendo i momenti della formazione e dell’attività lavorativa, costituisce un efficace strumento di inserimento nel mondo del lavoro. Nel complesso, denuncia l’assenza di una visione d’insieme alla base dell’Atto del Governo in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore PAGANO (AP-CpE) dà conto di uno schema di osservazioni favorevole, allegato al resoconto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 6 ottobre 2016, dell’articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d’iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio )

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) ritiene che il rispetto di norme sulla sicurezza nel luoghi di lavoro e sulla regolarità fiscale debba essere assunto come condizione necessaria per l’assegnazione di finanziamenti pubblici.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur condividendo l’opportunità di ridurre il limite minimo di giornate lavorative, previsto dalla legge n. 214 del 2011, necessario per il riconoscimento dell’annualità di contribuzione, auspica tuttavia che tale limite venga puntualmente indicato.

Il presidente SACCONI ricorda che il mercato del lavoro nel settore dello spettacolo è segnato da gravi squilibri ed esige incisivi strumenti di tutela, soprattutto con riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Richiama, a tale proposito, i gravi incidenti avvenuti durante le operazioni di montaggio dei palchi di manifestazioni canore. Propone di compiere i dovuti approfondimenti e di rinviare il voto sullo schema di parere alla seduta di domani. Con riferimento alla proposta del senatore Barozzino, specifica che sarà compito della Commissione di merito, acquisito il parere della Commissione bilancio, dare un’indicazione di soglie precise di contribuzione, dal momento che tale indicazione comporta oneri di finanza pubblica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

 

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 393

L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che il provvedimento in esame, emanato in attuazione delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 124 del 2015, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico sul pubblico impiego);

valutato che gli aspetti di maggiore criticità riguardano quelli relativi ai rapporti tra legge e contrattazione collettiva, al trasferimento dei dipendenti, al procedimento disciplinare, all’assorbimento del precariato, al recesso delle amministrazioni dal rapporto di lavoro,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Con riferimento all’articolo 1, con cui si interviene sull’articolo 2 del Testo Unico del pubblico impiego, prevedendo la possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare alle disposizioni recate da legge, regolamento o statuto, si segnala che la novella consente da una parte di superare lo squilibrio in favore delle fonti normative derivante dal testo introdotto dalla legge n. 15 del 2009, ma dall’altra potrebbe anche produrre uno squilibrio contrario, determinando una sorta di regime di cogestione delle amministrazioni. Rispetto al testo originario del decreto legislativo n. 165 del 2001, è stato cancellato il passaggio secondo il quale la deroga può avere luogo “salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”: sembra pertanto essere definita la totale esclusione della possibilità che le leggi e gli altri atti normativi possano dichiarare la inderogabilità, generale o parziale, di regole da esse dettate da parte degli accordi collettivi. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare la congruità di questo articolo con i principi di delega di cui alla legge n. 124 del 2015, e comunque di prevedere una disposizione che consenta alla legislazione futura l’eventuale fissazione di limiti alla contrattazione collettiva in funzione di salvaguardia delle prerogative dirigenziali.

In merito all’articolo 4, si fa rilevare che la procedura del trasferimento d’ufficio fra amministrazioni diverse per esigenze organizzative non è stata, di fatto, quasi mai applicata, nonostante i gravi squilibri esistenti tra gli organici delle diverse amministrazioni. Sarebbe pertanto opportuno integrare la disciplina contenuta nel TU, nel senso di rendere più effettivo l’obbligo di ciascuna amministrazione di rilevare annualmente, al tempo stesso, le eventuali eccedenze di organico e le eventuali carenze, ai fini dell’attivazione delle procedure di trasferimento e dei percorsi di formazione o riqualificazione necessari; e in ogni caso escludere che le eventuali integrazioni procedurali introdotte dalla contrattazione collettiva possano appesantire o rallentare il procedimento.

Sull’articolo 5, sarebbe necessario chiarire che la definizione del rapporto di collaborazione autonoma, risultante dal combinato disposto degli articoli 2222 del codice civile e 409 n. 3 del codice di procedura civile si applica anche ai contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all’articolo 9, comma 1, lettera b), si segnala che il diritto di precedenza si applica al solo personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mentre la relazione illustrativa riconosce tale diritto solo al personale delle categorie protette. Si suggerisce pertanto un chiarimento nel testo legislativo su questo punto.

