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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

13 Luglio 2016
in Senato

250ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI 
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (M5S) richiama i suggerimenti in materia di lavoro accessorio emersi nel corso delle procedure informative alla Camera dei deputati. Sottolinea in particolare che le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto rischiano di vanificare misure sanzionatorie più consistenti, dirette a colpire i casi di mancata comunicazione dei buoni di lavoro, e più in generale il lavoro sommerso. A tale proposito auspica che possano essere mantenute le procedure telematiche della registrazione, al fine di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro e di rendere interoperabili le diverse banche dati. Esprime riserve sulla trasformazione dell’ISFOL, nell’opinione che le funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro debbano mantenere una posizione di terzietà rispetto al Governo.

La senatrice PARENTE (PD) evidenzia la duplice necessità di rendere interoperabili le banche dati e di attuare la normativa in materia di assegno di ricollocazione, se si vuole realizzare completamente la riforma del mercato del lavoro. Auspica che fra i compiti dell’ANPAL rientri il coordinamento dei programmi formativi per i disoccupati, da estendersi anche agli inoccupati. Plaude alle misure proposte sul lavoro accessorio, in quanto consentono di contrastare fenomeni di lavoro irregolare. Ritiene importante che lo schema di decreto disciplini l’arco temporale effettivo della giornata lavorativa retribuita attraverso i voucher e affronti con maggiore determinazione il tema delle sanzioni amministrative. Esprime cautela sull’istituto del lavoro in somministrazione, che non deve costituire il solo canale di accesso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Considera necessario riflettere maggiormente sulle modalità di erogazione della cassa integrazione guadagni nel settore edile, tenuto conto delle sue specificità, che lo espongono particolarmente a eventi meteorologici improvvisi e sfavorevoli. Solleva l’esigenza di una disciplina più puntuale delle forme di alternanza tra formazione e lavoro per i lavoratori più giovani. Si sofferma infine sull’istituto delle dimissioni volontarie e sulle esigenze di semplificarne le procedure.

La senatrice FAVERO (PD) interviene sul tema dei buoni lavoro, che hanno consentito di regolarizzare un ampio numero di prestazioni lavorative sommerse. Riporta che nel corso del 2015 è calata la percentuale di voucher a fronte di altre forme di lavoro regolare. I buoni lavoro sono utilizzati principalmente nei servizi, nel turismo e nel commercio, mentre sono impiegati in misura molto ridotta in agricoltura; personalmente ne auspica l’esclusione nell’edilizia, sottolineando che alla Camera dei deputati sono state presentate proposte di legge per limitarne l’utilizzazione. Quanto alle misure proposte per i lavoratori diversamente abili, chiede provvedimenti più incisivi, soprattutto con riguardo al lavoro agile; la possibilità di svolgere prestazioni professionali fuori dalla sede aziendale e in un contesto ambientale più accogliente costituisce infatti un’occasione importante per l’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE 

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  

(2229) SACCONI ed altri.  –  Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 76 subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alle ultime proposte emendative del relatore.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2233

1.100/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All’emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2094 del codice civile»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Articolo 2094. – (Contratto di lavoro). – 1. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all’impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L’eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell’esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell’applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non comporta l’esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L’accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo”».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

1.100/2
ANGIONI
All’emendamento 1.100, al comma 1, sostituire le parole: «, ivi inclusi i» con le seguenti: «e, in quanto compatibili, ai».

4.0.200 testo 2/1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), sostituire il paragrafo: «Art. 4-bis» con il seguente:

«Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)
1. Al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.

2. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.200 testo 2/2
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.0.200 testo 2/3
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).

4.0.200 testo 2/4
BONFRISCO
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-bis», comma 1, lettera a) sostituirele parole: «al carattere di terzietà di queste» con le seguenti: «alle loro specifiche competenze».

4.0.200 testo 2/5
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.»

4.0.200 testo 2/6
ANGIONI
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.200 testo 2/7
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All’emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», comma 1,sopprimere la lettera b).

4.0.200 testo 2/8
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato».

