205ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (n. 238)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2015.
La relatrice FAVERO (PD) illustra una bozza di parere, di segno favorevole, con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).
Il senatore PUGLIA (M5S) presenta una proposta di parere alternativo, anch’essa di segno favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).
Il presidente SACCONI prende atto delle ragioni politiche alla base delle osservazioni contenute nel parere testé illustrato dal senatore Puglia, che non possono peraltro confluire all’interno del parere della relatrice, vertendo su temi meritevoli di approfondimento, ma che divergono dall’oggetto specifico dell’Atto in esame. A tal fine suggerisce l’individuazione di uno strumento regolamentare che consenta comunque una riflessione della Commissione su tali temi.
Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti il parere presentato dalla senatrice Favero.
Dopo dichiarazione di voto del senatore PUGLIA (M5S), che ribadisce nuovamente le ragioni alla base della presentazione della sua proposta di parere, la Commissione, a maggioranza, approva. Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere alternativa.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (n. 240)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 novembre 2015.
Il relatore ANGIONI (PD) illustra una proposta di parere, di segno favorevole (testo allegato al resoconto della seduta).
Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, messa ai voti, la proposta è approvata a maggioranza.
La seduta termina alle ore 15,20.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 238
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare l’adempimento da parte degli Stati membri della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) dell’Organizzazione internazionale del lavoro;
valutato che il termine per il recepimento della direttiva stessa è scaduto il 31 marzo 2015 e che la Commissione europea ha avviato, nel maggio 2015, nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione (procedura 2015/0202);
considerato che lo schema individua norme minime comuni, nel settore marittimo, concernenti le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana,
preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In merito all’articolo 1 e all’articolo 3, comma 1, che definiscono gli ambiti di applicazione del provvedimento concernenti le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili italiane, si segnala l’opportunità di chiarire se restino confermate le ulteriori specificazioni sull’ambito delle navi, previste dallo schema, indicate dall’articolo 2 del decreto direttoriale n. 13 del 2013 (“Istituzione Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo”), che costituisce una piena attuazione anticipata della direttiva UE.
Con riferimento al comma 2 dell’articolo 3, andrebbe chiarito se, nel periodo precedente l’emanazione del decreto ministeriale (180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame), per le navi che non effettuino viaggi internazionali e la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate trovi applicazione la disciplina legislativa in esame.
All’articolo 4, considerato che le disposizioni dello schema dovrebbero essere coordinate con quelle del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si suggerisce di sostituire al comma 1, lettera c), le parole: “, con l’Istituto nazionale di previdenza sociale e con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, con le seguenti: “e con l’Ispettorato nazionale del lavoro”, così come all’articolo 8, comma 7, le parole: “al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, siano sostituite da: “all’Ispettorato nazionale del lavoro”.
All’articolo 6, nel comma 1, lettera b), sarebbe opportuno specificare se rientri o meno nell’ambito dell’ispezione intermedia l’ipotesi teorica in cui la stazza sia esattamente pari a 200 tonnellate.
Si fa osservare, inoltre, che lo schema di decreto non sembra prevedere il limite massimo di durata del certificato, limite che, secondo la Convenzione, non può essere superiore a cinque anni, né i criteri di decorrenza del limite (in caso di rinnovo del certificato) né la figura del certificato provvisorio ed altre norme in materia di certificato e di dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, definiti dalla stessa Convenzione e recepiti dall’articolo 8 del citato decreto direttoriale n. 13. Sarebbe pertanto opportuno inserire questi limiti temporali.
Sempre con riferimento all’articolo 6, in merito alle categorie di ispezioni, si suggerisce di prevedere che in questo articolo vengano richiamate anche quelle condotte nell’ambito delle campagne ispettive di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c).
In merito all’articolo 9, si suggerisce di effettuare un coordinamento, sotto il profilo redazionale, tra i commi 3 e 5. Sui ricorsi amministrativi, richiamati dal comma 7, contro i provvedimenti di fermo, sarebbe opportuna una definizione esplicita del medesimo profilo anche per i provvedimenti di sospensione delle operazioni.
Infine, all’articolo 10, con riferimento alla definizione delle tariffe, sarebbe opportuno inserire anche le ispezioni condotte nell’ambito delle campagne ispettive di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c).
