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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

11 Maggio 2016
in Senato

235ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.                                

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE 

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri 

(292) BARANI.  –  Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)  

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI informa che allo scadere del termine sono stati presentati 38 subemendamenti riferiti all’emendamento 1.200 (testo 3) della relatrice, pubblicati in allegato. Informa che nella seduta pomeridiana di domani la Commissione potrà procedere alla votazione degli emendamenti, qualora la 5a Commissione faccia pervenire il proprio parere.

Ricorda poi che le proposte emendative a firma della relatrice soddisfano esigenze largamente condivise in Commissione e accolgono le attese e le istanze delle famiglie delle persone disabili.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti, vengono date per illustrate tutte le proposte emendative presentate e si passa pertanto all’espressione del parere della relatrice e del rappresentante del Governo sulle stesse.

Il senatore ZIZZA (CoR) aggiunge la propria firma al subemendamento 1.100/21.

La relatrice, senatrice PARENTE (PD), dopo aver ricostruito sinteticamente il confronto avvenuto in Commissione, sottolinea la necessità di una rapida approvazione del testo, tenuto conto anche della copertura finanziaria presente nella legge di stabilità.

Dopo aver raccomandato l’accoglimento degli emendamenti 1.100 e 1.200 (testo 3), a propria firma, esprime parere favorevole all’emendamento 2.12. Ritira poi l’emendamento 5.100 (testo corretto).

Invita i componenti della Commissione a ritirare i propri emendamenti, subemendamenti ed ordini del giorno, al fine di consentire una celere conclusione dell’iter di esame del disegno di legge in titolo, avvertendo che altrimenti il proprio parere sugli stessi sarà di contrarietà.

La sottosegretaria BIONDELLI si conforma al parere espresso dalla relatrice, invitando tuttavia la stessa a una circoscritta modifica dell’emendamento 1.100.

La relatrice PARENTE (PD) accoglie la richiesta del rappresentante del Governo, riformulando contestualmente l’emendamento 1.100 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE ritira gli emendamenti 1.71 e 6.57, a propria firma.

La senatrice PEZZOPANE (PD) ritira le proposte emendative 1.68, 1.69, 1.70, 4.53 e 6.15, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dalla relatrice.

La senatrice FAVERO (PD), accogliendo l’invito della relatrice, ritira gli ordini del giorno G/2232/1/11, G/2232/2/11 e G/2232/3/11 e gli emendamenti 1.10, 1.14, 1.43, 1.47, 1.49, 1.50, 1.54, 2.21, 3.14, 3.17, 4.11, 4.24, 4.42, 4.45, 4.52, 5.3, 6.19, 6.41 e 8.7.

Il senatore LEPRI (PD) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.39, 1.53, 1.72, 3.5 e 6.3.

La senatrice MANASSERO (PD) ritira gli emendamenti 1.2, 1.29, 2.27, 2.18, 4.8, 4.27, 4.34, 4.54, 6.5, 6.18, 6.23, 6.28, 6.32, 6.51, 6.54 e 6.61.

La senatrice D’ADDA (PD) ritira l’emendamento 1.38.

Il senatore ANGIONI (PD) ritira gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  

Il presidente SACCONI comunica che, in considerazione dell’andamento dei lavori, l’odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, e la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2232
1.100 (testo corretto)
LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità». 

1.200 testo 3/1
CATALFO
All’emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario»;

b) sopprimere i «Conseguentemente».

1.200 testo 3/2
CATALFO
All’emendamento 1.200 (testo 3), sostituire le parole: «e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di trust di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario di cui all’articolo 6».

1.200 testo 3/3
SERRA
All’emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata»

b) al primo “Conseguentemente”, sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L’Aja relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire trust a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L’atto istitutivo del trust deve:

a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;

b) essere stipulato per atto pubblico;

c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiari del trust persone con disabilità;

d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l’accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all’articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di trust;

e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito;

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera e) del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

g) individuare gli obblighi del trustee riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;

i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del trustee;

l) stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità;

m) stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:

a) i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

d) al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

e) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e di cui al comma 3, lettera e), valutate in 6 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9.» 

1.200 testo 3/4
PAGLINI
All’emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario»

b) al primo “Conseguentemente”, sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). – 1. I beni e i diritti gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a)  il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b)  il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c)  il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;

f) l’atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero all’atto di costituzione del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, a carico del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, o del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;

g) l’atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l’atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. 