4.0.200 testo 2/9
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all’articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l’esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell’omissione dell’adempimento.

b-ter) previsione per l’applicazione di quanto previsto alla lettera b-bis) dell’obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall’inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall’evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo»,

4.0.200 testo 2/10
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis» al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all’articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l’esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell’omissione dell’adempimento.

b-ter) previsione per l’applicazione di quanto previsto alla lettera b-bis) dell’obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall’inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall’evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo».

4.0.200 testo 2/11
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) esclusione dei professionisti che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato dalle funzioni del presente articolo».

4.0.200 testo 2/12
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-bis.», nella rubrica sostituire le parole: «atti pubblici» con le seguenti: «atti della pubblica amministrazione».

4.0.300 testo 2/1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), sostituire il paragrafo «Art. 4-bis», con il seguente:

«Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)
1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell’ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subito una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l’esenzione dell’obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata da tali patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

4.0.300 testo 2/2
CAT
ALFO
, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) applicazione, a risorse definite, dell’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPSl ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (lVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell’attività, determinatasi nel corso dell’anno 2017;

c) previsione per l’accesso all’indennità di cui alla lettera b) che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell’anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell’IVA dei committenti e al saldo contributivo dell’anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell’anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;
3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

d) previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere b) e c), siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell’anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell’indennità di cui alla lettera b) sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell’indennità secondo le aliquote stabilite dall’lNPS per la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/3
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
«l. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all’articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domicili ari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l’esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della di missione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell’omissione dell’adempimento;

c) previsione per l’applicazione di quanto previsto alla lettera b) dell’obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall’inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall’evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

4.0.300 testo 2/4
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. AI fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) definizione di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

c) destinazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione di quanto previsto alla lettera b) al cofinanziamento delle prestazioni di cui alla lettera a).»

4.0.300 testo 2/5
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:
a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
b) trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché una specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell’Ente;
c) definizione, in attesa dell’attuazione di quanto previsto alla lettera b), di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche».

4.0.300 testo 2/6
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
b) previsione per i lavoratori di cui all’articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamentorateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell’infortunio.»
Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/7
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell’evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/8
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1, con il seguente: 
«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
b) previsione per i lavoratori di cui all’articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell’esclusione dagli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/9
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell’evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/10
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.»

4.0.300 testo 2/11
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell’ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l’esenzione dell’obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata da tali patologie.»

4.0.300 testo 2/12
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare», aggiungere le seguenti: «e razionalizzare».

4.0.300 testo 2/13
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «organi di vigilanza», aggiungere le seguenti: «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,».

4.0.300 testo 2/14
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «prestazioni complementari», aggiungere le seguenti: «non obbligatorie».

4.0.300 testo 2/15
D’AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, BONFRISCO
All’emendamento 4.0.300 (testo 2) al capoverso «art. 4-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «anche altre prestazioni sociali,» aggiungere le seguenti: «ove non previste dai rispettivi ordinamenti,»;
b) sopprimere le parole: «finanziate da apposita contribuzione facoltativa,».

4.0.300 testo 2/16
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, sostituire le parole: «una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà»,con le seguenti: «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro,».

4.0.300 testo 2/17
PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo inoltre l’esenzione dell’obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa di tali patologie;».

4.0.300 testo 2/18
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.300 (testo 2) al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: «gravi patologie» aggiungere le seguenti: «di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1».

4.0.300 testo 2/19
DE PETRIS, BAROZZINO
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d’opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d’opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l’accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all’erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» con le seguenti: «di tutti i lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/20
DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 4.0.300 (testo 2), dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d’opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d’opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l’accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all’erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» con le seguenti: «di tutti i lavoratori autonomi».

4.0.400/1
CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialment dell’astensione prevista al presente comma può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.»

4.0.400/2
FAVERO
All’emendamento 4.0.400, capoverso «Art. 4-bis», comma 8, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «, di malattie gravi di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329,».