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, SARA PAGLINI E NUNZIA CATALFO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 238
La commissione 11a del Senato, in sede d’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (AG 238);
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
tale direttiva è intesa ad assicurare che gli Stati membri adempiano, mediante l’istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, gli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Quest’ultima Convenzione stabilisce norme minime comuni, nel settore marittimo, per tutte le bandiere e per tutti i lavoratori coinvolti;
considerato che:
si impone una riflessione più generale sulla tematica del lavoro marittimo;
dai dati contenuti in uno studio di settore realizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il comparto del trasporto marittimo nel 2012 ha realizzato un volume di affari di oltre 40 miliardi di euro, con una incidenza sul PIL di 2,6 punti percentuali e la capacità di occupare circa 210.000 addetti tra le varie figure professionali richieste;
una quota consistente di tali addetti è rappresentata da personale qualificato e non, impiegato in veicoli destinati alla navigazione internazionale, la quale, sempre da dati del 2010, contribuisce al 60 per cento delle esportazioni nazionali e al 45 per cento delle importazioni;
il decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 1998, n. 30, introduce una serie di provvedimenti volti a favorire la competitività del sistema marittimo italiano e un osservatorio del mercato del lavoro marittimo, norme che effettivamente ottengono il risultato di aumentare le navi battenti bandiera italiana;
con l’approvazione della legge del 16 marzo 2001 n. 88 il legislatore di fatto inverte gli effetti del comma 2 dell’articolo 318 del Codice della Navigazione introducendo la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale marittimo non comunitario, provocando la drastica riduzione delle assunzioni di personale italiano a causa della cospicua differenza del costo della manodopera tra i lavoratori comunitari e i lavoratori stranieri;
con il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 si è provveduto alla divisione delle carriere della gente di mare in traffico e diporto. Tale disposizione è stata da più parti criticata in quanto ritenuta in palese contrasto sia con la definizione del termine diporto sia con l’articolo 115 del Codice della Navigazione, il quale suddivide la gente di mare in base alle categorie e non in base alla tipologia di imbarcazione, sia con la semplice considerazione che un marittimo che viene arruolato per le sue specifiche competenze professionali non è legato in alcun modo all’utilizzo che si fa dell’unità da navigazione sulla quale lavora. Di fatto tale decreto ministeriale impedisce il libero arruolamento dei marittimi poiché li costringe a scegliere tra la carriera da diporto e la carriera mercantile, riducendo al minimo la possibilità di scegliere le opportunità migliori offerte dal mercato del lavoro;
il 30 novembre 2007 si è provveduto alla eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell’adeguamento alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia dei marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 136 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei cinque anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione Italiana né con le direttive Europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;
la convenzione OIL MCL 2006 n. 186 impone ai paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego, di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace;
le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandatari sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9 lettera h) dell’articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dell’articolo 34 comma 3 lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell’abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandatari vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per ogni ingaggio, nonché stabiliva le tariffe obbligatorie per le prestazioni rese dai raccomandatari, il lavoro del marittimo non è attualmente considerato usurante;
inoltre le disposizioni di cui all’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevedono che questi possano andare in pensione all’età di 70 anni;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) in relazione alla più ampia tematica del lavoro marittimo, appare necessario porre in essere specifiche disposizioni finalizzate a:
1) abrogare il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121;
2) rendere operativo e funzionante l’osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998 n.30;
3) ripristinare i Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l’aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l’implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;
4) includere il lavoro dei marittimi nel novero dei lavori usuranti e prevedere la riduzione dell’età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all’entità delle mansioni svolte;
b) in merito al rispetto dei principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, appare necessario porre in essere specifiche disposizioni finalizzate a:
1) l’introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l’aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali;
2) l’individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all’importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 240
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso nasce dall’esigenza di adeguare l’ordinamento nazionale al contesto normativo comunitario in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro, a seguito dell’adozione del regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
osservato che il termine per il recepimento della direttiva 2014/27/UE è scaduto il 1° giugno 2015 e che la Commissione ha aperto nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione per omessa trasposizione;
valutato che l’obiettivo principale di queste nuove norme relative alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l’ambiente circostante indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
204ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 15,30.


























