330ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(3350) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente MORRA ricorda che nella precedente seduta il relatore Nerozzi ha illustrato il provvedimento e che sono giunti i pareri sul testo della 1a e della 5a Commissione permanente, rispettivamente favorevole sui presupposti costituzionali e non ostativo sul testo. Nessuno chiedendo la parola, dichiara quindi chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 27 giugno prossimo, alle ore 12.
La Commissione concorda.
Il relatore NEROZZI (PD) rileva che, nel corso dell’esame in sede consultiva del provvedimento, nella Commissione lavori pubblici è emersa l’opportunità di acquisire elementi riguardanti la normativa in materia di sicurezza con riferimento specifico ai lavoratori marittimi e portuali. Nel chiedere chiarimenti al Governo sul punto, suggerisce pertanto di procedere ad una audizione informale delle organizzazioni di settore.
La Commissione conviene.
Il sottosegretario GUERRA, nel riservarsi di condurre una verifica specifica, anticipa che lo spirito del provvedimento è nel senso di non incidere sulla normativa specifica riguardante i lavoratori marittimi e portuali.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri
(2112) BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
(2137) ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell’imposta sui redditi da lavoro dipendente
(2187) MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro
(2244) RIZZI e PITTONI. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.
Il presidente MORRA comunica che sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto).
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(36) PETERLINI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.
Il presidente MORRA (PdL), relatore, segnala che la problematica della previdenza complementare ha subito un’accelerazione a seguito dell’ultima riforma in materia previdenziale. Ne ritiene necessario un ripensamento complessivo, in considerazione dei limitati risultati finora conseguiti, in particolare a favore delle giovani generazioni, che pur ne avrebbero maggiore necessità. Nel rammentare che sul tema la Commissione ha svolto numerose audizioni, nel quadro di un’indagine conoscitiva specifica, reputa a questo punto essenziale che il Governo chiarisca i propri intendimenti in materia, anche in riferimento alle risorse stanziabili a favore del cosiddetto secondo pilastro, sottolineando la particolare importanza e delicatezza della questione, a maggior ragione nel momento attuale.
Il sottosegretario GUERRA conferma l’interesse del Governo ad intervenire su una materia di cui riconosce pienamente l’importanza e la delicatezza e anticipa l’intendimento di procedere agli adeguati approfondimenti nei tempi resi possibili dalle numerose urgenze e criticità in campo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
ORDINE DEL GIORNO EDEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3180
G/3180/1/11
La 11a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3180, recante «Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»
considerato che:
il numero dei lavoratori e delle lavoratrici italiane in Svizzera aventi status di frontalieri è notevolmente aumentato dal 2002 ad oggi, essendo passato da circa 36.000 unità a 59.118 unità a fine 2011;
impegna il Governo:
ad assumere tutte le iniziative necessarie al reperimento di ulteriori risorse volte ad assicurare in maniera stabile e duratura opportuni strumenti di sostegno economico a favore dei lavoratori frontalieri in caso di disoccupazione, potenziando ed aumentando l’importo e la durata di erogazione degli strumenti di sostegno attualmente previsti dalla legislazione vigente;
a porre in essere opportune iniziative legislative al fine di:
assicurare efficaci strumenti di sostegno a favore dei lavoratori frontalieri in caso di disoccupazione per quanto riguarda la formazione e il reinserimento lavorativo;
inserire tra i periodi esenti da contribuzione, al pari di quanto disposto dall’articolo 14 della Legge federale svizzera del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, l’interruzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori frontalieri per obblighi di formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale, malattia, infortunio, maternità, sconto di pene detentive, separazione, divorzio, invalidità, morte del coniuge.
Art. 1
1.1
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «siano presenti periodi» aggiungere le seguenti: «di maternità,»,
329ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(3350) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore NEROZZI (PD) illustra il decreto-legge, che novella il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, i commi 01 ed 1 dell’articolo 1modificano le disposizioni checoncernono l’individuazione, con regolamenti ministeriali, di norme speciali nei riguardi del personale delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché del personale operante nell’àmbito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, nonché degli archivi, biblioteche e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Le disposizioni riguardano inoltre il coordinamento con la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, quelle svolte in ambito portuale, il settore delle navi da pesca e quello del trasporto ferroviario. In base a tali novelle, il termine per emanare i regolamenti governativi di delegificazione, intesi al coordinamento tra la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 81 e le normative speciali relative ai predetti settori, è differito dal 15 maggio al 15 dicembre 2012: la Camera ha così riformulato la norma, che originariamente prevedeva il differimento fino al 15 maggio 2013. Si specifica inoltre che, fino all’emanazione dei regolamenti ministeriali e di quelli governativi, restano valide le norme speciali vigenti. In base alla formulazione precedente la novella in oggetto, la disposizione di salvezza di tali norme era posta fino alla scadenza del termine per l’emanazione dei regolamenti, con l’esplicita conseguenza (ora soppressa) dell’applicazione del decreto n. 81 dopo il decorso dei termini. Nel ricordare che il termine per l’emanazione dei regolamenti ministeriali è scaduto il 15 maggio 2010, il relatore segnala l’opportunità di definire un coordinamento più chiaro tra tale termine e le novelle in oggetto.
