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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

30 Giugno 2016
in Senato

244ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.                          

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   

Rispondendo all’interrogazione n. 3-02711, la sottosegretaria BIONDELLI ricorda che, in base all’articolo 2, comma 1, lettera d) della  legge n. 147 del 2014 (cosiddetta sesta salvaguardia), l’INPS ha individuato  – nel limite massimo di 1800 unità da salvaguardare – quei soggetti che avevano perfezionato i requisiti pensionistici entro il 10 agosto 2013. Riguardo al caso in esame, fa presente che, avendo l’interessata maturato il requisito per accedere al trattamento pensionistico dal giorno 8 marzo 2016, non rientrava dunque tra i possibili beneficiari. Quanto alla mancata procedura di riconoscimento della pensione di inabilità, la Sottosegretaria sottolinea che si tratta di compito non spettante all’INPS, cui compete unicamente la liquidazione della pensione di inabilità, e che la documentazione  riguardante il riconoscimento dell’inabilità dell’interessata – collocata attualmente in aspettativa – allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dev’essere ancora verificata da parte della competente Commissione del Ministero dell’economia. Assicura l’impegno del Governo nel monitorare la vicenda oggetto dell’interrogazione e ad informare l’interrogante degli eventuali sviluppi.

La senatrice PEZZOPANE (PD) si dichiara soddisfatta per la risposta, che contiene una ricostruzione dettagliata del caso. Apprezza l’impegno del Governo a monitorare la vicenda, che ha rivelato atteggiamenti contraddittori da parte delle Amministrazioni competenti, con conseguenze negative sulla salute della persona interessata.

La sottosegretaria BIONDELLI risponde altresì all’interrogazione n. 3-02900, sottolineando che il tema della salvaguardia dei lavoratori cosiddetti esodati è stato sempre all’attenzione dell’Esecutivo. Nel caso in esame, riguardante i lavoratori di Poste italiane che hanno siglato accordi di esodo, in caso di cessazione individuale del rapporto di lavoro l’INPS non ha elementi per distinguere tra le cessazioni unilaterali e quelle avvenute a seguito di accordo tra le parti; l’Istituto ha tuttavia fornito un dato approssimativo, riguardante una platea pari a 82 lavoratori di Poste italiane che hanno presentato domanda di salvaguardia. Informa infine che il ministro Poletti ha avviato con le organizzazioni sindacali un tavolo di confronto in materia di politiche del lavoro e previdenziali.

Il senatore ANGIONI (PD) si dichiara pienamente soddisfatto, apprezzando la disponibilità del Governo ad affrontare i diritti dei lavoratori interessati, la cui situazione auspicabilmente potrà essere presa in considerazione nel confronto tra il Ministro e i sindacati.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluse le procedure informative.

La seduta termina alle ore 16,30.

243ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.                                                

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE 

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  

(2229) SACCONI ed altri.  –  Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

I senatori ANGIONI (PD) e PEZZOPANE (PD) fanno notare la presenza di un refuso nei rispettivi emendamenti 3.5 e 5.0.14, che vengono pertanto pubblicati in allegato nel testo corretto.

Il presidente relatore SACCONI(AP (NCD-UDC))  avverte che allo scadere del termine sono stati presentati 70 subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

La senatrice MANASSERO (PD) interviene ad illustrare alcune proposte emendative a sua firma. In particolare, si sofferma sull’emendamento 3.0.3, finalizzato a modificare l’articolo 2233 del codice civile, allo scopo di garantire un compenso minimo dignitoso a lavoratori autonomi e professionisti. Dà altresì ragione dell’emendamento 6.1, in materia di accesso alle informazioni sul mercato e di servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, in base al quale i centri per l’impiego e gli organismi abilitati sono tenuti a dotarsi di sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche attraverso la stipula di convenzioni con ordini professionali e associazioni.

Il senatore ANGIONI (PD), premesso che in Italia si riscontra la più elevata percentuale di lavoratori autonomi (la Francia ne conta appena il 7 per cento e la Germania meno del 10 per cento) ritiene che assai opportunamente le disposizioni del provvedimento n. 2233 dettino norme a tutela di fattispecie genuine di lavoro autonomo. Il settore, specie negli ultimi anni, ha certamente sofferto della crisi assai più di quello del lavoro subordinato e necessita perciò di tutele specifiche; in questo senso la normativa in esame rappresenta una svolta positiva, in quanto destinata a contrastare le forme contrattuali distorsive. In particolare, egli caldeggia l’approvazione dell’emendamento 3.5, finalizzato a fissare un termine preciso per il preavviso, superando la formulazione attuale della disposizione, che conferisce eccessiva discrezionalità al giudice. Dà altresì conto dell’emendamento 5.10, che consente la deducibilità, accanto alle spese di iscrizione a convegni e congressi, anche di quelle di viaggio e di soggiorno, ancorché in una misura limitata. Sollecita poi l’attenzione sull’emendamento 10.14, che affianca l’eventualità della gravidanza a rischio alle tutele già presenti a favore delle lavoratrici.