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di destinazione di immobili e di diritti reali sugli stessi ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018,si provvede ai sensi dell’articolo 9».

1.200 testo 3/5
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), sopprimere il primo “Conseguentemente”.

1.200 testo 3/6
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”.

2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo deltrust.

3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;

b) l’atto istitutivo del trust identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;

c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;

e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.

4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

1.200 testo 3/7
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente» sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo deltrust.

3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l’istituzione del trust è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;

c) l’esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali deltrust;

e) l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.

4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

1.200 testo 3/8
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 2), al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.

3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;

c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee;

f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;

g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;

h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.

4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 3/9
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al “Conseguentemente” sostituire l’Art. 6 con il seguente: «Art. 6. – (Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L’esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust, persegua come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile a favore della quale il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.

3. L’esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l’atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l’assistenza alla persona disabile;

c) individui l’esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee;

f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;

g) preveda l’obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;

h) costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust.

4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall’atto istitutivo deltrust.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 3/10
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI
All’emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 6», al comma 1, sostituire le parole: «grave, come definita dall’articolo 3,» con le seguenti: «, come definita dall’articolo 3»;

b) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «grave»;

c) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «grave»;

d) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: «grave»;

e) al capoverso «Art. 6», al comma 5, sostituire le parole: «grave, come definita dall’articolo 3,» con le seguenti: «, come definita dall’articolo 3»;

f) al capoverso «Art. 6», al comma 6, sostituire le parole: «grave, come definita dall’articolo 3,» con le seguenti: «, come definita dall’articolo 3»;

g) al capoverso «Conseguentemente all’articolo 9, comma 1», lettera a), sostituire le parole: «del Fondo di cui all’articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

1.200 testo 3/11
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 1, sostituire le parole: «grave, come definita dall’articolo 3,» con le seguenti:«, come definita dall’articolo 3».

1.200 testo 3/12
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 4 della medesima legge » aggiungere le seguenti: «e tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 ”Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”,».

1.200 testo 3/13
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200 testo 3/14
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
All’emendamento 1.200 (testo 3), capoverso «Art. 6», comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «indichi le attività assistenziali»sino alla fine della lettera, con le seguenti: «escluda forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi, laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

1.200 testo 3/15
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «grave».

1.200 testo 3/16
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), dopo le parole: «a salvaguardarne i diritti» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;

2) alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del trustee, del fiduciario o del gestore».

1.200 testo 3/17
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «grave».

1.200 testo 3/18
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera f), premettere le seguenti parole:«fermo restando quanto stabilito dall’articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

1.200 testo 3/19
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: «grave».

1.200 testo 3/20
CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che a tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».

1.200 testo 3/21
PAGLINI, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200 testo 3/22
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) l’atto istitutivo costituisca l’effetto segregativo sui beni costituiti in trust».

1.200 testo 3/23
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».

1.200 testo 3/24
PAGLINI, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L’esenzione non trova applicazione se il trusteeeffettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».

1.200 testo 3/25
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso Art. 6, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «il patrimonio residuo deltrust non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali.».

1.200 testo 3/26
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 5, sostituire le parole: «grave, come definita dall’articolo 3, comma 3» con le seguenti: «, come definita dall’articolo 3».

1.200 testo 3/27
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera f) del presente articolo, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell’effettiva attribuzione».

1.200 testo 3/28
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, il trusteeè obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».

1.200 testo 3/29
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 6, sostituire le parole: «grave come definita dall’articolo 3, comma 3» con le seguenti: «, come definita dall’articolo 3».

1.200 testo 3/30
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».

1.200 testo 3/31
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente all’articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’onere derivante dall’articolo 6, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a partire dall’anno 2016.».

1.200 testo 3/32
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», sopprimere i commi 9 e 10.

1.200 testo 3/33
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al “Conseguentemente”, paragrafo “Art. 6”, al comma 9, dopo le parole: «dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1,» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-bis,».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/34
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/35
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini dell’agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il trustee rilasci un’apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all’esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell’anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/36
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA
All’emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del truste possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

1.200 testo 3/37
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
All’emendamento 1.200 (testo 3), dopo il capoverso Art. 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbiche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche) – 1. L’articolo 2645-ter del codice civile è integrato dal testo seguente: “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi degli articoli 1322, secondo comma, e 408 del presente codice, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari, ecc. purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell’atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915 del presente codice, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.».

