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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

29 Maggio 2013
in Senato

2ª Seduta

Presidenza del Presidente  

PAGANO 

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5a Commissione:

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (n. 13): osservazioni favorevoli.

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI 

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.    

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso delle comunicazioni rese martedì 14 maggio dal ministro Giovannini dinanzi alla Commissione sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, si era convenuto di rinviare ad altra occasione la trattazione delle tematiche afferenti la solidarietà sociale. Ritiene opportuno caldeggiare pertanto il ritorno del Ministro in Commissione a tale scopo, anche in considerazione dell’inserimento all’ordine del giorno dell’atto comunitario COM (2013) 145 definitivo, riguardante il Fondo sociale europeo. La disamina di tale atto offre infatti anche l’occasione per riflettere sulle linee guida per il prossimo settennato in ordine all’impiego del Fondo medesimo. Ciò con specifico riferimento alla delicatezza delle problematiche connesse al principio del cofinanziamento, a maggior ragione in anni di ristrettezze di bilancio.

Concorda la senatrice Rita GHEDINI (PD), suggerendo altresì un’audizione su questi temi del Commissario europeo per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione Andor, eventualmente in sede di Commissioni riunite con la 14a Commissione permanente e congiuntamente con le corrispondenti Commissioni dell’altro ramo del Parlamento.

IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP (n. 11)

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice GATTI (PD) precisa preliminarmente che lo schema di regolamento è stato predisposto ai sensi del comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, che ha infatti demandato ad un regolamento governativo la definizione delle misure di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici dei lavoratori per i quali fossero previsti requisiti diversi da quelli generali, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività. In questo quadro, il comma 2 dell’articolo 1dello schema specifica che per tali soggetti continuano a trovare applicazione i requisiti previgenti, se conseguiti entro il 31 dicembre 2012. Per quelli che invece ricadano nell’ambito dei requisiti nuovi, i successivi commi 3 e 4 prevedono che non trovino applicazione le norme sulle cosiddette “finestre” e si applichi il meccanismo generale di successivo adeguamento dei requisiti anagrafici, nonché dei requisiti contributivi per l’accesso indipendentemente dall’età anagrafica.

La relatrice passa quindi ad illustrare le singole disposizioni della bozza di regolamento, iniziando dagli articoli da 2 a 5 dello schema, che concernono i requisiti per il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate (compresi l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza), delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’articolo 3 e le relative tabelle allegate A e B stabiliscono i requisiti per la pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1° gennaio 2013. L’articolo 4fissa invece i requisiti per la pensione di anzianità, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Un primo “canale di uscita” è costituito dal possesso di un’anzianità di contribuzione pari a 42 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica. Un altro “canale di uscita” è rappresentato dalla combinazione di un requisito anagrafico e di un requisito di anzianità di contribuzione. In via transitoria, per il periodo 2013-2018, i requisiti di questo “canale” sono fissati dalle lettere a) e b) del comma 2. A regime, il requisito anagrafico è pari a 59 anni, incrementato – a decorrere dal 2021 – in base al meccanismo generale di adeguamento agli incrementi della speranza di vita, mentre quello di anzianità contributiva è pari a 40 anni e  non è assoggettato al meccanismo generale di adeguamento. Il comma 2 dell’articolo 5specifica che resta fermo il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento del limite previsto dalla vigente disciplina, in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza, sempre che, al momento del raggiungimento, il soggetto abbia conseguito i requisiti per la pensione. Il successivo comma 3 reca una disposizione transitoria su uno specifico “canale di accesso” per la pensione di anzianità, costituito dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini del calcolo del trattamento e dal possesso del requisito anagrafico di 53 anni. La norma dispone che il “canale” trovi ancora applicazione soltanto nel caso in cui il requisito di anzianità contributiva sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2011 e quello di anzianità anagrafica sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2012.

