Riunione n. 1
MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014
Relatore: SACCONI (NCD)
Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,10
PRESENTAZIONE DI UN NUOVO TESTO DA PARTE DEL RELATORE
66ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Introduce l’esame del disegno di legge, contenente un complesso di interventi nel settore sanitario, il relatore PAGANO (NCD), soffermandosi sui profili di competenza della Commissione, a cominciare dall’articolo 3, che prevede, tra l’altro, l’istituzione di ordini professionali operanti nel settore sanitario (professioni infermieristiche; ostetriche e ostetrici; professioni sanitarie della riabilitazione; tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui confluisce anche la professione di assistente sanitario). La disciplina di cui al comma 1 dell’articolo è posta in termini di novella al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti e dei biologi, sia i nuovi ordini. In via generale, l’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione nel relativo albo e gli ordini sono costituiti su scala provinciale e riuniti in federazioni nazionali. Riguardo all’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si prevedono i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell’assistente sanitario e delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
L’articolo 4inserisce tra le professioni sanitarie quelle di biologo e di psicologo; per l’ordine degli psicologi, restano ferme le attuali norme organizzative, mentre l’ordine dei biologi è inserito nelle novelle di cui al comma 1 del precedente articolo 3. L’articolo 4prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze relative a tali due ordini dal Ministero della giustizia a quello della salute. La novella di cui al comma 2 dell’articolo 8prevede, tra l’altro, l’estensione dell’ammissibilità della sostituzione temporanea con un altro farmacista iscritto all’albo nella direzione della farmacia privata ai casi in cui ricorra l’applicazione della norma che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, esclude (fatta eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolarità della direzione per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di età pensionabile. In proposito, il relatore ricorda che, secondo l’interpretazione fornita in una nota dell’Ufficio legislativo del 21 marzo 2012 dal Ministero della salute, la norma si riferisce anche ai titolari in forma individuale di farmacia privata, oltre che alle società ed ai casi in cui la direzione sia esercitata da un altro farmacista in sostituzione temporanea del titolare individuale.
L’articolo 10prevede l’istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e le norme di accesso a tale ruolo nonché ai relativi incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o generale e alla qualifica di dirigente di prima fascia. Nel ruolo è collocato, in fase di prima applicazione, l’attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria. Il comma 1 prevede che, in sede di contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l’esclusività del rapporto di lavoro, siano estesi al personale dirigente in esame, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti stabiliti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali. Il RELATORE propone conclusivamente l’espressione di un parere favorevole, per quanto di competenza.
Segue un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente la senatrice Rita GHEDINI (PD), il RELATORE ed il presidente SACCONI.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che, con l’astensione dichiarata della senatrice Rita GHEDINI (PD) in dissenso dal proprio Gruppo, è approvata a maggioranza.
IN SEDE REFERENTE
(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri
(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco
(203) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in epigrafe, iniziando dal n. 1409, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente la disciplina delle modalità delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. Il disegno di legge consta di un solo articolo, la cui prima parte (commi da 1 a 5) è analoga alla disciplina di cui alla legge n. 188 del 2007, che venne successivamente abrogata nel 2008 dall’articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133. In via di sintesi, la normativa già abrogata e quella di cui al disegno di legge n. 1409 si basano sul principio della redazione, a pena di nullità, delle dimissioni o anche – fattispecie contemplata nel presente disegno di legge, ma non nella citata legge n. 188 – della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro su apposti moduli, contraddistinti da un codice alfanumerico progressivo di identificazione, che fornisca un elemento sicuro di riferimento riguardo all’effettivo momento di apposizione della firma o delle firme sugli atti in oggetto. Successivamente alla suddetta norma di abrogazione, la materia è stata disciplinata dall’articolo 4, commi da 16 a 23-bis, della cosiddetta legge Fornero, che ha introdotto alcune modalità di convalida dell’atto di dimissioni o dell’atto di risoluzione consensuale nonché alcune modalità, alternative alla convalida, idonee ad accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore. L’atto Senato n. 1409,riproponendo il diverso criterio dei moduli con codice alfanumerico, abroga, a sua volta, al comma 9 dell’articolo 1, i citati commi da 16 a 23-bis dell’articolo 4 della