1.200 testo 3/38
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI
All’emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Conseguentemente all’articolo 9, comma 1, lettera a)», sostituire le parole: «del Fondo di cui all’articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con le seguenti: «dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo a tutti i Ministeri.».

234ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.                              

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE 

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri 

(292) BARANI.  –  Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)  

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice PARENTE (PD) illustra l’emendamento 1.200 (testo 3), pubblicato in allegato, sottolineando che presenta modifiche limitate.

Il PRESIDENTE auspica un’ampia condivisione all’interno della Commissione e fissa per le ore 19 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore, senatore ICHINO (PD), illustra una nuova proposta di osservazioni allo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato. Si sofferma, in particolare, sugli obbiettivi assegnati al dirigente pubblico in materia di riduzione dei tassi di assenteismo e sulla garanzia della parte alimentare della retribuzione per il dipendente sospeso in via cautelare.

La senatrice CATALFO (M5S), nel presentare una proposta di osservazioni alternativa, pubblicata in allegato, chiede al relatore un approfondimento relativamente ai soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinari.

Il relatore ICHINO (PD), precisa l’attuale assetto della materia, specificando che nel settore pubblico il capo dell’ufficio del personale promuove l’azione disciplinare, mentre un apposito collegio commina le misure disciplinari.

La senatrice CATALFO (M5S) prende atto con favore di tali precisazioni.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi in votazione la proposta di osservazioni del relatore, che è approvata all’unanimità. Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni illustrato dalla senatrice Catalfo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Non essendoci interventi in sede di discussione generale, il PRESIDENTE  propone di rinviare il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI  

Il presidente SACCONI comunica che, in considerazione dell’andamento dei lavori, la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo, e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, avrà invece inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 292

L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che attraverso di esso il Governo ha inteso dare una risposta tempestiva al giustificato allarme dell’opinione pubblica per alcuni episodi clamorosi di assenteismo fraudolento perpetrati da dipendenti di amministrazioni locali, ma anche correggere la prassi diffusa (e contraria a quanto disposto dagli articoli 55-ter e seguenti del Testo unico del pubblico impiego) delle amministrazioni di sospendere sistematicamente i procedimenti disciplinari in attesa degli esiti dei corrispondenti procedimenti penali, anche quando le mancanze cui essi si riferiscono sono state commesse nei luoghi di lavoro e le amministrazioni stesse sono in grado di accertare compiutamente fatti e responsabilità, in piena autonomia rispetto all’autorità giudiziaria;

valutato che il decreto in esame può rappresentare, in riferimento al capitolo suddetto, una positiva anticipazione parziale del decreto legislativo relativo alla riscrittura del Testo unico della disciplina legislativa dell’impiego pubblico;

preso atto delle criticità condivisibilmente evidenziate nel parere espresso dal Consiglio di Stato il 16 marzo 2016 relative al risarcimento del danno di immagine all’amministrazione, alla necessità di introdurre specifici termini procedimentali e all’ampliamento della responsabilità penale dei dirigenti,

esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati.

in linea generale, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire nel testo due ulteriori disposizioni: una che stabilisca l’obbligo per i vertici di ciascuna amministrazione di fissare al dirigente responsabile un obiettivo preciso e misurabile di contrasto all’assenteismo abusivo, per esempio in termini di allineamento del tasso di assenze dell’amministrazione rispetto a quello che si registra mediamente nel settore privato, e un’altra che, specificando la regola generale contenuta nell’articolo 21 del Testo unico in materia di responsabilità dirigenziale (distinta da quella disciplinare), disponga la revoca o il non rinnovo dell’incarico al responsabile del personale per mancato conseguimento di tale obiettivo. A fronte dell’introduzione di queste disposizioni, più ambiziose sul piano del risultato complessivo ma al tempo stesso rispettose della discrezionalità dirigenziale circa il metodo e i mezzi per conseguire l’obiettivo, si giustificherebbe la soppressione della comminatoria del licenziamento automatico del dirigente che non proceda al licenziamento del dipendente responsabile di assenteismo fraudolento.

Con riferimento all’articolo 1, si suggerisce di precisare al comma 3-bis la natura e le conseguenze in capo al dipendente nel caso in cui la violazione del termine di 48 ore, previsto per la sospensione cautelare, sia a lui imputabile.