Conseguentemente, al «Conseguentemente», comma 1, sostituire l’alinea e la lettera a) con le seguenti:
«1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 4-
bis, 5, 8 e 10, valutati in 7,32 milioni di euro per l’anno 2016, 59,54 milioni di euro per l’anno 2017, 41,89 milioni di euro per l’anno 2018, 41,98 milioni di euro per l’anno 2019, 42,22 milioni di euro per l’anno 2020, 42,82 milioni di euro per l’anno 2021, 43,2 milioni di euro per l’anno 2022, 43,43 milioni di euro per l’anno 2023, 43,65 milioni di euro per l’anno 2024 e 43,96 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,32 milioni di euro per l’anno 2016, 54,36 milioni di euro per l’anno 2017, 41,89 milioni di euro per l’anno 2018, 41,98 milioni di euro per l’anno 2019, 42,22 milioni di euro per l’anno 2020, 42,82 milioni di euro per l’anno 2021, 43,2 milioni di euro per l’anno 2022, 43,43 milioni di euro per l’anno 2023, 43,65 milioni di euro per l’anno 2024 e 43,96 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

4.0.400/3
MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO
All’emendamento 4.0.400, capoverso «Art. 4-bis», al comma 8, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329».

4.0.400/4
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.400 al capoverso «art. 4-bis», comma 8, dopo le parole: «cronico-degenerative ingravescenti» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1,».

4.0.400/5
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all’artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
8-
ter. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-bis loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-quater. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l’esame dei risultati conseguiti attraverso l’impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-bis e per la definizione delle linee di intervento futuro.»

Conseguentemente, al «Conseguentemente», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-
bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell’articolo 4-bis, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.».

4.0.400/6
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«8-
bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l’elenco delle malattie croniche che danno diritto all’equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 8 del presente articolo. l’elenco è aggiornato ogni triennio.
8-
ter. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell’evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al «Conseguentemente» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-
bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-ter dell’articolo 4-bis, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ”nei limiti del 96 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95,5 per cento”. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

4.0.400/7
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all’artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
8-
ter. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-bis loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti di cui alla presente legge.
8-
quater. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l’esame dei risultati conseguiti attraverso l’impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-bis e per la definizione delle linee di intervento futuro.
8-
quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.0.400/8
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

8-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 8-bis del presente articolo».

4.0.400/9
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-bis» dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono destinare, in via sperimentale per il triennio 2017-2019, alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura massima dell’uno per cento della percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-bis stimato in 30 milioni di euro all’anno, si provvede per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

4.0.400/10
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-bis» dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-
bis. All’articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine ”31 dicembre 2012” è sostituito dal seguente: ”30 giugno 2017”».

4.0.400/11
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-bis» dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine ”31 dicembre 2012” è sostituito dal seguente: ”31 dicembre 2016”».

6.100/1
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 6.100, paragrafo «Art. 6», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

6.100/2
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6», al comma 1 dopo le parole: «della disciplina vigente» aggiungere le seguenti: «, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193,».

6.100/3
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.100/4
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6», al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo che le attività rientranti nell’ambito delle professioni di cui all’articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi».

6.100/5
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6», al comma 4 sostituire le parole: «i centri per l’impiego» con le seguenti: «i soggetti di cui al comma 1».

6.100/6
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 6.100, paragrafo «Art. 6» dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai fini di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze acquisite dai lavoratori autonomi sono registrate nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

6.100/7
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 6.100, sopprimere il comma 5.

6.0.100 testo 2/
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 6.0.100 (testo 2), sostituire il paragrafo «Art. 6-bis.», con il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disciplina relativa al rapporto tra somministrazione di lavoro e appalto)

1. Al comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2014, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”La presente norma si applica anche in caso di ricorso alla somministrazione in presenza di contratto di appalto, ai sensi dei commi 1 e 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003”.

2. Al comma 1, dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”Conseguentemente, non è consentito ricorrere alla somministrazione di lavoro in presenza di un contratto di appalto, nel qual caso, ai sensi del successivo comma 3-bis, ai lavoratori interessati si applicano le norme di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 riferite all’utilizzatore effettivo».

6.0.100 testo 2/2
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica».