legge Fornero, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo. Più in particolare, i commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del disegno di legge prevedono che l’atto di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia redatto e sottoscritto, a pena di nullità, su appositi moduli, recanti, tra l’altro, la data di emissione ed un codice alfanumerico progressivo di identificazione ed aventi una validità di quindici giorni dalla data di emissione medesima. La norma concerne (con riferimento esclusivo al settore privato) i rapporti di lavoro subordinato (indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto con necessità di specificare, tuttavia, se tale disposizione riguardi anche i lavoratori domestici); di collaborazione coordinata e continuativa (ivi compresi quelli di lavoro a progetto); di collaborazione di natura occasionale; di associazione in partecipazione, qualora l’associato fornisca prestazioni lavorative ed i suoi redditi siano qualificati di lavoro autonomo, nonché i rapporti di lavoro, instaurati dalle cooperative con i propri soci. I moduli devono recare altresì spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari nel caso di risoluzione consensuale, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero della prestatrice d’opera o del prestatore d’opera, del datore di lavoro o del committente, della tipologia del contratto (oggetto del recesso o della risoluzione), della data della stipulazione del contratto medesimo e di ogni altro elemento utile. I moduli sono resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego, attraverso i siti internet istituzionali, nazionali e regionali. Ciò comporta che né il lavoratore, né il datore di lavoro/committente possono stampare dai siti individuati il modulo di dimissioni. Questa procedura, che richiede, pertanto, la presenza fisica del lavoratore presso una delle 3 sedi individuate, porta inevitabilmente un appesantimento amministrativo nel processo di dimissioni (si pensi ad esempio ai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici oppure alla chiusura degli uffici per assemblee o scioperi, oppure ancora ai giorni di chiusura degli uffici). La norma presenta inoltre profili di grave incertezza in quanto non chiarisce le modalità di individuazione della data di decorrenza delle dimissioni.
Il decreto di attuazione è emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge; ad esso sono affidate la definizione delle direttive per la predisposizione dei moduli e le modalità per evitarne contraffazioni o falsificazioni, delle modalità che garantiscano, al contempo, la certezza dell’identità del richiedente il modulo, la riservatezza dei relativi dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, la definizione delle forme in base alle quali si possono stipulare convenzioni a titolo gratuito, ai fini della possibilità, per la lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d’opera ed il prestatore d’opera, di acquisire gratuitamente i moduli anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli istituti di patronato e di quelle in base alle quali i datori di lavoro ed i committenti possono acquisire gratuitamente i moduli, anche tramite le rispettive organizzazioni di rappresentanza o società di servizi sulla base di convenzioni, per metterli a disposizione dei soggetti che ne facciano richiesta, fermo restando che l’onere di reperire il modulo è, in linea di principio, a carico di questi ultimi. Al riguardo, il relatore suggerirebbe di chiarire se anche le convenzioni relative ai datori ed ai committenti siano necessariamente a titolo gratuito.
Il comma 7 specifica che le norme in esame non concernono la fattispecie di dimissioni o di risoluzione consensuale perfezionata nelle ipotesi di conciliazione individuate dal codice di procedura civile. Il comma 8 introduce il principio in base al quale – fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro – qualora la lavoratrice o il lavoratore si assentino dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli summenzionati. Al riguardo, il relatore riterrebbe opportuno chiarire se tale norma operi già a decorrere dall’entrata in vigore della legge: nel caso di applicazione immediata, considerato che la citata norma di abrogazione di cui al comma 9 opera soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, sembrerebbe opportuno specificare se, nella fase transitoria, la validità delle dimissioni prescinda dalle modalità di convalida e dalle procedure alternative alla convalida. Potrebbe, inoltre, essere ritenuto necessario chiarire se il principio si applichi anche agli eventuali casi in cui il termine di sette giorni stia già decorrendo al momento dell’entrata in vigore del principio medesimo.Il comma 10 reca le clausole di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
I disegni di legge n. 103 e n. 203, anch’essi finalizzati a rispondere all’esigenza di contrasto alla pratica delle dimissioni in bianco,recano una disciplina sostanzialmente simile a quella proposta dai commi da 1 a 5 dell’articolo 1 dell’atto Senato n. 1409. Esistono comunque alcune limitate differenze rispetto al testo proveniente dalla Camera dei deputati. In particolare, il relatore segnala che l’atto Senato n. 203 concerne esclusivamente l’ipotesi delle dimissioni e non anche quella della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – fattispecie che, invece, è contemplata sia dall’atto Senaton. 103 che daln. 1409.