Si suggerisce inoltre

– di introdurre termini procedimentali chiari, particolarmente in tema di contestazione dell’addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, compatibili con il termine di conclusione del procedimento ma anche idonei ad assicurare l’effettività del diritto di difesa;

– di specificare il dies a quo di decorrenza del termine di conclusione del procedimento;

– in riferimento al caso di applicazione della sospensione cautelare, di chiarire il trattamento economico dovuto al lavoratore colpito dal provvedimento in modo che sia assicurata la funzione alimentare del trattamento stesso, al pari del godimento degli assegni familiari.

Al comma 3-ter, oltre a il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, si reputa altresì opportuno che vengano precisati i termini per l’avvio del procedimento disciplinare e di preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente, privilegiandosi esplicitamente l’oralità del procedimento, pur senza sacrificare il contraddittorio e il diritto di difesa (anche eventualmente mediante presentazione di difese scritte, senza effetti dilatori).

Al comma 3-quater si suggerisce di prevedere che l’obbligo di denuncia al pubblico ministero e di segnalazione alla Corte dei conti, entro 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, gravante sull’ufficio per i procedimenti disciplinari, operi non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-bis dell’articolo 55-quater, ma in tutti i casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”, trattandosi di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della responsabilità penale e del danno di immagine alla pubblica amministrazione.

Al comma 3-quinquies, con riferimento all’ambito applicativo della disposizione, si invita a valutarne l’applicabilità non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-bis dell’articolo 55-quater, ma in tutti i casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”, poiché si tratta di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della valenza disciplinare. Si segnala inoltre l’opportunità di chiarire in che cosa si differenzino le condotte di “omessa comunicazione all’ufficio competente” e di “omessa attivazione del procedimento disciplinare”, posto che, a norma del comma 3-ter, il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente dopo la sospensione cautelare è tenuto unicamente alla trasmissione degli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari. Di conseguenza, si suggerisce di esplicitare se la sanzione del licenziamento sia applicabile non solo a dirigenti e responsabili della struttura nella quale il dipendente presta servizio, ma anche ai dipendenti – eventualmente privi di tali qualifiche – membri dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. Inoltre, poiché il comma 3-quinquies richiama unicamente “dirigenti” e “responsabili di servizio competenti” e i commi 3-bis e 3-ter collocano anche in capo all’ufficio per i procedimenti disciplinari l’obbligo di immediata sospensione cautelare del dipendente nel caso in cui esso sia venuto per primo a conoscenza della condotta illecita, si sottolinea la necessità di chiarire anche questo aspetto.

Si fa notare altresì che tra le condotte punibili figura la “omessa attivazione del procedimento disciplinare”, la quale non appare propriamente riferibile a dirigenti e responsabili della struttura nella quale il dipendente presta servizio, bensì all’ufficio per i procedimenti disciplinari nel suo complesso.

Si invita inoltre a chiarire:

– che il licenziamento disciplinare non costituisce l’unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti;

– se le condotte illecite omissive si perfezionino una volta scaduto il termine di 48 ore, decorrente, a norma del comma 3-bis, dal momento in cui il dirigente o il responsabile della struttura di appartenenza siano venuti a conoscenza della condotta illecita del dipendente.

Su quest’ultimo aspetto, occorre valutare se l’adozione tardiva – cioè oltre le 48 ore – della sospensione cautelare dal servizio e contestuale trasmissione degli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari, quando solo di un ritardo si tratti, integri un illecito disciplinare punito con il licenziamento, o un illecito disciplinare minore.

Infine, si richiama l’attenzione della Commissione di merito sull’opportunità di dettare una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti disciplinari in corso al momento in cui il decreto entrerà in vigore.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLE SENATRICI CATALFO E PAGLINI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 292

L’11a Commissione  del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (AG 292);

esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati:

a) si suggerisce di eliminare la disposizione di cui al comma 3-bis (e, conseguentemente, anche quella al comma 3-ter) volta a collocare anche in capo all’ufficio per i procedimenti disciplinari l’obbligo di immediata sospensione cautelare del dipendente nel caso in cui esso sia venuto per primo a conoscenza della condotta illecita. Tale disposizione pone peraltro evidenti problemi di coordinamento con quanto disposto al comma 3-quinquies in tema di sanzioni;

b) al comma 3-ter, oltre al dies a quo ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, si reputa altresì opportuno che vengano precisati i termini per l’avvio del procedimento disciplinare e di preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente, privilegiandosi esplicitamente l’oralità del procedimento, pur senza sacrificare il contraddittorio e il diritto di difesa (anche eventualmente mediante presentazione di difese scritte, senza effetti dilatori).

c) per quanto concerne le disposizioni recate dalla seconda parte del nuovo comma 3-quater il Consiglio di Stato evidenzia, nel suo parere sullo schema di decreto, come si riscontrino “seri dubbi” sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015.

