75ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)
La relatrice PEZZOPANE (PD) introduce l’esame del provvedimento in titolo, soffermandosi sui profili di interesse della Commissione.
L’articolo 1 prevede, per l’anno 2014, il riconoscimento di un credito in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, tra cui quelli derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; il credito è pari ad un importo fisso di 640 euro, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 24.000 euro, e decresce al superamento del predetto limite, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Il credito è, entro i suddetti limiti, riconosciuto solo fino a capienza dell’importo delle ritenute fiscali e contributive. Riguardo agli anni successivi al 2014, per la costituzione di una parte delle risorse, relative a rendere “permanente” il beneficio in esame, il comma 6 dell’articolo 50 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo, denominato “Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti”, con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni in termini di indebitamento netto per il 2015, di 4.680 milioni per il 2016, di 4.135 milioni per il 2017 e di 1.990 milioni annui a decorrere dal 2018.
L’articolo 13 prevede un limite pari a 240.000 euro annui per retribuzioni ed emolumenti corrisposti da pubbliche amministrazioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
L’articolo 14 pone alcune norme restrittive, per le pubbliche amministrazioni, in materia di incarichi di consulenza, studio e ricerca e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In base all’articolo 16, commi da 1 a 3, i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono tenuti ad assicurare un risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per il 2014. Ai fini del conseguimento di tale obiettivo, si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell’economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, l’individuazione delle voci di spesa da ridurre.
Il comma 2 dell’articolo 17 riduce per il 2014, nella misura complessiva di 5,5 milioni di euro, gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per le spese di funzionamento del CNEL e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile; in merito, per quanto concerne specificamente il CNEL, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto, prospetta una riduzione dello stanziamento pari a 195.000 euro. Il successivo comma 3 prevede che le somme versate dal CNEL, nell’anno 2014, “relative all’avanzo di gestione dell’anno 2012 per l’importo di euro 4.532.000”, restino acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.
L’articolo 41, comma 2, vieta la stipulazione di rapporti di lavoro per le pubbliche amministrazioni che registrino tempi medi nei pagamenti superiori alle soglie ivi indicate; il divieto non si applica agli enti del Servizio sanitario nazionale. Viene altresì escluso il ricorso a contratti di servizio che si configurino come elusivi del divieto suddetto.
L’articolo 48 reca stanziamenti ed altre misure di sostegno finanziario in materia di edilizia scolastica. In particolare, per i profili di interesse della presente Commissione, si segnala che il comma 2 prevede una destinazione di risorse, fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro, nell’ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, anche con riferimento ad interventi di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, tra cui quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto.
In base al comma 1 dell’articolo 50 ed al relativo allegato C, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per gli acquisti di beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro per il 2014 e di 300 milioni annui a decorrere dal 2015. Riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le disponibilità in oggetto sono ridotte di un importo pari a 0,9 milioni di euro per il 2014 e a 1,3 milioni annui a decorrere dal 2015.
Il comma 5 dell’articolo 50 concerne gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza. In base ad una norma gia vigente, essi possono, a decorrere dal 2014 – in via sostitutiva rispetto a tutti gli obblighi di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo – riversare annualmente al bilancio dello Stato un importo pari ad una quota percentuale della spesa per i consumi intermedi sostenuta dall’ente nell’anno 2010. La novella di cui al presente comma 5 incrementa tale quota percentuale dal 12 al 15 per cento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. COM (2014) 167 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Introduce l’esame la relatrice Rita GHEDINI (PD), evidenziando che la proposta di direttiva, sottoposta alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, riguarda le attività di vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) ed è finalizzata in via generale a facilitare il risparmio pensionistico di natura aziendale o professionale assicurando pensioni più efficienti e garantendo la sostenibilità del sistema.
Il testo in oggetto costituisce la rifusione di varie direttive vigenti sull’argomento, la più importante tra le quali è la direttiva 2003/41/CE, che ha avuto una fase di attuazione complessa, con l’avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea, tra cui una – a carico dell’Italia – poi archiviata.
La necessità di una revisione della direttiva è stata oggetto di un prolungato dibattito in seno alle istituzioni dell’Unione, in particolare attraverso approfondimenti della materia in un Libro verde, fonte di successiva ampia consultazione di diversi Paesi.
La direttiva in esame ha una prevalente finalità regolatoria, al fine di costruire un sistema omogeneo di principi che assistano le carriere dei lavoratori europei. Attraverso il rafforzamento dell’armonizzazione comunitaria verrà altresì assicurato un maggiore risparmio previdenziale, anche in riferimento agli effetti della crisi e nell’ottica del consolidamento del pilastro della previdenza integrativa.
In relazione al principio di sussidiarietà, il documento arreca un valore aggiunto per l’Unione europea, nell’ottica sia dell’auspicata sostenibilità del sistema pensionistico, sia del rafforzamento del contributo che il risparmio per le pensioni complementari apporta al reddito da pensione, sia di una maggiore capacità dell’economia europea di convogliare il risparmio in investimenti che stimolino la crescita.