6.0.100 testo 2/3
MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO
All’emendamento 6.0.100 (testo 2), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a quelli nelle abitazioni» aggiungere le seguenti: «, considerate tutte le attività che gli studi professionali svolgono presso la committenza o in altra sede diversa dallo studio,».

6.0.100 testo 2/4
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.0.100 testo 2/5
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.100/1
CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 10.100, eliminare le seguenti parole: «dopo le parole, ”la cui esecuzione” sono inserite le seguenti: ”, su richiesta del lavoratore,” e».

10.100/2
ANGIONI
All’emendamento 10.100, al comma 1, sopprimere le parole: «e aggiungere infine le seguenti parole: ”, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.”».

10.100/3
CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 10.100, eliminare le seguenti parole: «e aggiungere in fine le seguenti parole: ”, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.”».

10.100/4
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 10.100, al comma 1, sopprimere le parole: «Aggiungere in fine: ”, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.”».

14.200/1
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 14.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole: «Nel caso di lavoratori disabili», premettere le seguenti: «I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.».

14.200/2
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata.».

14.200/3
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il recesso dell’accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall’azienda con altra forma contrattuale.».

14.200/4
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

15.100 testo 2/1
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 15.100 (testo 2), al comma 1-bis, sopprimere le parole: «nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 14,».

15.100 testo 2/2
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 15.100 (testo 2), al comma 1-bis, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

15.100 testo 2/3
ANGIONI
All’emendamento 15.100, al comma 1-bis sopprimere le parole: «non formali o informali».

15.100 testo 2/4
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 15.100 (testo 2), paragrafo «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all’articolo 2, comma 1, letteref) e g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo.».

15.100 testo 2/5
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 15.100 (testo 2), paragrafo «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo.».

18.100/1
GALIMBERTI
All’emendamento 18.100, sostituire le parole: «e a tal fine consegna» con la seguente: «consegnando».

18.100/2
BERGER
All’emendamento 18.100, apportare le seguenti modifiche:
1. Sopprimere le seguenti parole: «, con cadenza almeno annuale,»;
2. 
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’informativa deve essere aggiornata e consegnata ogni qual volta i rischi generali e specifici subiscono un cambiamento notevole.»

18.100/3
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI
All’emendamento 18.100, al capoverso «1.» sopprimere le parole: «, con cadenza almeno annuale,» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute.»

18.100/4
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 18.100, al comma 1, sopprimere la parola: «almeno».

20.0.100/1
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All’emendamento 20.0.100, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

20.0.100/2
CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 20.0.100, paragrafo «Art. 20-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire la parola:
 «undici», con la seguente: «sedici»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Qualora l’eventuale collegamento dia luogo ad una effettiva prestazione lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro contrattualmente previsto, il periodo di durata di tale prestazione è considerato come lavoro straordinario.»

249ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI 

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.                                                       

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 204, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) chiede notizie sulla proposta di audizioni sullo schema avanzata nella scorsa seduta, in particolare delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e del Garante della Privacy.

Il PRESIDENTE fa presente la tardività della richiesta, assicurando che verrà comunque messa a disposizione la documentazione depositata nel corso delle procedure informative presso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati. Preannuncia inoltre che è in corso di predisposizione una piattaforma informatica specifica nella quale verranno inseriti materiali informativi e pareri; il nuovo strumento di lavoro consentirà di dialogare a distanza con un’ampia e articolata platea di soggetti interessati e potrà essere utilizzata anche con riferimento ad altri atti, con le modalità che di volta in volta verranno individuate.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) stigmatizza la grave divergenza di dati sull’occupazione forniti da amministrazioni pubbliche differenti. Sottolinea che l’unica certezza riscontrabile è la stagnazione della produzione industriale, confermata dalla recente chiusura di 500.000 piccole imprese. Invita pertanto ad una maggiore prudenza nel valutare le politiche del lavoro adottate dal Governo.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) denuncia che lo schema di decreto non introduce aspetti migliorativi della riforma del mercato del lavoro. In particolare,  riguardo alla disciplina dei buoni di lavoro sono previsti solo dei palliativi, come la fissazione dei tempi della loro registrazione. Contesta le soluzioni individuate per i lavoratori quindicenni, ritenendo facilmente eludibile la disciplina in materia di alternanza fra formazione e lavoro. Denuncia il potenziamento del ruolo delle agenzie private e gli effetti negativi per le casse pubbliche di tutta la politica del lavoro del Governo. Ammette misure positive, per quanto molto limitate, relativamente ai contratti di solidarietà.