Anche in materia di lavoro agile egli condivide gli obiettivi e le finalità della nuova disciplina. L’intento principale è senz’altro la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche nel quadro del conseguimento di una maggiore produttività; in proposito, pur condividendo la necessità che le norme debbano essere strutturalmente semplici e di portata generale e astratta, osserva che, in particolare in materia di lavoro, esistono tuttavia dei casi specifici che è indispensabile contemplare, anche per scongiurare ogni possibile contenzioso. In questo quadro, richiama l’attenzione della Commissione sugli emendamenti 14.5 e 15.6.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) ricorda che il provvedimento in esame è ampiamente atteso, come testimoniato anche dai riscontri ricevuti da parte di tante associazioni di categoria. Dichiara pertanto che l’atteggiamento del proprio Gruppo nel corso dell’esame sarà sempre costruttivo ed auspica che all’esame degli emendamenti sia dedicato un tempo adeguato.

La senatrice D’ADDA (PD), dopo essersi associata agli auspici del senatore Serafini, afferma che i disegni di legge nn. 2233 e 2229 consentono di superare forme mascherate di lavoro autonomo, ma rappresentano solo un punto di partenza nella disciplina del settore. Il mercato negli ultimi anni ha profondamente differenziato le prestazioni lavorative; non ci si può dunque accontentare di sanare situazioni distorsive o patologiche, ma bisogna definire un vero e proprio statuto del lavoro autonomo. Sottolinea a tale proposito che la disciplina del lavoro agile, proposta dai disegni di legge in esame, ancora non concepisce questo istituto come un vero e proprio lavoro dotato di requisiti ed elementi specifici. Si augura pertanto che si realizzi una semplificazione della normativa di settore, scopo al quale sono finalizzate le proposte emendative a sua firma.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

Il presidente SACCONI informa che intenderebbe proporre alla Presidenza del Senato che sia deferito alla Commissione, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare assegnato “Sui canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato”. Dal momento che si è verificata recentemente una larghissima diffusione di questi istituti, ritiene infatti necessari un approfondimento da parte della Commissione e l’adozione, auspicalbimente all’unanimità, di una risoluzione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 
2233
3.5 (testo corretto)
ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO
Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con un preavviso non inferiore ai venti giorni».

5.0.14 (testo corretto)
PEZZOPANE
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All’articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ”a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria” sono aggiunte le seguenti: ”anche ai tributaristi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, muniti di certificazione a norma UNI 11511”».

4.0.100/1
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e sostituire le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge»;

b) al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«
a) Prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita IVA e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;»;
c) 
al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«
c-bis. Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/2
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:
a) 
al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e sostituire le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge»;
b) 
al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«
c-bis. Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/3
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«
c-bis) operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell’aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;»;
b) 
dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«
e-bis) prevedere misure di incentivo alla contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/4
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«
c-bis). Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/5
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Posticipare il termine di cui all’articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 30 giugno 2017».

4.0.100/6
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«
c-bis). Posticipare il termine di cui all’articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 31 dicembre 2016».

4.0.100/7
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«
c-bis) operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell’aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/8
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa»;
b) 
alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi»;
c) 
dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
«
e-bis) reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;
e-
ter) al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243;»

Conseguentemente, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/9
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa».

Conseguentemente, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/10
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/11
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di specifiche misure a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 finalizzate a:

1) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;
2) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico in modo da renderlo effettivamente premiante;
3) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;
4) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare;»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/12
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/13
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo lo lettera e), aggiungere lo seguente:

«e-bis) reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

4.0.200/1
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.200, apportare le seguenti modifiche:
a) 
al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e sostituire le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge».

4.0.200/2
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.0.200/3
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).

4.0.200/4
PAGANO
All’emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «atti pubblici» con le seguenti: «atti delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «atti pubblici» con le seguenti: «atti della pubblica amministrazione».