Alla medesima lettera b), si dà facoltà alle amministrazioni di ricorrere a forme di lavoro accessorio retribuito mediante buoni-lavoro. Considerata la normativa sopravvenuta che abolisce la norma del decreto legislativo n. 81 del 2015 su tale materia, si suggerisce un coordinamento formale con il testo del decreto-legge n. 25 del 2017 (Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti). Sempre alla lettera b), sarebbe opportuno precisare che il personale utilizzato dalle amministrazioni in regime di somministrazione, al pari di quello utilizzato dalle imprese private, debba in ogni caso essere sottoposto agli stessi percorsi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione della corruzione.

Inoltre, poiché le amministrazioni e gli enti locali possano procedere all’immissione in ruolo dei loro dipendenti o collaboratori precari, si suggerisce di prevedere che vengano offerti loro strumenti affidabili di aggiustamento degli organici in caso di sopravvenute difficoltà economiche od organizzative.

In materia di procedimento disciplinare, gli articoli da 12 a 17 dello schema di decreto in esame confermano l’orientamento già fatto nel decreto legislativo n. 150 del 2009: dettare una disciplina dettagliata del procedimento disciplinare, differenziandola da quanto previsto per la generalità dei rapporti di lavoro nell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, e sanzionare l’omesso esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti responsabili. Sarebbe tuttavia necessario valutare se sia più funzionale regolare minuziosamente ogni aspetto che la dirigenza pubblica deve compiere su questo ambito, o non piuttosto attivare gli incentivi adeguati affinché la dirigenza stessa si riappropri di questa prerogativa e la eserciti, in funzione degli obiettivi di efficienza e produttività cui è vincolata, in modo analogo a quanto accade nelle strutture private funzionanti.

In merito alla disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 1, lettera c), dove si prevede la convenzione non onerosa per la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, si fa osservare che l’affidamento di una funzione di consulenza e assistenza a un organismo consortile esterno comporta sempre (e non può, logicamente, non comportare) per l’amministrazione interessata l’onere di un corrispettivo per il servizio in tal modo decentrato, ovviamente compensato dal corrispondente risparmio di risorse interne all’amministrazione stessa. Pertanto, per salvaguardare le buone prassi di gestione consortile delle funzioni di gestione del personale della PA, si suggerisce alla Commissione di merito di sostituire la dicitura “convenzione non onerosa” (che vieta il pagamento di qualsiasi corrispettivo all’ente cui il servizio viene affidato) con un’espressione che consenta una gestione consortile congruamente remunerata, purché “senza maggiori oneri complessivi” per le amministrazioni interessate rispetto all’ipotesi della gestione in proprio della stessa funzione.

Qualche perplessità suscita il contenuto dell’articolo 15, che modifica l’articolo 55-quater del Testo unico. La novella contenuta nella lettera f-quater), del citato articolo 55-quater, prevede che si attivi il licenziamento per la “reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato la sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nel corso di un biennio”. Si fa presente che tale formulazione rischia di essere utilizzata allo scopo diametralmente opposto, per evitare o annullare il licenziamento in tutti i casi di violazioni gravi che non siano “reiterate” e che non abbiano già in precedenza dato luogo a sospensione di durata superiore a un anno nel corso di un biennio.

Inoltre si osserva che l’ipotesi di accertamento in flagranza non pare agevolmente riferibile, in concreto, a tutte le condotte per le quali la disposizione intende comminare il licenziamento a norma dell’articolo 55-quater, comma 1: nei casi di accertamento delle “falsità documentali o dichiarative” appare necessario, in ogni caso, lo svolgimento di una qualche attività istruttoria, così come per quelli di “ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per esigenze di servizio”. Si suggerisce pertanto di chiarire questo aspetto.

Si coglie altresì l’occasione per introdurre nel decreto una disposizione transitoria, a norma della quale i procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore siano portati a termine secondo le procedure e il riparto di competenze vigenti alla data del loro avvio, ossia alla notifica della contestazione, risultando tuttavia applicato anche a tali procedimenti il comma 9-ter dell’articolo 55-bis del testo novellato; inoltre, sarebbe opportuno che, alle infrazioni disciplinari cui si riferiscono i procedimenti in corso, si applichino le sanzioni previste a tale data, se più favorevoli.

L’articolo 17, che modifica l’articolo 55-sexies del TU, contiene un rinvio erroneo all’articolo 55-quater, comma 3-sexies (comma inesistente), mentre dovrebbe intendersi all’articolo 55-quater, lettera f-ter).

Sull’articolo 20, che prevede un doppio canale per la stabilizzazione del personale che abbia maturato almeno un triennio con contratto a tempo determinato nella PA, viene espressamente esclusa la possibilità che personale già regolarmente assunto con funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine possa rientrare in questo processo di stabilizzazione. Per evitare così di creare disparità tra personale dirigenziale e non, sarebbe opportuno che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad inquadrare nei rispettivi ruoli dirigenziali il personale che abbia i seguenti requisiti:

·         avere maturato almeno 5 anni in posizioni funzionali alle quali è richiesto il possesso della laurea;

·         essere stato assunto nella PA con le forme previste dall’articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

·         aver svolto, in forza di contratti a tempo determinato, funzioni dirigenziali presso la PA per almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, conseguendo sempre valutazioni positive.