Una novella inserita dall’altro ramo del Parlamento dispone che gli schemi dei regolamenti governativi e ministeriali siano trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, parere che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Con l’occasione, il relatore ricorda altresì che il Consiglio dei ministri, nella riunione dell’11 maggio 2012, contestualmente all’approvazione del decreto-legge, ha adottato un disegno di legge in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, con lo scopo di prevedere una delega, necessaria al fine di armonizzare la disciplina contenuta nelle differenti normative dei suddetti settori, adeguandola ai principi e criteri del decreto legislativo n. 81. La delega consentirà di colmare l’assenza di un’adeguata disciplina sanzionatoria, anche di carattere penale. Sembrerebbe, quindi, che il disegno di legge preveda il ricorso a decreti legislativi, in via sostitutiva rispetto ai summenzionati regolamenti governativi di delegificazione.
Il successivo comma 2 dell’articolo 1del decreto-legge riguarda la valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti. La novella proroga il termine entro cui i datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. La norma finora vigente consentiva tale modalità fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale relativo alla definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2012. La novella proroga questo limite al 31 dicembre 2012 e fissa il termine, se anteriore, alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto osserva che le procedure standardizzate sono in corso di elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. In proposito, il relatore ricorda che la Commissione europea, nella lettera di messa in mora del 29 settembre 2011, ha rilevato che la facoltà di autocertificazione in esame, benché provvisoria, contrasti con gli obblighi, previsti dalla disciplina comunitaria a carico del datore di lavoro, di assicurare la valutazione dei rischi nonché l’informazione e l’accesso in materia da parte dei lavoratori.
Conclusivamente il relatore rileva che, rispetto al testo approvato dalla Camera, restano aperti due problemi politici, riguardanti il primo la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge delega finalizzato a risolvere il coordinamento tra il citato decreto legislativo del 2008 e le discipline normative di settore, e il secondo l’adozione di iniziative idonee a chiudere la procedura di infrazione 210/227, promossa dalla Commissione europea per non corretto recepimento nel citato decreto legislativo della direttiva 89/391/CEE, relativa all’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Entrambi i temi potrebbero essere oggetto di altrettanti ordini del giorno, che peraltro solo per motivi temporali a carattere contingente non hanno potuto essere approvati nel corso dell’esame alla Camera dei deputati.
Il presidente GIULIANO ringrazia il relatore per l’ampia esposizione e dichiara aperta la discussione generale.
Il sottosegretario GUERRA, nel riservarsi un più ampio interevento, fa presente che sul tema oggetto della procedura di infrazione riferita dal relatore il Governo ha già prodotto un’ampia documentazione, al momento allo studio della Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1219) GALPERTI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.
Il presidente GIULIANO(PdL), relatore, ricorda che in tale occasione erano emerse alcune criticità con riferimento alla retribuzione dell’attività lavorativa svolta presso le ONLUS da parte del detenuto, nonché sull’equiparazione del lavoratore detenuto al lavoratore svantaggiato. Dà quindi conto di una bozza di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato al resoconto), che tiene conto di tali problematiche.
Nessun altro chiedendo la parola, si passa alle dichiarazioni di voto.
Preannunciano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici GHEDINI (PD), CARLINO (IdV) e Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), nonché il senatore CASTRO (PdL).
Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione testé illustrata
La Commissione approva.
IN SEDE DELIBERANTE
(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati
(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 17 aprile scorso.
Il sottosegretario GUERRA rileva l’esistenza di una sovrapposizione di materia dei disegni di legge in discussione con le disposizioni del disegno di legge n 3305, in materia di contributi all’editoria, attualmente all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato, congiuntamente all’Atto Senato n. 3251, di analogo contenuto, e quelle del disegno di legge sul mercato del lavoro, già approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati; sottopone peranto alla Commissione l’opportunità di attendere la conclusione dell’iter di tali provvedimenti.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, concorda sull’opportunità di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge, in modo da disporre di un quadro organico di riferimento normativo.
Anche il senatore CASTRO (PdL) si dice persuaso della fondatezza di tali considerazioni, al fine di scongiurare il rischio di legiferare in modo distonico.
Di analogo avviso è la senatrice BLAZINA (PD), che, pur consapevole della grande attesa che circonda il tema dell’equità retributiva, concorda sulla necessità di evitare sovrapposizioni legislative.
Conviene la senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), sottolineando tuttavia l’esigenza di non differire oltre misura il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, che attengono a profili delicati sui quali è necessario fare chiarezza.
Si associa la senatrice CARLINO (IdV).
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1219
La 11a Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime un parere favorevole con la seguente osservazione.
Con riferimento all’articolo 1, lettera a), punto 2, concernente la retribuzione del detenuto, lavoratore presso una ONLUS, si invita la Commissione di merito a prevedere che l’attività lavorativa sia retribuita proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque in misura non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.


