4.0.200/5
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parola: «pubblici» con le seguenti: «della pubblica amministrazione» e le parole: «al carattere di terzietà di queste» con le seguenti: «alle loro specifiche competenze».

Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «atti pubblici» con le seguenti: «atti della pubblica amministrazione».

4.0.200/6
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;
b) 
alla lettera b), sostituire le parole da: «di asseverazione», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;
c) sopprimere la lettera c).

4.0.200/7
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;

4.0.200/8
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole da: «di asseverazione», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni».

4.0.200/9
FAVERO, SPILABOTTE, PEZZOPANE
All’emendamento 4.0.200, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «regolarità contributiva e contrattuale», inserire le seguenti: «, ferma restando l’obbligatorietà della certificazione contributiva mediante il Durc,».

4.0.200/10
DIVINA
All’emendamento 4.0.200, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «regolarità contributiva e contrattuale», inserire le seguenti: «ferma restando l’obbligatorietà della certificazione contributiva mediante il Durc».

4.0.200/11
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.200/12
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«
c-bis) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all’articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l’esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell’omissione dell’adempimento;
c-
ter) previsione per l’applicazione di quanto previsto alla lettera c-bis) dell’obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall’inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall’evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo
 «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) 
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo»;
b) 
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.200/13
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) individuazione, in accordo con le rappresentanze dei soggetti interessati e delle pubbliche amministrazioni, alla determinazione di parametri di compenso per alcune prestazioni tipiche da individuare per ogni attività professionale;».

4.0.300/1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «Al fine di rafforzare», aggiungere le seguenti: «e razionalizzare»;
b) sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell’ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, prevedendo in tali casi anche l’esenzione dell’obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata da tali patologie»;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«
b-bis) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/2
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «Al fine di rafforzare», aggiungere le seguenti: «e razionalizzare»;
b) 
sostituire la lettera b), con la seguente:
«
b) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell’ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;
2) siano affetti da gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, prevedendo in tali casi anche l’esenzione dell’obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata da tali patologie».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/3
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) 
all’alinea, dopo le parole: «Al fine di rafforzare», aggiungere le seguenti: «e razionalizzare»;
b) 
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«
b-bis) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/4
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «Al fine di rafforzare», aggiungere le seguenti: «e razionalizzare».

4.0.300/5
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.300, apportare le seguenti modifiche:
a) 
al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e sostituire le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge»;
b) 
al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: «cronico-degenerativo ingravescente» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato  1».

4.0.300/6
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonchè una specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell’Ente;
a-
ter) definizione, in attesa dell’attuazione di quanto previsto alla lettera a-bis), di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis»:
a) 
all’alinea, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e»;
b) 
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/7
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «organi di vigilanza», aggiungere le seguenti: «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,».

4.0.300/8
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «prestazioni complementari», aggiungere le seguenti: «non obbligatorie».

4.0.300/9
ICHINO, FAVERO
All’emendamento 4.0.300, lettera b), sopprimere le parole: «subito una repentina caduta dei redditi o».

4.0.300/10
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «una repentina caduta dei redditi», con le seguenti: «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/11
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: «una repentina caduta dei redditi», aggiungere la seguente: «professionali».

4.0.300/12
PUGLIA, PAGLINI
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo inoltre l’esenzione dell’obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa di tali patologie;».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/13
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 4.0.300, al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: «cronico-degenerativo ingravescente» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1».

4.0.300/14
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«
b-bis) applicazione, a risorse definite, dell’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell’attività, determinatasi nel corso dell’anno 2017;
b-
ter) previsione per l’accesso all’indennità di cui alla lettera b-bis) che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell’anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell’IVA dei committenti e al saldo contributivo dell’anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:
1) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
2) operino in regime di mono committenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell’anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;
3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.
b-quater) previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere b-bis) e b-ter), siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell’anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell’indennità di cui alla lettera b-bis) sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell’indennità secondo le aliquote stabilite dall’INPS per la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis» apportare le seguenti modifiche:
a) 
alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi»;
b) 
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/15
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all’articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l’esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell’omissione dell’adempimento;
b-ter) previsione per l’applicazione di quanto previsto alla lettera b-bis) dell’obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall’inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall’evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/16
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«
b-bis) definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell’elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all’esenzione di cui alla lettera b);
b-
ter) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell’evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis»:
a) 
alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi»
b) 
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/17
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«
b-bis) previsione per i lavoratori di cui all’articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell’esclusione dagli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari;
b-
ter) definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell’elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all’esenzione di cui alla lettera b-bis)».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis»:

a) alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi»
b) 
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/18
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«
b-bis) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell’evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis»:
a) 
alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi»
b) 
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/19
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«
b-bis) previsione per i lavoratori di cui all’articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamento rateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell’infortunio».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis»:

a) alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi»
b) 
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/20
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«
b-bis) definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell’elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all’esenzione di cui alla lettera b)».