In merito all’articolo 21 sulle conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi per le amministrazioni, si fa osservare che la legge n. 124 del 2015, non recante contenuti specifici in tema di recesso unilaterale, delega tuttavia il Governo all’emanazione di norme volte a sciogliere le antinomie, ovvero i nodi interpretativi e applicativi esistenti, che in questo caso devono intendersi come relativi alla legge n. 92 del 2012, la quale ha modificato l’apparato sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi anche in riferimento al settore pubblico. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare attentamente la congruità, rispetto al contenuto e ai principi della legge delega, di questo articolo del decreto in esame, che dispone la non applicazione della legge n. 92 del 2012, stabilendo un limite del risarcimento dovuto al lavoratore indebitamente licenziato di 24 mensilità (a fronte del limite di 12 mensilità stabilito dalla medesima legge n. 92 del 2012). Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l’opportunità di fornire, viceversa, indicazioni circa le modalità dell’armonizzazione della nuova disciplina dettata dalla legge n. 92 del 2012 su questa materia, rispetto all’ordinamento generale dell’impiego pubblico.

 

 

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 391

 

L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’articolo  17, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ed è interamente dedicato alla riforma del sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009;

valutato che la novella in materia di principi generali sulla misurazione e la valutazione della performance, di cui all’articolo 1, è condizione  necessaria  non solo per l’erogazione di premi legati alla performance, ma anche ai fini delle componenti del trattamento retributivo connesso alla stessa, del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali;

preso atto che la valutazione negativa della performance può comportare l’irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento rilevato nell’arco dell’ultimo triennio e dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o dal contratto collettivo o individuale di appartenenza;

osservato che l’articolo 7 interviene sugli ambiti di misurazione della prestazione  individuale dei dirigenti, la cui performance è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi definiti nel contratto individuale e in quelli individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione;

preso atto che l’articolo 13 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, prevedendo che spetta al contratto collettivo nazionale stabilire, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, la quota delle risorse destinate a remunerare la performance stessa e fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

 

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento intende affrontare in maniera organica la complessa articolazione del settore dello spettacolo, al fine di semplificare le procedure amministrative e incentivare la qualità delle attività artistico-culturali, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

L’articolo 1, comma 4, che si riferisce ai settori del teatro, della prosa, della musica e più in generale dello spettacolo dal vivo, prevede, tra i principi di delega indicati, un  riordino delle norme sul rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo al fine della valorizzazione professionale dei lavoratori, ma tale formulazione appare estremamente generica, proprio in virtù della variegata articolazione che il settore in oggetto ricopre. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito di indicare sul punto principi e criteri direttivi ulteriori, come di seguito indicato.

In primo luogo, per incentivare la musica dal vivo e la produzione musicale, sarebbe opportuno prevedere forme di tutela specifiche, con deduzioni fiscali per gli organizzatori di spettacoli e pubblici esercizi, verificando la conformità dell’attività che essi svolgono. Al contempo, per promuovere l’esportazione della produzione artistica italiana all’estero, si suggerisce di prevedere un regime fiscale specifico in grado di riconoscere le varie attività del musicista autonomo (spettacolo dal vivo, attività di incisione in studio, didattica, consulenze artistiche).

In tema di sicurezza dei lavoratori dello spettacolo, sarebbe altresì opportuno collegare l’assegnazione dei finanziamenti pubblici al rispetto delle norme, riguardanti sia la sicurezza dei luoghi di lavoro che la regolarità fiscale, previdenziale e sociale della struttura che organizza l’evento.

Si segnala inoltre con riferimento ai profili previdenziali che, pur se, in conseguenza della soppressione dell’ENPALS nel 2011, è stato istituto presso l’INPS il Fondo previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, sarebbe opportuno che la contribuzione dei lavoratori del settore non appartenesse ad una gestione separata, bensì rientrasse all’interno dell’assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento, infine, al riconoscimento dell’annualità di contribuzione, considerato che i lavoratori dello spettacolo sono lavoratori intermittenti e difficilmente raggiungono i 120 giorni di contribuzione annuale, come definito dalla legge n. 214 del 2011 (riforma Fornero), si suggerisce di prevedere una soglia di contribuzione più bassa, che preveda un minor numero di giornate lavorate, in modo da permettere loro di maturare comunque un dignitoso trattamento previdenziale.

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