L’articolo 6riguarda i soggetti già iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso dalla legge n. 230 del 1997. Il comma 1 eleva da 65 a 66 anni il limite anagrafico ai fini della liquidazione della quota di trattamento pensionistico relativa all’anzianità assicurativa acquisita presso il Fondo; il comma 2 estende l’ambito di applicazione delle norme in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai soggetti già iscritti al Fondo stesso.

L’articolo 7incrementa i requisiti di anzianità contributiva ai fini dell’ammissione ai prepensionamenti per i lavoratori poligrafici, sopprimendo altresì il beneficio dell’incremento di 3 anni dell’anzianità contributiva. In proposito, la relatrice ricorda che i lavoratori poligrafici di aziende in crisi possono optare per il prepensionamento in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale, se in possesso del requisito ed entro i limiti quantitativi ammessi dal Ministero del lavoro.

Sul personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto interviene l’articolo 8, in base al quale il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è determinato riducendo di cinque anni quello tempo per tempo applicabile nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti. Nella disciplina finora vigente, il requisito anagrafico per tale categoria è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne.

L’articolo 9concerne i piloti del pilotaggio marittimo, per i quali dispone che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sia determinato riducendo di cinque anni quello tempo per tempo applicabile nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti, incrementando progressivamente da 55 a 58 anni il requisito anagrafico per la “pensione anticipata di vecchiaia”.

I successivi articoli 10, 11 e 12 riguardano poi i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini e quelli già iscritti al relativo Fondo al 31 dicembre 1995 ed appartenenti a determinate specifiche categorie.

L’articolo 13eleva a 53 anni (per le donne secondo la progressione ivi stabilita) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia degli sportivi professionisti già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995.

Il comma 1 dell’articolo 14prevede alcune ipotesi in cui, a causa della perdita – per sopravvenuti limiti di età, secondo gli ordinamenti di settore – del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, continuino a trovare applicazione i requisiti di accesso al pensionamento vigenti al 31 dicembre 2012, nonché i relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento. Il successivo comma 2 formula un’analoga previsione con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; in tal caso, si fa riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento ed ai termini dilatori vigenti al 31 dicembre 2011. I commi da 3 a 5 concernono i requisiti per l’accesso al pensionamento per i lavoratori dipendenti dell’ENAV S.p.A. appartenenti ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza ai volo e meteo.

Infine, gli articoli 15 e 16, rispettivamente,individuano una serie di fattispecie di deroga nelle quali continuano a trovare applicazione i requisiti di accesso al pensionamento vigenti al 31 dicembre 2012, e fissano al 1° gennaio 2013 la decorrenza dell’efficacia della norme del regolamento.

La relatrice si riserva conclusivamente di proporre uno schema di osservazioni all’esito del dibattito, anche alla luce delle audizioni già calendarizzate dinanzi alle Commissioni 1a e 4a riunite.

Il presidente SACCONI ringrazia la relatrice per l’ampia disamina di un atto complesso e delicato; auspica che i componenti della Commissione vogliano partecipare alle audizioni previste presso le Commissioni 1a e 4a riunite, sulla cui competenza specifica avanza dubbi, atteso il contenuto squisitamente previdenziale dell’atto medesimo. Anche per queste ragioni, invita la relatrice ad illustrare personalmente presso le Commissioni destinatarie il parere che verrà reso dalla Commissione. Rinvia infine il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