5.0.100/1
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:
«
b) abolizione degli studi di settore.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/2
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-bis», dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«
b-bis) previsione per i lavoratori di cui all’articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell’esclusione dagli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari;
b-
ter) definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell’elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all’esenzione di cui alla lettera b-bis)».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/3
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) previsione di un meccanismo di detrazioni d’imposta equivalente ad una no tax area nel limite di 8.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/4
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1
-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

7.100/1
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All’emendamento 7.100, capoverso «2-bis», alle parole: «al fine di consentire» premettere la seguente: «anche».

7.100/2
FAVERO, SPILABOTTE, PEZZOPANE
All’emendamento 7.100, capoverso «2-bis», alinea, dopo le parole: «è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale» aggiungere le seguenti: «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/3
BERGER
All’emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale», aggiungere le seguenti: «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/4
DIVINA

All’emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale», aggiungere le seguenti: «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/5
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 7.100, comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: «, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,».

13.200/1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 13.200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Fermo restando l’importo complessivo delle risorse stanziate, le spese sostenute per l’alfabetizzazione digitale dei lavoratori con età superiore ai cinquantacinque anni percettori di trattamenti di integrazione salariale, sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa o dai redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal lavoratore».

14.100/1
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 14.100, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità. La disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

14.100/2
ICHINO
All’emendamento 14.100, sostituire le parole: «a pena di nullità», con le seguenti: «ai fini della regolarità amministrativa e della prova».

14.100/3
ICHINO, FAVERO
All’emendamento 14.100, sopprimere le parole: «anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore».

14.100/4
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 14.100, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’accordo è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al precedente periodo il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

15.100/1
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 15.100, sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con i seguenti:
«1-
bis. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolarmente attività comparabili nei locali dell’impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
1-
ter. Oltre a quanto disposto al comma 1-bis, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.
1-quater. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datare di lavoro.
1-
quinquies. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.»

15.100/2
ICHINO, FAVERO
All’emendamento 15.100, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «all’apprendimento» con le seguenti: «alla formazione e all’aggiornamento professionale»;
b) al conseguentemente, sostituire le parole: «all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze» con le seguenti: «alla formazione e all’aggiornamento professionale e alla certificazione delle competenze».

15.100/3
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 15.100, sostituire il comma 1-ter, con il seguente:
«1-
ter. La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo».

15.100/4
PAGANO
All’emendamento 15.100, comma 1-ter, sopprimere le seguenti parole: «, lettera a) e c)».

15.100/5
PAGANO
All’emendamento 15.100, comma 1-ter, sopprimere l’ultimo periodo.

15.100/6
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 15.100, comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le competenze certificate a norma del presente comma sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo».

15.100/7
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
«1-
quater. Al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile prevalentemente presso la propria abitazione, qualora esso sia proprietario di un’automobile e questa non superi i 10.000 km percorsi all’anno, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere per tale automobile, sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa con l’applicazione del premio più basso previsto sull’intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall’attestato di rischio.
1-
quinquies. Ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile contraenti o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni è riconosciuta dall’impresa di assicurazione una ulteriore riduzione del premio in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata dalla medesima impresa nel territorio provinciale del luogo di lavoro».

15.100/8
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-
quater. Al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile prevalentemente presso la propria abitazione, qualora esso sia proprietario di un’automobile e questa non superi i 10.000 km percorsi all’anno, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere per tale automobile, sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa con l’applicazione del premio più basso previsto sull’intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall’attestato di rischio».

15.100/9
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-
quater. I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze un numero di lavoratori superiore alle 50 unità stipulano con le imprese di assicurazione apposite convenzioni volte a riconoscere a favore dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile una tariffa con l’applicazione del premio più basso previsto sull’intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall’attestato di rischio».

15.100/10
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All’emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. Ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile contraenti o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni è riconosciuta dall’impresa di assicurazione una ulteriore riduzione del premio in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata dalla medesima impresa nel territorio provinciale del luogo di lavoro».

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