La senatrice CATALFO (M5S) propone di prolungare la discussione generale fino alla conclusione delle audizioni presso l’altro ramo del Parlamento, al fine di acquisire tutti gli argomenti utili per una valutazione ponderata e possibilmente unitaria.

La senatrice PARENTE (PD) chiede che la discussione generale non si concluda prima di giovedì 14 luglio, tenuto conto dell’importanza dell’atto in esame.

Il PRESIDENTE propone pertanto di dedicare le sedute della settimana alla discussione generale, compatibilmente con la programmazione complessiva dei lavori parlamentari. Chiede al relatore di non presentare una proposta di parere fino alla conclusione delle procedure informative in corso alla Camera dei deputati e rivolge analoga richiesta ai Gruppi parlamentari che intendano presentare proposte di parere alternativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE 

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  

(2229) SACCONI ed altri.  –  Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente SACCONI, relatore, presenta nuove proposte emendative (testo allegato al resoconto). Precisa che esse intendono rispondere alle indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, anche alla luce di talune esigenze manifestate da tutti i Gruppi nel corso del dibattito. Propone di fissare il termine per i subemendamenti a domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  

In considerazione dell’andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 
2233
1.100
IL RELATORE
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile».

2.100
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» inserire le seguenti: «, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ».

4.0.200 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)
1. Al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.

2. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.300 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)
1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2.  Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.400
IL RELATORE
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni fiscali e sociali)
1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136. 

5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 4, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità. In tale caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

7. All’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera”.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9 e 11 e all’articolo 21 sostituire il comma 1 con i seguenti:
“01. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 4,5 milioni di euro per l’anno 2017, 1,9 milioni di euro per l’anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2017, 1,9 milioni di euro per l’anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11, valutati in 7,30 milioni di euro per l’anno 2016, 59,52 milioni di euro per l’anno 2017, 41,87 milioni di euro per l’anno 2018, 41,96 milioni di euro per l’anno 2019, 42,20 milioni di euro per l’anno 2020, 42,80 milioni di euro per l’anno 2021, 43,0 milioni di euro per l’anno 2022, 43,41 milioni di euro per l’anno 2023, 43,63 milioni di euro per l’anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l’anno 2016, 54,34 milioni di euro per l’anno 2017, 41,87 milioni di euro per l’anno 2018, 41,96 milioni di euro per l’anno 2019, 42,20 milioni di euro per l’anno 2020, 42,80 milioni di euro per l’anno 2021, 43,00 milioni di euro per l’anno 2022, 43,41 milioni di euro per l’anno 2023, 43,63 milioni di euro per l’anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. »

6.100
IL RELATORE
Sostituire l’articolo, con il seguente:
Sostituire l’articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. – (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione) . – 1. I centri per l’impiego e gli organismi autorizzati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali.

2. L’elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive – ANPAL – sul proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all’ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionali, sono determinate da decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

3. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l’impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

5. Agli adempimenti del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »

6.0.100 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo l’articolo 6,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione”.

2. Dall’attuazione delle deleghe di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per gli adempimenti dei relativi decreti attuativi, le Amministrazioni competenti provvedono attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

10.100
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole, «la cui esecuzione» sono inserite le seguenti: “, su richiesta del lavoratore,” e aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. ».

14.200
IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» inserire le seguenti: «Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore».

15.100 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 14, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «Trattamento» inserire le seguenti: «, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze».

18.100
IL RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.».

20.0.100
IL RELATORE
Nel capo II, dopo l’articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l’azienda e diritto alla disconnessione)
1. Qualora l’accordo individuale di cui all’articolo 14 preveda l’obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l’organizzazione aziendale anche al di fuori dell’orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.

2. L’obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento, di cui al comma 1, non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero di cui al comma 1 dell’articolo 14».

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