Commissione Europea  –  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM (2013) 236 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice MUSSOLINI (PdL) si richiama preliminarmente alla vigilanza sul principio di sussidiarietà e di proporzionalità affidata ai Parlamenti nazionali dall’articolo 12 del Trattato di Lisbona ed alle modalità attraverso cui si esplica tale controllo in base al Protocollo n. 2. Ricorda quindi che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale dell’Unione europea, sancito dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e ulteriormente precisato dal diritto derivato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. I cittadini dell’Unione europea hanno il diritto di cercare lavoro in un altro paese dell’Unione, lavorarvi senza bisogno di un permesso di lavoro, vivervi per motivi di lavoro, restarvi anche quando l’attività professionale è giunta a termine e godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale. I cittadini dell’Unione europea possono anche chiedere il trasferimento di alcuni tipi di copertura sanitaria e previdenziale verso il paese in cui si trasferiscono per motivi professionali. La libera circolazione dei lavoratori si applica anche, in linea di massima, ai paesi dello Spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Tuttavia, molti sono i lavoratori dell’Unione europea che incontrano difficoltà nel far valere questi diritti o che non conoscono affatto le possibilità nel trasferirsi in un altro Stato membro per motivi di lavoro: secondo l’indagine UE sulle forze di lavoro, nel 2011 solo il 3,1 per cento dei cittadini europei risiede in uno Stato membro diverso dal proprio per lavorare. E’ in questo contesto che si inserisce la proposta di direttiva in esame, con lo scopo di ridurre la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti dell’Unione europea e dare loro i mezzi necessari a far sì che i loro diritti vengano rispettati.

La relatrice illustra quindi diffusamente le disposizioni della proposta di direttiva, la cui mission e il cui campo di applicazione sono definiti nei primi due articoli. All’articolo 3 sono individuati i mezzi che i lavoratori discriminati hanno a disposizione per far valere i propri diritti, attraverso procedure giudiziarie, amministrative e/o di conciliazione.

L’articolo 4 introduce l’obbligo per gli Stati membri di far sì che associazioni, organizzazioni o soggetti giuridici (quali sindacati, ONG o altri organismi) possano avviare un procedimento amministrativo o giudiziario per conto o a sostegno dei lavoratori migranti dell’Unione europea nell’eventualità di una violazione dei loro diritti.

All’articolo 5 si predispone l’istituzione a livello nazionale di strutture di informazione e supporto per i lavoratori migranti. Spetta a ciascuno Stato membro l’istituzione ex novo di tali strutture o l’utilizzo di strutture già esistenti che svolgano azioni difesa dei diritti individuali.

L’articolo 6 impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare e promuovere il dialogo con le parti sociali, al fine di dare impulso alla lotta contro la discriminazione per motivi di nazionalità, mentre l’articolo 7 li obbliga alla diffusione delle informazioni sui diritti dei lavoratori “mobili” nel territorio nazionale.

Gli articoli da 8 a 12 contengono le disposizioni finali: gli Stati membri hanno 2 anni dal recepimento della direttiva per rendere efficaci le prescrizioni in essa contenute; annualmente, poi, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla sua attuazione.

Le spese per la realizzazione di uno studio di valutazione nel 2015 non dovrebbero superare i 300 mila euro, disponibili sulla linea di bilancio che finanzia la libera circolazione dei lavoratori. I costi per le risorse umane saranno coperti dalla voce 5 del quadro finanziario pluriennale, come indicato nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta in esame.

In conclusione, la relatrice nota che, per quanto concerne la base giuridica, la proposta di direttiva è in linea con l’articolo 3, paragrafo 3, del TFUE, con il quale l’Unione ha istituito un mercato interno fondato su un’economia sociale di mercato competitiva, nonché con gli articoli 45 (libera circolazione e abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per i lavoratori dell’Unione europea) e 18 (non discriminazione in base alla nazionalità per i cittadini dell’Unione europea). Ritiene inoltre che essa rispetti sia il principio di proporzionalità, in quanto lo strumento della direttiva di limita al conseguimento degli obiettivi del TFUE, sia quello di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi dell’azione prevista dalla direttiva stessa sono conseguiti a livello di Unione e non a livello di singolo Stato membro.

Il presidente SACCONI ringrazia la relatrice per l’ampia disamina svolta, sottolineando le forti implicazioni che l’atto pone anche con riferimento ai Paesi new applicants. Rinvia infine il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  

Il PRESIDENTE avverte che, per garantire un’efficace programmazione dei lavori, al termine della seduta della Commissione già prevista per domani, 29 maggio, alle ore 15, è convocato l’Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 15,45.

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