Venendo alla descrizione dell’atto in esame, in virtù del fatto che il documento in oggetto pone in essere una rifusione, saranno evidenziate solo le disposizioni di cui si propone la modifica.
Quanto ai primi due titoli (Disposizioni generali, Requisiti quantitativi), le modifiche formulate cercano di rimuovere le barriere prudenziali che sono di ostacolo all’attività transfrontaliera degli EPAP, specificando in maniera inequivoca le procedure e definendo il campo di azione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante.
Il titolo III delinea ex novo il sistema di governance degli EPAP al fine di indurre gli enti ad un’adeguata gestione del rischio. In quest’ambito, un’importanza significativa riveste la valutazione dei rischi in materia di pensioni (articolo 29), che gli EPAP devono redigere “periodicamente e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell’ente o dello schema pensionistico”.
Dopo aver ricordato che l’articolo 21 responsabilizza l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’ente, rileva che i requisiti generali in materia di governance sono posti dall’articolo 22 che li elenca: 1) efficacia del sistema, che consenta una gestione sana e prudente delle attività, con una struttura organizzativa trasparente adeguata; 2) proporzionalità alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’ente; 3) adozione di politiche scritte almeno in materia di gestione di rischio e audit interno, con riesame almeno annuale delle stesse; 4) sistema di controllo interno efficace; 5) adozione di misure ragionevoli per garantire la continuità e regolarità dello svolgimento delle attività; 6) direzione ad opera di almeno due persone.
I requisiti specifici di competenza e onorabilità nella gestione degli EPAP sono elencati nell’articolo 23, mentre l’articolo 24 dispone in merito alla remunerazione delle persone che dirigono “effettivamente” l’ente. Dal punto di vista operativo, l’articolo 25 della proposta di direttiva individua e regola le “funzioni fondamentali” degli EPAP: 1) funzione di gestione del rischio (articolo 26), perfettamente integrata nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell’ente; 2) funzione di audit interno (articolo 27), che valuta l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance, ivi comprese le attività eventualmente esternalizzate; 3) funzione attuariale (articolo 28), solo eventuale in quanto riservata agli enti “in cui aderenti e beneficiari non assumono tutti i rischi”. Ai sensi dell’articolo 25, è possibile che una singola persona (o unità organizzativa) svolga più di una funzione fondamentale, ferma restando la necessaria distinzione tra audit interno e gestione del rischio.
L’articolo 33 disciplina l’ipotesi dell’esternalizzazione, la quale non esime gli enti dalle responsabilità loro derivanti dalla direttiva in oggetto, mentre il Capo III, in particolare l’articolo 35, è dedicato alla figura del depositario, la cui nomina è obbligatoria nel caso di schemi pensionistici in cui aderenti e beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, facoltativa in caso contrario.
Le norme del titolo IV vogliono garantire che siano offerte informazioni chiare e pertinenti agli aderenti, ai potenziali aderenti e beneficiari, permettendo dunque loro di compiere scelte informate e consapevoli. In generale, tutte le informazioni (articolo 38) devono presentare caratteristiche di aggiornamento regolare, chiarezza, coerenza, leggibilità. In particolare, gli articoli 40-54 riguardano il prospetto delle prestazioni pensionistiche, un documento standard da redigere per ogni aderente, disciplinandone i diversi aspetti.
Il titolo V (Vigilanza prudenziale), al fine di fornire alle autorità di vigilanza gli strumenti necessari per controllare efficacemente gli EPAP, istituisce un sistema di vigilanza prudenziale il cui obiettivo principale è “la tutela degli aderenti e dei beneficiari”, ma all’interno del quale le autorità competenti devono altresì prendere in esame “il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell’Unione, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento”.
Ai sensi dell’articolo 63, le autorità competenti hanno altresì il compito di riesaminare “le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli enti per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva”, mentre il nuovo articolo 65 interviene in tema di trasparenza, con un elenco delle informazioni da rendere pubbliche a cura degli Stati membri.
Infine, il testo in esame prevede, all’articolo 77, una delega ex articolo 290 del TFUE per l’adozione di atti finalizzati a specificare: 1) gli elementi obbligatori delle politiche di remunerazione di chi dirige effettivamente l’ente e l’adeguata frequenza, le modalità specifiche ed il contenuto dell’informativa al pubblico; 2) gli elementi su cui si basa la valutazione dei rischi in materia di pensioni, i metodi per l’individuazione e valutazione, anche potenziale, dei rischi a cui sono soggetti gli enti nel breve e lungo periodo e la frequenza della valutazione medesima; 3) il contenuto dettagliato delle prestazioni pensionistiche e il suo formato. La norma citata non specifica la durata della delega, per cui si suppone che a tale lacuna suppliranno, nel corso delle negoziazioni, i co-legislatori dell’Unione, ovvero Consiglio e Parlamento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
La presidente SPILABOTTE comunica che, in considerazione dell’andamento dei lavori dell’Assemblea, la seduta già prevista alle ore 14,30 di domani non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 16.