Scrivono infatti i giudici amministrativi che la disciplina di delega “si limita a prevedere l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nulla prevedendo in ordine alla possibilità di introdurre nuove disposizioni nelle diverse materie della responsabilità erariale ovvero penale”. Quindi “appare evidente che una puntuale procedura concernente l’azione di responsabilità per danno d’immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilìtà disciplinare e al procedimento disciplinare, trattandosi di responsabilità dì diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l’istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste. Invero, la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro.” E concludono avvertendo: “Il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, potrebbe condurre ad azioni in sede giurisdizionale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell’immagine che le Amministrazioni devono perseguire.” Inoltre, sebbene “la previsione di una responsabilità per danno di immagine oltre a quanto già osservato in via generale non costituisce di per sé una novità in materia, considerando che essa è già contenuta nell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001″ e dunque “il comma 3-quater in esame costituisce […] una specificazione ed una integrazione, […] ciò non giustifica l’adozione della relativa disciplina senza adeguato supporto di delega legislativa, considerandosi pure che essa non attiene alla materia disciplinare e al procedimento disciplinare […] e che la stessa contiene indubitabili profili di specificità e novità rispetto alla ordinaria regolamentazione di essa.”

Va poi evidenziato che la norma pone un limite minimo inderogabile all’ammontare del risarcimento conseguente all’eventuale condanna: sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese dì giustizia. Rileva il Consiglio di Stato: “in tal modo vi è una predeterminazione ex lege del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare, se intervenuto tempestivamente, possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all’immagine dell’amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica.“

d) la disposizione di cui al comma 3-quinquies introduce sia una ipotesi di illecito disciplinare punibile con il licenziamento sia una fattispecie di reato.

Quanto alla prima essa costituisce indubbiamente un aggravamento della responsabilità disciplinare dei dirigenti e dei responsabili di servizio rispetto alla previgente disciplina.

Al riguardo il Consiglio di Stato rileva come vi siano problemi sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità circa l’introduzione “della sanzione disciplinare del licenziamento in capo ai dirigenti e ai responsabili del servizio per i casi previsti dal comma 3-bis, considerato che si finisce sostanzialmente per equiparare il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha concorso nella commissione dell’illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente cui la norma si riferisce è una condotta successiva e diversa rispetto all’illecito posto in essere dal dipendente.“

Quanto alla seconda, secondo cui le condotte declinate nel comma 3-quinquies costituiscono omissione di atti di ufficio, il Consiglio di Stato rileva come essa “ecceda i limiti della delega, che nell’ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche riguarda esclusivamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare. […] La previsione secondo cui l’omessa comunicazione all’ufficio competente, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, costituiscono omissione di atti di ufficio non è certamente norma «in materia di responsabilità disciplinare», attenendo invece alla diversa materia della responsabilità penale.”

Anche in questo caso “la norma delegata, così come formulata, si presterebbe ad essere censurata con successo da eventuali incolpati per eccesso di delega, compromettendo così l’obiettivo finale di giusto rigore nei confronti degli assenteisti e di chi omette di denunciare ì comportamenti.“

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232
1.200 (testo 3)

LA RELATRICE
Al comma 3, sostituire le parole: 
«e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo».

Conseguentemente, sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). – 1. I beni e i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust, i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l’istituzione del trust, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l’atto istitutivo del trust, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust, ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l’atto istitutivo del trust, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust, ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust, dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;

f) l’atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero all’atto di costituzione del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, a carico del trustee, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust, o dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, o del vincolo di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;

g) l’atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l’atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero l’atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust, ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. 

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, ovvero di destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, istituiti ai sensi del comma 1, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9». 

Conseguentemente all’articolo 9, comma 1, sostituire le parole da «in 51,7 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti «in 51,958 milioni di euro per l’anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l’anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all’articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all’eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo del presente comma, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, confluiscono,  a decorrere dall’anno di quantificazione, nel Fondo di cui all’articolo 3.»

 

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