Il disegno di legge n. 103, infine, contiene una disposizione, non presente nelle altre due iniziative,riguardante il profilo sanzionatorio: è prevista infatti anche una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a 30.000, per qualsiasi alterazione da parte del datore di lavoro del modulo sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto.
Rispetto all’atto Senato n. 1409, sia l’atto Senato n. 103 sia l’atto Senato n. 203, nelprevedere la possibilità di convenzioni a titolo gratuito per acquisire i moduli da parte del lavoratore, della prestatrice d’opera e del prestatore d’opera, ne demandano la definizione delle forme a un decreto ministeriale distinto rispetto al decreto ministeriale di riferimento delle altre disposizioni, assoggettandolo anche a un diverso termine di adozione (sei mesi).
L’atto Senato n. 183reca una proposta di contenuto diverso rispetto agli altri disegni di legge summenzionati, in quanto, anziché disporre una nuova disciplina complessiva in materia, prevede l’estensione dell’attuale normativa sulle modalità di convalida dell’atto di dimissioni o di risoluzione consensuale nonché sulle modalità alternative alla convalida ai rapporti: di collaborazione coordinata e continuativa (ivi compresi quelli di lavoro a progetto); di collaborazione di natura occasionale; di associazione in partecipazione, qualora l’associato fornisca prestazioni lavorative ed i suoi redditi siano qualificati come redditi di lavoro autonomo; di lavoro, instaurati dalle cooperative con i propri soci. Il disegno di legge demanda ad un decreto ministeriale le modalità di attuazione di tale estensione.
In conclusione, il relatore evidenzia la sproporzione tra una patologia certamente riprovevole, ma rarissima in un Paese ove é invece ancora diffuso il lavoro del tutto irregolare, e la complessità degli oneri burocratici che si vogliono ulteriormente caricare su tutti i datori di lavoro, domandandosi se abbia senso condizionare tutti per il comportamento di pochissimi e se ciò non concorra ad inibire la propensione ad assumere. Peraltro, la legge Fornero ha reintrodotto alcuni obblighi che già sono considerati onerosi dai datori di lavoro. Senza dimenticare che il lavoratore o la lavoratrice, anche prima della introduzione dell’atto di convalida, disponevano della possibilità di richiedere in giudizio la perizia grafica, contestando agevolmente la pratica abusiva. Invita quindi la Commissione a riflettere se valga la pena proseguire nell’esame della materia o non convenga riconsiderarla nell’ambito del disegno di legge delega finalizzato al riordino generale della disciplina del rapporto di lavoro, inclusi i profili di semplificazione della gestione del rapporto stesso, già approvato in Consiglio dei Ministri, il cui incardinamento in Commissione è oramai imminente.
Da ultimo dà altresì conto di talune osservazioni pervenutegli dalla Ripartizione lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, che mettono in dubbio l’efficacia del provvedimento introdotto dal disegno di legge n. 1409, evidenziandone gli oneri burocratici aggiuntivi.
Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per l’ampia illustrazione dei provvedimenti in esame, che contiene ragioni di approfondita riflessione per tutti. Conviene altresì con l’opportunità di esaminare la materia all’interno della più ampia cornice del disegno di delega dedicato al riordino generale della disciplina del rapporto di lavoro.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI comunica che sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione la documentazione elaborata da rappresentanti di Auchan e riferita all’audizione relativa all’esame del disegno di legge n. 1051 svoltasi il 2 aprile scorso in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
La seduta termina alle ore 15,45.
7ª Seduta
Presidenza del Presidente
PAGANO
Orario: dalle ore alle ore 16 alle ore 16,15
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 10a Commissione:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (n. COM (2014) 186 definitivo): osservazioni favorevoli.